(Terzo Decreto correttivo del codice della crisi)
Il decreto correttivo analizzato introduce importanti limitazioni all’omologazione forzosa (“cram down”) della transazione fiscale nel contesto degli accordi di ristrutturazione dei debiti delle imprese. Esso mira a rafforzare il rigore nell’adozione di tali procedure, al fine di evitare abusi da parte delle imprese debitrici, specialmente quelle che tentano di aggirare il pagamento delle imposte o dei contributi previdenziali.
1. Preclusioni alla Omologazione Forzosa
Il decreto prevede che l’omologazione forzosa sia preclusa in due specifici casi:
- Elevata Esposizione Tributaria o Contributiva: Se il debito tributario o contributivo supera l’80% dell’intera esposizione debitoria dell’impresa e deriva da omissioni di versamenti relativi a imposte o contributi in almeno cinque periodi d’imposta diversi.
- Condotte Fraudolente: Se almeno un terzo del debito deriva da violazioni commesse utilizzando documentazione falsa o operazioni inesistenti, fraudolente o simulate.
Queste condizioni sono alternative tra loro e la preclusione si verifica solo se il debito raggiunge la soglia dell’80%. La ratio dietro a queste norme è evitare che le imprese possano utilizzare la transazione fiscale come un mezzo per ottenere una riduzione dei debiti tributari e contributivi, pur avendo omesso sistematicamente i relativi pagamenti nel tempo.
2. Limitazioni e Critiche
Viene evidenziato che la preclusione potrebbe essere eccessiva se basata su contestazioni non ancora giudizialmente verificate. Sarebbe quindi auspicabile che queste condizioni si applichino solo in presenza di una conferma giudiziale di tali contestazioni. Inoltre, la norma non specifica una soglia minima per gli importi non versati, il che potrebbe portare a una preclusione anche per omissioni di importo marginale, una situazione che potrebbe essere mitigata introducendo una soglia minima.
3. Misure di Protezione per il Debitore
Durante i lavori preparatori del decreto, si era discusso l’introduzione di una norma per sospendere temporaneamente le azioni esecutive e cautelari da parte delle agenzie fiscali e degli enti previdenziali nei confronti del debitore che presenta una proposta di transazione. Questa misura sarebbe stata utile per evitare che tali azioni ostacolino la ristrutturazione del debito e la continuazione dell’attività dell’impresa, ma non è stata inclusa nel decreto correttivo.
4. Rilevanza delle Adesioni dei Creditori Pubblici
Una proposta auspicabile sarebbe l’esclusione della necessità che l’adesione dei creditori pubblici sia determinante per raggiungere le soglie di adesione del 60% e del 30% previste per l’efficacia dell’accordo di ristrutturazione. Se una proposta di transazione è conveniente per l’Erario, l’omologazione forzosa dovrebbe essere possibile indipendentemente dalle adesioni degli altri creditori.
5. Limiti all’Omologazione Forzosa
Il decreto introduce ulteriori limitazioni all’omologazione forzosa, come la necessità di un soddisfacimento minimo dei crediti tributari e contributivi del 70% o del 60%, a seconda della partecipazione di altri creditori all’accordo. Questa disposizione potrebbe, però, scoraggiare l’utilizzo degli accordi di ristrutturazione, portando le imprese a scegliere altre procedure concorsuali con requisiti meno stringenti.
In sintesi, il decreto correttivo introduce norme volte a impedire abusi nell’utilizzo della transazione fiscale e contributiva, pur presentando alcuni aspetti critici che potrebbero essere ulteriormente affinati per evitare effetti indesiderati e promuovere la continuità aziendale.