Nell’ambito della composizione negoziata della crisi, il giudice può disporre l’inibitoria per gli istituti di credito dalla facoltà di segnalare l’impresa a sofferenza presso la Centrale Rischi della Banca d’Italia e il CRIF. Questa misura può avere una durata massima di 240 giorni, corrispondente al periodo delle misure protettive.
L’obiettivo è evitare che la società debitrice venga esclusa dall’accesso al credito necessario per attuare il piano di risanamento. Senza tale tutela, l’impresa rischierebbe non solo di vedersi negata nuova finanza, ma anche di subire la revoca delle linee di credito già in essere.
Questa posizione è stata affermata dal Tribunale di Crotone (giudice Emmanuele Agostini) con il provvedimento del 4 gennaio 2025. Il tribunale ha accolto la richiesta cautelare di una società che, non essendo in grado di pagare una rata di mutuo in scadenza, aveva chiesto l’adozione di misure protettive e cautelari nell’ambito della composizione negoziata. Il percorso di risanamento era seguito dall’esperto Fausto Riganello e dall’advisor Paola Bellomo.
Il rapporto tra segnalazioni a sofferenza e composizione negoziata
Secondo il Tribunale di Crotone, la misura cautelare è necessaria perché il rischio di un effetto negativo delle segnalazioni sui rapporti bancari non è escluso ex lege.
L’articolo 16, comma 5, del Codice della Crisi stabilisce che:
• l’accesso alla composizione negoziata della crisi e il coinvolgimento delle banche nelle trattative non costituiscono di per sé causa di sospensione o revoca delle linee di affidamento concesse all’impresa debitrice;
• non possono giustificare automaticamente una diversa classificazione del credito.
Tuttavia, la classificazione del credito, anche nel corso della composizione negoziata, dipende non solo dal piano di risanamento proposto ai creditori, ma anche dalle regole di vigilanza prudenziale. Di conseguenza, il solo ingresso nella procedura non esclude il rischio di una segnalazione a sofferenza, con le relative conseguenze per l’azienda.
La posizione del Tribunale di Crotone
Il terzo decreto correttivo del Codice della Crisi ha introdotto questa disposizione proprio per evitare automatismi tra l’accesso alla composizione negoziata e la revoca degli affidamenti. Tuttavia, il legislatore ha cercato un equilibrio tra questa esigenza e la tutela della stabilità finanziaria richiesta dalla vigilanza prudenziale.
Il Tribunale di Crotone, con il provvedimento in esame, ha ritenuto che tale bilanciamento non garantisca ancora un’adeguata tutela all’impresa debitrice che ha avviato un percorso di risanamento serio. Per questo motivo, ha concesso l’inibitoria della segnalazione a sofferenza per tutelare l’azienda durante la durata delle trattative.
Le misure cautelari nella composizione negoziata
Le misure cautelari sono strumenti che il giudice può adottare per tutelare il patrimonio e l’impresa del debitore, garantendo il buon esito delle trattative e delle procedure di regolazione della crisi o dell’insolvenza.
Queste misure devono risultare necessarie per portare a termine le trattative. Quando il piano di ristrutturazione è considerato serio e affidabile, la tutela dell’impresa e il risanamento prevalgono sulle regole della vigilanza prudenziale, nell’interesse degli stessi creditori.
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Con la sentenza del 16 settembre 2024, n. 16385, la Sezione III Ter del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio di Roma affronta un aspetto cruciale della gestione delle crisi bancarie. In particolare, analizza l’intervento dell’amministrazione straordinaria ai sensi degli articoli 70 e seguenti del Testo Unico Bancario (D.lgs. 385/1993), mettendolo in relazione con principi fondamentali del diritto amministrativo.
Nel caso specifico, gli ex componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale di un istituto di credito capogruppo impugnano il provvedimento di scioglimento degli organi di amministrazione e controllo. Tale provvedimento, adottato ai sensi degli articoli 70, comma 1, e 98, commi 1 e 2, lett. a) del TUB, ha comportato la nomina di commissari straordinari e nuovi membri del comitato di sorveglianza (art. 103 TUB).
I ricorrenti contestano in particolare:
• il mancato rispetto dei diritti partecipativi;
• la violazione del principio di separazione tra le fasi della procedura;
• la lesione del principio di sana e prudente gestione (sollevando anche una questione di legittimità costituzionale in relazione agli artt. 41, 42 e 97 Cost.);
• la violazione del principio di ragionevolezza e proporzionalità.
Il principio di sana e prudente gestione
Elemento centrale della sentenza è il concetto di sana e prudente gestione, sancito dall’art. 5 del D.lgs. 385/1993. Il TAR Lazio lo definisce come un “concetto indeterminato […] riconducibile alla categoria delle valutazioni tecniche complesse”. Secondo la normativa vigente, tali valutazioni spettano alle autorità creditizie, che esercitano poteri di vigilanza sulle banche e sui gruppi bancari.
Riprendendo la giurisprudenza del Consiglio di Stato, la sentenza n. 16385/2024 riconosce alle autorità di supervisione bancaria un potere discrezionale che si articola in:
• una fase tecnica, relativa all’accertamento delle condizioni di crisi;
• una fase amministrativa, in cui si valuta l’opportunità delle misure da adottare.
Alla luce di ciò, il TAR analizza l’istituto dell’amministrazione straordinaria, previsto dal Titolo IV del TUB.
Amministrazione straordinaria e poteri della Banca d’Italia
L’articolo 70 del TUB disciplina lo scioglimento degli organi di amministrazione e controllo su provvedimento della Banca d’Italia, nei casi di:
• violazioni o irregolarità gravi;
• gravi perdite patrimoniali;
• richiesta motivata degli organi amministrativi o dell’assemblea straordinaria.
Contestualmente, la Banca d’Italia nomina uno o più commissari straordinari e un comitato di sorveglianza (art. 71 TUB). In particolare, l’art. 98 TUB estende l’amministrazione straordinaria alla capogruppo di un gruppo bancario, anche in caso di:
• gravi inadempienze nell’esercizio delle attività ex art. 61, comma 4 TUB;
• procedure concorsuali;
• nomina di un amministratore giudiziario per gravi irregolarità gestionali, tali da alterare l’equilibrio finanziario del gruppo.
Partecipazione al procedimento e tutela del risparmio
Uno dei profili di contestazione riguarda l’assenza dell’obbligo di comunicazione di avvio del procedimento, previsto dall’art. 7 della Legge 241/1990. Tuttavia, il TAR richiama l’art. 70, comma 3, del TUB, che dispone la comunicazione del provvedimento di scioglimento agli interessati solo dopo gli adempimenti iniziali (art. 73 TUB).
I giudici sottolineano come il confronto costante tra le parti, caratteristico dell’attività di vigilanza bancaria, garantisca comunque il rispetto dei diritti partecipativi. Inoltre, la deroga all’obbligo di comunicazione preventiva è giustificata dalle esigenze di tutela del risparmio pubblico.
Compatibilità costituzionale della misura
Il TAR esclude che l’amministrazione straordinaria contrasti con le norme costituzionali a tutela della libertà di iniziativa economica (art. 41 Cost.). La crisi di un istituto bancario, infatti, può compromettere gravemente il tessuto economico e patrimoniale delle imprese.
Analogamente, non risultano violati i principi di imparzialità e buon andamento amministrativo (art. 97 Cost.), né il rapporto di fiducia tra banca e risparmiatore. La necessità di garantire la stabilità finanziaria giustifica l’adozione di misure adeguate per il ripristino della sana e prudente gestione.
Conclusioni
La sentenza n. 16385/2024 ribadisce che la sana e prudente gestione implica un “tempestivo e diligente apprezzamento, con ogni possibile sollecitudine professionale, di misure atte a superare le criticità rilevate dall’Autorità di vigilanza”, secondo il principio del bonus argentarius.
Di conseguenza, il TAR conferma la legittimità del provvedimento adottato ex artt. 70, comma 1, e 98, commi 1 e 2, lett. a) del TUB, respingendo le doglianze dei ricorrenti.
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L’ordinanza del Tribunale di Roma del 10 novembre 2024 rappresenta un significativo punto di svolta nell’applicazione delle misure protettive nell’ambito della composizione negoziata della crisi. Il provvedimento evidenzia come il monitoraggio sulla loro funzionalità non sia statico, ma continuo, in linea con il principio di buona fede e correttezza che deve guidare tutte le parti coinvolte.
Punti chiave della decisione:
1. Valutazione dinamica delle misure protettive
Il Tribunale non si limita a una verifica iniziale del fumus boni iuris e del periculum in mora, ma esamina l’effettiva funzionalità delle misure nel garantire il buon esito delle trattative. Inoltre, mantiene il potere di revoca o abbreviazione in qualsiasi momento, se esse risultano sproporzionate o inefficaci (art. 19, comma 6 CCII).
2. Rilevanza della buona fede e della correttezza
Il Collegio ha riscontrato una violazione del principio di buona fede da parte delle società debitrici, sia nella gestione degli elenchi dei creditori sia nelle trattative. Tra le criticità emerse:
Mancata inclusione nei creditori
Revoca delle misure protettive nella composizione negoziata: il caso del Tribunale di Roma
L’ordinanza del Tribunale di Roma del 10 novembre 2024 segna un’importante evoluzione nell’applicazione delle misure protettive nel contesto della composizione negoziata della crisi d’impresa. Il provvedimento sottolinea la necessità di un monitoraggio continuo sulla loro effettiva funzionalità e il rispetto del principio di buona fede da parte del debitore e dei creditori.
Principali elementi della decisione
1. Valutazione dinamica delle misure protettive
Le misure protettive non vengono confermate in modo definitivo, ma sono soggette a una valutazione costante. Il giudice può revocarle o ridurne la durata in qualsiasi momento se:
• Non risultano più funzionali al buon esito delle trattative.
• Arrecano un pregiudizio sproporzionato ai creditori e ai terzi coinvolti (art. 19, comma 6, CCII).
2. Violazione del principio di buona fede
Il Tribunale ha accertato comportamenti scorretti da parte delle società debitrici, tra cui:
• Lacune negli elenchi dei creditori, con esclusione di soggetti strategici (es. locatori e concedenti di rami d’azienda).
• Mancata notifica delle misure a creditori rilevanti, tra cui un locatore con sfratto già convalidato e un creditore con decreto ingiuntivo esecutivo.
• Esclusione di molti creditori dalle trattative, in contrasto con i principi di trasparenza e correttezza.
3. Impatto sulle trattative e revoca delle misure
L’ordinanza ha evidenziato che:
• Il numero elevato di fornitori insoddisfatti non esonera il debitore dall’obbligo di corretta gestione della crisi (art. 41 Cost.).
• La maggioranza dei fornitori ha rifiutato di trattare a causa dell’aumento degli insoluti.
• Le trattative con le banche non hanno prodotto risultati concreti, con inadempimenti su garanzie, affidamenti e condizioni di credito.
• Il comportamento del debitore ha violato l’obbligo di assumere iniziative tempestive per il superamento della crisi (art. 4, comma 2, lett. b, CCII).
Conclusioni
Il Tribunale di Roma ha revocato le misure protettive poiché l’atteggiamento delle società debitrici ha compromesso la fiducia dei creditori e ostacolato le trattative. La decisione conferma che la composizione negoziata non è un mero strumento difensivo per il debitore, ma richiede un dialogo trasparente e corretto con tutte le parti coinvolte.
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Il Tribunale di Rimini, con la sentenza n. 134 del 10 febbraio 2025, ha stabilito che una delibera assembleare che ripartisce i costi del riscaldamento centralizzato in base ai millesimi e non ai consumi effettivi deve essere annullata.
I fatti di causa
Un gruppo di condomini ha impugnato la delibera con cui erano stati approvati il rendiconto di gestione e il preventivo annuale per il riscaldamento e l’acqua calda sanitaria. Secondo gli attori, la ripartizione delle spese non rispettava il D.lgs. 102/2014, che recepisce la direttiva UE sull’efficienza energetica, poiché basata sui millesimi di proprietà anziché sui consumi effettivi registrati dai contabilizzatori di calore installati sui radiatori.
Dopo il fallimento del tentativo di mediazione obbligatoria, il giudice ha esaminato la causa sulla base della documentazione e di una consulenza tecnica d’ufficio (CTU).
La decisione del Tribunale
Il Tribunale ha accolto l’impugnazione e annullato la delibera. Ha chiarito che l’errore non derivava da una volontà dell’assemblea di derogare ai criteri legali di ripartizione delle spese, ma da un metodo di calcolo errato, con effetti limitati alla singola annualità. Pertanto, la delibera è stata qualificata come annullabile e non nulla, in linea con la giurisprudenza della Cassazione (Sezioni Unite, sentenza n. 9839/2021).
L’importanza della consulenza tecnica
Il CTU ha confermato che il criterio adottato per la ripartizione non rispettava la normativa europea, in quanto:
• non distingueva le spese per riscaldamento da quelle per acqua calda sanitaria;
• non indicava le quote volontarie e involontarie dei consumi;
• non riportava date e letture dei contabilizzatori e dei ripartitori;
• non forniva alcun criterio alternativo ai millesimi di proprietà.
Il principio della Cassazione
Il Tribunale ha ribadito il principio espresso dalla Cassazione n. 28242/2019, secondo cui, nei condomini dotati di contabilizzazione del calore, le spese devono essere suddivise in base ai consumi effettivi e non ai millesimi.
Conclusioni
La sentenza conferma l’obbligo di ripartire le spese di riscaldamento secondo i consumi reali, nel rispetto della normativa vigente. La delibera assembleare che adotta criteri diversi può essere impugnata e annullata, con condanna del condominio alle spese legali.
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Cassazione Civile, sentenza n. 134 del 10 febbraio 2025 integrale, in formato PDF:
La Corte di Cassazione, con la ordinanza n. 3696 del 13 febbraio 2025, ha chiarito che, ai fini dell’ottenimento delle agevolazioni fiscali per l’acquisto della “prima casa”, è sufficiente che l’atto di acquisto dell’immobile abbia una data certa, ottenuta tramite registrazione. Non è necessaria la trascrizione dell’atto nei registri immobiliari per mantenere tali benefici.
Questo orientamento è in linea con precedenti pronunce della Corte, che hanno stabilito come, per evitare la decadenza dalle agevolazioni “prima casa” in caso di vendita dell’immobile e successivo riacquisto entro un anno, sia sufficiente la registrazione dell’atto di acquisto con data certa, senza l’obbligo di trascrizione nei registri immobiliari.
La trascrizione nei registri immobiliari, prevista dall’art. 2657 c.c., ha la funzione di rendere l’atto opponibile ai terzi, ma non incide sulla validità dell’atto stesso tra le parti né sulla fruizione delle agevolazioni fiscali. Pertanto, per beneficiare delle agevolazioni “prima casa”, è sufficiente che l’atto di acquisto sia registrato e abbia data certa, senza necessità di trascrizione.
Questa interpretazione offre maggiore flessibilità ai contribuenti, consentendo loro di mantenere i benefici fiscali anche in assenza di trascrizione dell’atto nei registri immobiliari, purché l’atto sia registrato e dotato di data certa.
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Cassazione n. 3698: sussiste cessione d’azienda anche se il complesso ceduto ha un’attitudine all’esercizio dell’impresa
La Corte di Cassazione, con la ordinanza n. 3698 del 2025, ha ribadito un principio fondamentale in materia di cessione d’azienda, affermando che la cessione sussiste anche quando il complesso di beni trasferito ha un’attitudine potenziale all’esercizio dell’impresa, indipendentemente dal fatto che l’attività sia effettivamente in corso al momento del trasferimento.
Principi giuridici della sentenza
La Cassazione ha confermato che, per configurare una cessione d’azienda ai sensi dell’art. 2555 c.c., è sufficiente che il complesso di beni ceduto sia idoneo allo svolgimento di un’attività imprenditoriale, anche solo potenzialmente. Non è necessario che l’impresa sia operativa al momento della cessione, né che il cessionario la attivi immediatamente dopo l’acquisto.
Conseguenze fiscali e giuslavoristiche
Dal punto di vista fiscale, il trasferimento di un complesso aziendale ha implicazioni differenti rispetto alla cessione di singoli beni, in particolare per quanto riguarda l’applicazione dell’IVA e delle imposte dirette. Sul piano giuslavoristico, la cessione d’azienda determina l’applicazione dell’art. 2112 c.c., con la continuità dei rapporti di lavoro e il mantenimento dei diritti acquisiti dai lavoratori.
Precedenti giurisprudenziali e orientamenti dell’Agenzia delle Entrate
Questa interpretazione è in linea con precedenti decisioni della Cassazione e con l’orientamento dell’Agenzia delle Entrate, che nella risposta n. 149/2024 aveva chiarito che la cessione d’azienda deve riguardare un insieme organizzato di beni e rapporti giuridici, non singoli asset isolati.
Implicazioni pratiche
Questa sentenza è particolarmente rilevante per operazioni di riorganizzazione aziendale, concordati preventivi e operazioni straordinarie, poiché consente di qualificare come cessione d’azienda anche trasferimenti di beni non immediatamente operativi, purché idonei all’attività d’impresa.
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Cassazione Civile, ordinanza n. 3698 integrale, in versione PDF:
L’individuazione del soggetto legittimato a votare nel concordato preventivo, in caso di crediti bancari garantiti da enti pubblici, è una questione controversa.
La giurisprudenza di legittimità (Cassazione n. 18148/2023) ha stabilito che il credito sorge al momento del rilascio della garanzia ed è condizionato sospensivamente all’inadempimento del garantito. Tuttavia, rimangono dubbi sull’esistenza del credito del fondo di garanzia statale:
• Ipotesi 1: Il credito esiste ex ante, al momento dell’erogazione del finanziamento garantito. In questo caso, la banca sarebbe titolare solo della parte di credito non coperta dalla garanzia e voterebbe esclusivamente per questa.
• Ipotesi 2: Il credito sorge ex post, a seguito dell’escussione della garanzia. Qui la banca, fino al pagamento del garante, sarebbe considerata titolare del 100% del credito ed eserciterebbe il diritto di voto per l’intero, se l’escussione avvenisse dopo il voto.
La decisione del Tribunale di Firenze
Un recente intervento giurisprudenziale è rappresentato dalla sentenza del Tribunale di Firenze (8 gennaio 2025).
Nel caso esaminato, la debitrice aveva suddiviso i crediti garantiti da Mediocredito Centrale (MCC) e SACE in due classi distinte:
• Classe 7: Creditori privilegiati (MCC e SACE), con un pagamento dell’88,58% del credito.
• Classe 17: Gli stessi creditori, ma per la parte degradata al chirografo per incapienza, con un pagamento del 5,13%.
La proposta concordataria, dunque, aveva anticipato l’escussione della garanzia, classificando i crediti MCC/SACE tra i privilegiati, indipendentemente dal momento dell’escussione della garanzia e del pagamento da parte del Fondo.
Tuttavia, la proposta non ha considerato l’eventualità che, in caso di mancata escussione o contestazione della garanzia, il privilegio non avrebbe operato e i crediti sarebbero stati classificati come chirografari. Questa incertezza ha portato i garanti pubblici a esprimere dubbi sulla titolarità del diritto di voto.
Per risolvere il problema, il Tribunale di Firenze ha ammesso al voto anche le banche garantite per l’intero credito.
Le conseguenze della decisione
Dopo la decisione del Tribunale:
• SACE ha dichiarato la propria titolarità del diritto di voto ed espresso il voto per l’intero credito garantito. Di conseguenza, nessuna delle banche garantite ha votato per la parte di credito coperta dalla garanzia.
• MCC, invece, ha dichiarato di non ritenersi titolare del diritto di voto, lasciando che fossero le banche garantite a votare per l’intero importo del credito.
Questa scelta ha generato un “rimbalzo” del voto tra garanti e creditori garantiti, con effetti opposti ma sincronizzati.
Implicazioni e scenari futuri
Nel caso specifico, la decisione ha garantito una piena partecipazione al voto, ma non è detto che questa soluzione sia sempre efficace. Se dovessero insorgere conflitti tra garante e garantito sulla titolarità del credito, potrebbero verificarsi due scenari critici:
1. Voto multiplo per lo stesso credito.
2. Mancata espressione del voto in caso di conflitto negativo.
In tali situazioni, troverebbe applicazione l’articolo 108, comma 1, del Codice della crisi d’impresa, che disciplina l’ammissione provvisoria al voto per i crediti contestati. In particolare, in caso di apertura del subprocedimento previsto dall’articolo 107, comma 4, il giudice può ammettere il creditore ai soli fini del voto e del calcolo delle maggioranze.
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L’articolo 17 della Legge 203/2024 introduce deroghe al divieto di applicazione del regime forfettario per le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro. In particolare, la norma estende l’applicazione di questo regime, a determinate condizioni, anche:
• alle persone fisiche iscritte ad albi e/o repertori professionali;
• alle persone fisiche esercenti attività di lavoro autonomo.
Modifiche alla disciplina dei contratti di lavoro
Uno degli interventi più significativi del cosiddetto Collegato lavoro riguarda i contratti di lavoro. In questo ambito, la Legge 203/2024 introduce diverse novità:
• Somministrazione di lavoro: l’articolo 10 amplia le esenzioni dai limiti applicativi di questa tipologia contrattuale.
• Attività stagionali: l’articolo 11 introduce un’interpretazione autentica sulla loro esclusione dai termini dilatori per la riassunzione a tempo determinato.
• Periodo di prova nei contratti a tempo determinato: modifiche apportate dall’articolo 13.
• Comunicazioni obbligatorie sul lavoro agile: nuova disciplina prevista dall’articolo 14.
• Modifiche ai contratti di apprendistato e al sistema duale: novità introdotte dagli articoli 18 e 19.
• Risoluzione del rapporto di lavoro per assenza ingiustificata: disciplina innovata dall’articolo 19.
Di seguito, un’analisi dettagliata delle principali modifiche.
Modifiche alla disciplina della somministrazione di lavoro
Soppressione della disciplina transitoria (art. 10, comma 1, lett. a, n. 1)
L’articolo 10 della Legge 203/2024 elimina una disciplina transitoria relativa alla durata complessiva delle missioni a tempo determinato presso un soggetto utilizzatore.
Attualmente, fino al 30 giugno 2025, una missione può superare il limite di 24 mesi (anche non continuativi) se:
1. il contratto di lavoro tra l’agenzia di somministrazione e il lavoratore è a tempo determinato;
2. l’agenzia comunica all’utilizzatore l’instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con il lavoratore.
Con la soppressione di questa norma, il limite di 24 mesi diventerà generalizzato, applicandosi a tutte le missioni senza eccezioni specifiche.
Nuove esenzioni dai limiti quantitativi (art. 10, comma 1, lett. a, n. 2)
Vengono introdotte due nuove esenzioni dal computo dei limiti quantitativi sulla somministrazione a tempo determinato:
1. Contratti a tempo indeterminato tra lavoratore e agenzia di somministrazione.
2. Missioni equiparabili a contratti a tempo determinato già esclusi dai limiti quantitativi previsti per altri settori.
Queste esenzioni si aggiungono a quelle già previste per:
• soggetti in mobilità;
• disoccupati percettori di ammortizzatori sociali da almeno sei mesi;
• lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati (Regolamento UE n. 651/2014).
Esclusione di alcune fattispecie dalle “causali” (art. 10, comma 1, lett. b)
Viene ampliata la platea di contratti a tempo determinato tra agenzie di somministrazione e lavoratori che non devono rispettare le “causali” (presupposti per contratti di durata superiore ai 12 mesi, fino a un massimo di 24).
Le nuove esclusioni riguardano:
• disoccupati percettori di ammortizzatori sociali da almeno sei mesi;
• lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati, come definiti dal Regolamento UE n. 651/2014.
Conferma del limite quantitativo del 30%
La Legge 203/2024 mantiene il tetto massimo di lavoratori assunti a tempo determinato o in somministrazione:
• Il numero di lavoratori somministrati o a tempo determinato non può superare il 30% dei dipendenti a tempo indeterminato presenti presso l’utilizzatore al 1° gennaio dell’anno di stipulazione del contratto.
• Il calcolo considera anche i lavoratori a tempo determinato assunti direttamente dall’utilizzatore.
• Sono fatte salve eventuali deroghe previste dai contratti collettivi applicati dall’utilizzatore.
Conclusione
Le modifiche introdotte dalla Legge 203/2024 sulla somministrazione di lavoro e sui contratti a tempo determinato hanno un impatto significativo sulle imprese e sui lavoratori. In particolare:
• L’ampliamento delle esenzioni dai limiti quantitativi facilita l’uso della somministrazione a tempo determinato in determinati casi.
• L’eliminazione della disciplina transitoria uniforma il limite massimo di 24 mesi per tutte le missioni.
• Le nuove esclusioni dalle causali favoriscono l’occupabilità di categorie svantaggiate.
Resta da verificare se queste modifiche produrranno l’effetto desiderato di maggiore flessibilità senza compromettere la stabilità lavorativa.
Deroghe al regime forfetario (art. 17)
L’articolo 17 introduce deroghe al divieto di applicazione del regime forfetario per le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro. A talune condizioni, la norma estende l’applicazione del regime anche a:
• persone fisiche iscritte ad albi e/o repertori professionali,
• persone fisiche esercenti attività di lavoro autonomo.
Modifiche ai contratti di lavoro
Il Collegato lavoro interviene in diversi ambiti della disciplina contrattuale:
• Somministrazione di lavoro (art. 10): ampliamento delle esenzioni dai limiti quantitativi.
• Contratti a termine e attività stagionali (art. 11): norma di interpretazione autentica sull’esclusione delle attività stagionali dai termini dilatori per la riassunzione.
• Periodo di prova nei contratti a tempo determinato (art. 13): nuova durata proporzionale alla durata del contratto.
• Lavoro agile (art. 14): nuovo termine per le comunicazioni obbligatorie.
• Contratti misti (art. 17): deroghe al divieto di applicazione del regime forfetario.
• Apprendistato e sistema duale (art. 18): revisione delle discipline relative.
• Risoluzione per assenza ingiustificata (art. 19): innovazione rilevante nella gestione del rapporto di lavoro.
Somministrazione di lavoro (art. 10)
Soppressione della disciplina transitoria
L’articolo 10, comma 1, lettera a), numero 1), elimina la norma transitoria sulla durata delle missioni a tempo determinato presso lo stesso utilizzatore. Attualmente, la durata massima di 24 mesi (anche non continuativi) era superabile in presenza di un contratto a tempo determinato convertito successivamente a tempo indeterminato. La soppressione generalizza il limite di 24 mesi per tutte le missioni.
Nuove esenzioni dai limiti quantitativi
Il numero 2) della lettera a) introduce due nuove esenzioni dal computo dei limiti quantitativi per la somministrazione a tempo determinato:
• lavoratori con contratto a tempo indeterminato presso il somministratore,
• missioni corrispondenti a contratti a termine già esclusi da limiti quantitativi in altri settori.
Esclusione di alcune fattispecie dalle causali
La lettera b) esclude alcune tipologie di contratti a termine tra agenzie di somministrazione e lavoratori dall’applicazione delle cosiddette causali (presupposti per durate superiori a 12 mesi). L’esclusione riguarda:
• disoccupati con almeno sei mesi di trattamenti di disoccupazione o ammortizzatori sociali,
• lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati ai sensi del regolamento UE 651/2014.
3. Maggiore flessibilità nel sistema duale dell’apprendistato (Art. 18).
Limiti quantitativi e computo delle esclusioni
Il numero complessivo di lavoratori assunti a tempo determinato o in somministrazione a termine non può superare il 30% del numero di lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell’anno di stipula. Questo limite include anche i contratti a tempo determinato diretti dello stesso utilizzatore.
Attualmente, le categorie già escluse dal computo sono:
• soggetti in mobilità,
• disoccupati con almeno sei mesi di disoccupazione o ammortizzatori sociali,
• lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati.
Contratti a termine e attività stagionali (art. 11)
L’articolo 11 introduce una norma di interpretazione autentica (con effetto retroattivo) sulla esclusione delle attività stagionali dai termini dilatori per la riassunzione a tempo determinato.
Attualmente, l’articolo 21, comma 2, del Dlgs 81/2015 stabilisce che il secondo contratto a termine si trasforma in indeterminato se la riassunzione avviene:
• entro 10 giorni dalla scadenza di un contratto fino a 6 mesi,
L’obiettivo della norma è garantire maggiore flessibilità e semplificazione nella programmazione delle risorse, consentendo alle Regioni e alle Province autonome di finanziare più liberamente le attività formative.
• entro 20 giorni dalla scadenza di un contratto superiore a 6 mesi.
La norma conferma che le attività stagionali individuate dai contratti collettivi restano escluse da tali termini.
Periodo di prova nei contratti a tempo determinato (art. 13)
L’articolo 13 modifica l’articolo 7, comma 2, del Dlgs 104/2022, stabilendo che il periodo di prova sia proporzionale alla durata del contratto, con i seguenti limiti:
• Contratti fino a 6 mesi: tra 2 e 15 giorni di prova,
• Contratti superiori a 6 mesi e inferiori a 12 mesi: tra 2 e 30 giorni di prova.
Resta fermo che:
• il periodo di prova non può essere rinnovato per lo stesso lavoratore e mansione,
• in caso di malattia, infortunio, congedo di maternità/paternità, il periodo di prova è sospeso e prolungato per la durata dell’assenza.
Comunicazioni obbligatorie per il lavoro agile (art. 14)
L’articolo 14 modifica l’articolo 23, comma 1, della legge 81/2017, stabilendo che il datore di lavoro debba comunicare al Ministero del Lavoro:
• i nominativi dei lavoratori in lavoro agile,
• la data di inizio e fine delle prestazioni,
• eventuali modifiche della durata o cessazione.
Queste informazioni vanno comunicate entro 5 giorni dall’inizio del lavoro agile o dalla variazione.
Le modalità restano quelle stabilite dal DM 22 agosto 2022, n. 149, con l’utilizzo del modello di “Comunicazione Accordo di Lavoro Agile”.
1. Politiche formative nell’apprendistato (Art. 15, Legge 203/2024).
La Legge 203/2024 amplia l’utilizzo delle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione (15 milioni di euro annui) per la formazione in apprendistato, estendendole a tutte le tipologie di apprendistato (e non solo a quello professionalizzante).
In precedenza, le risorse del Fondo erano vincolate esclusivamente all’apprendistato professionalizzante (art. 1, comma 110, lettera c), Legge 205/2017), lasciando fuori l’apprendistato duale e quello di alta formazione e ricerca. Ora, invece, si amplia l’ambito di applicazione del finanziamento.
2. Contratti misti e regime forfettario (Art. 17, Legge 203/2024)
L’articolo 17 introduce un’eccezione alla causa ostativa che impediva di applicare il regime forfettario ai lavoratori autonomi che operano prevalentemente con il proprio datore di lavoro.
Ora possono accedere al regime forfettario anche i liberi professionisti e collaboratori iscritti ad albi professionali che abbiano un contratto di lavoro subordinato a tempo parziale (40-50% del full-time) con un datore di lavoro con più di 250 dipendenti.
Inoltre, il regime forfettario può essere applicato anche a lavoratori autonomi non iscritti ad albi, se ciò avviene in base a specifiche intese collettive aziendali o territoriali.
Prima della Legge 203/2024, la causa ostativa (art. 1, comma 57, lettera d-bis, Legge 190/2014) escludeva dal regime forfettario chi lavorava prevalentemente con un ex datore di lavoro degli ultimi due anni o con soggetti a lui riconducibili.
Ora questa esclusione viene attenuata, permettendo un doppio regime di lavoro (subordinato part-time + partita IVA forfettaria), ma solo se il datore di lavoro ha almeno 250 dipendenti.
3. Unico contratto di apprendistato duale (Art. 18, Legge 203/2024).
L’articolo 18 modifica la disciplina dell’apprendistato duale, consentendo la trasformazione del contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma non solo in apprendistato professionalizzante, ma anche in apprendistato di alta formazione e ricerca.
Prima della Legge 203/2024, il contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma (art. 43, D.lgs. 81/2015) poteva solo essere convertito in apprendistato professionalizzante. Ora, invece, si aggiunge anche la possibilità di transizione verso l’apprendistato di alta formazione e ricerca, rendendo il sistema più flessibile.
4. Risoluzione del rapporto di lavoro per assenza ingiustificata (Art. 19, Legge 203/2024).
Viene introdotta una norma che prevede la risoluzione automatica del rapporto di lavoro se un lavoratore si assenta ingiustificatamente per più di 15 giorni (o per il termine stabilito dal CCNL applicato).
La risoluzione viene considerata volontaria da parte del lavoratore, senza necessità di dimissioni telematiche, salvo casi di forza maggiore.
Il datore di lavoro dovrà comunicare l’assenza all’Ispettorato del Lavoro, che potrà effettuare verifiche.
Confronto con la normativa precedente
Prima di questa norma, per interrompere un rapporto di lavoro in caso di assenza ingiustificata era necessario un procedimento disciplinare o una contestazione formale seguita da licenziamento per giusta causa. Inoltre, la normativa sulle dimissioni prevedeva l’obbligo delle dimissioni telematiche.
Ora, invece:
• Si velocizza la procedura → dopo 15 giorni di assenza, il rapporto si considera risolto automaticamente per volontà del lavoratore.
• Si escludono le dimissioni telematiche → il datore non deve attendere che il lavoratore formalizzi le dimissioni.
• Si garantisce un controllo ispettivo → per evitare abusi da parte dei datori di lavoro.
Conclusioni
La Legge 203/2024 introduce diverse semplificazioni e flessibilità in materia di apprendistato, regime forfettario e gestione dei rapporti di lavoro.
Le principali novità sono:
1. Maggior libertà di finanziamento per la formazione in apprendistato (Art. 15).
2. Possibilità per alcuni lavoratori di combinare lavoro dipendente e regime forfettario (Art. 17).
4. Procedura automatizzata per la risoluzione del rapporto di lavoro in caso di assenza ingiustificata (Art. 19).
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STUDIO LEGALE BONANNI SARACENO Avv. Fabrizio Valerio Bonanni Saraceno Piazza Mazzini, 27 – 00195 – Roma
Le clausole di un contratto di assicurazione contro gli infortuni nell’ambito di un rapporto di lavoro devono essere valutate nel loro insieme. Se, considerate nel complesso, presentano un margine di ambiguità, vanno interpretate a favore del contraente che non le ha predisposte, ovvero il lavoratore.
È quanto stabilito dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 3013/2025, che ha accolto (con rinvio) il ricorso di un dirigente d’azienda contro Generali Italia. La compagnia gli aveva negato l’indennizzo sostenendo che non vi fosse prova che la perdita del posto fosse dovuta a una malattia professionale.
Il caso: un dirigente colpito da infarto perde il lavoro
Il ricorrente, un manager assunto dall’Anas con un contratto biennale, godeva di un’assicurazione contro il rischio di infortuni e malattie. Prima della scadenza del contratto, aveva ricevuto un’offerta di assunzione a tempo indeterminato, ma prima di perfezionare il passaggio è stato colpito da un infarto. A causa delle conseguenze dell’evento, l’assunzione non è andata in porto.
Quando ha chiesto l’indennizzo, Generali lo ha rifiutato, sostenendo che il contratto prevedeva il pagamento solo nel caso in cui l’infortunio o la malattia avesse causato la cessazione del rapporto di lavoro. Nel caso specifico, invece, il rapporto era terminato per la naturale scadenza del termine.
Il giudizio: Cassazione ribalta la sentenza d’Appello
Il manager ha presentato ricorso e il Tribunale gli ha dato ragione. Tuttavia, la Corte d’Appello ha ribaltato il verdetto, ritenendo che non vi fosse prova del nesso tra la malattia e la cessazione del rapporto, che sarebbe invece avvenuta per ragioni organizzative.
In Cassazione, il ricorrente ha contestato l’erronea interpretazione del contratto, sostenendo che non subordinava il pagamento dell’indennizzo alla risoluzione del rapporto di lavoro.
L’ambiguità contrattuale e il principio di interpretazione contro il predisponente
La Terza sezione civile ha accolto il ricorso, evidenziando che il contratto conteneva ambiguità non spiegabili.
• L’art. 1 subordinava il pagamento dell’indennizzo alla cessazione del rapporto di lavoro a causa dell’evento lesivo.
• L’art. 16, però, richiedeva la prova della cessazione solo “se avvenuta”, suggerendo che l’indennizzo potesse spettare anche in caso contrario.
• L’art. 18 consentiva all’assicuratore di accertare l’invalidità anche nel caso in cui il rapporto di lavoro non fosse cessato, in apparente contraddizione con l’art. 1.
Queste incongruenze, secondo la Cassazione, dimostrano che la Corte d’Appello ha commesso due errori:
1. Non ha valutato il contratto nel suo complesso, esaminando solo alcune clausole.
2. Non ha applicato il principio di interpretazione contro il predisponente (art. 1370 c.c.), che impone di risolvere le ambiguità a favore della parte che non ha scritto il contratto, in questo caso il lavoratore.
Conclusione
La Cassazione ha quindi annullato la sentenza d’Appello e rinviato la causa, chiarendo che, in caso di incertezza, le clausole ambigue devono essere interpretate in senso favorevole al contraente più debole: << Interpretatio est contra eum facienda, qui clarius loqui debuisset >>
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Cassazione, ordinanza n. 3013/2025 integrale, in formato PDF:
Con l’ordinanza n. 1254/2025, la Cassazione ha confermato l’orientamento di merito, riconoscendo valore probatorio alla messaggistica digitale WhatsApp nei procedimenti civili.
Il caso
La vicenda è nata da un’opposizione a un decreto ingiuntivo ottenuto da una società per il pagamento di serramenti.
• Primo grado: il Tribunale ha accolto l’opposizione, ritenendo insufficiente la prova del credito.
• Appello: la Corte d’appello ha riformato la decisione, riconoscendo che un messaggio WhatsApp provava l’esistenza del debito legato alla fattura.
• Cassazione: il debitore ha impugnato la sentenza, contestando l’uso di una copia fotografica del messaggio e mettendo in dubbio l’autenticità e la provenienza.
La decisione della Cassazione
La Suprema Corte ha respinto il ricorso, confermando che i messaggi WhatsApp salvati nella memoria del telefono hanno valore probatorio.
L’art. 633 del Codice di procedura civile, che disciplina l’ammissibilità della tutela monitoria, prevede l’ingiunzione di pagamento su istanza del creditore se il diritto è provato per iscritto, senza specificare se la prova debba essere cartacea o digitale.
WhatsApp come prova documentale
La Cassazione ha chiarito che:
• I messaggi WhatsApp rientrano tra le prove documentali e possono essere acquisiti tramite riproduzione fotografica, come screenshot delle chat.
• La loro validità dipende dalla verifica di provenienza e affidabilità.
• Sono considerati documenti elettronici, in quanto atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti (art. 2712 c.c.).
• Hanno efficacia probatoria, salvo contestazione specifica della conformità ai fatti rappresentati.
Implicazioni pratiche
L’uso di WhatsApp è ormai diffuso anche nei contesti lavorativi e commerciali. I messaggi salvati nella memoria del telefono possono essere utilizzati come prova digitale, a condizione che ne sia garantita l’autenticità.
Per un decreto ingiuntivo basato su messaggi WhatsApp, è necessaria:
• La trascrizione delle conversazioni che attestano il riconoscimento del debito.
• La copia stampata degli screenshot, considerata una riproduzione meccanica.
• In caso di contestazione, l’acquisizione del supporto telematico originale o una relazione tecnica che ne attesti la veridicità.
Riconoscimento del debito e promessa di pagamento
Un messaggio WhatsApp in cui si ammette di avere un debito equivale a un riconoscimento dello stesso e configura una vera e propria promessa di pagamento.
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Cassazione Civile, ordinanza n. 1254/2025integrale in versione PDF: