DANNI DA VACCINO: DIRIMENTE SENTENZA DELLA CONSULTA SULL’ESTENSIONE DEI TERMINI DELL’INDENNIZZABILITÀ DEL DANNO VACCINALE

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Indennizzo danno vaccinale: incostituzionale il termine triennale senza conoscenza dell’indennizzabilità

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 35 del 2023 (redattore Stefano Petitti), ha dichiarato incostituzionale la norma che fa decorrere il termine triennale di decadenza per la richiesta di indennizzo del danno vaccinale dal momento in cui l’avente diritto ha avuto conoscenza del danno, senza considerare il momento in cui è venuto a conoscenza della sua indennizzabilità. La pronuncia è stata emessa in relazione a questioni sollevate dalla Corte di cassazione, sezione lavoro, riguardanti l’art. 3 della legge n. 210 del 1992.

Il caso esaminato

Nel caso specifico, i genitori di una bambina danneggiata dal vaccino contro il morbillo avevano presentato richiesta di indennizzo oltre il termine triennale dalla manifestazione del danno, ma prima che il danno stesso fosse dichiarato indennizzabile. Quest’ultimo riconoscimento è avvenuto solo con la sentenza n. 107 del 2012 della Corte costituzionale, che ha esteso l’indennizzabilità anche ai danni causati da vaccinazioni non obbligatorie, ma solo raccomandate.

La decisione della Corte

La Corte costituzionale ha sottolineato che il termine triennale per la richiesta di indennizzo deve iniziare a decorrere dal momento in cui l’interessato acquisisce conoscenza sia del danno sia della sua indennizzabilità. Prima di tale momento, infatti, il diritto non è concretamente esercitabile.

La sentenza aggiunge che una soluzione diversa comprometterebbe l’effettività del diritto all’indennizzo, vanificando la tutela garantita dai principi costituzionali di solidarietà sociale e protezione della salute. Il danno vaccinale, in quanto pregiudizio individuale sofferto nell’interesse della collettività, deve essere sostenuto dalla società.

Danno vaccinale: incostituzionale la decadenza “tombale” del diritto all’indennizzo

La Corte costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 2 e 32 della Costituzione, l’art. 3, comma 1, della legge n. 210 del 1992, nella parte in cui, al secondo periodo, non prevede che il termine triennale di decadenza per la richiesta di indennizzo decorra dalla conoscenza del danno e della sua indennizzabilità.

Il problema della decadenza “tombale”

La disposizione censurata non consente l’applicazione della decadenza “mobile” (limitata ai ratei interni al triennio), ma impone una decadenza “tombale” sull’intero diritto. Ciò ha implicazioni nei casi in cui il diritto all’indennizzo, non previsto inizialmente dalla legge, sorga successivamente, come accaduto per i danneggiati dalla vaccinazione contro morbillo, parotite e rosolia, riconosciuti con la sentenza n. 107 del 2012.

In questi casi, non può configurarsi un’estinzione del diritto per mancato esercizio da parte del titolare, in assenza di una determinazione chiara del termine entro il quale esercitarlo.

Le ragioni della Corte

La Corte ha chiarito che, nel contesto del diritto all’indennizzo, le esigenze di solidarietà sociale e di tutela della salute richiedono che il termine triennale per presentare la domanda decorra solo quando il danneggiato abbia acquisito piena consapevolezza:

1. Dell’esistenza di una menomazione permanente;

2. Della riferibilità causale alla vaccinazione;

3. Della rilevanza giuridica del danno, ovvero della possibilità di ottenere un indennizzo.

La norma censurata, prevedendo che il termine triennale decorra dalla sola conoscenza del danno, limita incostituzionalmente il diritto all’indennizzo e vanifica il completamento del “patto di solidarietà” previsto dalla legge n. 210 del 1992.

Critiche ai rilievi dell’Avvocatura

Le obiezioni sollevate dall’Avvocatura dello Stato, che richiamano ipotetici maggiori oneri organizzativi e di finanza pubblica, sono state respinte. La Corte ha evidenziato che:

• Le argomentazioni sono prive di dati concreti;

• Il sistema di vaccinazione di massa si basa sull’effettività dell’indennizzo come compensazione del sacrificio individuale per l’interesse collettivo.

Precedenti giurisprudenziali

La pronuncia si colloca nel solco di precedenti decisioni della Corte costituzionale, tra cui:

Sentenza n. 118/2020;

Sentenza n. 69/2014;

Sentenza n. 107/2012;

Sentenza n. 27/1998;

Sentenza n. 118/1996.

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