LAVORO: RESPONSABILITÀ PENALE PER IL DATORE DI LAVORO CHE OMETTE LA FORMAZIONE DEL LAVORATORE INFORTUNATO

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Responsabilità penale del datore di lavoro per omessa formazione del dipendente.

Note a Cass. pen., sent. n. 1908/2026:


La sentenza n. 1908/2026 della Corte di Cassazione ribadisce un principio di particolare rilievo in materia di sicurezza sul lavoro: il datore di lavoro risponde penalmente delle lesioni subite dal dipendente quando l’infortunio sia conseguenza diretta della mancata formazione, informazione e valutazione dei rischi connessi alle attività effettivamente svolte, anche se diverse da quelle formalmente previste dal contratto. La pronuncia si inserisce nel solco di un orientamento giurisprudenziale consolidato che valorizza la dimensione sostanziale della tutela prevenzionistica rispetto a quella meramente formale.


1. Inquadramento normativo: sicurezza sul lavoro e obblighi del datore

La disciplina della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro trova il proprio fondamento nel D.Lgs. n. 81/2008, che impone al datore di lavoro una serie di obblighi non delegabili, tra cui:

  • la valutazione di tutti i rischi (art. 17);
  • la formazione, informazione e addestramento dei lavoratori (artt. 36 e 37);
  • la fornitura di attrezzature idonee e conformi (art. 71).

Tali obblighi non si esauriscono nella predisposizione di documentazione formale, ma devono essere calibrati sulle attività concretamente svolte dal lavoratore, secondo il principio di effettività che permea l’intero sistema prevenzionistico.


2. La vicenda oggetto della sentenza n. 1908/2026

Nel caso esaminato dalla Suprema Corte, il legale rappresentante di una società – e dunque datore di lavoro – veniva ritenuto penalmente responsabile delle gravi lesioni personali subite da un dipendente a seguito di un infortunio sul lavoro.

In particolare, all’imputato veniva contestato di aver:

  • consentito al lavoratore di svolgere mansioni diverse da quelle contrattualmente previste;
  • omesso la fornitura di attrezzature adeguate e conformi;
  • mancato di assicurare una formazione e informazione specifica sui rischi delle attività di fatto esercitate;
  • omesso la valutazione dei rischi connessi a tali attività.

Avverso la sentenza di condanna pronunciata nei gradi di merito, il datore di lavoro proponeva ricorso per cassazione.


3. Le valutazioni della Corte d’appello

I giudici di secondo grado avevano puntualmente ricostruito la condotta colposa del datore di lavoro, evidenziando come nel contratto di subappalto stipulato dall’impresa non fosse prevista l’attività che il lavoratore stava concretamente svolgendo al momento dell’infortunio.

Tale circostanza, lungi dall’escludere la responsabilità datoriale, è stata ritenuta indice di una grave carenza organizzativa e prevenzionistica, in quanto il datore aveva tollerato – se non imposto – lo svolgimento di mansioni ulteriori senza adeguare il sistema di sicurezza aziendale.


4. Il verdetto della Cassazione: centralità della formazione sui rischi effettivi

Con la sentenza n. 1908/2026, la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando integralmente la decisione impugnata.

Secondo i Supremi giudici:

  • la responsabilità del datore di lavoro non è circoscritta alle mansioni formalmente assegnate, ma si estende alle attività concretamente svolte dal dipendente;
  • la mancata formazione sui rischi specifici delle attività di fatto esercitate integra una violazione causalmente rilevante ai fini dell’evento lesivo;
  • il principio di effettività impone di valutare la sicurezza del lavoro in concreto, e non sulla base di astratte previsioni contrattuali.

La Cassazione ha dunque ribadito che la formazione deve essere specifica, aggiornata e coerente con le mansioni reali, pena la configurabilità della responsabilità penale del datore per lesioni colpose aggravate dalla violazione della normativa antinfortunistica.


5. Profili sistematici e ricadute applicative

La pronuncia in esame si colloca in linea di continuità con l’orientamento giurisprudenziale che:

  • valorizza la posizione di garanzia del datore di lavoro;
  • rafforza il nesso tra omissioni prevenzionistiche e evento lesivo;
  • esclude che il richiamo a profili contrattuali o organizzativi possa fungere da esimente.

In termini applicativi, la sentenza impone alle imprese una particolare attenzione nella gestione dei subappalti, delle mansioni promiscue e delle attività svolte “di fatto”, spesso fonte di gravi rischi infortunistici.


6. Conclusioni

La sentenza n. 1908/2026 della Corte di Cassazione conferma che la tutela della salute e sicurezza sul lavoro non tollera approcci meramente formali. Il datore di lavoro è tenuto a governare il rischio reale, adattando formazione, strumenti e valutazioni alle attività effettivamente svolte dai lavoratori. La violazione di tali obblighi, quando causalmente collegata all’evento, comporta una piena responsabilità penale.


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