CASS. CIV. SENT. N. 1361/2014: RICONOSCIMENTO DELLA PLURALITÀ DEI DANNI NON PATRIMONIALI

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Dopo lo storico arresto giurisprudenziale delle storiche sentenze di San Martino emesse dalla Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione Civile, in cui si è stabilito che il risarcimento del danno non patrimoniale deve essere onnicomprensivo di tutte le fattispecie, che la medesima Corte ha definito meramente descrittive e non considerabili sottocategorie, la sentenza in oggetto, riportata di seguito, ha chiarito che le sentenze di San Martino non hanno escluso il riconoscimento di ciascuna accezione di danno non patrimoniale, ma si sono semplicemente limitate a escludere il risarcimento per un danno non patrimoniale duplicato.

Infatti, come confermato dalla sentenza della Cassazione Civile n. 1361 del 2023, il concetto di danno non patrimoniale si riferisce a quelle forme di danno che non possono essere quantificate in termini economici. La sua categoria generale si articola in diverse voci, ognuna delle quali mira a tutelare aspetti specifici della sfera personale dell’individuo.

  1. Danno Morale: Questo tipo di danno si riferisce alla sofferenza emotiva, al dolore e al turbamento psicologico che la vittima dell’illecito può subire. Si riconosce al danno morale una forte connotazione qualitativa, poiché colpisce la dignità e l’integrità morale della persona, fondamentali per la sua identità e benessere.
  2. Danno Biologico: Qui si prende in considerazione la lesione del bene salute, il che implica non solo la valutazione della sofferenza fisica, ma anche l’impatto sulla qualità della vita. La valutazione di questo danno può tenere conto di invalidità temporanea o permanente, necessità di cure e riabilitazione.
  3. Danno Esistenziale: Questo aspetto riguarda l’effetto che la lesione ha sullo stile di vita e sulle abitudini della persona danneggiata. Si può pensare a come un incidente possa alterare radicalmente le routine quotidiane, le relazioni sociali e la capacità di svolgere attività precedentemente normali per il soggetto.

Il principio dell’integralità del risarcimento implica che tutte queste voci di danno devono essere considerate in sede di liquidazione, sempre che esse si presentino in modo distinto e non sovrapposto. Ciò significa che se più aspetti del danno non patrimoniale si manifestano contemporaneamente, ciascuno di essi deve essere risarcito senza che ciò comporti una duplicazione di valutazione. La liquidazione deve quindi riflettere precisamente il complesso delle sofferenze e delle perdite subite dal soggetto danneggiato, evitando che l’unitarietà del risarcimento diventi un motivo per negare la riconoscibilità di ciascuna voce di danno quando essa esprime situazioni di sofferenza o privazione distinte.

Pertanto, è fondamentale notare che, mentre le categorie di danno non patrimoniale possono essere adoperate per descrivere e analizzare gli effetti di un illecito, la loro applicazione pratica può variare e richiede una valutazione attenta e contestualizzata ai singoli casi concreti.

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FONDO VITTIME AMIANTO: ISTITUITO ANCHE PER I LAVORATORI DEI CANTIERI NAVALI DI SOCIETÀ PARTECIPATE PUBBLICHE

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Fondo per gli anni 2023-2024-2025-2026

Il Fondo per le vittime dell’amianto, istituito dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali per gli anni 2023-2026, rappresenta un importante passo avanti nella tutela dei lavoratori esposti all’amianto, in particolare per coloro che hanno svolto attività presso i cantieri navali. Con una dotazione annua di 20 milioni di euro, il fondo è destinato a supportare i lavoratori delle società partecipate pubbliche che hanno contratto malattie correlate all’esposizione all’asbesto.

Le risorse messe a disposizione serviranno a garantire assistenza economica, oltre ad altri tipi di supporto per le vittime e le loro famiglie. L’iniziativa sottolinea l’impegno del governo nella lotta alle conseguenze devastanti dell’amianto, una sostanza pericolosa che ha causato numerosi casi di malattie gravi. È fondamentale che i lavoratori colpiti possano accedere facilmente a queste risorse e ricevere il giusto riconoscimento per le patologie contratte in ambiente di lavoro.

Se desideri ulteriori dettagli su come accedere a questo fondo o sulle modalità di richiesta di assistenza, fammi sapere!

Pertanto, si tratta dell’istituzione e la gestione del Fondo per le vittime dell’amianto in favore dei lavoratori di società partecipate pubbliche che hanno contratto patologie asbesto-correlate durante l’attività lavorativa presso cantieri navali, inclusi i dettagli normativi e procedurali per accedere a tale fondo, sia per i lavoratori sia per i loro eredi e per le società partecipate pubbliche debitorie.

Sintesi delle informazioni principali:

  1. Istituzione del Fondo:
  • Fondata tramite il D.L. 34/2023 e la legge di conversione 56/2023.
  • Dotazione di 20 milioni di euro all’anno per il periodo 2023-2026.
  1. Beneficiari:
  • Lavoratori di società partecipate pubbliche che abbiano contratto malattie asbesto-correlate.
  • Eredi di lavoratori deceduti a causa di tali patologie.
  • Società partecipate pubbliche condannate a risarcire danni.
  1. Requisiti di accesso:
  • Necessità di sentenze esecutive o verbali di conciliazione risalenti al 31 dicembre 2023.
  • Domanda da presentare all’INAIL tramite PEC entro il 15 gennaio 2024 per il 2023, con specifica documentazione.
  1. Procedure di Domanda:
  • I lavoratori e gli eredi devono compilare moduli specifici e inviarli all’INAIL con le prove necessarie.
  • Le società partecipate pubbliche devono seguire le stesse procedure.
  1. Indennizzi:
  • Determinati secondo fasce di grado stabilite in tabelle allegate al decreto del 5 dicembre 2023.
  • L’indennizzo per i lavoratori è basato sul grado di inabilità riconosciuto dall’INAIL.
  1. Novità Legislativa:
  • Con la legge 213/2023, il fondo è stato esteso, mantenendo gli stessi stanziamenti, agli anni 2024, 2025 e 2026.
  • Le coperture per i costi derivanti dall’attuazione di tale estensione provengono da riduzioni al Fondo sociale per occupazione e formazione.
  1. Chiarimenti INAIL:
  • Diffusi tramite circolare n. 58 del 29 dicembre 2023, specificando modalità e scadenze per l’invio delle istanze.

Osservazioni conclusive:

Il Fondo per le vittime dell’amianto rappresenta una misura importante per fornire supporto ai lavoratori colpiti da malattie legate all’amianto, evidenziando l’impegno del governo italiano nel garantire assistenza a chi ha subito danni professionali. Il processo per accedere al fondo prevede una serie di requisiti e procedure formali, il che può richiedere attenzione per ottenere i risarcimenti dovuti.

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CASS. ORD. N. 27572/24 SULL’AMIANTO: RIBADITO IL PRINCIPIO DELL’EQUIVALENZA CAUSALE ANCHE IN PRESENZA E DELLA RESPONSABILITÀ PROPORZIONALE PER CONSUMO DI TABACCO DELLA VITTIMA

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Schema del principio dell’equivalenza delle condizioni

L’ordinanza n. 27572/2024 della Cassazione rappresenta un importante intervento in materia di responsabilità del datore di lavoro e risarcimento del danno, in contesti caratterizzati da esposizione a sostanze nocive e da fattori personali di rischio, quali il tabagismo.

In questo specifico caso, il lavoratore impiegato in uno stabilimento siderurgico ha subito un’esposizione prolungata all’amianto, una sostanza riconosciuta come cancerogena, che ha contribuito all’insorgenza di una neoplasia polmonare. La Corte d’Appello di Lecce aveva già accertato il nesso causale tra l’attività lavorativa e la patologia tumorale, stabilendo la responsabilità dell’azienda e condannando quest’ultima al pagamento di un risarcimento significativo a favore degli eredi del lavoratore deceduto.

Una delle questioni centrali sottolineate dalla Cassazione riguarda il tabagismo del lavoratore, che, pur essendo considerato un fattore concausale, non interrompe il nesso causale con l’esposizione all’amianto. Questo implica che, sebbene il fumo possa aver contribuito allo sviluppo della malattia, resta prevalente la responsabilità del datore di lavoro per la condotta negligente nell’esposizione a sostanze nocive.

Tuttavia, la Corte ha anche evidenziato l’importanza di considerare la condotta del danneggiato ai fini della quantificazione del risarcimento. Secondo la Corte, il comportamento di fumo costituisce un atto libero e consapevole, e pertanto è giustificato un adeguamento del risarcimento in base all’entità del contributo causale del tabagismo rispetto all’evento dannoso.

Questo approccio riflette il principio di personalizzazione del danno e la responsabilità proporzionale, che richiede una valutazione accurata del rapporto tra le varie cause che hanno portato alla situazione dannosa. Così, in caso di concorso di cause, sarà compito della Corte di Appello di Bari determinare specificamente l’ammontare del risarcimento tenendo conto di tutti i fattori coinvolti.

In sintesi, l’ordinanza della Cassazione chiarisce non solo l’obbligo del datore di lavoro di risarcire per danni derivanti da esposizione professionale a sostanze nocive, ma anche la necessità di una valutazione equilibrata dei fattori personali che possono influenzare il danno subito, segnalando come la responsabilità civile si basi su un’analisi complessiva delle cause.

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Per la lettura integrale della ordinanza della Cassazione n. 27572/2024, digitare il Download sottostante:

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INIBIZIONE DELL’ATTIVITÀ STRAGIUDIZIALE PER L’AVVOCATO SOSPESO

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La sentenza n. 216/2024 del Consiglio Nazionale Forense (CNF) ribadisce che un avvocato sospeso non può esercitare la propria attività professionale, nemmeno in ambito stragiudiziale. Questo principio è stato dimostrato attraverso la vicenda di un’avvocatessa sanzionata con un anno di sospensione dalla professione dal Consiglio Distrettuale di Disciplina (CDD) di Milano. I motivi della sospensione includevano violazioni disciplinari, tra cui l’invio di un atto di diffida durante il periodo di sospensione e l’assenza ingiustificata da un’udienza penale.

Nel ricorso al CNF, la professionista ha contestato la sanzione, sostenendo di non essere stata ascoltata e di aver agito in buona fede riguardo all’atto di diffida. Tuttavia, il CNF ha ribadito che la mancata comparizione all’udienza disciplinare è una scelta personale e non costituisce violazione del diritto di difesa, a meno che non ci siano validi motivi per l’assenza. La Corte ha anche evidenziato che l’avvocato, durante la sospensione, ha l’obbligo di astenersi da qualsiasi attività professionale, in quanto il riconoscimento della sanzione implica anche la consapevolezza delle sue conseguenze.

In conclusione, il CNF ha confermato la sanzione del CDD di Milano, considerandola congrua e adeguata alla gravità delle violazioni contestate, segnando così un intervento significativo sulla condotta professionale degli avvocati in temporanea sospensione.

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VIOLAZIONE DELLA PRIVACY: ACCEDE ABUSIVAMENTE CHIUNQUE E DI QUALSIASI RUOLO, UTILIZZI PASSWORD SENZA AUTORIZZAZIONE

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La sentenza n. 40295 della Cassazione, depositata recentemente, stabilisce chiaramente che il reato si configura anche nel caso in cui a utilizzare le credenziali di accesso sia un superiore del dipendente che ha fornito le credenziali stesse. Questo principio sottolinea l’importanza della responsabilità nell’accesso ai sistemi informatici e tutela la sicurezza e la riservatezza delle informazioni aziendali. In questo contesto, la giurisprudenza della Cassazione sembra voler inviare un messaggio forte e chiaro sulla gravità di tali comportamenti, indipendentemente dalla posizione gerarchica dell’autore del reato.

La sentenza della Cassazione in oggetto analizza un caso di “accesso abusivo ad un sistema informatico” all’interno di un contesto lavorativo, chiarendo i limiti dell’accesso ai sistemi informatici aziendali anche per i dipendenti in posizioni gerarchicamente superiori. La Corte ha stabilito che, anche se un dipendente è in una posizione di comando rispetto ad un altro, non può accedere ai dati senza l’autorizzazione specifica del datore di lavoro. La richiesta di credenziali a un subordinato per accedere a sistemi protetti è già di per sé una violazione, a prescindere dalle intenzioni del dipendente.

In particolare, nel caso esaminato, un direttore di un albergo di Chianciano Terme si era fatto rivelare le credenziali di accesso al sistema informatico dell’azienda per controllare il lavoro di una sua collaboratrice. La Suprema Corte ha evidenziato che il fatto di essere un superiore gerarchico non conferisce automaticamente il diritto di accedere a informazioni protette. Ogni dipendente ha la propria “chiave” di accesso, che rappresenta l’autorizzazione all’entrata nel sistema, e quell’accesso deve essere giustificato dal datore di lavoro.

La Corte ha anche sottolineato che la protezione dei dati con credenziali implica una chiara volontà del datore di limitare l’accesso a determinate informazioni. La difesa del ricorrente, che affermava di avere in passato accesso a quei dati, è stata respinta come insufficiente a giustificare l’accesso abusivo, evidenziando che il cambiamento nella politica aziendale era esplicito nel fatto che dovesse ricevere le credenziali da un’altra dipendente.

In conclusione, la Corte ha ribadito che l’accesso a dati protetti senza autorizzazione costituisce reato, indipendentemente dalla posizione del dipendente, stabilendo un principio significativo in materia di cybersicurezza e protezione dei dati nell’ambiente di lavoro.

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Per la lettura integrale della sentenza della Cassazione n. 40295, digitare il Download sottostante:

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CORTE DI GIUSTIZIA DELL’UNIONE EUROPEA: RIMESSA ALLA CORTE LA DECISIONE SULLA NOZIONE DI “PAESE SICURO”, DOPO IL RECENTE CASO SOLLEVATO DAL TRIBUNALE DI BOLOGNA

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Il caso in oggetto riguarda un’importante questione legale e politica sulla nozione di “paese sicuro” e le implicazioni che essa ha nel contesto della protezione internazionale in Europa. Il Tribunale di Bologna ha sollevato due questioni pregiudiziali alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea per chiarire se un paese possa essere considerato sicuro nonostante vi siano persecuzioni per particolari gruppi sociali, mettendo in discussione l’interpretazione del decreto-legge italiano che amplia l’elenco dei paesi di origine sicuri.

In particolare, il Tribunale ha evidenziato che un paese designato come “sicuro” non può escludere il rischio di persecuzione per categorie specifiche di persone, come le minoranze etniche, le donne vulnerabili, o le persone LGBTIQA+. Questo è un punto cruciale, poiché la sicurezza di un paese dovrebbe essere valutata non solo in base alla stabilità generale, ma anche sulla protezione dei diritti fondamentali di tutti i gruppi sociali.

La prima questione pregiudiziale riguarda l’interpretazione della Direttiva 2013/32/UE e se la presenza di perseguitati in un paese debba escludere la sua designazione come “paese di origine sicuro”. La seconda domanda concerne il primato del diritto europeo: in caso di conflitto tra norme nazionali e disposizioni europee, è sempre obbligatorio per un giudice nazionale disapplicare le norme nazionali, inclusa una legge.

Le risposte della Corte di Giustizia saranno significative non solo per il richiedente asilo in questo caso specifico, ma anche per l’interpretazione futura delle leggi e delle pratiche relative all’asilo in Europa e per il bilanciamento tra la sicurezza nazionale e la protezione dei diritti umani.

Le reazioni politiche sono divise: mentre alcuni sostengono la posizione del governo, che promuove misure per la sicurezza e il controllo dell’immigrazione, altri criticano l’approccio adottato, evidenziando le difficoltà nella gestione del fenomeno migratorio e la potenziale violazione dei diritti fondamentali.

In sintesi, il Tribunale di Bologna sta cercando di garantire che l’interpretazione della legge sull’asilo sia in linea con i principi fondamentali di protezione dei diritti umani, interrogandosi su come il concetto di “paese sicuro” debba essere applicato in una realtà complessa e variegata come quella attuale. La questione affrontata ha quindi rilevanza non solo giuridica ma anche politica e sociale, evidenziando le tensioni tra la legislazione nazionale e quella europea nel contesto della protezione internazionale.

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CASS. PENALE III SEZ. E D.LGS. 231/2001: GLI ENTI SONO SONO ESCLUSI DALL’APPLICAZIONE DELLA CAUSA DI ESCLUSIONE DELLA PUNIBILITÀ PER PARTICOLARE TENUITÀ DEL FATTO (EX ART. 131-BIS C.P.)

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La sentenza in commento della Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione rappresenta un’importante evoluzione della giurisprudenza in materia di responsabilità amministrativa degli enti, ai sensi del D.lgs. 231/2001. Questo provvedimento chiarisce che la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131-bis del codice penale, non si applica agli illeciti amministrativi commessi dagli enti per mano dei loro dirigenti o dei soggetti sottoposti alla loro direzione.

La vicenda in sintesi

Il caso riguardava il direttore tecnico e amministrativo di una S.r.l. e la società stessa, entrambi assolti dal Tribunale di Sassari per l’illecito di gestione di rifiuti non autorizzata. Tuttavia, la Corte di Cassazione ha accolto i ricorsi e ha annullato la sentenza di assoluzione, sottolineando che il Tribunale non aveva adeguatamente motivato sulla sussistenza degli addebiti l’uno e dell’altro.

Il principio di diritto

La Corte ha ribadito che la responsabilità amministrativa dell’ente è autonoma rispetto alla responsabilità penale della persona fisica che commette il reato presupposto. Pertanto, l’eventuale esenzione da punibilità per la persona fisica, ai sensi dell’art. 131-bis c.p., non si traduce automaticamente in una esenzione di responsabilità per l’ente. Occorre quindi un accertamento autonomo della responsabilità amministrativa dell’ente, come previsto dall’art. 8 D.lgs. 231/2001.

Implicazioni pratiche

Questa pronuncia ha rilevanti conseguenze pratiche per le imprese e per i loro dirigenti. La responsabilità amministrativa dell’ente, essendo volta a sanzionare la “colpa di organizzazione”, richiede che le aziende adottino misure adeguate per prevenire la commissione di reati al loro interno. La mancanza di tali misure potrebbe comportare la responsabilità dell’ente, indipendentemente dal fatto che il soggetto autore del reato possa usufruire di esenzioni di punibilità.

In sostanza, la Corte di Cassazione ha chiarito che l’autonomia della responsabilità dell’ente rende necessaria una vigilanza costante e un’adeguata organizzazione interna. Ciò eleva le responsabilità per i dirigenti e le imprese, ponendo un forte accento sull’importanza della compliance e delle misure preventive in ambito lavorativo e gestionale.

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INFO LAVORO: ESONERO CONTRIBUTIVO PER LE LAVORATRICI MADRI 2024-2026, DIPENDENTI E AUTONOME (BONUS MAMME)

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Il nuovo esonero contributivo per le lavoratrici madri, previsto dal disegno di legge di Bilancio 2025, introduce diverse novità rispetto alle misure attuali in vigore. Ecco un riepilogo dei punti chiave:

  1. Platea Beneficiaria Ampia: Il nuovo esonero si applica a un numero maggiore di lavoratrici, inclusi i contratti a tempo determinato (ad eccezione delle lavoratrici domestiche) e le lavoratrici autonome, purché non optino per il regime forfettario.
  2. Requisito di Reddito: È previsto un limite di reddito per le madri beneficiarie, fissato a 40.000 euro annui per la quota imponibile ai fini previdenziali.
  3. Durata della Misura: L’esonero sarà disponibile dal 2025 per le lavoratrici con due o più figli. Le madri con almeno tre figli che attualmente usufruiscono del regime completo continueranno a farlo fino alla fine del 2026.
  4. Età dei Figli: L’esonero continua a coprire le madri con figli fino al compimento del diciottesimo anno di età del più piccolo.
  5. Entità dell’Esonero: L’entità esatta dell’esonero non è ancora definita ed è prevista una misura parziale, a differenza del 100% offerto nel regime attuale, fissato a un massimo di 3.000 euro annui.
  6. Mantenimento dei Diritti Pensionistici: Sottolineato il vantaggio di non compromettere i diritti pensionistici delle lavoratrici beneficiarie, mantenendo l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
  7. Regolamentazione Futura: L’esonero sarà dettagliato tramite un decreto interministeriale entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge di Bilancio.

Queste modifiche mirano a rafforzare il sostegno alle famiglie e incentivare la natalità, con un’attenzione particolare al reddito delle madri e alla loro situazione lavorativa.

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INFO LAVORO (ART. 34 DDL BILANCIO): INDENNIZZO CONGEDO PARENTALE ESTESO AL 80%

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L’articolo 34 del disegno di legge di Bilancio 2025 apporta importanti modifiche al congedo parentale, estendendo il periodo di indennizzo al 80% della retribuzione a un totale di tre mesi. Questa iniziativa si rivolge esclusivamente ai lavoratori dipendenti e si applica ai congedi utilizzabili entro i 12 anni di vita del bambino, con un massimo di dieci mesi di congedo parentale indennizzato, che possono arrivare a 11 mesi se il padre sfrutta almeno tre mesi di congedo.

In precedenza, alcune di queste assenze erano indennizzate al 30%, mentre altre non ricevevano alcuna indennità. L’adeguamento delle indennità è iniziato con la legge 197/2022 (Bilancio 2023), con ulteriori progressi nella legge di Bilancio 2024. Tuttavia, l’incremento dell’indennizzo è valido soltanto se i mesi di congedo sono utilizzati entro il sesto anno dalla nascita o dall’adozione del bambino.

Le disposizioni legislative risultano piuttosto complesse, specialmente per quanto riguarda la decorrenza delle condizioni migliorative, che dipendono dalla data di conclusione del congedo obbligatorio di maternità o paternità. Secondo le linee guida dell’INPS, le diverse situazioni si configurano come segue:

  1. Congedo concluso entro il 2022: indennizzo al 30%.
  2. Congedo concluso nel 2023: 1 mese indennizzato all’80%.
  3. Congedo concluso entro il 2024: 2 mesi indennizzati all’80% (il secondo mese sarà mantenuto all’80% anche se fruito dopo il 2024).
  4. Congedo concluso dal 2025 in poi: 3 mesi indennizzati all’80%.

Dopo i mesi indennizzati all’80%, l’indennizzo scende al 30% per i mesi successivi fino al nono mese, e si azzera successivamente, mantenendosi comunque al 30% se il congedo viene avviato nel settimo anno di vita. Per il decimo e l’undicesimo mese, l’indennizzo al 30% è disponibile solo se il reddito individuale del genitore è sotto un certo limite.

È essenziale notare che queste regole si applicano solo ai lavoratori dipendenti. Se uno dei genitori è un lavoratore autonomo o non ha un lavoro, occorre prestare particolare attenzione alle modalità di fruizione, come indicato nella circolare 57 dell’INPS.

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CASSA FORENSE SUL CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE: ESCLUSI I CONTRIBUTI PREVIDENZIALI DEGLI AVVOCATI

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Il concordato preventivo biennale (CPB), introdotto dal Dlgs n. 13/2024, offre ai contribuenti un’opzione per pagare le tasse sulla base di una proposta formulata dall’Agenzia delle Entrate, evitando accertamenti tributari per due anni. Tuttavia, la Cassa Forense ha chiarito che, nonostante quanto previsto dall’articolo 30 del decreto, gli avvocati che aderiscono al CPB continueranno a versare i contributi previdenziali in base al reddito effettivamente prodotto.

L’articolo 30 stabilisce che eventuali variazioni del reddito, per ciò che concerne le imposte e i contributi previdenziali, non dovrebbero influire sulla determinazione degli obblighi contributivi. Tuttavia, l’Adepp, che rappresenta le casse di previdenza dei professionisti, ha ribadito che tale norma non è applicabile agli enti di previdenza privatizzati, in quanto comprometterebbe la loro autonomia e stabilità finanziaria.

Le casse di previdenza private sono vincolate a mantenere l’equilibrio di lungo termine e quindi non potranno beneficiare della flessibilità prevista dal CPB in merito ai versamenti contributivi. Gli avvocati interessati a partecipare al CPB devono procedere con l’adesione entro il 31 ottobre 2024, ma è importante che considerino l’impatto sui propri obblighi contributivi.

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