RESPONSABILITÀ MEDICA: STORIA GIURIDICA DELLA VACCINAZIONE E DEI SUOI DANNI

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Vaccinazione: strumento essenziale nella lotta contro le malattie virali

La vaccinazione è uno dei principali strumenti di prevenzione contro le malattie virali, considerata, insieme agli antibiotici, tra le più importanti scoperte mediche. A seguito della pandemia da Covid-19, il tema della vaccinazione e dei relativi danni assume un rilievo centrale, soprattutto nel contesto delle decisioni legislative sull’obbligatorietà del vaccino anti-SARS-CoV-2.

Il dibattito pubblico evidenzia una frattura tra diverse posizioni:

• Pro-vax: favorevoli alla vaccinazione e alla sua obbligatorietà;

• Free-vax: favorevoli alla vaccinazione, ma contrari all’obbligatorietà;

• No-vax: contrari alla vaccinoterapia.

1. Introduzione

Un vaccino è un farmaco capace di stimolare il sistema immunitario a produrre anticorpi per combattere microrganismi patogeni. Secondo l’Istituto Superiore di Sanità, la vaccinazione sviluppa la memoria immunologica, permettendo al sistema di riconoscere agenti estranei e avviare una risposta immunitaria.

L’obiettivo principale delle vaccinazioni è il raggiungimento dell’immunità di gregge, che, secondo l’OMS, richiede una copertura del 95% della popolazione. Questo garantisce protezione anche a chi non può vaccinarsi.

2. Vaccinazioni obbligatorie, danno da vaccino e mezzi di tutela

2.1 Vaccinazioni obbligatorie

Le vaccinazioni obbligatorie si inseriscono in un quadro di tutela della salute collettiva e individuale. Tuttavia, non sono esenti da rischi: in rari casi, possono causare reazioni avverse permanenti.

In Italia, le vaccinazioni obbligatorie sono regolate dall’art. 32 della Costituzione, che bilancia la tutela della salute collettiva con i diritti individuali. Tra queste rientrano:

• Vaccinazioni per l’infanzia (antipoliomielitica, antidifterica, antitetanica, anti-epatite B);

• Vaccinazioni per categorie a rischio (antitubercolare, antitifica, antimeningococcica).

Dal Decreto Lorenzin (D.L. n. 73/2017), 10 vaccinazioni sono obbligatorie per i minorenni fino ai 16 anni, necessarie per l’iscrizione a scuola. L’obiettivo era contrastare il calo delle coperture vaccinali, scese sotto il 95% dal 2013.

2.2 Danno da vaccino e risarcimento

L’art. 32 della Costituzione sancisce che nessuno può essere obbligato a un trattamento sanitario se non per legge, purché la misura non violi il rispetto della dignità umana. La Corte Costituzionale ha ribadito che:

1. Un trattamento obbligatorio deve tutelare sia la salute individuale che quella collettiva;

2. Eventuali danni gravi da vaccino devono essere risarciti dallo Stato;

3. La libertà individuale può essere limitata in nome della solidarietà sociale.

La sentenza n. 132/1992 della Corte Costituzionale ha stabilito che l’obbligatorietà dei vaccini non contrasta con la Costituzione.

2.3 Sentenza della Corte Costituzionale sul Decreto Lorenzin

Con la sentenza n. 5/2018, la Corte Costituzionale ha confermato la legittimità del Decreto Lorenzin, che imponeva l’obbligatorietà vaccinale. La Corte ha sottolineato che:

• La tutela della salute pubblica può prevalere sull’autodeterminazione individuale;

• Le vaccinazioni obbligatorie sono giustificate per garantire l’immunità di gregge;

• Le misure statali devono basarsi su dati scientifici ed essere proporzionate alla situazione epidemiologica.

3. Il vaccino anti Covid-19 e il dibattito sull’obbligatorietà

La pandemia da SARS-CoV-2 ha riacceso il dibattito sull’obbligo vaccinale. Secondo la Costituzione, un trattamento sanitario obbligatorio è legittimo se:

1. È giustificato da evidenze scientifiche accertate da autorità sanitarie competenti;

2. Prevede misure di tutela per eventuali danni causati dal trattamento.

Il Decreto Covid (D.L. n. 44/2021) ha introdotto:

• Scudo penale per il personale sanitario nella somministrazione del vaccino;

• Obbligo vaccinale per operatori sanitari e categorie a rischio.

Il testo riassume le principali disposizioni normative introdotte in Italia per garantire il rispetto dell’obbligo vaccinale contro il SARS-CoV-2, specificando le categorie di lavoratori interessati, le modalità di verifica e le sanzioni previste in caso di inadempimento. Ecco una sintesi degli aspetti fondamentali:

1. Obbligo vaccinale per il personale sanitario

L’art. 4 del D.L. n. 44/2021 stabilisce che gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario sono obbligati a vaccinarsi contro il COVID-19 per esercitare la professione. L’obbligo comprende:

• Il ciclo vaccinale primario.

• La dose di richiamo (a partire dal 15 dicembre 2021).

Procedure e controlli

• Gli Ordini professionali, tramite le Federazioni nazionali, verificano il possesso del Green Pass rafforzato attraverso la piattaforma nazionale Digital Green Certificate (DGC).

• In caso di inadempienza, l’Ordine competente accerta la violazione e annota la sospensione nel relativo Albo professionale. La sospensione è immediata e ha natura dichiarativa, non disciplinare.

Esenzioni

Sono esentati dall’obbligo:

• Coloro che presentano condizioni cliniche certificate dal medico curante tali da rappresentare un rischio per la salute. In questi casi, la vaccinazione può essere omessa o differita.

2. Estensione dell’obbligo vaccinale a nuove categorie di lavoratori

Con il D.L. n. 172/2021, dal 15 dicembre 2021, l’obbligo è stato esteso a:

• Personale scolastico.

• Operatori dei comparti difesa, sicurezza e soccorso pubblico.

• Personale delle strutture sociosanitarie.

• Dipendenti del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria e della giustizia minorile.

Conseguenze per il mancato adempimento

• La vaccinazione è requisito essenziale per lo svolgimento dell’attività lavorativa.

• In caso di inosservanza, i lavoratori sono sospesi dalla retribuzione, ma mantengono il diritto alla conservazione del posto.

3. Obbligo vaccinale per gli ultracinquantenni

Il D.L. n. 1/2022 ha introdotto, dal 15 febbraio al 15 giugno 2022, l’obbligo di possesso del Green Pass rafforzato per accedere ai luoghi di lavoro per tutti i cittadini con età pari o superiore a 50 anni. Il Green Pass rafforzato si ottiene esclusivamente tramite:

• Vaccinazione.

• Guarigione dal COVID-19.

I test antigenici o molecolari non consentono di ottenere il Green Pass rafforzato.

Eccezioni e conseguenze

• L’obbligo non si applica in caso di documentate controindicazioni mediche.

• La violazione comporta assenza ingiustificata dal lavoro, sospensione della retribuzione, ma conservazione del posto di lavoro fino alla scadenza dell’obbligo.

Considerazioni generali

Tutte le misure sono finalizzate a:

• Garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro e nelle strutture sanitarie.

• Tutelare la salute pubblica.

• Ridurre la diffusione del virus SARS-CoV-2.

Conclusioni

Le vaccinazioni rappresentano un equilibrio tra tutela della salute pubblica e rispetto della libertà individuale. La normativa italiana e la giurisprudenza costituzionale confermano che l’obbligatorietà è legittima se giustificata da evidenze scientifiche e accompagnata da misure di protezione per i cittadini.

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Per ulteriori approfondimenti su questo tema o sulle implicazioni pratiche potete contattare:

STUDIO LEGALE BONANNI SARACENO
Avv. Fabrizio Valerio Bonanni Saraceno
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