LEGITTIMO IMPEDIMENTO: IL RICONOSCIMENTO DI UN DIRITTO DI CIVILTÀ VICINO ALL’APPROVAZIONE

Condividi:

Con l’introduzione del disegno di legge n. 729, viene prevista nel procedimento civile la remissione in termini per l’avvocato in caso di impedimenti non imputabili, come malattie improvvise, infortuni, gravidanza o necessità di assistenza ai figli e ai familiari con disabilità o affetti da gravi patologie.

Inoltre, è prevista la possibilità di ottenere il rinvio delle udienze per cause di forza maggiore, tra cui malattia improvvisa, esigenze familiari urgenti e comprovate, garantendo così una maggiore tutela per i legali che si trovino in queste situazioni. Questo permette agli avvocati di conciliare meglio la loro vita professionale con responsabilità personali e familiari, senza compromettere il diritto alla difesa.

Il disegno di legge n. 729, approvato dal Senato il 18 settembre 2023, introduce modifiche significative in tema di legittimo impedimento del difensore, con l’obiettivo di ampliare le possibilità per gli avvocati di ottenere il rinvio delle udienze penali per motivi legati alla salute di figli o familiari. Questo provvedimento, promosso dalla Senatrice Erika Stefani, si dirige ora alla Camera per una seconda lettura, in attesa dell’approvazione definitiva.

In particolare, il disegno di legge prevede:

  1. Articolo 1: Introduce un nuovo comma all’articolo 153 del codice di procedura civile (c.p.c.), riconoscendo la remissione in termini per l’avvocato in caso di impedimenti non imputabili, come malattie improvvise o necessità familiari, escludendo il mandato congiunto.
  2. Articolo 2: Aggiunge un ulteriore comma all’articolo 81-bis delle disposizioni attuative del c.p.c., permettendo il rinvio delle udienze per assenze giustificate del difensore dovute a cause di forza maggiore, comprovate da certificazione.
  3. Articolo 3: Modifica il comma 5 dell’articolo 420-ter del codice di procedura penale (c.p.p.), estendendo l’istituto del legittimo impedimento nel processo penale, includendo motivi di salute di figli o familiari dell’avvocato come cause giustificate per l’assenza.

Il Consiglio Nazionale Forense ha accolto favorevolmente il provvedimento, definendolo un importante riconoscimento del diritto degli avvocati a conciliare la vita professionale con le necessità personali e familiari, senza compromettere il diritto alla difesa dei cittadini.

Anche l’Associazione Italiana Giovani Avvocati (AIGA) ha manifestato soddisfazione, sottolineando come il disegno di legge rappresenti un passo avanti nella tutela dei diritti degli avvocati come individui, con particolare riferimento alla salute e alla genitorialità.

*******************

(Per approfondimenti e consulenza) 

STUDIO LEGALE BONANNI SARACENO
Avv. Fabrizio Valerio Bonanni Saraceno
Viale Giulio Cesare, 59 – 00192 – Roma 

tel. +39 0632110642 – Cell. +39 3469637341

@: avv.bonanni.saraceno@gmail.com

@: info@versoilfuturo.org

Condividi:

PRESCRIZIONE: NON RINUNCIA AUTOMATICAMENTE A TALE ISTITUTO LA BANCA CHE NON RICHIEDE GLI INTERESSI

Condividi:

La recente ordinanza in oggetto fa riferimento alla prescrizione quinquennale del diritto di credito per il pagamento degli interessi. Secondo l’art. 2937 del Codice Civile italiano, la prescrizione può essere rinunciata solo dopo che sia maturata, e la rinuncia può essere espressa o tacita, cioè risultare da un comportamento inequivocabilmente incompatibile con la volontà di avvalersi della prescrizione.

Nel caso di specie descritto, la mancata richiesta del pagamento degli interessi da parte della banca non costituisce automaticamente una rinuncia alla prescrizione. Solo un comportamento della banca che si configuri come contrario alla volontà di far valere la prescrizione potrebbe considerarsi come una rinuncia tacita. In mancanza di tale comportamento, il termine di prescrizione continua a decorrere regolarmente.

*******************

Foto prima pagina

Digitare il sottostante “Download” per la lettura integrale (in formato PDF) dell’Ordinanza n. 25420/2024 della Cassazione:

*******************

(Per approfondimenti e consulenza) 

STUDIO LEGALE BONANNI SARACENO
Avv. Fabrizio Valerio Bonanni Saraceno
Viale Giulio Cesare, 59 – 00192 – Roma 

tel. +39 0632110642 – Cell. +39 3469637341

@: avv.bonanni.saraceno@gmail.com

@: info@versoilfuturo.org

Condividi:

CCII: LA COMPOSIZIONE NEGOZIATA ANCHE PER LE IMPRESE SENZA CONTINUITÀ AZIENDALE

Condividi:

Il tema dell’accesso alla composizione negoziata della crisi per le imprese insolventi che propongono piani liquidatori, senza alcuna continuità aziendale, è al centro di un dibattito giurisprudenziale.

Secondo il Tribunale di Perugia (decreto del 15 luglio 2024), anche le imprese insolventi possono accedere a questo strumento, includendo tra le finalità delle trattative il risanamento del debito tramite la liquidazione dei beni aziendali. Questa interpretazione amplia l’applicabilità dell’articolo 12 del Codice della crisi, che non esclude l’utilizzo della composizione negoziata per finalità liquidatorie. Inoltre, secondo il Tribunale, il piano liquidatorio può essere considerato una soluzione fisiologica prevista dall’articolo 23 del Codice della crisi, anche se non compatibile con la continuità aziendale biennale, ma applicabile in relazione a convenzioni di moratoria o accordi esentativi da revocatorie.

Di contro, altre pronunce, come quelle del Tribunale di Torre Annunziata (24 gennaio 2024) e del Tribunale di Pavia (8 luglio 2024), negano l’accesso alla composizione negoziata per chi propone un piano esclusivamente liquidatorio. Questi tribunali sostengono che la finalità della composizione negoziata dovrebbe essere il risanamento dell’impresa, non la sua semplice liquidazione. La mancanza di benefici per la collettività, come la tutela dei posti di lavoro o il mantenimento delle relazioni economiche, rende difficoltoso considerare tale processo come un “risanamento”.

Quindi, la giurisprudenza oscilla tra un approccio inclusivo, che consente l’accesso alla composizione anche per scopi liquidatori, e un approccio più restrittivo, che esclude tale possibilità se non c’è una continuità aziendale o benefici concreti per la collettività.

*******************

(Per approfondimenti e consulenza) 

STUDIO LEGALE BONANNI SARACENO
Avv. Fabrizio Valerio Bonanni Saraceno
Viale Giulio Cesare, 59 – 00192 – Roma 

tel. +39 0632110642 – Cell. +39 3469637341

@: avv.bonanni.saraceno@gmail.com

@: info@versoilfuturo.org

Condividi:

DIRITTO PENALE: ARTT. 595 – ART. 57 C.P., DIFFAMAZIONE A MEZZO STAMPA

Condividi:

La responsabilità del direttore di un giornale riguardo al reato di diffamazione a mezzo stampa rappresenta uno di quegli illeciti difficili da valutare proprio in rapporto al bilanciamento tra la tutela della reputazione e il diritto di cronaca.

Il modus agendi applicato dallo studio legale Bonanni Saraceno verte verso un paradigma dottrinale e giurisprudenziale edotto dalla seguente esplicazione della questione in oggetto.

La diffamazione a mezzo stampa è una forma aggravata di diffamazione prevista dall’art. 595, comma 3, del Codice Penale italiano. Questa aggravante deriva dalla particolare capacità del mezzo stampa (e, oggi, anche di mezzi come radio, televisione e Internet) di diffondere un contenuto diffamatorio a un pubblico potenzialmente vasto e indeterminato, con un impatto potenzialmente devastante sulla reputazione della persona offesa.

Caratteristiche della diffamazione a mezzo stampa

  1. Reputazione come bene giuridico tutelato: la diffamazione lede la reputazione, intesa come la stima che il gruppo sociale ha di una persona. Non si tratta solo dell’”amor proprio” individuale, ma del sentimento collettivo relativo alla dignità personale (Cass. n. 3247/1995). La diffamazione si configura quando l’offesa viene comunicata a più persone in assenza della parte offesa.
  2. Elemento psicologico (dolo generico): si richiede la volontà di usare espressioni offensive, nella consapevolezza di danneggiare la reputazione altrui. È sufficiente il dolo eventuale, ovvero la consapevolezza che le parole possano risultare offensive, indipendentemente dalle motivazioni dell’agente (Cass. n. 11492/1990).
  3. Dinamismo del concetto di diffamazione: il contenuto della diffamazione è influenzato dai costumi sociali e dal contesto storico. Ciò implica un margine di discrezionalità per il giudice nel valutare la lesività delle parole in base alle convenzioni sociali del momento (cfr. Iacoviello, 1995).

Diritto di cronaca e limiti

Il diritto di cronaca è bilanciato dalla necessità di tutelare la reputazione. Per non configurare il reato di diffamazione, la notizia deve rispettare tre condizioni:

  1. Verità: il fatto divulgato deve essere vero o comunque sufficientemente verificato. Il giornalista ha il dovere di controllare l’autenticità e l’attendibilità delle fonti, pena la responsabilità civile e penale (Cass. n. 40415/2004).
  2. Pertinenza: la notizia deve essere di interesse pubblico. Non sono pertinenti informazioni su aspetti puramente privati, salvo che la notorietà della persona o la rilevanza sociale giustifichino una deroga.
  3. Continenza: la critica deve essere espressa in maniera corretta e non gratuita, senza eccedere in attacchi personali. Anche una critica dura può essere ammessa, purché non trascenda in offese gratuite (Cass. n. 16266/2010).

Responsabilità del direttore e autore

Il direttore del giornale (art. 57 c.p.) ha una responsabilità per omessa vigilanza. Se non esercita adeguato controllo sui contenuti, può essere punito a titolo di colpa. Tuttavia, se si dimostra la sua partecipazione diretta e consapevole alla pubblicazione del contenuto diffamatorio, risponderà a titolo di concorso doloso.

In caso di articoli anonimi o sotto pseudonimo, la responsabilità ricade in primis sul direttore, il quale risponde come se fosse l’autore, a meno che non provi di non avere avuto il controllo effettivo del contenuto (Cass. n. 16988/2001).

Diffamazione online

Recentemente, si è aperto il dibattito sull’estensione della responsabilità ex art. 57 c.p. anche ai direttori di testate giornalistiche online. La Corte di Cassazione ha stabilito, con un’interpretazione evolutiva, che le testate online devono essere considerate alla stregua di quelle tradizionali per quanto riguarda la tutela dei diritti e delle responsabilità, estendendo quindi al web la normativa vigente per la stampa tradizionale (Cass. n. 13398/2018).

*******************

(Per approfondimenti e consulenza) 

STUDIO LEGALE BONANNI SARACENO
Avv. Fabrizio Valerio Bonanni Saraceno
Viale Giulio Cesare, 59 – 00192 – Roma 

tel. +39 0632110642 – Cell. +39 3469637341

@: avv.bonanni.saraceno@gmail.com

@: info@versoilfuturo.org

Condividi:

CCII – ART. 189: IL LICENZIAMENTO COLLETTIVO NELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

Condividi:

Il Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII) ha introdotto una disciplina speciale per il licenziamento collettivo in ambito di liquidazione giudiziale. Tale normativa, contenuta all’art. 189 del CCII, presenta significative differenze rispetto alla procedura prevista dalla Legge 223/91 per le imprese “in bonis”, ossia non in crisi.

La procedura prevista dal CCII è caratterizzata da tempi molto più rapidi e da alcuni obblighi specifici a carico del Curatore fallimentare. Ad esempio, il Curatore deve comunicare per iscritto alle rappresentanze sindacali aziendali (RSA o RSU), nonché alle associazioni di categoria o alle confederazioni maggiormente rappresentative, i motivi della necessità di riduzione del personale. Tuttavia, rispetto alla normativa ordinaria, è previsto anche un coinvolgimento dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro, benché si preveda una futura eliminazione di tale obbligo.

Una delle differenze più evidenti riguarda i tempi della procedura: mentre la normativa ordinaria prevede un termine massimo di 75 giorni per la consultazione sindacale, il CCII riduce questo termine a soli 10 giorni, eventualmente prorogabili di ulteriori 10 giorni in caso di giustificati motivi.

Nonostante la procedura semplificata, sono emerse alcune problematiche concrete. Tra queste, la fine dell’esonero contributivo a favore delle procedure concorsuali a partire dal 2024 ha generato difficoltà significative per le Curatele. Un’altra problematica è legata all’atteggiamento delle Organizzazioni Sindacali, che spesso rifiutano di sottoscrivere accordi in caso di licenziamento collettivo, complicando ulteriormente la situazione per i Curatori e i creditori.

In mancanza di un accordo sindacale, il contributo per il licenziamento (Ticket di licenziamento) viene triplicato, portando a costi aggiuntivi per la procedura concorsuale. Per evitare tali conseguenze, si consiglia che i Curatori concordino preventivamente con le Organizzazioni Sindacali la sottoscrizione di un accordo, svolgendo incontri informali prima dell’avvio della procedura formale.

In mancanza di tale consenso, resta applicabile la disposizione dell’art. 189, comma 3, che prevede la risoluzione automatica dei rapporti di lavoro decorsi quattro mesi dall’apertura della liquidazione giudiziale, lasciando però i lavoratori in una situazione di sospensione, senza retribuzione né contribuzione, ai sensi dell’art. 189, comma 1.

*******************

(Per approfondimenti e consulenza) 

STUDIO LEGALE BONANNI SARACENO
Avv. Fabrizio Valerio Bonanni Saraceno
Viale Giulio Cesare, 59 – 00192 – Roma 

tel. +39 0632110642 – Cell. +39 3469637341

@: avv.bonanni.saraceno@gmail.com

@: info@versoilfuturo.org

Condividi:

RESPONSABILITÀ SANITARIA: IL DANNEGGIATO PUÒ AGIRE DIRETTAMENTE CONTRO L’ASSICURAZIONE DEL MEDICO O DELLA STRUTTURA SANITARIA

Condividi:

Una delle questioni più complicate affrontate dallo studio legale Bonanni Saraceno è stata quella di decidere, a tutela del proprio assistito, se chiedere il risarcimento danno direttamente ala compagnia assicurativa della struttura sanitaria o del medico, per responsabilità sanitaria, anche quando la polizza assicurativa sia stata stipulata prima dell’entrata in vigilare dell’art. 12 della legge n. 24 del 2017.

Ebbene, grazie al decreto ministeriale n. 232 del 2023 è stato risolto ogni dubbio al riguardo.

Assicurazione medica

Dal 16 marzo 2024, con l’entrata in vigore del decreto ministeriale 232/2023, è possibile agire direttamente contro la compagnia assicurativa della struttura sanitaria o del medico libero professionista responsabile del danno in materia di responsabilità sanitaria, anche se la polizza è stata stipulata prima di tale data. Questa importante novità deriva dall’attuazione dell’articolo 12 della legge 24/2017, che, similmente all’assicurazione obbligatoria Rc auto, consente al danneggiato di rivolgersi direttamente alla compagnia assicurativa.

Le ordinanze emesse dal Tribunale di Cagliari (n. 15464 del 30 luglio 2024) e dal Tribunale di Milano (26 agosto e 10 settembre 2024) hanno confermato che l’azione diretta è pienamente operativa per tutti i procedimenti avviati dopo il 16 marzo 2024, indipendentemente dall’adeguamento della polizza alle nuove prescrizioni di legge. I giudici hanno considerato che la nuova disciplina ha natura processuale e non sostanziale, rientrando nel principio “tempus regit actum”, secondo cui la norma processuale si applica al momento in cui l’atto viene compiuto.

La questione delle eccezioni opponibili dalla compagnia assicurativa al danneggiato, in caso di polizze stipulate prima del 16 marzo 2024, viene toccata marginalmente. Il Tribunale di Milano ha suggerito che tale questione debba essere valutata caso per caso nel giudizio di merito. Tuttavia, si prospetta la possibilità di un regime separato: l’azione diretta è applicabile immediatamente, ma le eccezioni opponibili dipendono dalla conformità della polizza alle nuove regole, con la possibilità di opporre limitazioni contrattuali per le polizze sottoscritte prima del decreto.

Infine, è stato evidenziato che, secondo l’articolo 18 del decreto 232, i contratti assicurativi in vigore al 16 marzo 2024 continuano a essere validi fino a un massimo di 24 mesi, consentendo così una transizione graduale al nuovo regime.

*******************

(Per approfondimenti e consulenza) 

STUDIO LEGALE BONANNI SARACENO
Avv. Fabrizio Valerio Bonanni Saraceno
Viale Giulio Cesare, 59 – 00192 – Roma 

tel. +39 0632110642 – Cell. +39 3469637341

@: avv.bonanni.saraceno@gmail.com

@: info@versoilfuturo.org

Condividi:

CONVEGNO: DEFINIZIONE DEL DEBITO TRIBUTARIO NELLA CRISI D’IMPRESA

Condividi:

Introduzione dell’Avv. Bonanni Saraceno

Intervento in dell’Avv. Bonanni Saraceno

Mercoledì 18 settembre 2024, dalle ore 15 alle ore 19, presso la Sala del Carroccio del Campidoglio a Roma, l’Avv. Fabrizio Valerio Bonanni ha moderati l’interessante incontro formativo intitolato “DEFINIZIONE DEL DEBITO TRIBUTARIO NELLA CRISI D’IMPRESA”, organizzato dall’associazione VERSOilFUTURO, in collaborazione con l’ONA delll’Avv. Ezio Bonanni, relatore come esperto delle vittime di amianto

Durante il convegno,sono intervenuti illustri professionisti e professori, nonché esperti della materia di crisi d’impresa, come il Prof. Avv. Antonio Caiafa e il Prof. Mario Santaroni e il Dott. Carlo Ravazzin.

*************

Locandina

Video completo del convegno “DEFINIZIONE DEL DEBITO TRIBUTARIO NELLA CRISI D’IMPRESA “

*******************

(Per approfondimenti e consulenza) 

STUDIO LEGALE BONANNI SARACENO
Avv. Fabrizio Valerio Bonanni Saraceno
Viale Giulio Cesare, 59 – 00192 – Roma 

tel. +39 0632110642 – Cell. +39 3469637341

@: avv.bonanni.saraceno@gmail.com

@: info@versoilfuturo.org

Condividi:

TRIBUTARIO: SOSPENSIONE DEL PROCESSO EX ART. 295 C.P.C.

Condividi:

In una recente pronuncia della Suprema Corte di Cassazione si ribadisce il principio per cui la sospensione necessaria del processo, prevista dall’articolo 295 del codice di procedura civile, è applicabile anche nel contesto del processo tributario. Questo avviene quando risultano pendenti, davanti a giudici diversi, procedimenti che sono collegati tra loro da un rapporto di pregiudizialità. In altre parole, uno dei procedimenti rappresenta un presupposto logico-giuridico indispensabile per l’altro, poiché la definizione di uno dei due richiede che l’altro sia stato accertato con effetto di giudicato. Questo collegamento pregiudiziale deve essere tale da poter astrattamente configurare un conflitto tra giudicati.

*******************

Foto

Per visualizzare l’ordinanza n. 24278/2024 della Cassazione (formato PDF) digitare il la scritta sottostante Download:

*******************

(Per approfondimenti e consulenza) 

STUDIO LEGALE BONANNI SARACENO
Avv. Fabrizio Valerio Bonanni Saraceno
Viale Giulio Cesare, 59 – 00192 – Roma 

tel. +39 0632110642 – Cell. +39 3469637341

@: avv.bonanni.saraceno@gmail.com

@: info@versoilfuturo.org

Condividi:

RESPONSABILITÀ MEDICA DURANTE L’INTERVENTO CHIRURGICO

Condividi:

(Cass., ordinanza n. 24656/2024)

Uno dei temi fondamentali, perché rientranti nell’alveo del diritto della salute (principio inviolabile per la Costituzione all’art. 32), è quello inerente alla responsabilità medica, il quale viene seguito con grande attenzione e interesse dall’attività forense dello studio legale Bonanni Saraceno.

L’infezione contratta durante un intervento chirurgico va contestualizzata specificando in quale fase dell’operazione è avvenuta perché la dinamica può variare significativamente. Le principali fasi da considerare sono:

  1. Pre-operatoria: Include la preparazione del paziente prima dell’intervento, come la pulizia della pelle e l’uso di dispositivi sterili. Se l’infezione è avvenuta in questa fase, potrebbe derivare da contaminazioni nella preparazione del campo operatorio o nelle procedure di sterilizzazione.
  2. Intra-operatoria: Questa è la fase vera e propria dell’operazione, in cui si effettua l’intervento chirurgico. Le infezioni contratte in questa fase possono essere legate a:
  • Strumenti non completamente sterili.
  • Procedura non corretta da parte del personale.
  • Infezione trasmessa dall’aria o da altre fonti nell’ambiente chirurgico.
  1. Post-operatoria immediata: Dopo l’intervento, durante la fase di chiusura della ferita e l’applicazione dei bendaggi. Le infezioni in questa fase potrebbero essere correlate a tecniche inadeguate di sutura o gestione della ferita.
  2. Post-operatoria successiva: Riguarda la cura post-intervento durante il ricovero o a domicilio. Le infezioni possono derivare da scarsa igiene della ferita o da una gestione non corretta delle medicazioni.

Identificare la fase specifica in cui è avvenuta l’infezione è fondamentale per determinare le cause, le responsabilità e il trattamento più adeguato.

*******************

Foto

Per visualizzare l’ordinanza n. 24656/2024 della Cassazione (formato PDF) digitare il la scritta sottostante Download:

*******************

(Per approfondimenti e consulenza) 

STUDIO LEGALE BONANNI SARACENO
Avv. Fabrizio Valerio Bonanni Saraceno
Viale Giulio Cesare, 59 – 00192 – Roma 

tel. +39 0632110642 – Cell. +39 3469637341

@: avv.bonanni.saraceno@gmail.com

@: info@versoilfuturo.org

Condividi:

TRIBUTARIO: IRRILEVANZA DELLA NOTIFICA DI UN ATTO

Condividi:

Spesso i contribuenti si pongono la domanda sulla rilevanza della notifica di un atto tributario a loro riferito.

Non è raro il fatto che alcuni clienti si rivolgano allo studio legale Bonanni Saraceno per ricevere un parere inerente a questo quesito.

Notifica di un atto

Invero, in ambito tributario, il principio che viene affermato è legato al concetto di “conoscenza legale” di un atto da parte del contribuente. Di norma, la notifica è il mezzo attraverso cui si garantisce che un contribuente sia informato di un atto amministrativo, come un avviso di accertamento o un’intimazione di pagamento. Tuttavia, la giurisprudenza ha talvolta riconosciuto che la notifica di un atto potrebbe risultare irrilevante se il contribuente ha già avuto conoscenza dello stesso attraverso altri mezzi legittimi, come un avviso di intimazione precedentemente notificato.

Questo principio è strettamente collegato alla funzionalità della notifica, ossia alla sua finalità di informare il contribuente dell’esistenza di un debito o di un provvedimento. Se tale finalità è già stata raggiunta con un’altra notifica, la ripetizione della notifica dello stesso atto può essere considerata superflua.

In altre parole, ciò che conta è che il contribuente abbia avuto effettiva conoscenza dell’atto e non necessariamente la forma con cui tale conoscenza è stata acquisita, purché avvenuta in maniera formale e legittima.

Tuttavia, questa irrilevanza non sempre è automatica. Ci sono casi in cui le norme richiedono la notifica di specifici atti per il corretto avvio di certi procedimenti, e la loro mancanza può comunque avere effetti giuridici.

Pertanto, è opportuno sempre far valutare il caso concreto consultando uno studio legale esperto, per ricevere un parere al riguardo.

*******************

Per visualizzare l’ordinanza n. 24613/2024 della Cassazione (formato PDF) digitare il la scritta sottostante Download:

*******************

(Per approfondimenti e consulenza) 

STUDIO LEGALE BONANNI SARACENO
Avv. Fabrizio Valerio Bonanni Saraceno
Viale Giulio Cesare, 59 – 00192 – Roma 

tel. +39 0632110642 – Cell. +39 3469637341

@: avv.bonanni.saraceno@gmail.com

@: info@versoilfuturo.org

Condividi: