RESPONSABILITÀ MEDICA: L’INTERVENTO CHIRURGICO PIÙ COMPLESSO DEL NECESSARIO

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In caso di intervento chirurgico inutilmente più complesso rispetto a quello concordato tra paziente e sanitari, la struttura sanitaria è tenuta ad ammettere la propria responsabilità e a provvedere al risarcimento del danno.

La decisione della Cassazione

La Cassazione, con ordinanza n. 1443/25, ha chiarito questo principio.

Il caso specifico

La ricorrente aveva proposto una domanda di risarcimento per danno alla salute, sostenendo di essere stata sottoposta a un intervento chirurgico diverso e più invasivo rispetto a quello concordato.

L’intervento programmato presso l’ASL prevedeva:

• La rimozione plastica gastrica antireflusso

• Una anastomosi gastro-digiunale

Tuttavia, senza alcuna giustificazione di urgenza, era stata eseguita una resezione subtotale dello stomaco e della cistifellea. Questo intervento:

• Non era stato autorizzato

• Non aveva migliorato le condizioni della paziente, affetta da grave reflusso

• Aveva avuto esiti peggiorativi, rendendo necessario un secondo intervento presso un altro ospedale dopo quattro anni.

L’intervento ritenuto inutile e peggiorativo

La paziente, con il ricorso in Cassazione, ha denunciato l’omessa valutazione da parte della Corte d’Appello sulla inutilità dell’intervento non consentito e sui suoi effetti peggiorativi.

La Corte d’Appello aveva limitato il proprio giudizio alla mancanza di prova, da parte della paziente, che avrebbe rifiutato il diverso intervento se fosse stato proposto.

Tuttavia, la Cassazione ha precisato che tale valutazione è errata in diritto, perché si basa su una scorretta distribuzione degli oneri probatori.

Onere probatorio: il principio del dissenso presunto

Secondo la Cassazione:

• In caso di intervento più complesso e invasivo rispetto a quello concordato, non spetta al paziente dimostrare che avrebbe rifiutato il nuovo intervento.

• È invece la struttura sanitaria a dover provare che il paziente avrebbe dato il consenso al secondo intervento, a meno che quest’ultimo fosse giustificato da urgenza (circostanza non presente in questo caso).

In assenza di tale prova, opera il principio del dissenso presunto del paziente per tutti i trattamenti che vadano oltre ciò che è stato autorizzato.

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Foto Ordinanza

Cassazione, Ordinanza n. 1443/2 integrale in formato PDF:

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STUDIO LEGALE BONANNI SARACENO
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