IURE PROPRIO RICONOSCIUTO ANCHE SENZA ESPLICITA DOMANDA (CASS. ORD. N. 30862/2024)

Condividi:

L’ordinanza n. 30862/2024 della Corte di Cassazione offre un’importante chiarimento in merito al riconoscimento del danno subito dai genitori di una vittima di errore medico (iure proprio), anche in assenza di una specifica domanda risarcitoria esplicitamente formulata negli atti.

Il principio di diritto

La Corte ha stabilito che, in materia di danni non patrimoniali, il giudice può riconoscere il risarcimento del danno subito iure proprio dai genitori di una vittima, anche in mancanza di una specifica domanda, purché dall’analisi complessiva degli atti processuali emerga inequivocabilmente la volontà dei genitori di richiedere tale tipo di risarcimento.

Motivazioni della Corte

1. Interpretazione complessiva degli atti:

• La Corte ha affermato che, nell’interpretare la domanda risarcitoria, è necessario adottare un criterio sostanzialistico, valorizzando il contenuto effettivo degli atti e non limitandosi alla loro intestazione o formulazione formale.

• Nel caso in esame, pur non essendo esplicitamente indicata una richiesta di risarcimento iure proprio nell’intestazione dell’atto, il testo evidenziava chiaramente la volontà dei genitori di ottenere il risarcimento per il danno morale subito a causa della sofferenza derivante dalle condizioni di salute del figlio.

2. Prevalenza della sostanza sulla forma:

• La Corte ha sottolineato che il principio di economia processuale e la piena tutela dei diritti delle parti impongono di evitare formalismi eccessivi che potrebbero compromettere l’accesso alla giustizia o il riconoscimento di diritti chiaramente desumibili dagli atti.

3. Esclusione del giudicato interno:

• Nonostante il rigetto della domanda iure proprio in primo grado e la mancata esplicita impugnazione, la Corte d’appello ha ritenuto che la questione fosse comunque dedotta nel giudizio, ricostruendo autonomamente la portata delle richieste risarcitorie.

• La Cassazione ha confermato che, in tali circostanze, non si può ritenere formato un giudicato sul rigetto di tale domanda.

Implicazioni della decisione

• Tutela dei diritti dei genitori: Viene rafforzato il diritto dei genitori di essere risarciti per il danno morale subito a causa delle condizioni di salute del figlio, riconoscendo loro un’autonoma legittimazione ad agire.

• Flessibilità procedurale: Si conferma un approccio sostanzialistico nella valutazione delle domande risarcitorie, evitando che lacune formali pregiudichino la tutela dei diritti.

• Centralità del danno non patrimoniale: La pronuncia ribadisce l’importanza del risarcimento del danno morale come strumento di tutela della dignità e della sofferenza psicologica delle vittime indirette.

Conclusione

L’ordinanza n. 30862/2024 rappresenta un ulteriore passo verso una giustizia più attenta alla sostanza delle pretese risarcitorie, garantendo ai genitori di vittime di errori medici una tutela adeguata, anche in situazioni dove le richieste non siano esplicitate formalmente. Questo approccio bilancia la forma e la sostanza del diritto processuale, ponendo al centro la protezione dei diritti fondamentali.

*****************

Per ulteriori approfondimenti su questo tema o sulle implicazioni pratiche potete contattare:

STUDIO LEGALE BONANNI SARACENO
Avv. Fabrizio Valerio Bonanni Saraceno
Piazza Mazzini, 27 – 00195 – Roma 

Cell. +39 3469637341

@: avv.bonanni.saraceno@gmail.com

@: info@versoilfuturo.org

Condividi:

DECRETO FLUSSI: ALEA IACTA EST, IL SENATO LO HA CONVERTITO IN LEGGE

Condividi:

Il decreto flussi è stato convertito in legge dal Senato con voto di fiducia (99 sì, 65 no e un astenuto), nonostante le polemiche sia in Parlamento sia all’esterno. Diverse norme hanno suscitato critiche da parte delle opposizioni e delle organizzazioni non governative, che ne denunciano un approccio restrittivo e punitivo.

Punti principali del decreto

1. Quote di ingresso aggiornate

• Per il 2025 sono previsti fino a 10.000 nulla osta al lavoro al di fuori delle quote ordinarie per colf e badanti.

• Le quote per i lavoratori stagionali nei settori agricolo e turistico-alberghiero vengono aumentate a 110.000 unità, di cui 47.000 riservate al settore agricolo.

2. Introduzione del “click day”

Viene istituito un sistema di prenotazione online per le richieste di ingresso, differenziato per tipologia di lavoratori.

3. Esercizio temporaneo di professioni sanitarie

Fino al 2027, gli stranieri possono continuare a esercitare temporaneamente professioni sanitarie e di operatore socio-sanitario senza il riconoscimento delle qualifiche conseguite all’estero.

Restrizioni e criticità

1. Ricongiungimenti familiari

• È richiesto un soggiorno legale di almeno due anni per i cittadini stranieri che intendono ricongiungersi con familiari.

• L’alloggio deve rispettare standard di superficie, requisiti igienico-sanitari e numero massimo di occupanti.

2. Termine ridotto per le Ong

Il tempo per impugnare davanti al prefetto un fermo amministrativo di una nave Ong passa da 60 a 10 giorni. Ridotti anche i termini per contestare il diniego di protezione internazionale.

3. Respingimenti accelerati

• Si estendono le possibilità di respingimento con accompagnamento alla frontiera, incluse le operazioni di soccorso in mare.

• Viene introdotto l’obbligo di accesso ai telefoni cellulari dei migranti per facilitarne l’identificazione.

Le critiche del CSM

Il Consiglio Superiore della Magistratura ha espresso un parere fortemente critico sul trasferimento delle competenze in materia di trattenimenti dai Tribunali alle Corti d’appello. Secondo il CSM:

• La modifica compromette la specializzazione dei giudici.

• Le Corti d’appello non sono strutturate per gestire procedure che, finora, hanno dimostrato adeguata efficienza nelle sezioni specializzate.

• Questa riorganizzazione richiederà una revisione complessiva delle competenze delle sezioni penali delle Corti d’appello.

Contesto politico

Il Partito Democratico accusa il governo di criminalizzare gli stranieri, mentre le Ong sottolineano l’inasprimento delle norme contro le operazioni di salvataggio. L’opposizione denuncia che le nuove regole restringono i diritti dei migranti e dei richiedenti protezione, inasprendo ulteriormente un sistema già complesso e poco inclusivo.

*****************

Per ulteriori approfondimenti su questo tema o sulle implicazioni pratiche potete contattare:

STUDIO LEGALE BONANNI SARACENO
Avv. Fabrizio Valerio Bonanni Saraceno
Piazza Mazzini, 27 – 00195 – Roma 

Cell. +39 3469637341

@: avv.bonanni.saraceno@gmail.com

@: info@versoilfuturo.org

Condividi:

PROCESSO TRIBUTARIO (CASS. ORD. N. 27296/24): NESSUN CONTRIBUTO UNIFICATO AGGIUNTIVO PER L’IMPUGNAZIONE (ANCHE INCIDENTALE) RESPINTA IN CORTE D’APPELLO

Condividi:

Il contributo unificato e la sua applicabilità al processo tributario rappresentano un tema complesso, soggetto a differenti interpretazioni giurisprudenziali e a una normativa articolata. La recente ordinanza della Corte di Cassazione (n. 27296 del 2024) conferma una linea interpretativa ormai consolidata, secondo cui l’articolo 13, comma 1-quater, del DPR n. 115 del 2002 è inapplicabile al processo tributario d’appello, trattandosi di una norma speciale riferita esclusivamente al processo civile.

Argomenti a sostegno dell’inapplicabilità

1. Natura eccezionale della norma: L’articolo 13, comma 1-quater, disciplina un’ipotesi eccezionale che non può essere estesa al processo tributario senza un’esplicita previsione normativa. Questo è stato ribadito dalla Consulta (sentenza n. 18/2018), che ha chiarito come tale norma sia limitata al processo civile, mentre il contributo unificato nel processo tributario è disciplinato autonomamente dal comma 6-quater dello stesso articolo.

2. Differenza normativa tra appello e cassazione:

• Nel giudizio d’appello tributario, manca una norma equivalente a quella prevista dall’articolo 261 del DPR n. 115/2002 per il processo civile.

• Nel giudizio di cassazione, invece, l’unicità della disciplina per i ricorsi davanti alla Suprema Corte giustifica l’applicazione dell’articolo 13, comma 1-quater, anche in ambito tributario, in virtù del rinvio contenuto nell’articolo 62, comma 2, del codice del processo tributario (Cass., Sez. Un., n. 34851/2023).

3. Natura del contributo aggiuntivo: La Cassazione ha più volte evidenziato (Cass., Sez. Un., n. 20621/2023) che il contributo unificato aggiuntivo non ha natura tributaria, bensì rappresenta un meccanismo per ristorare l’amministrazione della giustizia per l’impegno di risorse in impugnazioni infondate o dilatorie.

Orientamenti contrari

Alcuni precedenti, come la sentenza n. 2669/2017 della Commissione tributaria regionale per la Lombardia, hanno sostenuto l’applicabilità del contributo unificato aggiuntivo anche al processo tributario, richiamando la ratio deflattiva della norma. Tuttavia, tale posizione non ha trovato ampio seguito, soprattutto a livello di giurisprudenza di legittimità.

Conclusione

L’ordinanza n. 27296 del 2024 si inserisce in un quadro giurisprudenziale che distingue nettamente tra processo civile e processo tributario, confermando che:

• In appello tributario, l’articolo 13, comma 1-quater, non si applica.

• In Cassazione, il contributo aggiuntivo è invece dovuto per ragioni di uniformità normativa.

Questa posizione riflette una visione rispettosa del principio di legalità, che limita l’estensione di norme eccezionali senza una chiara base legislativa.

*****************

Corte Suprema di Cassazione

Digitare il download sottostante per la lettura integrale dell’ordinanza in formato pdf:

*****************

Per ulteriori approfondimenti su questo tema o sulle implicazioni pratiche potete contattare:

STUDIO LEGALE BONANNI SARACENO
Avv. Fabrizio Valerio Bonanni Saraceno
Piazza Mazzini, 27 – 00195 – Roma 

Cell. +39 3469637341

@: avv.bonanni.saraceno@gmail.com

@: info@versoilfuturo.org

Condividi:

RIFORMA GIUSTIZIA: APPROVATO IL TESTO DELLA SEPARAZIONE DELLE CARRIERE DEI MAGISTRATI DALLA COMMISSIONE AFFARI COSTITUZIONALI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

Condividi:

La separazione delle carriere in magistratura, da sempre tema controverso e centrale nel dibattito sulla giustizia, sembra avvicinarsi concretamente. L’approvazione del testo in Commissione Affari Costituzionali della Camera rappresenta un passo avanti significativo per una proposta che mira a ridefinire in modo netto i ruoli di giudici e pubblici ministeri.

I Punti Salienti del Provvedimento

1. Separazione completa delle carriere:

• Eliminazione della possibilità di transito tra le funzioni di giudice e pubblico ministero, consolidando la divisione tra i due ruoli.

• Introduzione di due distinti concorsi per l’accesso alle carriere di giudice e PM.

2. Riforma dei Consigli Superiori:

• Creazione di due Consigli Superiori separati per giudici e PM, entrambi presieduti dal Presidente della Repubblica.

• Componenti scelti mediante sorteggio, con criteri per garantire rappresentanza di genere.

3. Alta Corte per la funzione disciplinare:

• Sottrazione della funzione disciplinare ai Csm, affidandola a un’Alta Corte composta da 15 membri (giuristi, avvocati e magistrati con esperienza significativa).

4. Referendum:

• Previsto tra la fine del 2025 e l’inizio del 2026, una fase cruciale per approvare definitivamente la riforma.

Reazioni Politiche

• Maggioranza e Forza Italia:

Antonio Tajani ha definito il provvedimento un passo verso una giustizia più equa e garantista, con il sostegno non solo della maggioranza ma anche di alcune forze d’opposizione.

• PD e Movimento 5 Stelle:

• PD: Ha sottolineato che la separazione delle carriere è già garantita dalla riforma Cartabia, considerandola non prioritaria rispetto alle urgenze attuali.

• M5S: Ha criticato duramente la proposta, denunciando il rischio di subordinazione della magistratura alla politica.

Criticità e Prospettive

La separazione delle carriere, pur apprezzata da chi auspica maggiore imparzialità, solleva timori legati alla possibile compromissione dell’indipendenza della magistratura, specialmente in un contesto in cui la funzione disciplinare sarà esterna ai Csm. Il dibattito si preannuncia acceso in Aula e nel Paese, con il referendum destinato a diventare uno dei temi centrali del confronto politico dei prossimi anni.

Intervista a Carlo Nordio dell’Avv. Bonanni Saraceno

*****************

Per ulteriori approfondimenti su questo tema o sulle implicazioni pratiche potete contattare:

STUDIO LEGALE BONANNI SARACENO
Avv. Fabrizio Valerio Bonanni Saraceno
Piazza Mazzini, 27 – 00195 – Roma 

Cell. +39 3469637341

@: avv.bonanni.saraceno@gmail.com

@: info@versoilfuturo.org

Condividi:

RIFORMA CODICE DELLA STRADA: LA LEGGE DEL 25/11/2024 N. 177 ENTRA IN VIGORE IL PROSSIMO 14 DICEMBRE

Condividi:
L. 25/11/2024 N. 177

La riforma del Codice della strada introdotta dalla legge 25 novembre 2024 n. 177, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 29 novembre, entrerà in vigore il 14 dicembre 2024. È un intervento significativo volto a ridurre l’incidentalità stradale, causata in gran parte da distrazione, mancato rispetto delle regole e guida pericolosa. Ecco un riassunto delle principali novità:

1. Sicurezza stradale

• Guida con smartphone:

• Multa da 250 a 1.000 euro, con sospensione immediata della patente:

• 1 settimana se si hanno almeno 10 punti sulla patente.

• 15 giorni se i punti sono meno di 10.

• Recidiva: multa fino a 1.400 euro, sospensione fino a 3 mesi e decurtazione di 8-10 punti.

• In caso di incidente, sospensione raddoppiata.

• Guida in stato di ebbrezza:

• Tolleranza zero. Le sanzioni aumentano progressivamente in base al tasso alcolemico:

• Da 0,5 a 0,8 g/l: multa tra 573 e 2.170 euro, sospensione patente 3-6 mesi.

• Da 0,8 a 1,5 g/l: arresto fino a 6 mesi, multa fino a 3.200 euro, sospensione 6-12 mesi.

• Oltre 1,5 g/l: arresto fino a 1 anno, multa fino a 6.000 euro, sospensione 1-2 anni.

• Alcolock obbligatorio per chi viene sanzionato.

• Guida sotto stupefacenti:

• Revoca immediata della patente e sospensione per 3 anni per chi risulta positivo ai test, senza necessità di provare l’alterazione psicofisica.

2. Regole di circolazione

• Eccesso di velocità:

• Multa da 173 a 694 euro per chi supera i limiti di velocità di oltre 10 km/h, ma entro 40 km/h.

• Se si supera due volte il limite in centri abitati nello stesso anno: sanzioni aumentate fino a 880 euro e sospensione patente per 15-30 giorni.

• Bici e monopattini:

• Per i ciclisti: obbligo per gli automobilisti di mantenere una distanza di 1,5 metri durante il sorpasso.

• Per i monopattini: obbligo di targa, casco e assicurazione; vietato il transito contromano e sulle strade con limiti superiori a 50 km/h.

• Abbandono di animali:

• Revoca o sospensione della patente 6-12 mesi; fino a 7 anni di carcere se l’abbandono causa un incidente mortale o con feriti.

3. Formazione e neopatentati

• Supercar:

• Divieto di guida di auto potenti (>75 kW/t) per i neopatentati esteso da 1 a 3 anni, applicabile ai nuovi patentati dopo l’entrata in vigore della legge.

• Formazione graduale:

• Rafforzata la gradualità nell’abilitazione alla guida di veicoli più potenti.

4. Strumenti di accertamento

• Autovelox:

• Se più multe vengono emesse nello stesso tratto stradale e in un’ora, si paga una sola sanzione, aumentata di un terzo.

Delega legislativa

Oltre alle modifiche dirette, la legge include una delega al Governo per una revisione complessiva del Codice della strada, con possibilità di adottare regolamenti per semplificare ulteriormente la normativa.

Questa riforma si propone di aumentare la sicurezza stradale con un mix di prevenzione, sanzioni più severe e maggiore responsabilizzazione degli utenti della strada.

*****************

Per ulteriori approfondimenti su questo tema o sulle implicazioni pratiche potete contattare:

STUDIO LEGALE BONANNI SARACENO
Avv. Fabrizio Valerio Bonanni Saraceno
Piazza Mazzini, 27 – 00195 – Roma 

Cell. +39 3469637341

@: avv.bonanni.saraceno@gmail.com

@: info@versoilfuturo.org

Condividi:

DISEGNI LEGGE ZANETTIN(FI) E STEFANI(LEGA): ESCLUSIONE COLPA LIEVE PER L’AVVOCATO E POTERE DI EMISSIONE DI PROVVEDIMENTO DI INTIMAZIONE DI PAGAMENTO NOTIFICABILE DIRETTAMENTE AL DEBITORE

Condividi:

I due disegni di legge esaminati dalla Commissione Giustizia del Senato introducono significative novità per la professione forense, sia in tema di responsabilità che di procedure semplificate per il recupero crediti. Vediamoli in dettaglio:

1. Limitazione della responsabilità professionale (Zanettin, Forza Italia)

L’obiettivo è di modificare il regime della responsabilità degli avvocati, in analogia a quanto avviene per i magistrati. Attualmente, secondo la giurisprudenza prevalente, l’avvocato risponde anche per colpa lieve, a meno che la sua prestazione non implichi problemi tecnici di particolare complessità.

Proposta principale:

• Responsabilità limitata al dolo e alla colpa grave.

• Si esclude la responsabilità per l’errata interpretazione di norme di diritto.

Questa proposta nasce dall’aumento delle cause intentate contro gli avvocati, anche a seguito della maggiore rigidità introdotta dalla riforma Cartabia sui ricorsi in Cassazione.

2. Intimazione di pagamento monitoria (Stefani, Lega)

Questo disegno di legge propone una nuova forma di soluzione alternativa delle controversie, mirata a semplificare il recupero crediti per importi entro 10.000 euro.

Elementi principali:

• L’avvocato, in possesso di procura, potrebbe emettere un provvedimento di intimazione di pagamento notificabile direttamente al debitore.

• Tale procedura semplifica l’attuale iter del decreto ingiuntivo, dove è necessaria l’autorizzazione del giudice civile.

• La verifica dei presupposti (come documenti comprovanti il credito) verrebbe affidata all’avvocato, senza coinvolgere immediatamente il tribunale.

Garanzie previste:

• Conservazione del diritto del debitore di opporsi.

• Responsabilità per dolo e colpa grave in caso di errori o abusi da parte dell’avvocato.

Obiettivi comuni delle proposte

• Ridurre il contenzioso giudiziario (soprattutto per cause di minore importanza).

• Deburocratizzare e semplificare le procedure civili, con risparmio di tempo e risorse.

• Migliorare la protezione per i professionisti forensi contro le azioni temerarie, bilanciando tuttavia il tutto con un sistema di responsabilità serio.

Queste modifiche, se approvate, potrebbero avere un impatto significativo sia sul funzionamento della giustizia civile che sulla professione forense in Italia.

*****************

Per ulteriori approfondimenti su questo tema o sulle implicazioni pratiche potete contattare:

STUDIO LEGALE BONANNI SARACENO
Avv. Fabrizio Valerio Bonanni Saraceno
Viale Giulio Cesare, 59 – 00192 – Roma 

Cell. +39 3469637341

@: avv.bonanni.saraceno@gmail.com

@: info@versoilfuturo.org

Condividi:

LAVORO – DANNO NON PATRIMONIALE: LESIONE DELLA DIGNITÀ PROFESSIONALE PER DEMANSIONAMENTO DA INATTIVITÀ DEL LAVORATORE, CUI È ATTENUATO L’ONERE PROBATORIO

Condividi:

La Corte di Cassazione, nell’ordinanza n. 7640 del 21 marzo 2024, si esprime su un tema particolarmente rilevante nel diritto del lavoro: il demansionamento per inattività totale del lavoratore e il relativo onere probatorio.

Principi chiave della decisione:

1. Onere probatorio alleggerito per il lavoratore:

Quando il datore di lavoro non assegna al dipendente alcuna mansione o compito, il lavoratore, al fine di ottenere il riconoscimento del danno da demansionamento, può beneficiare di un’attenuazione dell’onere di specifica allegazione dei fatti. Ciò avviene perché l’inadempimento datoriale (mancata assegnazione di mansioni) pone il lavoratore in una condizione di totale inattività, che di per sé costituisce una violazione.

2. Il demansionamento come lesione della dignità professionale:

La Corte qualifica il danno derivante dalla condizione di inattività come immanente, in quanto insito nella violazione del diritto del lavoratore a svolgere un’attività utile. Questa condizione provoca una lesione della dignità professionale, identificata come un bene immateriale fondamentale, legato al bisogno umano di esprimere le proprie capacità e la propria utilità nel contesto lavorativo.

3. Caratterizzazione del danno:

• Il danno non è necessariamente patrimoniale, ma riguarda l’aspetto non patrimoniale della personalità del lavoratore.

• L’inattività, di per sé, rappresenta un pregiudizio significativo, tale da non richiedere ulteriori accertamenti sull’effettivo verificarsi del danno.

Implicazioni pratiche:

Questa pronuncia sottolinea come il diritto alla dignità professionale sia tutelato in modo stringente. Pertanto:

• Il lavoratore non deve necessariamente dimostrare in modo puntuale e dettagliato il danno subito, in quanto la lesione è intrinseca alla condizione di inattività.

• Il datore di lavoro, al contrario, potrebbe dover fornire giustificazioni sull’assenza di incarichi lavorativi.

Riflessioni:

Questa decisione si inserisce in un filone giurisprudenziale che rafforza la tutela del lavoratore, riconoscendo il diritto a essere attivamente impiegato in mansioni che valorizzino la sua professionalità, evitando che l’inattività si traduca in una forma di emarginazione professionale.

*****************

Corte Suprema di Cassazione

Digitare il download sottostante per la lettura integrale dell’ordinanza in formato pdf:

*****************

Per ulteriori approfondimenti su questo tema o sulle implicazioni pratiche potete contattare:

STUDIO LEGALE BONANNI SARACENO
Avv. Fabrizio Valerio Bonanni Saraceno
Viale Giulio Cesare, 59 – 00192 – Roma 

Cell. +39 3469637341

@: avv.bonanni.saraceno@gmail.com

@: info@versoilfuturo.org

Condividi:

DL FLUSSI: APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI ORA PASSA AL SENATO

Condividi:

Il Dl Flussi, recentemente approvato alla Camera con 152 voti favorevoli e 108 contrari, introduce una serie di misure riguardanti la gestione dei flussi migratori e l’immigrazione, e ora è al vaglio del Senato. Ecco i principali punti del decreto:

1. Elenco dei Paesi sicuri

Il provvedimento include un emendamento governativo che definisce un elenco di Paesi considerati “sicuri” per i richiedenti asilo. Tra questi figurano Bangladesh, Egitto e Marocco. Tale misura è volta a velocizzare l’esame delle domande di asilo e, in alcuni casi, a limitarne l’accoglimento.

2. Segretezza dei contratti pubblici

Un emendamento prevede la segretezza dei contratti pubblici stipulati per cedere mezzi e materiali a Paesi terzi destinati al controllo delle frontiere, alla gestione dei flussi migratori e alle operazioni di ricerca e soccorso in mare. Questo punto ha suscitato dibattiti sull’opportunità di mantenere segreti tali accordi.

3. Competenze delle Corti d’Appello (“Emendamento Musk”)

Un emendamento modifica le competenze giurisdizionali sui procedimenti relativi ai migranti richiedenti protezione internazionale:

• La competenza per la convalida del trattenimento e le sue proroghe passa alla Corte d’Appello in composizione monocratica, anziché alla sezione specializzata in materia di immigrazione del Tribunale.

• Le controversie sull’impugnazione di provvedimenti di diniego della protezione speciale restano invece assegnate ai Tribunali.

Per l’implementazione di queste nuove competenze, un aggiustamento transitorio ha concesso alle Corti d’Appello un mese di tempo in più per organizzarsi.

4. Ricongiungimenti familiari

Un emendamento della Lega stabilisce un inasprimento dei requisiti per i ricongiungimenti familiari:

• I richiedenti devono dimostrare di aver risieduto in Italia per almeno due anni consecutivi, rispetto al requisito precedente di un anno.

5. Obblighi per gli aeromobili privati

Il decreto introduce obblighi specifici per gli aeromobili privati che effettuano attività di ricerca e soccorso in mare:

• Devono informare le autorità italiane di ogni emergenza in mare.

• Devono attenersi alle indicazioni del centro nazionale di coordinamento del soccorso marittimo, pena sanzioni amministrative in caso di mancata osservanza.

Prossimi passi

Il Senato esaminerà il decreto la prossima settimana, dal 3 al 5 dicembre, con un probabile ricorso al voto di fiducia per accelerarne l’approvazione. Contestualmente, sarà discusso anche il decreto sulla tutela ambientale.

*****************

Per ulteriori approfondimenti su questo tema o sulle implicazioni pratiche potete contattare:

STUDIO LEGALE BONANNI SARACENO
Avv. Fabrizio Valerio Bonanni Saraceno
Viale Giulio Cesare, 59 – 00192 – Roma 

Cell. +39 3469637341

@: avv.bonanni.saraceno@gmail.com

@: info@versoilfuturo.org

Condividi:

DANNO BIOLOGICO-TRIB.AVEZZANO SENT. N.97/2024 : DIFFERENZA TRA DANNO PERMANENTE E DANNO TEMPORANEO E TRASMISSIBILITÀ IURE HEREDITARIO

Condividi:
Danno non patrimoniale

Il principio espresso dal Tribunale di Avezzano si fonda su una corretta applicazione della nozione medico-legale di danno biologico e sulla distinzione tra invalidità temporanea e invalidità permanente, particolarmente rilevante nei casi in cui la lesione conduce alla morte.

Aspetti medico-legali

• L’invalidità temporanea si riferisce al periodo in cui il soggetto è vivo e subisce un’alterazione transitoria dell’integrità psicofisica, che si conclude con il decesso o con la guarigione (con o senza reliquati permanenti).

• L’invalidità permanente, invece, presuppone che il soggetto sopravviva, poiché implica un equilibrio stabile dell’organismo, seppur alterato, che non può verificarsi in caso di morte.

Danno biologico in caso di morte conseguente a lesioni

Nel caso in cui le lesioni causino la morte, non è configurabile un danno biologico da invalidità permanente, perché:

1. La malattia o lesione non si risolve con un equilibrio stabile, ma conduce al decesso.

2. L’unico danno biologico risarcibile è quello da inabilità temporanea, limitato al periodo tra l’evento lesivo e il decesso.

Risarcimento del danno biologico da inabilità temporanea

Nel calcolo del risarcimento del danno biologico da inabilità temporanea in tali situazioni, si evidenziano due fattori:

1. Il fattore tempo: è limitato al periodo tra la lesione e la morte. Se questo intervallo è breve o nullo, il danno risarcibile sarà ridotto o inesistente.

2. L’intensità della lesione: deve essere considerata nella sua massima gravità, poiché la lesione ha determinato l’esito più grave possibile (la morte).

In sostanza, il danno biologico da inabilità temporanea va riconosciuto ed eventualmente quantificato considerando la massima intensità del pregiudizio subito dalla vittima, ma entro il limite temporale circoscritto al periodo di vita residua.

Trasmissibilità agli eredi

Il diritto al risarcimento per il danno biologico da inabilità temporanea maturato dalla vittima è trasmissibile agli eredi, in quanto sorge prima del decesso e si configura come un diritto già acquisito dal danneggiato.

Questo orientamento rispecchia un’applicazione rigorosa dei principi medico-legali e giuridici relativi al danno alla salute e alla trasmissibilità del credito risarcitorio agli eredi.

*****************

Tribunale di Avezzano

Digitare il download sottostante per la lettura integrale della sentenza in formato pdf:

*****************

Per ulteriori approfondimenti su questo tema o sulle implicazioni pratiche potete contattare:

STUDIO LEGALE BONANNI SARACENO
Avv. Fabrizio Valerio Bonanni Saraceno
Viale Giulio Cesare, 59 – 00192 – Roma 

Cell. +39 3469637341

@: avv.bonanni.saraceno@gmail.com

@: info@versoilfuturo.org

Condividi:

FALLIMENTO: PROVA DEI REQUISITI DI NON FALLIBILITÀ SECONDO LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA

Condividi:

La pronuncia della Corte d’Appello di Ancona (11 novembre 2024, n. 1607) offre un’importante chiarimento in materia di fallimento, con particolare riferimento alla prova dei requisiti di non fallibilità dell’imprenditore, previsti dall’art. 1, comma 2, del R.D. n. 267/1942 (Legge Fallimentare).

Punti salienti della decisione

1. Bilanci come base documentale obbligatoria, ma non prova legale:

I bilanci degli ultimi tre esercizi, che l’imprenditore è tenuto a depositare ai sensi dell’art. 15, comma 4, della Legge Fallimentare, rappresentano un presupposto documentale essenziale. Tuttavia, tali bilanci non costituiscono una prova legale, nel senso che il Giudice può motivatamente ritenerli inattendibili qualora vi siano carenze formali o sostanziali nella loro redazione o approvazione. In tal caso, l’onere della prova rimane comunque in capo all’imprenditore, il quale deve dimostrare la ricorrenza dei requisiti di non fallibilità.

2. Funzione pubblicistica delle procedure concorsuali:

La normativa fallimentare evidenzia una forte connotazione pubblicistica, come si evince dall’obbligo di depositare i bilanci e da altre misure volte a garantire la trasparenza. Tuttavia, ciò non comporta che il Giudice debba sostituirsi all’imprenditore nell’onere della prova.

3. Ruolo del Giudice nel procedimento prefallimentare:

La natura officiosa del procedimento prefallimentare consente al Giudice di acquisire autonomamente elementi di giudizio, ma non lo obbliga a svolgere attività di ricerca della prova in assenza di collaborazione da parte dell’imprenditore. Se quest’ultimo non deposita i bilanci, il Giudice non è tenuto a indagare autonomamente per accertare l’insussistenza dei requisiti di fallibilità.

Riflessioni operative

• L’imprenditore, al fine di evitare la dichiarazione di fallimento, deve garantire la regolarità formale e sostanziale dei bilanci depositati presso il Registro delle Imprese (ai sensi dell’art. 2435 c.c.) e produrre ulteriore documentazione idonea a dimostrare i requisiti di non fallibilità, qualora i bilanci siano contestati o ritenuti inattendibili.

La Corte chiarisce che il Giudice può rifiutarsi di considerare i bilanci se essi non rispettano i requisiti di legge o risultano inattendibili, lasciando inalterato l’onere probatorio a carico dell’imprenditore.

Questa sentenza si inserisce in un quadro normativo che sottolinea l’importanza della trasparenza e della documentazione completa nei procedimenti concorsuali, riaffermando la centralità dell’onere della prova in capo all’imprenditore.

*****************

Corte d’Appello di Ancona, Sentenza n. 1607/2024 del 11-11-2024

Digitare il download sottostante per la lettura integrale della sentenza in formato pdf:

*****************

Per ulteriori approfondimenti su questo tema o sulle implicazioni pratiche potete contattare:

STUDIO LEGALE BONANNI SARACENO
Avv. Fabrizio Valerio Bonanni Saraceno
Viale Giulio Cesare, 59 – 00192 – Roma 

Cell. +39 3469637341

@: avv.bonanni.saraceno@gmail.com

@: info@versoilfuturo.org

Condividi: