CASS. ORD. N. 27782/2024: IL CONCORDATO PREVENTIVO PREVALE SULLE DECISIONI DELL’AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA

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L’ordinanza della Cassazione n. 27782 del 2023 chiarisce un importante aspetto dell’applicazione dell’articolo 180, comma 4°, della legge fallimentare (l.fall.), anche nella sua formulazione attuale dopo le modifiche introdotte dal Dl n. 125/2020 e dalla legge di conversione n. 159/2020, nonché prima delle modifiche successive del Dl n. 118/2021.

In particolare, la Cassazione stabilisce che le disposizioni relative all’amministrazione finanziaria si applicano sia nel caso in cui essa non esprima alcun voto sulla proposta di concordato preventivo sia nel caso in cui manifesti un voto contrario. Questo significa che, indipendentemente dalla posizione assunta dall’amministrazione finanziaria, le regole stabilite dall’articolo 180, comma 4°, continuano ad essere rilevanti e applicabili.

Questa interpretazione è di particolare significato per le imprese in crisi che intendono avvalersi di strumenti di ristrutturazione come il concordato preventivo, poiché offre una maggiore certezza riguardo al trattamento delle posizioni creditorie e alle eventuali opposizioni da parte dell’amministrazione fiscale. La pronuncia della Cassazione, pertanto, sottolinea l’importanza di valutare attentamente le strategie di proposta di concordato e le reazioni dei creditori pubblici.

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CONCORDATO IN CONTINUITÀ: MAGGIORE CELERITÀ DEI PROCESSI DI RISTRUTTURAZIONE AZIENDALE SECONDO IL CORRETTIVO TER

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Il decreto correttivo del Codice della crisi (Dlgs 136/2024) introduce significative modifiche alle procedure di concordato in continuità, con l’obiettivo di accelerare e rendere più sicuri i processi di ristrutturazione aziendale. Le nuove norme mirano a preservare i valori aziendali e a distinguere chiaramente i piani di concordato in continuità da quelli di liquidazione, confermando l’assimilazione tra continuità indiretta e diretta.

Innovazioni Principali

  1. Semplificazione delle operazioni straordinarie:
  • Concentrazione dell’approvazione di fusioni, scissioni e trasformazioni nel procedimento di omologa.
  • I creditori possono presentare le loro opposizioni durante questa fase.
  1. Modifiche statutarie automatiche:
  • La sentenza di omologa ora prevede automaticamente le modifiche statutarie necessarie, come aumenti di capitale o variazioni nella struttura societaria, riducendo l’onere delle assemblee straordinarie.
  1. Flessibilità del piano di concordato:
  • Il nuovo articolo 118-bis permette modifiche al piano anche dopo l’omologazione, a condizione che siano approvate dal tribunale.
  1. Regolamentazione della liquidazione:
  • L’introduzione dell’articolo 114-bis stabilisce diritti e doveri dei liquidatori nell’ambito dei piani in continuità, con pubblicità e trasparenza nella gestione delle vendite.
  1. Supporto del commissario giudiziale:
  • Il commissario può supportare i debitori e i creditori nelle negoziazioni delle modifiche al piano, migliorando così la cooperazione tra le parti.
  1. Norme sulle classi obbligatorie:
  • Introduzione di soglie specifiche per la classificazione dei creditori chirografari, semplificando la struttura delle classi in caso di concordato.

Regole Operative

  • Omologazione trasversale: Opportunità per il debitore di richiedere l’omologazione entro una settimana dalle votazioni.
  • Cessione di beni non strategici: Il piano può prevedere la vendita di beni superflui anche in un contesto di continuità aziendale, rafforzando la flessibilità operativa.
  • Condizioni di mercato nella liquidazione: La vendita dei beni deve essere effettuata attraverso il mercato, valorizzando la trasparenza.

Conclusioni

Il Dlgs 136/2024 rappresenta un importante passo avanti nel processo di ristrutturazione delle aziende in difficoltà, semplificando le procedure e promuovendo una maggior cooperazione tra le varie parti interessate nel concordato in continuità. Questi cambiamenti sono volti a garantire una gestione più efficiente delle crisi d’impresa, consentendo alle aziende di preservare i propri valori e di attuare piani di ristrutturazione più agili e mirati.

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INCOSTITUZIONALITÀ DELL’ART. 307 BIS DEL DDL DI BILANCIO 2025: IL MANCATO O PARZIALE PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO UNIFICATO ESTINGUE IL PROCESSO

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La recente introduzione dell’articolo 307-bis del Codice di Procedura Civile, previsto dal Disegno di legge di bilancio per il 2025, ha suscitato un acceso dibattito tra gli operatori del diritto. Questo articolo stabilisce che il processo si estingue in caso di omesso o parziale pagamento del contributo unificato, una misura che ha l’obiettivo di combattere l’evasione contributiva.

All’udienza iniziale, il giudice avrà il compito di verificare la correttezza del pagamento; se rileva irregolarità, potrà concedere un termine di trenta giorni per sanare la situazione, al termine del quale, in caso di inadempienza, il processo sarà dichiarato estinto. Questo meccanismo si applica anche in situazioni di impugnazione e di altre domande, con alcune esclusioni riguardanti i procedimenti cautelari e possessori.

Le reazioni dell’Avvocatura sono state immediate e negative. L’Organismo Congressuale Forense ha dichiarato che la norma è incostituzionale, sostenendo che attribuisce ai giudici poteri di gestione finanziaria e disconosce il diritto alla giustizia, garantito dalla Costituzione. Anche il Movimento Forense ha espresso preoccupazione, sottolineando che il pagamento del contributo unificato è una responsabilità del cittadino, non dell’avvocato. L’Associazione Nazionale Forense ha fatto notare che tentativi simili sono già stati ritirati in passato per questioni di incostituzionalità.

In aggiunta, la Manovra prevede un aumento del contributo unificato a 600 euro per le controversie di accertamento della cittadinanza italiana e introduce modifiche al diritto di copia di atti e documenti nei procedimenti penali, con l’intento di ridurre costi e rendere più accessibile il diritto di difesa.

In generale, la norma sembra essere vista come un attacco al diritto di accesso alla giustizia, in particolare per i cittadini meno abbienti, e le reazioni dei rappresentanti del settore legale evidenziano un forte timore che l’aspetto fiscale vada a compromettere i diritti fondamentali nel contesto giudiziario.

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RISARCIMENTO DANNO NON PATRIMONIALE: EXITUS DEL DE CUIUS PER MALATTIA PROFESSIONALE E PRESUNZIONE DEL PREGIUDIZIO SUBITO DAGLI EREDI

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Il tema del danno “non patrimoniale” derivante da malattia professionale è al centro delle recenti pronunce della Corte di Cassazione, che ha chiarito importanti principi riguardanti il risarcimento per i familiari delle vittime di malattie professionali.

Nella sentenza n. 27693, la Corte ha stabilito che il pregiudizio subito dai familiari di una persona deceduta a causa di una patologia professionale può essere provato anche tramite presunzioni semplici e massime di comune esperienza, non essendo necessario fornire prove concrete della sofferenza. L’esistenza di un legame di parentela presuppone di per sé un certo grado di sofferenza.

Nella pronuncia precedente, l’ordinanza n. 27571/2024, la Corte aveva esaminato un caso simile, in cui un dipendente era deceduto a causa di un tumore collegabile a esposizione all’amianto e al tabagismo. Aveva chiarito che la dipendenza dal fumo non interrompe il nesso di causalità con la malattia professionale, ma influisce sul risarcimento, riducendolo.

Nella decisione in oggetto, che ha confermato la sentenza della Corte d’appello di Taranto, si è ribadito che il danno può essere riconosciuto ai familiari della vittima se sono in grado di dimostrare, anche per via presuntiva, di aver subito una condizione di pregiudizio a causa della situazione del congiunto.

La Corte ha anche precisato che la società convenuta ha la possibilità di controbattere riguardo all’assenza di un legame affettivo con il deceduto, evidenziando che il pregiudizio deve essere supportato da elementi signficativi, differente dal danno in re ipsa, che non richiede altre dimostrazioni oltre al verificarsi della condizione che genera il danno.

Nel valutare il danno parentale, la Corte ha condotto un’analisi dettagliata, considerando fattori quali l’età dei figli, l’età della vittima e la presenza di concorsi di colpa. Ha fatto riferimento a tabelle specifiche per la liquidazione del danno, le cui modalità e criteri di applicazione sono stati precisati per garantire uniformità di giudizio.

In sostanza, la Cassazione ha stabilito che il danno non patrimoniale subito dai familiari di una vittima di malattia professionale è riconoscibile anche sulla base di elementi presuntivi, considerandone la natura affettiva e relazionale, e ha fornito indicazioni operative per la liquidazione del risarcimento, orientandosi verso un approccio equo e modulare.

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CASS. ORD. N. 27497/24 SULLA RESPONSABILITÀ PER INCIDENTE STRADALE: DISTANZA DI SICUREZZA COME SCRIMINANTE DIRIMENTE

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L’ordinanza della Cassazione n. 27497 del 2024 affronta la questione della responsabilità in caso di incidenti stradali, in particolare nei tamponamenti tra veicoli. In situazioni di questo tipo, la legge presuppone generalmente che entrambi i conducenti possano avere una certa responsabilità. Tuttavia, la Cassazione ha chiarito che la presunzione di pari colpa può essere superata, soprattutto nel caso in cui sia dimostrata l’inosservanza da parte del veicolo che ha tamponato la distanza di sicurezza.

In altre parole, se un veicolo urta un altro da dietro, la responsabilità ricade principalmente sul conducente del veicolo che tampona, a meno che non vi siano prove chiare che giustifichino una responsabilità condivisa. Questa sentenza sottolinea l’importanza della distanza di sicurezza come criterio fondamentale per determinare la responsabilità in caso di incidenti stradali.

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RESPONSABILITÀ MEDICA E RISARCIMENTO DANNO DIFFERENZIALE PER LA PRESENZA DEI POSTUMI DI DUE PATOLOGIE CONCORRENTI E NON COESISTENTI

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La liquidazione del danno biologico differenziale richiede una valutazione attenta della causalità giuridica, partendo dalla percentuale complessiva del danno. Nel caso specifico, si considera l’errore medico di somministrazione di un farmaco che ha causato un’ischemia cerebrale a un paziente ricoverato in ospedale a causa di un arresto cardiaco.

Infatti, il medico curante non aveva considerato anche la presenza di un trauma cranico nello stesso paziente, per il quale il suddetto farmaco era controindicato e proprio a causa della sua somministrazione è insorta al medesimo paziente una ischemia cerebrale.

Pertanto, nel calcolo del risarcimento del danno differenziale, in riferimento alla fattispecie concreta succitata, bisogna valutare il 50% di danno ascrivibile all’agente medico (ischemia cerebrale), dal quale si deve sottrarre il 30% non imputabile all’errore medico (arresto cardiaco). Il risultato, pari al 20%, deve essere calcolato considerando le specifiche modalità di liquidazione, che, a causa della progressione geometrica e non aritmetica, del punto tabellare di invalidità, porterà a un importo superiore rispetto a una liquidazione calcolata da 0 a 20.

Invero, è fondamentale verificare se le due tipologie di postumi (quella indipendente dall’errore medico e quella provocata dall’errore stesso) siano in concorrenza, piuttosto che semplicemente coesistenti. Solo se si dimostra che i postumi derivanti dall’infarto aggravano la situazione già compromessa dai postumi dell’ischemia cerebrale, si può riconoscere il diritto al risarcimento del danno differenziale, seguendo il criterio di valutazione indicato.

Al postutto, il risarcimento del danno biologico differenziale richiede un approccio attento che consideri la complessità delle singole menomazioni e le loro interrelazioni, applicando un’analisi rigorosa per determinare l’effettiva responsabilità e l’entità del danno da liquidare.

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Corte di Cassazione, civ., sez. III, Ordinanza del 30 luglio 2024, n. 21261

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CASS. ORD. N. 27353 SU ERRORE MEDICO: VALUTAZIONE EQUITATIVA DEL DANNO PATRIMONIALE PER LESIONE DELLA CAPACITÀ LAVORATIVA FUTURA DEL MINORE

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L’ordinanza n. 27353 della Corte di Cassazione stabilisce un importante principio riguardo al risarcimento per danno da errore medico che ha comportato postumi permanenti e che, pertanto, influisce sulla capacità lavorativa futura della vittima. La Corte ha accolto il ricorso di una donna, riconoscendo la gravità dell’invalidità permanente (25%) e la conseguente possibilità di un danno patrimoniale derivante dalla perdita della capacità di guadagno.

Il caso sottolinea come sia possibile per il giudice, in presenza di un’evidente menomazione della capacità lavorativa, procedere all’accertamento presuntivo del danno patrimoniale, piuttosto che richiedere prove rigide e impossibili da fornire, come nel caso di un minore non percettore di reddito. La Corte critica la decisione di secondo grado che aveva escluso il risarcimento per danno patrimoniale, adducendo che la mancanza di dati specifici riguardanti aspirazioni professionali future della vittima non giustificava una tale negazione.

Il principio enunciato dalla Cassazione è chiaro: in situazioni in cui l’invalidità permanente è di elevata entità, vi è un forte valore indiziario che suggerisce una probabile compromissione della capacità lavorativa e quindi un danno economico conseguente. Pertanto, il danno patrimoniale può essere valutato in modo equitativo, considerando le circostanze e gli indici a disposizione, senza gravare eccessivamente la parte danneggiata con oneri di prova inadeguati.

In sostanza, la decisione della Cassazione riconosce l’importanza di un approccio giuridico che tenga conto della realtà delle situazioni complessive, in cui la gravità dell’invalidità comporta inevitabilmente una riflessione sul potenziale impatto economico della menomazione, facilitando così l’accesso al risarcimento per la vittima di errori medici.

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Per la lettura completa della ordinanza n. 27353/24 della Suprema Corte di Cassazione Penale digitare la scritta sottostante download.

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CCII: DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE DEL D.LGS 13 SETTEMBRE 2024, N. 136

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Il Decreto Legislativo 13 settembre 2024, n. 136, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 27 settembre 2024, apporta significative modifiche al Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII), mirando a rendere il sistema più efficiente e a risolvere questioni interpretative emerse nella sua applicazione.

Struttura e Contenuti Principali

1. Struttura:

Capo I (articoli 1-51): Modifiche al CCII.

Capo II (articoli 52-57): Disposizioni di coordinamento e abrogative.

2. Novità Importanti:

Maggioranza per il Via Libera del Tribunale: L’articolo 26 stabilisce che per l’approvazione di determinate decisioni è necessaria la maggioranza dei creditori, inclusi coloro che subiscono un pregiudizio.

Compenso dell’Esperto: Modifiche per commisurare il compenso alle attività svolte e alla loro complessità.

Accesso alla Composizione Negoziale: Chiarito che è possibile accedere anche in caso di squilibrio patrimoniale o economico.

Misure Protettive: Possibilità di generalizzare o limitare le misure cautelari.

Piano di Risanamento: Obbligo di specificare in dettaglio costi e ricavi.

3. Procedure di Liquidazione:

• Introduzione di forme di silenzio assenso per i pareri non vincolanti del comitato dei creditori.

• Modifiche ai contratti preliminari e ai rapporti di lavoro subordinato.

4. Disposizioni Fiscali:

• Disciplina del cram-down fiscale e della transazione fiscale ampliata.

• Omologazione del concordato anche senza adesione di creditori pubblici in specifiche condizioni.

5. Disposizioni sui Gruppi di Imprese: Regole specifiche per la separazione delle procedure.

Impatti e Obiettivi

Le modifiche mirano a:

• Facilitarne l’accesso alle procedure di risanamento.

• Garantire una maggiore tutela ai creditori.

• Semplificare e rendere più chiare le disposizioni relative a concordati e liquidazioni.

Il decreto è entrato in vigore il 28 settembre 2024.

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RIEPILOGO DELLE PRINCIPALI NOVITÀ

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CASS. SENT. N. 27093: RIMBORSO DELLA MAGGIORE TASSAZIONE DEL PRELIMINARE RISPETTO AL DEFINITIVO

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La sentenza della Cassazione n. 27093 stabilisce chiaramente che il rimborso dell’importo relativo alla maggiore tassazione applicata al contratto preliminare rispetto al contratto definitivo è possibile. Questo implica che la tassazione più elevata è applicata solo in modo temporaneo e, nel caso in cui il contratto definitivo non venga stipulato, il contribuente ha diritto a un rimborso. Tale principio mira a proteggere gli interessi delle parti coinvolte e a garantire equità nel trattamento fiscale.

Se si desidera approfondire ulteriormente la questione o analizzare altri aspetti della sentenza, si può contare lo studio legale Bonanni Saraceno.

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Per la lettura completa della sentenza n. 38240/24 della Suprema Corte di Cassazione Penale digitare la scritta sottostante download.

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TRIBUNALE DEL RIESAME: MAGGIORE MARGINE DI GIUDIZIO SULLA LEGITTIMITÀ DELLE MISURE CAUTELARI (CASS. SENT. N. 38240/24)

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La sentenza della Cassazione n. 38240 tratta della questione delle misure cautelari, in particolare del sequestro preventivo. In seguito a un annullamento per saltum del sequestro da parte della Corte di Cassazione, il tribunale del riesame ha un margine di giudizio più ampio nella sua valutazione rispetto alla mera verifica della motivazione del provvedimento impugnato.

Questo significa che il tribunale del riesame non si limita a controllare se la motivazione del sequestro preventivo fosse adeguata, ma può anche rivalutare la legittimità dell’applicazione della misura cautelare in base a un’analisi più ampia delle circostanze del caso. Tale approccio consente al tribunale di considerare elementi nuovi o diversi, tenendo conto delle esigenze di giustizia e delle garanzie dei diritti delle parti coinvolte.

In sintesi, la decisione della Cassazione conferisce al tribunale del riesame maggiore autonomia e responsabilità nel prendere decisioni sulle misure cautelari, promuovendo una valutazione più approfondita rispetto a quella inizialmente effettuata.

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Cass. Sent. N. 38240/24 – foto

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