AMIANTO E GESTIONE RISCHIO AMIANTO EX D.M. 6 SETTEMBRE 1994 PER I MCA

Condividi:

D. M. 6 SETTEMBRE 1994


La gestione del rischio amianto negli edifici: obblighi giuridici, informazione agli occupanti e ruolo della figura responsabile ex D.M. 6 settembre 1994

1. Inquadramento normativo e ratio del D.M. 6 settembre 1994

La disciplina della gestione dei materiali contenenti amianto (MCA) negli edifici trova uno dei suoi principali riferimenti nel D.M. Sanità 6 settembre 1994, adottato in attuazione della legge n. 257/1992, con finalità di prevenzione sanitaria e tutela della salute collettiva.

Il decreto individua una serie di obblighi specifici a carico del proprietario dell’immobile e/o del responsabile dell’attività che vi si svolge (quali, ad esempio, l’amministratore di condominio per le parti comuni), imponendo un approccio non meramente statico, bensì gestionale e dinamico, volto a prevenire il rischio di dispersione di fibre di amianto.


2. Gli obblighi del proprietario e del responsabile dell’attività

Ai sensi del D.M. 6 settembre 1994, il proprietario o responsabile dell’attività è tenuto a:

  • designare una figura responsabile del rischio amianto, con compiti di controllo e coordinamento di tutte le attività manutentive potenzialmente incidenti sui MCA;
  • predisporre e aggiornare una documentazione idonea indicante l’ubicazione dei materiali contenenti amianto, con apposizione di avvertenze nelle zone soggette a frequenti interventi manutentivi;
  • garantire l’adozione di efficaci misure di sicurezza durante le operazioni di pulizia, manutenzione e in occasione di eventi che possano determinare il disturbo dei MCA, mediante procedure autorizzative formalizzate e documentazione verificabile degli interventi;
  • fornire una corretta e completa informazione agli occupanti dell’edificio, in ordine alla presenza dell’amianto, ai rischi sanitari potenziali e ai comportamenti da adottare.

In presenza di materiali friabili, il decreto impone inoltre l’obbligo di ispezione annuale da parte di personale qualificato, con redazione di un rapporto dettagliato, corredato da documentazione fotografica, da trasmettere alla ASL territorialmente competente, che può prescrivere monitoraggi ambientali periodici delle fibre aerodisperse.


3. Il diritto all’informazione degli occupanti: ambienti di lavoro e ambienti di vita

Uno degli aspetti centrali della disciplina riguarda il diritto all’informazione dei soggetti potenzialmente esposti, distinguendo tra:

  • ambito lavorativo, regolato anche dal D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza), con particolare riferimento al Titolo IX, Capo III;
  • ambienti di vita, in particolare residenziali, per i quali trova applicazione diretta il D.M. 6 settembre 1994.

In entrambi i contesti, qualunque soggetto interessato dalla presenza di MCA ha diritto a ricevere informazioni corrette, chiare e complete, e i materiali devono essere opportunamente etichettati, al fine di evitare disturbi accidentali e conseguente rilascio di fibre.

L’informazione può essere efficacemente garantita attraverso:

  • l’inventariazione dei MCA;
  • la distribuzione di materiale informativo;
  • lo svolgimento di riunioni informative;
  • la predisposizione di documentazione specifica per lavoratori, datori di lavoro e imprese esterne.

4. La figura responsabile del rischio amianto: ruolo, criticità e lacune formative

Il D.M. 6 settembre 1994 prevede la nomina di una figura responsabile del rischio amianto, cui sono affidati compiti di estrema delicatezza e complessità. Tuttavia, il legislatore nazionale non ha previsto un obbligo formativo uniforme per tale figura, con evidenti criticità applicative.

Solo alcune Regioni hanno introdotto corsi obbligatori (generalmente di 16 ore), mentre il Piano Nazionale Amianto, pur prevedendo l’istituzione di uno specifico patentino, non risulta tuttora pienamente operativo.

Tale lacuna normativa impedisce, sotto il profilo giuridico, una piena qualificazione della figura come professione regolamentata, nonostante la natura altamente tecnica e specialistica delle funzioni attribuite.


5. I compiti operativi della figura responsabile ex D.M. 6 settembre 1994

I compiti della figura responsabile, seppur non puntualmente tipizzati dalla normativa nazionale, comprendono attività articolate e complesse, tra cui:

  • analisi storica del sito e della documentazione tecnica;
  • sopralluoghi e ispezioni dirette dei materiali;
  • valutazione dello stato di conservazione dei MCA;
  • documentazione fotografica e campionamenti;
  • trasmissione dei campioni a laboratori autorizzati ex D.M. 14 maggio 1996;
  • censimento e mappatura dei MCA;
  • compilazione delle schede ministeriali e delle schede di valutazione del rischio;
  • redazione del Programma di controllo, manutenzione e custodia dei MCA.

Tali attività sono funzionali a prevenire il rilascio di fibre e a garantire un’efficace gestione del rischio, in attesa degli eventuali interventi di bonifica.


6. Le competenze necessarie e il ruolo del coordinatore amianto

Alla luce dei compiti sopra descritti, la figura responsabile deve possedere competenze tecniche, normative e gestionali altamente specialistiche, tra cui:

  • capacità di individuazione dei materiali sospetti;
  • conoscenza delle procedure di accertamento e valutazione del rischio amianto;
  • padronanza della normativa di settore (D.M. 6 settembre 1994, D.Lgs. 81/2008, Titolo IX);
  • conoscenza delle tecniche di bonifica (rimozione, incapsulamento, confinamento);
  • capacità di gestione documentale e di redazione di capitolati tecnici.

In tale prospettiva, il coordinatore amianto, formato e abilitato ai sensi dell’art. 10 della legge n. 257/1992 e del D.P.R. 8 agosto 1994, rappresenta il soggetto con il più elevato livello di preparazione per la gestione del rischio amianto e può legittimamente svolgere anche i compiti della figura responsabile ex D.M. 6 settembre 1994.


7. Profili di responsabilità e tutela giuridica: il ruolo dello Studio Legale Bonanni Saraceno

La gestione dell’amianto negli edifici presenta rilevanti profili di responsabilità civile, penale e amministrativa, sia in capo ai proprietari e agli amministratori, sia in capo ai datori di lavoro e ai soggetti gestori dei patrimoni edilizi pubblici e privati.

Lo Studio Legale Bonanni Saraceno vanta una consolidata competenza specialistica in materia di:

  • responsabilità per esposizione ad amianto;
  • tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
  • contenzioso civile e previdenziale per danni da amianto;
  • consulenza giuridica preventiva nella gestione del rischio amianto;
  • assistenza a lavoratori, cittadini, amministratori di condominio ed enti pubblici.

Grazie a un approccio interdisciplinare e a un’approfondita conoscenza della normativa nazionale e della giurisprudenza più recente, lo Studio è in grado di fornire assistenza altamente qualificata sia in fase preventiva sia contenziosa, contribuendo alla corretta gestione dei manufatti contenenti amianto e alla piena tutela dei diritti fondamentali delle persone esposte.


*****************

Per ulteriori approfondimenti su questo tema o sulle relative implicazioni pratiche potete contattare:

STUDIO LEGALE BONANNI SARACENO
Avv. Fabrizio Valerio Bonanni Saraceno
Piazza Giuseppe Mazzini, 27 – 00195 – Roma

Tel+39 0673000227

Cell. +39 3469637341

@: avv.bonanni.saraceno@gmail.com

@: info@versoilfuturo.org

Avv. F. V. Bonanni Saraceno
Condividi: