INIBIZIONE DELL’ATTIVITÀ STRAGIUDIZIALE PER L’AVVOCATO SOSPESO

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La sentenza n. 216/2024 del Consiglio Nazionale Forense (CNF) ribadisce che un avvocato sospeso non può esercitare la propria attività professionale, nemmeno in ambito stragiudiziale. Questo principio è stato dimostrato attraverso la vicenda di un’avvocatessa sanzionata con un anno di sospensione dalla professione dal Consiglio Distrettuale di Disciplina (CDD) di Milano. I motivi della sospensione includevano violazioni disciplinari, tra cui l’invio di un atto di diffida durante il periodo di sospensione e l’assenza ingiustificata da un’udienza penale.

Nel ricorso al CNF, la professionista ha contestato la sanzione, sostenendo di non essere stata ascoltata e di aver agito in buona fede riguardo all’atto di diffida. Tuttavia, il CNF ha ribadito che la mancata comparizione all’udienza disciplinare è una scelta personale e non costituisce violazione del diritto di difesa, a meno che non ci siano validi motivi per l’assenza. La Corte ha anche evidenziato che l’avvocato, durante la sospensione, ha l’obbligo di astenersi da qualsiasi attività professionale, in quanto il riconoscimento della sanzione implica anche la consapevolezza delle sue conseguenze.

In conclusione, il CNF ha confermato la sanzione del CDD di Milano, considerandola congrua e adeguata alla gravità delle violazioni contestate, segnando così un intervento significativo sulla condotta professionale degli avvocati in temporanea sospensione.

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VIOLAZIONE DELLA PRIVACY: ACCEDE ABUSIVAMENTE CHIUNQUE E DI QUALSIASI RUOLO, UTILIZZI PASSWORD SENZA AUTORIZZAZIONE

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La sentenza n. 40295 della Cassazione, depositata recentemente, stabilisce chiaramente che il reato si configura anche nel caso in cui a utilizzare le credenziali di accesso sia un superiore del dipendente che ha fornito le credenziali stesse. Questo principio sottolinea l’importanza della responsabilità nell’accesso ai sistemi informatici e tutela la sicurezza e la riservatezza delle informazioni aziendali. In questo contesto, la giurisprudenza della Cassazione sembra voler inviare un messaggio forte e chiaro sulla gravità di tali comportamenti, indipendentemente dalla posizione gerarchica dell’autore del reato.

La sentenza della Cassazione in oggetto analizza un caso di “accesso abusivo ad un sistema informatico” all’interno di un contesto lavorativo, chiarendo i limiti dell’accesso ai sistemi informatici aziendali anche per i dipendenti in posizioni gerarchicamente superiori. La Corte ha stabilito che, anche se un dipendente è in una posizione di comando rispetto ad un altro, non può accedere ai dati senza l’autorizzazione specifica del datore di lavoro. La richiesta di credenziali a un subordinato per accedere a sistemi protetti è già di per sé una violazione, a prescindere dalle intenzioni del dipendente.

In particolare, nel caso esaminato, un direttore di un albergo di Chianciano Terme si era fatto rivelare le credenziali di accesso al sistema informatico dell’azienda per controllare il lavoro di una sua collaboratrice. La Suprema Corte ha evidenziato che il fatto di essere un superiore gerarchico non conferisce automaticamente il diritto di accedere a informazioni protette. Ogni dipendente ha la propria “chiave” di accesso, che rappresenta l’autorizzazione all’entrata nel sistema, e quell’accesso deve essere giustificato dal datore di lavoro.

La Corte ha anche sottolineato che la protezione dei dati con credenziali implica una chiara volontà del datore di limitare l’accesso a determinate informazioni. La difesa del ricorrente, che affermava di avere in passato accesso a quei dati, è stata respinta come insufficiente a giustificare l’accesso abusivo, evidenziando che il cambiamento nella politica aziendale era esplicito nel fatto che dovesse ricevere le credenziali da un’altra dipendente.

In conclusione, la Corte ha ribadito che l’accesso a dati protetti senza autorizzazione costituisce reato, indipendentemente dalla posizione del dipendente, stabilendo un principio significativo in materia di cybersicurezza e protezione dei dati nell’ambiente di lavoro.

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Per la lettura integrale della sentenza della Cassazione n. 40295, digitare il Download sottostante:

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CORTE DI GIUSTIZIA DELL’UNIONE EUROPEA: RIMESSA ALLA CORTE LA DECISIONE SULLA NOZIONE DI “PAESE SICURO”, DOPO IL RECENTE CASO SOLLEVATO DAL TRIBUNALE DI BOLOGNA

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Il caso in oggetto riguarda un’importante questione legale e politica sulla nozione di “paese sicuro” e le implicazioni che essa ha nel contesto della protezione internazionale in Europa. Il Tribunale di Bologna ha sollevato due questioni pregiudiziali alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea per chiarire se un paese possa essere considerato sicuro nonostante vi siano persecuzioni per particolari gruppi sociali, mettendo in discussione l’interpretazione del decreto-legge italiano che amplia l’elenco dei paesi di origine sicuri.

In particolare, il Tribunale ha evidenziato che un paese designato come “sicuro” non può escludere il rischio di persecuzione per categorie specifiche di persone, come le minoranze etniche, le donne vulnerabili, o le persone LGBTIQA+. Questo è un punto cruciale, poiché la sicurezza di un paese dovrebbe essere valutata non solo in base alla stabilità generale, ma anche sulla protezione dei diritti fondamentali di tutti i gruppi sociali.

La prima questione pregiudiziale riguarda l’interpretazione della Direttiva 2013/32/UE e se la presenza di perseguitati in un paese debba escludere la sua designazione come “paese di origine sicuro”. La seconda domanda concerne il primato del diritto europeo: in caso di conflitto tra norme nazionali e disposizioni europee, è sempre obbligatorio per un giudice nazionale disapplicare le norme nazionali, inclusa una legge.

Le risposte della Corte di Giustizia saranno significative non solo per il richiedente asilo in questo caso specifico, ma anche per l’interpretazione futura delle leggi e delle pratiche relative all’asilo in Europa e per il bilanciamento tra la sicurezza nazionale e la protezione dei diritti umani.

Le reazioni politiche sono divise: mentre alcuni sostengono la posizione del governo, che promuove misure per la sicurezza e il controllo dell’immigrazione, altri criticano l’approccio adottato, evidenziando le difficoltà nella gestione del fenomeno migratorio e la potenziale violazione dei diritti fondamentali.

In sintesi, il Tribunale di Bologna sta cercando di garantire che l’interpretazione della legge sull’asilo sia in linea con i principi fondamentali di protezione dei diritti umani, interrogandosi su come il concetto di “paese sicuro” debba essere applicato in una realtà complessa e variegata come quella attuale. La questione affrontata ha quindi rilevanza non solo giuridica ma anche politica e sociale, evidenziando le tensioni tra la legislazione nazionale e quella europea nel contesto della protezione internazionale.

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CASS. PENALE III SEZ. E D.LGS. 231/2001: GLI ENTI SONO SONO ESCLUSI DALL’APPLICAZIONE DELLA CAUSA DI ESCLUSIONE DELLA PUNIBILITÀ PER PARTICOLARE TENUITÀ DEL FATTO (EX ART. 131-BIS C.P.)

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La sentenza in commento della Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione rappresenta un’importante evoluzione della giurisprudenza in materia di responsabilità amministrativa degli enti, ai sensi del D.lgs. 231/2001. Questo provvedimento chiarisce che la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131-bis del codice penale, non si applica agli illeciti amministrativi commessi dagli enti per mano dei loro dirigenti o dei soggetti sottoposti alla loro direzione.

La vicenda in sintesi

Il caso riguardava il direttore tecnico e amministrativo di una S.r.l. e la società stessa, entrambi assolti dal Tribunale di Sassari per l’illecito di gestione di rifiuti non autorizzata. Tuttavia, la Corte di Cassazione ha accolto i ricorsi e ha annullato la sentenza di assoluzione, sottolineando che il Tribunale non aveva adeguatamente motivato sulla sussistenza degli addebiti l’uno e dell’altro.

Il principio di diritto

La Corte ha ribadito che la responsabilità amministrativa dell’ente è autonoma rispetto alla responsabilità penale della persona fisica che commette il reato presupposto. Pertanto, l’eventuale esenzione da punibilità per la persona fisica, ai sensi dell’art. 131-bis c.p., non si traduce automaticamente in una esenzione di responsabilità per l’ente. Occorre quindi un accertamento autonomo della responsabilità amministrativa dell’ente, come previsto dall’art. 8 D.lgs. 231/2001.

Implicazioni pratiche

Questa pronuncia ha rilevanti conseguenze pratiche per le imprese e per i loro dirigenti. La responsabilità amministrativa dell’ente, essendo volta a sanzionare la “colpa di organizzazione”, richiede che le aziende adottino misure adeguate per prevenire la commissione di reati al loro interno. La mancanza di tali misure potrebbe comportare la responsabilità dell’ente, indipendentemente dal fatto che il soggetto autore del reato possa usufruire di esenzioni di punibilità.

In sostanza, la Corte di Cassazione ha chiarito che l’autonomia della responsabilità dell’ente rende necessaria una vigilanza costante e un’adeguata organizzazione interna. Ciò eleva le responsabilità per i dirigenti e le imprese, ponendo un forte accento sull’importanza della compliance e delle misure preventive in ambito lavorativo e gestionale.

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INFO LAVORO: ESONERO CONTRIBUTIVO PER LE LAVORATRICI MADRI 2024-2026, DIPENDENTI E AUTONOME (BONUS MAMME)

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Il nuovo esonero contributivo per le lavoratrici madri, previsto dal disegno di legge di Bilancio 2025, introduce diverse novità rispetto alle misure attuali in vigore. Ecco un riepilogo dei punti chiave:

  1. Platea Beneficiaria Ampia: Il nuovo esonero si applica a un numero maggiore di lavoratrici, inclusi i contratti a tempo determinato (ad eccezione delle lavoratrici domestiche) e le lavoratrici autonome, purché non optino per il regime forfettario.
  2. Requisito di Reddito: È previsto un limite di reddito per le madri beneficiarie, fissato a 40.000 euro annui per la quota imponibile ai fini previdenziali.
  3. Durata della Misura: L’esonero sarà disponibile dal 2025 per le lavoratrici con due o più figli. Le madri con almeno tre figli che attualmente usufruiscono del regime completo continueranno a farlo fino alla fine del 2026.
  4. Età dei Figli: L’esonero continua a coprire le madri con figli fino al compimento del diciottesimo anno di età del più piccolo.
  5. Entità dell’Esonero: L’entità esatta dell’esonero non è ancora definita ed è prevista una misura parziale, a differenza del 100% offerto nel regime attuale, fissato a un massimo di 3.000 euro annui.
  6. Mantenimento dei Diritti Pensionistici: Sottolineato il vantaggio di non compromettere i diritti pensionistici delle lavoratrici beneficiarie, mantenendo l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
  7. Regolamentazione Futura: L’esonero sarà dettagliato tramite un decreto interministeriale entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge di Bilancio.

Queste modifiche mirano a rafforzare il sostegno alle famiglie e incentivare la natalità, con un’attenzione particolare al reddito delle madri e alla loro situazione lavorativa.

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INFO LAVORO (ART. 34 DDL BILANCIO): INDENNIZZO CONGEDO PARENTALE ESTESO AL 80%

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L’articolo 34 del disegno di legge di Bilancio 2025 apporta importanti modifiche al congedo parentale, estendendo il periodo di indennizzo al 80% della retribuzione a un totale di tre mesi. Questa iniziativa si rivolge esclusivamente ai lavoratori dipendenti e si applica ai congedi utilizzabili entro i 12 anni di vita del bambino, con un massimo di dieci mesi di congedo parentale indennizzato, che possono arrivare a 11 mesi se il padre sfrutta almeno tre mesi di congedo.

In precedenza, alcune di queste assenze erano indennizzate al 30%, mentre altre non ricevevano alcuna indennità. L’adeguamento delle indennità è iniziato con la legge 197/2022 (Bilancio 2023), con ulteriori progressi nella legge di Bilancio 2024. Tuttavia, l’incremento dell’indennizzo è valido soltanto se i mesi di congedo sono utilizzati entro il sesto anno dalla nascita o dall’adozione del bambino.

Le disposizioni legislative risultano piuttosto complesse, specialmente per quanto riguarda la decorrenza delle condizioni migliorative, che dipendono dalla data di conclusione del congedo obbligatorio di maternità o paternità. Secondo le linee guida dell’INPS, le diverse situazioni si configurano come segue:

  1. Congedo concluso entro il 2022: indennizzo al 30%.
  2. Congedo concluso nel 2023: 1 mese indennizzato all’80%.
  3. Congedo concluso entro il 2024: 2 mesi indennizzati all’80% (il secondo mese sarà mantenuto all’80% anche se fruito dopo il 2024).
  4. Congedo concluso dal 2025 in poi: 3 mesi indennizzati all’80%.

Dopo i mesi indennizzati all’80%, l’indennizzo scende al 30% per i mesi successivi fino al nono mese, e si azzera successivamente, mantenendosi comunque al 30% se il congedo viene avviato nel settimo anno di vita. Per il decimo e l’undicesimo mese, l’indennizzo al 30% è disponibile solo se il reddito individuale del genitore è sotto un certo limite.

È essenziale notare che queste regole si applicano solo ai lavoratori dipendenti. Se uno dei genitori è un lavoratore autonomo o non ha un lavoro, occorre prestare particolare attenzione alle modalità di fruizione, come indicato nella circolare 57 dell’INPS.

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CASSA FORENSE SUL CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE: ESCLUSI I CONTRIBUTI PREVIDENZIALI DEGLI AVVOCATI

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Il concordato preventivo biennale (CPB), introdotto dal Dlgs n. 13/2024, offre ai contribuenti un’opzione per pagare le tasse sulla base di una proposta formulata dall’Agenzia delle Entrate, evitando accertamenti tributari per due anni. Tuttavia, la Cassa Forense ha chiarito che, nonostante quanto previsto dall’articolo 30 del decreto, gli avvocati che aderiscono al CPB continueranno a versare i contributi previdenziali in base al reddito effettivamente prodotto.

L’articolo 30 stabilisce che eventuali variazioni del reddito, per ciò che concerne le imposte e i contributi previdenziali, non dovrebbero influire sulla determinazione degli obblighi contributivi. Tuttavia, l’Adepp, che rappresenta le casse di previdenza dei professionisti, ha ribadito che tale norma non è applicabile agli enti di previdenza privatizzati, in quanto comprometterebbe la loro autonomia e stabilità finanziaria.

Le casse di previdenza private sono vincolate a mantenere l’equilibrio di lungo termine e quindi non potranno beneficiare della flessibilità prevista dal CPB in merito ai versamenti contributivi. Gli avvocati interessati a partecipare al CPB devono procedere con l’adesione entro il 31 ottobre 2024, ma è importante che considerino l’impatto sui propri obblighi contributivi.

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CASS. ORD. N. 27782/2024: IL CONCORDATO PREVENTIVO PREVALE SULLE DECISIONI DELL’AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA

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L’ordinanza della Cassazione n. 27782 del 2023 chiarisce un importante aspetto dell’applicazione dell’articolo 180, comma 4°, della legge fallimentare (l.fall.), anche nella sua formulazione attuale dopo le modifiche introdotte dal Dl n. 125/2020 e dalla legge di conversione n. 159/2020, nonché prima delle modifiche successive del Dl n. 118/2021.

In particolare, la Cassazione stabilisce che le disposizioni relative all’amministrazione finanziaria si applicano sia nel caso in cui essa non esprima alcun voto sulla proposta di concordato preventivo sia nel caso in cui manifesti un voto contrario. Questo significa che, indipendentemente dalla posizione assunta dall’amministrazione finanziaria, le regole stabilite dall’articolo 180, comma 4°, continuano ad essere rilevanti e applicabili.

Questa interpretazione è di particolare significato per le imprese in crisi che intendono avvalersi di strumenti di ristrutturazione come il concordato preventivo, poiché offre una maggiore certezza riguardo al trattamento delle posizioni creditorie e alle eventuali opposizioni da parte dell’amministrazione fiscale. La pronuncia della Cassazione, pertanto, sottolinea l’importanza di valutare attentamente le strategie di proposta di concordato e le reazioni dei creditori pubblici.

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Per la lettura completa della ordinanza n. 27782/24 della Suprema Corte di Cassazione Penale digitare la scritta sottostante download:

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CONCORDATO IN CONTINUITÀ: MAGGIORE CELERITÀ DEI PROCESSI DI RISTRUTTURAZIONE AZIENDALE SECONDO IL CORRETTIVO TER

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Il decreto correttivo del Codice della crisi (Dlgs 136/2024) introduce significative modifiche alle procedure di concordato in continuità, con l’obiettivo di accelerare e rendere più sicuri i processi di ristrutturazione aziendale. Le nuove norme mirano a preservare i valori aziendali e a distinguere chiaramente i piani di concordato in continuità da quelli di liquidazione, confermando l’assimilazione tra continuità indiretta e diretta.

Innovazioni Principali

  1. Semplificazione delle operazioni straordinarie:
  • Concentrazione dell’approvazione di fusioni, scissioni e trasformazioni nel procedimento di omologa.
  • I creditori possono presentare le loro opposizioni durante questa fase.
  1. Modifiche statutarie automatiche:
  • La sentenza di omologa ora prevede automaticamente le modifiche statutarie necessarie, come aumenti di capitale o variazioni nella struttura societaria, riducendo l’onere delle assemblee straordinarie.
  1. Flessibilità del piano di concordato:
  • Il nuovo articolo 118-bis permette modifiche al piano anche dopo l’omologazione, a condizione che siano approvate dal tribunale.
  1. Regolamentazione della liquidazione:
  • L’introduzione dell’articolo 114-bis stabilisce diritti e doveri dei liquidatori nell’ambito dei piani in continuità, con pubblicità e trasparenza nella gestione delle vendite.
  1. Supporto del commissario giudiziale:
  • Il commissario può supportare i debitori e i creditori nelle negoziazioni delle modifiche al piano, migliorando così la cooperazione tra le parti.
  1. Norme sulle classi obbligatorie:
  • Introduzione di soglie specifiche per la classificazione dei creditori chirografari, semplificando la struttura delle classi in caso di concordato.

Regole Operative

  • Omologazione trasversale: Opportunità per il debitore di richiedere l’omologazione entro una settimana dalle votazioni.
  • Cessione di beni non strategici: Il piano può prevedere la vendita di beni superflui anche in un contesto di continuità aziendale, rafforzando la flessibilità operativa.
  • Condizioni di mercato nella liquidazione: La vendita dei beni deve essere effettuata attraverso il mercato, valorizzando la trasparenza.

Conclusioni

Il Dlgs 136/2024 rappresenta un importante passo avanti nel processo di ristrutturazione delle aziende in difficoltà, semplificando le procedure e promuovendo una maggior cooperazione tra le varie parti interessate nel concordato in continuità. Questi cambiamenti sono volti a garantire una gestione più efficiente delle crisi d’impresa, consentendo alle aziende di preservare i propri valori e di attuare piani di ristrutturazione più agili e mirati.

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INCOSTITUZIONALITÀ DELL’ART. 307 BIS DEL DDL DI BILANCIO 2025: IL MANCATO O PARZIALE PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO UNIFICATO ESTINGUE IL PROCESSO

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La recente introduzione dell’articolo 307-bis del Codice di Procedura Civile, previsto dal Disegno di legge di bilancio per il 2025, ha suscitato un acceso dibattito tra gli operatori del diritto. Questo articolo stabilisce che il processo si estingue in caso di omesso o parziale pagamento del contributo unificato, una misura che ha l’obiettivo di combattere l’evasione contributiva.

All’udienza iniziale, il giudice avrà il compito di verificare la correttezza del pagamento; se rileva irregolarità, potrà concedere un termine di trenta giorni per sanare la situazione, al termine del quale, in caso di inadempienza, il processo sarà dichiarato estinto. Questo meccanismo si applica anche in situazioni di impugnazione e di altre domande, con alcune esclusioni riguardanti i procedimenti cautelari e possessori.

Le reazioni dell’Avvocatura sono state immediate e negative. L’Organismo Congressuale Forense ha dichiarato che la norma è incostituzionale, sostenendo che attribuisce ai giudici poteri di gestione finanziaria e disconosce il diritto alla giustizia, garantito dalla Costituzione. Anche il Movimento Forense ha espresso preoccupazione, sottolineando che il pagamento del contributo unificato è una responsabilità del cittadino, non dell’avvocato. L’Associazione Nazionale Forense ha fatto notare che tentativi simili sono già stati ritirati in passato per questioni di incostituzionalità.

In aggiunta, la Manovra prevede un aumento del contributo unificato a 600 euro per le controversie di accertamento della cittadinanza italiana e introduce modifiche al diritto di copia di atti e documenti nei procedimenti penali, con l’intento di ridurre costi e rendere più accessibile il diritto di difesa.

In generale, la norma sembra essere vista come un attacco al diritto di accesso alla giustizia, in particolare per i cittadini meno abbienti, e le reazioni dei rappresentanti del settore legale evidenziano un forte timore che l’aspetto fiscale vada a compromettere i diritti fondamentali nel contesto giudiziario.

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