L’AVV. PAOLO NESTA, PRESIDENTE DEL COA DI ROMA, INTERVIENE ALL’INAUGURAZIONE DELL’ANNO GIUDIZIARIO 2025, PRESSO LA CORTE D’APPELLO DI ROMA

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Corte di Appello di Roma

Il discorso dell’*Avv. Paolo Nesta, Presidente del Consiglio dell’Ordine Avvocati di Roma è stato estremamente intenso e ha affrontato numerosi temi fondamentali per il sistema giustizia.

Di seguito, si riporta un sunto dettagliato, suddiviso per punti principali:

1. Riforma Cartabia e correttivi

• Obiettivo mancato: La Riforma Cartabia (DLgs 150/2022) mirava a velocizzare i tempi dei processi, ma nel settore civile non ha prodotto i risultati sperati, con un aumento della durata media dei procedimenti: 460 giorni nel 2023 contro i 433 del 2022.

• Riduzione dell’arretrato: In miglioramento la situazione dell’arretrato sia nei Tribunali sia presso la Corte d’Appello di Roma.

• Corretti punti critici: Il recente DLgs 164/2024 ha introdotto perfezionamenti per migliorare l’efficienza del processo civile, ma le sole riforme procedurali non bastano.

2. Problemi strutturali del sistema giudiziario

• Carenze di organico: Un problema cronico, soprattutto nella Corte d’Appello di Roma, aggravato dalla mole dei procedimenti.

• Situazione dei Giudici di Pace: Organico insufficiente, con una scopertura del 72% nel Lazio, aggravata dal carico di lavoro in crescita. Una prima risposta è stata data con l’assegnazione di nuovi giudici, ma resta una situazione critica.

3. Digitalizzazione e giustizia tecnologica

• Opportunità e limiti: La digitalizzazione del processo è utile, ma non deve comprimere il diritto di difesa o il contraddittorio. Problemi tecnici e mancanza di formazione continuano a creare disagi.

• Piattaforma unica: L’Avvocatura richiede da tempo un’unica piattaforma per semplificare i processi telematici.

4. Costi della giustizia e accesso universale

• Aumento dei costi: L’introduzione di nuovi balzelli (es. pagamento di €43 per iscrivere una causa a ruolo) e l’aumento del contributo unificato limitano l’accesso alla giustizia per i meno abbienti, violando il principio costituzionale di uguaglianza.

• Giustizia come diritto universale: Deve essere garantita a tutti, senza discriminazioni economiche o sociali.

5. Riforma penale e diritto di difesa

• Efficienza vs garanzie: La Riforma Cartabia, pur volendo ridurre i tempi del processo penale, ha limitato il diritto di difesa con norme che comprimono il contraddittorio e aumentano le decadenze per errori formali.

• Richiesta di modifiche: L’Avvocatura chiede l’eliminazione delle norme che pregiudicano il diritto di difesa, riaffermando il ruolo centrale del difensore.

6. Condizioni carcerarie

• Situazione drammatica: Sovraffollamento, strutture fatiscenti, e un aumento dei suicidi tra detenuti e personale penitenziario.

Necessità di interventi urgenti: Richiamo all’art. 27 della Costituzione, che impone pene umane e finalizzate alla rieducazione.

7. Separazione delle carriere tra PM e Giudici

• Necessità di una distinzione chiara: Per garantire un giudice realmente terzo e imparziale, si ribadisce la necessità di separare le carriere tra Pubblico Ministero e Giudice, pur salvaguardando l’autonomia del PM.

8. Intelligenza Artificiale nella giustizia

• Potenziale e limiti: L’IA può migliorare l’efficienza, ma non può sostituire l’uomo nei processi decisionali. Il ragionamento giuridico richiede sensibilità, intuizione e capacità interpretativa, che la macchina non può garantire.

• Ruolo degli operatori: Giudici e avvocati devono formarsi per sfruttare al meglio queste tecnologie, rispettando i principi costituzionali.

9. Ruolo dell’Avvocatura

• Difensori dei diritti: Gli avvocati devono difendere i diritti fondamentali, soprattutto delle fasce deboli, promuovendo una cultura del garantismo e del rispetto della legalità.

• Collaborazione con le istituzioni: L’Avvocatura si impegna per una giustizia equa ed efficiente, contribuendo a una società più giusta e solidale.

10. Visione e speranza

• Impegno e coraggio: Citando Sant’Agostino, si sottolinea che indignazione e coraggio sono fondamentali per cambiare ciò che non funziona e costruire una giustizia migliore.

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Per ulteriori approfondimenti su questo tema o sulle implicazioni pratiche potete contattare:

STUDIO LEGALE BONANNI SARACENO
Avv. Fabrizio Valerio Bonanni Saraceno
Piazza Mazzini, 27 – 00195 – Roma

Tel+39 0673000227

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INAUGURAZIONE ANNO GIUDIZIARIO 2025: INTERVENGONO IL PRESIDENTE MARGHERITA CASSANO E IL MINISTRO CARLO NORDIO.

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Diminuzione delle pendenze in Corte di Cassazione

Nel settore civile, le pendenze in Corte di Cassazione sono diminuite del 7,8%, passando dai 94.759 procedimenti pendenti al 31 dicembre 2023 agli 87.380 al 31 dicembre 2024. Questo risultato è particolarmente significativo, considerando che, in due anni, le pendenze sono calate di oltre 17.000 unità. Per la prima volta, la Corte è tornata a una pendenza inferiore a quella del 2003.

Lo ha annunciato il Presidente della Corte di Cassazione, Margherita Cassano, durante la Cerimonia di inaugurazione dell’Anno Giudiziario 2025, alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, del Ministro della Giustizia Carlo Nordio, del Vicepresidente del CSM Fabio Pinelli e delle più alte cariche dello Stato. Cassano ha sottolineato che il risultato è stato raggiunto grazie a uno “sforzo generoso per definire l’arretrato e raggiungere gli obiettivi fissati dal PNRR”, nonostante le difficoltà causate dalle carenze di organico, e grazie al contributo della magistratura onoraria e del personale dell’Ufficio per il Processo.

Indici di performance nel settore civile

Indice di ricambio: 128%.

Disposition time: 944 giorni (riduzione del 27,5% rispetto ai 1.306 giorni del 2019).

Il Presidente Cassano ha evidenziato che questo risultato ha permesso di raggiungere, con 18 mesi di anticipo, l’obiettivo finale fissato a 976 giorni. Il traguardo è stato raggiunto nonostante la grave carenza di organico, con una scopertura del 19% tra i consiglieri e del 22% tra i presidenti di sezione.

Riduzione delle pendenze in ambito penale

Nel settore penale, le pendenze in Cassazione sono diminuite del 30,3%, passando da 15.038 al 31 dicembre 2023 a 10.488 al 31 dicembre 2024.

Indice di ricambio: 111% (era 107% nel periodo precedente).

Disposition time: 81 giorni (riduzione del 27,2% rispetto ai 111 giorni precedenti).

Cassano ha definito questi dati “straordinari”, evidenziando come il disposition time sia già inferiore ai 166 giorni previsti dal PNRR. Ha inoltre ricordato i risultati dei Tribunali e delle Corti d’Appello, citati recentemente dal Ministro Nordio nella Relazione annuale al Parlamento.

L’euforia dei diritti fondamentali

Secondo Cassano, viviamo un’“euforia” dei diritti fondamentali, con il rischio di proclamare nuovi diritti senza una chiara base giuridica. Ha citato esempi come i diritti alla qualità della vita, alla sicurezza e allo sviluppo, nonché diritti riferiti a specifiche categorie, come anziani, bambini e animali.

Il Presidente Cassano ha inoltre sottolineato i pericoli di una dilatazione della categoria dei diritti fondamentali senza la preventiva mediazione legislativa, che potrebbe attribuire impropriamente alla magistratura compiti di sintesi e armonizzazione.

Sicurezza sul lavoro: un problema irrisolto

Cassano ha definito “inaccettabile” il numero di infortuni sul lavoro, che nel 2024 hanno causato 1.000 vittime (+32 rispetto al 2023).

Denunce di infortunio: 543.039 (+0,1% rispetto al 2023).

Patologie professionali denunciate: 81.671 (+21,7%).

Tra le proposte avanzate, Cassano ha evidenziato la necessità di un riordino normativo, l’interoperabilità tra le banche dati degli enti preposti e una maggiore severità nelle sanzioni amministrative.

Responsabilità sociale delle imprese

Cassano ha sottolineato che le imprese devono integrare obiettivi non finanziari nelle proprie strategie, come tutela dell’ambiente, sicurezza dei lavoratori, equità retributiva e legalità. Questi principi sono centrali nel nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, che offre misure differenziate per gestire le difficoltà aziendali.

Violenza sulle donne

Nonostante il calo degli omicidi volontari (-8% nel 2024 rispetto al 2023), i dati sulla violenza contro le donne restano allarmanti:

Omicidi in ambito familiare/affettivo: 151, di cui 96 con vittime donne.

Reati spia: in aumento, tra cui maltrattamenti in famiglia, stalking e violenza sessuale.

Cassano ha ribadito l’importanza di interventi mirati per contrastare questa “perdurante concezione della donna come oggetto di possesso”.

Le riforme e la magistratura

Il Ministro Nordio ha ribadito l’importanza dell’indipendenza della magistratura e ha sottolineato i progressi nella digitalizzazione del processo penale. Il Vicepresidente del CSM Fabio Pinelli ha invece evidenziato la necessità di riequilibrare il potere giudiziario e combattere le degenerazioni del correntismo.

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LAVORO: AGGIORNAMENTI SULLA DISCIPLINA DELLA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO PER ASSENZA INGIUSTIFICATA

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La disciplina della risoluzione del rapporto di lavoro per assenza ingiustificata, così come modificata dal “Collegato lavoro” (articolo 19 della legge 203/2024), introduce importanti novità e responsabilità sia per il datore di lavoro che per l’Ispettorato del lavoro.

Principali punti della normativa e delle indicazioni operative:

1. Comunicazione dell’assenza ingiustificata

• Il datore di lavoro è tenuto a comunicare l’assenza ingiustificata del dipendente alla sede territoriale dell’Ispettorato del lavoro.

• La comunicazione va effettuata solo nel caso in cui il datore intenda risolvere il rapporto per “dimissioni di fatto” del lavoratore.

• L’assenza ingiustificata deve superare il termine previsto dal CCNL applicabile o, in mancanza di tale previsione, quindici giorni.

2. Obblighi del datore di lavoro

• La comunicazione, preferibilmente tramite PEC, deve includere dati dettagliati del lavoratore (anagrafica, recapiti, ecc.) per agevolare eventuali accertamenti da parte dell’Ispettorato.

3. Ruolo dell’Ispettorato del lavoro

• L’Ispettorato può verificare la veridicità della comunicazione contattando il lavoratore o altri soggetti utili.

• Gli accertamenti, se avviati, devono essere conclusi entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione.

• In caso di inefficacia della risoluzione, l’Ispettorato informa sia il datore di lavoro sia il dipendente, disponendo il ripristino del rapporto.

4. Casi di inefficacia della risoluzione

• Se il lavoratore dimostra di non aver potuto comunicare l’assenza per cause di forza maggiore (es. ricovero ospedaliero).

• Se l’Ispettorato accerta la non veridicità della comunicazione del datore.

5. Procedura per il ripristino del rapporto

• L’Ispettorato può utilizzare il provvedimento di disposizione previsto dall’articolo 14 del Dlgs 124/2004 per ordinare al datore di lavoro la ricostituzione del rapporto.

6. Conferma della risoluzione

• Se emerge l’effettiva assenza ingiustificata e il lavoratore non dimostra di non aver potuto comunicare i motivi, il rapporto si considera risolto.

• Eventuali cause sottostanti, come il mancato pagamento delle retribuzioni, non sono oggetto di verifica diretta dall’Ispettorato ma possono giustificare dimissioni per giusta causa, con relative tutele per il lavoratore.

Implicazioni pratiche

Questa normativa mira a bilanciare le esigenze organizzative delle imprese con le tutele dei lavoratori, riducendo il rischio di abusi e garantendo che la risoluzione del rapporto avvenga nel rispetto delle norme. La centralità del ruolo dell’Ispettorato conferma l’importanza della verifica pubblica per evitare contestazioni infondate o illegittime.

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RESPONSABILITÀ MEDICA: L’INTERVENTO CHIRURGICO PIÙ COMPLESSO DEL NECESSARIO

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In caso di intervento chirurgico inutilmente più complesso rispetto a quello concordato tra paziente e sanitari, la struttura sanitaria è tenuta ad ammettere la propria responsabilità e a provvedere al risarcimento del danno.

La decisione della Cassazione

La Cassazione, con ordinanza n. 1443/25, ha chiarito questo principio.

Il caso specifico

La ricorrente aveva proposto una domanda di risarcimento per danno alla salute, sostenendo di essere stata sottoposta a un intervento chirurgico diverso e più invasivo rispetto a quello concordato.

L’intervento programmato presso l’ASL prevedeva:

• La rimozione plastica gastrica antireflusso

• Una anastomosi gastro-digiunale

Tuttavia, senza alcuna giustificazione di urgenza, era stata eseguita una resezione subtotale dello stomaco e della cistifellea. Questo intervento:

• Non era stato autorizzato

• Non aveva migliorato le condizioni della paziente, affetta da grave reflusso

• Aveva avuto esiti peggiorativi, rendendo necessario un secondo intervento presso un altro ospedale dopo quattro anni.

L’intervento ritenuto inutile e peggiorativo

La paziente, con il ricorso in Cassazione, ha denunciato l’omessa valutazione da parte della Corte d’Appello sulla inutilità dell’intervento non consentito e sui suoi effetti peggiorativi.

La Corte d’Appello aveva limitato il proprio giudizio alla mancanza di prova, da parte della paziente, che avrebbe rifiutato il diverso intervento se fosse stato proposto.

Tuttavia, la Cassazione ha precisato che tale valutazione è errata in diritto, perché si basa su una scorretta distribuzione degli oneri probatori.

Onere probatorio: il principio del dissenso presunto

Secondo la Cassazione:

• In caso di intervento più complesso e invasivo rispetto a quello concordato, non spetta al paziente dimostrare che avrebbe rifiutato il nuovo intervento.

• È invece la struttura sanitaria a dover provare che il paziente avrebbe dato il consenso al secondo intervento, a meno che quest’ultimo fosse giustificato da urgenza (circostanza non presente in questo caso).

In assenza di tale prova, opera il principio del dissenso presunto del paziente per tutti i trattamenti che vadano oltre ciò che è stato autorizzato.

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Foto Ordinanza

Cassazione, Ordinanza n. 1443/2 integrale in formato PDF:

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CCII: DURATA DEI PIANI DI RISANAMENTO NELLA COMPOSIZIONE NEGOZIATA

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CCII (commentato e annotato con la giurisprudenza), aggiornato al Correttivo Ter

Estratto:

https://edizioniduepuntozero.it/wp-content/uploads/2025/01/Indice-ed-estratti_CODICE-CRISI-IMPRESA-campagna-1_2025.pdf

Per l’acquisto:

CODICE DELLA CRISI D’IMPRESA E DELL’INSOLVENZA

Durata dei piani di risanamento nella composizione negoziata

Nella composizione negoziata, la durata dei piani di risanamento in continuità diretta non può superare i cinque anni. Durate superiori sono ammesse solo se adeguatamente giustificate dal debitore con una motivazione congrua, validata dall’attestatore.

Questo principio è stato ribadito dal Tribunale di Mantova che, con l’ordinanza dell’11 ottobre 2024, ha rigettato un’istanza di conferma delle misure protettive. Il tribunale ha applicato l’orientamento prevalente in materia di concordato preventivo e piani del consumatore, già adottato in altre decisioni (es. Tribunale di Roma, decreto del 21 febbraio 2024).

Il tetto di durata

I giudici di Mantova hanno ritenuto inidoneo il piano decennale presentato dal debitore, sia per la modesta dimensione dell’impresa, sia per la scarsa definizione del piano stesso. Il piano mancava:

• Di dettagli sulle reali possibilità di raggiungere i flussi previsti;

• Di misure imprenditoriali straordinarie idonee a sostenere il risanamento.

Secondo il Tribunale di Roma, il limite temporale dei cinque anni si applica anche ai piani dei consumatori. Sebbene siano possibili durate superiori in circostanze eccezionali, esiste un limite massimo invalicabile di dieci anni. Inoltre, il tribunale aveva già negato il cram down in un accordo di ristrutturazione con rateazioni fiscali superiori a cinque anni (provvedimento del 24 aprile 2023).

Le linee guida professionali

L’orientamento dei tribunali è in linea con i “Principi per la redazione dei piani di risanamento” e i “Principi di attestazione dei piani di risanamento” emanati dal Consiglio nazionale dei commercialisti:

• I “Principi” del 2022 limitano i piani in continuità diretta a un massimo di cinque anni, per evitare problemi di prevedibilità analitica;

• I “Principi di attestazione” del 2024 sottolineano che un orizzonte temporale troppo ampio rende complessa la validazione del piano.

Tempi più lunghi in casi specifici

È possibile estendere i piani oltre i cinque anni solo in presenza di elementi certi, come:

• Contratti vincolanti con aziende di rilievo, ad esempio nel settore degli idrocarburi, delle utilities o delle gestioni immobiliari e alberghiere;

• Affidamenti di servizi pubblici (portuali, aeroportuali, trasporti, cimiteriali) o concessioni di lunga durata.

Questi scenari giustificano una pianificazione pluriennale estesa.

Orizzonte del risanamento

Indipendentemente dalla durata del piano, il periodo di risanamento deve coprire il momento in cui:

1. Sono ripristinate le normali condizioni di finanziamento (e di fido) in caso di continuità aziendale;

2. Per i contratti pubblici, vengono ristabilite condizioni per un regolare adempimento.

A meno di oggettive e specifiche ragioni, il piano deve assicurare il risanamento dell’esposizione debitoria e il riequilibrio patrimoniale ed economico-finanziario entro un massimo di 5 anni.

Durate superiori devono essere attentamente valutate dall’attestatore per garantire l’attendibilità delle previsioni oltre il quinto anno.

Durata nei piani di liquidazione

Nei piani di liquidazione, invece, la durata deve coprire l’intero periodo necessario alla completa soddisfazione dei creditori.

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CCII: PROCEDIMENTO DI OMOLOGAZIONE DEL CONCORDATO PREVENTIVO E CONCORDATO CON CESSIONE DEI BENI

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Modifiche del Decreto legislativo del 13 settembre 2024, n. 136, al CCII: https://edizioniduepuntozero.it/wp-content/uploads/2025/01/Indice-ed-estratti_CODICE-CRISI-IMPRESA-campagna-1_2025.pdf

Dove reperire il nuovo Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza:

1. Modifiche alla Sezione VI del Capo III

L’articolo 26 del Correttivo Ter introduce cambiamenti significativi per l’omologazione del concordato preventivo, con l’obiettivo di:

• Risolvere dubbi applicativi emersi durante l’attuazione iniziale della normativa.

• Chiarire aspetti relativi alla ristrutturazione trasversale.

Lettera a)

• Consenso del debitore: È richiesto solo per le piccole e medie imprese (PMI) secondo i parametri europei, in caso di proposta concorrente.

• Valore di liquidazione: Si applica la regola di priorità assoluta (APR) sul valore definito dall’art. 87 CCII, comma 1, lettera c), che considera:

• Il valore realizzabile in una liquidazione giudiziale.

• Il maggior valore ottenibile dalla cessione dell’azienda in esercizio.

• Le prospettive di realizzo di eventuali azioni, al netto delle spese.

Lettere b) e c)

• Chiariscono i criteri di valutazione del valore di liquidazione e i meccanismi di opposizione.

• Il confronto avviene rispetto a quanto si otterrebbe in una liquidazione giudiziale al momento della domanda.

Lettera d)

• Abrogazione del comma 6: Era ridondante, essendo già disciplinato dall’art. 118, comma 2.

2. Concordato con cessione dei beni

La revisione dell’art. 114 CCII evidenzia che la norma disciplina esclusivamente il concordato liquidatorio.

Introduzione del comma 1-bis

• Nei piani con offerta di acquisto da parte di un soggetto individuato, il tribunale:

• Non applica le modalità pubblicitarie ex art. 490 c.p.c.

• Definisce le modalità con cui il liquidatore pubblicizza l’offerta per acquisire proposte concorrenti.

Nuovo art. 114-bis CCII

Regola la liquidazione nel concordato in continuità. Prevede:

• Nomina del liquidatore giudiziale: In caso di vendita di beni o dell’azienda senza un offerente individuato.

• Applicazione della disciplina delle offerte concorrenti (art. 91 CCII): Quando l’offerente è già individuato, in una fase antecedente all’omologazione.

• Purgazione delle formalità pregiudizievoli: Si applicano le norme sulle vendite forzate.

Nota: La nomina del liquidatore è indipendente dal tipo di concordato (liquidatorio o in continuità).

3. Modifiche al piano nella fase esecutiva (art. 118-bis CCII)

La norma disciplina le modifiche sostanziali del piano nella fase esecutiva, prevedendo che:

• L’imprenditore ottenga il rinnovo dell’attestazione da un professionista indipendente (art. 87, comma 3).

• Le modifiche siano comunicate al commissario giudiziale, che riferisce al tribunale.

Ruolo del Tribunale

• Verifica la natura delle modifiche rispetto all’adempimento della proposta.

• Dispone la pubblicazione del piano modificato e dell’attestazione nel registro delle imprese.

• Avvisa i creditori tramite raccomandata o PEC.

Opposizioni

• I creditori possono opporsi entro 30 giorni dalla ricezione dell’avviso.

• Il procedimento segue le forme previste dall’art. 48 CCII.

• Il tribunale decide con decreto motivato.

Conclusione

Le modifiche introdotte dall’articolo 26 del Correttivo Ter migliorano la chiarezza normativa e rafforzano l’efficienza del procedimento concordatario, garantendo maggiore trasparenza e tutela per i creditori.

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”CODICE DELLA CRISI D’IMPRESA E DELL’INSOLVENZA – COMMENTATO E ANNOTATO CON LA GIURISPRUDENZA”

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All’UNIVERSITÀ ROMA TRE:
(Scienze della Formazione)
Via del Castro Pretorio, 20 – Roma)

  • SABATO 18 GENNAIO alle ore 10, all’interno del Master del Prof. Matteo Villanova, l’Avv. F. V. Bonanni Saraceno ha presentato la sua nuova opera giuridica:
    CODICE DELLA CRISI D’IMPRESA E DELL’INSOLVENZA – COMMENTATO E ANNOTATO CON LA GIURISPRUDENZA
Video presentazione de L’Opinione riguardo all’evento

L’opera offre una disamina completa sui principi regolatori e sulla normativa contenuta nel codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza alla luce delle novità introdotte dal d.lgs. 14 settembre 2024, n. 136 (c.d. correttivo ter).
Il volume si presenta come un agile e completo strumento di consultazione per i professionisti offrendo un’analitica trattazione sulle singole norme, utile per orientarsi tra i vari istituti, le fattispecie sostanziali e processuali, oltreché sulla complessa e variegata casistica relativa alla crisi d’impresa.
Ogni argomento viene trattato attraverso l’inquadramento della norma e l’esame degli aspetti pratici più controversi e rilevanti. Particolare rilievo è attribuito alle soluzioni adottate dalla giurisprudenza di
legittimità e di merito, puntualmente riportata nelle sue pronunce più recenti e significative.

Per reperire il volume in oggetto digitare:
https://lnkd.in/eY5hqVXj

Digitare il link sottotante:

https://edizioniduepuntozero.it/wp-content/uploads/2025/01/Indice-ed-estratti_CODICE-CRISI-IMPRESA-campagna-1_2025.pdf

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TRANSAZIONE FISCALE: EFFETTI SUL PROCESSO TRIBUTARIO

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https://edizioniduepuntozero.it/prodotto/codice-della-crisi-dimpresa-e-dellinsolvenza-2/

La transazione fiscale, introdotta dal Decreto Legislativo n. 5/2006 e disciplinata dagli articoli 182-bis e 182-ter della Legge Fallimentare, ha subito un’evoluzione rilevante con la riforma Cartabia e con il Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII). Questa misura consente ai debitori in stato di crisi o insolvenza di proporre un accordo al fisco per ridurre o ristrutturare i debiti tributari, al fine di favorire il recupero dell’equilibrio economico e la continuità aziendale.

Effetti principali sul processo tributario:

1. Sospensione dei giudizi tributari

L’ammissione alla transazione fiscale comporta, in alcuni casi, la sospensione dei procedimenti tributari pendenti relativi ai tributi oggetto dell’accordo. Questo garantisce al debitore un margine di manovra per definire una proposta di ristrutturazione senza subire pressioni derivanti dai procedimenti esecutivi.

2. Effetto sostitutivo sul debito tributario

L’accordo omologato nel contesto della transazione fiscale sostituisce il debito originario, determinando una modifica dell’oggetto del contenzioso tributario. Se il piano viene accettato e omologato, i giudizi pendenti potrebbero essere dichiarati estinti o cessare per sopravvenuta carenza di interesse.

3. Ristrutturazione e falcidia dei tributi

• I debiti tributari possono essere ridotti (falcidiati), fatta eccezione per l’IVA e le ritenute operate e non versate, che devono essere integralmente pagati (limiti imposti dalla normativa europea e costituzionale).

Le sanzioni e gli interessi possono essere oggetto di una falcidia totale, favorendo la sostenibilità della proposta.

4. Ruolo del giudice tributario e delle Entrate

Con la riforma, è prevista una maggiore collaborazione tra il giudice ordinario che approva la transazione e il giudice tributario. Inoltre, l’Agenzia delle Entrate è vincolata al voto espresso nel procedimento di transazione, se conforme alla normativa.

5. Effetti sull’esecuzione forzata

La transazione fiscale, una volta omologata, sospende eventuali procedure esecutive già in corso relative ai tributi ristrutturati o ridotti, dando maggiore protezione al debitore.

La riforma Cartabia e la semplificazione

La riforma Cartabia ha ulteriormente incentivato l’uso di strumenti di risoluzione alternativa del contenzioso, tra cui la transazione fiscale, promuovendo:

• Maggiore efficienza nei procedimenti di approvazione.

• Rafforzamento delle garanzie per i creditori fiscali e previdenziali.

• Riduzione dei tempi dei procedimenti, anche con modalità telematiche.

In conclusione, la transazione fiscale rappresenta uno strumento chiave per ridurre il contenzioso tributario e promuovere la risoluzione delle crisi d’impresa, con effetti significativi sulla gestione e definizione dei procedimenti tributari.

Efficacia, limiti e modalità di applicazione:

1. Campo di applicazione e natura dell’accordo

• Oggetto dell’accordo: Riduzione e/o dilazione dei debiti tributari (compresi tributi, sanzioni e interessi).

• Esclusioni: Non riguarda i tributi costituenti risorse proprie dell’Unione Europea (ad esempio, dazi doganali e prelievi legati ai rifiuti di plastica non riciclati).

• Falcidiabilità dell’IVA: La norma non esclude l’IVA. Infatti, questa non rientra tra le risorse proprie dell’UE, salvo una minima parte (0,30%) che rappresenta solo la base per calcoli contributivi.

2. Procedimento e condizioni

• Autorizzazione giudiziale: L’efficacia dell’accordo è subordinata al controllo del giudice, anche se la composizione negoziata non è una procedura giurisdizionale.

Attestazioni richieste:

• Professionista indipendente: Deve attestare la convenienza dell’accordo rispetto alla liquidazione giudiziale.

• Revisore legale: Verifica la completezza e veridicità dei dati aziendali.

• Compatibilità dei ruoli: Professionista indipendente e revisore possono coincidere, purché vi sia indipendenza e professionalità adeguata.

3. Limiti ed esclusioni

• Tributi non falcidiabili: Oltre ai tributi UE, sono escluse alcune categorie, come i contributi previdenziali (salvo dilazioni nei termini ordinari).

• Cram down: Non applicabile. La transazione è vincolante solo se accettata dalle agenzie fiscali coinvolte.

4. Regolarità e controllo giudiziale

• Il giudice verifica:

• La correttezza del procedimento seguito.

• L’attestazione di convenienza economica dell’accordo rispetto alla liquidazione giudiziale.

• La conformità agli obblighi normativi e la sostenibilità economica per il debitore.

5. Cause di risoluzione

L’accordo può essere risolto in caso di:

• Mancato rispetto delle condizioni concordate (ad esempio, omissione di pagamenti rateali).

• Rilevazione di dati falsi o incompleti.

• Intervenuta insostenibilità economica dell’accordo.

Questa nuova disciplina rappresenta un passo avanti nella gestione delle crisi aziendali, ma richiede un’applicazione attenta per evitare interpretazioni restrittive e garantire l’efficacia degli accordi, in particolare per debiti complessi come l’IVA.

Ecco un riepilogo del testo:

1. Ruolo della relazione del professionista indipendente

• Per valutare la convenienza di un accordo proposto dal debitore, le agenzie fiscali devono basarsi su una relazione redatta da un professionista indipendente che attesti la convenienza dell’accordo rispetto alla liquidazione giudiziale.

• Alla relazione devono essere allegati i dati aziendali verificati da un revisore legale, che può coincidere con il professionista indipendente solo in presenza di determinati requisiti di indipendenza.

2. Procedura e validità dell’accordo

• L’accordo deve essere sottoscritto e depositato presso il tribunale competente per produrre effetti.

• Il giudice verifica la regolarità dell’accordo, con una funzione prevalentemente formale, ma può dichiararne l’inefficacia in caso di pregiudizio per i creditori o per il risanamento aziendale.

3. Proposta di transazione fiscale durante la composizione negoziata

• È possibile presentare una proposta di transazione fiscale alle agenzie fiscali durante la composizione negoziata, anche se la sua attuazione è prevista in procedure successive (accordo di ristrutturazione o concordato preventivo).

• La prassi di alcuni uffici fiscali che vieta questa possibilità è ritenuta errata e controproducente, poiché ritarda i tempi di risanamento aziendale.

4. Casi pratici

• Vengono citati esempi concreti, come il caso della Sampdoria U.C. S.p.A., per dimostrare la fattibilità di proporre e definire accordi durante la composizione negoziata.

5. Durata e tempistiche

• La tempestività è cruciale nelle ristrutturazioni aziendali. Ritardare la presentazione della proposta fiscale comprometterebbe la possibilità di accedere a istituti come il concordato semplificato.

• La normativa prevede che le agenzie fiscali possano esprimersi entro 90 giorni, rendendo essenziale la presentazione della proposta durante la composizione negoziata.

6. Modifiche normative e chiarimenti

• È stata eliminata una proposta normativa per chiarire la possibilità di presentare la transazione fiscale durante la composizione negoziata, ritenuta superflua dall’Amministrazione finanziaria. Tuttavia, la pratica dimostra che persistono dubbi e prassi difformi tra gli uffici fiscali.

In sintesi, la possibilità di proporre transazioni fiscali durante la composizione negoziata è essenziale per accelerare il risanamento aziendale e superare prassi interpretative errate.

Ecco un riepilogo dei punti principali dei paragrafi 4 e 5:

4. La sottoscrizione e la risoluzione dell’accordo

• Sottoscrizione per tributi gestiti dall’Agenzia delle Entrate:

• L’accordo è sottoscritto dal direttore dell’ufficio competente, che si presume essere la direzione provinciale o regionale, in base al domicilio fiscale dell’impresa.

• Non è chiaro a quale momento fare riferimento per determinare l’ufficio competente: potrebbe essere la data della domanda di nomina dell’esperto o l’inizio delle trattative, ma la seconda ipotesi sembra più ragionevole.

• La sottoscrizione richiede il parere della direzione regionale, tranne nel caso di “grandi contribuenti”, dove questa fase è bypassata.

• Sottoscrizione per tributi dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli:

• Gli accordi sono sottoscritti dai direttori delle direzioni territoriali, interprovinciali o centrali in base agli atti impositivi.

• Risoluzione dell’accordo:

• L’accordo si risolve automaticamente nei seguenti casi:

1. Apertura di procedure come la liquidazione giudiziale o controllata, o accertamento dello stato di insolvenza.

2. Inadempimento del debitore se non esegue integralmente i pagamenti entro 60 giorni dalle scadenze previste.

• Questa clausola riflette sia la normativa dell’art. 63 CCII sia la prassi dell’Amministrazione finanziaria.

5. La disposizione transitoria

• Entrata in vigore:

• Le modifiche introdotte dal decreto correttivo sono applicabili dal 28 settembre 2024, inclusi gli strumenti di regolazione della crisi e le procedure di liquidazione.

• Eccezioni transitorie:

• La possibilità di concludere accordi sui debiti tributari nella composizione negoziata o nelle procedure di regolazione (PRO) si applica solo alle istanze di nomina dell’esperto presentate dal 28 settembre 2024 in poi.

• La norma non estende questa possibilità alle procedure avviate prima di questa data, anche se ciò avrebbe potuto favorire le imprese già in fase di negoziazione.

In sintesi, sussiste la necessità di maggiore chiarezza normativa sia nella definizione delle competenze per la sottoscrizione degli accordi sia nella disciplina transitoria, che appare restrittiva rispetto alle finalità del decreto correttivo.

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Per ulteriori approfondimenti su questo tema o sulle implicazioni pratiche potete contattare:

STUDIO LEGALE BONANNI SARACENO
Avv. Fabrizio Valerio Bonanni Saraceno
Piazza Mazzini, 27 – 00195 – Roma

Tel+39 0673000227

Cell. +39 3469637341

@: avv.bonanni.saraceno@gmail.com

@: info@versoilfuturo.org

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UNIVERSITÀ ROMA TRE: “CODICE DELLA CRISI D’IMPRESA E DELL’INSOLVENZA – COMMENTATO E ANNOTATO CON PA GIURISPRUDENZA” (Avv. F. V. Bonanni Saraceno)

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PRESENTAZIONE DEL LIBRO GIURIDICO:
”Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza – commentato e annotato con la giurisprudenza”

  • SABATO 18 Gennaio 2025
    Dalle 10,00 alle 11,00,
    l’Avv. Fabrizio Valerio Bonanni Saraceno presenterà il suo nuovo volume intitolato: “Codice della Crisi di Impresa e dell’Insolvenza – commentato e annotato con la
    giurisprudenza”, Ed.Duepuntozero, (con Prefazione del Prof. Matteo Villanova).

UNIVERSITA’ ROMA TRE
(DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE)

  • Via del Castro Pretorio, 20
    Roma (Aula 2 – II piano)

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L’opera offre una disamina completa sui principi regolatori e sulla normativa contenuta nel codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza alla luce delle novità introdotte dal d.lgs. 14 settembre 2024, n. 136 (c.d. correttivo ter).
Il volume si presenta come un agile e completo strumento di consultazione per i professionisti offrendo un’analitica trattazione sulle singole norme, utile per orientarsi tra i vari istituti, le fattispecie sostanziali e processuali, oltreché sulla complessa e variegata casistica relativa alla crisi d’impresa.
Ogni argomento viene trattato attraverso l’inquadramento della norma e l’esame degli aspetti pratici più controversi e rilevanti. Particolare rilievo è attribuito alle soluzioni adottate dalla giurisprudenza di
legittimità e di merito, puntualmente riportata nelle sue pronunce più recenti e significative.


Fabrizio Valerio Bonanni Saraceno, avvocato, iscritto all’Ordine degli avvocati di Roma e giornalista, nonché gestore della crisi di impresa e gestore della crisi da sovraindebitamento, è legal advisor nelle procedure di risanamento aziendale. Inoltre, l’avv. Bonanni Saraceno ha maturato significative esperienze professionali come consulente per diverse società finanziarie di rilievo nazionale e multinazionali. Tuttora, svolge la sua
attività legale nell’ambito del diritto societario, bancario e assicurativo, altresì specializzato nell’attività giudiziale a tutela delle vittime di amianto e del dovere per il riconoscimento del risarcimento del danno
patrimoniale e non patrimoniale, sia iure hereditario che iure proprio (in contenziosi di diritto del lavoro e del diritto civile). Docente a contratto della “Federiciana Università Popolare” e giornalista freelance, collabora con IlSole24Ore e con L’Opinione ed è autore di diverse pubblicazioni, tra cui Ristrutturazione
dei debiti del consumatore, il requisito della meritevolezza e del merito creditorio, i limiti della falcidiabilità dei crediti, nell’opera collettanea “Scritti in onore di Gino Cavalli” (2023), Legge sulla tutela della Privacy,
Teseo Editore (2020) e Natura giuridica del danno morale, in Temi Romana (2024)

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Per ulteriori approfondimenti su questo tema o sulle implicazioni pratiche potete contattare:

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RESPONSABILITÀ MEDICA: STORIA GIURIDICA DELLA VACCINAZIONE E DEI SUOI DANNI

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Vaccinazione: strumento essenziale nella lotta contro le malattie virali

La vaccinazione è uno dei principali strumenti di prevenzione contro le malattie virali, considerata, insieme agli antibiotici, tra le più importanti scoperte mediche. A seguito della pandemia da Covid-19, il tema della vaccinazione e dei relativi danni assume un rilievo centrale, soprattutto nel contesto delle decisioni legislative sull’obbligatorietà del vaccino anti-SARS-CoV-2.

Il dibattito pubblico evidenzia una frattura tra diverse posizioni:

• Pro-vax: favorevoli alla vaccinazione e alla sua obbligatorietà;

• Free-vax: favorevoli alla vaccinazione, ma contrari all’obbligatorietà;

• No-vax: contrari alla vaccinoterapia.

1. Introduzione

Un vaccino è un farmaco capace di stimolare il sistema immunitario a produrre anticorpi per combattere microrganismi patogeni. Secondo l’Istituto Superiore di Sanità, la vaccinazione sviluppa la memoria immunologica, permettendo al sistema di riconoscere agenti estranei e avviare una risposta immunitaria.

L’obiettivo principale delle vaccinazioni è il raggiungimento dell’immunità di gregge, che, secondo l’OMS, richiede una copertura del 95% della popolazione. Questo garantisce protezione anche a chi non può vaccinarsi.

2. Vaccinazioni obbligatorie, danno da vaccino e mezzi di tutela

2.1 Vaccinazioni obbligatorie

Le vaccinazioni obbligatorie si inseriscono in un quadro di tutela della salute collettiva e individuale. Tuttavia, non sono esenti da rischi: in rari casi, possono causare reazioni avverse permanenti.

In Italia, le vaccinazioni obbligatorie sono regolate dall’art. 32 della Costituzione, che bilancia la tutela della salute collettiva con i diritti individuali. Tra queste rientrano:

• Vaccinazioni per l’infanzia (antipoliomielitica, antidifterica, antitetanica, anti-epatite B);

• Vaccinazioni per categorie a rischio (antitubercolare, antitifica, antimeningococcica).

Dal Decreto Lorenzin (D.L. n. 73/2017), 10 vaccinazioni sono obbligatorie per i minorenni fino ai 16 anni, necessarie per l’iscrizione a scuola. L’obiettivo era contrastare il calo delle coperture vaccinali, scese sotto il 95% dal 2013.

2.2 Danno da vaccino e risarcimento

L’art. 32 della Costituzione sancisce che nessuno può essere obbligato a un trattamento sanitario se non per legge, purché la misura non violi il rispetto della dignità umana. La Corte Costituzionale ha ribadito che:

1. Un trattamento obbligatorio deve tutelare sia la salute individuale che quella collettiva;

2. Eventuali danni gravi da vaccino devono essere risarciti dallo Stato;

3. La libertà individuale può essere limitata in nome della solidarietà sociale.

La sentenza n. 132/1992 della Corte Costituzionale ha stabilito che l’obbligatorietà dei vaccini non contrasta con la Costituzione.

2.3 Sentenza della Corte Costituzionale sul Decreto Lorenzin

Con la sentenza n. 5/2018, la Corte Costituzionale ha confermato la legittimità del Decreto Lorenzin, che imponeva l’obbligatorietà vaccinale. La Corte ha sottolineato che:

• La tutela della salute pubblica può prevalere sull’autodeterminazione individuale;

• Le vaccinazioni obbligatorie sono giustificate per garantire l’immunità di gregge;

• Le misure statali devono basarsi su dati scientifici ed essere proporzionate alla situazione epidemiologica.

3. Il vaccino anti Covid-19 e il dibattito sull’obbligatorietà

La pandemia da SARS-CoV-2 ha riacceso il dibattito sull’obbligo vaccinale. Secondo la Costituzione, un trattamento sanitario obbligatorio è legittimo se:

1. È giustificato da evidenze scientifiche accertate da autorità sanitarie competenti;

2. Prevede misure di tutela per eventuali danni causati dal trattamento.

Il Decreto Covid (D.L. n. 44/2021) ha introdotto:

• Scudo penale per il personale sanitario nella somministrazione del vaccino;

• Obbligo vaccinale per operatori sanitari e categorie a rischio.

Il testo riassume le principali disposizioni normative introdotte in Italia per garantire il rispetto dell’obbligo vaccinale contro il SARS-CoV-2, specificando le categorie di lavoratori interessati, le modalità di verifica e le sanzioni previste in caso di inadempimento. Ecco una sintesi degli aspetti fondamentali:

1. Obbligo vaccinale per il personale sanitario

L’art. 4 del D.L. n. 44/2021 stabilisce che gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario sono obbligati a vaccinarsi contro il COVID-19 per esercitare la professione. L’obbligo comprende:

• Il ciclo vaccinale primario.

• La dose di richiamo (a partire dal 15 dicembre 2021).

Procedure e controlli

• Gli Ordini professionali, tramite le Federazioni nazionali, verificano il possesso del Green Pass rafforzato attraverso la piattaforma nazionale Digital Green Certificate (DGC).

• In caso di inadempienza, l’Ordine competente accerta la violazione e annota la sospensione nel relativo Albo professionale. La sospensione è immediata e ha natura dichiarativa, non disciplinare.

Esenzioni

Sono esentati dall’obbligo:

• Coloro che presentano condizioni cliniche certificate dal medico curante tali da rappresentare un rischio per la salute. In questi casi, la vaccinazione può essere omessa o differita.

2. Estensione dell’obbligo vaccinale a nuove categorie di lavoratori

Con il D.L. n. 172/2021, dal 15 dicembre 2021, l’obbligo è stato esteso a:

• Personale scolastico.

• Operatori dei comparti difesa, sicurezza e soccorso pubblico.

• Personale delle strutture sociosanitarie.

• Dipendenti del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria e della giustizia minorile.

Conseguenze per il mancato adempimento

• La vaccinazione è requisito essenziale per lo svolgimento dell’attività lavorativa.

• In caso di inosservanza, i lavoratori sono sospesi dalla retribuzione, ma mantengono il diritto alla conservazione del posto.

3. Obbligo vaccinale per gli ultracinquantenni

Il D.L. n. 1/2022 ha introdotto, dal 15 febbraio al 15 giugno 2022, l’obbligo di possesso del Green Pass rafforzato per accedere ai luoghi di lavoro per tutti i cittadini con età pari o superiore a 50 anni. Il Green Pass rafforzato si ottiene esclusivamente tramite:

• Vaccinazione.

• Guarigione dal COVID-19.

I test antigenici o molecolari non consentono di ottenere il Green Pass rafforzato.

Eccezioni e conseguenze

• L’obbligo non si applica in caso di documentate controindicazioni mediche.

• La violazione comporta assenza ingiustificata dal lavoro, sospensione della retribuzione, ma conservazione del posto di lavoro fino alla scadenza dell’obbligo.

Considerazioni generali

Tutte le misure sono finalizzate a:

• Garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro e nelle strutture sanitarie.

• Tutelare la salute pubblica.

• Ridurre la diffusione del virus SARS-CoV-2.

Conclusioni

Le vaccinazioni rappresentano un equilibrio tra tutela della salute pubblica e rispetto della libertà individuale. La normativa italiana e la giurisprudenza costituzionale confermano che l’obbligatorietà è legittima se giustificata da evidenze scientifiche e accompagnata da misure di protezione per i cittadini.

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STUDIO LEGALE BONANNI SARACENO
Avv. Fabrizio Valerio Bonanni Saraceno
Piazza Mazzini, 27 – 00195 – Roma

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Cell. +39 3469637341

@: avv.bonanni.saraceno@gmail.com

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