SPESE LEGALI: PER LA CASSAZIONE IL COMPENSO MINIMO PER DUE DOMANDE CUMULATIVE IN UN CONTENZIOSO INPS AMMONTA A EURO 1.528

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Compensi professionali nel procedimento ex art. 445-bis c.p.c.: limiti minimi e cumulo di domande

Nota a Cass., Sez. lav., ord. n. 969/2026:

La Corte di cassazione, Sezione lavoro, con l’ordinanza n. 969 del 2026, ha chiarito un principio di particolare rilievo in materia di liquidazione dei compensi professionali nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c., quando il giudizio abbia ad oggetto domande cumulative di invalidità civile e di riconoscimento dell’handicap grave ai sensi della legge n. 104/1992. La pronuncia ribadisce l’obbligatorietà del rispetto dei parametri minimi forensi, individuando lo scaglione di valore corretto e fissando una soglia minima inderogabile del compenso pari a 1.528 euro.


1. Il caso: liquidazione delle spese e ricorso per cassazione

La vicenda trae origine da un procedimento di accertamento tecnico preventivo promosso nei confronti dell’INPS ai sensi dell’art. 445-bis c.p.c., avente ad oggetto due domande cumulative:

  • l’accertamento del requisito sanitario ai fini dell’indennità di accompagnamento (invalidità civile);
  • il riconoscimento dello status di handicap grave ex art. 3, commi 1 e 3, della legge n. 104/1992.

Il Tribunale di Napoli, in sede di decreto di omologa, aveva liquidato in favore del difensore la somma di 1.170 euro, oltre rimborso forfettario e accessori di legge.

L’avvocato proponeva ricorso per cassazione, censurando la liquidazione per violazione dei parametri minimi stabiliti dal d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 147/2022.


2. Il valore della controversia nel cumulo di domande previdenziali

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo fondato il motivo relativo all’erronea individuazione del valore della controversia.

Secondo la Suprema Corte, quando il giudizio ha ad oggetto:

  • una domanda avente contenuto economico (accertamento del requisito sanitario per l’indennità di accompagnamento);
  • e una domanda di valore indeterminabile, quale quella volta al riconoscimento dello status di handicap grave,

il cumulo oggettivo delle domande impone di collocare la causa nello scaglione compreso tra 26.001 e 52.000 euro, corrispondente al quarto scaglione dei parametri forensi.

Tale soluzione si pone in linea con un orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità, già affermato, tra le altre, da:

  • Cass. 9 dicembre 2024, n. 3157;
  • Cass. n. 6769/2023.

3. L’applicazione dei parametri forensi aggiornati

Un ulteriore profilo affrontato dall’ordinanza n. 969/2026 concerne l’individuazione del regime tariffario applicabile.

La Corte ribadisce che:

  • i parametri del d.m. n. 55/2014, come modificati dal d.m. n. 147/2022,
  • si applicano a tutte le prestazioni professionali esaurite successivamente alla loro entrata in vigore,

indipendentemente dalla data di instaurazione del procedimento.

Ne consegue che la liquidazione operata dal giudice di merito deve conformarsi ai valori medi aggiornati, potendo eventualmente applicare le riduzioni consentite dalla normativa, ma senza mai scendere al di sotto dei minimi consentiti.


4. Il limite minimo inderogabile: la soglia dei 1.528 euro

La Cassazione giunge così alla conclusione centrale della pronuncia:
anche applicando la riduzione del 50% dei valori medi prevista per le fasi di:

  • studio della controversia;
  • fase introduttiva;
  • fase istruttoria,

il compenso spettante al difensore nel procedimento di accertamento tecnico preventivo non può essere inferiore a 1.528 euro.

Qualsiasi liquidazione al di sotto di tale soglia si pone in contrasto diretto con i parametri forensi e risulta, pertanto, censurabile in sede di legittimità.


5. Ricadute pratiche e rilievo sistematico della decisione

L’ordinanza n. 969/2026 riveste particolare importanza sotto un duplice profilo:

  • tutela del decoro e della proporzionalità del compenso professionale, specie in procedimenti seriali e ad alta frequenza come quelli previdenziali;
  • uniformità applicativa nella liquidazione delle spese di lite nei giudizi ex art. 445-bis c.p.c., spesso caratterizzati da prassi difformi nei tribunali di merito.

La decisione rafforza il principio secondo cui la discrezionalità giudiziale nella liquidazione delle spese non può tradursi in una compressione indebita dei compensi, soprattutto in presenza di domande cumulative e di parametri normativamente predeterminati.


6. Conclusioni

Con l’ordinanza n. 969/2026, la Corte di cassazione riafferma un orientamento rigoroso in tema di compensi professionali minimi, chiarendo che nei procedimenti di accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c., aventi ad oggetto invalidità civile e handicap grave, il valore della causa va collocato nello scaglione 26.001-52.000 euro e il compenso non può mai scendere sotto i 1.528 euro.

La pronuncia costituisce un importante punto di riferimento per avvocati, giudici e operatori del diritto previdenziale, contribuendo a una maggiore certezza applicativa e alla valorizzazione della funzione difensiva.


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Avv. F. V. Bonanni Saraceno
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