
La disciplina della risoluzione del rapporto di lavoro per assenza ingiustificata, così come modificata dal “Collegato lavoro” (articolo 19 della legge 203/2024), introduce importanti novità e responsabilità sia per il datore di lavoro che per l’Ispettorato del lavoro.
Principali punti della normativa e delle indicazioni operative:
1. Comunicazione dell’assenza ingiustificata
• Il datore di lavoro è tenuto a comunicare l’assenza ingiustificata del dipendente alla sede territoriale dell’Ispettorato del lavoro.
• La comunicazione va effettuata solo nel caso in cui il datore intenda risolvere il rapporto per “dimissioni di fatto” del lavoratore.
• L’assenza ingiustificata deve superare il termine previsto dal CCNL applicabile o, in mancanza di tale previsione, quindici giorni.
2. Obblighi del datore di lavoro
• La comunicazione, preferibilmente tramite PEC, deve includere dati dettagliati del lavoratore (anagrafica, recapiti, ecc.) per agevolare eventuali accertamenti da parte dell’Ispettorato.
3. Ruolo dell’Ispettorato del lavoro
• L’Ispettorato può verificare la veridicità della comunicazione contattando il lavoratore o altri soggetti utili.
• Gli accertamenti, se avviati, devono essere conclusi entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione.
• In caso di inefficacia della risoluzione, l’Ispettorato informa sia il datore di lavoro sia il dipendente, disponendo il ripristino del rapporto.
4. Casi di inefficacia della risoluzione
• Se il lavoratore dimostra di non aver potuto comunicare l’assenza per cause di forza maggiore (es. ricovero ospedaliero).
• Se l’Ispettorato accerta la non veridicità della comunicazione del datore.
5. Procedura per il ripristino del rapporto
• L’Ispettorato può utilizzare il provvedimento di disposizione previsto dall’articolo 14 del Dlgs 124/2004 per ordinare al datore di lavoro la ricostituzione del rapporto.
6. Conferma della risoluzione
• Se emerge l’effettiva assenza ingiustificata e il lavoratore non dimostra di non aver potuto comunicare i motivi, il rapporto si considera risolto.
• Eventuali cause sottostanti, come il mancato pagamento delle retribuzioni, non sono oggetto di verifica diretta dall’Ispettorato ma possono giustificare dimissioni per giusta causa, con relative tutele per il lavoratore.
Implicazioni pratiche
Questa normativa mira a bilanciare le esigenze organizzative delle imprese con le tutele dei lavoratori, riducendo il rischio di abusi e garantendo che la risoluzione del rapporto avvenga nel rispetto delle norme. La centralità del ruolo dell’Ispettorato conferma l’importanza della verifica pubblica per evitare contestazioni infondate o illegittime.
*****************
Per ulteriori approfondimenti su questo tema o sulle implicazioni pratiche potete contattare:
STUDIO LEGALE BONANNI SARACENO
Avv. Fabrizio Valerio Bonanni Saraceno
Piazza Mazzini, 27 – 00195 – Roma
Tel. +39 0673000227
Cell. +39 3469637341
@: avv.bonanni.saraceno@gmail.com
