DIRITTO DELLA CRISI: GLI ASSETTI ORGANIZZATIVI ADEGUATI PREVISTI DAL CCII MODIFICANO LA GESTIONE IMPRENDITORIALE

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Il Codice della crisi ha esteso a tutte le imprese l’obbligo di dotarsi di assetti organizzativi adeguati. Scopri cosa prevede la normativa e quali sono le responsabilità di amministratori, sindaci e organi di controllo.

Il nuovo ruolo degli assetti organizzativi nel Codice della crisi

Con l’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa, è stata data nuova centralità al tema degli assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati, già parzialmente presente nell’ordinamento attraverso l’articolo 149 del TUF e successivamente ampliato dalla riforma del diritto societario del 2003.

Oggi, l’obbligo è esteso a tutte le imprese organizzate in forma societaria o collettiva, che devono dotarsi di assetti in grado di rilevare tempestivamente i segnali di crisi.

Chi è responsabile degli assetti organizzativi?

Il dovere di garantire assetti adeguati rientra nell’ambito del più ampio dovere di corretta amministrazione:

Gli organi delegati devono curarne l’istituzione e il funzionamento. Gli amministratori non esecutivi sono chiamati a valutarne l’adeguatezza. L’organo di controllo (collegio sindacale o revisore) vigila sull’adeguatezza degli assetti e sul loro concreto funzionamento, come previsto dagli articoli 2381 e 2403 del Codice civile.

Quando un assetto è considerato “adeguato”?

Secondo l’articolo 3 del Codice della crisi, un assetto è adeguato quando consente di:

Rilevare squilibri patrimoniali, economici e finanziari. Verificare la sostenibilità del debito e la continuità aziendale per almeno 12 mesi. Rilevare l’esistenza di debiti scaduti per importi e tempi definiti. Ottenere le informazioni necessarie per utilizzare gli strumenti di autodiagnosi previsti dal Codice (checklist, test pratico di risanamento).

Assetti adeguati e responsabilità: le questioni aperte

Il passaggio da una nozione generale di “adeguatezza” a un modello più dettagliato solleva diversi interrogativi pratici e giuridici:

Cosa accade se gli assetti non rilevano per tempo la crisi e l’impresa diventa insolvente? Fino a che punto è sindacabile la scelta organizzativa degli amministratori? La business judgment rule si applica anche agli assetti previsti dall’art. 2086, comma 2, c.c.? I sindaci devono denunciare l’assenza o l’inadeguatezza degli assetti ex art. 2409 c.c.? Come si quantifica il danno da inadeguatezza degli assetti?

Questi interrogativi sono al centro dell’attenzione della giurisprudenza e della dottrina, impegnate a dare una risposta coerente con l’ordinamento.

Inadeguatezza degli assetti e scioglimento della società?

Un’ulteriore riflessione dottrinale propone di interpretare l’inadeguatezza degli assetti come una causa di impossibilità dell’oggetto sociale, potenzialmente idonea a giustificare lo scioglimento della società. Sebbene questa tesi non abbia ancora trovato riscontro giurisprudenziale, conferma la necessità di collocare gli assetti all’interno del sistema di regole dell’impresa societaria, per garantire coerenza e funzionalità.

Conclusioni

L’obbligo di predisporre assetti organizzativi adeguati non è più un mero adempimento formale, ma un presidio essenziale per la continuità aziendale e per la gestione responsabile dell’impresa. Il dibattito in corso dimostra quanto sia complesso – ma anche urgente – definire criteri chiari e strumenti efficaci per prevenire le crisi e proteggere il patrimonio sociale e i creditori.

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Avv. Fabrizio Valerio Bonanni Saraceno
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