CCII: PROCEDIMENTO DI OMOLOGAZIONE DEL CONCORDATO PREVENTIVO E CONCORDATO CON CESSIONE DEI BENI

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Modifiche del Decreto legislativo del 13 settembre 2024, n. 136, al CCII: https://edizioniduepuntozero.it/wp-content/uploads/2025/01/Indice-ed-estratti_CODICE-CRISI-IMPRESA-campagna-1_2025.pdf

Dove reperire il nuovo Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza:

1. Modifiche alla Sezione VI del Capo III

L’articolo 26 del Correttivo Ter introduce cambiamenti significativi per l’omologazione del concordato preventivo, con l’obiettivo di:

• Risolvere dubbi applicativi emersi durante l’attuazione iniziale della normativa.

• Chiarire aspetti relativi alla ristrutturazione trasversale.

Lettera a)

• Consenso del debitore: È richiesto solo per le piccole e medie imprese (PMI) secondo i parametri europei, in caso di proposta concorrente.

• Valore di liquidazione: Si applica la regola di priorità assoluta (APR) sul valore definito dall’art. 87 CCII, comma 1, lettera c), che considera:

• Il valore realizzabile in una liquidazione giudiziale.

• Il maggior valore ottenibile dalla cessione dell’azienda in esercizio.

• Le prospettive di realizzo di eventuali azioni, al netto delle spese.

Lettere b) e c)

• Chiariscono i criteri di valutazione del valore di liquidazione e i meccanismi di opposizione.

• Il confronto avviene rispetto a quanto si otterrebbe in una liquidazione giudiziale al momento della domanda.

Lettera d)

• Abrogazione del comma 6: Era ridondante, essendo già disciplinato dall’art. 118, comma 2.

2. Concordato con cessione dei beni

La revisione dell’art. 114 CCII evidenzia che la norma disciplina esclusivamente il concordato liquidatorio.

Introduzione del comma 1-bis

• Nei piani con offerta di acquisto da parte di un soggetto individuato, il tribunale:

• Non applica le modalità pubblicitarie ex art. 490 c.p.c.

• Definisce le modalità con cui il liquidatore pubblicizza l’offerta per acquisire proposte concorrenti.

Nuovo art. 114-bis CCII

Regola la liquidazione nel concordato in continuità. Prevede:

• Nomina del liquidatore giudiziale: In caso di vendita di beni o dell’azienda senza un offerente individuato.

• Applicazione della disciplina delle offerte concorrenti (art. 91 CCII): Quando l’offerente è già individuato, in una fase antecedente all’omologazione.

• Purgazione delle formalità pregiudizievoli: Si applicano le norme sulle vendite forzate.

Nota: La nomina del liquidatore è indipendente dal tipo di concordato (liquidatorio o in continuità).

3. Modifiche al piano nella fase esecutiva (art. 118-bis CCII)

La norma disciplina le modifiche sostanziali del piano nella fase esecutiva, prevedendo che:

• L’imprenditore ottenga il rinnovo dell’attestazione da un professionista indipendente (art. 87, comma 3).

• Le modifiche siano comunicate al commissario giudiziale, che riferisce al tribunale.

Ruolo del Tribunale

• Verifica la natura delle modifiche rispetto all’adempimento della proposta.

• Dispone la pubblicazione del piano modificato e dell’attestazione nel registro delle imprese.

• Avvisa i creditori tramite raccomandata o PEC.

Opposizioni

• I creditori possono opporsi entro 30 giorni dalla ricezione dell’avviso.

• Il procedimento segue le forme previste dall’art. 48 CCII.

• Il tribunale decide con decreto motivato.

Conclusione

Le modifiche introdotte dall’articolo 26 del Correttivo Ter migliorano la chiarezza normativa e rafforzano l’efficienza del procedimento concordatario, garantendo maggiore trasparenza e tutela per i creditori.

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Per ulteriori approfondimenti su questo tema o sulle implicazioni pratiche potete contattare:

STUDIO LEGALE BONANNI SARACENO
Avv. Fabrizio Valerio Bonanni Saraceno
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