Il 10 aprile 2025, le Sezioni Unite penali della Corte di Cassazione hanno pronunciato una storica sentenza (n. 27515/2025) che ridefinisce profondamente i confini del reato di epidemia colposa previsto dall’art. 452 c.p., aprendo scenari giuridici inediti sulla gestione della pandemia da Covid-19 e sulla responsabilità delle pubbliche amministrazioni.
Con questa decisione, la Suprema Corte ha stabilito che il reato di epidemia colposa è configurabile anche in forma omissiva, superando l’interpretazione restrittiva che, fino a oggi, limitava la punibilità alla sola condotta commissiva materiale, ossia alla diffusione attiva e volontaria del virus. Si tratta di una svolta giurisprudenziale che potrebbe riaprire numerosi procedimenti penali archiviati o sospesi in tutta Italia, relativi alle presunte omissioni avvenute durante l’emergenza sanitaria del 2020.
Epidemia colposa: verso una nozione a forma libera
Le motivazioni della sentenza, depositate in data 28 luglio 2025, confermano l’orientamento innovativo delle Sezioni Unite: secondo i giudici, il reato di epidemia, anche nella sua forma colposa, ha assunto oggi una “forma libera”, svincolata dalla sola trasmissione fisica del patogeno.
La Corte ha sottolineato che l’evoluzione delle emergenze sanitarie, unitamente al ruolo attivo e pervasivo delle pubbliche autorità nella gestione del rischio epidemico, impone una lettura sistematica e costituzionalmente orientata della norma incriminatrice. In questa prospettiva, sono da ritenersi penalmente rilevanti anche condotte omissive, cioè l’omissione di atti dovuti che avrebbero potuto impedire la propagazione del contagio.
Le omissioni rilevanti secondo la Cassazione
Tra le condotte omissive individuate come potenzialmente idonee a integrare il reato di epidemia colposa, la sentenza delle Sezioni Unite menziona espressamente:
La mancata distribuzione tempestiva dei dispositivi di protezione individuale (DPI); L’assenza di formazione specifica del personale sanitario per affrontare situazioni emergenziali; La carente o inesistente informazione alla popolazione sul rischio sanitario.
Si tratta di condotte attribuibili a soggetti pubblici, cui era demandato un dovere giuridico di protezione della salute collettiva ai sensi dell’art. 32 della Costituzione. La mancata attuazione di misure preventive efficaci, secondo la Suprema Corte, può quindi fondare un giudizio di responsabilità penale per omissione, qualora si dimostri il nesso di causalità tra l’omissione e l’evento epidemico.
Implicazioni processuali e profili di responsabilità
Questa svolta giurisprudenziale ha immediatamente riacceso il dibattito sull’accertamento delle responsabilità penali nella gestione dell’emergenza Covid-19, con particolare riferimento alle condotte di ministri, dirigenti sanitari e autorità locali.
Lo studio legale Bonanni Saraceno ha accolto con favore la suddetta decisione della Corte, in quanto grazie ad essa si potranno aprire nuovi procedimenti per far valere i diritti violati delle vittime del Covid-19, offrendo finalmente uno strumento giuridico per valutare la negligenza istituzionale e le omissioni strategiche che, secondo anche gli attuali ricorrenti dello studio, avrebbero aggravato il numero di vittime.
Conclusioni
La sentenza n. 27515/2025 delle Sezioni Unite rappresenta un punto di svolta nel diritto penale sanitario, ampliando l’ambito applicativo del reato di epidemia colposa e adeguandolo alle complesse dinamiche della sanità pubblica contemporanea. Con l’introduzione della forma omissiva tra le condotte penalmente rilevanti, la Cassazione apre la strada a una maggiore effettività della tutela penale della salute pubblica, ponendo le basi per un riesame critico delle omissioni istituzionali che hanno segnato la gestione della pandemia.
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Sentenza n. 27515/2025 delle Sezioni Unite della Cassazione integrale, in formato pdf:
Con l’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.lgs. n. 14/2019), si è assistito a un profondo riassetto degli obblighi informativi gravanti sul curatore fallimentare, in particolare per quanto riguarda la redazione e la destinazione dei rapporti riepilogativi semestrali. Una delle novità più significative riguarda la soppressione del deposito telematico dei rapporti riepilogativi presso il Registro delle imprese, elemento che ha sollevato interrogativi interpretativi tanto tra gli operatori quanto presso le Camere di Commercio.
In questo articolo analizziamo le implicazioni sistematiche e applicative del nuovo articolo 130 del Codice della crisi, confrontandolo con il previgente articolo 33 della legge fallimentare, anche alla luce delle posizioni assunte da Unioncamere e dai Conservatori dei Registri delle imprese, in particolare Ferrara e Ravenna.
I rapporti riepilogativi nella legge fallimentare: obbligo di deposito
Sotto la vigenza dell’art. 33, comma 5, della legge fallimentare, il curatore era tenuto, con cadenza semestrale, a predisporre un rapporto riepilogativo sull’attività svolta, corredato dal conto della gestione. Questo documento andava trasmesso al comitato dei creditori, ai creditori stessi e ai titolari di diritti sui beni del fallito. In più, il legislatore imponeva che una copia fosse trasmessa per via telematica al Registro delle imprese, conferendo così pubblicità legale al documento.
Il nuovo art. 130 del Codice della crisi: l’eliminazione del deposito
Il nuovo articolo 130, comma 9, del Codice della crisi ha omesso qualsivoglia previsione relativa al deposito presso il Registro delle imprese dei rapporti riepilogativi del curatore. Tale omissione non è da intendersi come una lacuna, bensì come una scelta sistematica coerente con il principio di tipicità degli atti iscrivibili nel Registro delle imprese.
A confermarlo è la “Nuova guida agli adempimenti sulle procedure concorsuali” di Unioncamere (febbraio 2024), che, pur in forma dubitativa, segnala l’assenza di un obbligo di iscrizione nel nuovo impianto normativo.
Una presa di posizione più decisa proviene dal conservatore del Registro delle imprese di Ferrara e Ravenna, che in un documento ufficiale del febbraio 2025 ha escluso espressamente la possibilità di depositare i rapporti semestrali non solo per le procedure soggette al nuovo Codice, ma anche per i concordati omologati sotto il vecchio regime fallimentare.
Il principio di tipicità degli atti iscrivibili nel Registro delle imprese
La posizione del conservatore si fonda su un argomento sistematico e costituzionalmente orientato: la tipicità degli atti soggetti a iscrizione nel Registro delle imprese. L’art. 2193 c.c. stabilisce che l’effetto di opponibilità ai terzi dell’iscrizione si produce solo per i fatti che la legge prescrive come oggetto di iscrizione.
Di conseguenza, ammettere l’iscrivibilità di atti non previsti dalla legge significherebbe ampliare indebitamente il carico informativo a carico dei terzi, ponendo un onere non compatibile con il principio di legalità dell’azione amministrativa.
In assenza di una norma espressa come quella contenuta nel vecchio art. 33, non può ritenersi legittimo il deposito dei rapporti riepilogativi presso il Registro delle imprese.
I concordati sotto la vecchia legge fallimentare: l’interpretazione dell’art. 182
Il conservatore di Ferrara e Ravenna si spinge oltre, affermando che non è più possibile depositare nemmeno i rapporti semestrali del liquidatore giudiziale nei concordati preventivi omologati sotto la vigenza della legge fallimentare. Infatti, l’art. 182, comma 6, richiama solo i primi tre periodi dell’art. 33, omettendo quello relativo all’obbligo di deposito nel Registro. Tale rinvio parziale è sintomatico di una precisa scelta normativa, che non può essere corretta in via interpretativa.
La nuova scansione degli obblighi informativi del curatore
Con il Codice della crisi, il legislatore ha riorganizzato anche il calendario degli adempimenti informativi:
Entro 30 giorni dall’apertura della liquidazione giudiziale, il curatore deve redigere una sommaria informativa sulle cause dell’insolvenza e su eventuali responsabilità, da inviare al giudice delegato e, se del caso, al pubblico ministero. Entro 60 giorni dall’esecutività dello stato passivo, è previsto l’invio della relazione particolareggiata sui presupposti della crisi, i comportamenti degli amministratori e i fatti penalmente rilevanti. Dopo quattro mesi dalla formazione dello stato passivo, e successivamente ogni sei mesi, vanno redatti i rapporti riepilogativi. Questi documenti devono essere trasmessi al giudice e al comitato dei creditori, che può formulare osservazioni, e poi inoltrati al debitore e ai creditori. Non è più previsto il deposito presso il Registro delle imprese.
Conclusioni
Il superamento dell’obbligo di iscrizione dei rapporti riepilogativi nel Registro delle imprese rappresenta un significativo snodo sistematico nella riforma della disciplina concorsuale. L’attuale assetto normativo, centrato sul principio di legalità e tipicità degli atti pubblicabili, pone un freno alla eccessiva formalizzazione delle comunicazioni, favorendo una gestione più snella e riservata delle procedure di insolvenza.
È dunque corretto affermare che, a partire dall’entrata in vigore del Codice della crisi, i rapporti riepilogativi del curatore e le relazioni del liquidatore giudiziale non possono (e non devono) più essere depositati nel Registro delle imprese, salvo diverso intervento del legislatore.
Due Figure Convergenti ma Distinte nel Diritto della Crisi d’Impresa
Nel panorama del diritto concorsuale italiano, le figure del curatore fallimentare e del liquidatore giudiziale, pur condividendo l’obiettivo finale di liquidare un patrimonio per soddisfare i creditori, operano in contesti procedurali differenti e presentano distinzioni significative in termini di nomina, poteri e funzioni. La recente riforma organica della materia, attuata con il Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (D.Lgs. n. 14/2019), ha ulteriormente delineato e, per certi versi, uniformato alcuni aspetti di queste figure, pur mantenendone le specificità legate alle diverse procedure.
Per comprendere appieno le differenze, è necessario analizzare i ruoli specifici che tali figure assumono nelle principali procedure in cui sono chiamate ad operare:
Il Curatore, nella procedura di fallimento (secondo il R.D. 16 marzo 1942, n. 267, c.d. Legge Fallimentare) e ora nella procedura di liquidazione giudiziale (secondo il Codice della Crisi).
Il Liquidatore Giudiziale, principalmente nella procedura di concordato preventivo con cessione dei beni (art. 182 L.Fall.) e nella procedura di liquidazione del patrimonio del debitore sovraindebitato (L. n. 3/2012, ora confluita nel Codice della Crisi).
1. Contesto Procedurale e Modalità di Nomina
La prima e fondamentale differenza risiede nel tipo di procedura concorsuale in cui ciascuna figura interviene e nelle modalità con cui viene investita dell’incarico.
Il Curatore Fallimentare (ora della Liquidazione Giudiziale)
Il curatore è l’organo centrale della procedura di fallimento (ora “liquidazione giudiziale”). La sua nomina è un atto esclusivo dell’autorità giudiziaria.
Nomina: Viene nominato dal Tribunale con la stessa sentenza che dichiara il fallimento (o apre la liquidazione giudiziale) [DECRETO-LEGGE 27 giugno 2015, n. 83 / Capo III,Art. 5.]. La scelta è discrezionale, sebbene debba ricadere su soggetti che possiedono specifici requisiti di professionalità e indipendenza, come avvocati, dottori commercialisti ed esperti contabili, o studi professionali associati [DECRETO-LEGGE 27 giugno 2015, n. 83 / Capo III,Art. 5.]. Presso il Ministero della Giustizia è istituito un registro nazionale che raccoglie i provvedimenti di nomina dei curatori, a garanzia di trasparenza [DECRETO-LEGGE 27 giugno 2015, n. 83 / Capo III,Art. 5.].
Il Liquidatore Giudiziale
Il termine “liquidatore giudiziale” si riferisce a figure che operano in procedure alternative alla liquidazione giudiziale vera e propria, come il concordato preventivo o la liquidazione del patrimonio da sovraindebitamento.
Nomina nel Concordato Preventivo: Nella procedura di concordato preventivo che prevede la cessione dei beni ai creditori, la nomina del liquidatore segue un percorso più articolato. La legge consente al debitore di indicare il nome del liquidatore (o dei liquidatori) direttamente nella proposta di concordato. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che questa indicazione, se rispetta i requisiti di legge, assume il carattere di una “designazione vincolante” [Cass. Civ., Sez. 1, N. 21815 del 29-07-2021]. L’incarico, tuttavia, promana sempre dal decreto di omologa del Tribunale, che formalizza la nomina dopo aver verificato la sussistenza dei requisiti di professionalità e indipendenza [Cass. Civ., Sez. 1, N. 21815 del 29-07-2021]. Il Tribunale non può quindi disattendere l’indicazione del debitore per mere ragioni di opportunità, ma solo se la persona designata non possiede i requisiti legali [Cass. Civ., Sez. 1, N. 21815 del 29-07-2021].
Nomina nella Liquidazione del Patrimonio (Sovraindebitamento): Nella procedura di liquidazione del patrimonio per i soggetti sovraindebitati (disciplinata dalla L. n. 3/2012 e ora dal CCII), il liquidatore è nominato dal Giudice con il decreto che dichiara aperta la procedura [LEGGE 27 gennaio 2012, n. 3 / Art. 14-quinquies.]. Anche in questo caso, la scelta deve ricadere su un professionista in possesso dei requisiti previsti dall’art. 28 della Legge Fallimentare [LEGGE 27 gennaio 2012, n. 3 / Art. 14-quinquies.].
2. Ruolo, Poteri e Legittimazione Processuale
Le differenze più marcate emergono analizzando il ruolo e l’estensione dei poteri di ciascuna figura.
Il Curatore: Pubblico Ufficiale e Rappresentante della Massa
Il curatore è qualificato come pubblico ufficiale nell’esercizio delle sue funzioni. Il suo ruolo principale è quello di amministrare il patrimonio del fallito sotto la vigilanza del giudice delegato e del comitato dei creditori, agendo nell’interesse della massa dei creditori.
Spossessamento e Amministrazione: Con la dichiarazione di fallimento, il debitore viene privato dell’amministrazione e della disponibilità dei suoi beni (c.d. “spossessamento”). Il curatore prende in consegna tutti i beni e ha il compito di amministrarli, compiendo tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione (questi ultimi previa autorizzazione) [DECRETO LEGISLATIVO 13 settembre 2024, n. 136 / Capo I,Art. 32.].
Legittimazione Processuale: Il curatore ha la piena legittimazione processuale attiva e passiva nelle controversie relative a rapporti di diritto patrimoniale compresi nel fallimento. Egli si sostituisce processualmente al fallito (art. 43 L.Fall.) [DECRETO-LEGGE 27 giugno 2015, n. 83 / Capo III,Art. 7.]. Questa legittimazione è talmente forte che può essere mantenuta anche dopo la chiusura formale del fallimento per definire i giudizi pendenti [DECRETO-LEGGE 27 giugno 2015, n. 83 / Capo III,Art. 7.].
Poteri Recuperatori e di Responsabilità: Il curatore ha il potere di esercitare le azioni revocatorie fallimentari e ordinarie per recuperare beni al patrimonio, nonché le azioni di responsabilità contro gli amministratori e gli organi di controllo della società fallita [REGIO DECRETO 16 marzo 1942, n. 262 / CODICE CIVILE,CODICE CIVILE-art. 2394 bis].
Il Liquidatore Giudiziale: Esecutore del Piano e Gestore dell’Attivo Ceduto
Il ruolo del liquidatore giudiziale, pur essendo assimilato a quello di un ausiliario del giudice [Cass. Civ., Sez. 1, N. 21815 del 29-07-2021], è più circoscritto e funzionale alla specifica procedura in cui opera.
Nel Concordato Preventivo: Il liquidatore non amministra l’intero patrimonio del debitore, ma solo i beni che quest’ultimo ha “ceduto” ai creditori come parte del piano concordatario. La sua legittimazione è quindi limitata alle controversie che riguardano specificamente tali beni e lo scopo liquidatorio [Corte d’Appello Roma, sez. 3, sentenza n. 6901/2018]. Come affermato dalla giurisprudenza di merito, “la legittimazione del commissario liquidatore è quindi riconoscibile nei soli limiti in cui la pretesa o l’obbligo siano sorti nel corso ed in funzione delle operazioni di liquidazione” [Corte d’Appello Roma, sez. 3, sentenza n. 6901/2018]. L’imprenditore in concordato, pur perdendo la disponibilità dei beni ceduti, prosegue l’esercizio dell’impresa, a differenza del fallito che subisce uno spossessamento totale [Corte d’Appello Roma, sez. 3, sentenza n. 6901/2018].
Nella Liquidazione del Patrimonio (Sovraindebitamento): La figura del liquidatore in questa procedura è stata progressivamente assimilata a quella del curatore. La Corte di Cassazione ha chiarito che il liquidatore assume un ruolo di rappresentante della massa dei creditori e non può essere considerato un successore o un avente causa del debitore [Cass. Civ., Sez. 1, N. 11447 del 30-04-2025]. > La Corte ha statuito che “in tema di procedura di liquidazione del patrimonio, non sussiste la legittimazione del debitore sovraindebitato a impugnare il decreto di formazione dello stato passivo […], attesa la posizione del liquidatore quale rappresentante della massa dei creditori, il quale esercita prerogative proprie dei creditori e non in qualità di avente causa del debitore” [Cass. Civ., Sez. 1, N. 11447 del 30-04-2025]. Questo orientamento evidenzia come il liquidatore, al pari del curatore, gestisca il patrimonio in una posizione di terzietà rispetto al debitore e nell’esclusivo interesse dei creditori [Cass. Civ., Sez. 1, N. 11447 del 30-04-2025]. Egli ha il potere di esercitare azioni revocatorie e di gestire l’intero patrimonio oggetto di liquidazione [Cass. Civ., Sez. 1, N. 11447 del 30-04-2025].
3. Responsabilità e Vigilanza
Entrambe le figure sono soggette a responsabilità e alla vigilanza dell’autorità giudiziaria.
Curatore: Risponde del suo operato direttamente al Tribunale e al giudice delegato. Il mancato rispetto dei termini previsti nel programma di liquidazione o altri inadempimenti possono costituire giusta causa di revoca [DECRETO-LEGGE 27 giugno 2015, n. 83 / Capo III,Art. 6.]. La sua responsabilità per inadempimento degli obblighi assunti può essere fatta valere dalla procedura stessa per i danni arrecati al ceto creditorio [Tribunale Ordinario Modena, sez. S3, sentenza n. 1388/2022].
Liquidatore Giudiziale: Anche il liquidatore opera sotto la vigilanza del giudice. La disciplina della sua responsabilità e revoca è modellata su quella del curatore. L’art. 182, comma 2, della Legge Fallimentare richiama espressamente le norme sulla revoca del curatore (art. 37 L.Fall.), confermando che spetta in ogni caso al Tribunale procedere alla sua eventuale rimozione per “giustificati motivi” [Cass. Civ., Sez. 1, N. 21815 del 29-07-2021]. Anche il liquidatore può essere chiamato a rispondere per inadempimento contrattuale nei confronti della procedura [Tribunale Ordinario Modena, sez. S3, sentenza n. 1388/2022].
Tabella Sinottica delle Differenze
Caratteristica
Curatore Fallimentare / della Liquidazione Giudiziale
Liquidatore Giudiziale (Concordato Preventivo)
Liquidatore (Liquidazione del Patrimonio)
Procedura di Riferimento
Fallimento / Liquidazione Giudiziale
Concordato Preventivo con Cessione dei Beni
Liquidazione del Patrimonio (Sovraindebitamento)
Fonte della Nomina
Decreto del Tribunale [DECRETO-LEGGE 27 giugno 2015, n. 83 / Capo III,Art. 5.]
Designazione del debitore, nomina del Tribunale [Cass. Civ., Sez. 1, N. 21815 del 29-07-2021]
Decreto del Giudice [LEGGE 27 gennaio 2012, n. 3 / Art. 14-quinquies.]
Qualifica
Pubblico ufficiale
Ausiliario del giudice
Ausiliario del giudice, rappresentante della massa [Cass. Civ., Sez. 1, N. 11447 del 30-04-2025]
Oggetto dell’Incarico
Amministrazione dell’intero patrimonio del fallito
Liquidazione dei soli beni ceduti nel piano [Corte d’Appello Roma, sez. 3, sentenza n. 6901/2018]
Amministrazione e liquidazione dell’intero patrimonio liquidabile [Cass. Civ., Sez. 1, N. 11447 del 30-04-2025]
Posizione del Debitore
Spossessamento totale
Mantiene la gestione dell’impresa, perde la disponibilità dei beni ceduti [Corte d’Appello Roma, sez. 3, sentenza n. 6901/2018]
Spossessamento dei beni oggetto di liquidazione [LEGGE 27 gennaio 2012, n. 3 / Art. 14-quinquies.]
Legittimazione Processuale
Piena e sostitutiva del debitore (art. 43 L.Fall.) [DECRETO-LEGGE 27 giugno 2015, n. 83 / Capo III,Art. 7.]
Limitata alle azioni funzionali alla liquidazione dei beni ceduti [Corte d’Appello Roma, sez. 3, sentenza n. 6901/2018]
Piena, in rappresentanza della massa dei creditori [Cass. Civ., Sez. 1, N. 11447 del 30-04-2025]
Conclusione
In sintesi, la differenza principale tra curatore e liquidatore giudiziale risiede nel contesto procedurale e nell’ampiezza dei poteri conferiti. Il curatore è l’organo di una procedura liquidatoria generale e totalizzante (il fallimento/liquidazione giudiziale), con poteri ampi e una piena legittimazione a sostituirsi al debitore. Il liquidatore giudiziale opera invece in procedure speciali: nel concordato preventivo, il suo ruolo è quello di un esecutore di un piano approvato dai creditori, con poteri limitati ai beni oggetto di cessione; nella liquidazione del patrimonio da sovraindebitamento, la sua figura è stata dalla giurisprudenza elevata a un ruolo quasi speculare a quello del curatore, quale rappresentante terzo e imparziale della massa dei creditori [Cass. Civ., Sez. 1, N. 11447 del 30-04-2025].
L’evoluzione normativa e giurisprudenziale ha progressivamente avvicinato queste figure, soprattutto sotto il profilo della responsabilità e della qualificazione come ausiliari del giudice che agiscono nell’interesse della concorsualità, ma le loro specificità funzionali rimangono un tratto distintivo del sistema italiano di gestione delle crisi d’impresa e dell’insolvenza.
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STUDIO LEGALE BONANNI SARACENO Avv. Fabrizio Valerio Bonanni Saraceno Piazza Giuseppe Mazzini, 27 – 00195 – Roma
Nel giudizio di risarcimento del danno da sinistro stradale, la liquidazione equitativa del danno non patrimoniale è spesso effettuata sulla base delle cosiddette Tabelle del Tribunale di Milano. Con la sentenza n. 22183 del 2025, depositata il 1° agosto, la Corte di Cassazione, Sezione Terza Civile, ha affermato un principio di rilevante impatto applicativo: il giudice d’appello ha il dovere di applicare l’ultima versione disponibile delle Tabelle milanesi, anche in assenza di una richiesta specifica da parte del danneggiato.
2. Il principio di diritto affermato dalla Corte
La Suprema Corte ha stabilito che:
«Allorquando il giudice di appello eserciti il suo ministero riprovvedendo alla liquidazione del danno già liquidato dal primo giudice secondo una tabella risalente ad una certa data, egli, dovendo applicare l’art. 1226 c.c., ha il dovere di applicare la tabella aggiornata eventualmente sopravvenuta e non può, per applicarla, esigere l’istanza di parte, giacché il potere ex art. 1226 c.c. […] è potere esercitabile d’ufficio e l’applicazione dell’aggiornamento fa parte del suo contenuto».
In sostanza, l’applicazione dell’ultima versione delle Tabelle milanesi rientra nel potere-dovere del giudice ex art. 1226 c.c., trattandosi di un criterio equitativo ormai consolidato e vincolante nella prassi giurisprudenziale.
3. Il caso concreto: lesioni gravi e applicazione di tabelle obsolete
Nel caso di specie, un terzo trasportato aveva riportato gravi lesioni a seguito di un incidente stradale. La Corte d’Appello di Lecce, nel 2019, aveva ridotto gli importi del risarcimento applicando le Tabelle di Milano del 2011, ignorando quelle aggiornate al 2018, nonostante la sentenza fosse intervenuta dopo la pubblicazione della nuova versione.
La vittima del sinistro aveva proposto ricorso in Cassazione, denunciando, tra l’altro, l’errata determinazione del danno biologico e l’omessa considerazione della personalizzazione del danno, liquidata solo nella misura del 15%, anziché nella percentuale minima del 25% prevista dalle tabelle aggiornate.
4. Le ragioni della Cassazione: il giudizio è in fieri fino alla decisione definitiva
Secondo la Corte, non trova applicazione la regola del tempus regit actum, in quanto le tabelle milanesi non attengono alla validità dell’atto processuale, ma solo all’esercizio del potere discrezionale di liquidazione del danno. Tale potere permane fino alla conclusione del giudizio di merito:
“[…] il rapporto giuridico che ha dato origine alla domanda risarcitoria non può ritenersi esaurito fintanto che pende il giudizio e non ha ancora trovato il dovuto integrale ristoro”.
Pertanto, la liquidazione del danno deve basarsi sui parametri vigenti al momento della decisione, non su quelli in vigore al tempo della sentenza di primo grado.
5. Applicazione d’ufficio della Tabella aggiornata: non serve istanza di parte
Un altro aspetto centrale riguarda la mancanza di richiesta espressa da parte del danneggiato. Secondo la Cassazione, una volta che il giudice abbia scelto di applicare le Tabelle milanesi, egli è tenuto ad utilizzare l’ultima versione, senza che ciò richieda una domanda specifica:
“[…] la manifestata intenzione di adottare un determinato criterio equitativo impone già di per sé l’obbligo (pena la violazione dell’art. 1226 c.c.) di applicare tale tabella nella sua versione più aggiornata al momento della liquidazione del danno”.
In sintesi, non è ammissibile che il giudice applichi tabelle superate, nemmeno per effetto di una presunta inerzia delle parti.
6. Conclusioni: la Cassazione annulla la sentenza d’appello
La Suprema Corte ha ritenuto erronea la decisione della Corte d’Appello di Lecce, nella parte in cui aveva ritenuto inapplicabili le Tabelle milanesi aggiornate al 2018 per mancanza di una richiesta delle parti. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio, affinché venga effettuata una nuova liquidazione del danno secondo i criteri aggiornati.
7. Implicazioni pratiche per l’avvocato civilista
Questa sentenza conferma la necessità per il difensore di:
verificare sempre la versione aggiornata delle tabelle milanesi applicabili al momento della pronuncia; eccepire l’eventuale uso di tabelle obsolete anche in sede d’appello; comprendere che la liquidazione equitativa è soggetta a poteri officiosi del giudice, e non vincolata dalle richieste di parte sul criterio tabellare già scelto.
8. Riferimenti normativi e giurisprudenziali
Art. 1226 c.c. – Valutazione equitativa del danno Cass. civ., Sez. III, sent. n. 22183/2025 Tribunale di Milano– Tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale (edizioni 2011 e 2018).
9. Conclusione
Questa pronuncia si inserisce nel solco della giurisprudenza in evoluzione sulla liquidazione del danno non patrimoniale da sinistro stradale, ribadendo la centralità delle Tabelle di Milano e la loro obbligatorietà di applicazione nella versione più aggiornata. È un punto fermo per chi si occupa di risarcimento danni da incidente stradale, lesioni personali, diritto civile e responsabilità extracontrattuale.
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Cass. civ., Sez. III, sent. n. 22183/2025integrale, in formato pdf:
Con il Decreto del 18 luglio 2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 176 del 31 luglio 2025, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) ha disposto l’aggiornamento annuale degli importi risarcitori per le lesioni di lieve entità (c.d. micropermanenti) derivanti da sinistri stradali e nautici. Il provvedimento si inserisce nel solco dell’art. 139, comma 5, del Codice delle Assicurazioni Private (D.lgs. n. 209/2005), così come modificato dalla L. n. 124/2017, che prevede l’adeguamento automatico degli importi sulla base della variazione ISTAT dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI).
Per l’anno corrente, il decreto recepisce una variazione inflattiva del +1,7% (rilevata ad aprile 2025), con decorrenza dal medesimo mese. L’aumento riflette la necessità di mantenere l’effettività della funzione compensativa della moneta risarcitoria, al fine di tutelare la parità di trattamento tra danneggiati, secondo il principio di uguaglianza sancito dall’art. 3 della Costituzione.
2. Gli importi aggiornati per il 2025: il valore delle micropermanenti
L’articolo 1 del Decreto MIMIT 18 luglio 2025 stabilisce i seguenti nuovi importi:
€ 963,40 per il primo punto percentuale di invalidità permanente (danno biologico), ai sensi dell’art. 139, comma 1, lett. a) CAP; € 56,18 per ogni giorno di inabilità temporanea assoluta, ai sensi dell’art. 139, comma 1, lett. b) CAP.
Tali valori rappresentano una voce fondamentale nella liquidazione del danno biologico lieve, in quanto costituiscono la base per il calcolo del risarcimento spettante al danneggiato in ipotesi di lesioni micropermanenti (fino al 9%).
3. La ratio dell’adeguamento annuale: il bilanciamento tra equità e potere d’acquisto
L’aggiornamento dei valori risarcitori non è un mero adeguamento numerico, bensì esprime una profonda ratio di giustizia distributiva: garantire che il danno alla salute, seppur lieve, sia compensato in maniera equa e coerente con la perdita del potere d’acquisto della moneta.
Il sistema previsto dall’art. 139 CAP ha una duplice finalità:
Uniformare i trattamenti risarcitori su tutto il territorio nazionale, evitando disparità tra i soggetti danneggiati a parità di lesione; Mantenere il valore reale della compensazione economica, evitando che l’inflazione riduca l’efficacia riparativa della somma erogata.
Tale approccio valorizza il principio dell’eguaglianza sostanziale, a presidio della dignità della persona anche nei casi di lesioni non gravi, coerentemente con la giurisprudenza costituzionale in materia di danno alla salute (Corte Cost., sent. n. 235/2014).
4. Il confronto con il sistema giurisprudenziale: le tabelle di Milano e Roma
Sul piano giudiziale, l’aggiornamento normativo delle micropermanenti si affianca ai criteri risarcitori elaborati dalla giurisprudenza, in particolare attraverso le tabelle milanesi e romane, oggi considerate strumenti para-normativi di riferimento per la liquidazione del danno non patrimoniale.
I magistrati, pur vincolati alle soglie minime stabilite dalla legge per le micropermanenti, godono di un margine di discrezionalità che consente di integrare e personalizzare il risarcimento attraverso:
la considerazione del pregiudizio morale, l’aggravamento del danno esistenziale, la valutazione del danno differenziale e personalizzato, incluso il calo del potere di spesa della moneta risarcitoria.
Il sistema tabellare, pertanto, non è chiuso, ma suscettibile di adattamento al caso concreto, nel rispetto dei parametri costituzionali e della giurisprudenza di legittimità (Cass., Sez. Un., n. 26972/2008).
5. La connessione con la nuova TUN: completato il quadro normativo del danno alla persona
Il Decreto 18 luglio 2025 si inserisce in un contesto più ampio, segnato dalla recente introduzione della nuova Tabella Unica Nazionale (TUN) per le lesioni di non lieve entità, adottata con il DPR 12/2025, attuativo dell’art. 138 CAP. Tale tabella era attesa da oltre un ventennio e rappresenta oggi il principale riferimento per la liquidazione del danno biologico grave, sia derivante da sinistri stradali che da malpractice sanitaria.
Il nuovo sistema risarcitorio si articola dunque su due livelli complementari:
Art. 139 CAP → lesioni lievi (fino al 9%) → aggiornamento annuale tramite decreto MIMIT; Art. 138 CAP → lesioni gravi (dal 10% in su) → TUN regolata con DPR 12/2025.
6. Il tema aperto del divario risarcitorio tra lesioni lievi e gravi
Nonostante il compimento normativo, permane un divario rilevante tra gli importi base riconosciuti per le lesioni lievi e quelli per le lesioni gravi:
€ 963,40 per il primo punto di invalidità lieve; € 2.612,40 per il primo punto di invalidità grave (secondo TUN).
Questa discontinuità economica, a volte definita come scalino risarcitorio, solleva interrogativi circa la coerenza interna del sistema e la necessità di armonizzazione tra i due regimi risarcitori, anche alla luce dei valori inflattivi e delle attese di perequazione economica dei danneggiati.
Un possibile correttivo potrà essere rappresentato dall’aggiornamento coordinato dei valori della TUN sulla base dello stesso indice ISTAT adottato per le micropermanenti, rendendo i due sistemi più compatibili sul piano dell’equità e della proporzionalità.
7. Conclusioni
L’aggiornamento 2025 degli importi per le micropermanenti rappresenta un tassello essenziale nel sistema del risarcimento del danno alla persona, volto a garantire l’effettività della tutela della salute anche nei casi di lesioni lievi. Tuttavia, la recente adozione della TUN per le lesioni gravi e la differenza tra le soglie economiche pone una nuova sfida al legislatore e alla giurisprudenza: quella di garantire coerenza e continuità tra i due regimi risarcitori, affinché la funzione compensativa della responsabilità civile resti fedele ai principi costituzionali e al valore sociale della persona.
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A distanza di quasi tre anni dall’introduzione della disciplina organica della giustizia riparativa ad opera del D.Lgs. n. 150/2022 – perno della cosiddetta “riforma Cartabia” – il panorama applicativo italiano appare segnato da una profonda disillusione. Presentata come la grande innovazione del nuovo modello penale, destinata ad affiancare (e non sostituire) la giustizia retributiva tradizionale, la restorative justice continua a vivere in una fase di stallo operativo, ancorata a promesse normative disattese e a una macchina organizzativa mai realmente partita.
1. La giustizia riparativa nel D.Lgs. 150/2022: finalità e ambizioni
Il D.Lgs. n. 150/2022 ha introdotto un sistema organico di giustizia riparativa nella procedura penale, mutuando i modelli internazionali e europei, e richiamandosi alle Raccomandazioni del Consiglio d’Europa e alle linee guida delle Nazioni Unite. L’ambizione era quella di offrire percorsi volontari di mediazione tra vittima e autore del reato, fondati su consenso informato, terzietà del mediatore e centralità del dialogo.
La novità, descritta come “fiore all’occhiello” della riforma Cartabia, si collocava in una prospettiva sistemica: aprire spazi per la responsabilizzazione del reo, la riconciliazione, la prevenzione della recidiva e la ricomposizione del conflitto sociale.
2. Il quadro normativo transitorio e il ruolo delle Conferenze locali
L’art. 92 del decreto prevedeva un regime transitorio con due tappe principali:
La ricognizione dei servizi di giustizia riparativa esistenti, svolti da soggetti pubblici o privati, convenzionati o collegati mediante protocolli d’intesa con gli uffici giudiziari; L’avvio delle Conferenze locali per la giustizia riparativa, intese come snodo territoriale tra istituzioni, enti del terzo settore e autorità giudiziarie.
Il termine fissato per la piena operatività delle strutture era inizialmente il 30 giugno 2023, poi prorogato al 30 giugno 2024. Tuttavia, come confermato dalla relazione del ministro Nordio in occasione dell’inaugurazione dell’anno giudiziario 2025, si è giunti appena alla fase di mappatura preliminare. Il completamento delle infrastrutture materiali e immateriali resta quindi lontano.
3. I segnali della “crisi di rigetto”: oltre la lentezza attuativa
Molti osservatori, sia accademici sia operatori del settore, parlano oggi di una vera e propria “crisi di rigetto” del modello riparativo. Le cause sono molteplici:
Assenza di fondi strutturali e formazione specializzata: i mediatori riparativi sono ancora in numero esiguo e manca un percorso di accreditamento nazionale. Diffidenza culturale della magistratura e degli avvocati, che faticano ad integrare il paradigma riparativo nel contesto processuale tradizionale. Ambiguità istituzionali: le Conferenze locali non hanno ricevuto linee guida univoche, né competenze formalmente definite. Assenza di campagne informative pubbliche: la cittadinanza non conosce il significato né le potenzialità della giustizia riparativa.
4. Verso un’implementazione effettiva? Prospettive e proposte
La giustizia riparativa può rappresentare una risorsa sistemica, non solo in termini deflattivi per il processo penale, ma anche come strumento di umanizzazione della pena e di riconoscimento del danno alla vittima. Tuttavia, senza:
un piano nazionale operativo; un fondo stabile per la formazione dei mediatori; la valorizzazione delle best practices già presenti in alcune realtà locali; e una normativa secondaria chiara a sostegno dell’articolato legislativo, l’intero impianto rischia di rimanere lettera morta, relegato a un’opzione residuale anziché a una componente strutturale del sistema penale.
Conclusioni
La parabola della giustizia riparativa, da promessa innovativa a riforma incompiuta, rappresenta un caso emblematico di scollamento tra normazione e realtà operativa. Il “fiore all’occhiello” della riforma Cartabia ha finito per appassire ancor prima di fiorire davvero. Per evitarne il definitivo fallimento, occorre ripensare l’intervento pubblico in chiave sistemica e partecipata, restituendo alla giustizia riparativa il suo autentico potenziale trasformativo.
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1. Introduzione: l’impresa minore nel Codice della crisi d’impresa
Nel contesto della liquidazione giudiziale, disciplinata dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.lgs. n. 14/2019), assume rilievo determinante la qualificazione dell’impresa come “minore”, ai fini dell’esclusione dal procedimento liquidatorio. In particolare, l’art. 2, comma 1, del nuovo Codice prevede criteri dimensionali, patrimoniali e reddituali precisi per delimitare il perimetro soggettivo di applicazione della liquidazione giudiziale.
Una recente decisione della Corte d’Appello di Venezia ha riaffermato l’ammissibilità, anche in sede di reclamo avverso la sentenza dichiarativa, della prova della qualifica di impresa minore, anche ove il debitore sia rimasto contumace nel giudizio di primo grado. Si tratta di una pronuncia che, pur nell’ambito della nuova normativa, si colloca in linea di continuità con gli orientamenti formatisi sotto il vigore della previgente Legge Fallimentare (R.D. n. 267/1942).
2. I requisiti per la qualifica di “impresa minore”
L’art. 2, comma 1, D.lgs. n. 14/2019 stabilisce che non è soggetta a liquidazione giudiziale l’impresa che, congiuntamente, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell’istanza (o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore), abbia:
Un attivo patrimoniale annuo non superiore a euro 300.000; Ricavi annui complessivi, comunque risultanti, non superiori a euro 200.000; Un ammontare di debiti, anche non scaduti, non superiore a euro 500.000.
Tali soglie ricalcano, sotto un diverso profilo sistematico, quelle già previste dall’art. 1, comma 2, della L.F., a dimostrazione di una continuità normativa nella delimitazione dell’area di fallibilità.
3. L’onere della prova e il momento della sua deduzione
Elemento centrale della pronuncia della Corte veneta è il richiamo alla possibilità per il debitore di fornire la prova del possesso dei requisiti dell’impresa minore anche in sede di reclamo, nonostante l’inerzia nel procedimento di primo grado.
In base al principio affermato, l’onere probatorio che grava sull’imprenditore riguarda la dimostrazione del possesso congiunto dei requisiti dimensionali, e tale onere può essere assolto non necessariamente mediante i bilanci d’esercizio, bensì anche con altri mezzi di prova, tra cui:
documentazione contabile extra-bilancio; perizie contabili; dichiarazioni fiscali; altre evidenze documentali idonee a ricostruire i parametri richiesti.
Tale possibilità valorizza la funzione del reclamo quale fase non meramente impugnatoria, ma anche ricostruttiva della fattispecie, in cui il debitore può far valere per la prima volta le circostanze decisive per la sua esclusione dal perimetro soggettivo della procedura.
4. Continuità con la Legge Fallimentare abrogata
La Corte d’Appello di Venezia richiama espressamente l’orientamento già consolidato sotto la vigenza dell’art. 1, comma 2, L.F., secondo cui il fallito può indicare per la prima volta in sede di reclamo i mezzi di prova relativi ai limiti dimensionali. Si conferma così la persistenza di un principio processuale di favore per la tutela sostanziale dell’imprenditore, anche alla luce delle finalità deflattive e selettive del nuovo sistema.
5. Conclusioni: profili applicativi e riflessi operativi
L’interpretazione fornita dalla Corte d’Appello evidenzia come il procedimento di reclamo rappresenti uno strumento effettivo per far valere la non fallibilità dell’impresa minore, anche in presenza di pregressa contumacia.
In ottica operativa, si tratta di un importante strumento di salvaguardia per gli imprenditori minori, che – pur non attivandosi tempestivamente – conservano un’ultima occasione processuale per sottrarsi alla liquidazione giudiziale, a condizione di provare documentalmente il possesso dei requisiti di legge.
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Foto
Corte di Appello di Venezia, sez. I, sentenza 15 luglio 2025, n. 2510integrale, in formato pdf:
Art. 216, L. fall.: È punito con la reclusione da tre a dieci anni, se è dichiarato fallito, l’imprenditore, che: 1) ha distratto, occultato, dissimulato, distrutto o dissipato in tutto o in parte i suoi beni ovvero, allo scopo di recare pregiudizio ai creditori, ha esposto o riconosciuto passività inesistenti; 2) ha sottratto, distrutto o falsificato, in tutto o in parte, con lo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizi ai creditori, i libri o le altre scritture contabili o li ha tenuti in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari. La stessa pena si applica all’imprenditore, dichiarato fallito, che, durante la procedura fallimentare, commette alcuno dei fatti preveduti dal n. 1 del comma precedente ovvero sottrae, distrugge o falsifica i libri o le altre scritture contabili. È punito con la reclusione da uno a cinque anni il fallito, che, prima o durante la procedura fallimentare, a scopo di favorire, a danno dei creditori, taluno di essi, esegue pagamenti o simula titoli di prelazione. Salve le altre pene accessorie, di cui al capo III, titolo II, libro I del codice penale, la condanna per uno dei fatti previsti nel presente articolo importa per la durata di dieci anni l’inabilitazione all’esercizio di una impresa commerciale e l’incapacità per la stessa durata ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa.
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– DOTTRINA: LA BANCAROTTA
La bancarotta fraudolenta è un reato previsto dall’ordinamento giuridico italiano, che punisce l’imprenditore che, in caso di fallimento, compie atti diretti a frodare i creditori, sottraendo, occultando o distruggendo beni aziendali, alterando la contabilità, o favorendo alcuni creditori a danno di altri.
Definizione e caratteristiche:
La bancarotta fraudolenta è un reato fallimentare, ovvero può essere contestata solo a seguito della dichiarazione di fallimento dell’imprenditore.
Si configura quando l’imprenditore, prima o durante la procedura fallimentare, compie azioni dolose che pregiudicano i diritti dei creditori.
Le condotte tipiche includono:
Distrazione di beni: sottrazione, occultamento, distruzione o dissipazione di beni aziendali.
Alterazione della contabilità:falsificazione o distruzione di libri contabili o scritture, rendendo impossibile la ricostruzione del patrimonio aziendale.
Bancarotta preferenziale: favorire alcuni creditori a discapito di altri, violando il principio di parità di trattamento.
La bancarotta fraudolenta può essere patrimoniale, quando riguarda beni, o documentale, quando riguarda la documentazione contabile.
Sanzioni:
La bancarotta fraudolenta è punita con la reclusione, che può variare da 3 a 10 anni, a seconda della gravità del reato.
Oltre alla reclusione, possono essere applicate pene accessorie, come l’interdizione dall’esercizio di attività commerciali.
Il termine di prescrizione è di 10 anni, che può essere aumentato in caso di atti interruttivi.
Differenza tra bancarotta fraudolenta e semplice:
La bancarotta semplice è caratterizzata da negligenza o imprudenza nella gestione dell’impresa, mentre la bancarotta fraudolenta richiede un’azione dolosa dell’imprenditore.
Le sanzioni per la bancarotta semplice sono generalmente meno severe rispetto a quelle per la bancarotta fraudolenta
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Premessa
Con la recente sentenza n. 27259/2025, la Corte di Cassazione, Sezione V Penale, è tornata a pronunciarsi su una questione di grande rilievo in materia di reati fallimentari: la qualificazione della restituzione di finanziamenti erogati dai soci alla società fallita. L’intervento si inserisce in un solco giurisprudenziale consolidato ma oggetto di continue precisazioni interpretative, specie per la delicata distinzione tra bancarotta preferenziale e distrattiva.
Il caso: restituzione di somme a soci e distrazione patrimoniale
La vicenda trae origine dal fallimento della società “Parco s.r.l.”, avvenuto nel 2014. L’amministratore di fatto, Carmelo Catania, era stato condannato per bancarotta fraudolenta distrattiva, per aver prelevato ingenti somme dalle casse sociali a beneficio proprio, della “Markom s.r.l.” (di cui era socio al 95%), e di altri soggetti legati alla compagine societaria. Tra questi, il coimputato Riccardo Ponzio, ritenuto concorrente extraneus.
La difesa di Catania ha sostenuto in sede di legittimità che si trattasse non di distrazione, bensì di restituzione di finanziamenti concessi alla società a titolo di mutuo, perciò la condotta sarebbe riconducibile alla bancarotta preferenziale.
Il nodo interpretativo: distrazione o preferenza?
La Corte, nel rigettare il ricorso, ricostruisce e valorizza l’evoluzione giurisprudenziale in materia:
Se la somma versata dal socio costituisce un vero mutuo (ex art. 1813 c.c.) e viene restituita prima della liquidazione e in violazione della par condicio creditorum, si configura bancarotta preferenziale. Tuttavia, se il versamento è effettuato in una fase di squilibrio finanziario della società, tale da suggerire la natura di conferimento “sostitutivo del capitale”, allora la restituzione assume carattere distrattivo, penalmente più grave.
Questa impostazione si fonda sull’art. 2467, comma 2, c.c., che equipara ai conferimenti i finanziamenti erogati dai soci in situazioni di crisi, impedendone la restituzione in pregiudizio dei creditori.
La distinzione giuridica: criteri guida della Cassazione
La sentenza sottolinea alcuni principi chiave per distinguere tra bancarotta preferenziale e distrattiva:
La forma del versamento è irrilevante: ciò che conta è la situazione economica della società al momento dell’immissione di denaro. Se la società è in grave crisi o sottocapitalizzazione, il finanziamento si considera anomalo o sostitutivo del capitale. Il rimborso di tali somme configura una distrazione di beni a danno dei creditori. Solo in assenza di dissesto e in presenza di un mutuo regolarmente documentato, può parlarsi di pagamento preferenziale.
Gli effetti della sentenza n. 27259/2025
Con questa decisione, la Cassazione:
Conferma la centralità della disciplina dell’art. 2467 c.c. anche nella dimensione penalistica, collegando la qualificazione civilistica del finanziamento alla responsabilità penale dell’amministratore. Rafforza la tutela dei creditori nelle società a ristretta base sociale, dove è più frequente l’immissione di capitale in forma camuffata di prestito. Contribuisce a limitare le prassi elusive, secondo cui i soci “prestano” fondi alla società per poi ritirarli in prossimità del fallimento.
Considerazioni conclusive
La restituzione dei finanziamenti ai soci in situazioni di dissesto non può essere considerata una semplice operazione interna alla società. Se effettuata in violazione della par condicio creditorum e in assenza di un effettivo diritto esigibile, essa si traduce in una condotta penalmente rilevante, integrando il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione.
Questa impostazione non solo rafforza la coerenza tra diritto civile e penale, ma costituisce un monito per gli amministratori: le scelte di gestione finanziaria, specie in momenti di crisi, devono sempre essere trasparenti, documentate e coerenti con l’interesse della massa dei creditori.
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🎯 SCHEDA DI SINTESI – CASS. PEN., SEZ. V, SENT. N. 27259/2025
📌 Reati fallimentari e restituzione dei finanziamenti ai soci
🔍 TEMA
Classificazione penale della restituzione di somme da parte della società fallita al socio finanziatore.
⚖️ INQUADRAMENTO NORMATIVO
1. Art. 216, comma 1, L. fall. – Bancarotta fraudolenta per distrazione
2. Art. 216, comma 3, L. fall. – Bancarotta preferenziale
3. Art. 2467 c.c. – Postergazione dei finanziamenti dei soci
4. Art. 1813 c.c. – Mutuo
📚 PRINCIPIO DI DIRITTO AFFERMATO
“La restituzione ai soci di somme versate in un momento di grave squilibrio finanziario integra bancarotta fraudolenta distrattiva, poiché tali somme sono da qualificarsi come conferimenti sostitutivi del capitale ai sensi dell’art. 2467 c.c.”.
📌 Criteri guida della Cassazione
✅ Conta la situazione della società al momento del versamento, non la forma dell’operazione
✅ Se la società era in crisi → il versamento è postergato (art. 2467 c.c.)
✅ Se postergato → la restituzione è distrattiva, non preferenziale
✅ Solo se mutuo regolare, senza crisi → bancarotta preferenziale
🧩 RATIO LEGIS
Prevenire la sottocapitalizzazione occulta e tutelare i creditori da manovre elusive da parte dei soci, specie nelle s.r.l. a ristretta base.
⚠️ IMPLICAZIONI PRATICHE
Attenzione alla tempistica e alla forma dei versamenti soci Documentare chiaramente la natura del finanziamento Valutare lo stato economico della società prima della restituzione Responsabilità anche per gli amministratori di fatto e per i cooperatori esterni
👥 Parti coinvolte nella sentenza
Imputati: Carmelo Catania (amministratore di fatto) e Riccardo Ponzio (cooperatore esterno) Società fallita: Parco s.r.l. Società beneficiaria: Markom s.r.l.
📎 Conclusione
La sentenza rafforza l’orientamento secondo cui l’introduzione di capitali in società in crisi non può generare diritto alla restituzione, e ogni prelievo successivo è penalmente rilevante come distrazione.
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Corte di Cassazione, Sezione V Penale, sentenza n. 27259/2025 integrale, in formato pdf:
La Cassazione è chiamata a chiarire se la Tabella Unica Nazionale per il risarcimento del danno non patrimoniale si applichi anche ai sinistri anteriori al 5 marzo 2025. Analisi dell’ordinanza del Tribunale di Milano e delle implicazioni giuridiche.
Introduzione
Con l’ordinanza del 18 luglio 2025, la sezione X civile del Tribunale di Milano (estensore Spera) ha sollevato una questione interpretativa di rilievo sistematico, disponendo un rinvio pregiudiziale alla Corte di Cassazione ai sensi dell’art. 363-bis c.p.c., introdotto dalla riforma Cartabia. Oggetto del rinvio è l’ambito di applicazione temporale della Tabella Unica Nazionale (TUN) per la liquidazione del danno non patrimoniale da lesioni gravi derivanti da sinistri stradali e responsabilità sanitaria, come prevista dal D.P.R. 12/2025 e dall’art. 138 Codice delle Assicurazioni Private (CAP).
L’interrogativo centrale è se tale tabella possa applicarsi anche ai sinistri verificatisi anteriormente al 5 marzo 2025, data di sua entrata in vigore. Il nodo interpretativo ha generato ampio dibattito dottrinale e un significativo contrasto giurisprudenziale.
Il quadro normativo: tra certezza e interpretazione estensiva
L’art. 5 del D.P.R. 12/2025 stabilisce espressamente l’efficacia della Tabella Unica a partire dal 5 marzo 2025, mentre l’art. 138 CAP ne definisce l’ambito oggettivo, limitandolo a danni da responsabilità civile auto e sanitaria.
Tuttavia, la Cassazione (sent. n. 11319/2025) ha già affermato in via incidentale che la TUN esprime valori equitativi di fonte superiore, in quanto provenienti dal legislatore, e che quindi potrebbe essere utilizzata in via analogica o sussidiaria anche per fatti anteriori, come parametro equitativo conforme all’art. 1226 c.c.
In tale prospettiva, la Tabella di legge diventerebbe un riferimento unificante per la giurisprudenza di merito, in un’ottica di maggiore uniformità valutativa tra casi analoghi.
L’importanza del rinvio pregiudiziale e la funzione della riforma Cartabia
Il Tribunale di Milano si avvale dello strumento innovativo del rinvio pregiudiziale introdotto dalla riforma Cartabia, che consente ai giudici di merito di sottoporre alla Suprema Corte una questione di diritto:
di difficile interpretazione; rilevante per la decisione del caso concreto; priva di precedenti risolutivi da parte della Cassazione.
L’obiettivo è favorire un dialogo ermeneutico preventivo tra giudici di merito e di legittimità, volto a scongiurare incertezze applicative in una materia che ha ricadute significative sul piano economico e sociale.
Il caso concreto: la discrepanza tra TUN e Tabelle milanesi
Il caso all’esame del Tribunale di Milano riguarda un incidente stradale del 2021, con danno superiore al 9%. L’applicazione della TUN comporterebbe una riduzione risarcitoria di circa 20.000 euro rispetto a quanto previsto dalle Tabelle milanesi 2024, sia per la componente biologica che per quella temporanea.
In particolare, le differenze liquidative riguardano anche la personalizzazione del danno e la componente morale, rispetto alle quali la TUN prevede parametri più restrittivi. Ciò mette in discussione la tenuta costituzionale del principio di integrale risarcimento, ex art. 32 Cost. e art. 2059 c.c.
I quesiti sottoposti alla Corte di Cassazione
Il Tribunale ha articolato tre quesiti, tutti centrati sul corretto parametro di riferimento che il giudice deve adottare nella liquidazione del danno non patrimoniale.
1. Obbligatorietà delle Tabelle milanesi :
se, per evitare la violazione di legge, il giudice debba continuare ad applicare le Tabelle dell’Osservatorio sulla giustizia civile di Milano (Ed. 2024), considerate parametro di conformità ai sensi degli artt. 1226 e 2056 c.c. dalla Cassazione (sent. n. 12408/2011 e n. 10579/2021).;
2. Obbligatorietà della TUN:
se, dopo l’emanazione del D.P.R. 12/2025, debba invece considerarsi la TUN il nuovo parametro legale, prevalente anche per fatti anteriori, in forza del principio di uniformità e legalità risarcitoria;
3. Libertà di scelta motivata del giudice:
se il giudice possa optare, con adeguata motivazione, tra TUN e Tabelle milanesi, in funzione delle peculiarità del caso concreto, conservando un margine di discrezionalità valutativa;
Considerazioni conclusive e scenari futuri
Il rinvio pregiudiziale sollecita un intervento chiarificatore e sistematico della Cassazione. L’auspicio è che la Suprema Corte possa fornire una soluzione netta, capace di bilanciare l’esigenza di uniformità risarcitoria con quella di tutela effettiva del diritto alla salute e del principio di personalizzazione del danno.
La questione tocca anche aspetti costituzionali e sovranazionali, implicando un confronto con il principio di tutela integrale e personalizzata del danno alla persona, riconosciuto anche dalla Corte EDU.
Una decisione troppo rigida potrebbe mettere a rischio il principio di equità sostanziale, mentre un’eccessiva apertura all’autonomia del giudice potrebbe vanificare gli sforzi di standardizzazione legislativa. È dunque su questo crinale che si gioca il futuro equilibrio tra certezza del diritto e giustizia del caso concreto.
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Negli ultimi decenni, la responsabilità medico-sanitaria si è progressivamente affermata come un settore autonomo della responsabilità civile, distaccandosi dalla tradizionale configurazione incentrata esclusivamente sulla figura del medico. L’evoluzione normativa e giurisprudenziale ha portato a una rielaborazione complessiva dell’intero sistema della responsabilità in ambito sanitario, culminata nella disciplina organica introdotta dalla legge 8 marzo 2017, n. 24 (cd. legge Gelli-Bianco). Tale intervento legislativo ha segnato il superamento del classico binomio medico-paziente, introducendo un approccio sistemico che coinvolge tutte le professioni sanitarie, nella consapevolezza dell’indispensabile apporto di figure quali il personale infermieristico, gli assistenti sanitari e i tecnici delle diverse branche della medicina.
La legge Gelli-Bianco ha ridefinito i confini della responsabilità sanitaria nei suoi molteplici aspetti – civile, penale ed erariale – disegnando specifici statuti di responsabilità per le strutture e per gli esercenti la professione sanitaria. A partire dal cd. decalogo di San Martino del 2018, la giurisprudenza ha cercato di sistematizzare i principi applicabili, contribuendo a chiarire – pur tra luci e ombre – il quadro normativo e interpretativo.
Il presente lavoro si propone, in primo luogo, di ripercorrere l’evoluzione storica del concetto di responsabilità sanitaria, evidenziandone la progressiva estensione a tutti i soggetti coinvolti nella relazione di cura. In secondo luogo, si intendono analizzare i distinti regimi di responsabilità che trovano applicazione nei confronti delle strutture sanitarie e degli esercenti la professione, valorizzando l’apporto della giurisprudenza e della dottrina nella loro definizione.
Ampio spazio sarà dedicato, inoltre, all’esame del nuovo obbligo assicurativo introdotto dalla legge Gelli-Bianco, la cui attuazione è stata demandata a fonti regolamentari di secondo livello, tra cui il decreto ministeriale 232/2023, destinato a entrare pienamente in vigore entro dicembre 2025. In tale contesto verranno evidenziate le principali criticità e le potenzialità di un sistema assicurativo ancora in fase di consolidamento.
Infine, l’analisi non potrà prescindere dal confronto con i più recenti progetti di riforma, che, pur nel tentativo di razionalizzare e semplificare la materia, rischiano di mettere in discussione alcuni delicati equilibri faticosamente raggiunti con la legge Gelli-Bianco.
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La Corte costituzionale e la giurisdizione sugli atti di recupero dei contributi a fondo perduto: commento alla sentenza n. 124/2025
La Corte costituzionale, con la sentenza n. 124 del 23 giugno 2025, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale parziale di alcune disposizioni normative che attribuivano alla giurisdizione tributaria le controversie relative al recupero dei contributi a fondo perduto erogati durante l’emergenza da Covid-19. Il presente contributo analizza il contenuto della decisione, soffermandosi sul principio del giudice naturale precostituito per legge, sull’unitarietà della giurisdizione ordinaria in materia di diritti soggettivi e sulla razionalità del sistema di riparto tra le giurisdizioni.
Introduzione
Durante la pandemia da Covid-19, il legislatore ha previsto l’erogazione di contributi a fondo perduto alle imprese e ai professionisti colpiti dalle restrizioni sanitarie. Le norme impugnate (art. 1, comma 10, del d.l. n. 137/2020 e art. 25, comma 12, del d.l. n. 34/2020) stabilivano che le controversie concernenti gli atti di recupero dei contributi non spettanti fossero devolute alla giurisdizione tributaria.
La Corte costituzionale, sollecitata da più ordinanze di rimessione, ha censurato questa scelta legislativa, rilevando un’irragionevole disparità di trattamento e una violazione dell’art. 102, comma 1, Cost., che vieta l’istituzione di giudici speciali.
1. Il quadro normativo: contributi emergenziali e giurisdizione tributaria
Il decreto Ristori (d.l. n. 137/2020) e il decreto Rilancio (d.l. n. 34/2020) hanno introdotto contributi a fondo perduto destinati a soggetti economici penalizzati dalla crisi pandemica. In caso di indebita percezione, l’Agenzia delle entrate era autorizzata al recupero delle somme.
Tuttavia, il legislatore ha previsto che la giurisdizione sulle liti relative agli atti di recupero spettasse alle commissioni tributarie, estendendo di fatto la giurisdizione tributaria a materie di natura non strettamente tributaria.
2. Le censure sollevate: violazione del divieto di giudici speciali e disparità di trattamento
Le ordinanze di rimessione hanno denunciato che le disposizioni censurate:
affidano alla giurisdizione tributaria questioni aventi natura civilistica, come il diritto alla restituzione di somme indebitamente erogate; creano una frattura irrazionale nel sistema, perché la spettanza originaria del contributo è devoluta alla giurisdizione ordinaria, mentre il recupero è affidato alla giurisdizione tributaria; determinano una disparità di trattamento tra situazioni sostanzialmente identiche (richieste e recuperi di contributi) in ragione di una differente qualificazione meramente processuale.
La questione principale è stata dunque la compatibilità con il principio del giudice naturale precostituito per legge (art. 25, comma 1, Cost.) e con il divieto di istituire giudici speciali (art. 102, comma 1, Cost.).
3. La decisione della Corte costituzionale: illegittimità parziale per irragionevolezza
Con la sentenza n. 124/2025, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale parziale delle norme impugnate, nella parte in cui devolvono alla giurisdizione tributaria le controversie concernenti gli atti di recupero dei contributi a fondo perduto.
3.1. Giurisdizione e natura civilistica della controversia
La Corte ha ribadito che la giurisdizione tributaria può essere estesa solo a controversie connesse all’obbligazione tributaria, ai sensi dell’art. 2 del d.lgs. n. 546/1992. Nel caso di specie, il contributo a fondo perduto non ha natura tributaria, ma rappresenta una prestazione patrimoniale di sostegno economico, soggetta alle regole del diritto civile.
3.2. Disparità di trattamento e irrazionalità del riparto
La Corte ha evidenziato che la normativa impugnata produce un effetto distorsivo: la fase di concessione del contributo è sottoposta al giudice ordinario, mentre la fase di recupero è affidata al giudice tributario. Questa duplicazione irragionevole del riparto giurisdizionale mina l’unitarietà del sistema e genera confusione, compromettendo l’effettività della tutela giurisdizionale.
4. Profili sistematici: verso una razionalizzazione del riparto giurisdizionale
La sentenza si colloca nel solco di una giurisprudenza costituzionale attenta a garantire coerenza e razionalità nel riparto tra giurisdizione ordinaria e speciale, come già evidenziato nelle pronunce relative all’ambito previdenziale, sanitario e delle prestazioni economiche pubbliche.
In linea generale, la giurisdizione speciale può essere giustificata solo in presenza di un rapporto funzionale con l’obbligazione fiscale. In mancanza di tale presupposto, la devoluzione al giudice speciale viola il principio di eguaglianza (art. 3 Cost.) e di giusto processo (art. 111 Cost.).
Conclusioni
La sentenza n. 124/2025 rappresenta un importante passo verso una razionalizzazione del sistema giurisdizionale, riaffermando i principi fondamentali della tutela dei diritti soggettivi e del giudice naturale. La Corte costituzionale ha correttamente ristabilito la coerenza tra natura del rapporto giuridico sostanziale e giurisdizione competente, ponendo un limite all’estensione impropria della giurisdizione tributaria a controversie estranee alla materia fiscale.