
La Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 11320 depositata], ha fornito un’importante interpretazione dell’articolo 137, comma 1, del Codice delle Assicurazioni Private (D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209).
L’intervento chiarisce come vada determinato il danno patrimoniale da invalidità permanente subito da un lavoratore dipendente: il calcolo deve basarsi sul reddito netto, ovvero al lordo delle sole ritenute non fiscali, ma al netto delle imposte.
Danno patrimoniale futuro: accolto il ricorso dell’assicurazione
La Corte ha accolto il quarto motivo di ricorso presentato da un istituto assicurativo, che contestava il calcolo del danno patrimoniale futuro effettuato sulla base del reddito lordo del lavoratore.
Secondo la Cassazione, l’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 137 Cod. Ass. impone di escludere le ritenute fiscali dal reddito base per il risarcimento, sia per lavoratori dipendenti che autonomi.
Reddito netto come base di calcolo del risarcimento
Il principio affermato dalla Corte si fonda sull’art. 1223 del Codice Civile, secondo cui il risarcimento deve essere integrale, ma senza determinare un arricchimento ingiustificato per il danneggiato.
In sintesi: il lavoratore che ha subito un danno deve trovarsi nella stessa condizione patrimoniale in cui si sarebbe trovato se non avesse subito l’invalidità. Il risarcimento non può includere somme che, in assenza del danno, sarebbero comunque state versate all’erario.
Per questo, il reddito lordo non è idoneo a rappresentare correttamente il danno: va considerato solo il reddito netto, cioè quello effettivamente percepito al netto delle imposte.
Ritenute non fiscali e danno previdenziale
La Cassazione distingue poi le ritenute non fiscali, come contributi previdenziali e assicurativi. In questo caso, tali importi vanno inclusi nel calcolo, in quanto:
- il loro mancato versamento genera un danno reale e futuro al lavoratore,
- influisce negativamente sulle prestazioni pensionistiche o su altri benefici assistenziali.
La perdita di contribuzione si traduce infatti in una riduzione del trattamento previdenziale futuro, che costituisce un danno patrimoniale da risarcire.
Anche il reddito da lavoro autonomo va inteso “al netto”
Infine, la Corte estende questo criterio anche ai lavoratori autonomi. Quando si fa riferimento al “reddito netto”, si intende un reddito che escluda solo le imposte ma includa eventuali detrazioni o contributi che, se non versati a causa dell’invalidità, comportano una perdita economica concreta.
Conclusione
Questa sentenza rappresenta un chiarimento fondamentale in materia di liquidazione del danno da riduzione della capacità lavorativa. La Cassazione stabilisce un principio di diritto chiaro:
Il danno va calcolato sul reddito effettivamente perso, escludendo le tasse ma includendo i contributi che generano vantaggi previdenziali.
SUNTO SCHEMATICO SUI TEMI TRATTATI:
- danno patrimoniale lavoratore dipendente
- risarcimento invalidità permanente Cassazione
- reddito netto risarcimento danni
- art. 137 codice assicurazioni private
- sentenza Cassazione danno da lavoro
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