“SOCIETAS”: L’EX CONSULENTE DI TRUMP GEORGE LOMBARDI CI PARLA DEL RUSSIAGATE E DELL’AMMINISTRAZIONE USA

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In questa puntata, affrontiamo con l’imprenditore italo-americano George Lombardi (già consulente di Donald Trump), le ultime notizie sull’indagine denominata Russiagate e sulle novità della politica dell’Amministrazione Trump.

Puntata integrale di Societas

Russiagate, la CIA ammette l’errore: il dossier del 2016 era politicizzato

Un rapporto interno della CIA diffuso nel 2025 smentisce il dossier del Russiagate: accuse a Trump basate su fonti fragili e pressioni politiche. Brennan e Comey nel mirino della giustizia.


Il Russiagate era una costruzione politica? Le nuove rivelazioni della CIA

A quasi dieci anni dalle elezioni presidenziali del 2016, uno sconvolgente rapporto interno della CIA rimette in discussione le basi dell’intero caso Russiagate. Diffuso il 26 giugno 2025 dalla giornalista Miranda Devine sul New York Post, il documento fa luce su gravi manipolazioni procedurali e pressioni politiche interne all’intelligence americana.

Un’inchiesta interna che cambia la narrativa

Il rapporto, commissionato dall’ex direttore della CIA John Ratcliffe, esamina il documento dell’Intelligence Community Assessment (ICA) pubblicato nel dicembre 2016, che accusava la Russia di voler influenzare le elezioni a favore di Donald Trump. Le conclusioni sono clamorose: l’intera accusa si basava su fonti fragili, dossier screditati e analisi condotte in modo non imparziale.

Le responsabilità di Brennan e Comey

Secondo l’inchiesta, John Brennan, all’epoca direttore della CIA, avrebbe selezionato un ristretto gruppo di analisti delle sole CIA, FBI, NSA e ODNI, escludendo 13 delle 17 agenzie federali. Un’operazione senza contraddittorio, che ha condotto a conclusioni già allora oggetto di forti critiche interne.

James Comey, ex capo dell’FBI, avrebbe invece cambiato posizione sull’ipotesi di collusione dopo pressioni interne, nonostante in precedenza alti funzionari dell’FBI avessero affermato al New York Times che non esistevano prove concrete di un legame tra Trump e il Cremlino.

Il controverso dossier Steele e il ruolo della Clinton

Elemento centrale dell’ICA fu il dossier Steele, redatto dall’ex agente dell’intelligence britannica Christopher Steele, su iniziativa della campagna Clinton e attraverso lo studio legale Perkins Coie. Il documento, già screditato all’epoca, venne inserito nel rapporto nonostante forti obiezioni interne.

Una email interna del 29 dicembre 2016, firmata dal vicedirettore dell’analisi CIA, avvertiva che l’inclusione del dossier avrebbe minato la credibilità dell’intero rapporto. Ma le proteste vennero ignorate.

La posizione della NSA: scetticismo mascherato

Anche la NSA, guidata allora da Mike Rogers, espresse solo una “moderata fiducia” nelle conclusioni dell’ICA. In gergo dell’intelligence, questo equivale a un rifiuto velato. Secondo fonti interne, Putin avrebbe potuto non preferire Trump, percepito come “imprevedibile”, rispetto a Hillary Clinton, considerata più “gestibile”.

I protagonisti sotto indagine

Ad oggi, John Brennan e James Comey sarebbero formalmente indagati per irregolarità nella conduzione dell’inchiesta: dichiarazioni false al Congresso, uso distorto delle fonti, e mancato rispetto delle procedure interne.

Anche Christopher Steele è tornato sotto i riflettori: nella sua deposizione del 2019, aveva ammesso di aver usato informazioni non verificate, provenienti da fonti legate alla propaganda russa.

Il prezzo della propaganda: chi pagherà?

Il Russiagate ha dominato il dibattito pubblico e politico per anni, alimentando campagne mediatiche contro chiunque osasse dubitare della narrativa ufficiale. Oggi, questo nuovo rapporto CIA impone una rivalutazione storica dell’intera vicenda, sollevando interrogativi sull’uso politico delle agenzie di intelligence.

Come osservato da Simona Mangiante, avvocato e moglie di George Papadopoulos (ex consigliere di Trump coinvolto nel Russiagate), le rivelazioni contenute nel dossier Ratcliffe potrebbero segnare una svolta epocale nella percezione pubblica del caso.

Conclusioni: Russiagate, indagine o operazione politica?

Alla luce dei nuovi elementi, è lecito chiedersi: quanto del Russiagate fu vera indagine, e quanto fu costruzione politica? E soprattutto, chi pagherà per le gravi distorsioni emerse?

L’opinione pubblica, sempre più scettica verso le versioni ufficiali, attende risposte. Se confermate a livello istituzionale, queste rivelazioni potrebbero rappresentare uno spartiacque nella storia delle relazioni tra intelligence e politica negli Stati Uniti.


George Lombardi e Donald Trump

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Avv. Fabrizio Valerio Bonanni Saraceno
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REATI TRIBUTARI: CASS. PEN., SEZ. III, N. 26898/2025 CHIARISCE CHE I TERMINI DELLA PRESCRIZIONE DIFFERISCONO A SECONDA CHE LE SCRITTURE CONRABILI SIANO DISTRUTTE O OCCULTATE

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La recente sentenza della Corte di Cassazione, Sez. III penale, n. 26898/2025, offre un’importante chiarificazione sulla qualificazione giuridica dei reati di distruzione e occultamento di scritture contabili ai fini della decorrenza della prescrizione penale. In particolare, viene riaffermata la distinzione tra reato istantaneo e reato permanente, con effetti significativi sull’individuazione del dies a quo della prescrizione.


1. Introduzione

Nel diritto penale tributario, la definizione della natura del reato – istantanea o permanente – incide in modo determinante sulla determinazione del termine di prescrizione. La giurisprudenza di legittimità ha progressivamente affinato i criteri interpretativi, specialmente in relazione ai delitti previsti dal D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, tra cui si annoverano i reati di cui all’art. 10 (Occultamento o distruzione di documenti contabili).

La sentenza n. 26898 del 2025 si inserisce in questo filone interpretativo, delineando con chiarezza i criteri distintivi tra distruzione e occultamento delle scritture contabili e i rispettivi effetti sulla decorrenza della prescrizione.


2. Il fatto e la qualificazione giuridica

Nel caso esaminato, il ricorrente era stato imputato per aver posto in essere condotte di distruzione e/o occultamento di scritture contabili obbligatorie, impedendo così la ricostruzione del volume d’affari ai fini fiscali. L’elemento dirimente è consistito nell’individuazione del momento consumativo del reato al fine di stabilire se lo stesso fosse prescritto.

La Suprema Corte ha colto l’occasione per ribadire un principio oramai consolidato:

«Il reato di distruzione di scritture contabili ha natura istantanea, e la prescrizione decorre dal momento in cui si realizza la condotta distruttiva; al contrario, il reato di occultamento presenta natura permanente, la cui consumazione perdura sino alla conclusione dell’attività ispettiva o accertativa dell’Amministrazione finanziaria.»


3. Il reato di distruzione di scritture contabili: natura istantanea

Secondo l’orientamento consolidato, confermato dalla sentenza in esame, la distruzione delle scritture contabili configura un reato istantaneo, in quanto l’offesa all’interesse protetto (trasparenza fiscale e possibilità di controllo) si verifica e si esaurisce nel momento in cui i documenti vengono fisicamente distrutti.

3.1. Conseguenze in termini di prescrizione

Ne deriva che la prescrizione decorre dal momento in cui avviene la distruzione, anche se l’illecito viene scoperto successivamente:

«Il momento consumativo coincide con l’esaurirsi della condotta materiale di distruzione, non rilevando l’epoca della scoperta del reato».

Questo orientamento è coerente con quanto stabilito, tra le altre, in Cass. pen., Sez. III, n. 36083/2017, che ha ribadito la natura istantanea del delitto, non suscettibile di protrazione nel tempo.


4. L’occultamento di scritture contabili: reato permanente

Diversamente, il reato di occultamento è qualificato come reato permanente: la sua consumazione non si esaurisce nell’atto iniziale di sottrazione o occultamento, ma perdura fino a quando il documento rimane celato e non accessibile all’autorità tributaria.

4.1. Il dies a quo della prescrizione

La Cassazione n. 26898/2025 chiarisce che la prescrizione, in questo caso, inizia a decorrere dalla conclusione dell’accertamento fiscale:

«La permanenza del reato si arresta solo nel momento in cui l’Amministrazione conclude l’attività ispettiva e l’occultamento diventa inidoneo a impedire l’accertamento».

Tale impostazione si riallaccia a quanto già affermato in Cass. pen., Sez. III, n. 31617/2018, dove si è ritenuto che la natura permanente consente l’estensione del termine prescrizionale fino all’ultimo atto utile dell’ispezione.


5. Profili critici e riflessi pratici

La distinzione tra le due fattispecie assume particolare rilevanza nei procedimenti penali a distanza di tempo rispetto alla commissione del fatto. Infatti, la qualificazione del reato come permanente consente al pubblico ministero di esercitare l’azione penale anche a distanza di anni, mentre l’attribuzione della natura istantanea può determinare l’improcedibilità per intervenuta prescrizione.

Inoltre, la sentenza rafforza l’obbligo per i professionisti e le imprese di custodire le scritture contabili in modo accessibile e verificabile, rafforzando il principio di trasparenza e tracciabilità dell’attività economica.


6. Conclusioni

La Cassazione n. 26898/2025 si inserisce nel solco della giurisprudenza più attenta alla distinzione tra reati istantanei e permanenti. Essa consolida il principio secondo cui la natura della condotta (distruzione vs occultamento) è decisiva nel determinare il momento di consumazione del reato e, conseguentemente, il dies a quo della prescrizione. Tale ricostruzione, oltre a garantire la coerenza sistematica del diritto penale tributario, ha importanti riflessi operativi in fase di indagine e di giudizio.

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Per ulteriori approfondimenti su questo tema o sulle relative implicazioni pratiche potete contattare:

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LAVORO: LA CONSULTA DICHIARA INCOSTITUZIONALE IL TETTO MASSIMO DI SEI MENSILITÀ PER L’INDENNITÀ SPETTANTE NELLE PICCOLE IMPRESE

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Corte costituzionale


La Corte costituzionale, con la sentenza n. 118/2025, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 9, co. 1, del d.lgs. n. 23/2015, nella parte in cui imponeva, per le piccole imprese, un limite massimo inderogabile di sei mensilità per l’indennità spettante in caso di licenziamento illegittimo. Il presente contributo analizza le implicazioni giuridiche della pronuncia, i riferimenti normativi e giurisprudenziali, e il rapporto con i principi costituzionali di proporzionalità, adeguatezza e tutela effettiva del lavoratore.


1. Introduzione

Il tema delle tutele in caso di licenziamento illegittimo nel contesto delle micro e piccole imprese è da anni al centro del dibattito giuslavoristico. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 118 del 2025, torna a pronunciarsi sul d.lgs. n. 23/2015 (c.d. “Jobs Act”), segnando un nuovo e rilevante passo verso la personalizzazione del risarcimento e la salvaguardia dell’equità sostanziale nei rapporti di lavoro, anche in realtà aziendali di dimensioni contenute.


2. La norma censurata: art. 9, comma 1, d.lgs. 23/2015

L’articolo 9, comma 1, del decreto legislativo n. 23/2015 prevedeva che, nei casi di licenziamento dichiarato illegittimo da parte di datori di lavoro al di sotto della soglia dimensionale di cui all’art. 18, L. n. 300/1970, l’indennità risarcitoria dovesse essere determinata in misura pari alla metà di quanto previsto per le imprese maggiori, e comunque “non superiore a sei mensilità”.

Tale limite operava in modo fisso e insuperabile, a prescindere dalla natura della violazione (formale, procedurale o sostanziale), restringendo di fatto l’ambito del potere valutativo del giudice e la tutela effettiva del lavoratore.


3. La decisione della Corte costituzionale

Con la sentenza n. 118/2025, la Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del limite massimo di sei mensilità, rilevando la violazione di principi fondamentali dell’ordinamento costituzionale, in particolare:

  • Art. 3 Cost., per l’irragionevole disparità di trattamento tra lavoratori licenziati illegittimamente da datori di diverse dimensioni aziendali;
  • Art. 24 Cost., per la compressione dell’effettività della tutela giurisdizionale;
  • Art. 117, comma 1, Cost., in relazione all’art. 30 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, che impone una “tutela adeguata” in caso di licenziamento ingiustificato.

Secondo la Consulta, l’imposizione di un tetto rigido e predefinito impedisce al giudice di modulare l’indennizzo sulla base della concreta entità del pregiudizio subito, vanificando la funzione sia compensativa che dissuasiva della sanzione.


4. Le conseguenze applicative della pronuncia

La pronuncia comporta un profondo mutamento del sistema sanzionatorio previsto dal d.lgs. 23/2015 per le piccole imprese. Ferma restando la regola del dimezzamento dell’indennizzo rispetto a quanto previsto per le imprese soggette all’art. 18 St. lav., viene eliminato il tetto massimo di sei mensilità, permettendo ora al giudice di riconoscere un’indennità compresa tra un minimo di tre e un massimo di diciotto mensilità.

Si delinea, così, un sistema maggiormente conforme ai criteri di personalizzazione, adeguatezza e congruità del risarcimento, che consente al giudice di valutare in concreto la gravità della condotta datoriale, la durata del rapporto, le condizioni del lavoratore e il danno effettivamente patito.


5. Profili sistematici e giurisprudenziali

La decisione si pone in linea di continuità con la precedente sentenza n. 183/2022, con cui la Consulta aveva già sollevato dubbi sulla legittimità costituzionale del medesimo art. 9, sollecitando il legislatore a un intervento correttivo. L’inerzia parlamentare ha dunque determinato l’intervento diretto della Corte.

Non si tratta, peraltro, di una posizione isolata: già numerosi giudici del lavoro avevano sollevato questione di legittimità costituzionale della disposizione, lamentando la compressione dell’autonomia valutativa e l’inadeguatezza delle soglie imposte dal legislatore delegato.


6. Il ruolo del numero dei dipendenti e la sostenibilità dell’indennizzo

La Corte ha sottolineato come il criterio meramente quantitativo della soglia occupazionale non possa essere assunto quale unico indicatore della capacità economica dell’impresa. In ambito europeo – e in settori ordinamentali contigui, come la crisi d’impresa – il numero dei dipendenti rappresenta un parametro importante, ma non esclusivo per misurare la sostenibilità dell’obbligo risarcitorio.


7. Spunti di riflessione e prospettive de iure condendo

Il venir meno del tetto massimo rappresenta un passo importante verso una maggiore equità del sistema sanzionatorio, ma resta aperto il problema della disomogeneità tra il regime ordinario e quello delle tutele crescenti, nonché la mancata estensione delle tutele reintegratorie, che in molti casi appaiono ancora precluse, anche in presenza di licenziamenti palesemente discriminatori o gravemente viziati.

L’auspicio espresso dalla Corte circa un intervento del legislatore è chiaro: un riordino sistematico della disciplina dei licenziamenti, che superi le attuali disarmonie e garantisca tutele proporzionate, effettive e conformi agli standard internazionali e costituzionali.


8. Conclusioni

La sentenza n. 118/2025 si inserisce nel solco di una giurisprudenza costituzionale sempre più attenta alla concretezza delle tutele del lavoratore e alla necessità di sanzioni risarcitorie effettivamente deterrenti. La decisione non solo rafforza la posizione del lavoratore nei confronti del datore, ma sollecita il legislatore a colmare un vuoto normativo ormai divenuto insostenibile sul piano della legittimità costituzionale e della giustizia sociale.


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REATI TRIBUTARI: LA CASS. PEN., SEZ. III, SENT. N. 2654572025 SULLA COMPETENZA DICHIARATIVA AI FINI DELLE IMPOSTE SUI REDDITI NEI PERIODI POST-FALLIMENTARI SPETTANTE AL CURATORE

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Reati Tributari e Fallimento: La Competenza Dichiarativa del Curatore nei Periodi Post-Fallimentari – Nota a Cass. pen., Sez. III, n. 26545/2025



La sentenza della Corte di Cassazione, Sez. III penale, n. 26545/2025 affronta la questione della titolarità dell’obbligo dichiarativo ai fini delle imposte sui redditi in caso di fallimento dell’imprenditore. La Corte ha chiarito che, a decorrere dalla sentenza dichiarativa di fallimento, la competenza a presentare le dichiarazioni fiscali – compresa quella relativa all’anno in cui il fallimento è stato dichiarato – spetta al curatore fallimentare. Si approfondiscono i riflessi penal-tributari della pronuncia, con particolare attenzione all’omessa dichiarazione ex art. 5 del d.lgs. n. 74/2000, e alle ricadute pratiche per la gestione del passivo fiscale fallimentare.


1. Introduzione: il reato di omessa dichiarazione nel contesto del fallimento

L’art. 5 del d.lgs. n. 74/2000 punisce il contribuente che omette di presentare, entro il termine previsto dalla legge, la dichiarazione annuale ai fini delle imposte sui redditi o dell’IVA, qualora l’imposta evasa superi determinate soglie di punibilità. Tale norma assume connotati particolari quando l’obbligato si trovi in stato di fallimento.

In questo contesto si inserisce la sentenza Cass. pen., Sez. III, 24 giugno 2025, n. 26545, che si pronuncia sul soggetto legittimato a presentare la dichiarazione fiscale per i periodi d’imposta successivi – e compreso quello in cui è intervenuta – la sentenza di fallimento. La pronuncia si sofferma sul rapporto tra obblighi dichiarativi e subentro del curatore fallimentare nella gestione del patrimonio del fallito, contribuendo a chiarire un punto nevralgico della responsabilità penale in materia tributaria.


2. La vicenda processuale e il principio di diritto affermato

Il caso sottoposto all’attenzione della Suprema Corte riguarda un’imputazione per omessa dichiarazione dei redditi ai sensi dell’art. 5 del d.lgs. n. 74/2000, contestata all’imprenditore dichiarato fallito. La difesa dell’imputato ha sostenuto l’inapplicabilità della norma al fallito, ritenendo che l’obbligo di presentazione della dichiarazione, per l’anno in cui è stata pronunciata la sentenza di fallimento e per quelli successivi, dovesse ritenersi trasferito in capo al curatore.

La Corte ha accolto tale impostazione, affermando il seguente principio di diritto:

“La competenza alla presentazione delle dichiarazioni fiscali, per i periodi di imposta successivi alla sentenza di fallimento – compreso quello in cui la stessa è intervenuta – spetta al curatore fallimentare, in quanto unico soggetto legittimato alla gestione del patrimonio del fallito e all’adempimento degli obblighi fiscali riferiti alla procedura concorsuale.”


3. La posizione del curatore fallimentare e l’estinzione della soggettività fiscale del fallito

Ai sensi degli artt. 31 ss. l. fall., il curatore assume la gestione dell’intero patrimonio del fallito, subentrando nella titolarità degli obblighi fiscali connessi all’attività imprenditoriale pregressa. In particolare, la Circolare Agenzia delle Entrate n. 38/E/2008 ha chiarito che il curatore è tenuto a presentare le dichiarazioni fiscali relative all’annualità in cui è intervenuta la dichiarazione di fallimento, nonché a quelle successive, anche se riferite a redditi o operazioni maturati in parte prima della procedura.

Pertanto, sul piano penalistico, la titolarità dell’obbligo dichiarativo si sposta dal soggetto fallito al curatore. Ne deriva che l’omessa presentazione della dichiarazione, da parte del curatore, potrà dar luogo a responsabilità penale solo in capo a quest’ultimo, ove ne ricorrano gli estremi soggettivi.


4. Le conseguenze in punto di responsabilità penale

La pronuncia in commento si pone in linea con l’orientamento giurisprudenziale secondo cui, a seguito della dichiarazione di fallimento, il fallito perde la capacità di disporre del proprio patrimonio e di compiere atti giuridicamente rilevanti anche nei confronti dell’erario.

Il reato di omessa dichiarazione, che presuppone la sussistenza di un obbligo personale in capo al soggetto agente, non può pertanto essere contestato all’imprenditore fallito per i periodi post-fallimentari, in quanto tale obbligo grava, ex lege, sul curatore.

Si delinea così una linea di demarcazione netta tra i periodi ante e post fallimento, che assume rilievo non solo sotto il profilo della titolarità dell’obbligo fiscale, ma anche ai fini dell’individuazione del soggetto penalmente responsabile in caso di omissioni dichiarative.


5. Riflessioni critiche e implicazioni pratiche

La sentenza n. 26545/2025 rappresenta un importante punto di riferimento per gli operatori del diritto tributario e concorsuale. In primo luogo, rafforza la centralità del curatore fallimentare quale soggetto titolare degli obblighi dichiarativi post-fallimentari, confermando un principio già accolto dalla prassi amministrativa.

In secondo luogo, chiarisce i confini della responsabilità penale per omessa dichiarazione, escludendola in capo al fallito nei casi in cui il periodo d’imposta sia coperto, anche solo parzialmente, dalla procedura concorsuale.

Ciò impone al curatore una maggiore attenzione nella gestione dei rapporti con l’Agenzia delle Entrate, dovendo egli assicurare la tempestiva presentazione delle dichiarazioni anche in presenza di carenza documentale o incertezza circa la composizione attiva e passiva del patrimonio del fallito.


6. Conclusioni

La Cassazione penale, Sez. III, n. 26545/2025 si inserisce in un filone interpretativo volto a delimitare con precisione la responsabilità penale tributaria nel contesto della procedura fallimentare. Ribadendo che la competenza alla dichiarazione fiscale post-fallimentare spetta al curatore, la Corte esclude la punibilità del fallito per l’omessa presentazione della dichiarazione ex art. 5 d.lgs. n. 74/2000, a meno che l’omissione si riferisca a un periodo d’imposta integralmente precedente alla dichiarazione di fallimento.

Tale indirizzo appare coerente con i principi della materia concorsuale e con il principio di personalità della responsabilità penale, restituendo certezza applicativa in un settore caratterizzato da frequenti incertezze interpretative.

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Corte di Cassazione, Sez. III penale, Sent. n. 26545/2025 integrale, in formato pdf:


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PENALE: LA CASS. PEN., SEZ. III, N. 26355/2025 CHIARISCE CHE IL REATO DI TRUFFA AGGRAVATA AI DANNI DELLO STATO E’ ASSORBITO NEL REATO TRIBUTARIO

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Truffa aggravata:
art. 640, II comma, Cod. Pen.

1. Introduzione

In materia di reati tributari, la distinzione rispetto ai reati comuni contro la pubblica amministrazione ha sempre costituito terreno fertile per il dibattito giurisprudenziale. Un punto centrale di tale discussione riguarda il rapporto tra la truffa aggravata ai danni dello Stato (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.) e le fattispecie penal-tributarie introdotte dal d.lgs. 74/2000. Con la recente sentenza Cass. pen., Sez. III, n. 26355 del 2025, la Corte di Cassazione ha ribadito un principio consolidato ma talvolta disatteso: il reato di truffa aggravata ai danni dello Stato risulta assorbito nel reato tributario, quando l’azione illecita si esaurisce nell’indebita percezione di un vantaggio fiscale.


2. Il fatto e la questione giuridica

Il caso sottoposto all’esame della Suprema Corte riguardava un imprenditore imputato per frode fiscale mediante l’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, condotta qualificata tanto ai sensi dell’art. 2 d.lgs. 74/2000 quanto dell’art. 640, comma 2, n. 1 c.p., per aver indotto in errore l’Amministrazione finanziaria con artifici e raggiri al fine di ottenere un risparmio d’imposta.

La questione giuridica principale atteneva alla possibilità di contestare cumulativamente i due reati, ovvero alla necessità di ritenere il reato comune di truffa aggravata assorbito dalla fattispecie speciale prevista dalla normativa penal-tributaria.


3. Il principio di specialità e l’assorbimento del reato

Nel motivare la propria decisione, la Cassazione ha richiamato il principio di specialità di cui all’art. 15 c.p., sottolineando che, in presenza di una norma speciale, questa prevale su quella generale, impedendo la configurazione di un concorso apparente di norme.

Nel caso di specie, l’art. 2 del d.lgs. 74/2000 tipizza in modo completo ed esaustivo la condotta di falsificazione documentale finalizzata alla frode fiscale, contemplando anche l’induzione in errore dell’Amministrazione finanziaria. Pertanto, non vi è spazio per un’autonoma rilevanza penale del reato di truffa aggravata ai danni dello Stato, che resta assorbito nella più specifica figura del reato tributario.

«Il reato di truffa aggravata ai danni dello Stato si considera assorbito nella fattispecie di cui all’art. 2 del d.lgs. 74/2000, quando l’induzione in errore dell’amministrazione finanziaria avviene mediante l’utilizzo di documentazione oggettivamente o soggettivamente falsa, al fine di conseguire un indebito vantaggio fiscale» (Cass. pen., Sez. III, n. 26355/2025).


4. L’indebito vantaggio fiscale e la lesione del bene giuridico

Dal punto di vista della struttura del reato, il delitto di truffa aggravata richiede l’induzione in errore di un ente pubblico con dolo specifico di profitto e un danno patrimoniale per lo Stato. Tuttavia, la giurisprudenza ritiene che, nei casi in cui l’induzione in errore sia finalizzata esclusivamente ad ottenere un indebito vantaggio fiscale, il bene giuridico leso sia integralmente tutelato dal reato tributario.

Ne deriva che la finalità fiscale costituisce un criterio di delimitazione del perimetro punitivo, escludendo l’autonomia del reato comune.


5. Concorso tra reato tributario e altri reati: i limiti

La sentenza in esame si inserisce nel solco tracciato dalla consolidata giurisprudenza della Cassazione, secondo cui il concorso tra reato tributario e reato di truffa è ammesso solo in presenza di ulteriori condotte fraudolente non esaurite nell’evasione fiscale, come nel caso di contributi pubblici indebitamente ottenuti mediante falsificazioni contabili. In assenza di tale plusvalenza fraudolenta, il reato di truffa non si configura autonomamente.


6. Considerazioni conclusive

La pronuncia della Corte di Cassazione n. 26355/2025 rafforza l’orientamento volto a preservare la tipicità e l’autosufficienza delle norme penal-tributarie, evitando sovrapposizioni punitive che violerebbero il principio del ne bis in idem e comprometterebbero la coerenza del sistema sanzionatorio.

Dal punto di vista sistematico, essa contribuisce alla definizione dei confini tra il diritto penale comune e il diritto penale dell’economia, affermando che la truffa aggravata ai danni dello Stato deve considerarsi assorbita dal reato tributario, quando l’illecito riguarda esclusivamente il rapporto fiscale.



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Cass. Pen., Sez. III, Sent. 26355/2025 integrale, in formato pdf:

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VIGILI DEL FUOCO: ANGELI GETTATI NELL’INFERNO DELL’ESPOSIZIONE CANCEROGENA

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Vigile del Fuoco esposto all’amianto di un edificio crollato in un terremoto.

Dietro la divisa dei vigili del fuoco si nasconde una verità che per anni è rimasta ignorata, sepolta sotto le macerie degli edifici crollati e tra i fumi degli incendi domati: un rischio mortale, silenzioso, ineluttabile.

L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha spezzato finalmente l’omertoso silenzio, riconoscendo ufficialmente ciò che molti temevano da tempo: la lotta antincendio è una delle professioni a più alto rischio cancerogeno.

Tale giudizio è il frutto di un approfondito studio dell’AIRCl’Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro – che generato nuova luce sulla relazione tra esposizione all’amianto e l’insorgenza di tumori tra i vigili del fuoco.

Pertanto, i dati sono eloquenti: chi combatte contro le fiamme ha un rischio aumentato del 58% di sviluppare mesotelioma maligno, un tumore raro e aggressivo causato dall’esposizione a fibre di amianto.

Invero, fino a poco tempo fa, i vigili del fuoco erano inseriti nel gruppo 2B dell’AIRC, ovvero tra le professioni “possibilmente cancerogene per l’uomo”, dopo questo approfondito studio scientifico sono passati nel Gruppo 1, insieme ad agenti come l’amianto stesso, il fumo di sigaretta e il benzene: “cancerogeni certi per l’uomo”.

La riclassificazione è il risultato di una ricerca condotta da 24 scienziati provenienti da otto Paesi, le cui evidenze raccolte sono state inequivocabili: tra i vigili del fuoco si registrano tassi anomali non solo di mesotelioma, ma anche di cancro alla vescica.

Inoltre, sussistono inoltre prove limitate – ma non per questo trascurabili – dell’aumento di incidenza di tumori al colon, alla prostata, ai testicoli, al melanoma e al linfoma non-Hodgkin.

Il mesotelioma, lo ricordiamo, è una malattia lunga e subdola e il suo periodo di latenza può estendersi fino a 60 anni, rendendo quasi impossibile individuare con precisione il momento dell’esposizione.

Per i vigili del fuoco, tuttavia, la risposta è sotto gli occhi di tutti: incendi in vecchi edifici commerciali e residenziali costruiti prima del bando dell’amianto.

Fino agli anni ’90, questa fibra minerale era usata in tutto – dai pannelli isolanti ai tetti – per la sua resistenza al fuoco, ma quando le fiamme lo colpiscono, l’amianto si sbriciola e rilascia nell’aria fibre invisibili, tossiche, cancerogene e persistenti.

“Il rischio non è solo del passato (avvertono i ricercatori), ma anche oggi, con i moderni dispositivi di protezione, i vigili del fuoco continuano a essere esposti a sostanze chimiche tossiche, spesso in assenza di adeguate misure di decontaminazione post-intervento.”

Il riconoscimento ufficiale dell’OMS non è solo un fatto scientifico, si tratta di un passaggio epocale con ricadute concrete: giuridiche, previdenziali, sanitarie.

Quindi è un diritto costituzionale (ex art. 32 Cost.) chiedere il riconoscimento delle malattie professionali legate all’amianto nei vigili del fuoco e un rafforzamento delle tutele economiche e previdenziali.

Infatti, per molti ex vigili del fuoco la diagnosi di mesotelioma arriva quando è ormai troppo tardi, e le battaglie per il risarcimento si trasformano in estenuanti guerre contro lo Stato.

In finale, la domanda resta sospesa, amara, urgente: chi protegge chi ci protegge?

Mentre celebriamo il coraggio dei vigili del fuoco, occorre guardare oltre l’eroismo: occorre denunciare, tutelare, prevenire, soprattutto dopo l’accertamento di tutto ciò da parte della comunità scientifica.

A riprova e conferma di quanto finora esposto si riportano le analisi dell’esperto in materia Dott. Omero Negrisolo, il quale in modo chiaro e documentato rassegna degli studi scientifici sconvolgenti, inerenti alla ‘attività svolta dai vigili del fuoco:

<<Molteplici studi scientifici, validati dalla Comunità Scientifica Internazionale, dimostrano una pericolosità certa alla salute umana delle sostanze chimiche pericolose e degli agenti fisici pericolosi che comunque coinvolgono i Vigili del Fuoco durante le loro specifiche attività lavorative. Non a caso la IARC-WHO (International Agency for Research on Cancer – World Health Organization) ha realizzato ben due distinte Monografie sui Vigili del Fuoco (Firefighters) di tutto il mondo! La prima, la Monografia Volume 98 – pubblicata nel 2010 – nella sua “Overall evaluation” asseriva testualmente che: “Occupational exposure as a firefighter is possibly carcinogenic to humans (Group 2B)”; cfr. pagina 559. La seconda, la Monografia Volume 132 – pubblicata nel 2010, a distanza di tredici anni – e intitolata “Occupational Exposure as a firefighter”, nella sua “Overall evaluation” che asseriva testualmente addirittura: “Occupational exposure as a firefighter is carcinogenic to humans (Group 1)”. Sempre la IARC-WHO, nella sua “Lista di classificazione di neoplasie che colpiscono i Vigili del Fuoco” – ultimo aggiornamento del 27 giugno 2025, scrive “nero su bianco” che vi è sufficiente o limitata evidenza di insorgenza di neoplasie alla prostata, ai testicoli, al colon, alla pelle, alla vescica, nonché di insorgenza di mesotelioma alla pleura, al peritoneo “ed altri tessuti mesoteliali”. Inutile ricordare che ad oggi la IARC – WHO ha realizzato ben 136 Monografie su situazioni, lavorazioni, agenti fisici e sostanze chimiche che sono cancerogeni certi, o probabili, o possibili. La lista delle sostanze chimiche pericolose e degli agenti chimici e biologici pericolosi alle/ai quali possono essere esposti i Vigili del Fuoco durante le loro quotidiane attività è infinita e comprende almeno: amianto ed altre fibre, particulate matters (PM10, PM5, PM2,5 o anche minori), sostanze benzeniche, composti organici alifatici ed aromatici, composti organoclorurati e/o alogenati, metalli di ogni tipo, leggeri e pesanti, infiniti prodotti inorganici ed organici derivanti da combustioni comunque sempre incomplete: idrocarburi policiclici aromatici. diossine e sostanze “diossin-like”. Di conseguenza, anche tutte le malattie emolinfopoietiche (leucemie, mielomi, linfomi) insorte in Vigili del Fuoco possono con certezza essere valutate come causate da esposizione a “noises” specifici trattati dalla Comunità Scientifica Internazionale. Idem per tutte le neoplasie che comunque colpiscono tutti i tessuti umani. Da pochi anni, meglio, da dopo il 2013, si è iniziato a prendere in debita considerazione anche “il mondo dei PFAS: Per-and PolyFluorinated Alkilated Substances (Sostanze Alchilate Perfluorurate e Polifuorurate)”. Si tratta di sostanze impiegate negli ultimi cinquanta anni in migliaia di produzioni industriali ed applicazioni, le più svariate. L’elenco, mai esaustivo, comprende almeno fitofarmaci e pesticidi per l’agricoltura, farmaci, tessuti e loro impermeabilizzazione, applicazioni “antiaderenti”, contenitori di ogni tipo, anche peralimenti, sostanze estinguenti schiumogene (non a caso esistono molteplici studi sulle schiume antincendio e sui loro effetti subìti dai vigili del fuoco australiani). Comunque, appare di assoluta e quotidiana evidenza quanto “accade” durante e soprattutto dopo un incendio, di un fabbricato, di un veicolo, di un bosco, di una coltivazione agricola, di un accumulo di rifiuti, di un complesso artigianale o industriale! Appare sempre di grande problematicità gestire gli eluati provenienti dall’acqua di spegnimento, i fanghi che si formano, i sottoprodotti derivanti dalla combustione incompleta, le ceneri di vario tipo derivanti da combustioni a temperature medio-alte, ecc. Non da meno, necessita considerate il “Lavoro a Turni” (Shift-Work) ed il “Lavoro Notturno” (Night-Work) che inevitabilmente coinvolge sente il Vigiledel Fuoco, entrambi i tipi di lavoro sono stati oggetto di distinte Monografie IARC-WHO.

Se sei un vigile del fuoco (o un familiare) colpito da patologie asbesto-correlate, puoi contattarci per condividere la tua testimonianza e ricevere assistenza legale.

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Per ulteriori approfondimenti su questo tema o sulle relative implicazioni pratiche potete contattare:

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Avv. Fabrizio Valerio Bonanni Saraceno
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“SOCIETAS“: IL RAPPORTO TRA CRISTIANESIMO, ISLAM, EBRAISMO

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Digitare per la visione integrale della puntata di SOCIETAS

Durante la puntata di Societas è intervenuto lo scrittore e ricercatore dell’Università Pontificia della Santa Croce, Gerardo Ferrara, con il quale si è affrontato lo storico tema, nonché alquanto attuale, del rapporto tra le tre religioni abramitiche: Cristianesimo, Islam, Ebraismo.

Il rapporto storico tra le tre religioni abramitiche — ebraismo, cristianesimo e islam — è complesso e articolato, caratterizzato da connessioni teologiche, influenze culturali, periodi di coesistenza pacifica e momenti di conflitto. Queste tre fedi condividono un’origine comune che risale alla figura del patriarca Abramo, da cui il termine “abramitiche”. Di seguito una sintesi storico-analitica:

1. Origini comuni

Abramo è considerato una figura fondante per tutte e tre le religioni: Nell’ebraismo, è il patriarca dell’alleanza con Dio. Nel cristianesimo, è visto come il padre della fede, anticipazione della fede cristiana in Cristo. Nell’islam, è riconosciuto come profeta (Ibrāhīm), modello di sottomissione a Dio. Le tre religioni credono in un Dio unico, creatore e giusto, e in una rivelazione progressiva, trasmessa tramite profeti (Mosè, Gesù, Maometto).

2. Ebraismo e Cristianesimo

Il cristianesimo nasce nel I secolo d.C. come movimento interno all’ebraismo, fondato sulla figura di Gesù di Nazareth, ebreo vissuto in Palestina sotto dominazione romana. La separazione tra ebraismo e cristianesimo si accentua: per la divinizzazione di Gesù, rifiutata dagli ebrei, per la predicazione ai gentili (non ebrei), per la distruzione del Tempio di Gerusalemme nel 70 d.C., che porta alla trasformazione dell’ebraismo in senso rabbinico e del cristianesimo in religione separata. Nei secoli successivi, si sviluppano tensioni: Accuse teologiche reciproche (es. “deicidio” da parte cristiana), Persecuzioni antiebraiche nel mondo cristiano, culminate in espulsioni, conversioni forzate, ghetti e, infine, nella Shoah.

3. Islam ed Ebraismo / Cristianesimo

L’islam nasce nel VII secolo nella Penisola Arabica. Maometto si considera l’ultimo profeta, in continuità con Mosè e Gesù. Il Corano riconosce e rispetta: Gli ebrei come “popolo del Libro”, I cristiani come “gente della Scrittura”, Ma critica anche le deviazioni dottrinali (es. la Trinità o la divinizzazione di Gesù). In molte società islamiche medievali (es. Spagna andalusa, Impero Ottomano), ebrei e cristiani godevano di un status protetto (dhimmi): inferiori giuridicamente ai musulmani, ma liberi di praticare la loro fede dietro pagamento di un tributo (jizya). Tuttavia, vi furono anche episodi di persecuzione e tensioni, specie in epoche di crisi politica o fanatismo religioso.

4. Conflitti e dialoghi

Conflitti

Le Crociate (XI-XIII secolo): campagne militari cristiane anche contro musulmani ed ebrei. La Reconquista e l’Inquisizione spagnola: conversioni forzate e persecuzioni di musulmani ed ebrei. In epoca moderna e contemporanea: conflitti legati alla questione israelo-palestinese, letti anche in chiave religiosa.

Dialoghi

Età medievale: momenti di dialogo filosofico e teologico (es. Maimonide, Averroè, Tommaso d’Aquino). XX-XXI secolo: intensificarsi del dialogo interreligioso, soprattutto dopo il Concilio Vaticano II con la dichiarazione Nostra Aetate (1965), che riconosce le radici ebraiche del cristianesimo e promuove il rispetto verso l’islam. Oggi: numerose iniziative accademiche, religiose e diplomatiche per promuovere la tolleranza e il mutuo rispetto.

Conclusione

Il rapporto tra le tre religioni abramitiche è una storia intrecciata di comunanza e separazione, che riflette:

una radice spirituale comune, una divergenza dottrinale e storica, una sfida contemporanea di dialogo e coesistenza.

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DIRITTO DELLA CRISI: PRIME INTERPRETAZIONI GIURISPRUDENZIALI SULLA “PASSERELLA” TRA CONCORDATO PREVENTIVO E COMPOSIZIONE NEGOZIATA

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Introduzione

Con l’introduzione dell’art. 25-quinquies nel Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, il legislatore ha aperto nuovi scenari nella gestione della crisi d’impresa, superando il rigido divieto originario previsto dal D.L. n. 118/2021. Oggi è possibile, per l’imprenditore che abbia rinunciato a una procedura giudiziale (quale il concordato preventivo o la domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione), accedere alla composizione negoziata della crisi dopo un periodo di attesa di quattro mesi, la c.d. quarantena.

Questo contributo analizza l’evoluzione normativa e le prime applicazioni giurisprudenziali, soffermandosi in particolare sull’ordinanza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere del 31 luglio 2024, che ha offerto spunti significativi in tema di proponibilità dell’istanza ex art. 17 CCI in costanza del termine di “quarantena”.


L’art. 25-quinquies CCI e la “passerella” dalla procedura giudiziale alla composizione negoziata

L’articolo 25-quinquies del Codice della crisi d’impresa disciplina una importante apertura verso la flessibilità nella gestione del dissesto: dopo la rinuncia a una procedura giudiziale, il debitore può accedere alla composizione negoziata della crisi, purché sia decorso un termine minimo di quattro mesi.

La previsione legislativa rappresenta un significativo mutamento rispetto all’impostazione originaria del legislatore del 2021, che escludeva tale possibilità per ragioni di coerenza sistemica e di tutela della buona fede. Il presupposto originario era che l’accesso a strumenti come il concordato implicasse una valutazione negativa circa la praticabilità del risanamento, incompatibile con la natura stragiudiziale e fiduciaria della composizione negoziata.

Con la novella, invece, si riconosce il possibile mutamento delle condizioni economico-patrimoniali o strategiche dell’impresa, valorizzando la flessibilità e la tempestività nella ricalibratura degli strumenti di risanamento.


La giurisprudenza e il caso dell’ordinanza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere (31 luglio 2024)

Una delle prime applicazioni giurisprudenziali di rilievo si rinviene nell’ordinanza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere del 31 luglio 2024, che ha affrontato il tema della tempestività dell’istanza di nomina dell’esperto in presenza di una “passerella” anticipata rispetto al termine quadrimestrale.

La società ricorrente, pur consapevole del mancato decorso integrale del termine, ha dedotto il carattere non perentorio della scadenza e ha illustrato le ragioni sostanziali della rinuncia anticipata alla precedente procedura giudiziale: tra queste, l’emersione – a seguito del cambio dei consulenti – di un’ingente posta debitoria inizialmente omessa nel piano di concordato.

La scelta di accedere in via anticipata alla composizione negoziata è stata giustificata in funzione della tutela dei creditori e dell’esigenza di rimediare alle criticità della precedente impostazione, rese evidenti solo in una fase successiva.


La natura ordinatoria del termine quadrimestrale e i limiti all’eccezione di inammissibilità

Il Tribunale ha rigettato l’eccezione di inammissibilità dell’istanza ex art. 17 CCI sollevata dai creditori, ritenendo che il mancato rispetto del termine di quattro mesi non potesse essere valutato in sede giudiziale. Trattandosi di una fase stragiudiziale, una simile valutazione avrebbe comportato l’introduzione di una sanzione processuale in una fase che, per sua natura, sfugge alla giurisdizione ordinaria.

Tuttavia, pur negando rilevanza giuridica al profilo processuale della tempistica, i giudici hanno ritenuto sostanzialmente legittima la condotta del debitore, valorizzando la rinuncia alla procedura giudiziale quale indice di affidabilità e razionalità del nuovo percorso negoziale.


Profili di buona fede e limiti all’abuso degli strumenti di regolazione della crisi

Il legislatore ha introdotto la c.d. “quarantena” per evitare che l’alternanza tra strumenti di regolazione della crisi sia usata abusivamente, con il solo fine di dilazionare il procedimento o evitare la dichiarazione di liquidazione giudiziale.

Il requisito della buona fede nell’accesso agli strumenti di composizione della crisi è fondamentale, non solo sotto il profilo etico, ma anche quale parametro di valutazione della serietà e sostenibilità del percorso di risanamento. Tuttavia, secondo il Tribunale sammaritano, l’inosservanza del termine quadrimestrale non comporta l’inammissibilità dell’istanza ai sensi dell’art. 17, ma può rilevare – eventualmente – solo nella successiva fase giudiziale (es. accesso al concordato semplificato), laddove emerga un comportamento strumentale o dilatorio del debitore.


Misure protettive e strumentalità rispetto alla trattativa

L’ordinanza in commento si chiude con la concessione delle misure protettive richieste dalla società debitrice, ritenute essenziali alla buona riuscita delle trattative in sede di composizione negoziata. Il Tribunale ha infatti affermato che il ricorso anticipato alla composizione negoziata, pur non perfettamente aderente al dato normativo, è giustificabile qualora appaia funzionale alla tutela del ceto creditorio e al riequilibrio dell’impresa.


Conclusioni

La “passerella” introdotta dall’art. 25-quinquies CCI rappresenta un’importante innovazione nell’ambito degli strumenti di risanamento d’impresa, consentendo un passaggio ragionato e strategico dalla procedura giudiziale a quella negoziale. Tuttavia, il rispetto del termine di quattro mesi deve essere letto non in termini rigidamente formalistici, ma alla luce dei principi di proporzionalità, buona fede e tutela dell’interesse dei creditori.

La pronuncia del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere si inserisce in questa nuova logica di favor per la composizione negoziata, riconoscendo che la flessibilità interpretativa, se ben motivata e ancorata a dati economico-finanziari concreti, può prevalere sul formalismo procedurale, rafforzando l’efficacia del sistema di regolazione della crisi.


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RESPONSABILITA’ SANITARIA: CASS. CIV., ORD. N. 17881/2025 RIBADISCE CHE IL LUCRO CESSANTE DEVE ESSERE RISARCITO, IN CASO DI ACCERTATA NEGLIGENZA MEDICA

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Con l’ordinanza n. 17881/2025, la Corte Suprema interviene sulla corretta liquidazione del danno patrimoniale in ambito sanitario

In tema di responsabilità medica, il danno patrimoniale subito dal paziente non si esaurisce nel solo danno emergente, ma può includere anche il lucro cessante, ovvero il mancato guadagno derivante dalle conseguenze invalidanti di un errore sanitario. Con l’ordinanza n. 17881/2025, la Corte di Cassazione ha censurato la decisione della Corte d’appello che aveva negato il risarcimento del lucro cessante sulla base di un ragionamento giuridicamente errato.

⚖️ Il principio stabilito dalla Cassazione

Secondo la Sezione III civile della Suprema Corte, il giudice di merito non può escludere il risarcimento del lucro cessante derivante da responsabilità sanitaria con motivazione incongrua o fondata su un errato inquadramento giuridico.

“La Corte d’appello, in materia di responsabilità sanitaria, non può negare il lucro cessante sulla base di un ragionamento scorretto, inidoneo a escludere il nesso causale tra la condotta sanitaria colposa e la perdita di chance reddituali del danneggiato.”
(Cass., Sez. III civ., ord. n. 17881/2025)

📌 Cosa si intende per lucro cessante nella responsabilità sanitaria?

Il lucro cessante rappresenta quella componente del danno patrimoniale futuro che consiste nel mancato guadagno che il soggetto avrebbe potuto conseguire in assenza del fatto illecito. In ambito medico, si pensi al caso di un paziente che, a causa di una condotta colposa del sanitario, subisca una invalidità permanente tale da impedirgli di svolgere la propria attività lavorativa o da comprometterne significativamente il reddito.

🔍 Il caso concreto: vizio motivazionale e errore di diritto

Nel caso oggetto della pronuncia, la Corte territoriale aveva rigettato la domanda risarcitoria relativa al lucro cessante senza adeguata valutazione delle risultanze probatorie e senza applicare correttamente i criteri di liquidazione del danno patrimoniale. La Cassazione ha quindi accolto il ricorso della parte danneggiata, ritenendo la motivazione della sentenza impugnata illogica e contraria ai principi di diritto consolidati.

📚 Riferimenti normativi e giurisprudenziali

  • Art. 1223 c.c. – Il risarcimento del danno per inadempimento o fatto illecito comprende sia la perdita subita (danno emergente) sia il mancato guadagno (lucro cessante).
  • Art. 2043 c.c. – Responsabilità extracontrattuale.
  • Cass. civ., Sez. III, n. 28989/2019 – Ha riconosciuto il diritto al risarcimento per perdita della capacità lavorativa specifica.
  • Cass. civ., Sez. III, n. 10424/2021 – Ha precisato che la perdita di chance reddituale costituisce danno patrimoniale risarcibile, anche in ambito sanitario.

🔎 Profili applicativi: il ruolo del giudice e la prova del danno

Secondo la giurisprudenza costante, il lucro cessante va dimostrato con ragionevole certezza, attraverso l’allegazione:

  • della capacità lavorativa specifica preesistente all’evento dannoso,
  • della incidenza dell’evento lesivo sulla possibilità di produrre reddito,
  • e della prognosi economico-funzionale del soggetto leso.

Il giudice deve quindi motivare in modo logico e coerente l’eventuale esclusione di tale voce di danno, senza basarsi su presunzioni generiche o su automatismi giuridici.

✅ Conclusioni

L’ordinanza n. 17881/2025 rappresenta un importante richiamo all’esigenza di tutela piena del danneggiato in ambito sanitario, imponendo al giudice di merito un rigoroso rispetto dei principi civilistici sul risarcimento integrale del danno.

Negare il lucro cessante in presenza di un danno documentato e causalmente collegato alla condotta medica colposa costituisce violazione del diritto alla piena riparazione, con conseguente vizio della motivazione e cassazione della sentenza.


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Cass., Sez. III civ., ord. n. 17881/2025 integrale, in versione pdf:

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PENALE: CASS. PEN., SENT. N. 26129/2025 CHIARISCE CHE LA DETENZIONE DOMICILIARE E LA MESSA ALLA PROVA POSSONO COESISTERE, CON PRESCRIZIONI COMPATIBILI

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La Suprema Corte chiarisce i rapporti tra misura alternativa e giustizia riparativa. Un passo importante verso l’efficienza dell’esecuzione penale

Detenzione domiciliare e messa alla prova non sono istituti necessariamente alternativi tra loro. Con la recente sentenza n. 26129 del 2025, la Corte di Cassazione, Sezione Penale, ha affermato un principio di grande rilievo per l’applicazione pratica delle misure penali: le due misure possono coesistere anche se disposte in procedimenti distinti, a condizione che le relative prescrizioni siano armonizzabili.

Detenzione domiciliare e messa alla prova: cosa dice la Cassazione

Nel caso esaminato dalla Suprema Corte, un soggetto stava eseguendo una detenzione domiciliare ex art. 47-ter dell’Ordinamento penitenziario (L. 354/1975), mentre in un altro procedimento penale aveva ottenuto la messa alla prova ai sensi dell’art. 168-bis c.p.. Il dubbio interpretativo riguardava la compatibilità operativa delle due misure: è possibile assoggettare un imputato a un programma di messa alla prova, che prevede attività esterne (lavoro di pubblica utilità, incontri con i servizi sociali, etc.), mentre questi si trova agli arresti domiciliari?

La risposta della Cassazione è positiva, purché venga effettuata una verifica concreta della compatibilità delle prescrizioni imposte con entrambe le misure.

🔍 Il principio giuridico: compatibilità delle prescrizioni

Secondo la Cassazione, non sussiste un’incompatibilità strutturale o automatica tra:

  • la misura alternativa della detenzione domiciliare (in esecuzione penale),
  • e la sospensione del procedimento con messa alla prova (nell’ambito di altro processo).

“È possibile dare esecuzione congiunta a entrambe le misure, a patto che le prescrizioni imposte siano concretamente compatibili e armonizzabili tra loro.”
(Cass. pen., Sez. I, sent. 26129/2025)

La valutazione di compatibilità spetta al giudice che dispone la messa alla prova, il quale dovrà accertare che le attività previste dal programma non violino le condizioni della detenzione domiciliare. In caso contrario, la misura riparativa non potrà essere concessa.

⚖️ Verso una giustizia penale più funzionale e flessibile

Questa decisione si inserisce nel più ampio contesto delle riforme del sistema penale volte alla individualizzazione del trattamento sanzionatorio e alla promozione di modelli di giustizia riparativa, come previsto dalla riforma Cartabia (D.lgs. 150/2022).

La pronuncia valorizza i principi di:

  • economicità e funzionalità del processo,
  • favor rei nel ricorso a strumenti alternativi alla pena detentiva,
  • recupero e reinserimento sociale del condannato.

📚 Giurisprudenza correlata

La sentenza n. 26129/2025 trova conferma in altri precedenti, tra cui:

  • Cass. pen., Sez. I, n. 29947/2023, che ha ammesso la compatibilità tra messa alla prova e misure cautelari;
  • Cass. pen., Sez. I, n. 12205/2021, che ha ribadito la centralità dell’effettività del programma di messa alla prova.

🔎 Conclusioni

La Corte di Cassazione, con questa sentenza, offre una lettura sistematica e coerente dell’ordinamento penitenziario e della giustizia riparativa, in linea con i principi costituzionali di rieducazione della pena (art. 27, co. 3, Cost.) e di tutela del contraddittorio nel processo penale.

La compatibilità tra detenzione domiciliare e messa alla prova rappresenta un passaggio evolutivo nell’ottica di un sistema penale più umano, razionale e orientato al reinserimento.


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Cass. Pen., Sent. N. 26129/2025 integrale, in formato pdf:

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