DIRITTO BANCARIO: CASS. S.U. SENT. N. 5841/2025 CONFERMA LA LEGITTIMITÀ DEL MUTUO SOLUTORIO

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Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 5841/2025, hanno chiarito la legittimità del cosiddetto mutuo solutorio, ovvero il mutuo stipulato per ripianare una pregressa esposizione debitoria verso la banca.

Secondo i giudici, tale operazione realizza la datio rei giuridica propria del mutuo attraverso l’accredito delle somme in conto corrente, anche se queste vengono immediatamente utilizzate per l’estinzione del debito preesistente.

Il caso esaminato dalla Cassazione

Il caso riguardava una banca che, nel corso di dieci anni, aveva concesso cinque mutui successivi agli stessi clienti. Alla richiesta di rientro dal saldo negativo, i correntisti si erano opposti al decreto ingiuntivo, sostenendo che la banca non avesse effettivamente erogato le somme, poiché queste non erano mai uscite dalle casse dell’istituto, ma erano state utilizzate per estinguere mutui e aperture di credito precedenti.

Il Tribunale di Ferrara e la Corte d’Appello di Bologna avevano confermato la validità del mutuo, affermando che l’utilizzo della somma per estinguere il mutuo precedente non escludeva l’avvenuta consegna del denaro.

La decisione della Cassazione

La Suprema Corte ha respinto il ricorso, chiarendo che il ripianamento delle passività precedenti mediante giroconto soddisfa il requisito della disponibilità giuridica della somma a favore del mutuatario. Pertanto, il ripianamento costituisce una modalità di impiego dell’importo mutuato, che entra comunque nella disponibilità del mutuatario.

Inoltre, la Cassazione ha stabilito che il contratto di mutuo costituiva titolo esecutivo, ribadendo l’orientamento prevalente secondo cui l’accredito in conto corrente è sufficiente a integrare la datio rei giuridica del mutuo.

Rigettata l’interpretazione restrittiva

La Corte ha così respinto l’orientamento più recente, secondo cui il mutuo solutorio sarebbe un’operazione meramente contabile, non configurabile come mutuo ipotecario in assenza di effettiva consegna del denaro al mutuatario.

Il principio di diritto stabilito dalle Sezioni Unite recita:

“Il perfezionamento del contratto di mutuo, con la conseguente nascita dell’obbligo di restituzione a carico del mutuatario, si verifica nel momento in cui la somma mutuata, ancorché non consegnata materialmente, sia posta nella disponibilità giuridica del mutuatario medesimo, attraverso l’accredito su conto corrente, non rilevando in contrario che le somme stesse siano immediatamente destinate a ripianare pregresse esposizioni debitorie nei confronti della banca mutuante, costituendo tale destinazione frutto di atti dispositivi comunque distinti ed estranei alla fattispecie contrattuale”.

Infine, la Corte ha ribadito che, anche in caso di destinazione immediata delle somme al ripianamento del debito, il mutuo solutorio costituisce un valido titolo esecutivo, ai sensi dell’art. 474 c.p.c.

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Cassazione, Sezioni Unite, Sentenza n. 5841/2025 integrale, in formato PDF:

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DIRITTO DELLE ASSICURAZIONI – TUN: I NUOVI CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL RISARCIMENTO DEL DANNO NON PATRIMONIALE PER LESIONE DI NON LIEVE ENTITÀ

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Dopo 20 anni di attesa (l’articolo 138 del Codice delle assicurazioni è contenuto infatti nel Dlgs n. 209 del 7 settembre 2005), è stato finalmente pubblicato il Dpr n. 12 del 13 gennaio 2025, con cui è stata adottata la Tabella Unica Nazionale (TUN) volta a regolare il risarcimento dei danni non patrimoniali per le lesioni di non lieve entità. Queste includono menomazioni all’integrità psicofisica comprese tra il 10% e il 100% di danno biologico, conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, nonché all’attività dell’esercente la professione sanitaria e all’attività della struttura sanitaria o sociosanitaria, pubblica e privata.

I criteri di liquidazione del valore punto del danno biologico adottati dalla TUN: prospetti a confronto

Il punto essenziale dell’analisi riguarda i valori pecuniari previsti dalla TUN, comparandoli con quelli contenuti nelle tabelle di origine pretoria utilizzate sino a ora, in particolare le Tabelle di Milano e Roma.

L’articolo 2 del Dpr n. 12/2025 prevede espressamente che il valore del primo punto di invalidità della TUN sia “pari a quello previsto dall’articolo 139, comma 1, lettera a)” del Codice delle assicurazioni private, che disciplina le lesioni micropermanenti. Attualmente, questo valore è pari a €947,30, in base al Decreto del Ministero del Made in Italy del 16 luglio 2024.

La scelta del legislatore, avallata anche dal Consiglio di Stato nel suo parere consultivo del 24 settembre 2024, mira a creare un’armonia tra:

• il punto 9 (microlesione, ex articolo 139 del Codice delle assicurazioni private)

• il punto 10 (macrolesione, ex articolo 138 del Codice delle assicurazioni private)

Questa continuità consente di conferire maggiore uniformità alla curva risarcitoria.

Confronto con le Tabelle di Milano e Roma

Il valore del punto base della TUN risulta inferiore rispetto a quello delle Tabelle dell’Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano. Infatti, nell’edizione di giugno 2024, il valore milanese è pari a €1.393,28, mentre quello delle Tabelle del Tribunale di Roma (edizione 2023) è di €1.369,23.

L’adozione del valore del punto base previsto dall’articolo 139 del CdA era già stata proposta nella TUN del 2021, ma era stata criticata dal Consiglio di Stato per il rischio di una possibile “deminutio” dei risarcimenti complessivi, con conseguente lesione dei diritti delle vittime di sinistri stradali o episodi di malpractice.

Nella TUN 2024, tuttavia, il problema è stato superato introducendo un coefficiente moltiplicatore del punto maggiore rispetto a quello adottato dalla Tabella Milanese. Questo garantisce:

• la progressività del risarcimento

• la proporzionalità dell’importo rispetto al grado di invalidità

• il rispetto della direttiva primaria dell’articolo 138 del Codice delle assicurazioni private, che impone il pieno ed effettivo risarcimento del danno

Il ruolo dei coefficienti moltiplicatori e demoltiplicatori

Il moltiplicatore adottato non tiene conto della componente demografica, che viene considerata a posteriori come demoltiplicatore tabellare. I coefficienti moltiplicatori e demoltiplicatori sono riportati nelle apposite tavole previste dall’articolo 1, lettera a), del Dpr n. 12/2025.

Il Ministero, con l’apporto fondamentale dell’IVASS, ha seguito un criterio di calcolo che ha portato all’uguaglianza tra le sommatorie dei risarcimenti pagabili dalla TUN e dalla Tabella di Milano per il primo anno di età, ignorando l’effetto demografico. Il valore complessivo di questa operazione ammonta a circa 41 milioni di euro.

Il risultato finale è che i risarcimenti delle due tabelle (TUN e Milano) risultano sostanzialmente equivalenti per quanto concerne il valore del danno biologico. Ciò è dovuto alla compensazione tra:

• i differenti moltiplicatori adottati

• i diversi valori del punto base

Redistribuzione dei valori del risarcimento

Rispetto alle Tabelle Milanesi, la TUN cambia solo la redistribuzione dei valori dei risarcimenti assegnati ai singoli punti di invalidità, garantendo la conformità ai criteri stabiliti dalla norma primaria.

In particolare, il risarcimento per il decimo punto di invalidità (soglia oltre la quale le lesioni sono considerate di non lieve entità) coincide con il valore quantificato dalle Tabelle Milanesi, pari a €2.612,40. Tuttavia, la TUN parte da un valore del punto base differente.

Aggiornamento dei valori economici

I valori economici della TUN sono stati aggiornati ad aprile 2024. Per valutare l’impatto della nuova funzione, sono stati utilizzati dati aggiornati relativi ai sinistri definiti nel 2023, estratti dalla Banca Dati Sinistri (BDS) dell’IVASS per la RC Auto, nonché un campione di sinistri definiti nel 2023 acquisiti dalle principali imprese assicurative operanti nel ramo sanitario.

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TRIBUTARIO: RECENTI PRONUNCE IN MATERIA FISCALE E COSTITUZIONALE PER L’INTERPRETAZIONE DELLE NORME TRIBUTARIE E IL RAPPORTO TRA GIUDICATO PENALE E PROCESSO TRIBUTARIO

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La recente giurisprudenza ha affrontato tematiche rilevanti in ambito tributario e costituzionale.

1. Efficacia della sentenza penale assolutoria nel processo tributario

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 3800 del 2025, ha precisato l’ambito di applicazione dell’articolo 21-bis del D.Lgs. 74/2000, introdotto dal D.Lgs. 87/2024. Secondo tale pronuncia, la sentenza penale definitiva di assoluzione ha efficacia di giudicato nel processo tributario limitatamente alle sanzioni amministrative tributarie, senza influire sull’accertamento dell’imposta. Pertanto, l’assoluzione in sede penale rappresenta un elemento di prova che il giudice tributario valuta autonomamente, senza vincoli derivanti dal giudicato penale. 

2. Applicazione forfettaria della TOSAP per attività strumentali all’erogazione di servizi pubblici

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 3860 del 2025, ha riconosciuto a Enel Produzione il diritto all’applicazione forfettaria della Tassa per l’Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche (TOSAP). La Corte ha stabilito che tale agevolazione si applica ai soggetti che svolgono attività strumentali all’erogazione di un pubblico servizio, riconoscendo la natura funzionale delle infrastrutture utilizzate da Enel Produzione per la fornitura di energia elettrica.

3. Inammissibilità della questione di legittimità costituzionale sull’ICI per enti religiosi

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 20 del 2025, ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 7, comma 1, lettera i), del D.Lgs. 504/1992. La questione riguardava l’esenzione dall’Imposta Comunale sugli Immobili (ICI) per gli immobili destinati esclusivamente all’esercizio del culto. La Corte ha ritenuto che la disposizione in esame non violi i principi costituzionali, confermando l’esenzione per gli immobili utilizzati per finalità religiose. 

Queste pronunce delineano importanti orientamenti in materia fiscale e costituzionale, influenzando l’interpretazione delle norme tributarie e il rapporto tra giudicato penale e processo tributario.

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TRIBUTARIO: LA RIDUZIONE DEL 50% SI APPLICA SOLO ALL’IMMOBILE STORICO CHE INSISTE SU UN TERRENO VINCOLATO COME BENE CULTURALE

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La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 4305 del 2025, ha chiarito che la riduzione del 50% della base imponibile dell’IMU per gli immobili di interesse storico o artistico si applica solo se anche il terreno su cui l’immobile insiste è vincolato come bene culturale.

Principi chiave della pronuncia

1. Vincolo diretto sull’immobile e sul terreno

La riduzione IMU del 50% prevista dall’art. 10, comma 1, D.Lgs. 42/2004, si applica solo ai fabbricati dichiarati di interesse culturale. La Cassazione ha precisato che, affinché il beneficio si estenda, anche l’area su cui sorge l’immobile deve essere soggetta a vincolo diretto.

2. Esclusione del vincolo indiretto

L’ordinanza esclude l’agevolazione IMU per gli immobili che si trovano su terreni sottoposti a vincolo indiretto, cioè quando il vincolo riguarda solo la tutela del contesto paesaggistico o ambientale e non il bene in sé.

3. Obiettivo della norma

La ratio della disposizione è incentivare la conservazione del patrimonio storico-artistico. Tuttavia, la Cassazione ha ribadito che l’agevolazione fiscale è di stretta interpretazione e non può essere estesa a situazioni non espressamente previste dalla legge.

Implicazioni pratiche

• I proprietari di immobili di interesse storico devono verificare se anche il terreno su cui sorgono è espressamente vincolato per ottenere la riduzione IMU.

• L’assenza di un vincolo diretto sul terreno esclude l’agevolazione, anche se l’immobile è soggetto a tutela.

• Le amministrazioni comunali potrebbero intensificare i controlli per accertare l’effettiva spettanza del beneficio fiscale.

Questa pronuncia si inserisce in un filone giurisprudenziale che interpreta in modo restrittivo le agevolazioni tributarie per gli immobili di pregio storico, confermando l’importanza della verifica della documentazione vincolistica.

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INFORTUNI SUL LAVORO – CASS. SENT. N. 8297/25: GLI OBBLIGHI DEL SUBAPPALTATORE PRESCINDONO DALLA DISPONIBILITÀ GIURIDICA DEI LUOGHI DI LAVORO

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Infortuni sul lavoro – Cassazione n. 8297

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 8297, ha chiarito un principio rilevante in materia di sicurezza sul lavoro, ribadendo che gli obblighi di garanzia gravanti sul subappaltatore non dipendono dalla disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolgono i lavori.

Responsabilità del subappaltatore

Il subappaltatore è comunque tenuto a garantire la sicurezza dei lavoratori impiegati nell’esecuzione dell’opera, indipendentemente dal fatto che non abbia un effettivo controllo giuridico sui luoghi. La sua responsabilità si fonda sulla gestione dell’attività lavorativa e sull’organizzazione del lavoro, in conformità agli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico sulla Sicurezza).

Ruolo del datore di lavoro/committente

La disponibilità giuridica dei luoghi resta in capo al datore di lavoro principale o al committente, che mantiene un dovere di vigilanza e coordinamento per garantire un ambiente di lavoro sicuro. Il committente, infatti, è tenuto a verificare che il subappaltatore adotti le misure di prevenzione necessarie e rispetti la normativa sulla sicurezza.

Implicazioni pratiche

Questa sentenza rafforza l’obbligo di sicurezza in capo a tutti i soggetti coinvolti in un appalto o subappalto, prevenendo eventuali tentativi di elusione delle responsabilità. Ne consegue che il subappaltatore non può sottrarsi agli obblighi di sicurezza sostenendo di non avere la disponibilità giuridica del luogo di lavoro: ciò che rileva è l’effettivo esercizio dell’attività lavorativa e la tutela dei lavoratori impiegati.

In sintesi, la Cassazione ha confermato un principio di ampia responsabilità nella sicurezza sul lavoro, che impone a ogni soggetto coinvolto nell’organizzazione del lavoro di adottare tutte le misure necessarie a prevenire infortuni, a prescindere dalla titolarità formale dei luoghi in cui si svolge l’attività.

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Cassazione, Sentenza n. 8297/2025 integrale, in formato Pdf :

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CRISI D’IMPRESA: LA COMPOSIZIONE NEGOZIATA E IL RUOLO DELLE MISURE CAUTELARI PER INIBIRE L’ESCUSSIONE DELLE FIDEIUSSIONI

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Nella composizione negoziata della crisi (Cnc), le misure cautelari di cui all’articolo 2, comma 1, lettera q), del Codice della crisi mirano a tutelare il corretto svolgimento delle trattative con i creditori. Non solo evitano la disgregazione degli asset aziendali, ma assicurano anche una temporanea stabilità al tentativo di soluzione negoziale. Poiché si configurano come strumenti dal contenuto atipico – residuali rispetto alle misure protettive, con le quali condividono la finalità – possono essere adattate a diverse situazioni da tutelare.

Non è la prima volta che la giurisprudenza si interroga sulla possibilità di accogliere una domanda cautelare finalizzata a inibire l’escussione di una fideiussione, quando tale richiesta sia funzionale al perseguimento del risanamento aziendale (si veda Il Sole 24 Ore, 19 novembre 2024).

La vicenda

Sul punto, merita di essere segnalata la recente pronuncia del Tribunale di Milano (ordinanza del 17 dicembre 2024, n. 32572), che ha esaminato la domanda cautelare presentata da una società attiva nella distribuzione e commercio al dettaglio di articoli alimentari. La richiesta mirava a inibire l’escussione di due fideiussioni (bancaria e assicurativa) per permettere il completamento delle trattative nell’ambito di una Cnc.

Nel caso specifico, il fumus boni iuris è stato identificato nella possibile perseguibilità del risanamento aziendale, riscontrabile attraverso i documenti forniti dall’istante, gli accertamenti espletati dall’esperto e le prime disponibilità delle parti alle trattative. Quanto al periculum in mora, i giudici milanesi hanno osservato che l’escussione della garanzia per importi rilevanti influirebbe negativamente sulla soluzione da prospettare agli altri creditori, rendendo più difficoltoso il raggiungimento di un accordo transattivo nella Cnc.

Le finalità delle misure cautelari

I provvedimenti cautelari non hanno come unica finalità quella di scongiurare la disgregazione dell’impresa. Possono anche impedire che ne venga alterato l’assetto patrimoniale, in particolare nei rapporti obbligatori di credito-debito. I giudici hanno evidenziato che, se i garanti escussi fossero obbligati a entrare nella Cnc, l’efficacia e la linearità della negoziazione ne risulterebbero destabilizzate, riducendo i margini di manovra transattiva del debitore.

Ciò comprometterebbe l’obiettivo ultimo della Cnc, ovvero il successo del risanamento. Inoltre, poiché le misure cautelari non hanno destinatari predeterminati, tempi prestabiliti o finalità strettamente protettive del patrimonio aziendale, possono salvaguardare circostanze meritevoli di tutela al di fuori delle misure protettive tradizionali.

La decisione

I giudici milanesi, in linea con un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, hanno confermato le misure richieste. Hanno inoltre ritenuto che, non essendovi il rischio che le condizioni patrimoniali dei garanti mutino nel breve periodo – un aspetto fondamentale per giustificare lo stop temporaneo all’escussione della garanzia – il creditore garantito potrà comunque avvalersi della garanzia in caso di esito negativo delle trattative.

La decisione conferma la temporaneità dello stop imposto dai giudici: l’escussione della garanzia viene bloccata solo nel contesto del percorso risanatorio negoziato, in modo analogo all’improcedibilità delle azioni esecutive. Questo approccio evita anticipazioni sugli esiti della negoziazione e non genera conseguenze esterne alla stessa in caso di insuccesso.

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FISCO: MILLEPROROGHE PREVEDE IL RIENTRO NELLA ROTTAMAZIONE QUATER PAGANDO LE CARTELLE SCADUTE IN 10 RATE FINO AL 2027

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Il recente decreto Milleproroghe offre nuove opportunità per i contribuenti che desiderano regolarizzare i propri debiti con l’Agenzia delle Entrate-Riscossione.

Ecco le principali novità:

Riammissione alla Rottamazione Quater per i Decaduti

I contribuenti che avevano aderito alla “Rottamazione Quater” ma sono decaduti per mancato, insufficiente o tardivo pagamento delle rate entro il 31 dicembre 2024 possono ora essere riammessi. Per usufruire di questa opportunità, è necessario presentare una domanda telematica all’Agenzia delle Entrate-Riscossione entro il 30 aprile 2025. L’Agenzia metterà a disposizione i moduli necessari entro venti giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del Milleproroghe. Il pagamento potrà essere effettuato in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2025 o in un massimo di dieci rate, con scadenze distribuite fino al 2027. 

Nuove Regole per la Rateizzazione dei Debiti

Per coloro che non hanno aderito alla “Rottamazione Quater” originale, ad esempio perché i carichi non erano stati affidati alla riscossione entro il 30 giugno 2022, sono state introdotte nuove disposizioni per la rateizzazione dei debiti a partire dal 1° gennaio 2025. Queste prevedono la possibilità di estendere il pagamento fino a 84 rate mensili (sette anni) dichiarando uno stato di difficoltà economico-finanziaria per debiti inferiori a 120.000 euro, o fino a 120 rate (dieci anni) dimostrando una crisi di liquidità per importi superiori. In entrambi i casi, restano dovuti sanzioni, interessi e aggio, laddove previsto. 

Queste misure mirano a offrire ai contribuenti ulteriori strumenti per regolarizzare la propria posizione fiscale in modo sostenibile, tenendo conto delle diverse situazioni economiche individuali.

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SOCIETARIO – CASS. SENT. N. 4615/25: GLI OBBLIGHI TRIBUTARI DEI SOCI CESSATI NELLA SOCIETÀ IN ACCOMANDITA SEMPLICE.

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La sentenza della Corte di Cassazione n. 4615/2025 si occupa di una questione rilevante per le società in accomandita semplice (S.a.s.), ossia gli effetti della scadenza del termine di durata previsto nello statuto sulla posizione fiscale dei soci.

Principio espresso dalla Cassazione

La Corte ha chiarito che la mera scadenza del termine statutario non determina automaticamente la cessazione della società. Di conseguenza, il socio – anche se cessato – può essere ancora chiamato a rispondere degli obblighi tributari della società fino a quando non venga formalmente sciolta e liquidata.

Effetti sulla responsabilità tributaria dei soci

La decisione è particolarmente significativa per i soci accomandatari, che rispondono illimitatamente delle obbligazioni sociali, ma ha conseguenze anche per gli accomandanti, che pur avendo responsabilità limitata, potrebbero essere coinvolti in determinati casi.

Secondo la Cassazione, l’effettiva cessazione della società avviene solo con il completamento della fase di liquidazione, che richiede atti formali, come:

• La delibera di scioglimento della società

• La nomina di un liquidatore

• La chiusura della liquidazione e la cancellazione dal Registro delle Imprese

Implicazioni pratiche

Questa sentenza conferma un orientamento restrittivo in materia di responsabilità fiscale dei soci, ribadendo che non è sufficiente il decorso del termine statutario per liberarsi dagli obblighi tributari. Ne deriva che:

1. I soci devono verificare lo stato formale della società prima di ritenersi esonerati da eventuali obblighi.

2. È necessario seguire la procedura di scioglimento e liquidazione per evitare di restare esposti a possibili accertamenti fiscali.

3. Gli enti impositori (come l’Agenzia delle Entrate) possono continuare a rivalersi sui soci fino alla completa estinzione della società.

Questo perché il tema del debito tributario del socio nelle società in accomandita semplice (S.a.s.) è particolarmente delicato, in quanto coinvolge sia il regime di responsabilità dei soci sia il principio della soggettività passiva d’imposta della società.

1. La responsabilità tributaria dei soci in una S.a.s.

Nella S.a.s., la responsabilità dei soci varia a seconda della loro qualifica:

Soci accomandatari → hanno responsabilità illimitata e solidale per i debiti sociali, inclusi quelli tributari. Ciò significa che, in caso di debiti fiscali della società, l’Agenzia delle Entrate può agire direttamente sul loro patrimonio personale.

Soci accomandanti → rispondono solo nei limiti della quota conferita, salvo abbiano violato il divieto di ingerenza nella gestione della società, situazione che potrebbe esporli a una responsabilità maggiore.

2. Il debito tributario dopo la scadenza del termine statutario

La sentenza n. 4615 della Cassazione chiarisce che la scadenza del termine statutario non implica automaticamente la cessazione della società, il che ha effetti diretti sulla responsabilità tributaria dei soci.

Se la società continua a operare, anche solo per finalità liquidatorie, essa resta soggetto passivo d’imposta, con l’obbligo di adempiere ai doveri fiscali (dichiarazioni, versamenti, contabilità). Pertanto:

• I soci accomandatari rimangono obbligati per le imposte dovute dalla società sino alla sua effettiva estinzione.

L’Agenzia delle Entrate può procedere nei confronti dei soci per il pagamento di tributi non assolti dalla società, soprattutto se questa risulta insolvente.

• Anche i soci usciti prima dello scioglimento formale della società possono essere coinvolti nei debiti fiscali maturati nel periodo in cui erano soci, in base all’art. 2290 c.c. (che prevede la responsabilità dei soci uscenti per le obbligazioni sorte anteriormente alla loro uscita).

3. La cessazione della responsabilità tributaria del socio

Perché un socio possa considerarsi libero da ogni obbligo tributario legato alla società, è necessario che:

La società sia formalmente sciolta e cancellata dal Registro delle Imprese.

• Eventuali accertamenti fiscali siano stati definiti e liquidati.

• Non vi siano controlli successivi dell’Agenzia delle Entrate che potrebbero far emergere nuove imposte dovute relative a periodi d’imposta precedenti la chiusura della società.

In sostanza, la cessazione della responsabilità tributaria del socio non è automatica, ma dipende dalla regolare estinzione della società e dalla chiusura di tutte le pendenze fiscali.

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Sentenza della Corte di Cassazione n. 4615/2025 integrale, in formato PDF:

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CONCORDATO PREVENTIVO: L’INSERIMENTO DEI CREDITI CONTESTATI LEGITTIMA IL VOTO DEL RELATIVO CREDITORE NELLA PROCEDURA

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La ordinanza della Cassazione n. 4596 affronta il tema dell’inserimento dei crediti oggetto di contestazione giudiziale nei procedimenti di ristrutturazione e regolazione della crisi d’impresa.

Principio di diritto

Secondo la Suprema Corte, l’inclusione di tali crediti:

1. Legittima il creditore contestato a esprimere il voto nelle procedure concorsuali, anche se la pretesa creditoria è oggetto di contenzioso.

2. Garantisce trasparenza e corretta informazione per l’intero ceto creditorio, consentendo una valutazione più completa dell’assetto patrimoniale del debitore e della fattibilità del piano di ristrutturazione.

Implicazioni pratiche

Il creditore il cui credito è contestato non viene automaticamente escluso dalle deliberazioni assembleari, salvo diversa previsione normativa o specifica statuizione del giudice.

L’inserimento del credito nell’elenco delle passività non implica un riconoscimento definitivo, ma serve a determinare correttamente le soglie di consenso richieste per l’approvazione del piano.

La decisione si inserisce nel quadro delle recenti riforme che mirano a favorire soluzioni di continuità aziendale, evitando effetti distorsivi derivanti dall’esclusione di crediti in fase di accertamento.

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Cassazione Civile, ordinanza n. 4596/2025 integrale, in formato PDF:

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CONCESSIONI BALNEARI: IL TAR LIGURIA BOCCIA LA PROROGA GOVERNATIVA DELLE CONCESSIONI FINO AL 2027

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Il TAR Liguria, con la sentenza n. 183 del 19 febbraio, ha respinto il ricorso di tre stabilimenti balneari di Zoagli (GE) contro la delibera della Giunta comunale che confermava la scadenza delle concessioni al 31 dicembre 2023, avviando le gare previste dalla direttiva Bolkestein.

La decisione del TAR: le concessioni sono scadute nel 2023

Secondo il Tribunale amministrativo, la proroga delle concessioni fino al 2027 non è valida, e non esiste un accordo scritto con la Commissione europea che imponga il rinnovo. In ogni caso, tale accordo non potrebbe prevalere sulla decisione della Corte di Giustizia UE, che ha dichiarato l’incompatibilità unionale del rinnovo automatico.

Nel testo della sentenza si legge:

“Sulla base del quadro regolatorio attualmente vigente – in forza delle sentenze dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nn. 17 e 18 del 2021, recepite dall’art. 3 della legge n. 118/2022 – le concessioni demaniali marittime per attività turistico-ricreative hanno cessato i loro effetti in data 31 dicembre 2023. Le nuove assegnazioni devono avvenire mediante selezioni imparziali e trasparenti, ai sensi dell’art. 12 della direttiva 2006/123/CE (Bolkestein) e dell’art. 49 TFUE”.

Il contrasto con la normativa nazionale

Il TAR ha stabilito che l’art. 12, comma 6-sexies, del d.l. n. 198/2022, convertito in legge n. 14/2023, che prorogava le concessioni al 31 dicembre 2024, deve essere disapplicato per contrasto con la direttiva Bolkestein.

Lo stesso principio si applica anche all’art. 1, comma 1, lett. a), n. 1.1, del d.l. n. 131/2024, convertito in legge n. 166/2024, che prevedeva il differimento al 30 settembre 2027.

L’inesistenza di un accordo con la Commissione UE

Gli stabilimenti ricorrenti non possono invocare un presunto accordo tra lo Stato italiano e la Commissione europea per la proroga fino al 2027, perché:

• Non esiste alcun documento scritto che confermi tale accordo.

• Un simile accordo non potrebbe comunque prevalere sulla giurisprudenza della Corte di Giustizia UE.

La sentenza sottolinea che l’organo competente per l’interpretazione autentica del diritto europeo è la Corte di Giustizia, le cui decisioni sono vincolanti per Stati membri e istituzioni UE.

Via libera alle gare per l’assegnazione delle concessioni

Il TAR ha confermato che è stato abrogato il divieto per gli enti concedenti di bandire gare fino all’adozione di criteri uniformi a livello nazionale (previsto dal precedente art. 4, comma 4-bis, della legge n. 118/2022).

Pertanto, la Giunta comunale di Zoagli ha agito correttamente con la delibera n. 125 del 27 dicembre 2023, stabilendo di:

• Riconoscere la scadenza delle concessioni al 31 dicembre 2023.

• Indire le selezioni per i nuovi affidamenti.

• Concedere licenze temporanee fino al 31 ottobre 2024 per garantire la continuità del servizio.

Il Comune ha inoltre definito criteri di selezione basati su:

• Requisiti generali (onorabilità, capacità tecnico-professionale e finanziaria).

• Esperienza e professionalità nel settore.

• Sostenibilità ambientale e utilizzo del bene anche in inverno.

• Promozione delle PMI.

Nessun indennizzo per i concessionari uscenti

La richiesta di indennizzo avanzata dai concessionari è stata respinta. Il d.l. n. 131/2024 prevede solo:

• Un compenso per gli investimenti non ammortizzati al 31 dicembre 2023, che dovrà essere pagato dal subentrante.

• Un’equa remunerazione per gli investimenti degli ultimi cinque anni, con criteri da definire tramite decreto ministeriale.

• L’acquisizione di una perizia asseverata sugli investimenti effettuati.

Infine, per quanto riguarda i manufatti inamovibili, il TAR ha evidenziato che:

• Non sono stati forniti elementi a sostegno della richiesta di rimborso.

• La Corte di Giustizia UE ha confermato la compatibilità dell’art. 49 del Codice della Navigazione con il diritto europeo, che prevede la cessione gratuita e senza indennizzo delle opere non amovibili alla scadenza della concessione.

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