(Terzo Decreto correttivo del codice della crisi)
L’articolo 64 bis del Codice della crisi, che disciplina il Piano di Ristrutturazione soggetto a Omologazione (PRO), affronta la questione del trattamento dei debiti tributari e previdenziali in questa specifica procedura di risoluzione della crisi d’impresa. La norma presenta delle particolarità e delle limitazioni che differiscono dagli altri strumenti previsti per la gestione della crisi.
Limiti del Trattamento dei Crediti Tributari e Previdenziali nel PRO
Inizialmente, il PRO non prevedeva espressamente la possibilità di ridurre (falcidia) o dilazionare in modo straordinario i debiti tributari e previdenziali. In altre parole, secondo l’impianto normativo originario, tali debiti dovevano essere soddisfatti integralmente, senza possibilità di stralcio, eccetto che per le dilazioni ordinariamente concesse dalla legge. Questa interpretazione deriva dal principio dell’indisponibilità dei crediti tributari e previdenziali, che può essere derogato solo attraverso espresse previsioni normative.
Problemi Applicativi e Critiche
L’impossibilità di proporre un pagamento parziale di questi debiti nel contesto del PRO rappresentava una criticità, poiché, pur non essendo esplicitamente esclusa dalle norme, mancava una base giuridica che permettesse all’amministrazione finanziaria e agli enti previdenziali di approvare una falcidia o dilazione non prevista dalla legge. Di conseguenza, un piano di ristrutturazione che prevedesse il pagamento parziale di tali debiti era destinato a fallire, poiché non poteva ottenere l’adesione necessaria di questi creditori pubblici.
Questo rappresentava un’anomalia, considerando che strumenti come l’accordo di ristrutturazione dei debiti e il concordato preventivo consentono la falcidia tramite la transazione fiscale, creando così una disparità di trattamento che risultava ingiustificata.
Intervento del Decreto Correttivo
Per risolvere questa lacuna, il decreto correttivo ha esteso la possibilità di proporre la falcidia e la dilazione straordinaria dei debiti tributari e previdenziali anche nel contesto del PRO, equiparando così questa procedura agli altri strumenti di gestione della crisi. L’inserimento del comma 1 bis nell’articolo 64 bis consente ora al debitore di proporre un pagamento parziale e/o dilazionato di tributi, contributi, sanzioni e interessi, ma a condizione che tale proposta garantisca un trattamento non deteriore rispetto all’alternativa liquidatoria.
Questa previsione è significativa perché richiede che la proposta di pagamento sia accompagnata da una relazione di un professionista indipendente, il quale attesti la veridicità dei dati aziendali e confermi che il trattamento offerto ai crediti tributari e previdenziali non è inferiore a quello che questi riceverebbero in caso di liquidazione giudiziale.
Esclusione del Cram Down Fiscale
Nonostante l’estensione della transazione fiscale e contributiva al PRO, il decreto correttivo mantiene comunque delle limitazioni: rimane esclusa la possibilità di omologare forzosamente (cram down) il piano senza l’adesione di tutte le classi di creditori. Questa scelta è giustificata dalla natura del PRO, che si basa sulla necessità di ottenere il consenso di tutte le classi di creditori coinvolti.
Conclusioni
L’intervento normativo apportato dal decreto correttivo rappresenta un passo avanti nell’armonizzazione delle procedure di risoluzione della crisi d’impresa, eliminando disparità ingiustificate tra strumenti diversi. Tuttavia, la permanenza di alcune limitazioni, come l’esclusione del cram down fiscale nel PRO, riflette la particolare attenzione del legislatore verso il rispetto del principio dell’indisponibilità dei crediti tributari e contributivi, bilanciando le esigenze di risanamento aziendale con quelle di tutela degli interessi erariali e previdenziali.