PENALE SOCIETARIO: ART. 2641 C.C., I E II COMMA INCOSTITUZIONALI RIGUARDO ALLA CONFISCA OBBLIGATORIA

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La decisione della Corte costituzionale

L’obbligo di disporre la confisca di tutti i beni utilizzati per commettere un reato societario, anche nella forma per equivalente, può portare a sanzioni manifestamente sproporzionate ed è quindi incompatibile con la Costituzione.

Lo ha stabilito la Corte costituzionale con la sentenza n. 7, depositata ieri e redatta da Francesco Viganò. La decisione ha dichiarato parzialmente incostituzionale l’articolo 2641, primo e secondo comma, del Codice civile, che imponeva tale obbligo.

Dispositivo dell’art. 2641 Codice Civile

<< In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti per uno dei reati previsti dal presente titolo è ordinata la confisca del prodotto o del profitto del reato e dei beni utilizzati per commetterlo.

Quando non è possibile l’individuazione o l’apprensione die beni indicati nel comma primo, la confisca ha ad oggetto una somma di denaro o beni di valore equivalente.

Per quanto non stabilito nei commi precedenti si applicano le disposizioni dell’articolo 240 del codice penale. >>

Il caso: la crisi della Banca Popolare di Vicenza

La questione è stata sollevata dalla Corte di Cassazione nel processo relativo alla crisi della Banca Popolare di Vicenza.

In primo grado, il Tribunale di Vicenza aveva disposto la confisca di 963 milioni di euro nei confronti di quattro imputati, ritenendo che tale somma corrispondesse al denaro utilizzato per commettere i reati di aggiotaggio e ostacolo alla vigilanza della Banca d’Italia e della Banca Centrale Europea.

Il calcolo dell’importo confiscato si basava sulla somma di tutti i finanziamenti concessi dalla banca a terzi per acquistare azioni della stessa, senza dichiararli secondo la normativa vigente.

In appello, la Corte di Venezia aveva confermato in parte la responsabilità penale degli imputati, ma aveva revocato la confisca. Secondo i giudici, la misura risultava in contrasto con il principio di proporzionalità delle pene sancito dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea.

Il nodo dell’obbligatorietà

Un elemento chiave nella decisione della Consulta è stato l’obbligatorietà della confisca, che impedisce al giudice di modularne l’importo in base al caso concreto.

La confisca, sia diretta sia per equivalente, dei beni utilizzati per commettere reati societari previsti dal Codice civile ha natura di sanzione patrimoniale. Poiché viene disposta dal giudice penale, deve rispettare il principio di proporzionalità della pena.

Questo principio, applicato alle misure patrimoniali, richiede che la sanzione non sia eccessiva rispetto alla gravità del reato e alle condizioni economiche dell’autore.

Il problema della sproporzione

La norma contestata imponeva un sacrificio patrimoniale non proporzionato, perché determinato esclusivamente dal valore dei beni utilizzati per commettere il reato.

Secondo la Corte, tale obbligo:

• Non tiene conto dell’effettivo vantaggio economico ottenuto dal reato.

• Non permette al giudice di valutare se l’imputato disponga delle risorse per affrontare la confisca.

• Non considera l’impatto della misura sulla vita futura del soggetto.

Le conseguenze della sentenza

La Corte costituzionale ha escluso la possibilità di sostituire la confisca obbligatoria con una facoltativa, sia nella previsione che nell’importo.

Spetterà ora al legislatore valutare un eventuale intervento normativo.

Resta invece in vigore l’obbligo di confiscare integralmente i profitti ottenuti dal reato, sia in forma diretta sia per equivalente. Inoltre, rimane valida la facoltà del giudice di disporre la confisca dei beni utilizzati per commettere il reato, come previsto dall’articolo 240 del Codice penale, nel rispetto del principio di proporzionalità.

Dispositivo dell’art. 240 Codice Penale

<< Nel caso di condanna, il giudice può ordinare la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, e delle cose che ne sono il prodotto o il profitto [c.p.p. 676, 733, 316 ss., 321 ss., 86 disp. att. c.p.p.].

È sempre ordinata la confisca:

  1. 1) delle cose che costituiscono il prezzo del reato;
  2. 1-bis) dei beni e degli strumenti informatici o telematici che risultino essere stati in tutto o in parte utilizzati per la commissione dei reati di cui agli articoli 615 ter, 615 quater, 615 quinquies, 617 bis, 617 ter, 617 quater, 617 quinquies, 617 sexies, 635 bis, 635 ter, 635 quater, 635 quinquies, 640, secondo comma, numero 2-ter), 640 ter e 640 quinquies nonché dei beni che ne costituiscono il profitto o il prodotto ovvero di somme di denaro, beni o altre utilità di cui il colpevole ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto, se non è possibile eseguire la confisca del profitto o del prodotto diretti;
  3. 2) delle cose, la fabbricazione, l’uso, il porto, la detenzione e l’alienazione delle quali costituisce reato, anche se non è stata pronunciata condanna.

Le disposizioni della prima parte e dei numeri 1 e 1-bis del capoverso precedente non si applicano se la cosa o il bene o lo strumento informatico o telematico appartiene a persona estranea al reato(5). La disposizione del numero 1-bis del capoverso precedente si applica anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale.

La disposizione del numero 2 non si applica se la cosa appartiene a persona estranea al reato e la fabbricazione, l’uso, il porto, la detenzione o l’alienazione possono essere consentiti mediante autorizzazione amministrativa. >>

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Per ulteriori approfondimenti su questo tema o sulle implicazioni pratiche potete contattare:

STUDIO LEGALE BONANNI SARACENO
Avv. Fabrizio Valerio Bonanni Saraceno
Piazza Mazzini, 27 – 00195 – Roma

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CASSAZIONE: NEGA LA CONDIZIONE DI NON TRASFUSIONE DI SANGUE PROVENIENTE DA VACCINATI CONTRO IL COVID-19

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La Corte di Cassazione ha chiarito che la richiesta di trasfusioni di sangue esclusivamente da donatori non vaccinati contro il Covid-19 “appare essenzialmente una scelta di coscienza religiosa […] che non può essere imposta al minore”. Con l’ordinanza n. 2549, depositata oggi, la Suprema Corte ha respinto il ricorso dei genitori di un bambino di due anni contro il decreto del giudice tutelare di Modena. Il provvedimento aveva nominato il direttore generale dell’ospedale come curatore del minore, affinché esprimesse il consenso alla trasfusione al posto dei genitori.

Il caso: genitori contrari a trasfusioni con sangue da vaccinati

I ricorrenti sono i genitori di un bambino nato nel gennaio 2020 con una grave malformazione cardiaca. Per il piccolo era stato programmato un intervento chirurgico a gennaio 2022, con elevata probabilità di necessità di trasfusioni di sangue.

I genitori avevano dato il consenso alla trasfusione solo a condizione che il sangue provenisse da donatori non vaccinati contro il Covid-19. Si erano anche attivati per raccogliere personalmente la disponibilità di donatori che rispondessero a questo requisito. La loro posizione era motivata da due ragioni:

• Il timore per la presunta pericolosità della proteina Spike contenuta nel vaccino.

• Motivi religiosi, legati all’uso di linee cellulari provenienti da feti abortiti nella produzione dei vaccini.

Il ruolo dell’ospedale e l’intervento del giudice

L’azienda ospedaliera aveva comunicato ai genitori che non era possibile garantire la provenienza del sangue da donatori non vaccinati, né aderire alla loro richiesta. Per questo motivo, ha presentato ricorso al Giudice tutelare di Modena, chiedendo l’autorizzazione urgente alla trasfusione.

Il Giudice tutelare, con decreto di febbraio 2022, ha nominato il direttore generale dell’ospedale curatore del minore, rilevando che il consenso condizionato equivale a un “non consenso”. Il provvedimento è stato poi confermato dal Tribunale per i minorenni, portando i genitori a ricorrere in Cassazione.

La decisione della Cassazione

La Prima Sezione Civile della Cassazione, dopo un approfondito esame normativo, ha confermato la decisione del giudice tutelare. La Corte ha sottolineato che:

• Esprimere il consenso a un trattamento sanitario imponendo una condizione irrealizzabile equivale a non esprimerlo.

• Le aziende sanitarie seguono protocolli standard per le donazioni di sangue, basati sulle raccomandazioni del Consiglio d’Europa.

Il nodo dell’obiezione di coscienza religiosa

La Cassazione ha affrontato anche il tema dell’obiezione di coscienza religiosa, motivata dalla possibile origine dei vaccini da linee cellulari di feti abortiti. A tal proposito, la Corte ha richiamato la Nota della Congregazione per la Dottrina della Fede, che considera questa cooperazione al male “remota”, e ha ricordato che lo stesso Papa Francesco ha incoraggiato la vaccinazione.

Inoltre, i giudici hanno chiarito che il concetto di “identità religiosa del figlio” non è applicabile in questo caso, poiché il bambino è troppo piccolo per avere una propria fede definita. La sua identità religiosa potrebbe evolversi in futuro e non può essere vincolata dalle scelte dei genitori.

Pertanto, “non è accettabile che i genitori adottino decisioni per il minore in cui la loro fede religiosa sia assolutamente condizionante e prevalga in ogni caso sempre e comunque sugli altri interessi del minore”.

Il principio di cautela e la proteina Spike

Infine, la Corte ha respinto anche l’argomento legato alla presunta pericolosità della proteina Spike. La Cassazione ha evidenziato che:

• Non esiste alcuna evidenza scientifica a sostegno di questa tesi.

• Verificare lo stato vaccinale dei donatori non avrebbe garantito il bambino dalla trasmissione della proteina Spike. Anzi, paradossalmente, lo avrebbe potenzialmente esposto a un rischio maggiore.

Durante la pandemia, infatti, tra i “non vaccinati” vi erano sia persone che rifiutavano il vaccino per scelta, sia individui che avevano già contratto il Covid-19 e che, quindi, potevano essere portatori della proteina Spike.

Conclusioni

La Cassazione ha quindi confermato l’impossibilità per i genitori di imporre il rifiuto di sangue da donatori vaccinati per motivi religiosi o sanitari non scientificamente provati. La decisione riafferma il principio secondo cui l’interesse del minore alla salute prevale sulle convinzioni personali dei genitori.

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Foto

Corte di cassazione, ordinanza n. 2549 integrale:

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AMMINISTRATIVO: SINDACATO SUGLI ATTI DI ALTA AMMINISTRAZIONE NELLA CONTROVERSIA TRA COMUNE E REGIONE

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Il sindacato giurisdizionale sugli atti di alta amministrazione

Interesse pubblico e azione giudiziale

Il legittimo perseguimento dell’interesse pubblico prefissato dall’organo politico attraverso l’adozione di atti di alta amministrazione non può essere in contrasto con l’esercizio dell’azione giudiziale volta all’accertamento dei presupposti prescritti dalla legge per l’emanazione dell’atto.

Per consentire al giudice amministrativo di svolgere il sindacato di natura estrinseca e formale su tali atti, occorre che il ricorrente soddisfi le condizioni dell’azione: interesse ad agire e legittimazione ad agire.

Questo aspetto è ancora più rilevante quando il ricorrente è un ente locale, il cui ricorso non può trasformarsi in un controllo generalizzato sulla legalità dell’azione amministrativa, a meno che non vi sia un interesse personale, attuale e concreto all’annullamento dell’atto.

La controversia: il caso del Comune di Caltanissetta

Contesto della decisione

Nel 2022, la Giunta Regionale della Sicilia ha concesso in comodato gratuito un immobile di proprietà dell’ASP di Caltanissetta per realizzare un centro direzionale regionale. Il Comune di Caltanissetta ha impugnato la delibera, sostenendo che l’immobile aveva un ruolo centrale per la comunità, prima come ospedale e poi come sede della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Palermo.

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendolo comunque infondato.

Le motivazioni del TAR

La sentenza ribadisce i requisiti necessari per l’impugnazione di un atto amministrativo da parte di un ente locale:

Interesse ad agire, che deve essere:

Personale, corrispondente a un vantaggio concreto per il ricorrente;

Attuale, riferito al momento della proposizione del ricorso;

Concreto, relativo a un pregiudizio effettivo subito dal ricorrente.

Legittimazione ad agire, ossia la titolarità di una situazione giuridica qualificata, suscettibile di lesione dall’atto impugnato.

Nel caso in esame, il Comune non ha dimostrato un interesse ad agire concreto, limitandosi a prospettare la mancata destinazione dell’immobile a un polo universitario, senza prove di un danno diretto alla comunità.

Il sindacato sugli atti di alta amministrazione

Il TAR ha esaminato anche il tema della sindacabilità degli atti di alta amministrazione, sottolineando che:

• Questi atti fungono da raccordo tra indirizzo politico e attività amministrativa;

• Sono caratterizzati da ampia discrezionalità, ma devono rispettare leggi, statuti e regolamenti;

• Il sindacato del giudice amministrativo si limita a vizi di eccesso di potere, illogicità, contraddittorietà o difetto di motivazione, senza entrare nel merito delle scelte politiche.

La delibera impugnata rientra tra gli atti di alta amministrazione, in quanto connessa alla riqualificazione dell’edilizia sanitaria dismessa e all’allocazione di risorse da parte degli organi di vertice politico.

Condizioni dell’azione vs. azione popolare

La sentenza del TAR evidenzia anche la distinzione tra azione di annullamento e azione popolare:

• L’azione di annullamento richiede sempre interesse e legittimazione ad agire;

• L’azione popolare, invece, consente il ricorso senza interesse diretto, solo per garantire la legalità amministrativa, ed è ammessa in casi specifici (es. giudizi elettorali).

Il ricorso del Comune non rientrava nell’azione popolare, poiché mancava un interesse concreto.

Differenza tra atti di alta amministrazione e atti politici

Gli atti di alta amministrazione si distinguono dagli atti politici, che sono espressione della libertà di azione politica degli organi di governo.

Atti di alta amministrazione: caratterizzati da discrezionalità amministrativa, ma sottoposti a sindacato giurisdizionale nei limiti della legalità.

Atti politici: adottati da organi costituzionali dello Stato, liberi nella scelta dei fini e non sindacabili dal giudice amministrativo.

Esempi di atti di alta amministrazione:

• Concessione della cittadinanza per motivi di opportunità politico-amministrativa;

• Revoca di un assessore, basata sul rapporto di fiducia con l’amministrazione;

• Perimetrazione di un parco nazionale, fondata su valutazioni discrezionali di tutela ambientale.

La giurisprudenza ha delineato queste categorie per garantire l’equilibrio tra potere politico e tutela giurisdizionale, assicurando che gli atti di alta amministrazione non siano sottratti al controllo di legalità.

Conclusioni

La sentenza del TAR Sicilia chiarisce che, per impugnare un atto di alta amministrazione, è necessario dimostrare un interesse qualificato e non un generico controllo di legalità.

Nel caso esaminato, il Comune di Caltanissetta non ha fornito elementi sufficienti per dimostrare un danno diretto alla comunità. Inoltre, il giudice ha ribadito che il sindacato sugli atti di alta amministrazione non può entrare nel merito delle scelte discrezionali, limitandosi a verificare la loro conformità ai principi di legittimità amministrativa.

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IMMIGRAZIONE: LA CORTE D’APPELLO E LA SOSPENSIONE DELLA CONVALIDA DEI TRATTENIMENTI DI 43 MIGRANTI

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Migranti in Albania: la Corte d’Appello di Roma sospende la convalida dei trattenimenti e rimette gli atti alla Corte di Giustizia UE

I giudici della Corte d’Appello di Roma hanno sospeso il giudizio di convalida dei trattenimenti per 43 migranti trasferiti in Albania, rimettendo gli atti alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea. Con questa decisione, allo scadere dei termini per la convalida, i migranti, provenienti da Bangladesh ed Egitto, potranno essere riportati in Italia.

La sospensione è in linea con le decisioni già adottate dal 18 ottobre scorso, quando la sezione specializzata in materia di immigrazione del Tribunale di Roma aveva negato la convalida dei trattenimenti emessi dalla Questura per i primi migranti trasferiti nel centro di permanenza per il rimpatrio di Gjader.

Il quesito alla Corte di Giustizia UE

I giudici della Corte d’Appello hanno deciso di sottoporre alla Corte di Giustizia un quesito pregiudiziale sulla possibilità di designare un Paese come sicuro quando le condizioni per tale qualificazione non sono soddisfatte per alcune categorie di persone.

Numerosi giudici italiani hanno sollevato dubbi sulla possibilità di qualificare un Paese di origine come sicuro in presenza di esenzioni per categorie soggettive”, si legge nel provvedimento della Corte d’Appello di Roma.

La Corte di Cassazione, con ordinanza interlocutoria del 30 dicembre 2024, ha rinviato la causa a nuovo ruolo, in attesa della decisione della Corte di Giustizia. La Cassazione ha ritenuto di contribuire al dibattito senza esprimere principi di diritto, considerandolo prematuro prima del pronunciamento europeo.

Effetti della sospensione e rilascio dei migranti

La Corte d’Appello ha chiarito che la sospensione del giudizio impedisce il rispetto del termine di 48 ore previsto per la convalida, rendendo necessaria la liberazione dei migranti trattenuti.

“La Corte Costituzionale ha più volte ribadito che, in casi analoghi, la mancata convalida nei termini previsti comporta la perdita di efficacia del trattenimento”, si legge nel provvedimento. Tale principio è sancito dall’articolo 14, comma 4, del decreto legislativo 286/1998.

Le criticità sulla sicurezza del Bangladesh

Uno dei motivi alla base della mancata convalida riguarda le condizioni di sicurezza in Bangladesh. Secondo fonti ministeriali, il Paese non garantisce protezione per tutte le categorie di persone.

In particolare, le schede governative del maggio 2024, utilizzate per l’elenco dei Paesi di origine sicuri, evidenziano eccezioni per:

• Comunità LGBTQI+

• Vittime di violenza di genere, incluse le mutilazioni genitali femminili

• Minoranze etniche e religiose

• Persone accusate di crimini politici

• Condannati a morte

Poiché queste condizioni sollevano dubbi sulla sicurezza del Bangladesh per alcune categorie di migranti, i giudici hanno ritenuto necessario sospendere la convalida e attendere il pronunciamento della Corte di Giustizia UE.


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TERRA DEI FUOCHI: LA CEDU CONDANNA L’ITALIA PER RESPONSABILITÀ DELLA LESIONE DELLA SALUTE PUBBLICA

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Le autorità italiane sono responsabili di aver messo a rischio la vita degli abitanti della Terra dei Fuochi, ossia l’area campana che è stata colpita per decenni dalla procedura di interramento di rifiuti tossici. Questo è quanto stato stabilito dalla Corte europea dei diritti umani (CEDU), che con una sentenza definitiva ha condannato l’Italia per omissione di misure adeguate nonostante la consapevolezza della situazione.

Un rischio grave e imminente

La Corte ha riconosciuto un rischio per la vita “sufficientemente grave, reale e accertabile”, qualificandolo come “imminente”. I giudici hanno evidenziato che:

• Non esistono prove di una risposta sistematica, coordinata e completa da parte delle autorità.

• I progressi nella valutazione dell’impatto dell’inquinamento sono stati troppo lenti, mentre sarebbe servita maggiore celerità.

• Lo Stato non ha dimostrato di aver adottato tutte le azioni penali necessarie per contrastare lo smaltimento illegale di rifiuti.

• Non è stata messa in atto una strategia di comunicazione adeguata per informare la popolazione sui rischi per la salute e sulle azioni intraprese. Anzi, alcune informazioni sono rimaste coperte dal segreto di Stato per lunghi periodi.

La sentenza della CEDU e le conseguenze per l’Italia

La sentenza riguarda i ricorsi di 41 individui e 5 associazioni.

Tuttavia, la Corte ha:

• Accolto solo in parte i ricorsi, rigettando quelli delle associazioni e di alcuni individui per mancanza di prove dirette sulla loro esposizione all’inquinamento.

• Stabilito che l’Italia deve adottare senza indugio misure generali per affrontare adeguatamente il problema.

Conclusioni

Questa decisione, definitiva e vincolante, impone allo Stato italiano di agire immediatamente per tutelare la salute pubblica e l’ambiente. Resta da vedere quali provvedimenti concreti verranno adottati per rispondere alla condanna della CEDU e risolvere l’emergenza nella Terra dei Fuochi.

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Frontespizio della sentenza della CEDU

Sentenza integrale della CEDU in formato PDF:

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PENALE, GOVERNO MELONI ~ PROCURA: CRONACA DI UNA POLEMICA CAUSATA DA UN IMBARAZZANTE EQUIVOCO GIURIDICO-LESSICALE

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In questi ultimi giorni stiamo assistendo ad una querelle tra il Governo e la Procura di Roma che rasenta il grottesco per l’assurdità di un problema sollevato che è assolutamente inesistente sia dal punto di vista giuridico e giudiziario che, di conseguenza, anche dal punto di vista politico. Infatti, la fonte di questo scontro tra l’Esecutivo e la Procura è un imbarazzante equivoco giuridico-lessicale, ossia la confusione tra un’informazione di garanzia e una comunicazione di iscrizione al registro degli indagati.

Pertanto, è proprio questo equivoco tra i due termini suddetti ad aver generato un ridicolo dibattito politico, nonostante che dal punto di vista giuridico la distinzione sia chiara e netta.

A tale proposito, urge fare delle specificazioni tecnico-giuridiche ed entrare nel merito della differenza tra un’informazione di garanzia e una comunicazione di iscrizione al registro degli indagati, che per l’appunto è decisamente sostanziale. L’Associazione Nazionale Magistrati ha voluto chiarire che la comunicazione ricevuta da Meloni, Nordio e Piantedosi non è un’informazione di garanzia, ma un atto dovuto in base alla legge costituzionale n. 1/1989.

In particolare, questa legge prevede che, quando un ministro viene denunciato, la Procura non può svolgere indagini autonomamente ma deve trasmettere gli atti al Tribunale dei Ministri entro 15 giorni, informando gli interessati affinché possano presentare memorie o chiedere di essere ascoltati. L’iscrizione nel registro degli indagati, in questo caso, è un passaggio tecnico obbligato e non implica automaticamente responsabilità penali.

Quindi, se nel video Giorgia Meloni ha parlato di avviso di garanzia, si tratta di un’imprecisione. L’informazione di garanzia, infatti, è uno strumento del codice di procedura penale che viene notificato a un indagato quando si compiono atti che ne pregiudicano la difesa, come un interrogatorio o una perquisizione, mentre la comunicazione ricevuta in questo caso è un atto informativo previsto dalla legge per garantire il diritto di difesa nei procedimenti riguardanti i membri del governo.

Quindi, l’informazione di garanzia (spesso chiamata impropriamente avviso di garanzia) è disciplinata dall’art. 369 c.p.p. ed è finalizzata a garantire il diritto di difesa dell’indagato. Viene notificata quando il pubblico ministero deve svolgere un atto investigativo per il quale è prevista la presenza del difensore.

Nel caso di Giorgia Meloni e dei ministri Nordio e Piantedosi, non è stato emesso alcuna informazione di garanzia, ma una semplice comunicazione di iscrizione nel registro degli indagati, come atto dovuto dopo la denuncia ricevuta, senza che ciò implichi un’accusa formale o l’avvio di un’indagine attiva da parte della Procura.

Per un maggiore approfondimento del tema in oggetto merita ricordare che le riforme Cartabia e Nordio hanno inciso profondamente sulla disciplina dell’informazione di garanzia e, più in generale, sul rapporto tra diritto di difesa, riservatezza e divulgazione delle indagini preliminari.

Pertanto, dí seguito, si riporta una succinta e schematica spiegazione della natura giuridica dell’informazione di garanzia.

1. L’informazione di garanzia: ratio e funzione

L’art. 369 c.p.p. ha sempre avuto una duplice finalità:

Garantire il diritto di difesa dell’indagato, permettendogli di essere informato del procedimento a suo carico e di nominare un difensore.

Consentire la partecipazione del difensore agli atti di indagine cosiddetti “garantiti”, ossia quelli per cui la legge prevede il diritto di assistere (es. interrogatori, perquisizioni, sequestri, accertamenti tecnici irripetibili).

L’informazione di garanzia, quindi, non è un atto d’accusa, ma un mezzo per assicurare il contraddittorio nelle indagini.

2. Le modifiche della riforma Cartabia (d.lgs. n. 150/2022)

La riforma Cartabia ha introdotto il comma 1-ter all’art. 369 c.p.p., obbligando il pubblico ministero ad avvisare l’indagato e la persona offesa che possono accedere ai programmi di giustizia riparativa.

Questa modifica si inserisce in un’ottica di deflazione del contenzioso e di promozione di soluzioni alternative al processo penale.

3. Le novità della riforma Nordio (L. n. 114/2024)

La riforma Nordio ha avuto un impatto significativo sul regime della pubblicità delle indagini, introducendo due nuovi commi:

Comma 1-quater: disciplina la notificazione dell’informazione di garanzia, consentendo alla polizia giudiziaria di effettuarla in caso di urgenza, ma imponendo particolari cautele per garantire la riservatezza.

Comma 1-quinquies: introduce il divieto di pubblicazione del testo dell’informazione di garanzia fino alla conclusione delle indagini preliminari o dell’udienza preliminare (art. 114, comma 2, c.p.p.), consentendo solo la pubblicazione del contenuto generico (art. 114, comma 7, c.p.p.).

Queste modifiche rispondono alla necessità di proteggere l’indagato dalla gogna mediatica, evitando che l’informazione di garanzia venga strumentalizzata a livello politico o giornalistico. Tuttavia, c’è il rischio che tale riservatezza si traduca in una minore trasparenza sulle indagini che coinvolgono figure pubbliche.

4. Confronto con il passato e implicazioni pratiche

Prima della riforma Nordio, l’informazione di garanzia spesso diventava di dominio pubblico, con conseguenze potenzialmente lesive per l’indagato, anche in assenza di reali sviluppi investigativi. Ad esempio:

• Caso Salvini (Open Arms, 2019): la notizia dell’informazione di garanzia fu subito diffusa sui media, influenzando il dibattito pubblico.

• Caso Conte, Speranza e altri (Covid, 2022): l’iscrizione nel registro degli indagati venne resa nota, nonostante la successiva archiviazione.

Con la riforma Nordio, questi scenari dovrebbero ridursi, almeno in teoria. Tuttavia, rimangono alcuni problemi aperti:

1. Efficacia delle misure di riservatezza – Il divieto di pubblicazione sarà effettivamente rispettato? E quali sanzioni scatteranno in caso di violazione?

2. Equilibrio tra riservatezza e diritto di cronaca – Se da un lato si tutela la presunzione di innocenza, dall’altro si riduce la trasparenza su indagini di interesse pubblico.

3. Possibili effetti sulle indagini – La minore pubblicità delle indagini potrebbe limitare l’emersione di prove o testimonianze spontanee.

5. Considerazioni finali

Le riforme Cartabia e Nordio hanno cercato di bilanciare esigenze diverse:

• La Cartabia ha puntato sul rafforzamento della giustizia riparativa e del diritto di difesa.

• La Nordio ha introdotto garanzie più stringenti per la riservatezza degli indagati, contrastando l’uso politico-mediatico delle indagini.

In finale, resta da vedere come queste modifiche saranno applicate nella pratica e se riusciranno davvero a migliorare il sistema, senza sacrificare la trasparenza e il diritto di informazione.

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RIFORMA GIUSTIZIA: MALA TEMPORA CURRUNT!

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Avv. Paolo Nesta – Presidente del COA di Roma


Nell’assoluta indifferenza dei media, in riferimento ai gravosi problemi della Giustizia si insiste nel parlare di tutto eccetto l’annosa questione di coinvolgere l’Ordine dell’Avvocatura nel contribuire a trovare delle soluzioni fattive per il miglioramento della Giustizia in generale e dell’attività giudiziaria in particolare.
L’Ordine che garantisce e consente l’esercizio del principio del diritto alla difesa, sancito all’art. 24 della Costituzione, è mortificato da un sistema di conflitti di palazzo tra il potere esecutivo e il potere giudiziario.
Il nostro Presidente del COA di Roma Avv. Paolo Nesta continua a denunciare con tenacia e con grande coraggio questa incresciosa situazione, in rappresentanza di tutti NOI AVVOCATI, ma, ahimè, senza ricevere quell’attenzione e considerazione che il diritto alla difesa e quindi i cittadini tutti meriterebbero.

Dopo aver visto venire alla luce la Riforma Cartabia che a distanza di 2 anni è già stata rimaneggiata con un Correttivo e con tanti altri aspetti normativi che andrebbero emendati, si reitera questa deplorevole condotta da parte del legislatore da un lato e del potere giudiziario dall’altro di nn consultare l’Avvocatura, ossia colui che esercita in udienza e con cognizione di causa acquisisce contezza dei problemi che sorgono.

Negli Uffici legislativi l’avvocato è considerato come un elemento alieno e comunque non necessario, tanto da vedere redigere leggi, che, oltre a risultare sovente sgrammaticate nella loro forma, si dimostrano inefficaci e non funzionali nella sostanza, almeno per il raggiungimento dell’obiettivo riformatore prefissato.

La carenza dei Giudici di prossimità non fa e, purtroppo, non farà altro che peggiorare e ostacolare ulteriormente lo stato di diritto, complicando l’esercizio dell’attività di difesa degli avvocati e di conseguenza limitando il cittadino nel suo legittimo diritto di ricorrere alla Giustizia per far valere i propri diritti.

A tale proposito, si riporta di seguito un intervento del succitato Presidente del Consiglio dell’Ordine Avvocati di Roma l’Avv. Paolo Nesta:

“La voce dell’Avvocatura è stata completamente nascosta, oscurata, quasi che il dibattito sulla Riforma della Giustizia sia un dialogo a due fra Magistratura e Politica. Una situazione intollerabile che rende necessaria una forte mobilitazione della classe forense a livello nazionale.”
A parlare è il Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma, Paolo Nesta, con una dura presa di posizione che non risparmia critiche tanto a certe componenti della Magistratura quanto a talune voci politiche che sembrano dimenticare il ruolo dell’avvocato nell’architettura giurisdizionale.
“All’inaugurazione dell’Anno Giudiziario in Corte d’Appello a Roma abbiamo sentito autorevoli esponenti della Magistratura dire che gli Avvocati sono portatori di interessi privati e dunque non dovrebbero avere voce in capitolo nel dibattito sulla Riforma – attacca Nesta – una posizione intollerabile che denota la totale ignoranza dei principi costituzionali del processo accusatorio che richiede un Giudice terzo e imparziale rispetto al Pubblico Ministero e al Difensore. Sono nozioni da primo anno di giurisprudenza, eppure vengono dimenticate.”
Il tema centrale è semplice: “La nostra Carta fondamentale all’articolo 111, comma 2, della Costituzione prevede la parità tra accusa e difesa – prosegue Nesta – eppure quando si parla di riforme, di separazione delle carriere tra giudici e pm, la voce degli Avvocati non viene minimamente ascoltata. Guardate al trattamento riservato all’Organismo Congressuale Forense, il cui intervento all’Anno Giudiziario è stato relegato in coda. Davanti a tutto questo l’Avvocatura deve reagire con forza.”
“Ci troviamo in una situazione drammatica per la Giustizia – conclude Nesta – in cui nel settore penale il processo telematico arranca, nel civile la durata media effettiva dei procedimenti a Roma in Tribunale è passata dai 433 giorni del 2022 ai 460 giorni del 2023, in cui nelle carceri si registra una drammatica epidemia di suicidi, 88 nel 2024. Davanti a questi brillanti risultati, forse è il caso di ascoltare anche i suggerimenti degli Avvocati. Che, lo ricordiamo a certi giudici, non sono portatori di interessi privati, ma di un interesse superiore: la difesa del Giusto Processo nell’interesse dei cittadini e per la tutela dello Stato di diritto.”

“Ubi societas ibi advocatus…”

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Per ulteriori approfondimenti su questo tema o sulle implicazioni pratiche potete contattare:

STUDIO LEGALE BONANNI SARACENO
Avv. Fabrizio Valerio Bonanni Saraceno
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LAVORO: IL COLLEGATO LAVORO (L. 203/2024) E LE DIMISSIONI PER FATTI CONCLUDENTI

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La legge 203/2024 introduce il comma 7-bis all’art. 26 del d.lgs. 151/2015

Introduzione della norma

Il comma 7-bis introdotto dalla legge 203/2024 all’articolo 26 del d.lgs. 151/2015, regola le dimissioni per fatti concludenti.

Condizioni per la risoluzione del rapporto

In caso di assenza ingiustificata protratta oltre il termine previsto dal CCNL o 15 giorni, il rapporto si considera risolto per volontà del lavoratore.

Conseguenze per il datore di lavoro

  • Non è necessario procedere con il licenziamento formale.
  • Non è dovuto il pagamento del “ticket” per la disoccupazione.

Conseguenze per il lavoratore

  • Perde il diritto alla Naspi (assegno di disoccupazione).

Comunicazione obbligatoria del datore di lavoro

Il datore di lavoro deve inviare una comunicazione all’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL).

Modalità di invio

  • La comunicazione deve essere inviata tramite PEC.
  • Deve includere il periodo di assenza, i dati anagrafici e i recapiti del lavoratore.

Verifiche dell’Ispettorato

L’Ispettorato ha 30 giorni per verificare le ragioni dell’assenza.

Contatti e accertamenti

  • L’Ispettorato contatta il lavoratore, i colleghi o altri soggetti coinvolti.
  • Verifica la presenza di cause di forza maggiore (es. ricovero ospedaliero).

Esiti delle verifiche

  • Se la risoluzione è inefficace, l’Ispettorato informa entrambe le parti.
  • Il lavoratore ha diritto alla ricostituzione del rapporto.

Valutazione di giusta causa

L’Ispettorato valuta se l’assenza è dovuta a motivi meritevoli di giusta causa (es. mancato pagamento delle retribuzioni).

Informazione al lavoratore

  • Il lavoratore viene informato dei suoi diritti in caso di giusta causa.

Criticità e sviluppi futuri

La prassi applicativa chiarirà eventuali dubbi e criticità della norma.

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CRISI D’IMPRESA: CRAM DOWN ANCHE PER I CONCORDATI PREVENTIVI PROPOSTI PRE CORRETTIVO TER

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Per maggiori approfondimenti consultare il link del Nuovo Codice della Crisi, sottostante:

https://edizioniduepuntozero.it/prodotto/codice-della-crisi-dimpresa-e-dellinsolvenza-2/

Concordato preventivo in continuità aziendale: omologazione possibile nonostante il voto contrario dei creditori

È possibile omologare un concordato preventivo in continuità aziendale, nonostante il voto contrario dei creditori, e ricorrere al cram down fiscale anche se la proposta era anteriore all’entrata in vigore del terzo decreto correttivo del Codice della crisi (Dlgs 136/2024), che l’ha espressamente previsto risolvendo i contrasti dottrinali e giurisprudenziali precedenti. Lo ha chiarito il Tribunale di Napoli con la sentenza del 14 novembre 2024.

Il caso

L’impresa (difesa dall’avvocato Francesco Marotta) aveva suddiviso i creditori in quattro classi, nessuna delle quali aveva approvato la proposta di concordato (due classi erano costituite da INPS e INAIL). Tuttavia, il Tribunale ha omologato il concordato in virtù della cosiddetta ristrutturazione trasversale, prevista dal comma 2 dell’articolo 112 del Codice della crisi, attraverso due passaggi fondamentali.

Revisione delle classi

Il Tribunale ha suddiviso una delle classi che avevano espresso voto negativo, per evitare un’errata conformazione del classamento.

• La nuova suddivisione ha rispettato il principio di omogeneità degli interessi giuridici ed economici, come richiesto dall’articolo 85 del Codice della crisi.

• È stata creata una classe autonoma per i crediti tributari (Agenzia delle Entrate) e un’altra per i crediti previdenziali (INPS e INAIL), come imposto dalla normativa.

• Dopo questa modifica, le classi votanti sono diventate cinque: una favorevole al concordato (creditore ipotecario degradato al chirografo) e quattro contrarie.

Cram down fiscale

Nonostante la ristrutturazione delle classi, il concordato non ha raggiunto la maggioranza delle classi richiesta per l’omologazione. Tuttavia, il Tribunale ha applicato il cram down fiscale:

• Applicazione normativa: Il Tribunale ha stabilito che, poiché la proposta di concordato era stata presentata prima del 28 settembre 2024 (data di entrata in vigore del Dlgs 136/2024), non si applicavano le modifiche introdotte dal decreto correttivo.

• Ribadimento della possibilità di cram down pre-riforma: In contrasto con l’indirizzo prevalente, il Tribunale ha affermato che, anche prima della riforma, il cram down non era precluso nel concordato in continuità aziendale, purché rispettate le condizioni del comma 2-bis dell’articolo 88.

Conclusione

La decisione del Tribunale di Napoli rafforza la possibilità di applicare il cram down fiscale in contesti precedenti al decreto correttivo, favorendo il risanamento delle imprese in crisi. Questo orientamento rappresenta un punto di riferimento per la gestione delle procedure di concordato in continuità aziendale.

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LAVORO: IL BONUS LOCAZIONE INTRODOTTO DALLA LEGGE DI BILANCIO 2025

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La Legge di Bilancio 2025 ha introdotto il bonus locazione, un incentivo destinato ai lavoratori neoassunti a tempo indeterminato che trasferiscono la propria residenza per motivi lavorativi. Questa misura mira a favorire la mobilità e il reclutamento di talenti, prevedendo un rimborso fino a 5.000 euro all’anno per i primi due anni, destinato a coprire le spese di affitto e manutenzione, offrendo così un supporto economico significativo.

Obiettivi del bonus locazione

Il bonus è stato introdotto per rispondere alle difficoltà delle aziende nel trovare manodopera qualificata, incentivando la mobilità lavorativa. La nuova agevolazione consente al datore di lavoro di rimborsare al dipendente le spese relative all’affitto e alla manutenzione dell’immobile locato.

Tali somme:

• Non sono soggette a imposizione fiscale sul reddito del lavoratore;

• Rilevano ai fini contributivi e per il calcolo dell’ISEE.

Requisiti per accedere al bonus locazione

I dipendenti che possono beneficiare del bonus devono soddisfare i seguenti requisiti:

1. Reddito massimo: non avere percepito, nell’anno precedente l’assunzione, un reddito da lavoro dipendente superiore a 35.000 euro.

2. Trasferimento di residenza: avere trasferito la residenza a una distanza superiore ai 100 km tra la vecchia e la nuova sede di lavoro. Il percorso considerato è quello più breve percorribile.

3. Dichiarazione sostitutiva: fornire al datore di lavoro una dichiarazione ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, attestante il luogo di residenza nei sei mesi antecedenti l’assunzione. La residenza deve essere trasferita non prima della data di assunzione.

4. Tipologia contrattuale: l’assunzione deve essere a tempo indeterminato (inclusi contratti part-time, di apprendistato e somministrazione) e avvenire tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2025.

Esclusioni

Sono esclusi dal beneficio:

• Dipendenti di Pubbliche Amministrazioni, studi professionali e associazioni (la norma si applica solo alle imprese).

• Contratti di lavoro a tempo determinato, intermittenti o domestici a tempo indeterminato.

Importo rimborsabile

Il datore di lavoro può rimborsare al dipendente:

Fino a 5.000 euro all’anno per le spese di affitto e manutenzione, per i primi due anni dall’assunzione.

• Il periodo di spettanza del bonus decorre dalla data di assunzione e segue l’anno solare.

I datori di lavoro sono tenuti a conservare la documentazione comprovante le spese (contratti d’affitto, ricevute di manutenzione), da presentare in caso di controllo.

Cumulabilità con altre agevolazioni

Il bonus locazione è cumulabile con il bonus introdotto nel 2024, che prevede una soglia di esenzione fiscale fino a:

1.000 euro per beni e servizi destinati ai dipendenti (ad esempio, pagamento di utenze o mutui).

2.000 euro per dipendenti con figli a carico, inclusi figli adottivi o affidati.

Considerazioni finali

La Legge di Bilancio 2025 rappresenta un importante passo avanti in termini di welfare aziendale, incentivando la mobilità lavorativa e supportando sia i lavoratori sia le imprese. Si stima che circa 30.000 lavoratori potranno beneficiare di questa misura.

Tuttavia, si attendono ulteriori chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate sull’applicazione pratica della normativa, in particolare per verificare se le trasformazioni a tempo indeterminato o altre tipologie contrattuali possano rientrare nell’agevolazione.

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