FAKE NEWS: CONDANNATO PER DIFFAMAZIONE IL GIORNALISTA CHE UTILIZZA IL MODO CONDIZIONALE

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Condizionale e Diffamazione: La Cassazione Esclude la Tutela del Giornalista

L’uso del condizionale non basta a escludere la diffamazione

Contrariamente a quanto comunemente ritenuto, l’uso del condizionale non è sufficiente per escludere la responsabilità penale per diffamazione a mezzo stampa o tramite altri canali di comunicazione. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 14196/2025, chiarendo che espressioni ambigue, insinuanti o capziose possono indurre il lettore a credere nella veridicità di notizie false o non verificate.

La tecnica narrativa può aumentare la lesività della notizia

Secondo i giudici supremi, quando si utilizzano frasi suggestive o allusive in combinazione con l’uso del condizionale, soprattutto se accostate a fatti realmente accaduti, si rischia di creare un contenuto ancora più lesivo rispetto a espressioni esplicitamente dubbiose. In particolare, queste modalità comunicative sono idonee a ledere la reputazione altrui, anche se formalmente non si afferma nulla in modo diretto.


Diffamazione Online: Il Caso dell’Appuntato Accusato di Collaborare con i Narcos

I fatti del caso

Nel caso specifico, la Corte d’Appello aveva confermato la condanna penale e civile per diffamazione di un blogger, autore di un articolo in cui si insinuava che un appuntato della Guardia di Finanza fosse in combutta con i Narcos. L’episodio si inseriva nel contesto di un’operazione di polizia con numerosi arresti per narcotraffico.

La difesa basata sul condizionale

Dinanzi alla Cassazione, la difesa ha sostenuto che l’imputato avesse utilizzato correttamente il condizionale, e che comunque la condanna fosse sproporzionata rispetto alla gravità del fatto. Tuttavia, la Suprema Corte ha respinto queste argomentazioni, affermando che l’utilizzo del condizionale non basta a escludere la responsabilità penale in assenza di verifiche e controlli accurati sulla veridicità della notizia.


I Limiti del Diritto di Cronaca: Verità, Interesse Pubblico e Continenza

Requisiti per l’esercizio del diritto di cronaca

Il diritto di cronaca giudiziaria, garantito dall’art. 21 della Costituzione, incontra dei limiti stringenti. In particolare, per essere esercitato legittimamente, deve rispettare tre requisiti fondamentali:

  • Verità della notizia (anche solo putativa, se supportata da verifica diligente delle fonti);
  • Interesse pubblico alla diffusione dell’informazione;
  • Continenza espressiva, ovvero un’esposizione corretta nei toni e nei modi.

Onere della prova a carico del giornalista o autore

Nel contesto di una diffamazione a mezzo stampa o online, l’imputato che invochi il diritto di cronaca ha l’onere di provare la verità della notizia. In mancanza di questo requisito, non può operare la scriminante dell’art. 51 c.p.. La giurisprudenza ammette una scriminante putativa solo quando sia dimostrato che l’autore della notizia abbia svolto un serio controllo dell’affidabilità delle fonti, soprattutto in caso di accuse gravi e infamanti.


La Decisione della Corte: Nessuna Verifica Effettuata

La Corte di Cassazione ha rilevato che nel caso di specie non risultavano verificate le informazioni diffuse dal blogger, né erano state fornite prove di aver svolto accertamenti attendibili. Le argomentazioni difensive si sono limitate a critiche superficiali e al richiamo generico a massime giurisprudenziali, senza confutare nel merito le conclusioni delle sentenze di merito.


Conclusioni

L’uso del condizionale non costituisce uno scudo contro l’accusa di diffamazione, se la notizia è falsa, offensiva e non verificata. Per evitare responsabilità legali, soprattutto in ambito giornalistico o nella comunicazione pubblica, è indispensabile:

  • Verificare le fonti con accuratezza;
  • Valutare l’interesse pubblico;
  • Evitare frasi suggestive o ambigue che possano veicolare falsità come verità.

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STUDIO LEGALE BONANNI SARACENO
Avv. Fabrizio Valerio Bonanni Saraceno
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