RESPONSABILITÀ MEDICA: AZIONE DIRETTA DEL DANNEGGIATO CONTRO L’ASSICURAZIONE DEI MEDICI E DELLE STRUTTURE SANITARIE RESPONSABILI

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Il Decreto Ministeriale 232/2023, entrato in vigore il 16 marzo 2024, ha introdotto l’azione diretta contro le assicurazioni nel contesto della responsabilità sanitaria. Si tratta di una modifica significativa, ispirata alla normativa della RC auto, che consente ai danneggiati di agire direttamente contro le compagnie assicurative delle strutture sanitarie o dei medici liberi professionisti ritenuti responsabili, senza necessità di rivolgersi prima ai responsabili civili.

Principali novità introdotte

1. Azione diretta

L’articolo 12 della legge 24/2017, attuato dal decreto 232/2023, rende possibile per i danneggiati agire direttamente contro l’assicuratore, il quale sarà tenuto al risarcimento senza poter opporre esclusioni contrattuali se non nei limiti previsti dall’articolo 8 del decreto (ad esempio, dolo o colpa grave del danneggiato).

2. Non opponibilità delle eccezioni

Le clausole contrattuali che limitano la copertura (stipulate prima dell’entrata in vigore del decreto) non possono essere invocate per negare il risarcimento al danneggiato, ma rimane il diritto dell’assicuratore di rivalersi sull’assicurato.

3. Effetti su contratti preesistenti

Nonostante le polizze stipulate prima del 16 marzo 2024 non siano necessariamente conformi al decreto, i Tribunali di Cagliari e Milano hanno affermato che l’azione diretta è immediatamente applicabile a tutti i procedimenti avviati dopo tale data, senza che sia obbligatorio un previo adeguamento contrattuale.

4. Regime transitorio

Ai contratti preesistenti è garantita validità per un periodo massimo di 24 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto, durante il quale permane una differenziazione nel regime di opponibilità delle eccezioni, da valutare caso per caso.

Pronunce giurisprudenziali

• Tribunale di Cagliari (30 luglio 2024): ha qualificato la disciplina come processuale, rendendola immediatamente operativa secondo il principio tempus regit actum.

• Tribunale di Milano (26 agosto e 10 settembre 2024): ha ribadito la piena applicabilità dell’azione diretta indipendentemente dall’adeguamento delle polizze preesistenti, ma con possibile valutazione delle eccezioni opponibili nel merito.

Implicazioni e dubbi

• Per le compagnie assicurative: l’estensione della regola della non opponibilità delle eccezioni ai contratti stipulati prima del decreto potrebbe comportare nuovi oneri non preventivati, influendo sulle valutazioni di rischio e sulle quotazioni dei premi.

• Per i danneggiati: l’azione diretta rappresenta uno strumento di tutela rafforzato, sebbene la certezza dei risarcimenti possa dipendere dalle particolarità del contratto assicurativo in vigore.

• Transitorietà e impatti sostanziali: alcuni esperti ritengono che la disciplina, oltre agli effetti processuali, abbia implicazioni sostanziali sugli assetti delle polizze, poiché influisce sulla loro operatività esterna (risarcimento) e interna (rapporti assicuratore-assicurato).

Conclusione

L’introduzione dell’azione diretta nelle controversie di responsabilità sanitaria rappresenta un passo avanti per la tutela dei diritti dei danneggiati. Tuttavia, il periodo transitorio richiede un’attenta gestione per bilanciare gli interessi in gioco e chiarire definitivamente i margini di applicabilità delle eccezioni contrattuali per i vecchi contratti.

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Per ulteriori approfondimenti su questo tema o sulle implicazioni pratiche potete contattare:

STUDIO LEGALE BONANNI SARACENO
Avv. Fabrizio Valerio Bonanni Saraceno
Piazza Mazzini, 27 – 00195 – Roma

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VITTIME DEL DOVERE: LA FRAMMENTAZIONE NORMATIVA E L’EXCURSUS GIURISPRUDENZIALE CONFERMANO L’IMPELLENZA DI UN TESTO UNICO

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Il quadro normativo italiano relativo alle vittime del dovere, del servizio e del terrorismo evidenzia problematiche che affliggono da tempo il nostro sistema giuridico: disomogeneità normativa, stratificazione di leggi ed equiparazioni incompiute che generano disparità di trattamento e difficoltà interpretative.

Principali criticità evidenziate:

1. Frammentazione normativa: La coesistenza di più leggi (es. L. 466/1980, L. 302/1990, L. 266/2005, DPR 243/2006) ha prodotto una stratificazione legislativa, talvolta contraddittoria e incoerente.

2. Disparità di trattamento: Le differenze tra le categorie (vittime del dovere, del terrorismo e della criminalità organizzata) sono spesso ingiustificate, nonostante il progressivo ampliamento dei benefici a favore delle vittime del dovere e dei loro superstiti.

3. Vincoli finanziari: L’erogazione dei benefici è subordinata alla disponibilità di risorse finanziarie, creando discriminazioni non solo tra categorie, ma anche tra i membri della stessa categoria.

4. Complicazioni procedurali: L’assenza di automatismi e la necessità di attivazione da parte dei beneficiari, combinata con la burocrazia amministrativa, ha reso l’accesso ai benefici lungo e incerto.

Necessità di un Testo Unico:

Un Testo Unico appare una soluzione auspicabile per:

• Razionalizzare le norme esistenti.

• Fornire definizioni chiare e univoche delle categorie.

• Uniformare il trattamento giuridico e assistenziale.

• Superare le disparità attraverso una equiparazione effettiva, coerente con i principi di eguaglianza sostanziale sanciti dall’articolo 3 della Costituzione.

Criticità verso la realizzazione di un Testo Unico:

• Contingenti limiti economici: L’effettiva parità di trattamento è ostacolata dalla mancanza di risorse adeguate.

• Inerzia legislativa: Proposte di legge e disegni di legge, come hai sottolineato, spesso si arenano nelle Commissioni parlamentari.

• Difficoltà nell’armonizzazione: L’equiparazione normativa e finanziaria delle categorie richiede non solo una riforma legislativa, ma anche un intervento amministrativo significativo.

Passi avanti e prospettive:

Il DPR 243/2006 ha rappresentato un importante passo verso l’equiparazione, sebbene rimanga condizionato dalle coperture finanziarie. Proseguire sulla strada della “progressiva estensione” può essere utile, ma occorre un intervento più incisivo e sistemico.

Un Testo Unico, quindi, potrebbe rappresentare la base per affrontare in modo organico e definitivo le disuguaglianze e gli ostacoli esistenti, garantendo uniformità, trasparenza e certezza del diritto. Sarebbe anche un segnale di rispetto verso chi, sacrificandosi per il proprio dovere o in nome della giustizia, merita una tutela pari e dignitosa.

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CRISI GIUSTIZIA: L’AVV. GENTILE E IL GIUDICE PIAZZA A CONFRONTO A “SOCIETAS” SULLA CRISI DEI GIUDICI DI PACE

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Societas: “Avvocatura e Magistratura a confronto per la Giustizia”

Nella nuova puntata di SOCIETAS, intitolata “Avvocatura e Magistratura a confronto per la Giustizia”, viene affrontato il problema del sistema Giustizia inerente alla crisi gestionale degli uffici dei Giudici di Pace.

Per un maggiore approfondimento sul tema in oggetto sono intervenuti per un costruttivo confronto l’Avv. Grazia Maria Gentile (in rappresentanza dell’Avvocatura e la Dott.ssa Cristina Piazza (in rappresentanza dei Giudici di Pace).

Il sistema degli uffici dei giudici di pace si trova in una situazione di crisi profonda, aggravata dalla carenza di personale e dall’aumento delle competenze attribuite. Le principali criticità sono:

1. Carenza di personale

• Solo il 35% dei Giudici di Pace previsti in organico è operativo. Nei grandi uffici la situazione è peggiore: a Torino, ad esempio, 7 giudici di pace coprono un fabbisogno di 139 posti.

• La scarsità di personale amministrativo aggrava ulteriormente il problema.

2. Sovraccarico di lavoro

• I Giudici di Pace gestiscono un terzo delle cause civili in Italia, con oltre un milione di procedimenti iscritti nel 2023.

• Le cause più frequenti includono recuperi crediti, risarcimenti per sinistri stradali e opposizioni a sanzioni amministrative.

• I ritardi per la fissazione delle udienze arrivano fino al 2026, con un rischio crescente di paralisi.

3. Problemi di digitalizzazione

• Gli strumenti tecnologici e i software disponibili sono inadeguati e non calibrati sulle esigenze operative.

4. Nuove competenze in arrivo

• La riforma Cartabia ha già ampliato le competenze dei giudici di pace, raddoppiando i valori di alcune cause civili (fino a 10mila e 25mila euro per beni mobili e risarcimenti da sinistri).

• Dal 31 ottobre 2025, le soglie saliranno ulteriormente (fino a 30mila e 50mila euro) e verranno aggiunte materie come condominio ed espropriazioni mobiliari.

Proposte per migliorare la situazione

1. Ridurre il periodo all’Ufficio per il Processo: Un emendamento propone di diminuire da due anni a sei mesi la permanenza dei nuovi magistrati onorari all’Ufficio per il Processo, accelerando il loro ingresso negli uffici.

2. Reclutamento straordinario: Servono nuovi bandi per colmare i vuoti in organico.

3. Prolungamento del servizio: Proposta la possibilità di mantenere in servizio volontario i giudici fino a 73 anni.

4. Coinvolgimento degli avvocati: Alcune associazioni forensi suggeriscono che i legali possano emettere direttamente ingiunzioni di pagamento per alleggerire il carico dei giudici di pace.

5. Investimenti strutturali: È urgente un piano di finanziamenti per migliorare le risorse tecnologiche e il personale amministrativo.

da IlSole24Ore
da IlSole24Ore

Conclusioni

Senza interventi strutturali e tempestivi, la situazione rischia di aggravarsi ulteriormente con l’aumento delle competenze previsto per il 2025. Un piano di rafforzamento organico e tecnologico è indispensabile per evitare la paralisi del sistema e garantire l’efficienza della giustizia di prossimità.

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RESPONSABILITÀ MEDICA: MEDICO DI BASE E REATO DI RIFIUTO DI ATTI D’UFFICIO

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Medico di base

La Corte di Cassazione, nella sentenza n. 24722 del 21 giugno 2024, ha stabilito che il medico di medicina generale non risponde del reato di rifiuto di atti d’ufficio (art. 328, comma 1, cod. pen.) per non aver effettuato una visita domiciliare urgente a un paziente in gravi condizioni (Parkinson avanzato, problemi cardiaci e frattura vertebrale).

La decisione ha evidenziato una distinzione fondamentale tra il medico di medicina generale e il medico di continuità assistenziale (ex medico di guardia). Quest’ultimo è soggetto a un obbligo di pronta reperibilità per gli interventi urgenti, come stabilito dagli accordi collettivi nazionali, obbligo che non si applica invece al medico di base.

La Corte ha altresì sottolineato che il reato di rifiuto di atti d’ufficio si configura solo se il sanitario rifiuta un intervento urgente senza una giustificazione ragionevole, basata su protocolli sanitari e sul contesto specifico. Il giudice può verificare se tale decisione si fondi su valutazioni arbitrarie o ingiustificate. In questo caso, si è chiarito che la gestione dell’urgenza competeva al servizio sanitario di emergenza (118), non al medico di base .

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Foto

Digitare il sottostante Download per la lettura integrale del provvedimento in formato Pdf:

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COMPOSIZIONE NEGOZIATA: TRIB. DI BRESCIA AUTORIZZA FINANZIAMENTI PREDEDUCIBILI NEL PERCORSO STRAGIUDIZIALE PER IL DEBITORE

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Percorso stragiudiziale

Il decreto del Tribunale di Brescia del 29 ottobre 2024 rappresenta un importante precedente nell’applicazione dell’articolo 22 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCI), in relazione alla possibilità per l’imprenditore in crisi di contrarre finanziamenti prededucibili durante la composizione negoziata. Tale provvedimento chiarisce alcuni aspetti fondamentali sui presupposti e le modalità per autorizzare tali finanziamenti, in particolare quando essi prevedono erogazioni differite o ripetute nel tempo.

Presupposti per i finanziamenti prededucibili

1. Condizioni implicite:

• Il piano industriale deve dimostrarsi idoneo a garantire il risanamento dell’impresa, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 22, comma 1, lettera a.

• L’autorizzazione del finanziamento deve inserirsi coerentemente nel percorso di composizione negoziata, con finalità volte a superare la crisi e promuovere la continuità aziendale.

2. Condizioni esplicite:

• Funzionalità del finanziamento alla continuità aziendale e al miglior soddisfacimento dei creditori, da valutarsi non in astratto, ma in relazione alla sostenibilità economica a lungo termine dell’impresa.

• Conformità alla direttiva (UE) 2019/1023, che sottolinea l’importanza di salvaguardare la continuità aziendale nel processo di risanamento.

Elementi chiave del provvedimento

• Erogazione in tranche: Il Tribunale ha autorizzato un finanziamento suddiviso in due tranche, vincolando l’erogazione della seconda tranche all’integrale rimborso della prima. Questa struttura consente un monitoraggio continuo della funzionalità delle somme rispetto al risanamento aziendale.

• Autorizzazione post-chiusura della composizione negoziata: Il Tribunale ha fatto riferimento all’articolo 22, comma 1-bis, come modificato dal correttivo-ter, che consente di autorizzare l’erogazione di finanziamenti anche dopo la conclusione della composizione negoziata.

• Prededuzione futura: L’accesso ai benefici della prededuzione non può essere riconosciuto “ora per allora” in modo automatico, ma deve essere subordinato alla verifica dell’effettiva strumentalità delle somme all’obiettivo del risanamento.

Rilievo della decisione

Il Tribunale di Brescia ha adottato un approccio pragmatico e innovativo, aprendo alla possibilità di contrarre finanziamenti in forma anche futura, evitando una rigida frammentazione legata a stati di avanzamento lavori (SAL). Tale scelta rafforza il ruolo della composizione negoziata come strumento flessibile e adattabile alle esigenze dell’impresa, sempre nel rispetto dell’obiettivo primario del risanamento e della tutela del ceto creditorio.

Questa pronuncia offre una guida importante per le imprese in crisi e per i professionisti coinvolti nella composizione negoziata, dimostrando la possibilità di una maggiore elasticità giudiziale nel promuovere il buon esito dei piani di risanamento.

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150 ANNI DI GARANZIA ED ESERCIZIO DEL DIRITTO DI DIFESA PER IL CITTADINO, L’ANNIVERSARIO DELL’AVVOCATURA ITALIANA

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Celebrazione dei 150 anni dell’Avvocatura nazionale

Alla celebrazione dei 150 anni dell’Avvocatura italiana hanno partecipato i più illustri rappresentanti dell’Avvocatura come i rappresentanti del CNF, come il delegato Avv. Antonino Galletti e i rappresentanti dei vari COA nazionali, come il Presidente del COA di Roma Avv. Paolo Nesta e il Consigliere segretario Avv. Alessandro Graziani, insieme a tutti gli altri Consiglieri e il Consigliere della Cassa Forense Avv. Mauro Mazzoni.

Ovviamente, durante la kermesse sono intervenuti i rappresentanti delle Istituzioni come il Ministro della Giustizia Carlo Nordio e il Viceministro della Giustizia Francesco Paolo Sisto (di cui potrete vedere una breve intervista di seguito), i quali hanno sottolineato quanto sia storicamente cruciale e fondamentale il ruolo dell’Avvocatura nel garantire la Giustizia e anche quanto siano necessarie e impellenti alcune riforme per migliorare il funzionamento.

La partecipazione all’evento è stata alquanto significativa, erano presenti avvocati di tutta Italia insieme a diverse associazioni forensi, come Tradizione e Innovazione Forense (TIF).

La storia dell’avvocatura italiana (cui è dedicato il filmato sottostante) affonda le sue radici in un percorso lungo e complesso, culminato con l’istituzione degli Ordini forensi nel 1874 e grazie alla legge n. 1938 dell’8 giugno. Quest’atto rappresentò un momento cruciale per il consolidamento della professione legale in Italia, mettendo fine a un dibattito giuridico e politico iniziato ben prima della proclamazione del Regno d’Italia.

Filmato celebrativo dei 150 dell’Avvocatura italiana

Le Origini e il Contesto

L’idea di regolamentare la professione forense nasceva dalla necessità di uniformare le norme in un Paese ancora frammentato. Il modello di riferimento fu principalmente quello francese di ispirazione napoleonica, che prevedeva una distinzione tra avvocati e procuratori. Gli avvocati si occupavano delle questioni giuridiche più elevate e della difesa teorica delle cause, mentre i procuratori rappresentavano le parti in giudizio, curandone gli aspetti pratici e procedurali.

Il Ruolo del Ministro Giovanni De Falco

Protagonista di questa riforma fu Giovanni De Falco, ministro della Giustizia e fine giurista. Il suo progetto, presentato per la prima volta nel 1866, intendeva distinguere nettamente i ruoli di avvocati e procuratori per garantire una maggiore efficienza e specializzazione delle due funzioni. De Falco riteneva che l’avvocato dovesse dedicarsi allo studio teorico e all’eloquenza oratoria, mentre il procuratore si occupasse delle questioni pratiche e procedurali.

De Falco non si limitò a disciplinare le professioni, ma diede anche impulso alla creazione di un’organizzazione autonoma, l’Ordine degli avvocati, capace di garantire la dignità, l’etica e il decoro della professione. Questa struttura avrebbe dovuto assicurare l’autonomia degli avvocati rispetto alla magistratura e preservare i valori fondamentali della professione.

L’Istituzione degli Ordini Forensi

La legge del 1874 sancì la nascita dell’Ordine degli avvocati e dei procuratori, ponendo le basi per un’organizzazione che valorizzava l’indipendenza professionale. Essa rifletteva l’esigenza di consolidare una corporazione che custodisse le tradizioni e i segreti delle famiglie, tutelando i diritti dei cittadini anche di fronte allo Stato.

Celebrazioni per i 150 anni

Il 6 dicembre 2024 l’Avvocatura italiana ha celebrato il 150° anniversario di questa pietra miliare della sua storia, un’occasione per riflettere sull’evoluzione del ruolo dell’avvocato come difensore dei diritti e garante della giustizia.

La celebrazione del suddetto anniversario ricorda non solo l’importanza dell’autonomia e della dignità della professione, ma anche il suo legame con i principi fondamentali dello Stato di diritto.

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COVID-19 E REATO DI EPIDEMIA COLPOSA: LA CASS. PENALE EMETTE ORD. INTERLOCUTORIA ALLE SS.UU. PER LA CONFERMA DELLA SUA NATURA COMMISSIVA DI REATO A FORMA VINCOLATA

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La questione relativa alla configurabilità del reato di epidemia colposa mediante omissione è stata recentemente rimessa alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione dalla Sezione IV penale, con l’ordinanza interlocutoria n. 42614/2024. Il tema affronta nodi complessi di diritto penale generale, come l’applicazione della clausola di equivalenza dell’art. 40, comma 2, c.p. ai reati causalmente orientati e il significato della locuzione “mediante la diffusione di germi patogeni” prevista all’art. 438 c.p.

Il problema giuridico

La difficoltà principale deriva dalla struttura dell’art. 438 c.p. (epidemia dolosa) e dal rinvio operato dall’art. 452 c.p. per le ipotesi colpose. Il reato richiede la “diffusione di germi patogeni”, locuzione che, secondo una parte della giurisprudenza, implicherebbe necessariamente una condotta commissiva, escludendo quindi la possibilità di una tipicità omissiva.

La giurisprudenza pregressa

Le due pronunce di legittimità in tema di epidemia colposa (Cass. n. 9133/2018 e Cass. n. 20416/2021) hanno negato la configurabilità del reato nella forma omissiva, ritenendo che:

1. La condotta tipica dell’art. 438 c.p. è a forma vincolata, poiché richiede un comportamento attivo specifico (la diffusione di germi patogeni).

2. L’art. 40, comma 2, c.p. si applica solo ai reati a forma libera, ovvero a quelli che non richiedono modalità specifiche per la realizzazione della condotta.

Le aperture verso una tipicità omissiva

Un’interpretazione più ampia è stata avanzata da Cass. n. 48014/2019, che, sebbene in un obiter dictum, ha sottolineato che la norma non specifica il modo in cui deve avvenire la diffusione dei germi. L’ordinanza interlocutoria della Sezione IV valorizza questa apertura, proponendo una lettura che ammetta la configurabilità del reato anche mediante omissione, purché l’omissione stessa sia causalmente rilevante per la diffusione dell’epidemia.

I punti chiave dell’ordinanza interlocutoria

1. Interpretazione estensiva del termine “diffondere”: secondo la Corte rimettente, lasciare che i germi si diffondano potrebbe essere equiparato ad un comportamento commissivo, ricomprendendo così anche condotte omissive.

2. Compatibilità tra reati a forma vincolata e omissione: richiamando alcune decisioni in materia di truffa omissiva (Cass. n. 24487/2023 e Cass. n. 13411/2019), si sostiene che anche nei reati a forma vincolata la condotta omissiva potrebbe integrare l’elemento tipico, purché vi sia un nesso di causalità.

3. Tutela della salute pubblica: poiché l’epidemia rappresenta un reato di evento a forma libera orientato causalmente, sarebbe coerente con l’obiettivo di tutela sanzionare anche le omissioni che contribuiscono alla diffusione dei germi.

Prospettive delle Sezioni Unite

Le Sezioni Unite dovranno stabilire se l’art. 438 c.p., in combinato disposto con l’art. 452 c.p., consenta una “conversione omissiva” della condotta tipica prevista per il reato di epidemia. In particolare, si esaminerà:

• Se la locuzione “mediante la diffusione di germi patogeni” possa essere intesa in senso ampio, includendo omissioni rilevanti sul piano causale.

• Se l’applicabilità dell’art. 40, comma 2, c.p. possa estendersi a reati che presentano requisiti modali specifici.

Questa decisione sarà cruciale per chiarire l’ambito di responsabilità penale in casi complessi, come quelli legati alla pandemia da Covid-19, e per stabilire nuovi parametri interpretativi sulla compatibilità tra omissione e reati a forma vincolata.

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IURE PROPRIO RICONOSCIUTO ANCHE SENZA ESPLICITA DOMANDA (CASS. ORD. N. 30862/2024)

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L’ordinanza n. 30862/2024 della Corte di Cassazione offre un’importante chiarimento in merito al riconoscimento del danno subito dai genitori di una vittima di errore medico (iure proprio), anche in assenza di una specifica domanda risarcitoria esplicitamente formulata negli atti.

Il principio di diritto

La Corte ha stabilito che, in materia di danni non patrimoniali, il giudice può riconoscere il risarcimento del danno subito iure proprio dai genitori di una vittima, anche in mancanza di una specifica domanda, purché dall’analisi complessiva degli atti processuali emerga inequivocabilmente la volontà dei genitori di richiedere tale tipo di risarcimento.

Motivazioni della Corte

1. Interpretazione complessiva degli atti:

• La Corte ha affermato che, nell’interpretare la domanda risarcitoria, è necessario adottare un criterio sostanzialistico, valorizzando il contenuto effettivo degli atti e non limitandosi alla loro intestazione o formulazione formale.

• Nel caso in esame, pur non essendo esplicitamente indicata una richiesta di risarcimento iure proprio nell’intestazione dell’atto, il testo evidenziava chiaramente la volontà dei genitori di ottenere il risarcimento per il danno morale subito a causa della sofferenza derivante dalle condizioni di salute del figlio.

2. Prevalenza della sostanza sulla forma:

• La Corte ha sottolineato che il principio di economia processuale e la piena tutela dei diritti delle parti impongono di evitare formalismi eccessivi che potrebbero compromettere l’accesso alla giustizia o il riconoscimento di diritti chiaramente desumibili dagli atti.

3. Esclusione del giudicato interno:

• Nonostante il rigetto della domanda iure proprio in primo grado e la mancata esplicita impugnazione, la Corte d’appello ha ritenuto che la questione fosse comunque dedotta nel giudizio, ricostruendo autonomamente la portata delle richieste risarcitorie.

• La Cassazione ha confermato che, in tali circostanze, non si può ritenere formato un giudicato sul rigetto di tale domanda.

Implicazioni della decisione

• Tutela dei diritti dei genitori: Viene rafforzato il diritto dei genitori di essere risarciti per il danno morale subito a causa delle condizioni di salute del figlio, riconoscendo loro un’autonoma legittimazione ad agire.

• Flessibilità procedurale: Si conferma un approccio sostanzialistico nella valutazione delle domande risarcitorie, evitando che lacune formali pregiudichino la tutela dei diritti.

• Centralità del danno non patrimoniale: La pronuncia ribadisce l’importanza del risarcimento del danno morale come strumento di tutela della dignità e della sofferenza psicologica delle vittime indirette.

Conclusione

L’ordinanza n. 30862/2024 rappresenta un ulteriore passo verso una giustizia più attenta alla sostanza delle pretese risarcitorie, garantendo ai genitori di vittime di errori medici una tutela adeguata, anche in situazioni dove le richieste non siano esplicitate formalmente. Questo approccio bilancia la forma e la sostanza del diritto processuale, ponendo al centro la protezione dei diritti fondamentali.

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DECRETO FLUSSI: ALEA IACTA EST, IL SENATO LO HA CONVERTITO IN LEGGE

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Il decreto flussi è stato convertito in legge dal Senato con voto di fiducia (99 sì, 65 no e un astenuto), nonostante le polemiche sia in Parlamento sia all’esterno. Diverse norme hanno suscitato critiche da parte delle opposizioni e delle organizzazioni non governative, che ne denunciano un approccio restrittivo e punitivo.

Punti principali del decreto

1. Quote di ingresso aggiornate

• Per il 2025 sono previsti fino a 10.000 nulla osta al lavoro al di fuori delle quote ordinarie per colf e badanti.

• Le quote per i lavoratori stagionali nei settori agricolo e turistico-alberghiero vengono aumentate a 110.000 unità, di cui 47.000 riservate al settore agricolo.

2. Introduzione del “click day”

Viene istituito un sistema di prenotazione online per le richieste di ingresso, differenziato per tipologia di lavoratori.

3. Esercizio temporaneo di professioni sanitarie

Fino al 2027, gli stranieri possono continuare a esercitare temporaneamente professioni sanitarie e di operatore socio-sanitario senza il riconoscimento delle qualifiche conseguite all’estero.

Restrizioni e criticità

1. Ricongiungimenti familiari

• È richiesto un soggiorno legale di almeno due anni per i cittadini stranieri che intendono ricongiungersi con familiari.

• L’alloggio deve rispettare standard di superficie, requisiti igienico-sanitari e numero massimo di occupanti.

2. Termine ridotto per le Ong

Il tempo per impugnare davanti al prefetto un fermo amministrativo di una nave Ong passa da 60 a 10 giorni. Ridotti anche i termini per contestare il diniego di protezione internazionale.

3. Respingimenti accelerati

• Si estendono le possibilità di respingimento con accompagnamento alla frontiera, incluse le operazioni di soccorso in mare.

• Viene introdotto l’obbligo di accesso ai telefoni cellulari dei migranti per facilitarne l’identificazione.

Le critiche del CSM

Il Consiglio Superiore della Magistratura ha espresso un parere fortemente critico sul trasferimento delle competenze in materia di trattenimenti dai Tribunali alle Corti d’appello. Secondo il CSM:

• La modifica compromette la specializzazione dei giudici.

• Le Corti d’appello non sono strutturate per gestire procedure che, finora, hanno dimostrato adeguata efficienza nelle sezioni specializzate.

• Questa riorganizzazione richiederà una revisione complessiva delle competenze delle sezioni penali delle Corti d’appello.

Contesto politico

Il Partito Democratico accusa il governo di criminalizzare gli stranieri, mentre le Ong sottolineano l’inasprimento delle norme contro le operazioni di salvataggio. L’opposizione denuncia che le nuove regole restringono i diritti dei migranti e dei richiedenti protezione, inasprendo ulteriormente un sistema già complesso e poco inclusivo.

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PROCESSO TRIBUTARIO (CASS. ORD. N. 27296/24): NESSUN CONTRIBUTO UNIFICATO AGGIUNTIVO PER L’IMPUGNAZIONE (ANCHE INCIDENTALE) RESPINTA IN CORTE D’APPELLO

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Il contributo unificato e la sua applicabilità al processo tributario rappresentano un tema complesso, soggetto a differenti interpretazioni giurisprudenziali e a una normativa articolata. La recente ordinanza della Corte di Cassazione (n. 27296 del 2024) conferma una linea interpretativa ormai consolidata, secondo cui l’articolo 13, comma 1-quater, del DPR n. 115 del 2002 è inapplicabile al processo tributario d’appello, trattandosi di una norma speciale riferita esclusivamente al processo civile.

Argomenti a sostegno dell’inapplicabilità

1. Natura eccezionale della norma: L’articolo 13, comma 1-quater, disciplina un’ipotesi eccezionale che non può essere estesa al processo tributario senza un’esplicita previsione normativa. Questo è stato ribadito dalla Consulta (sentenza n. 18/2018), che ha chiarito come tale norma sia limitata al processo civile, mentre il contributo unificato nel processo tributario è disciplinato autonomamente dal comma 6-quater dello stesso articolo.

2. Differenza normativa tra appello e cassazione:

• Nel giudizio d’appello tributario, manca una norma equivalente a quella prevista dall’articolo 261 del DPR n. 115/2002 per il processo civile.

• Nel giudizio di cassazione, invece, l’unicità della disciplina per i ricorsi davanti alla Suprema Corte giustifica l’applicazione dell’articolo 13, comma 1-quater, anche in ambito tributario, in virtù del rinvio contenuto nell’articolo 62, comma 2, del codice del processo tributario (Cass., Sez. Un., n. 34851/2023).

3. Natura del contributo aggiuntivo: La Cassazione ha più volte evidenziato (Cass., Sez. Un., n. 20621/2023) che il contributo unificato aggiuntivo non ha natura tributaria, bensì rappresenta un meccanismo per ristorare l’amministrazione della giustizia per l’impegno di risorse in impugnazioni infondate o dilatorie.

Orientamenti contrari

Alcuni precedenti, come la sentenza n. 2669/2017 della Commissione tributaria regionale per la Lombardia, hanno sostenuto l’applicabilità del contributo unificato aggiuntivo anche al processo tributario, richiamando la ratio deflattiva della norma. Tuttavia, tale posizione non ha trovato ampio seguito, soprattutto a livello di giurisprudenza di legittimità.

Conclusione

L’ordinanza n. 27296 del 2024 si inserisce in un quadro giurisprudenziale che distingue nettamente tra processo civile e processo tributario, confermando che:

• In appello tributario, l’articolo 13, comma 1-quater, non si applica.

• In Cassazione, il contributo aggiuntivo è invece dovuto per ragioni di uniformità normativa.

Questa posizione riflette una visione rispettosa del principio di legalità, che limita l’estensione di norme eccezionali senza una chiara base legislativa.

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Corte Suprema di Cassazione

Digitare il download sottostante per la lettura integrale dell’ordinanza in formato pdf:

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