SOCIETARIO: RESPONSABILITÀ DEBITORIA PER IL CESSIONARIO SECONDO LA CASSAZIONE N. 9704/2026 (ART. 2560 C.C.)

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Cessione di ramo d’azienda e responsabilità per debiti: la Cassazione n. 9704/2026 chiarisce i limiti dell’art. 2560 c.c.

Introduzione

Nel panorama giuridico italiano, la cessione o il trasferimento di ramo d’azienda rappresentano una delle principali modalità di circolazione dell’impresa. Si tratta di operazioni complesse che non implicano soltanto il trasferimento di beni materiali e immateriali, ma anche il subentro in un articolato sistema di rapporti giuridici: contratti di lavoro, rapporti di fornitura, nonché posizioni creditorie e debitorie.

Tra i profili più delicati emerge quello relativo alla responsabilità per i debiti aziendali, tema che incide sull’equilibrio tra tutela dei creditori e certezza giuridica per l’acquirente. Su questo punto si inserisce la recente ordinanza della Corte di Cassazione n. 9704 del 15 aprile 2026, che offre un chiarimento di particolare rilievo sistematico.


Il quadro normativo: l’art. 2560 c.c. e la responsabilità del cessionario

Il riferimento normativo centrale è l’art. 2560, comma 2, c.c., secondo cui, nel trasferimento di azienda commerciale, l’acquirente risponde dei debiti anteriori solo se questi risultano dai libri contabili obbligatori.

La disposizione ha natura eccezionale e persegue un duplice obiettivo:

  • tutelare i creditori dell’impresa ceduta;
  • garantire certezza e prevedibilità all’acquirente circa l’estensione delle passività assunte.

Elemento cardine della norma è dunque la risultanza contabile del debito, che costituisce condizione imprescindibile per l’insorgenza della responsabilità solidale del cessionario.


Il caso deciso: clausola di esclusione dei debiti e interpretazione dei giudici di merito

Nel caso oggetto della pronuncia, il cessionario aveva proposto opposizione a un decreto ingiuntivo relativo a canoni di locazione insoluti riferibili alla società cedente.

Il contratto di cessione prevedeva espressamente che:

“tutti i crediti e debiti aziendali restano a favore e a carico della società venditrice”, con obbligo di manleva nei confronti dell’acquirente.

Tuttavia, sia il Tribunale di Taranto sia la Corte d’Appello di Lecce avevano interpretato tale clausola come una assunzione integrale dei debiti da parte del cedente, ritenendo conseguentemente legittima l’azione del creditore anche nei confronti del cessionario, indipendentemente dalla loro iscrizione nei libri contabili.


L’intervento della Cassazione: distinzione tra effetti interni ed esterni

La Suprema Corte ha cassato la decisione, operando una distinzione fondamentale:

  • efficacia interna della clausola contrattuale (tra cedente e cessionario);
  • efficacia esterna nei confronti dei creditori.

Secondo la Cassazione, la pattuizione di esclusione dei debiti ha valore esclusivamente nei rapporti interni tra le parti e non può derogare al regime legale previsto dall’art. 2560 c.c. nei confronti dei terzi.

Ne consegue che:

  • il cessionario risponde dei debiti pregressi solo se risultano dai libri contabili obbligatori;
  • eventuali accordi contrattuali non possono ampliare o ridurre tale responsabilità verso i creditori.

Il principio di diritto: centralità della contabilità

La Corte ribadisce un principio di grande impatto operativo:

L’iscrizione dei debiti nei libri contabili obbligatori costituisce elemento costitutivo della responsabilità del cessionario.

Da ciò discendono due corollari fondamentali:

  1. Irrilevanza della conoscenza aliunde
    Anche se il cessionario era consapevole dell’esistenza del debito, tale circostanza non può sostituire il requisito formale della registrazione contabile.
  2. Tutela dei creditori del cessionario
    Il criterio formale consente ai creditori dell’acquirente di individuare con chiarezza l’estensione delle passività gravanti sul patrimonio del debitore.

Cessione di ramo d’azienda: il requisito dell’inerenza

La pronuncia affronta anche il tema specifico della cessione di ramo d’azienda, precisando che:

  • il cessionario risponde dei debiti risultanti dalle scritture contabili;
  • solo se tali debiti sono inerenti al ramo d’azienda trasferito.

Si introduce dunque un ulteriore filtro:

  • non basta la registrazione contabile;
  • è necessario verificare la pertinenza funzionale del debito al ramo ceduto.

Nel caso concreto, ciò implica accertare se il debito locatizio fosse riferibile al ramo oggetto di trasferimento o ad altri settori rimasti in capo al cedente.


Implicazioni pratiche: due diligence e redazione contrattuale

La decisione rafforza alcune best practices nelle operazioni di M&A:

  • due diligence contabile approfondita, quale strumento essenziale per individuare le passività rilevanti;
  • attenzione alla tenuta delle scritture contabili, che assumono valore determinante;
  • corretta redazione delle clausole contrattuali, consapevoli della loro efficacia limitata ai rapporti interni.

In particolare, le clausole di manleva restano fondamentali, ma operano esclusivamente sul piano del regresso tra le parti e non incidono sui diritti dei creditori.


Conclusioni

L’ordinanza n. 9704/2026 della Cassazione si inserisce nel solco di un orientamento rigoroso volto a garantire certezza nei traffici giuridici, ribadendo la centralità della contabilità quale criterio oggettivo di imputazione della responsabilità.

Il principio affermato valorizza la funzione pubblicistica delle scritture contabili e delimita in modo chiaro l’ambito della responsabilità del cessionario, evitando interpretazioni estensive basate su elementi soggettivi come la mera conoscenza del debito.


Le competenze dello Studio Bonanni Saraceno

Lo Studio Bonanni Saraceno si distingue per una consolidata esperienza nell’ambito del diritto commerciale e delle operazioni straordinarie d’impresa, con particolare riferimento a:

  • cessioni e acquisizioni di aziende e rami d’azienda;
  • analisi e gestione delle passività aziendali;
  • due diligence legali e contabili;
  • contenzioso in materia di responsabilità ex art. 2560 c.c.;
  • redazione di clausole contrattuali complesse e sistemi di garanzia (manleva, indennizzo).

L’approccio integrato tra competenze giuridiche e strategiche consente allo Studio di assistere imprese e investitori nella gestione del rischio connesso al trasferimento d’azienda, garantendo soluzioni efficaci, conformi alla normativa e orientate alla tutela degli interessi del cliente.

Cassazione Civile, ordinanza n. 9704/2026:


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Per ulteriori approfondimenti su questo tema o sulle relative implicazioni pratiche potete contattare:

STUDIO LEGALE BONANNI SARACENO
Avv. Fabrizio Valerio Bonanni Saraceno
Piazza Giuseppe Mazzini, 27 – 00195 – Roma

Tel+39 0673000227

Cell. +39 3469637341

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CCII: LA COMPOSIZIONE NEGOZIATA IN SIGNIFICATIVA CRESCITA NEL 2026

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Composizione negoziata della crisi 2026: aumentano domande, successi e opportunità di risanamento per le imprese

La composizione negoziata della crisi d’impresa si conferma nel 2026 uno degli strumenti più efficaci previsti dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza per favorire il salvataggio delle aziende in difficoltà. I dati più recenti dell’Osservatorio crisi d’impresa di Unioncamere evidenziano una crescita costante delle richieste di accesso alla procedura, un incremento del tasso di successo e una maggiore diffusione tra imprenditori e professionisti.

L’istituto, introdotto nel novembre 2021, nasce con una finalità chiara: anticipare l’emersione della crisi, favorire la continuità aziendale e prevenire il ricorso a procedure concorsuali più invasive.

Cos’è la composizione negoziata della crisi

La composizione negoziata è un percorso volontario, riservato ed extragiudiziale rivolto alle imprese che si trovano in condizioni di squilibrio economico, patrimoniale o finanziario, ma che presentano ancora concrete possibilità di risanamento.

L’imprenditore mantiene integralmente la gestione dell’impresa: non vi è alcuno spossessamento né sostituzione negli organi amministrativi. Il percorso si svolge con il supporto di un esperto indipendente, nominato tramite gli elenchi regionali, che assiste le parti nella ricerca di una soluzione condivisa con creditori, banche, Fisco e stakeholders.

Domande in crescita nel primo trimestre 2026

Secondo i dati Unioncamere, nel primo trimestre 2026 sono state presentate 455 istanze, con un incremento del 17,6% rispetto allo stesso periodo del 2025.

Il trend conferma la crescente fiducia delle imprese nello strumento:

  • 499 domande nel 2022
  • progressiva crescita negli anni successivi
  • 1.735 domande nel 2025
  • 4.411 richieste complessive dal novembre 2021 al 31 marzo 2026

Si tratta di numeri che dimostrano come la composizione negoziata sia ormai divenuta un pilastro della gestione preventiva della crisi aziendale.

Aumenta anche il tasso di successo

Il dato più significativo riguarda gli esiti favorevoli. Delle 2.764 procedure definite al 31 marzo 2026:

  • 567 si sono concluse positivamente
  • pari al 21% del totale

Ciò significa che oltre un quinto delle imprese coinvolte ha individuato una soluzione idonea a evitare l’insolvenza e a proseguire l’attività.

L’effetto sul tessuto economico è rilevante: sono stati salvaguardati oltre 32.700 posti di lavoro.

Perché cresce il successo della procedura

L’aumento del tasso di riuscita dimostra che molte imprese stanno ricorrendo allo strumento in fase precoce, quando la crisi è ancora reversibile.

Questo è il punto centrale del nuovo diritto della crisi: non attendere l’insolvenza conclamata, ma intervenire tempestivamente attraverso:

  • analisi dei flussi finanziari;
  • ristrutturazione del debito;
  • trattative con creditori;
  • riequilibrio patrimoniale;
  • revisione industriale e organizzativa.

Il ruolo decisivo dell’esperto indipendente

L’esperto nominato nella composizione negoziata svolge una funzione determinante. Egli:

  • valuta la concreta perseguibilità del risanamento;
  • verifica la sostenibilità delle proposte;
  • favorisce il dialogo tra debitore e creditori;
  • evita comportamenti dilatori;
  • agevola la conclusione di accordi.

Attualmente risultano iscritti agli elenchi regionali 4.677 professionisti, così distribuiti:

  • 78,4% commercialisti
  • 20,2% avvocati
  • 1% dirigenti
  • 0,4% consulenti del lavoro

Circa il 25% degli iscritti risulta impegnato in incarichi attivi.

Misure protettive: tutela dell’impresa durante le trattative

Pur essendo una procedura extragiudiziale, il tribunale può intervenire per concedere misure protettive del patrimonio, ossia provvedimenti che sospendono o impediscono azioni esecutive e cautelari dei creditori.

Si tratta di uno strumento essenziale per consentire trattative serene ed efficaci.

Secondo il report, le misure protettive hanno riguardato l’83% delle istanze, segno della loro centralità pratica.

In tale ambito, il parere dell’esperto assume valore decisivo per il giudice.

Gli strumenti utilizzati per risolvere la crisi

Le procedure concluse positivamente hanno fatto ricorso a diversi strumenti previsti dal D.Lgs. 14/2019. In particolare:

  • Accordo con i creditori: 250 casi
  • Contratto con i creditori: 120 casi
  • Accordo di ristrutturazione dei debiti: 81 casi
  • Altre procedure del Codice della crisi: 59 casi
  • Piano attestato di risanamento: 42 casi
  • Convenzione di moratoria: 8 casi
  • Accordo transattivo fiscale: 7 casi

Transazione fiscale in composizione negoziata: crescita nel 2026

Particolarmente interessante è l’evoluzione della transazione fiscale, ammessa dal 29 settembre 2024 anche all’interno della composizione negoziata.

In circa un anno e mezzo risultano conclusi 39 accordi fiscali, di cui:

  • 7 con la sola Agenzia delle Entrate;
  • 32 insieme ad altri strumenti di regolazione della crisi.

Il dato evidenzia un cambio di approccio del creditore pubblico, sempre più orientato a favorire il recupero dell’impresa economicamente sana.

Perché le PMI devono agire tempestivamente

Le statistiche mostrano che le piccole e medie imprese presentano ancora percentuali di successo inferiori rispetto alle realtà più strutturate.

Le ragioni sono spesso riconducibili a:

  • ritardo nell’emersione della crisi;
  • assenza di controllo di gestione;
  • carenza di pianificazione finanziaria;
  • indebitamento fiscale e contributivo accumulato;
  • difficoltà nel reperire consulenza specialistica.

Per questo motivo è fondamentale rivolgersi tempestivamente a professionisti qualificati in grado di costruire una strategia credibile.

Assistenza legale e strategica nella composizione negoziata: Studio Bonanni Saraceno

Affrontare una procedura di composizione negoziata della crisi richiede competenze interdisciplinari: diritto della crisi, diritto societario, contenzioso bancario, fiscalità, trattative con creditori e tutela del patrimonio aziendale.

Lo Studio Bonanni Saraceno offre assistenza altamente qualificata alle imprese in difficoltà, con particolare competenza in:

Diritto della crisi d’impresa e insolvenza

Gestione completa della composizione negoziata, accesso agli strumenti di regolazione della crisi, piani di risanamento e continuità aziendale.

Negoziazione con banche, fornitori e creditori

Conduzione delle trattative e predisposizione di accordi sostenibili per il riequilibrio finanziario.

Transazioni fiscali e debiti tributari

Assistenza nei rapporti con Agenzia delle Entrate, Agenzia Entrate-Riscossione ed enti previdenziali.

Tutela degli amministratori e governance societaria

Supporto agli organi sociali nella gestione della crisi nel rispetto degli obblighi di legge.

Strategia preventiva e early warning

Analisi degli indicatori di crisi e interventi tempestivi per evitare insolvenza e liquidazione giudiziale.

Conclusioni

I dati 2026 confermano che la composizione negoziata rappresenta oggi una concreta opportunità di salvataggio per le imprese italiane. Tuttavia, il successo dipende dalla rapidità dell’intervento e dalla qualità dell’assistenza tecnica e legale.

Per questo, affidarsi a professionisti esperti come lo Studio Bonanni Saraceno può fare la differenza tra il superamento della crisi e il definitivo dissesto aziendale.


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CCII: L’ESDEBITAZIONE NON PUÒ PRESCINDERE DALLA MERITEVOLEZZA DEL DEBITORE (CASS. ORD. N. 11901/2026)

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Esdebitazione negata per difetto di meritevolezza: la Cassazione conferma il rigore sui comportamenti del fallito

Analisi giuridico-scientifica dell’Ordinanza Cass. Civ., Sez. I, n. 11901 del 30 aprile 2026

L’esdebitazione rappresenta uno degli strumenti più rilevanti del diritto concorsuale moderno, poiché consente al debitore insolvente, ricorrendone i presupposti di legge, di ottenere la liberazione dai debiti residui non soddisfatti all’esito della procedura fallimentare o liquidatoria.

Con l’Ordinanza n. 11901 del 30 aprile 2026, la Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione ha ribadito un principio di assoluta centralità sistematica: il beneficio dell’esdebitazione non costituisce un diritto automatico, ma richiede la verifica rigorosa della meritevolezza del debitore.  

La decisione si colloca nel solco interpretativo che valorizza la funzione etica e premiale dell’istituto, oggi disciplinato dal Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII).


Cos’è l’esdebitazione e quali sono i requisiti

L’esdebitazione è il provvedimento con cui il soggetto sovraindebitato o fallito viene liberato dai debiti non integralmente soddisfatti, così da potersi reinserire nel circuito economico-sociale.

L’istituto risponde a una logica di fresh start, ampiamente accolta nei sistemi europei e internazionali: consentire una seconda opportunità a chi abbia agito correttamente, ma sia stato travolto dalla crisi.

Tuttavia, la normativa italiana subordina tale beneficio alla presenza di:

Requisiti oggettivi

  • chiusura della procedura;
  • collaborazione con gli organi concorsuali;
  • assenza di condotte fraudolente;
  • soddisfacimento, anche minimo, dei creditori ove previsto.

Requisiti soggettivi

  • correttezza;
  • trasparenza;
  • buona fede;
  • meritevolezza.

È proprio quest’ultimo elemento il fulcro della pronuncia in esame.


Il caso deciso dalla Cassazione

La vicenda trae origine dal rigetto, da parte del Tribunale di Ascoli Piceno e successivamente della Corte d’Appello di Ancona, della domanda di esdebitazione presentata da una debitrice fallita.

La Corte territoriale aveva evidenziato diversi elementi ostativi:

1. Omessa consegna della documentazione contabile completa

La debitrice non aveva consegnato tempestivamente al curatore fallimentare libri e registri essenziali, tra cui:

  • libro giornale 2008;
  • libro inventari di più annualità;
  • libro mastro.

Tale omissione ha impedito la piena ricostruzione della situazione patrimoniale.  

2. Prelievi in contanti non tracciati

Dalla relazione del curatore emergevano prelievi per oltre 144.765 euro nel periodo 2009-2011, senza adeguata giustificazione documentale.  

3. Cessione dell’unico immobile al figlio prima del fallimento

La debitrice aveva trasferito l’unico bene immobile di proprietà al figlio in data prossima al fallimento, circostanza ritenuta significativa ai fini della valutazione complessiva della condotta.  


Il principio di diritto: la meritevolezza è requisito autonomo e decisivo

La Cassazione ha rigettato integralmente il ricorso, chiarendo che la mancanza del requisito soggettivo della meritevolezza è di per sé sufficiente a negare l’esdebitazione, rendendo irrilevante l’esame degli ulteriori requisiti oggettivi.  

In altri termini:

Se il debitore ha tenuto comportamenti opachi, non collaborativi o idonei a ostacolare la ricostruzione dell’attivo, il beneficio non può essere concesso.

La Corte conferma dunque una lettura sostanziale dell’istituto: l’esdebitazione premia il debitore corretto, non chi abbia aggravato o occultato la crisi.


Profili scientifici: meritevolezza come clausola generale

Sul piano dogmatico, la nozione di meritevolezza costituisce una vera e propria clausola generale, da riempire caso per caso attraverso parametri quali:

  • lealtà procedurale;
  • trasparenza informativa;
  • conservazione della garanzia patrimoniale;
  • assenza di distrazioni patrimoniali;
  • collaborazione con curatore e giudice.

La sentenza conferma che il giudizio di meritevolezza non si limita all’assenza di reati fallimentari, ma investe l’intera condotta economica del debitore.


Implicazioni pratiche per imprenditori, professionisti e debitori

Chi intende ottenere l’esdebitazione deve sapere che è essenziale:

Prima della procedura

  • evitare cessioni sospette di beni;
  • non effettuare prelievi non documentati;
  • mantenere una contabilità ordinata.

Durante la procedura

  • consegnare tutta la documentazione;
  • collaborare pienamente con curatore e tribunale;
  • fornire chiarimenti tempestivi.

In sede giudiziale

  • predisporre una strategia difensiva tecnica;
  • dimostrare la correttezza delle proprie condotte;
  • ricostruire documentalmente ogni operazione contestata.

Esdebitazione nel Codice della Crisi: orientamenti futuri

La decisione n. 11901/2026 rafforza l’indirizzo interpretativo secondo cui il Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza non mira soltanto a liquidare il patrimonio, ma a selezionare i soggetti meritevoli di un nuovo inizio.

È prevedibile che la giurisprudenza futura accentui sempre più:

  • controlli sulle movimentazioni bancarie;
  • verifica di atti dispositivi familiari;
  • esame della condotta pregressa del debitore;
  • dovere di collaborazione totale.

Conclusioni

L’Ordinanza della Cassazione n. 11901/2026 rappresenta un arresto di grande rilievo: l’esdebitazione non è automatica, ma subordinata a un rigoroso vaglio di correttezza e trasparenza.

La mancanza di documentazione, i prelievi non giustificati e gli atti patrimoniali sospetti possono impedire definitivamente l’accesso al beneficio.

Per questo motivo è indispensabile affidarsi a professionisti altamente qualificati nel diritto fallimentare e nella crisi d’impresa.


Le competenze dello Studio Legale Bonanni Saraceno in materia di esdebitazione e crisi d’impresa

Lo Studio Legale Bonanni Saraceno vanta specifiche competenze nel settore del:

Diritto della crisi e insolvenza

  • esdebitazione del debitore incapiente;
  • procedure di sovraindebitamento;
  • liquidazione controllata;
  • concordati minori;
  • ristrutturazione dei debiti.

Contenzioso fallimentare e concorsuale

  • opposizioni a dinieghi di esdebitazione;
  • reclami contro provvedimenti del tribunale;
  • tutela di imprenditori e soci;
  • responsabilità patrimoniale.

Assistenza preventiva

  • analisi rischio insolvenza;
  • protezione del patrimonio lecita;
  • compliance documentale e contabile;
  • strategie per l’accesso ai benefici del CCII.

Difesa tecnica avanzata

Grazie a un approccio interdisciplinare giuridico-economico, lo Studio assiste clienti su tutto il territorio nazionale nella gestione delle situazioni debitorie complesse e nelle domande di esdebitazione.

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Cass. Civ., Sez. I, ord. n. 11901 del 30 aprile 2026:


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TUN E TABELLE PRETORIE: DIFFERENZE RISARCITORIE A DANNO DEL DANNEGGIATO

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Macropermanenti e Tabella Unica Nazionale 2025: impatti su risarcimenti, responsabilità sanitaria e tutela del danneggiato

Introduzione

L’entrata in vigore della Tabella Unica Nazionale (TUN) per la liquidazione delle macropermanenti rappresenta una delle più rilevanti innovazioni nel diritto del risarcimento del danno alla persona degli ultimi anni. Il tema è tornato centrale dopo la sentenza della Corte di Cassazione n. 8630/2026, che ha affrontato il rapporto tra la nuova tabella nazionale e i precedenti criteri tabellari di matrice pretoria, in particolare le Tabelle di Milano e di Roma.  

La questione non è soltanto tecnico-giuridica: riguarda il diritto al pieno risarcimento del danno biologico, la sostenibilità del sistema assicurativo e la tutela concreta delle vittime di incidenti stradali, malpractice sanitaria e gravi lesioni permanenti.

In questo articolo analizziamo, con taglio giuridico-scientifico, i profili più controversi della riforma.


Cosa sono le macropermanenti

Per macropermanenti si intendono le lesioni dell’integrità psicofisica comprese tra il 10% e il 100% di invalidità permanente, a differenza delle micropermanenti che riguardano i postumi fino al 9%.

Le macrolesioni incidono profondamente sulla qualità della vita del soggetto danneggiato e comprendono, ad esempio:

  • amputazioni;
  • paraplegia o tetraplegia;
  • danni neurologici gravi;
  • perdita della capacità lavorativa specifica;
  • compromissioni relazionali e sociali permanenti.

Per tale ragione, la determinazione del risarcimento assume rilevanza costituzionale, in relazione agli artt. 2, 3, 24 e 32 Cost.


La Tabella Unica Nazionale: cosa cambia

Il DPR n. 12/2025 ha introdotto la prima Tabella Unica Nazionale prevista dall’art. 138 del Codice delle Assicurazioni Private.

L’obiettivo dichiarato del legislatore è duplice:

  1. uniformare i criteri di liquidazione su tutto il territorio nazionale;
  2. contenere i costi del sistema assicurativo.

Tuttavia, secondo l’analisi contenuta nel documento esaminato, la TUN comporterebbe in numerosi casi una compressione dei risarcimenti, specialmente rispetto ai valori riconosciuti dalle Tabelle milanesi e romane.  


Il contrasto con le Tabelle di Milano e Roma

Per oltre un decennio la giurisprudenza ha considerato le Tabelle del Tribunale di Milano quale parametro equitativo nazionale per la liquidazione del danno non patrimoniale.

La Cassazione stessa aveva riconosciuto ai valori milanesi una “vocazione nazionale”, ritenendoli idonei a garantire parità di trattamento.  

Con la TUN si realizza invece un cambio di paradigma:

  • da un sistema giurisprudenziale flessibile;
  • a un sistema normativo rigido e centralizzato.

Il problema principale segnalato dalla dottrina è che molti importi risultano inferiori rispetto ai precedenti standard liquidatori.


Il nodo matematico-giuridico: progressività del punto invalidante

L’art. 138 Cod. Ass. impone che:

il valore economico del punto sia funzione crescente della percentuale di invalidità e che l’incidenza della menomazione cresca in modo più che proporzionale.

Secondo numerose osservazioni critiche, richiamate nel documento, la TUN rispetterebbe solo formalmente tale criterio.

In pratica:

  • il valore del punto cresce;
  • ma non cresce in modo realmente progressivo nei gradi più elevati;
  • le invalidità più gravi non ricevono un incremento proporzionalmente adeguato.

Ciò significa che i soggetti con danni devastanti potrebbero ricevere somme meno elevate rispetto al sistema previgente.  


Danno biologico temporaneo: ulteriore riduzione

Uno dei profili più critici riguarda il danno biologico temporaneo da macrolesioni.

Il documento evidenzia che la TUN avrebbe ricondotto tale voce a euro 56,18 giornalieri, con un abbattimento superiore al 50% rispetto ai precedenti valori milanesi e romani.  

Questo dato è particolarmente rilevante nei casi di:

  • lunghi ricoveri;
  • riabilitazioni post-traumatiche;
  • plurimi interventi chirurgici;
  • invalidità temporanee assolute o parziali prolungate.

Responsabilità sanitaria: applicazione problematica della TUN

Un altro tema centrale è l’estensione dei criteri RCA alla malasanità.

La legge Gelli-Bianco (L. 24/2017) richiama infatti gli artt. 138 e 139 del Codice delle Assicurazioni anche in ambito sanitario.

Tuttavia, l’autore osserva come il settore sanitario presenti caratteristiche del tutto differenti:

  • assenza di Fondo di Garanzia analogo alla RCA;
  • frequente autoritenzione del rischio da parte delle strutture;
  • assenza di obbligo a contrarre per le compagnie;
  • massimali assicurativi differenti.

Per questo motivo, l’automatica trasposizione dei criteri TUN alla malpractice sanitaria potrebbe risultare irragionevole e lesiva del diritto al pieno ristoro.  


Retroattività e tutela europea dei diritti

La sentenza n. 8630/2026 ha inoltre aperto il tema della possibile efficacia retroattiva della TUN rispetto a sinistri anteriori al 5 marzo 2025.

Il documento richiama la giurisprudenza CEDU (casi Draon e Maurice c. Francia), secondo cui una riduzione legislativa sopravvenuta delle aspettative risarcitorie può incidere sul diritto di proprietà tutelato dall’art. 1 Protocollo n. 1 CEDU.  

Tradotto in termini pratici:

  • chi aveva maturato un credito risarcitorio secondo parametri precedenti;
  • potrebbe subire un pregiudizio se venissero applicati criteri peggiorativi successivi.

Le prospettive future del contenzioso

È prevedibile un incremento di controversie su:

1. Legittimità della TUN rispetto all’art. 138 Cod. Ass.

Con possibili questioni di costituzionalità o disapplicazione del regolamento.

2. Applicabilità ai sinistri precedenti

Tema decisivo per migliaia di cause pendenti.

3. Compatibilità con la responsabilità sanitaria

Soprattutto per eventi lesivi gravissimi.

4. Personalizzazione del danno

Resta centrale il potere-dovere del giudice di adeguare il risarcimento al caso concreto.


Perché rivolgersi allo Studio Legale Bonanni Saraceno

In un contesto normativo così complesso, il danneggiato rischia di subire liquidazioni inferiori al dovuto senza un’assistenza altamente specializzata.

Lo Studio Legale Bonanni Saraceno offre competenze avanzate in materia di:

Risarcimento danni da lesioni gravi e macropermanenti

Assistenza completa per vittime di:

  • incidenti stradali;
  • infortuni sul lavoro;
  • responsabilità sanitaria;
  • errori medici;
  • invalidità permanenti complesse.

Contestazione delle liquidazioni assicurative

Lo Studio verifica:

  • correttezza del calcolo tabellare;
  • personalizzazione del danno;
  • danno morale;
  • danno patrimoniale futuro;
  • perdita capacità lavorativa;
  • danno parentale riflesso.

Contenzioso sanitario ad alta complessità

Con supporto medico-legale specialistico nei casi di:

  • diagnosi tardive;
  • errori chirurgici;
  • infezioni nosocomiali;
  • lesioni neonatali;
  • morte del paziente.

Strategia giudiziale aggiornata alle novità 2025-2026

Lo Studio segue costantemente:

  • evoluzione della Cassazione;
  • interpretazione della TUN;
  • rapporti con Tabelle Milano e Roma;
  • tutela costituzionale ed europea del danneggiato.

Conclusioni

La Tabella Unica Nazionale non chiude il dibattito sul risarcimento del danno alla persona: lo riapre in modo ancora più intenso. La sfida sarà conciliare uniformità, sostenibilità economica e diritto al pieno ristoro.

Per chi ha subito una lesione grave, la differenza tra una liquidazione standardizzata e un risarcimento realmente equo può valere centinaia di migliaia di euro.

Per questo è essenziale affidarsi a professionisti esperti come lo Studio Legale Bonanni Saraceno, punto di riferimento nelle azioni di risarcimento ad alta complessità.

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Corte di Cassazione|Sezione 3|Civile|Sentenza|7 aprile 2026| n. 8630:


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DANNO NON PATRIMONIALE: CRITERI DI LIQUIDAZIONE PER RESPONSABILITÀ SANITARIA

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Responsabilità sanitaria, danno parentale e criteri di liquidazione equitativa: nota a Cass., ord. 24 aprile 2026, n. 11076

Abstract

Con l’ordinanza n. 11076 del 24 aprile 2026, la Corte di Cassazione affronta alcuni nodi centrali della responsabilità sanitaria e della liquidazione del danno non patrimoniale conseguente al decesso del paziente: il danno terminale da lucida agonia, il danno da perdita del rapporto parentale in favore di figli e nipoti, la rilevanza delle condizioni patologiche pregresse della vittima primaria nella quantificazione del risarcimento e il regime delle spese stragiudiziali e tecnico-peritali. Il principio di maggiore rilievo riguarda l’affermazione secondo cui la ridotta aspettativa o qualità della vita residua della vittima può incidere sulla liquidazione del danno parentale, ma solo se tale valutazione sia fondata su concreti elementi probatori e su un percorso motivazionale logicamente verificabile. La decisione si colloca nel solco della più recente giurisprudenza di legittimità che impone personalizzazione, rigore probatorio e divieto di automatismi liquidatori.  


1. Il caso: ritardo terapeutico e decesso della paziente

La vicenda trae origine dal ricovero di una paziente sottoposta a intervento chirurgico per patologia neoplastica del colon. Successivamente dimessa, la donna si ripresentava più volte al pronto soccorso per sintomatologia addominale e veniva infine sottoposta tardivamente a ulteriore intervento per complicanza settica da deiscenza anastomotica. Trasferita in rianimazione, decedeva pochi giorni dopo.

I figli e i nipoti convenivano in giudizio la struttura sanitaria chiedendo il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, iure proprio e iure hereditatis.

Il Tribunale di Milano accertava la responsabilità contrattuale dell’ospedale per il ritardo nell’intervento correttivo, riconoscendo ai soli figli il danno parentale nella misura di euro 25.000 ciascuno. La Corte d’appello confermava sostanzialmente la decisione, salvo il rimborso delle spese funerarie.

La Cassazione, investita del ricorso dei congiunti, accoglie diversi motivi, cassando con rinvio la sentenza impugnata.  


2. Il principio cardine: aspettativa di vita residua e danno parentale

2.1. La questione

La Corte territoriale aveva ridotto il quantum del danno parentale riconosciuto ai figli valorizzando:

  • l’età avanzata della vittima;
  • la presenza di patologia neoplastica;
  • la presumibile necessità di future cure chemioterapiche;
  • la conseguente compromissione della qualità della vita residua.

Secondo tale impostazione, il rapporto familiare sarebbe stato comunque destinato a una progressiva compressione anche in assenza dell’illecito sanitario.

2.2. La censura della Cassazione

La Suprema Corte non esclude in astratto la legittimità di tale criterio, ma ne condiziona l’uso a presupposti stringenti.

Essa afferma che il giudice può valorizzare la preesistenza patologica e la prognosi della vittima, ma soltanto se la riduzione del risarcimento sia sorretta da motivazione concreta, controllabile e fondata su dati istruttori specifici.

Nel caso di specie, la Corte d’appello aveva fatto riferimento a un ipotetico decorso oncologico gravoso, a future sofferenze terminali e a una possibile riduzione della consapevolezza, senza indicare:

  • quali risultanze medico-legali sorreggessero tali conclusioni;
  • quale fosse la reale prognosi individuale della paziente;
  • il nesso logico tra patologia preesistente e riduzione del valore del rapporto parentale.

Per questo la Cassazione ravvisa una motivazione apparente, nulla ai sensi dell’art. 132 c.p.c.  


3. Il rilievo scientifico della pronuncia

3.1. Critica all’uso di massime generiche in ambito medico-legale

La decisione è importante perché censura l’uso giudiziale di generalizzazioni astratte del tipo:

  • “il malato oncologico avrebbe avuto breve sopravvivenza”;
  • “la chemioterapia avrebbe compromesso i rapporti familiari”;
  • “la fase terminale comporta scarsa consapevolezza”.

Tali enunciati non possono sostituire il giudizio clinico individualizzato.

In medicina legale, la prognosi residua dipende infatti da molteplici variabili:

  • stadio tumorale;
  • risposta terapeutica;
  • comorbidità;
  • performance status;
  • accesso a terapie innovative;
  • supporto familiare.

La Cassazione richiede dunque una traslazione processuale del metodo scientifico: il dato medico deve essere verificabile, motivato e riferito al caso concreto.

3.2. Centralità della consulenza tecnica

La sentenza valorizza implicitamente il ruolo della CTU e delle perizie di parte: senza basi tecnico-scientifiche attendibili, il giudice non può ridurre equitativamente il danno richiamando scenari prognostici ipotetici.


4. Danno parentale e personalizzazione del risarcimento

4.1. Il danno parentale come danno-conseguenza

La pronuncia conferma che il danno da perdita del rapporto parentale non è in re ipsa, ma consiste nelle conseguenze concrete della perdita del legame affettivo:

  • sofferenza interiore;
  • alterazione delle abitudini di vita;
  • perdita di sostegno morale e relazionale;
  • destrutturazione dell’assetto familiare.

4.2. La vita residua della vittima è fattore eventuale, non automatico

La Corte precisa che la minore aspettativa di vita della vittima può rilevare solo come uno degli elementi del giudizio equitativo, mai come automatismo riduttivo.

In altri termini:

  • non è corretto dire: “era malata, quindi il danno vale meno”;
  • è corretto solo dire: “specifiche prove dimostrano che il rapporto sarebbe stato limitato in misura apprezzabile e prevedibile”.

Il passaggio è decisivo sotto il profilo assiologico: la malattia non svaluta la persona né il valore delle relazioni familiari.


5. Il danno parentale dei nipoti: superamento degli stereotipi

Di particolare interesse è anche l’accoglimento del motivo relativo ai nipoti.

La Corte d’appello aveva negato il danno ritenendo “fisiologica” la perdita della nonna per soggetti adulti o adolescenti, in assenza di convivenza.

La Cassazione censura duramente tale impostazione:

  • la convivenza non è requisito necessario;
  • il rapporto nonni-nipoti è giuridicamente rilevante anche fuori dalla famiglia nucleare;
  • occorre verificare in concreto frequenza, affetto, solidarietà, funzione educativa e supporto reciproco.

Il danno parentale, dunque, non può essere escluso sulla base di formule sociologiche standardizzate.  


6. Danno terminale e lucida agonia

La Corte rigetta invece il motivo sul danno terminale iure hereditatis.

Ribadisce che il danno morale terminale richiede la lucida percezione dell’imminenza della morte. Se la vittima non è cosciente o non comprende il sopraggiungere dell’exitus, residua eventualmente il danno biologico temporaneo, ma non il danno da lucida agonia.

È confermato quindi l’orientamento consolidato che distingue:

  • sofferenza fisica da lesioni;
  • danno biologico temporaneo;
  • danno morale terminale da consapevole attesa della morte.

7. Le spese tecniche e stragiudiziali

La sentenza contiene anche indicazioni pratiche rilevanti:

7.1. Spese legali stragiudiziali

Sono risarcibili come danno emergente, ma richiedono prova dell’effettivo esborso e utilità ex ante.

7.2. Mediazione obbligatoria

Le relative spese spettano, essendo imposte dalla legge quale condizione di procedibilità.

7.3. Consulenza tecnica di parte

Le spese di CTP hanno natura di spese processuali tecniche e sono ripetibili senza necessità di dimostrare il pagamento già avvenuto, essendo sufficiente la debenza risultante dalla notula, salvo verifica di eccessività.


8. Profili sistematici

L’ordinanza n. 11076/2026 si segnala per quattro direttrici sistematiche:

a) Rifiuto degli automatismi liquidatori

Né l’età, né la malattia, né il grado di parentela possono operare come criteri meccanici di riduzione o esclusione del danno.

b) Centralità della prova scientifica

Ogni prognosi sulla vita residua deve poggiare su basi medico-legali solide.

c) Personalizzazione reale del danno

Il risarcimento deve aderire alla concretezza della relazione lesa.

d) Tutela delle relazioni familiari allargate

La famiglia costituzionale comprende legami oltre il nucleo stretto.


9. Conclusioni

La Cassazione afferma un principio di grande civiltà giuridica: la fragilità clinica della vittima non consente di svalutare automaticamente il pregiudizio dei familiari superstiti.

La ridotta aspettativa di vita o la minore qualità della vita residua possono incidere sulla quantificazione del danno parentale solo quando:

  1. siano provate con dati clinici concreti;
  2. siano specificamente riferite al caso individuale;
  3. siano sorrette da motivazione logica e verificabile.

In difetto, la riduzione del risarcimento si trasforma in arbitrio equitativo.

L’ordinanza n. 11076/2026 rappresenta pertanto un punto fermo nella moderna responsabilità sanitaria: il danno si liquida sulla base della realtà provata, non di stereotipi prognostici.  


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Per ulteriori approfondimenti su questo tema o sulle relative implicazioni pratiche potete contattare:

STUDIO LEGALE BONANNI SARACENO
Avv. Fabrizio Valerio Bonanni Saraceno
Piazza Giuseppe Mazzini, 27 – 00195 – Roma

Tel+39 0673000227

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“DIALOGHI SUL DIRITTO DELLA CRISI DI IMPRESA E SUL DIRITTO SOCIETARIO”

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Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma, attraverso le Commissioni Crisi di Impresa e Diritto Societario, promuove il convegno dal titolo “Dialoghi sul diritto della crisi di impresa e sul diritto societario”, un importante momento di confronto e aggiornamento dedicato ai professionisti del settore legale, agli studiosi e agli operatori economici interessati alle più recenti evoluzioni normative e giurisprudenziali.
L’incontro si terrà mercoledì 29 aprile 2026, dalle ore 15.00 alle ore 17.00, presso l’Aula Avvocati del Palazzo di Giustizia di Roma, in Piazza Cavour.

L’evento si aprirà con i saluti istituzionali dell’Avv. Alessandro Graziani, Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma, a testimonianza dell’attenzione dell’Ordine verso i temi della crisi d’impresa e della governance societaria.

A introdurre e coordinare i lavori sarà l’Avv. Prof. Antonio Caiafa, Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Roma, docente di Diritto delle Procedure Concorsuali presso l’Università LUM Giuseppe Degennaro di Bari e responsabile delle Commissioni Diritto Crisi di Impresa e Diritto Societario.

Il convegno vedrà la partecipazione di autorevoli relatori che affronteranno questioni di grande attualità e rilevanza pratica:

  • Dott. Luciano Panzani, Presidente emerito della Corte di Appello di Roma, interverrà sul tema “La procedura pre pack (Direttiva UE 2026/799)”, istituto centrale nelle nuove prospettive di gestione preventiva della crisi;
  • Avv. Maria Luisa Imbardelli approfondirà “La responsabilità dell’amministratore di fatto”, tema di costante interesse nella prassi societaria e contenziosa;
  • Avv. Prof. Marco Farina, docente di Diritto Processuale Civile presso l’Università di Udine, si soffermerà su “La nuova responsabilità limitata dei sindaci”, alla luce delle recenti riforme;
  • Avv. Fabrizio Valerio Bonanni Saraceno analizzerà “I poteri degli amministratori nel concordato delle società”, profilo essenziale nei procedimenti di regolazione della crisi.

L’iniziativa rappresenta un’occasione preziosa per approfondire il rapporto tra diritto societario e strumenti di composizione della crisi, in un contesto normativo in continua evoluzione, favorendo il dialogo tra accademia, magistratura e avvocatura.

La partecipazione è gratuita previa iscrizione online sul sito dell’Ordine degli Avvocati di Roma, fino a esaurimento dei 200 posti disponibili.

Ai partecipanti saranno riconosciuti tre crediti formativi ordinari.


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PENALE: IMPUGNABILITÀ DELLA REVOCA DEL SEQUESTRO NELLE MISURE DI PREVENZIONE

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Il rigetto della revoca del sequestro nelle misure di prevenzione è impugnabile? Le Sezioni Unite n. 14860/2026 chiariscono il rimedio corretto

Introduzione

Con l’ordinanza n. 14860 del 2026, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite Penali interviene su uno dei temi più controversi del diritto della prevenzione patrimoniale: l’impugnabilità del provvedimento che rigetta la richiesta di revoca del sequestro nell’ambito delle misure di prevenzione previste dal D.lgs. n. 159/2011 (Codice Antimafia).

La decisione assume rilievo sistematico perché affronta il rapporto tra garanzie difensive, diritto di proprietà, tutela dei terzi estranei e tassatività dei mezzi di impugnazione, componendo un contrasto interpretativo che negli anni aveva prodotto soluzioni divergenti.

Secondo la ricostruzione offerta dalle Sezioni Unite, il rigetto dell’istanza di revoca del sequestro è impugnabile con ricorso per Cassazione nell’ambito del modello dell’incidente di esecuzione, mentre non è ammessa l’opposizione esecutiva prevista per altre tipologie di atti.  


Misure di prevenzione patrimoniali e sequestro: quadro normativo

Le misure di prevenzione patrimoniali costituiscono strumenti ablativi finalizzati a sottrarre beni ritenuti frutto o reimpiego di attività illecite, anche in assenza di condanna penale definitiva.

Tra gli strumenti centrali vi sono:

  • sequestro di prevenzione, misura cautelare patrimoniale anticipatoria;
  • confisca di prevenzione, misura definitiva;
  • amministrazione giudiziaria dei beni;
  • tutela dei terzi titolari di diritti reali o personali di godimento.

Il riferimento normativo principale è il D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, modificato in modo significativo dalla Legge n. 161/2017, che ha ridefinito il sistema delle impugnazioni.


La riforma del 2017 e il nuovo sistema delle impugnazioni

La Legge n. 161/2017 ha ampliato il catalogo dei provvedimenti impugnabili nelle misure di prevenzione, con l’obiettivo di rendere il sistema più coerente con:

  • il diritto di difesa (art. 24 Cost.);
  • il giusto processo (art. 111 Cost.);
  • la tutela della proprietà privata (art. 42 Cost.);
  • il principio di effettività della tutela giurisdizionale.

Tuttavia, la riforma non aveva chiarito espressamente quale rimedio esperire contro il rigetto della richiesta di revoca del sequestro, generando un rilevante contrasto giurisprudenziale.


Il contrasto giurisprudenziale prima delle Sezioni Unite

Primo orientamento: opposizione esecutiva ammissibile

Secondo una parte della giurisprudenza, il diniego della revoca del sequestro poteva essere contestato mediante opposizione nelle forme dell’incidente di esecuzione, ritenendo applicabili in via generale i rimedi esecutivi.

Secondo orientamento: nessun rimedio autonomo

Un diverso indirizzo riteneva invece che, in mancanza di espressa previsione normativa, il rigetto della revoca fosse inoppugnabile, nel rispetto del principio di tassatività dei mezzi di impugnazione.

Conseguenze pratiche del contrasto

Tale divergenza incideva direttamente su:

  • possibilità di recuperare tempestivamente beni sequestrati;
  • tutela dei terzi estranei;
  • durata del vincolo cautelare;
  • certezza del diritto.

La vicenda concreta esaminata dalla Cassazione

Nel caso sottoposto alle Sezioni Unite, un terzo interessato chiedeva la revoca del sequestro disposto in un procedimento di prevenzione, sostenendo la legittima disponibilità dei beni.

L’istanza veniva dichiarata inammissibile. Seguivano ulteriori impugnazioni, con decisioni contrastanti sulla possibilità stessa di reagire al rigetto.

La questione veniva quindi rimessa alle Sezioni Unite come nodo centrale per la tenuta del sistema delle garanzie difensive.  


Il principio affermato dalle Sezioni Unite n. 14860/2026

La Corte chiarisce che:

Il rigetto della revoca del sequestro è impugnabile

Il provvedimento non può restare sottratto a controllo giurisdizionale, poiché incide sulla libertà patrimoniale e sul diritto di proprietà.

Il rimedio corretto è il ricorso per Cassazione

La tutela va ricondotta al modello generale dei provvedimenti incidenti sulla libertà patrimoniale, mediante ricorso per Cassazione nella logica dell’incidente di esecuzione.

Non è ammessa l’opposizione esecutiva

Le Sezioni Unite escludono l’utilizzo dell’opposizione prevista per altri atti esecutivi, ritenendola incompatibile con la struttura del sistema speciale delle misure di prevenzione.  


Perché la decisione è così importante

1. Rafforza il diritto di difesa

Chi subisce il mantenimento del sequestro ottiene un controllo immediato di legittimità.

2. Tutela i terzi estranei

Soggetti non destinatari della misura, ma incisi nei loro diritti patrimoniali, possono ottenere tutela effettiva.

3. Evita zone franche processuali

Nessun provvedimento limitativo del patrimonio può rimanere privo di sindacato.

4. Rende coerente la riforma del 2017

La sentenza interpreta la novella legislativa secondo criteri costituzionalmente orientati.


Implicazioni operative per cittadini e imprese

Chi subisce un sequestro di prevenzione o il rigetto della sua revoca deve agire con tempestività e con una strategia tecnica qualificata.

Occorre verificare:

  • titolarità effettiva dei beni;
  • sproporzione patrimoniale contestata;
  • carenza dei presupposti del sequestro;
  • posizione del terzo in buona fede;
  • vizi procedurali;
  • violazioni del contraddittorio.

Una difesa specialistica può incidere in modo decisivo sulla restituzione dei beni e sulla tutela del patrimonio aziendale o personale.


Conclusioni

L’ordinanza n. 14860/2026 delle Sezioni Unite rappresenta una pronuncia di svolta nel diritto delle misure di prevenzione. Il rigetto della richiesta di revoca del sequestro non è più relegato in un’area di incertezza processuale, ma trova un preciso strumento di controllo nel ricorso per Cassazione, con esclusione dell’opposizione esecutiva.

Si tratta di una decisione che ristabilisce equilibrio tra esigenze di contrasto alla criminalità economica e tutela dei diritti fondamentali.


Studio Legale Bonanni Saraceno: assistenza qualificata in misure di prevenzione e sequestri patrimoniali

Lo Studio Legale Bonanni Saraceno offre assistenza altamente specializzata in materia di:

  • misure di prevenzione personali e patrimoniali;
  • sequestri e confische;
  • tutela dei terzi intestatari o possessori;
  • impugnazioni avanti Corte d’Appello e Cassazione;
  • difesa patrimoniale di imprenditori, professionisti e famiglie;
  • contenzioso su amministrazione giudiziaria e beni sequestrati.

L’esperienza maturata nei procedimenti complessi consente allo Studio di predisporre strategie difensive efficaci, rapide e tecnicamente avanzate, orientate alla protezione del patrimonio e al pieno ripristino dei diritti lesi.


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CCII: LA CONVENIENZA DEL CONCORDATO PRESCINDE DALLA MERITEVOLEZZA DEL DEBITORE

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Codice della Crisi: Cassazione n. 10723/2026, la convenienza del concordato prevale sulle condotte distrattive e sulle violazioni tributarie

Cassazione n. 10723/2026: principio di diritto e impatto operativo

Con l’ordinanza n. 10723 del 22 aprile 2026, la Corte di Cassazione affronta un tema di grande rilievo nel Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII): se, in sede di omologazione del concordato preventivo con cram down fiscale, possano assumere rilievo ostativo le pregresse condotte distrattive dell’amministratore e le reiterate violazioni degli obblighi tributari.

La Suprema Corte risponde in modo netto: no, quando tali condotte non incidano sulla convenienza economica della proposta concordataria rispetto all’alternativa della liquidazione giudiziale.  

Si tratta di una decisione destinata a incidere profondamente sulla prassi dei tribunali, sulle strategie difensive delle imprese in crisi e sul contenzioso promosso dall’Agenzia delle Entrate.


Il caso concreto: voto contrario del Fisco e richiesta di omologa forzosa

Una società in liquidazione volontaria, dopo la presentazione di un’istanza di liquidazione giudiziale, proponeva domanda di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e successivamente concordato preventivo liquidatorio, formulando anche proposta di trattamento dei debiti tributari e contributivi ex art. 88 CCII.  

L’Agenzia delle Entrate esprimeva voto contrario, contestando:

  • la presenza di atti distrattivi dell’attivo societario;
  • l’autoliquidazione di compensi da parte dell’amministratrice;
  • la violazione sistematica e deliberata degli obblighi tributari dal 2014.  

Non raggiunte le maggioranze, la società chiedeva l’omologazione forzosa ex art. 88, comma 3, CCII.


La decisione della Cassazione: conta la convenienza, non la “meritevolezza”

Superamento del requisito morale del debitore

La Cassazione ribadisce un principio ormai consolidato: il concordato preventivo moderno non è più fondato sul tradizionale concetto di meritevolezza soggettiva del debitore, tipico della vecchia legge fallimentare.

Secondo la Corte:

il legislatore ha progressivamente abbandonato il controllo sulla condotta morale dell’imprenditore, concentrando il giudizio sulla funzionalità economica della proposta.  

Ne consegue che:

  • pregresse irregolarità gestorie;
  • omissioni fiscali;
  • scelte imprenditoriali censurabili;

non impediscono automaticamente il concordato.

Il parametro decisivo è la convenienza economica

Nel caso esaminato, i giudici di merito avevano accertato che il piano era più vantaggioso della liquidazione giudiziale per varie ragioni:

1. Tempestività dei pagamenti

I creditori avrebbero ottenuto soddisfazione in tempi più rapidi rispetto alla liquidazione.

2. Finanza esterna immediata

Era previsto un apporto di 1.300.000 euro, idoneo a coprire integralmente il fabbisogno concordatario.  

3. Percentuale di pagamento ai creditori

Tutte le classi creditorie avrebbero ricevuto il 20% delle rispettive pretese, mentre nella liquidazione molti creditori sarebbero rimasti incapienti.

4. Attivo insufficiente in liquidazione

L’attivo recuperabile era stimato in soli 89.249,21 euro a fronte di un passivo superiore a 5,9 milioni di euro.  

Per la Corte, questi dati rendevano il concordato chiaramente preferibile.


Cram down fiscale ex art. 88 CCII: cosa cambia dopo questa sentenza

Rafforzato il potere del Tribunale

La decisione conferma che, in caso di voto contrario dell’Amministrazione finanziaria determinante ai fini delle maggioranze, il Tribunale può omologare il concordato se la proposta è più conveniente della liquidazione giudiziale.

Ridimensionato il potere oppositivo del Fisco

L’Agenzia delle Entrate non può bloccare il concordato limitandosi a richiamare:

  • pregresse irregolarità tributarie;
  • omissioni fiscali reiterate;
  • condotte distrattive pregresse.

Occorre dimostrare che tali fatti incidano concretamente sulla convenienza, sulla trasparenza informativa o sulla fattibilità del piano.


Rapporto con la Direttiva UE 2019/1023

La Cassazione esclude che il diritto europeo imponga un sindacato generalizzato sulla meritevolezza dell’imprenditore nei piani di ristrutturazione.

Secondo la Corte:

  • la meritevolezza assume rilievo soprattutto nelle procedure di esdebitazione;
  • nei piani di ristrutturazione prevale la logica della conservazione del valore e della migliore soddisfazione dei creditori.  

Implicazioni pratiche per imprese, advisor e professionisti

Per le imprese in crisi

La sentenza apre spazi rilevanti anche per società con pregresse criticità fiscali, purché presentino:

  • piano serio e documentato;
  • nuova finanza;
  • comparazione economica favorevole con la liquidazione;
  • informazione trasparente ai creditori.

Per i creditori pubblici

Il dissenso dell’Erario non basta da solo. Servono contestazioni tecniche sulla non convenienza.

Per gli organi di controllo

Commissari, attestatori e advisor dovranno rafforzare le relazioni comparative tra:

  • scenario concordatario;
  • scenario liquidatorio;
  • tempi di realizzo;
  • costi procedurali;
  • probabilità di recupero.

Conclusioni

La Cassazione n. 10723/2026 rappresenta una pronuncia di svolta nel diritto della crisi d’impresa: il concordato preventivo viene confermato come strumento economico di regolazione della crisi, non come giudizio morale sull’imprenditore.

Se il piano offre ai creditori risultati migliori della liquidazione giudiziale, esso può essere omologato anche contro il dissenso del Fisco, nonostante pregresse irregolarità gestorie o tributarie.

Il focus torna dove il legislatore europeo e nazionale lo hanno collocato: massimizzazione del soddisfacimento dei creditori e recupero del valore aziendale.


Studio Legale Bonanni Saraceno: competenze in crisi d’impresa e contenzioso tributario

Lo Studio Legale Bonanni Saraceno assiste imprese, amministratori, soci e creditori nelle procedure disciplinate dal Codice della Crisi, con particolare competenza in:

Crisi d’impresa e concordato preventivo

  • concordati liquidatori e in continuità;
  • ristrutturazioni del debito;
  • omologazioni giudiziali;
  • opposizioni dei creditori.

Cram down fiscale e transazione tributaria

  • rapporti con Agenzia delle Entrate e INPS;
  • gestione del voto erariale;
  • ricorsi su dinieghi ingiustificati;
  • difesa nei procedimenti ex art. 88 CCII.

Responsabilità degli amministratori

  • contestazioni per atti distrattivi;
  • azioni di responsabilità;
  • tutela patrimoniale di soci e organi gestori.

Litigation strategica

  • reclami ex art. 51 CCII;
  • ricorsi in Cassazione;
  • contenzioso tributario e societario complesso.

Per imprese in tensione finanziaria o soggette a esposizione fiscale rilevante, un’assistenza altamente specialistica consente di trasformare la crisi in una concreta opportunità di risanamento.

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Suprema Corte di Cassazione, ordìnanza n. 10723 del 22 aprile 2026:


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DANNO NON PATRIMONIALE: LA TUN DIVENTA CRITERIO GENERALE DI RIFERIMENTO PER IL RISARCIMENTO

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Cassazione n. 8630/2026: la Tabella Unica Nazionale diventa parametro generale del danno non patrimoniale

Introduzione

Con la sentenza n. 8630/2026, la Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione interviene in modo decisivo sul sistema di liquidazione del danno non patrimoniale, attribuendo alla Tabella Unica Nazionale (TUN) una funzione ben più ampia rispetto a quella originariamente prevista dal legislatore.

Il principio affermato dagli Ermellini è di particolare rilievo sistematico: la TUN può essere utilizzata quale criterio generale di riferimento nella liquidazione equitativa del danno biologico da macrolesioni, anche al di fuori del proprio ambito applicativo tipico, cioè oltre i sinistri da circolazione stradale e oltre il limite temporale del 5 marzo 2025.

Si tratta di una decisione destinata ad incidere profondamente sulla prassi giudiziaria e stragiudiziale in materia di risarcimento danni, responsabilità civile, lesioni personali e contenzioso assicurativo.


Cos’è la Tabella Unica Nazionale e perché è centrale

La Tabella Unica Nazionale nasce quale strumento normativo destinato a uniformare i criteri di liquidazione del danno biologico permanente derivante da sinistri stradali con lesioni macropermanenti.

Prima della sua introduzione, il sistema italiano si fondava prevalentemente sulle Tabelle elaborate dai Tribunali, in particolare:

  • Tabelle del Tribunale di Milano
  • Tabelle del Tribunale di Roma

Tali parametri, pur privi di fonte legislativa diretta, erano divenuti nel tempo il riferimento principale per la giurisprudenza nazionale.

Con la sentenza n. 8630/2026, la Cassazione compie un ulteriore passaggio: la TUN non resta più tabella speciale di settore, ma assume il ruolo di benchmark nazionale della liquidazione equitativa del danno alla persona.


Il principio di diritto espresso dalla Cassazione

Secondo la Suprema Corte, la TUN può essere utilizzata:

  • nei sinistri stradali;
  • nei fatti illeciti diversi dalla circolazione stradale;
  • nei giudizi relativi a fatti anteriori al 5 marzo 2025;
  • in ogni ipotesi in cui il giudice eserciti il potere equitativo ex artt. 1226 e 2056 c.c.

La sua efficacia non è diretta, ma indiretta.

In altre parole, il giudice non è formalmente obbligato ad applicarla in ogni caso, ma può e spesso deve considerarla il parametro più idoneo per garantire:

  • uniformità di trattamento;
  • prevedibilità delle decisioni;
  • uguaglianza sostanziale tra danneggiati;
  • coerenza del sistema risarcitorio.

Equità e liquidazione del danno: il cuore della decisione

La Cassazione riafferma che il criterio guida nella liquidazione del danno non patrimoniale resta l’equità giudiziale.

Le tabelle non sostituiscono il potere del giudice, ma rappresentano strumenti tecnici per esercitarlo correttamente.

Questo principio comporta che:

  • nessuna tabella può essere considerata automaticamente esclusiva;
  • la personalizzazione del danno resta sempre possibile;
  • il caso concreto continua ad avere centralità assoluta.

Tuttavia, la TUN, avendo base normativa, gode oggi di una forza conformativa superiore rispetto alle tabelle di origine pretoria.


Effetti sui giudizi pendenti

La sentenza offre indicazioni operative molto rilevanti.

Nei giudizi di primo grado

Per le decisioni successive al 5 marzo 2025, il giudice può utilizzare la TUN anche se il sinistro è precedente.

Conta il momento della liquidazione, non la data del fatto illecito.

In appello

L’utilizzo della TUN è possibile solo se è stata specificamente impugnata la scelta del criterio liquidativo adottato in primo grado.

Se l’impugnazione riguarda soltanto il quantum senza contestare il metodo, può operare il giudicato interno.

In Cassazione

Lo stesso principio vale nel giudizio di legittimità.


Il tema delle micropermanenti: possibili sviluppi futuri

La decisione riguarda direttamente le macrolesioni, ma apre scenari interpretativi anche sulle lesioni micropermanenti (1%-9%), oggi disciplinate dall’art. 139 Codice delle Assicurazioni.

Finora, il sistema distingueva nettamente:

  • micropermanenti stradali con disciplina normativa;
  • altre lesioni liquidate con tabelle giudiziali.

Ora, la valorizzazione della TUN come parametro generale potrebbe favorire future estensioni interpretative anche in tale ambito.

Non vi è ancora certezza, ma la prospettiva appare coerente con la logica espansiva della sentenza.


Invalidità temporanea: il punto più critico

Uno degli effetti più concreti della nuova centralità della TUN riguarda l’invalidità temporanea.

Il valore base previsto è pari a 56,18 euro al giorno per invalidità temporanea totale, incrementabile per danno morale tra il 30% e il 60%.

Tale importo risulta sensibilmente inferiore rispetto ai valori tradizionalmente riconosciuti dalle Tabelle milanesi.

Le conseguenze pratiche potrebbero essere:

  • abbassamento delle offerte risarcitorie delle compagnie assicurative;
  • maggiore difficoltà di ottenere somme più elevate in sede stragiudiziale;
  • riduzione della componente più frequente del risarcimento nei sinistri lievi e medi.

Questo aspetto merita particolare attenzione da parte dei danneggiati e dei professionisti del settore.


Possibile discostamento dalla TUN: quando è ammesso

La Cassazione non impone un’applicazione rigida della TUN.

Il giudice può utilizzare criteri diversi, ma con motivazione rafforzata.

Quanto più il caso rientra nell’ambito tipico della tabella, tanto più intensa dovrà essere la giustificazione del discostamento.

In pratica:

  • usare la TUN oggi è la soluzione fisiologica;
  • non usarla richiede una motivazione accurata;
  • usare tabelle diverse senza adeguata spiegazione espone la decisione a censura.

Impatto pratico per cittadini, imprese e vittime di incidenti

La sentenza n. 8630/2026 avrà effetti significativi su:

Vittime di incidenti stradali

Con maggiore standardizzazione dei risarcimenti e possibile contenimento degli importi.

Infortuni sul lavoro e responsabilità medica

La TUN potrebbe divenire parametro di riferimento anche in settori diversi dalla RCA.

Compagnie assicurative

Maggiore prevedibilità dei costi risarcitori.

Avvocati e consulenti

Necessità di aggiornare strategie difensive, atti giudiziari e criteri di quantificazione del danno.


Conclusioni

La sentenza Cass. n. 8630/2026 segna una svolta storica nel diritto del risarcimento del danno.

Pur restando formalmente non obbligatoria in ogni caso, la Tabella Unica Nazionale diventa il nuovo centro gravitazionale del sistema liquidativo italiano.

L’equità resta il principio sovrano, ma la discrezionalità giudiziale è ora fortemente orientata verso uno standard nazionale sempre più difficile da ignorare.

Si apre così una nuova stagione del contenzioso civile, nella quale competenza tecnica, capacità medico-legale e strategia processuale saranno determinanti.


Le competenze dello Studio Legale Bonanni Saraceno

Lo Studio Legale Bonanni Saraceno offre assistenza altamente qualificata nel settore del risarcimento danni e della responsabilità civile, con particolare esperienza in:

  • risarcimento danni da incidente stradale;
  • lesioni personali macro e micropermanenti;
  • danno biologico e danno morale;
  • infortuni sul lavoro;
  • responsabilità medica e malpractice sanitaria;
  • contenzioso con compagnie assicurative;
  • impugnazioni in appello e ricorsi per Cassazione;
  • consulenza strategica sulla corretta applicazione della TUN e delle Tabelle di Milano/Roma.

L’evoluzione normativa e giurisprudenziale impone oggi una difesa tecnica specializzata. In questo scenario, lo Studio Legale Bonanni Saraceno rappresenta un punto di riferimento per privati e imprese che intendano ottenere un risarcimento integrale e conforme ai più recenti orientamenti della Suprema Corte.

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La sentenza n. 8630/2026, la Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione:


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Per ulteriori approfondimenti su questo tema o sulle relative implicazioni pratiche potete contattare:

STUDIO LEGALE BONANNI SARACENO
Avv. Fabrizio Valerio Bonanni Saraceno
Piazza Giuseppe Mazzini, 27 – 00195 – Roma

Tel+39 0673000227

Cell. +39 3469637341

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Avv. F. V. Bonanni Saraceno
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PENALE – DIFFAMAZIONE ON LINE: OFFESE AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA (EX ART. 278 C.P.)

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Offese al Presidente della Repubblica sui social network: Cassazione Penale n. 14540/2026, limiti della libertà di espressione e tutela delle istituzioni

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Offese al Presidente della Repubblica sui social: Cassazione n. 14540/2026

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Analisi della sentenza Cassazione Penale n. 14540/2026 sull’art. 278 c.p.: offese al Presidente della Repubblica via social network, limiti del diritto di critica e responsabilità penale.


Offese al Presidente della Repubblica su Facebook: quando il post integra reato

La Corte di Cassazione, Prima Sezione Penale, sentenza n. 14540/2026, depositata il 21 aprile 2026, affronta un tema di grande attualità: la rilevanza penale delle offese pubblicate sui social network nei confronti del Presidente della Repubblica.

La decisione rappresenta un importante precedente in materia di:

  • diffamazione e reati d’opinione online;
  • tutela dell’onore e del prestigio delle istituzioni;
  • limiti della libertà di manifestazione del pensiero sui social media;
  • applicazione dell’art. 278 codice penale;
  • esclusione della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.

Art. 278 c.p.: offesa all’onore e al prestigio del Presidente della Repubblica

L’art. 278 c.p. punisce chiunque offenda l’onore o il prestigio del Presidente della Repubblica.

La norma tutela non soltanto la persona fisica del Capo dello Stato, ma soprattutto la funzione costituzionale rappresentata, quale simbolo dell’unità nazionale e garante dell’equilibrio istituzionale.

Nel contesto digitale contemporaneo, la disposizione trova nuova applicazione in relazione a:

  • post Facebook;
  • commenti su Instagram;
  • contenuti su X (Twitter);
  • meme offensivi;
  • campagne denigratorie online.

Il caso esaminato dalla Cassazione

L’imputato aveva pubblicato sul proprio profilo social due post offensivi riferiti al Presidente della Repubblica.

Per uno degli episodi veniva assolto; per il secondo veniva condannato per avere commentato una notizia politica con la frase:

“quando nasci merda e non puoi morire cioccolato”

Il commento era stato pubblicato sotto una notizia accompagnata dalla fotografia del Presidente della Repubblica.

La difesa sosteneva che la frase fosse riferita ad altro soggetto politico e non al Capo dello Stato.

La Corte d’Appello confermava la condanna, poi ratificata dalla Cassazione.  


Perché la Cassazione ha confermato la condanna

1. Conta il contesto comunicativo del post

Secondo la Suprema Corte, l’interpretazione del messaggio non può essere astratta, ma deve avvenire considerando:

  • testo letterale della frase;
  • immagine associata al contenuto;
  • contesto della pubblicazione;
  • collocazione del commento;
  • significato complessivo percepibile dagli utenti.

Nel caso concreto, la frase era collocata sotto la fotografia del Presidente della Repubblica e conteneva un attacco personale diretto.  

2. Libertà di espressione non significa insulto

La Cassazione ribadisce un principio costante: il diritto di critica politica è garantito dall’art. 21 Cost., ma non copre l’insulto gratuito, volgare e denigratorio.

Il dissenso politico è lecito; l’aggressione verbale personale no.

3. I social network amplificano la lesione

Un post online possiede una capacità diffusiva elevatissima, anche se pubblicato su profilo personale, perché:

  • può essere condiviso;
  • screenshottato;
  • rilanciato;
  • commentato da terzi;
  • reso virale in tempi rapidissimi.

Art. 131-bis c.p.: esclusa la particolare tenuità del fatto

La difesa chiedeva l’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.

La Corte l’ha esclusa valorizzando:

  • reiterazione di commenti volgari;
  • intenzionalità offensiva;
  • assenza di occasionalità;
  • intensità del dolo.

Secondo la Cassazione, l’uso ripetuto di espressioni gravemente offensive dimostra una condotta non episodica né bagatellare.  


Attenuanti generiche negate

Sono state negate anche le circostanze attenuanti generiche, poiché il giudice ha ravvisato:

  • mancanza di autocritica;
  • atteggiamento protervo;
  • assenza di elementi positivi idonei a mitigare il trattamento sanzionatorio.

Social network e responsabilità penale: cosa insegna questa sentenza

La sentenza n. 14540/2026 conferma che Facebook non è una zona franca del diritto penale.

Chi pubblica contenuti online risponde delle proprie parole come in qualsiasi altro spazio pubblico.

In particolare, sono rischiosi:

  • insulti verso istituzioni dello Stato;
  • diffamazione contro privati;
  • minacce online;
  • hate speech;
  • campagne denigratorie coordinate;
  • pubblicazioni lesive della reputazione.

Diritto di critica politica: confine tra dissenso e reato

La critica è lecita quando:

  • riguarda fatti e decisioni pubbliche;
  • usa linguaggio proporzionato;
  • mantiene continenza espressiva;
  • persegue finalità informativa o politica.

Diventa illecita quando:

  • trascende nell’insulto personale;
  • usa espressioni gratuitamente umilianti;
  • mira alla delegittimazione personale;
  • colpisce il prestigio istituzionale.

Implicazioni pratiche per cittadini, professionisti e amministratori pubblici

Chi utilizza i social dovrebbe sapere che un commento scritto impulsivamente può determinare:

  • querela o denuncia;
  • processo penale;
  • risarcimento danni;
  • spese legali;
  • condanna penale;
  • danno reputazionale permanente.

Assistenza legale per reati d’opinione, diffamazione e responsabilità online

Lo Studio Legale Bonanni Saraceno offre assistenza altamente qualificata in materia di:

Diritto Penale dell’Informazione e dei Social Media

  • diffamazione aggravata online;
  • reati commessi tramite Facebook, Instagram, TikTok e X;
  • tutela reputazionale sul web;
  • rimozione contenuti offensivi;
  • diritto all’oblio;
  • hate speech e cyberbullismo.

Reati contro la Pubblica Amministrazione e Istituzioni

  • procedimenti penali complessi;
  • difesa tecnica in Cassazione;
  • strategie processuali avanzate;
  • impugnazioni e ricorsi.

Consulenza preventiva per aziende e professionisti

  • gestione crisi reputazionali online;
  • compliance comunicativa;
  • policy social aziendali;
  • prevenzione del contenzioso digitale.

Perché scegliere lo Studio Legale Bonanni Saraceno

Lo Studio si distingue per:

  • elevata specializzazione penalistica;
  • esperienza nei procedimenti mediatici e reputazionali;
  • difesa strategica personalizzata;
  • assistenza su tutto il territorio nazionale;
  • approccio tecnico-scientifico aggiornato alla giurisprudenza più recente.

Conclusioni

La Cassazione n. 14540/2026 conferma che la libertà di parola sui social incontra limiti precisi quando degenera in offesa istituzionale.

Nel mondo digitale, scrivere un post offensivo può avere conseguenze penali concrete. Per questo è essenziale affidarsi a professionisti esperti.

Hai ricevuto una denuncia per un post online o vuoi tutelare la tua reputazione?

Lo Studio Legale Bonanni Saraceno è pronto ad assisterti con competenza specialistica, tempestività e strategia difensiva avanzata.


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