MESSA ALLA PROVA DOPO LA RIQUALIFICAZIONE DEL REATO: CASS. PEN. SENT. N. 29849/2026

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Cassazione penale 29849/2026: la richiesta di sospensione del processo con messa alla prova non può essere dichiarata tardiva se già prospettata dalla difesa

La Corte di cassazione penale, con la sentenza n. 29849/2026, ha affermato un importante principio in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova dell’imputato, sancendo che il giudice non può dichiarare tardiva una richiesta quando la stessa sia stata già tempestivamente prospettata dalla difesa e successivamente reiterata alla luce di un mutamento del quadro normativo e giurisprudenziale.

La Suprema Corte ha accolto il ricorso dell’imputato, ritenendo illegittima la decisione della Corte d’appello che aveva negato l’accesso all’istituto della messa alla prova sulla base della presunta tardività dell’istanza, facendo decorrere il termine previsto dall’articolo 464-bis del Codice di procedura penale dalla successiva memoria difensiva depositata in grado di appello.

Secondo la Cassazione, tale ricostruzione aveva determinato una indebita limitazione del diritto di difesa garantito dall’articolo 24 della Costituzione, poiché aveva considerato come “nuova” una richiesta che, invece, era già stata formulata nel corso del procedimento.


La sospensione del procedimento con messa alla prova: natura e funzione dell’istituto

L’istituto della messa alla prova, disciplinato dagli articoli 168-bis del Codice penale e 464-bis e seguenti del Codice di procedura penale, costituisce uno strumento di definizione alternativa del procedimento penale.

Esso consente all’imputato di chiedere la sospensione del processo mediante lo svolgimento di un programma di trattamento predisposto dall’Ufficio di esecuzione penale esterna (UEPE), comprendente attività riparative, risarcitorie e di reinserimento sociale.

In caso di esito positivo della prova, il giudice dichiara l’estinzione del reato.

La ratio dell’istituto è duplice:

  • favorire la finalità rieducativa della pena prevista dall’articolo 27, comma 3, della Costituzione;
  • ridurre il ricorso alla sanzione penale tradizionale attraverso un modello di giustizia riparativa e responsabilizzante.

Proprio per la sua funzione sostanziale, la Corte di cassazione ha più volte evidenziato che l’accesso alla messa alla prova non può essere ostacolato attraverso interpretazioni eccessivamente formalistiche delle regole processuali.


Il caso sottoposto alla Cassazione: dalla richiesta di riqualificazione alla messa alla prova

La vicenda processuale nasceva da un procedimento penale nel quale la difesa aveva richiesto, già nel giudizio di primo grado, la riqualificazione del fatto contestato al fine di consentire l’accesso alla sospensione del procedimento con messa alla prova.

La richiesta era stata inizialmente respinta dal giudice procedente.

A seguito del rigetto, l’imputato aveva scelto di procedere con il rito abbreviato.

Successivamente, tuttavia, la sentenza di primo grado aveva operato proprio quella riqualificazione del fatto che la difesa aveva originariamente prospettato come presupposto per ottenere l’ammissione alla messa alla prova.

Con l’atto di appello, l’imputato aveva quindi reiterato la richiesta, richiamando anche il mutamento del quadro normativo determinato dalla successiva pronuncia della Corte costituzionale.

In particolare, la difesa aveva fatto riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 90/2025, con la quale era stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’articolo 168-bis, primo comma, del Codice penale nella parte in cui impediva l’accesso alla sospensione del procedimento con messa alla prova per il reato previsto dall’articolo 73, comma 5, del Testo unico sugli stupefacenti.

La rimozione dell’ostacolo normativo aveva consentito alla difesa di attivare anche il rapporto con l’UEPE per la predisposizione del programma di prova.


L’errore della Corte d’appello: valutazione atomistica della vicenda processuale

La Corte territoriale aveva dichiarato inammissibile la richiesta ritenendola tardiva.

Secondo i giudici di appello, infatti, l’istanza sarebbe stata presentata per la prima volta soltanto attraverso la memoria depositata successivamente alla pronuncia costituzionale e quindi oltre il termine previsto dall’articolo 464-bis c.p.p.

La Cassazione ha censurato tale impostazione, affermando che il procedimento doveva essere valutato nella sua complessiva evoluzione processuale, senza isolare il singolo atto difensivo finale.

La sequenza corretta doveva comprendere:

  1. la richiesta iniziale di riqualificazione del fatto finalizzata all’accesso alla messa alla prova;
  2. il rigetto della richiesta;
  3. la scelta del rito abbreviato;
  4. la riqualificazione del fatto contenuta nella sentenza di primo grado;
  5. la reiterazione della domanda nell’atto di appello;
  6. la sopravvenuta pronuncia della Corte costituzionale n. 90/2025;
  7. l’avvio della procedura davanti all’UEPE.

Secondo la Suprema Corte, tale successione dimostrava inequivocabilmente che l’imputato non era rimasto inerte, ma aveva manifestato tempestivamente la volontà di accedere all’istituto.


Il principio di diritto: nessuna decadenza se la richiesta è già stata proposta

La Cassazione ha quindi stabilito che non può essere considerata tardiva una richiesta di messa alla prova quando essa costituisca la prosecuzione di una precedente istanza già formulata dalla difesa.

La Corte ha evidenziato come l’interpretazione adottata dai giudici di appello abbia prodotto una conseguenza irragionevole:

  • l’imputato aveva richiesto l’accesso all’istituto;
  • il mancato accoglimento dipendeva da un ostacolo normativo successivamente rimosso;
  • la difesa aveva tempestivamente reiterato la domanda;
  • tuttavia l’imputato sarebbe stato penalizzato per una presunta tardività derivante non dalla propria inerzia, ma dall’evoluzione interpretativa del sistema.

Tale risultato sarebbe contrario ai principi costituzionali di effettività della difesa, ragionevolezza del processo e funzione rieducativa della pena.


Il rapporto tra messa alla prova e principio costituzionale del favor rei

La decisione si inserisce in un orientamento volto a valorizzare una lettura sostanziale delle garanzie processuali.

La messa alla prova, infatti, non rappresenta una mera opportunità procedurale, ma un istituto collegato direttamente ai principi costituzionali:

  • articolo 3 Costituzione: principio di uguaglianza e ragionevolezza;
  • articolo 24 Costituzione: diritto di difesa;
  • articolo 27 Costituzione: funzione rieducativa della pena.

La Cassazione richiama quindi il dovere del giudice di interpretare le norme processuali in modo da evitare che formalismi procedurali determinino la perdita definitiva di strumenti di trattamento alternativi alla pena.


Conseguenze della sentenza n. 29849/2026

La pronuncia assume particolare rilevanza pratica perché chiarisce che:

  • la richiesta di messa alla prova deve essere valutata considerando l’intero percorso processuale;
  • una reiterazione della domanda conseguente a una modifica normativa o giurisprudenziale non costituisce necessariamente una nuova istanza;
  • il giudice deve verificare concretamente la volontà dell’imputato di accedere al beneficio;
  • non può essere sacrificato il diritto di difesa sulla base di una lettura meramente formalistica dei termini processuali.

La Corte di cassazione ha quindi annullato la decisione impugnata, imponendo una nuova valutazione conforme ai principi indicati.

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La Corte di cassazione penale, sentenza n. 29849/2026:

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Studio Legale Bonanni Saraceno: competenze in diritto penale, difesa processuale e misure alternative alla pena

Lo Studio Legale Bonanni Saraceno assiste persone fisiche e imprese nell’ambito del diritto penale, con particolare esperienza nella tutela dell’imputato durante tutte le fasi del procedimento, dalla fase delle indagini preliminari fino ai giudizi di impugnazione.

Lo Studio offre consulenza e difesa nei procedimenti riguardanti:

  • strategie difensive e scelta dei riti alternativi;
  • giudizio abbreviato e applicazione delle misure alternative alla pena;
  • sospensione del procedimento con messa alla prova;
  • tutela dei diritti costituzionali dell’imputato;
  • impugnazioni davanti alla Corte d’appello e alla Corte di cassazione;
  • valutazione degli effetti delle pronunce della Corte costituzionale sui procedimenti penali pendenti.

L’approccio dello Studio Legale Bonanni Saraceno integra competenza tecnica, analisi della giurisprudenza più recente e attenzione ai principi costituzionali del giusto processo e dell’effettività della difesa.

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RIFORMA DEL D.LGS. 231/2001, ATTUAZIONE DELL’AI ACT E RIORDINO DELLA CORTE DEI CONTI

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La svolta del Consiglio dei ministri del 4 agosto 2026: un nuovo paradigma per imprese, pubbliche amministrazioni e professionisti

Il Consiglio dei ministri del 4 agosto 2026 rappresenta uno dei più significativi interventi normativi degli ultimi anni sotto il profilo del diritto dell’impresa, della compliance aziendale, dell’intelligenza artificiale e della responsabilità amministrativa. Accanto ai provvedimenti economici e infrastrutturali, il Governo ha approvato un pacchetto di riforme destinato a incidere profondamente sull’attività di imprese, enti pubblici, professionisti, organismi di vigilanza e operatori del diritto.

I tre principali interventi riguardano:

  • la riforma del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 sulla responsabilità da reato degli enti;
  • i decreti legislativi di attuazione del Regolamento (UE) 2024/1689 (AI Act);
  • il riordino delle funzioni della Corte dei conti.

Si tratta di riforme accomunate da un medesimo obiettivo: superare logiche meramente formali per privilegiare modelli di responsabilità fondati sull’effettività dell’organizzazione, sulla prevenzione del rischio e sulla qualità dei sistemi di governance.

La riforma della responsabilità degli enti ex D.Lgs. 231/2001: la centralità della colpa di organizzazione

Il disegno di legge approvato in prima lettura dal Consiglio dei ministri modifica profondamente l’impianto della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche.

Dal 2001 il sistema si fonda sulla distinzione tra:

  • reati commessi da soggetti apicali;
  • reati commessi da soggetti sottoposti all’altrui direzione.

Da tale distinzione derivava un diverso regime probatorio che, nella prassi giurisprudenziale, aveva spesso determinato una sostanziale presunzione di responsabilità dell’ente, imponendo a quest’ultimo un gravoso onere dimostrativo circa l’idoneità del proprio modello organizzativo.

La riforma mira invece a valorizzare la cosiddetta colpa di organizzazione quale autonomo criterio soggettivo di imputazione.

L’ente sarà responsabile soltanto quando venga concretamente dimostrato che la mancata adozione oppure l’inefficace attuazione del Modello Organizzativo abbia costituito causa della commissione del reato-presupposto.

Ne consegue il superamento dell’automatismo che, nella prassi, aveva spesso trasformato il Modello 231 in un mero adempimento documentale.

Il nesso causale tra deficit organizzativo e reato

L’aspetto più innovativo consiste proprio nell’accertamento del nesso causale.

Il giudice dovrà verificare:

  • se il modello organizzativo fosse concretamente idoneo;
  • se fosse realmente applicato;
  • se l’illecito sia derivato da una specifica carenza organizzativa.

Non sarà quindi sufficiente dimostrare la semplice commissione del reato da parte di un soggetto appartenente all’organizzazione.

Si tratta di una modifica che rafforza i principi costituzionali di colpevolezza, proporzionalità e personalità della responsabilità.

I nuovi criteri per i reati colposi

Per i reati colposi il disegno di legge introduce una particolare presunzione relativa.

L’interesse o vantaggio dell’ente potrà ritenersi sussistente quando dalla violazione delle regole cautelari derivi un apprezzabile risparmio di spesa oppure un incremento della produzione.

La disposizione assume particolare rilevanza nei settori:

  • sicurezza sul lavoro;
  • ambiente;
  • salute pubblica;
  • responsabilità sanitaria;
  • prevenzione degli infortuni.

Essa consentirà di valutare con maggiore precisione il rapporto tra vantaggio economico e violazione delle norme cautelari.

Modelli 231: dalla compliance formale alla compliance sostanziale

La riforma attribuisce un ruolo decisivo all’effettiva funzionalità del Modello Organizzativo.

Assumeranno crescente rilievo:

  • l’aggiornamento continuo del modello;
  • la formazione del personale;
  • l’attività dell’Organismo di Vigilanza;
  • il sistema disciplinare interno;
  • i flussi informativi;
  • il monitoraggio dei rischi;
  • le linee guida elaborate dalle associazioni di categoria.

L’idoneità del modello verrà valutata non più esclusivamente sul piano documentale, ma soprattutto sulla concreta capacità preventiva.

L’attuazione italiana dell’AI Act europeo

Di straordinaria importanza è anche il pacchetto di decreti legislativi destinati ad attuare il Regolamento (UE) 2024/1689 sull’intelligenza artificiale.

Per la prima volta l’ordinamento italiano disciplina organicamente:

  • le autorità nazionali competenti;
  • la governance dell’intelligenza artificiale;
  • la responsabilità civile;
  • i profili penalistici;
  • l’utilizzo dell’AI nella pubblica amministrazione;
  • il lavoro;
  • la sanità;
  • l’istruzione;
  • la ricerca scientifica.

Il legislatore realizza così un raccordo sistematico tra il diritto europeo e l’ordinamento nazionale.

Riconoscimento biometrico e tutela dei diritti fondamentali

Uno dei temi maggiormente dibattuti riguarda l’identificazione biometrica remota.

Il decreto stabilisce che il riconoscimento facciale in tempo reale possa essere utilizzato esclusivamente in circostanze eccezionali, per periodi limitati e previa autorizzazione dell’autorità giudiziaria.

Contestualmente viene vietata la creazione di banche dati biometriche mediante raccolte massive e indiscriminate di immagini reperite sul web.

La disciplina cerca di contemperare:

  • sicurezza pubblica;
  • esigenze investigative;
  • diritto alla privacy;
  • tutela dei dati personali;
  • libertà fondamentali garantite dalla Costituzione e dal diritto europeo.

Il nuovo articolo 437-bis del codice penale

Particolarmente significativa è l’introduzione del nuovo articolo 437-bis c.p.

La disposizione punisce:

  • l’omessa adozione delle misure di sicurezza nei sistemi di AI ad alto rischio;
  • l’alterazione illecita dei sistemi di intelligenza artificiale.

La nuova fattispecie dimostra come l’intelligenza artificiale stia rapidamente assumendo rilievo anche quale bene giuridico penalmente tutelato.

Responsabilità civile nell’intelligenza artificiale

Il legislatore rafforza anche la tutela del soggetto danneggiato.

Tra le principali innovazioni figurano:

  • diritto di accesso alla documentazione tecnica del sistema AI;
  • presunzione del nesso causale;
  • foro alternativo presso la residenza del danneggiato;
  • azione diretta contro l’impresa assicuratrice.

Si tratta di strumenti destinati ad agevolare la tutela processuale nei casi di danni provocati da sistemi di intelligenza artificiale.

AI, formazione e pubblica amministrazione

I decreti attribuiscono inoltre particolare rilievo alla formazione.

Sono previsti investimenti destinati:

  • alla scuola;
  • all’università;
  • agli enti di ricerca;
  • alle professioni;
  • alla pubblica amministrazione.

L’obiettivo è sviluppare competenze digitali avanzate e garantire un utilizzo consapevole dei sistemi di AI generativa.

Il riordino della Corte dei conti

Il Consiglio dei ministri ha inoltre approvato in esame preliminare il decreto legislativo di riordino delle funzioni della Corte dei conti.

La riforma interviene su:

  • organizzazione delle sezioni centrali e regionali;
  • procedimenti di controllo;
  • funzioni consultive;
  • attività referenti;
  • controllo preventivo di legittimità sugli atti degli enti locali;
  • responsabilità amministrativa per danno erariale.

L’intervento mira ad aumentare l’efficienza del sistema dei controlli e a razionalizzare i rapporti tra amministrazioni pubbliche e magistratura contabile.

La legge di delegazione europea 2026

Completa il quadro normativo la legge di delegazione europea 2026.

Il provvedimento conferisce al Governo numerose deleghe legislative finalizzate al recepimento di direttive e all’adeguamento dell’ordinamento nazionale ai regolamenti europei.

Le future riforme riguarderanno, tra gli altri:

  • tutela dei consumatori;
  • sicurezza dei prodotti;
  • mercati digitali;
  • sostenibilità;
  • due diligence di filiera;
  • tutela ambientale;
  • mercati finanziari;
  • protezione delle vittime di reato.

Le imprese dovranno pertanto predisporre tempestivamente nuovi sistemi di compliance per adeguarsi alla crescente integrazione tra diritto nazionale e diritto dell’Unione europea.

Considerazioni conclusive

Le riforme approvate dal Consiglio dei ministri delineano un significativo mutamento dell’ordinamento giuridico italiano.

Nel sistema della responsabilità degli enti viene definitivamente valorizzata la qualità dell’organizzazione aziendale quale elemento essenziale dell’imputazione della responsabilità.

Parallelamente, l’attuazione dell’AI Act inaugura una disciplina organica dell’intelligenza artificiale che coinvolge il diritto civile, penale, amministrativo, del lavoro e della protezione dei dati personali.

Il riordino della Corte dei conti e la legge di delegazione europea completano un quadro destinato a modificare profondamente l’attività di imprese, pubbliche amministrazioni e professionisti.

La sfida futura sarà quella di trasformare gli obblighi normativi in strumenti di buona governance, prevenzione del rischio e competitività, ponendo la compliance al centro della sostenibilità giuridica ed economica delle organizzazioni.

Le competenze dello Studio Legale Bonanni Saraceno

Lo Studio Legale Bonanni Saraceno assiste imprese, enti pubblici e privati nell’implementazione dei sistemi di compliance e nella gestione del rischio giuridico, offrendo consulenza altamente specialistica in materia di responsabilità amministrativa degli enti ex D.Lgs. 231/2001, predisposizione e aggiornamento dei Modelli Organizzativi 231, attività degli Organismi di Vigilanza, diritto penale dell’impresa, corporate governance, responsabilità degli amministratori, privacy e protezione dei dati personali, cybersecurity, intelligenza artificiale e adeguamento al Regolamento (UE) 2024/1689 (AI Act). Lo Studio presta inoltre assistenza nel contenzioso civile, penale e amministrativo, nei procedimenti innanzi alla Corte dei conti, nelle attività di compliance aziendale, nelle verifiche ispettive e nei programmi di prevenzione dei rischi, accompagnando imprese e pubbliche amministrazioni nell’adeguamento alle più recenti innovazioni normative nazionali ed europee mediante un approccio multidisciplinare orientato alla tutela preventiva, alla continuità aziendale e alla sostenibilità dell’organizzazione.

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LAVORO: LA CASSAZIONE CONFERMA IL PRINCIPIO DELLA PREVALENZA DELLA SOSTANZA SULLA FORMA, NEL LAVORO SUBORDINATO

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Quando un contratto autonomo diventa lavoro subordinato: la Cassazione rafforza il principio della realtà

L’ordinanza n. 24418 del 2026 della Corte di Cassazione si inserisce nel consolidato orientamento giurisprudenziale volto ad affermare uno dei principi cardine del diritto del lavoro italiano: la qualificazione del rapporto di lavoro dipende dalle concrete modalità di svolgimento della prestazione e non dalla denominazione attribuita dalle parti al contratto.

La decisione assume particolare rilievo sia sotto il profilo giuslavoristico sia sotto quello ispettivo e sanzionatorio, riaffermando il cosiddetto principio della prevalenza della sostanza sulla forma, criterio interpretativo che costituisce uno degli strumenti fondamentali per contrastare fenomeni di falsa autonomia contrattuale, elusione contributiva e utilizzo distorto delle collaborazioni.


Il principio della realtà nel diritto del lavoro

Nel sistema italiano il rapporto di lavoro non viene qualificato esclusivamente in base all’accordo scritto tra le parti.

L’art. 2094 c.c. definisce il lavoratore subordinato come colui che si obbliga a collaborare nell’impresa prestando il proprio lavoro alle dipendenze e sotto la direzione dell’imprenditore.

Da tale disposizione la giurisprudenza ha elaborato il principio secondo cui ciò che rileva non è il nomen iuris utilizzato nel contratto, bensì la concreta organizzazione del rapporto.

In altri termini, un contratto denominato:

  • prestazione d’opera;
  • collaborazione coordinata;
  • collaborazione occasionale;
  • lavoro autonomo;

può essere giudizialmente qualificato come rapporto di lavoro subordinato qualora, nella pratica, presenti gli elementi tipici della subordinazione.

La Cassazione ribadisce quindi un orientamento ormai consolidato, secondo il quale la realtà fattuale prevale sempre sulla qualificazione formale predisposta dalle parti.


I fatti della controversia

La vicenda trae origine da un accertamento effettuato dall’Ispettorato Territoriale del Lavoro nei confronti di una cooperativa.

Nel corso dell’ispezione erano stati individuati diversi rapporti formalmente qualificati come:

  • contratti di prestazione d’opera;
  • collaborazioni coordinate;
  • prestazioni occasionali.

L’attività istruttoria aveva tuttavia evidenziato che i lavoratori operavano secondo modalità incompatibili con una reale autonomia.

Per tale ragione l’Ispettorato contestava la mancata instaurazione di rapporti di lavoro subordinato e le conseguenti violazioni amministrative e contributive.

Sia il Tribunale sia la Corte d’Appello di Torino avevano confermato la legittimità degli accertamenti, valorizzando soprattutto le prove testimoniali raccolte nel corso del giudizio.

La cooperativa proponeva quindi ricorso per Cassazione.


La decisione della Suprema Corte

Con l’ordinanza n. 24418/2026, la Corte di Cassazione ha respinto integralmente il ricorso.

I giudici di legittimità hanno precisato che il giudice del merito non ha proceduto ad una trasformazione automatica dei contratti autonomi in rapporti subordinati.

L’attività giudiziale ha invece riguardato il necessario accertamento dell’effettiva natura del rapporto, finalizzato a verificare la sussistenza dell’illecito amministrativo contestato.

La Suprema Corte osserva che il giudice è chiamato ad analizzare l’intero svolgimento del rapporto lavorativo, verificando se ricorrano gli indici sintomatici della subordinazione elaborati dalla giurisprudenza.


Gli indici della subordinazione

L’accertamento della subordinazione si fonda su una pluralità di elementi che, valutati complessivamente, consentono di individuare la reale natura del rapporto.

Tra gli indicatori maggiormente valorizzati dalla giurisprudenza figurano:

  • assoggettamento al potere direttivo del datore di lavoro;
  • inserimento stabile nell’organizzazione aziendale;
  • rispetto di orari prestabiliti;
  • obbligo di presenza;
  • continuità della prestazione;
  • utilizzo di strumenti messi a disposizione dal datore;
  • assenza di una reale autonomia organizzativa;
  • assenza di rischio economico in capo al prestatore.

Nessuno di tali elementi, singolarmente considerato, è decisivo.

È la loro valutazione complessiva a consentire al giudice di individuare la reale qualificazione del rapporto.


Il principio della prevalenza della sostanza sulla forma

L’ordinanza conferma un principio di grande rilievo sistematico.

Nel diritto del lavoro italiano la volontà delle parti incontra un limite rappresentato dalla tutela del lavoratore e dall’interesse pubblico alla corretta applicazione della disciplina previdenziale e assistenziale.

Ne consegue che la qualificazione negoziale non vincola il giudice.

Qualora emerga che il lavoratore ha operato secondo modalità tipiche della subordinazione, il rapporto deve essere ricondotto alla disciplina propria del lavoro subordinato, indipendentemente dal titolo contrattuale formalmente utilizzato.

Si tratta del cosiddetto principio della realtà, da tempo consolidato nella giurisprudenza della Corte di Cassazione.


Il termine di novanta giorni per la contestazione delle sanzioni

Di particolare interesse è anche il passaggio dedicato alla decorrenza del termine previsto dall’art. 14 della Legge n. 689/1981.

La cooperativa sosteneva che le sanzioni fossero state irrogate tardivamente.

La Suprema Corte ha respinto anche tale censura.

Secondo i giudici, il termine di 90 giorni non decorre dal primo momento in cui l’Amministrazione acquisisce notizia dei fatti.

Esso inizia invece a decorrere soltanto quando l’autorità dispone di tutti gli elementi necessari per formulare una compiuta valutazione circa la sussistenza della violazione amministrativa.

Si tratta di un principio ormai consolidato nella giurisprudenza amministrativa e civile, volto ad evitare che l’Amministrazione sia costretta a contestare violazioni prima del completamento dell’attività istruttoria.


Le conseguenze pratiche della decisione

L’ordinanza n. 24418/2026 assume rilevanza pratica sotto molteplici profili.

Per i datori di lavoro rappresenta un ulteriore monito circa l’utilizzo improprio di collaborazioni autonome finalizzate ad occultare rapporti di lavoro subordinato.

Per gli ispettori del lavoro conferma la centralità dell’accertamento concreto delle modalità esecutive della prestazione.

Per i lavoratori costituisce una significativa garanzia, poiché consente il riconoscimento delle tutele previste dalla disciplina del lavoro subordinato anche in presenza di contratti formalmente autonomi.

Sul piano processuale, la decisione riafferma altresì l’ampio margine di apprezzamento del giudice di merito nella valutazione delle prove testimoniali e degli elementi fattuali.


Profili sistematici e riflessi applicativi

La pronuncia conferma una linea interpretativa ormai stabile della Suprema Corte, secondo cui il diritto del lavoro è improntato al criterio della effettività della tutela.

La funzione della qualificazione giuridica non è quella di dare prevalenza alla volontà cartolare delle parti, bensì di ricondurre il rapporto alla disciplina realmente applicabile.

In tale prospettiva assume rilievo centrale il principio costituzionale di tutela del lavoro sancito dagli artt. 35, 36 e 38 della Costituzione, nonché la funzione di garanzia svolta dagli organi ispettivi.

L’orientamento della Cassazione contribuisce inoltre a contrastare fenomeni di dumping contrattuale, evasione contributiva e concorrenza sleale tra imprese, rafforzando il corretto equilibrio del mercato del lavoro.


Conclusioni

L’ordinanza n. 24418/2026 conferma con particolare chiarezza che la qualificazione del rapporto di lavoro dipende dalla sua concreta esecuzione e non dalla semplice etichetta contrattuale.

Il principio della prevalenza della sostanza sulla forma rappresenta oggi uno dei cardini dell’ordinamento lavoristico italiano e costituisce uno strumento essenziale per garantire l’effettività delle tutele previste dall’ordinamento.

La decisione offre inoltre importanti chiarimenti in materia di accertamenti ispettivi e di decorrenza del termine per la contestazione delle violazioni amministrative, rafforzando un orientamento destinato ad incidere significativamente sulla futura attività degli organi di vigilanza e della giurisprudenza.

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L’ordinanza n. 24418 del 2026 della Corte di Cassazione:

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Le competenze dello Studio Legale Bonanni Saraceno

Lo Studio Legale Bonanni Saraceno offre assistenza altamente qualificata nell’ambito del diritto del lavoro, del contenzioso giuslavoristico e della tutela dei rapporti di lavoro subordinato e autonomo, affiancando imprese, cooperative, enti e lavoratori nella gestione delle controversie derivanti da accertamenti ispettivi e procedimenti sanzionatori.

Lo Studio presta consulenza e assistenza giudiziale in materia di:

  • qualificazione dei rapporti di lavoro;
  • impugnazione di verbali dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro e degli enti previdenziali;
  • difesa nei procedimenti amministrativi e giudiziari relativi a lavoro subordinato, collaborazioni e lavoro autonomo;
  • recupero di differenze retributive, contributive e previdenziali;
  • contenzioso dinanzi ai Tribunali del lavoro e alla Corte di Cassazione;
  • consulenza preventiva per la corretta strutturazione dei rapporti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente e della più recente giurisprudenza.

Grazie a un approccio multidisciplinare e costantemente aggiornato sull’evoluzione normativa e giurisprudenziale, lo Studio Legale Bonanni Saraceno garantisce un’assistenza specialistica finalizzata alla prevenzione del contenzioso e alla tutela efficace degli interessi di imprese e lavoratori.

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RIFORMA DELL’ORDINAMENTO FORENSE 2026: RISCRITTA LA PROFESSIONE DELL’AVVOCATO (LEGGE DELEGA N. 137/2026)

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Analisi giuridico-scientifica della legge 28 luglio 2026, n. 137 tra accesso alla professione, deontologia, governance, società tra avvocati e nuove compatibilità

Riforma ordinamento forense 2026, legge 137/2026, riforma avvocati, legge professione forense, esame avvocato 2027, albo unico avvocati, società tra avvocati, compenso avvocato, formazione continua avvocati, CNF, ordini forensi, responsabilità professionale, incompatibilità avvocato.


Introduzione

Con la legge 28 luglio 2026, n. 137, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 177 del 31 luglio 2026 ed efficace dal 16 agosto 2026, il legislatore ha avviato la più ampia riforma dell’ordinamento forense dalla storica legge 31 dicembre 2012, n. 247.

Non si tratta di una modifica settoriale della disciplina vigente, bensì di una legge delega destinata a rifondare l’intero sistema dell’avvocatura italiana. Il Parlamento ha infatti affidato al Governo il compito di adottare, entro sei mesi dall’entrata in vigore, uno o più decreti legislativi diretti a riscrivere organicamente la disciplina della professione forense.

La riforma si inserisce nel più ampio processo di modernizzazione delle professioni regolamentate, perseguendo obiettivi di:

  • rafforzamento dell’indipendenza dell’avvocatura;
  • semplificazione organizzativa;
  • maggiore competitività degli studi professionali;
  • adeguamento alle trasformazioni del mercato dei servizi legali;
  • valorizzazione della formazione specialistica;
  • incremento della trasparenza e della tutela dell’utenza.

La tecnica legislativa adottata è quella tipica delle leggi delega previste dall’art. 76 Cost., attraverso un articolato sistema di principi e criteri direttivi che costituiranno il parametro vincolante per il Governo nella predisposizione dei decreti attuativi.


La filosofia della riforma

L’intervento legislativo appare fondato su quattro direttrici fondamentali.

1. Modernizzazione della professione

L’avvocato non viene più considerato esclusivamente come libero professionista individuale, ma quale operatore del mercato dei servizi legali, capace di organizzarsi mediante:

  • società tra avvocati;
  • associazioni professionali;
  • reti multidisciplinari;
  • collaborazioni continuative.

Si supera definitivamente una concezione tradizionale della professione per favorire modelli organizzativi maggiormente competitivi.


2. Rafforzamento dell’indipendenza

Parallelamente all’apertura verso nuovi modelli organizzativi, la legge rafforza le garanzie di indipendenza.

Ne costituiscono esempio:

  • limiti alla partecipazione dei soci di capitale;
  • prevalenza degli avvocati negli organi gestori;
  • tutela dell’autonomia tecnica del professionista;
  • disciplina della monocommittenza.

3. Maggiore responsabilizzazione dell’avvocato

L’intero sistema viene orientato verso una più elevata responsabilità professionale mediante:

  • formazione continua realmente obbligatoria;
  • sistema disciplinare più efficiente;
  • maggiore trasparenza;
  • aggiornamento periodico delle coperture assicurative.

4. Digitalizzazione dell’ordinamento

Grande attenzione è riservata alla digitalizzazione.

Nascono:

  • albo unico telematico;
  • archivio nazionale disciplinare;
  • gestione informatizzata delle iscrizioni;
  • nuove modalità digitali per l’esame di Stato.

Le principali novità della legge delega

1. L’albo unico nazionale

Tra le innovazioni più rilevanti figura l’introduzione dell’albo unico degli esercenti la professione forense.

Ogni Consiglio dell’Ordine terrà un unico archivio digitale contenente:

  • iscrizione;
  • dati professionali;
  • appartenenza ad associazioni;
  • appartenenza a società tra avvocati.

Accanto ad esso rimangono:

  • albo speciale Cassazionisti;
  • registro praticanti;
  • elenco specialisti.

L’intero sistema sarà collegato ad un archivio centrale delle sanzioni disciplinari.


2. Le nuove compatibilità professionali

Uno degli aspetti più innovativi della riforma riguarda il superamento di numerose incompatibilità storiche.

L’avvocato potrà ricoprire incarichi fino ad oggi vietati.

Tra questi:

  • amministratore di condominio;
  • agente sportivo;
  • amministratore unico;
  • presidente di società;
  • consigliere delegato;
  • liquidatore di società di capitali;
  • società partecipate.

La scelta legislativa riflette l’evoluzione del ruolo dell’avvocato quale consulente strategico dell’impresa.

Rimane invece incompatibile l’esercizio dell’impresa in forma professionale e il lavoro subordinato, salvo le specifiche eccezioni previste.


La rivoluzione delle società tra avvocati

Grande attenzione viene dedicata alle Società tra Avvocati (STA).

La riforma mira a evitare che il capitale finanziario possa prevalere sull’autonomia professionale.

Sono previsti:

  • maggioranza degli amministratori avvocati;
  • almeno due terzi del capitale detenuti da professionisti;
  • limiti agli utili spettanti ai soci di capitale;
  • responsabilità personale dell’avvocato incaricato.

Si tratta di una disciplina che tenta di contemperare esigenze imprenditoriali e tutela della funzione difensiva.


Monocommittenza e nuove collaborazioni

Per la prima volta viene disciplinata la figura dell’avvocato monocommittente.

Il professionista potrà collaborare stabilmente con:

  • altro avvocato;
  • associazione professionale;
  • rete professionale;
  • società tra avvocati.

La legge stabilisce tre principi fondamentali:

  • assenza di subordinazione;
  • autonomia tecnica;
  • compenso proporzionato.

L’obiettivo è offrire maggiori tutele a una categoria sempre più diffusa nella pratica professionale.


Esame di Stato: cambia il sistema di accesso

L’accesso alla professione viene completamente ripensato.

Sono previste:

Due prove scritte

  • parere motivato;
  • atto giudiziario.

Entrambe saranno svolte mediante videoscrittura.


Una prova orale

L’esame sarà prevalentemente pratico.

Grande spazio verrà dato:

  • soluzione dei casi concreti;
  • argomentazione giuridica;
  • deontologia.

Le commissioni vedranno la prevalenza della componente forense rispetto ai magistrati.


Formazione continua: da obbligo formale a requisito essenziale

La riforma introduce un sistema molto più rigoroso.

La formazione:

  • diventa annuale;
  • è soggetta a verifica;
  • può comportare sospensione amministrativa.

Scompare inoltre l’esenzione automatica fondata sull’anzianità professionale.

L’obiettivo è garantire un aggiornamento costante degli iscritti.


Responsabilità professionale e assicurazione

La copertura assicurativa resta obbligatoria.

La novità consiste nell’aggiornamento quinquennale:

  • dei massimali;
  • delle condizioni minime;
  • delle garanzie essenziali.

La disciplina diviene così maggiormente aderente all’evoluzione del mercato assicurativo.


Nuovo sistema disciplinare

La legge introduce una disciplina più certa della prescrizione.

L’azione disciplinare:

  • si prescrive in sei anni;
  • può essere prorogata fino ad un quarto;
  • ogni atto interruttivo fa decorrere un nuovo termine.

Viene inoltre istituito un archivio nazionale delle decisioni disciplinari.


Compenso dell’avvocato

Permane il principio della libera determinazione del compenso.

Restano tuttavia fermi:

  • l’equo compenso;
  • i parametri ministeriali;
  • l’art. 2233 c.c.;
  • l’art. 1261 c.c.

La novità più significativa riguarda la solidarietà passiva.

Non sarà più soltanto il cliente a rispondere del pagamento.

Potranno essere obbligati solidalmente anche tutti i soggetti che abbiano partecipato all’accordo definitorio della controversia.


Ordini forensi e Consiglio Nazionale Forense

La governance dell’avvocatura viene profondamente rinnovata.

Tra le principali innovazioni:

  • mandato triennale;
  • limite di tre mandati consecutivi;
  • voto ponderato per il CNF;
  • sportello obbligatorio per il cittadino;
  • rafforzamento dei Comitati Pari Opportunità;
  • riequilibrio della rappresentanza di genere.

L’obiettivo è rendere più efficiente e rappresentativa l’organizzazione istituzionale della professione.


Il ritorno del giuramento

Di particolare valore simbolico è il ritorno del giuramento dell’avvocato, che sostituisce l’“impegno solenne” introdotto dalla legge del 2012.

La scelta mira a recuperare la dimensione etica e pubblicistica della professione.


I giuristi d’impresa

La riforma conferma la possibilità per i giuristi interni alle imprese di svolgere attività di consulenza esclusivamente nell’interesse del datore di lavoro.

Non viene tuttavia istituito un autonomo albo professionale né riconosciuto uno status equiparabile a quello dell’avvocato iscritto.

Rimane quindi immutata la distinzione tra:

  • avvocato libero professionista;
  • giurista d’impresa;
  • avvocato degli enti pubblici.

Tirocinio

Il praticantato viene ridefinito.

Durata:

  • 18 mesi.

Di questi:

  • 12 mesi dovranno essere svolti presso scuole forensi accreditate.

Sono previste:

  • gratuità per praticanti economicamente svantaggiati;
  • semestre presso Paesi UE;
  • tirocinio presso Avvocatura dello Stato e uffici legali pubblici.

Tabella riassuntiva delle principali novità

Materia

Disciplina introdotta

Albo

Albo unico digitale

Esame

Due scritti + orale pratico

Formazione

Annuale con sospensione

Compatibilità

Ampliate

Monocommittenza

Disciplina organica

STA

Governance rafforzata

Compenso

Solidarietà estesa

Assicurazione

Revisione quinquennale

Ordini

Nuova governance

CNF

Voto ponderato

Disciplina

Prescrizione di sei anni

Giuramento

Reintroduzione


Schema sinottico

Obiettivi della riforma

✔ modernizzazione

✔ digitalizzazione

✔ maggiore trasparenza

✔ rafforzamento dell’indipendenza

✔ tutela dell’utenza

✔ valorizzazione della qualità professionale


Principali destinatari

  • avvocati
  • praticanti
  • Consigli dell’Ordine
  • Consiglio Nazionale Forense
  • Cassa Forense
  • società tra avvocati
  • imprese
  • pubbliche amministrazioni

Tempistica

Data

Evento

31 luglio 2026

Pubblicazione in G.U.

16 agosto 2026

Entrata in vigore

Entro febbraio 2027

Adozione dei decreti legislativi


Considerazioni conclusive

La legge delega n. 137/2026 rappresenta uno degli interventi più significativi nella storia recente dell’avvocatura italiana. Pur non modificando immediatamente la disciplina vigente, essa traccia con chiarezza il modello di professione che il legislatore intende perseguire: un’avvocatura più moderna, digitalizzata e organizzata, aperta a nuove forme di esercizio collettivo e a maggiori integrazioni con il mondo dell’impresa, senza rinunciare ai principi di autonomia, indipendenza e funzione costituzionale della difesa.

L’effettiva portata della riforma dipenderà tuttavia dai decreti legislativi attuativi, chiamati a tradurre i criteri direttivi della delega in disposizioni immediatamente applicabili. Sarà in tale fase che si misurerà la capacità del legislatore delegato di bilanciare innovazione organizzativa, tutela dell’affidamento dei cittadini e salvaguardia dell’identità dell’avvocatura quale presidio essenziale dello Stato di diritto.


Le competenze dello Studio Legale Bonanni Saraceno

Lo Studio Legale Bonanni Saraceno, guidato dall’Avv. Fabrizio Valerio Bonanni Saraceno, presta assistenza e consulenza in materia di diritto civile, diritto commerciale, diritto societario, crisi d’impresa e insolvenza, responsabilità civile, diritto del lavoro, diritto tributario e diritto penale. Lo Studio offre inoltre supporto specialistico in materia di governance societaria, organizzazione degli studi professionali, società tra professionisti, compliance normativa, responsabilità professionale degli avvocati, nonché assistenza nei procedimenti disciplinari dinanzi ai Consigli Distrettuali di Disciplina e al Consiglio Nazionale Forense, affiancando professionisti, imprese ed enti pubblici nell’interpretazione e nell’applicazione delle nuove disposizioni derivanti dalla riforma dell’ordinamento forense.

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DECRETO GIUSTIZIA 2026: RIFORME DELL’ORDINAMENTO GIUDIZIARIO, DELLA DISCIPLINA DELL’IMMIGRAZIONE E DELLE INTERCETTAZIONI, DELL’ESAME DI ABILITAZIONE FORENSE

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Il decreto Giustizia-Migranti tra esigenze di efficienza amministrativa, sicurezza e tutela dei diritti fondamentali

L’approvazione, mediante voto di fiducia al Senato, del decreto-legge recante disposizioni urgenti in materia di giustizia e immigrazione rappresenta uno dei più significativi interventi normativi della XIX Legislatura nel settore della giurisdizione, dell’organizzazione giudiziaria e della gestione dei flussi migratori. Il provvedimento, approvato con 92 voti favorevoli e 63 contrari, sarà ora sottoposto all’esame della Camera dei deputati per la definitiva conversione entro il termine costituzionale dell’11 agosto.

Il ricorso alla questione di fiducia ha determinato la decadenza di oltre quattrocento emendamenti presentati in Aula, consentendo al Governo di preservare l’impianto originario del decreto e di assicurare tempi rapidi di approvazione in considerazione della sua natura urgente. La scelta governativa, pur oggetto di critiche sotto il profilo del confronto parlamentare, rientra pienamente negli strumenti previsti dall’ordinamento costituzionale per garantire la tempestiva conversione dei decreti-legge.

Le modifiche all’ordinamento giudiziario e alla professione forense

Uno dei capitoli più rilevanti del decreto riguarda l’organizzazione della giustizia civile e penale.

Di particolare interesse è la riforma dell’esame di Stato per l’accesso alla professione forense, destinata a incidere profondamente sul sistema di formazione e selezione degli avvocati. Il nuovo modello prevede una sola sessione annuale, articolata in due prove scritte e una prova orale, superando l’assetto precedente che contemplava tre elaborati scritti.

L’intervento normativo si inserisce nel più ampio processo di modernizzazione della professione forense, volto a coniugare elevati standard qualitativi con procedure maggiormente efficienti e tempi di accesso più certi.

Parallelamente, il decreto proroga fino al 31 dicembre 2026 la permanenza dei magistrati giudicanti presso il medesimo ufficio giudiziario, misura finalizzata a contrastare le croniche scoperture di organico che da anni incidono negativamente sulla ragionevole durata del processo garantita dall’art. 111 della Costituzione.

Particolare attenzione viene inoltre riservata ai giudici di pace, attraverso interventi destinati a rafforzarne le competenze e l’organizzazione amministrativa, nella prospettiva di una maggiore efficienza della giustizia di prossimità.

Digitalizzazione della giustizia: investimenti e innovazione tecnologica

Il decreto conferma la centralità della trasformazione digitale del sistema giudiziario.

Sono previsti investimenti pari a 6,5 milioni di euro per il 2026, 30 milioni di euro annui dal 2027 al 2034 e ulteriori 12,5 milioni di euro per ciascun anno successivo.

L’obiettivo è consolidare il processo di digitalizzazione degli uffici giudiziari, migliorando l’interoperabilità delle banche dati, l’efficienza dei servizi telematici e la qualità della gestione documentale.

L’innovazione tecnologica costituisce oggi uno degli strumenti fondamentali per ridurre l’arretrato processuale, garantire una maggiore trasparenza amministrativa e rafforzare il principio costituzionale del buon andamento della pubblica amministrazione sancito dall’art. 97 della Costituzione.

Le nuove disposizioni in materia di immigrazione e protezione internazionale

Ampia parte del decreto è dedicata all’attuazione delle direttive contenute nel Patto europeo sulla migrazione e l’asilo.

Le modifiche interessano le procedure di riconoscimento della protezione internazionale, la gestione delle frontiere esterne, i rimpatri e la disciplina dei centri di trattenimento.

Tra le innovazioni di maggiore rilievo figurano:

  • l’obbligo di dichiarazione del domicilio contestualmente alla presentazione della domanda di protezione internazionale;
  • la modifica della disciplina relativa ai documenti rilasciati ai richiedenti asilo;
  • l’estensione da sessanta a novanta giorni del periodo durante il quale il richiedente non può svolgere attività lavorativa;
  • l’introduzione del carattere obbligatorio delle procedure accelerate di frontiera;
  • l’ampliamento delle strutture destinate al trattenimento amministrativo;
  • il divieto espresso di fondare il trattenimento esclusivamente sulla nazionalità del richiedente.

Dal punto di vista giuridico tali disposizioni dovranno necessariamente confrontarsi con i principi sanciti dalla Costituzione italiana, dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo, nonché con la consolidata giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea e della Corte europea dei diritti dell’uomo.

L’effettivo equilibrio tra esigenze di controllo delle frontiere e tutela dei diritti fondamentali costituirà il principale banco di prova della futura applicazione della riforma.

Il dibattito politico sulle intercettazioni

L’approvazione della fiducia ha altresì congelato il confronto interno alla maggioranza sulla disciplina delle intercettazioni.

L’emendamento volto ad ampliare l’utilizzabilità delle intercettazioni in procedimenti diversi da quelli per cui erano state autorizzate, sostenuto da Fratelli d’Italia, non è stato esaminato a seguito della fiducia.

La posizione espressa da Forza Italia, favorevole al mantenimento di rigorose garanzie a tutela della libertà individuale pur nel rafforzamento degli strumenti investigativi contro la criminalità organizzata, evidenzia come il bilanciamento tra sicurezza e diritti fondamentali continui a rappresentare uno dei temi più delicati del diritto processuale penale contemporaneo.

È prevedibile che tale materia possa costituire oggetto di futuri interventi legislativi autonomi, nei quali il confronto parlamentare sarà chiamato a misurarsi con i principi costituzionali di proporzionalità, necessità e tutela della riservatezza.

Le critiche dell’opposizione e la prospettiva europea

Le forze di opposizione hanno definito il decreto un intervento normativo eterogeneo, evidenziando presunte criticità nella disciplina dell’immigrazione e contestando il mancato recepimento integrale del Patto europeo sulla migrazione e l’asilo.

In particolare, è stata lamentata l’assenza di un organismo indipendente per il monitoraggio dei diritti umani nei centri di trattenimento e il rischio di un’eccessiva compressione delle garanzie riconosciute ai richiedenti protezione internazionale.

Dal punto di vista scientifico, il giudizio sull’efficacia del decreto potrà essere formulato soltanto alla luce della sua concreta applicazione, del vaglio della giurisprudenza nazionale ed europea e dell’impatto che le nuove disposizioni produrranno sull’efficienza del sistema giudiziario e sulla gestione dei fenomeni migratori.

Conclusioni

Il decreto Giustizia-Migranti rappresenta un intervento normativo complesso, che affronta simultaneamente profili organizzativi della giustizia, innovazione digitale, ordinamento forense e disciplina dell’immigrazione.

La scelta governativa di ricorrere alla questione di fiducia ha consentito di assicurare una rapida approvazione del testo, evitando modifiche che avrebbero potuto compromettere il rispetto dei termini costituzionali di conversione. Resta ora affidata alla prassi applicativa e al controllo della magistratura la verifica dell’effettiva capacità delle nuove disposizioni di coniugare efficienza amministrativa, certezza del diritto, sicurezza pubblica e tutela dei diritti fondamentali, nel rispetto dei principi costituzionali e degli obblighi derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea.

Le competenze dello Studio Legale Bonanni Saraceno

Lo Studio Legale Bonanni Saraceno assiste privati, imprese ed enti pubblici nelle questioni riguardanti il diritto amministrativo, il diritto dell’immigrazione, il diritto penale, il diritto civile e il diritto dell’Unione europea, offrendo consulenza altamente qualificata sull’applicazione delle riforme legislative e sull’impatto delle nuove discipline in materia di giustizia. Lo Studio presta assistenza nei procedimenti relativi alla protezione internazionale, ai permessi di soggiorno, ai rimpatri, ai ricongiungimenti familiari e al contenzioso innanzi alle autorità giudiziarie nazionali ed europee. L’attività professionale comprende inoltre la consulenza in materia di ordinamento forense, responsabilità della pubblica amministrazione, tutela dei diritti fondamentali e contenzioso costituzionale e sovranazionale, con un approccio multidisciplinare fondato sul costante aggiornamento scientifico e giurisprudenziale.

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AMIANTO: LA CASSAZIONE TUTELA LE VITTIME D’AMIANTO, RIBADENDO I REQUISITI DELL’ATTO DI APPELLO EX ART. 434 C.P.C.

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Esposizione all’amianto e risarcimento dei danni: la Cassazione ribadisce i requisiti dell’atto di appello. Commento all’ordinanza n. 24311/2026

L’ordinanza n. 24311 del 2026 della Corte di Cassazione rappresenta un’importante pronuncia sia sotto il profilo processuale sia sotto quello della tutela sostanziale delle vittime dell’esposizione professionale all’amianto. La decisione affronta il delicato rapporto tra l’ammissibilità dell’atto di appello e il diritto delle vittime e dei loro eredi ad ottenere un pieno accertamento della responsabilità datoriale e del conseguente risarcimento dei danni derivanti da patologie asbesto-correlate.

La pronuncia assume particolare rilievo in un settore nel quale il decorso temporale tra l’esposizione alle fibre di amianto e l’insorgenza delle malattie neoplastiche rende spesso complessa la ricostruzione probatoria, imponendo ai giudici un rigoroso equilibrio tra esigenze processuali e tutela effettiva dei diritti costituzionalmente garantiti.

Il caso: carcinoma polmonare da esposizione professionale all’amianto

La vicenda trae origine dal decesso di un lavoratore che aveva prestato attività lavorativa tra il 1966 e il 1978 in un ambiente caratterizzato dalla presenza di amianto. In sede previdenziale era già stato riconosciuto il nesso causale tra l’attività lavorativa svolta e il carcinoma polmonare che aveva condotto alla morte del dipendente.

Successivamente la moglie e la figlia hanno promosso un giudizio civile nei confronti della società datrice di lavoro chiedendo il risarcimento del danno biologico maturato in capo al lavoratore e trasmesso agli eredi, nonché del cosiddetto danno da “formido mortis”, consistente nella sofferenza psichica derivante dalla lucida consapevolezza dell’approssimarsi della morte e dell’irreversibile evoluzione della malattia.

Le decisioni dei giudici di merito

Il Tribunale di Venezia aveva rigettato la domanda ritenendo non sufficientemente dimostrate le concrete modalità dell’esposizione all’amianto e le mansioni effettivamente svolte dal lavoratore.

La Corte d’Appello di Venezia aveva successivamente dichiarato inammissibile l’impugnazione ai sensi dell’art. 434 c.p.c., sostenendo che l’atto di appello non individuasse con sufficiente specificità gli errori della sentenza di primo grado né le ragioni poste a fondamento della richiesta di riforma.

Una lettura particolarmente rigorosa del requisito della specificità dei motivi di gravame aveva così impedito qualsiasi esame nel merito delle domande risarcitorie.

La decisione della Cassazione

La Suprema Corte ha censurato tale impostazione, accogliendo integralmente il ricorso delle eredi.

Secondo la Cassazione, l’atto di appello individuava chiaramente:

  • i capi della sentenza contestati;
  • le ragioni dell’errore attribuito al Tribunale;
  • la documentazione già prodotta;
  • i fatti storici da provare mediante testimonianza relativamente all’esposizione professionale all’amianto.

Pertanto risultavano pienamente soddisfatti i requisiti richiesti dall’art. 434 c.p.c.

L’ordinanza ribadisce un principio ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità: l’appello non costituisce un nuovo giudizio autonomo né richiede formule sacramentali o un progetto alternativo di sentenza, ma deve semplicemente consentire al giudice di comprendere con precisione le parti della decisione impugnata e le ragioni della contestazione.

La Suprema Corte richiama così un’interpretazione sostanzialistica dell’impugnazione, coerente con il principio costituzionale dell’effettività della tutela giurisdizionale sancito dall’art. 24 della Costituzione.

L’importanza della prova nelle controversie da amianto

Le controversie aventi ad oggetto malattie asbesto-correlate presentano caratteristiche peculiari.

L’esposizione professionale si è spesso verificata molti decenni prima della manifestazione della patologia e ciò rende particolarmente difficile la ricostruzione delle condizioni di lavoro.

Per questa ragione assumono rilievo fondamentale:

  • la documentazione aziendale;
  • le certificazioni INAIL;
  • gli atti previdenziali;
  • le consulenze medico-legali;
  • le testimonianze dei colleghi di lavoro;
  • la ricostruzione storica degli ambienti produttivi.

Una declaratoria di inammissibilità dell’appello fondata su un formalismo eccessivo rischierebbe di comprimere il diritto delle vittime ad ottenere una piena valutazione del merito della controversia.

Il danno da “formido mortis”

La decisione richiama indirettamente anche il tema del danno da formido mortis, categoria ormai consolidata nella giurisprudenza italiana.

Esso consiste nella sofferenza interiore provata dalla persona che, pienamente cosciente della gravità della propria malattia, vive il periodo antecedente alla morte con la consapevolezza dell’esito infausto.

Si tratta di un danno non patrimoniale autonomo rispetto al danno biologico terminale e, ove maturato prima del decesso, entra nel patrimonio del soggetto e può essere trasmesso agli eredi iure successionis.

Nelle patologie da amianto tale voce risarcitoria assume particolare rilievo poiché molte malattie oncologiche consentono al paziente una lunga fase di lucida consapevolezza dell’evoluzione della malattia.

Il principio di diritto affermato dalla Cassazione

L’ordinanza n. 24311/2026 riafferma un principio di grande importanza sistematica: il requisito della specificità dei motivi di appello non deve essere interpretato in modo formalistico.

È sufficiente che dall’atto emerga con chiarezza:

  • l’individuazione delle parti della sentenza censurate;
  • le ragioni della critica;
  • gli elementi probatori che giustificano la richiesta di riforma.

L’appello deve rappresentare uno strumento di effettiva revisione della decisione impugnata e non un ostacolo processuale che impedisca l’accesso al giudizio di secondo grado.

Conclusioni

Con l’ordinanza n. 24311/2026 la Corte di Cassazione riafferma una concezione garantista del processo civile, privilegiando la sostanza delle impugnazioni rispetto ad interpretazioni meramente formalistiche.

La pronuncia assume particolare importanza nelle controversie relative all’esposizione professionale all’amianto, nelle quali la complessità della prova e il lungo periodo di latenza delle patologie impongono un approccio orientato alla piena tutela delle vittime e dei loro familiari.

Il rinvio disposto dalla Suprema Corte consentirà ora alla Corte d’Appello di Venezia, in diversa composizione, di esaminare nel merito le domande risarcitorie, verificando la responsabilità datoriale e la sussistenza dei danni richiesti dalle eredi.

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L’ordinanza n. 24311 del 2026 della Corte di Cassazione

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Le competenze dello Studio Legale Bonanni Saraceno

Lo Studio Legale Bonanni Saraceno vanta una consolidata esperienza nella tutela delle vittime dell’amianto e dei loro familiari, offrendo assistenza giudiziale e stragiudiziale nelle azioni di risarcimento del danno nei confronti dei datori di lavoro, degli enti pubblici e dei soggetti responsabili dell’esposizione professionale.

L’attività dello Studio comprende la ricostruzione delle condizioni di esposizione, l’accertamento del nesso causale mediante consulenze medico-legali altamente specialistiche, la gestione dei rapporti con INAIL e con gli enti previdenziali, nonché la proposizione di azioni risarcitorie per il riconoscimento del danno biologico, morale, patrimoniale, terminale e da formido mortis.

Grazie ad un approccio multidisciplinare che integra competenze in materia di responsabilità civile, diritto del lavoro, medicina legale e tutela delle vittime dell’amianto, lo Studio Legale Bonanni Saraceno assiste lavoratori, eredi e famiglie in ogni fase del procedimento, perseguendo il pieno riconoscimento dei diritti risarcitori nel rispetto dei più recenti orientamenti della Corte di Cassazione e della giurisprudenza nazionale.

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DANNO PATRIMONIALE: LA CORTE DI CASSAZIONE SENT. N. 24221/2026 RICONOSCE IL VALORE ECONOMICO DEL LAVORO DOMESTICO

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La Cassazione riconosce il valore economico del lavoro domestico: una svolta nel risarcimento del danno patrimoniale

La sentenza della Corte di Cassazione civile n. 24221 del 2026 rappresenta un significativo punto di evoluzione nell’ambito della responsabilità civile e del risarcimento del danno alla persona, riaffermando il principio secondo cui la compromissione della capacità di svolgere il lavoro domestico integra un autonomo danno patrimoniale, distinto dal danno biologico e meritevole di autonoma liquidazione. Il principio non riguarda esclusivamente la figura tradizionalmente identificata nella casalinga, ma si estende a qualunque soggetto – uomo o donna – che svolga in modo abituale attività domestiche prive di remunerazione, riconoscendo a tale attività un indiscusso valore economico e produttivo.

La pronuncia si inserisce nel consolidato orientamento della Suprema Corte volto a valorizzare il lavoro domestico quale attività economicamente apprezzabile, superando definitivamente una concezione meramente assistenziale o familiare dello stesso. Il lavoro di cura, di organizzazione della casa, di gestione della quotidianità e di assistenza ai componenti del nucleo familiare costituisce infatti una prestazione suscettibile di valutazione economica, la cui perdita o riduzione determina un effettivo depauperamento patrimoniale.

Il caso deciso dalla Corte

La vicenda trae origine da un incidente stradale nel quale la danneggiata aveva convenuto in giudizio la propria compagnia assicuratrice e quella designata quale impresa incaricata della gestione del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, essendo il veicolo responsabile privo di copertura assicurativa.

Le compagnie avevano riconosciuto il risarcimento del danno biologico derivante dalle lesioni riportate, negando tuttavia qualsiasi autonoma tutela per la perdita della capacità di svolgere il lavoro domestico. Secondo la prospettazione difensiva delle assicurazioni, tale pregiudizio sarebbe stato integralmente assorbito dal danno biologico e potrebbe assumere rilevanza patrimoniale soltanto qualora il danneggiato dimostri di aver sostenuto spese per l’assunzione di una collaboratrice domestica o per altri servizi sostitutivi.

I giudici di merito avevano condiviso tale impostazione, rigettando la domanda relativa al danno patrimoniale da perdita della capacità lavorativa domestica.

La Corte di Cassazione ha integralmente censurato tale ricostruzione.

La perdita della capacità di lavoro domestico costituisce danno patrimoniale autonomo

Il principio di diritto affermato dalla Suprema Corte assume particolare rilievo sistematico.

La lesione della capacità di svolgere il lavoro casalingo integra infatti un danno patrimoniale da perdita di capacità lavorativa specifica, autonomo rispetto al danno biologico disciplinato dagli artt. 1223, 1226, 2043 e 2056 c.c.

Il danno biologico tutela esclusivamente l’integrità psicofisica della persona e le conseguenze dinamico-relazionali derivanti dalla lesione della salute. Diversamente, la riduzione della capacità di svolgere attività domestiche determina la perdita di una concreta utilità economicamente valutabile e, pertanto, costituisce un autonomo pregiudizio patrimoniale.

La Corte richiama il consolidato orientamento secondo cui il lavoro domestico produce una ricchezza indiretta, evitando l’impiego di risorse economiche necessarie per affidare a terzi le medesime attività. Tale valore economico permane anche quando la prestazione non sia destinata a favore di un nucleo familiare, ma riguardi la cura della propria abitazione da parte di una persona che viva da sola.

Nessun obbligo di dimostrare l’assunzione di una collaboratrice domestica

Uno dei profili maggiormente innovativi della decisione riguarda l’onere della prova.

La Cassazione chiarisce che costituisce errore di diritto subordinare il riconoscimento del danno patrimoniale alla dimostrazione delle somme sostenute per retribuire una colf o altro collaboratore domestico.

I giudici di merito hanno infatti confuso il diverso piano dell’esistenza del danno con quello della sua liquidazione.

L’esistenza del danno deriva dalla compromissione della capacità lavorativa domestica, mentre l’eventuale ricorso ad un collaboratore rappresenta soltanto una possibile modalità attraverso cui il danno può manifestarsi sul piano economico, ma non costituisce presupposto indispensabile per il suo riconoscimento.

Anche qualora la persona continui personalmente a svolgere le attività domestiche, impiegando tempi maggiori, affrontando sforzi più gravosi o conseguendo risultati meno efficienti, il danno patrimoniale continua ad esistere.

Il sacrificio lavorativo imposto dalle lesioni rappresenta esso stesso una perdita economicamente valutabile.

L’onere probatorio viene riequilibrato

La Corte affronta anche il tema della distribuzione dell’onere della prova.

Per ottenere il risarcimento è sufficiente dimostrare, anche mediante presunzioni semplici, che prima dell’evento lesivo il soggetto svolgesse abitualmente attività domestiche e che le lesioni abbiano inciso, totalmente o parzialmente, sulla relativa capacità.

Non incombe invece sulla vittima dimostrare l’effettivo sostenimento di costi sostitutivi.

Sarà eventualmente la controparte a fornire elementi idonei ad escludere lo svolgimento dell’attività domestica o la concreta incidenza invalidante delle lesioni.

La pronuncia rafforza così il principio della prova per presunzioni nel risarcimento del danno patrimoniale futuro, ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità.

Il lavoro domestico come attività economicamente produttiva

Di particolare interesse risulta il passaggio motivazionale dedicato alla qualificazione giuridica del lavoro casalingo.

La Cassazione ribadisce che il lavoro domestico non costituisce un’attività priva di rilevanza economica soltanto perché non produce un corrispettivo monetario.

La gestione della casa, l’organizzazione familiare, la cura degli ambienti, il coordinamento delle esigenze quotidiane e l’assistenza ai componenti della famiglia rappresentano attività suscettibili di valutazione patrimoniale, poiché sostituiscono prestazioni normalmente reperibili sul mercato.

La funzione economica del lavoro domestico prescinde dalla sua remunerazione diretta e trova fondamento nell’utilità patrimoniale concretamente prodotta.

Ne deriva che la lesione della relativa capacità lavorativa determina un danno risarcibile secondo le regole generali della responsabilità civile.

Il danno permane anche in presenza di una collaboratrice domestica

La Suprema Corte affronta infine un ulteriore profilo di notevole interesse pratico.

Il danno patrimoniale non viene meno neppure quando il soggetto già si avvalga abitualmente di personale domestico.

Le funzioni della casalinga o del soggetto che organizza la gestione della casa risultano infatti ben più ampie rispetto alle mansioni ordinariamente svolte da una collaboratrice familiare, comprendendo attività di coordinamento, pianificazione, supervisione, organizzazione e gestione dell’intera economia domestica.

La presenza di una colf non elimina dunque il valore economico della capacità lavorativa della persona lesa, né esclude la configurabilità del danno patrimoniale.

Il principio di diritto

La Corte formula un principio destinato a orientare la futura giurisprudenza di merito:

“La lesione della capacità di lavoro casalingo, integrando un danno patrimoniale da perdita di una capacità lavorativa specifica, deve essere risarcita quale autonoma voce di danno ogniqualvolta risultino provati lo svolgimento dell’attività domestica e la compromissione, totale o parziale, della relativa capacità, senza che sia necessaria la dimostrazione dell’avvenuto ricorso ad un collaboratore domestico.”

Si tratta di un principio destinato ad incidere significativamente sul contenzioso in materia di responsabilità civile, sinistri stradali, malpractice sanitaria e responsabilità extracontrattuale, ampliando le possibilità di tutela risarcitoria delle vittime.

Conclusioni

La sentenza n. 24221/2026 conferma il definitivo riconoscimento del lavoro domestico quale attività economicamente produttiva e costituzionalmente meritevole di tutela. La perdita della relativa capacità lavorativa non rappresenta una semplice conseguenza del danno biologico, bensì un autonomo danno patrimoniale suscettibile di liquidazione equitativa anche in assenza di esborsi documentati.

La decisione valorizza la concreta funzione economica del lavoro di cura, riafferma il principio dell’integrale risarcimento del danno e rafforza la tutela delle vittime di lesioni personali, ponendo definitivamente al centro dell’ordinamento il valore patrimoniale delle attività domestiche, indipendentemente dalla loro remunerazione.

Le competenze dello Studio Legale Bonanni Saraceno

Lo Studio Legale Bonanni Saraceno, operante su tutto il territorio nazionale, assiste persone fisiche e famiglie nelle controversie aventi ad oggetto il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, con particolare riferimento ai sinistri stradali, alla responsabilità sanitaria, agli infortuni, agli illeciti civili e alle ipotesi di perdita della capacità lavorativa specifica. Lo Studio presta assistenza nella quantificazione del danno biologico, del danno patrimoniale da riduzione della capacità lavorativa, del danno emergente e del lucro cessante, predisponendo strategie difensive fondate sui più recenti orientamenti della Corte di Cassazione. Grazie ad un approccio multidisciplinare, all’impiego di consulenze medico-legali altamente specialistiche e ad una consolidata esperienza nel contenzioso civile, lo Studio garantisce una tutela completa delle vittime, perseguendo il principio dell’integrale risarcimento di tutti i pregiudizi patrimoniali e non patrimoniali subiti.

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AI ACT: GARANTE PRIVACY APPROVA IL DECRETO AI ACT, CHIEDENDO MAGGIORI TUTELE DEI DIRITTI FONDAMENTALI

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AI Act e decreto legislativo italiano: il via libera del Garante Privacy tra governance, vigilanza e rafforzamento delle garanzie fondamentali

L’attuazione dell’AI Act rappresenta uno dei passaggi più significativi nel processo di regolamentazione dell’intelligenza artificiale nell’ordinamento italiano ed europeo. Il recente parere favorevole espresso dal Garante per la protezione dei dati personali sullo schema di decreto legislativo di adeguamento nazionale segna un momento di particolare rilevanza, poiché conferma la conformità dell’impianto normativo ai principi europei, subordinandola tuttavia all’introduzione di ulteriori garanzie volte a rafforzare la tutela dei diritti fondamentali, della privacy e della dignità della persona.

Il Garante Privacy approva lo schema di decreto AI Act, ma chiede maggiori tutele per diritti fondamentali e dati biometrici

L’intervento dell’Autorità evidenzia come la disciplina dell’intelligenza artificiale non possa limitarsi a favorire l’innovazione tecnologica, ma debba garantire un equilibrio tra sviluppo economico, sicurezza pubblica e protezione dei diritti costituzionalmente garantiti.

Il sistema nazionale di governance dell’intelligenza artificiale

Lo schema di decreto legislativo istituisce il sistema italiano di governance dell’intelligenza artificiale, individuando le autorità competenti per la vigilanza e l’applicazione delle disposizioni europee.

Tra gli aspetti più significativi emerge la designazione del Garante Privacy quale Autorità di vigilanza del mercato per i sistemi di IA ad alto rischio utilizzati nei settori maggiormente incidenti sui diritti fondamentali, tra i quali figurano:

  • amministrazione della giustizia;
  • attività di polizia e contrasto alla criminalità;
  • immigrazione;
  • gestione delle frontiere;
  • processi democratici;
  • ulteriori ambiti caratterizzati da elevata incidenza sui diritti della persona.

La scelta appare coerente con la centralità attribuita dal Regolamento (UE) 2024/1689 (AI Act) alla protezione dei dati personali quale presupposto imprescindibile per uno sviluppo affidabile dell’intelligenza artificiale.

Il ruolo del Garante Privacy nella vigilanza sui sistemi di IA ad alto rischio

Pur esprimendo parere favorevole, il Garante ha formulato una serie di osservazioni destinate a rafforzare l’efficacia del nuovo sistema.

In particolare, l’Autorità richiede:

  • il riconoscimento del potere di adottare linee guida, raccomandazioni e buone pratiche, analogamente alle altre autorità competenti;
  • una disciplina più chiara delle sanzioni amministrative di propria competenza secondo il Codice Privacy;
  • il coinvolgimento nei lavori dello Spazio di sperimentazione italiano per l’Intelligenza Artificiale (AI Regulatory Sandbox);
  • una precisa definizione del proprio ruolo nelle procedure di valutazione della conformità dei sistemi di IA ad alto rischio.

Si tratta di richieste pienamente coerenti con l’impostazione dell’AI Act, che attribuisce un ruolo essenziale alle autorità nazionali di controllo nel garantire un’applicazione uniforme della disciplina europea.

IA e rapporti di lavoro: stop alle decisioni esclusivamente automatizzate

Particolarmente significativa appare la proposta del Garante di estendere il divieto di decisioni fondate esclusivamente su sistemi automatizzati anche alle valutazioni che incidono sul rapporto di lavoro.

L’Autorità ritiene infatti necessario evitare che algoritmi possano determinare autonomamente:

  • valutazioni delle prestazioni;
  • attribuzione di premi;
  • progressioni di carriera;
  • altre decisioni suscettibili di incidere in maniera significativa sulla posizione lavorativa del dipendente.

La proposta rafforza il principio della supervisione umana, già previsto dall’AI Act e dal Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), riaffermando che la decisione finale deve rimanere riconducibile ad una valutazione umana effettiva e non meramente formale.

L’intelligenza artificiale nelle Forze di polizia: il nodo dei dati biometrici

Uno degli aspetti maggiormente delicati affrontati dal parere riguarda l’utilizzo dell’intelligenza artificiale da parte delle Forze di polizia.

L’Autorità evidenzia come il trattamento dei dati biometrici costituisca una delle attività più invasive per la sfera privata dell’individuo, imponendo pertanto un rigoroso rispetto dei principi di:

  • necessità;
  • proporzionalità;
  • minimizzazione;
  • limitazione delle finalità;
  • trasparenza;
  • controllo umano.

Secondo il Garante, il trattamento automatizzato e generalizzato dei dati biometrici delle persone che accedono a luoghi o eventi pubblici non risulta compatibile con l’AI Act.

Il riconoscimento facciale ex post è infatti consentito esclusivamente per ricerche mirate e specificamente autorizzate, mentre non appare conforme al diritto europeo una raccolta preventiva e indiscriminata dei dati biometrici dell’intera popolazione.

Il divieto di banche dati ottenute mediante scraping indiscriminato

Di particolare rilievo è la richiesta del Garante di introdurre nel nuovo articolo 359-ter del codice di procedura penale un espresso divieto di utilizzare banche dati biometriche costruite attraverso tecniche di scraping indiscriminato.

La questione assume enorme importanza pratica.

Negli ultimi anni numerosi sistemi di riconoscimento facciale sono stati addestrati utilizzando immagini reperite automaticamente sul web, spesso senza il consenso degli interessati e in violazione della normativa europea sulla protezione dei dati.

Il Garante ritiene che tali archivi non possano costituire una base lecita per attività investigative o di identificazione personale.

La proposta appare perfettamente coerente con i principi europei in materia di qualità dei dati, liceità del trattamento e tutela dei diritti fondamentali.

Supervisione umana e sperimentazione dell’intelligenza artificiale

Ulteriori osservazioni riguardano:

  • la necessità di definire con precisione il concetto di supervisione umana;
  • la ripartizione delle responsabilità nei progetti di ricerca e sperimentazione;
  • il coinvolgimento del Garante nei sandbox normativi che comportino trattamenti di dati personali;
  • il rafforzamento delle garanzie sulla qualità delle banche dati biometriche.

Tali richieste confermano come il legislatore europeo abbia inteso costruire un modello di “human centered AI”, nel quale la tecnologia rimane sempre subordinata al controllo dell’uomo.

Le nuove competenze richiedono adeguate risorse

Il Garante richiama infine l’attenzione sulla necessità di adeguare le proprie risorse economiche, organizzative e professionali.

L’ampliamento delle competenze derivante dall’AI Act comporterà infatti attività di vigilanza estremamente complesse sotto il profilo tecnico e giuridico, imponendo un significativo rafforzamento delle strutture dell’Autorità.

Senza adeguate risorse finanziarie il sistema di controllo rischierebbe infatti di risultare inefficace proprio nei settori maggiormente sensibili per la tutela dei diritti fondamentali.

Profili giuridici e prospettive future

L’attuazione italiana dell’AI Act rappresenta un passaggio storico nella costruzione di una disciplina organica dell’intelligenza artificiale.

Il parere favorevole del Garante conferma la solidità dell’impianto normativo, ma evidenzia altresì la necessità di rafforzare i presidi di legalità nei confronti delle applicazioni più invasive della tecnologia.

Particolare attenzione dovrà essere dedicata ai sistemi di IA ad alto rischio, al trattamento dei dati biometrici, alla supervisione umana delle decisioni automatizzate, alla trasparenza algoritmica e alla responsabilità delle amministrazioni pubbliche e degli operatori privati.

Il modello delineato dal legislatore europeo pone al centro la persona, affermando che l’innovazione tecnologica deve svilupparsi nel pieno rispetto della dignità umana, della riservatezza, della non discriminazione e dello Stato di diritto.

Le competenze dello Studio Legale Bonanni Saraceno

Lo Studio Legale Bonanni Saraceno offre assistenza altamente qualificata nell’ambito della regolamentazione dell’intelligenza artificiale, della protezione dei dati personali e della compliance normativa nazionale ed europea. L’attività professionale comprende consulenza in materia di AI Act, GDPR, responsabilità civile derivante dall’impiego di sistemi di intelligenza artificiale, governance algoritmica, valutazioni d’impatto (DPIA), utilizzo di sistemi di IA ad alto rischio, tutela dei diritti fondamentali, cybersecurity e protezione dei dati biometrici. Lo Studio assiste imprese, pubbliche amministrazioni, enti del terzo settore e professionisti nella predisposizione di modelli organizzativi conformi alla normativa europea, nella gestione del contenzioso, nelle attività ispettive delle Autorità indipendenti e nell’implementazione di sistemi di intelligenza artificiale pienamente rispettosi dei principi di legalità, trasparenza, proporzionalità e accountability, offrendo un approccio multidisciplinare che coniuga competenze giuridiche, tecnologiche e di risk management.

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CORPORATE GOVERNANCE: AI E IL NUOVO ART. 2396-QUINQUIES C.C.

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Dalla conformità normativa alla governance del rischio: la rivoluzione del D.Lgs. 47/2026

L’evoluzione del diritto societario italiano sta vivendo una delle più profonde trasformazioni degli ultimi decenni. Se, per oltre vent’anni, il sistema dei controlli societari è stato costruito prevalentemente sulla verifica della conformità dell’azione amministrativa alla legge, allo statuto e ai principi di corretta amministrazione, oggi il legislatore ha scelto di spostare il baricentro della corporate governance verso un modello fondato sulla gestione preventiva del rischio.

La crisi finanziaria del 2008, la pandemia da Covid-19, le tensioni geopolitiche internazionali, la transizione digitale, l’affermazione della sostenibilità ESG, la crescente esposizione ai rischi informatici e, soprattutto, l’avvento dell’intelligenza artificiale hanno modificato radicalmente il contesto operativo delle imprese. Il rispetto delle norme non è più sufficiente: diventa imprescindibile la capacità dell’organizzazione di prevedere, monitorare e governare i rischi che possono compromettere la continuità aziendale.

In questo scenario si inserisce il D.Lgs. 47/2026, attuativo della Legge Capitali (L. 5 marzo 2024, n. 21), che introduce nel Codice civile il nuovo art. 2396-quinquies c.c., destinato a incidere profondamente sul ruolo degli amministratori e del collegio sindacale.

La nuova disposizione amplia infatti il contenuto della vigilanza sull’adeguatezza degli assetti organizzativi, amministrativi e contabili, includendo espressamente il Sistema di Controllo Interno e Gestione dei Rischi (SCIGR) e il coordinamento delle relative funzioni.

Non si tratta di una semplice modifica terminologica, bensì dell’introduzione di un nuovo paradigma culturale della governance societaria.

L’art. 2086 c.c.: il fondamento degli assetti organizzativi adeguati

La riforma trova il proprio punto di partenza nella modifica dell’art. 2086 c.c., introdotta dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza.

Per la prima volta il legislatore ha imposto all’imprenditore che operi in forma societaria o collettiva l’obbligo di adottare assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche al fine della tempestiva rilevazione della crisi e della perdita della continuità aziendale.

Nel tempo la giurisprudenza e la prassi professionale hanno progressivamente ampliato il contenuto di tale obbligo.

Gli assetti adeguati oggi comprendono:

  • sistemi decisionali strutturati;
  • deleghe e procure coerenti;
  • controlli interni;
  • pianificazione economico-finanziaria;
  • sistemi di reporting;
  • monitoraggio della continuità aziendale;
  • gestione integrata dei rischi.

Con il nuovo art. 2396-quinquies c.c., tale evoluzione riceve una definitiva consacrazione normativa.

La convergenza delle riforme europee: nasce una nuova categoria di rischio

Il nuovo art. 2396-quinquies c.c. non costituisce un intervento isolato.

Esso rappresenta il punto di incontro di numerose riforme europee che hanno progressivamente ridefinito le responsabilità degli organi societari.

Tra le principali si ricordano:

  • la Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD);
  • gli standard ESRS;
  • il Regolamento DORA sulla resilienza operativa digitale;
  • la Direttiva NIS2 sulla cybersicurezza;
  • l’AI Act;
  • la disciplina europea sulla Supply Chain Due Diligence.

Tutte queste normative condividono un principio comune: gli amministratori devono essere in grado di identificare, valutare, monitorare e governare rischi sempre più complessi, tra cui:

  • rischio climatico;
  • rischio reputazionale;
  • rischio cyber;
  • rischio tecnologico;
  • rischio ESG;
  • rischio derivante dall’utilizzo dell’intelligenza artificiale;
  • rischio di violazione dei diritti umani lungo la catena del valore.

La governance moderna non può più limitarsi alla mera conformità normativa, ma deve assicurare una gestione dinamica del rischio.

L’AI Act e la governance dell’intelligenza artificiale

Particolare rilievo assume l’entrata in vigore dell’AI Act europeo, che disciplina l’immissione sul mercato e l’utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale.

Per i sistemi classificati ad alto rischio, il regolamento impone obblighi estremamente articolati, tra cui:

  • documentazione tecnica;
  • registrazione dei log;
  • supervisione umana;
  • gestione del rischio;
  • qualità dei dati;
  • monitoraggio continuo;
  • accountability.

Tali obblighi non rappresentano meri adempimenti tecnici, ma diventano parte integrante degli assetti organizzativi richiesti dall’art. 2086 c.c. e del nuovo sistema di controllo previsto dall’art. 2396-quinquies.

Anche il riformato art. 123-bis TUF impone alle società quotate di descrivere nella relazione sul governo societario:

  • le politiche di utilizzo dell’intelligenza artificiale;
  • le modalità di monitoraggio dei sistemi AI;
  • le strategie di gestione del rischio cyber;
  • l’integrazione delle nuove tecnologie negli assetti amministrativi e organizzativi.

Il nuovo ruolo del collegio sindacale

La vera innovazione del nuovo art. 2396-quinquies consiste nell’ampliamento della funzione di vigilanza del collegio sindacale.

Il controllo non riguarda più soltanto l’esistenza formale delle procedure aziendali.

Occorre verificare che il Sistema di Controllo Interno e Gestione dei Rischi sia effettivamente funzionante.

In altre parole, il quesito non è più:

“Gli assetti organizzativi esistono?”

Bensì:

“Gli assetti organizzativi funzionano realmente?”

E ancora:

“Sono in grado di governare i rischi derivanti dall’intelligenza artificiale?”

Il collegio sindacale è quindi chiamato ad accertare:

  • l’identificazione dei rischi;
  • la loro attribuzione ai responsabili competenti;
  • il monitoraggio costante;
  • la qualità dei flussi informativi;
  • il reporting verso il Consiglio di Amministrazione;
  • la concreta efficacia dei controlli.

La governance dell’AI: una struttura multilivello

Le migliori prassi internazionali suggeriscono un modello organizzativo articolato su tre livelli.

1. AI Committee

Comitato operativo multidisciplinare composto da:

  • IT;
  • Legal;
  • Compliance;
  • Business;
  • Data Scientist.

Ha il compito di presidiare quotidianamente l’utilizzo dei sistemi AI.

2. Executive AI Committee

Composto dal top management aziendale.

Valuta:

  • rischi;
  • impatti strategici;
  • investimenti;
  • conformità normativa.

3. Board Oversight

Il Consiglio di Amministrazione:

  • definisce il risk appetite;
  • approva la strategia AI;
  • riceve i report periodici;
  • supervisiona l’intero sistema.

Il collegio sindacale dovrà verificare che tale architettura sia realmente operativa, documentata e costantemente aggiornata.

I flussi informativi verso il Consiglio di Amministrazione

L’art. 2381 c.c. impone agli amministratori delegati di fornire al Consiglio informazioni complete, tempestive e comprensibili.

Nel contesto dell’AI, ogni consigliere dovrebbe essere posto nelle condizioni di conoscere:

  • quali sistemi AI utilizza la società;
  • quali dati alimentano gli algoritmi;
  • il livello di rischio;
  • la classificazione AI Act;
  • i sistemi di controllo;
  • le responsabilità decisionali;
  • gli incidenti verificatisi;
  • i meccanismi di monitoraggio continuo.

Il collegio sindacale dovrà vigilare anche sulla qualità e completezza di tali flussi informativi.

Human Oversight: il principio cardine della governance AI

Elemento centrale dell’AI Act è il principio della Human Oversight, ossia della supervisione umana effettiva.

Essa si fonda su tre pilastri:

  • Human Oversight, quale controllo umano reale sulle decisioni algoritmiche;
  • Explainability, ossia la possibilità di comprendere e spiegare le decisioni dell’algoritmo;
  • Accountability, consistente nella chiara attribuzione delle responsabilità.

L’essere umano non può limitarsi a ratificare automaticamente le decisioni della macchina.

Il modello Human-in-the-Loop richiede che il soggetto incaricato:

  • sia competente;
  • disponga delle informazioni necessarie;
  • abbia potere decisionale;
  • possa modificare o bloccare l’output dell’algoritmo;
  • risponda delle decisioni assunte.

È proprio questo presidio organizzativo che consente agli amministratori di dimostrare di avere mantenuto il controllo sul rischio tecnologico.

Una nuova cultura della responsabilità societaria

Il nuovo art. 2396-quinquies c.c. segna il definitivo superamento di una concezione meramente documentale della governance.

La responsabilità degli organi sociali non sarà più valutata esclusivamente sulla presenza di regolamenti, procedure o policy.

Diventerà centrale la dimostrazione dell’effettivo funzionamento del sistema organizzativo.

Gli assetti dovranno essere:

  • dinamici;
  • verificabili;
  • misurabili;
  • aggiornati;
  • proporzionati ai rischi dell’impresa.

In questa prospettiva, il Sistema di Controllo Interno e Gestione dei Rischi assume un ruolo strategico nell’assicurare resilienza, continuità aziendale e tutela degli stakeholder.

Conclusioni

L’introduzione del nuovo art. 2396-quinquies c.c. rappresenta una delle più rilevanti innovazioni del diritto societario italiano degli ultimi anni.

La corporate governance evolve da un modello incentrato sulla mera conformità normativa a un sistema orientato alla gestione integrata del rischio, nel quale amministratori e collegio sindacale assumono un ruolo sempre più proattivo nella prevenzione delle criticità organizzative, tecnologiche e reputazionali.

L’intelligenza artificiale costituisce oggi il banco di prova di questa nuova cultura della responsabilità: non è sufficiente adottare strumenti innovativi, ma occorre dimostrare di governarne consapevolmente i rischi, mantenendo la supervisione umana al centro dei processi decisionali.

Il futuro della governance societaria sarà quindi misurato non dalla quantità delle procedure adottate, bensì dalla loro concreta capacità di garantire trasparenza, accountability, resilienza e sostenibilità dell’impresa.


Le competenze dello Studio Legale Bonanni Saraceno

Lo Studio Legale Bonanni Saraceno offre assistenza altamente specializzata in materia di diritto societario, corporate governance, compliance normativa e responsabilità degli organi sociali, affiancando imprese, amministratori, collegi sindacali e organi di controllo nell’adeguamento ai nuovi obblighi introdotti dal Codice civile, dal Codice della crisi d’impresa, dalla Legge Capitali e dalla normativa europea.

Lo Studio presta consulenza nella progettazione e nell’implementazione degli assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati ex art. 2086 c.c., nella predisposizione dei Sistemi di Controllo Interno e Gestione dei Rischi (SCIGR), nella definizione di modelli di AI Governance, nell’adeguamento all’AI Act, alla Direttiva NIS2, al Regolamento DORA, alla CSRD e agli obblighi ESG, nonché nella valutazione della responsabilità civile degli amministratori e dei sindaci.

Grazie a un approccio interdisciplinare che integra competenze giuridiche, organizzative e tecnologiche, lo Studio assiste le imprese nella costruzione di modelli di governance moderni, resilienti e conformi ai più elevati standard nazionali ed europei, trasformando la compliance in un autentico strumento di competitività e di creazione di valore.

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AMIANTO: RESPONSABILITÀ DEL COMMITTENTE PER ESPOSIZIONE ALL’AMIANTO

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Responsabilità del committente negli appalti per esposizione all’amianto: la Cassazione conferma l’obbligo di vigilanza e il risarcimento del danno biologico

Commento alla sentenza della Corte di cassazione, Sezione Lavoro, n. 17895/2026

La tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori costituisce uno dei principi cardine dell’ordinamento italiano e trova fondamento negli articoli 32, 35 e 41 della Costituzione, oltre che nella disciplina civilistica e prevenzionistica. La recente sentenza della Corte di cassazione, Sezione Lavoro, n. 17895 del 2026, assume particolare rilievo poiché consolida un orientamento destinato ad incidere profondamente sulla responsabilità del committente nell’ambito dei contratti di appalto, soprattutto nei casi di esposizione ad agenti altamente nocivi, come l’amianto.

La Suprema Corte afferma un principio di grande importanza pratica: il committente che conserva la disponibilità materiale e giuridica del luogo in cui vengono eseguiti i lavori risponde, quale custode ai sensi dell’articolo 2051 del Codice civile, dei danni subiti dai lavoratori dell’impresa appaltatrice, ove ometta di vigilare sull’adozione delle necessarie misure di sicurezza.


Il caso esaminato dalla Corte di cassazione

La controversia trae origine dalla morte di un lavoratore, deceduto per mesotelioma pleurico dopo una prolungata esposizione alle fibre di amianto durante lavori svolti sulle unità navali della Marina Militare.

Gli eredi del lavoratore hanno richiesto il risarcimento del danno biologico e degli ulteriori pregiudizi conseguenti alla malattia professionale, chiamando in giudizio non soltanto il datore di lavoro, ma anche il Ministero della Difesa, quale committente delle opere eseguite sulle navi.

Il Ministero ha sostenuto, in tutti i gradi di giudizio, di non poter essere ritenuto responsabile per gli obblighi di sicurezza gravanti esclusivamente sull’appaltatore.

La Corte di cassazione ha respinto tale impostazione, confermando integralmente la responsabilità anche del committente.


L’estensione degli obblighi di tutela previsti dall’articolo 2087 del Codice civile

Uno dei passaggi più significativi della decisione consiste nell’ampliamento della portata applicativa dell’articolo 2087 del Codice civile, norma che impone l’adozione di tutte le misure necessarie a tutelare l’integrità psicofisica dei lavoratori.

Secondo la Cassazione, tali obblighi non gravano esclusivamente sul datore di lavoro in senso stretto, ma si estendono anche al soggetto che mantiene il controllo dell’ambiente lavorativo.

Quando il committente conserva la disponibilità dei luoghi nei quali si svolgono le lavorazioni, egli assume una posizione di garanzia che comporta specifici obblighi di vigilanza, prevenzione e controllo.


Il committente come custode ex articolo 2051 Codice civile

La pronuncia valorizza l’applicazione dell’articolo 2051 c.c., secondo cui il custode risponde dei danni cagionati dalla cosa che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito.

Nel caso delle lavorazioni navali, il Ministero della Difesa aveva mantenuto la disponibilità delle navi e dei relativi ambienti di lavoro.

Di conseguenza, esso era tenuto a verificare costantemente che:

  • fossero rispettate tutte le norme in materia di sicurezza;
  • venissero adottati idonei sistemi di contenimento delle fibre di amianto;
  • fossero forniti adeguati dispositivi di protezione individuale (DPI);
  • i lavoratori ricevessero una completa informazione sui rischi professionali;
  • le lavorazioni si svolgessero in condizioni conformi alla normativa prevenzionistica.

La Corte sottolinea che il controllo richiesto al committente non può essere meramente formale, ma deve essere continuativo, effettivo e concreto.


L’obbligo di vigilanza sull’impresa appaltatrice

La sentenza chiarisce che il committente non può limitarsi ad affidare i lavori ad un’impresa formalmente qualificata.

Quando mantiene la disponibilità del cantiere o del luogo di lavoro, egli è chiamato ad esercitare una vigilanza costante sull’operato dell’appaltatore.

L’omessa verifica dell’adozione delle misure di prevenzione integra una condotta colposa idonea a fondare la responsabilità risarcitoria.

Si tratta di un principio perfettamente coerente con il sistema delineato dal D.Lgs. n. 81/2008, che attribuisce al committente numerosi obblighi di coordinamento e cooperazione nella gestione della sicurezza.


La particolare gravità dell’esposizione all’amianto

La decisione si inserisce nel consolidato orientamento della giurisprudenza in materia di malattie professionali da amianto.

L’inalazione delle fibre di asbesto costituisce una delle principali cause di:

  • mesotelioma pleurico;
  • carcinoma polmonare;
  • asbestosi;
  • ispessimenti pleurici;
  • placche pleuriche.

Tali patologie sono caratterizzate da una lunghissima latenza e spesso si manifestano molti decenni dopo l’esposizione.

Proprio tale peculiarità rende ancora più rigoroso il dovere di prevenzione gravante su tutti i soggetti coinvolti nell’organizzazione del lavoro.


Il danno biologico e la mancata detrazione della rendita INAIL

Di particolare interesse è anche il passaggio relativo al rapporto tra il risarcimento civilistico e le prestazioni erogate dall’INAIL.

Il Ministero aveva sostenuto che il risarcimento liquidato agli eredi avrebbe dovuto essere ridotto dell’importo della rendita INAIL percepita.

La Corte di cassazione respinge tale tesi.

Secondo i giudici:

  • il danno biologico rappresenta un danno non patrimoniale derivante dalla lesione dell’integrità psicofisica del lavoratore;
  • la rendita INAIL riconosciuta ai superstiti ha invece una funzione diversa, essendo destinata a compensare il danno patrimoniale conseguente alla perdita del sostegno economico fornito dal lavoratore deceduto.

Le due poste risarcitorie perseguono finalità differenti e non possono essere automaticamente compensate.

La decisione conferma così il consolidato principio della piena autonomia tra il risarcimento del danno biologico civilistico e le prestazioni previdenziali aventi diversa natura.


Le ricadute pratiche della sentenza

La pronuncia n. 17895/2026 produce effetti di notevole rilievo per tutti gli operatori economici e le pubbliche amministrazioni.

Ne deriva infatti che il committente:

  • non può considerarsi estraneo alle violazioni commesse dall’appaltatore;
  • deve verificare concretamente il rispetto della normativa prevenzionistica;
  • risponde dei danni derivanti dalle omissioni di vigilanza;
  • può essere chiamato a risarcire integralmente il danno biologico sofferto dal lavoratore.

Il principio assume particolare rilevanza nei settori caratterizzati dalla presenza di rischi elevati, quali cantieri navali, impianti industriali, stabilimenti produttivi, infrastrutture ferroviarie, impianti energetici e siti contaminati da amianto.


Profili sistematici della decisione

La sentenza conferma una progressiva evoluzione della giurisprudenza verso un rafforzamento delle posizioni di garanzia.

La sicurezza sul lavoro non viene più considerata esclusiva responsabilità del datore di lavoro, ma costituisce il risultato di una rete di obblighi gravanti su tutti i soggetti che, a vario titolo, esercitano poteri organizzativi o di controllo sull’ambiente lavorativo.

L’applicazione combinata degli articoli 2087 e 2051 c.c. consente di ampliare la tutela delle vittime delle malattie professionali e di garantire un’effettiva protezione del diritto fondamentale alla salute.


Conclusioni

La sentenza n. 17895/2026 della Corte di cassazione rappresenta un’importante conferma dell’orientamento volto ad ampliare la responsabilità del committente nei contratti di appalto.

Quando il committente mantiene la disponibilità dell’ambiente di lavoro, egli assume una vera e propria posizione di garanzia e risponde dei danni subiti dai lavoratori qualora ometta di vigilare sull’effettiva adozione delle misure di prevenzione.

La decisione rafforza il principio secondo cui la sicurezza nei luoghi di lavoro costituisce un dovere condiviso e impone un controllo concreto, continuo ed efficace sull’organizzazione delle attività lavorative, specialmente nei contesti caratterizzati da esposizione ad agenti cancerogeni come l’amianto.

Le competenze dello Studio Legale Bonanni Saraceno

Lo Studio Legale Bonanni Saraceno offre assistenza altamente specializzata nel contenzioso relativo agli infortuni sul lavoro, alle malattie professionali e ai danni da esposizione ad amianto, prestando tutela giudiziale e stragiudiziale a lavoratori, superstiti ed imprese. L’attività dello Studio comprende l’accertamento delle responsabilità civili e penali dei datori di lavoro, dei committenti e degli altri soggetti garanti della sicurezza, nonché l’ottenimento del risarcimento integrale dei danni patrimoniali e non patrimoniali. Lo Studio assiste inoltre i propri clienti nei procedimenti per il riconoscimento delle prestazioni INAIL, dei benefici previdenziali da esposizione all’amianto, delle maggiorazioni contributive, delle rendite e dei diritti spettanti alle vittime del dovere e ai loro familiari, con un approccio multidisciplinare fondato su elevate competenze giuridiche, medico-legali e tecnico-scientifiche.

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