CCII: LA COMPOSIZIONE NEGOZIATA ANCHE PER LE IMPRESE SENZA CONTINUITÀ AZIENDALE

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Il tema dell’accesso alla composizione negoziata della crisi per le imprese insolventi che propongono piani liquidatori, senza alcuna continuità aziendale, è al centro di un dibattito giurisprudenziale.

Secondo il Tribunale di Perugia (decreto del 15 luglio 2024), anche le imprese insolventi possono accedere a questo strumento, includendo tra le finalità delle trattative il risanamento del debito tramite la liquidazione dei beni aziendali. Questa interpretazione amplia l’applicabilità dell’articolo 12 del Codice della crisi, che non esclude l’utilizzo della composizione negoziata per finalità liquidatorie. Inoltre, secondo il Tribunale, il piano liquidatorio può essere considerato una soluzione fisiologica prevista dall’articolo 23 del Codice della crisi, anche se non compatibile con la continuità aziendale biennale, ma applicabile in relazione a convenzioni di moratoria o accordi esentativi da revocatorie.

Di contro, altre pronunce, come quelle del Tribunale di Torre Annunziata (24 gennaio 2024) e del Tribunale di Pavia (8 luglio 2024), negano l’accesso alla composizione negoziata per chi propone un piano esclusivamente liquidatorio. Questi tribunali sostengono che la finalità della composizione negoziata dovrebbe essere il risanamento dell’impresa, non la sua semplice liquidazione. La mancanza di benefici per la collettività, come la tutela dei posti di lavoro o il mantenimento delle relazioni economiche, rende difficoltoso considerare tale processo come un “risanamento”.

Quindi, la giurisprudenza oscilla tra un approccio inclusivo, che consente l’accesso alla composizione anche per scopi liquidatori, e un approccio più restrittivo, che esclude tale possibilità se non c’è una continuità aziendale o benefici concreti per la collettività.

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DIRITTO PENALE: ARTT. 595 – ART. 57 C.P., DIFFAMAZIONE A MEZZO STAMPA

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La responsabilità del direttore di un giornale riguardo al reato di diffamazione a mezzo stampa rappresenta uno di quegli illeciti difficili da valutare proprio in rapporto al bilanciamento tra la tutela della reputazione e il diritto di cronaca.

Il modus agendi applicato dallo studio legale Bonanni Saraceno verte verso un paradigma dottrinale e giurisprudenziale edotto dalla seguente esplicazione della questione in oggetto.

La diffamazione a mezzo stampa è una forma aggravata di diffamazione prevista dall’art. 595, comma 3, del Codice Penale italiano. Questa aggravante deriva dalla particolare capacità del mezzo stampa (e, oggi, anche di mezzi come radio, televisione e Internet) di diffondere un contenuto diffamatorio a un pubblico potenzialmente vasto e indeterminato, con un impatto potenzialmente devastante sulla reputazione della persona offesa.

Caratteristiche della diffamazione a mezzo stampa

  1. Reputazione come bene giuridico tutelato: la diffamazione lede la reputazione, intesa come la stima che il gruppo sociale ha di una persona. Non si tratta solo dell’”amor proprio” individuale, ma del sentimento collettivo relativo alla dignità personale (Cass. n. 3247/1995). La diffamazione si configura quando l’offesa viene comunicata a più persone in assenza della parte offesa.
  2. Elemento psicologico (dolo generico): si richiede la volontà di usare espressioni offensive, nella consapevolezza di danneggiare la reputazione altrui. È sufficiente il dolo eventuale, ovvero la consapevolezza che le parole possano risultare offensive, indipendentemente dalle motivazioni dell’agente (Cass. n. 11492/1990).
  3. Dinamismo del concetto di diffamazione: il contenuto della diffamazione è influenzato dai costumi sociali e dal contesto storico. Ciò implica un margine di discrezionalità per il giudice nel valutare la lesività delle parole in base alle convenzioni sociali del momento (cfr. Iacoviello, 1995).

Diritto di cronaca e limiti

Il diritto di cronaca è bilanciato dalla necessità di tutelare la reputazione. Per non configurare il reato di diffamazione, la notizia deve rispettare tre condizioni:

  1. Verità: il fatto divulgato deve essere vero o comunque sufficientemente verificato. Il giornalista ha il dovere di controllare l’autenticità e l’attendibilità delle fonti, pena la responsabilità civile e penale (Cass. n. 40415/2004).
  2. Pertinenza: la notizia deve essere di interesse pubblico. Non sono pertinenti informazioni su aspetti puramente privati, salvo che la notorietà della persona o la rilevanza sociale giustifichino una deroga.
  3. Continenza: la critica deve essere espressa in maniera corretta e non gratuita, senza eccedere in attacchi personali. Anche una critica dura può essere ammessa, purché non trascenda in offese gratuite (Cass. n. 16266/2010).

Responsabilità del direttore e autore

Il direttore del giornale (art. 57 c.p.) ha una responsabilità per omessa vigilanza. Se non esercita adeguato controllo sui contenuti, può essere punito a titolo di colpa. Tuttavia, se si dimostra la sua partecipazione diretta e consapevole alla pubblicazione del contenuto diffamatorio, risponderà a titolo di concorso doloso.

In caso di articoli anonimi o sotto pseudonimo, la responsabilità ricade in primis sul direttore, il quale risponde come se fosse l’autore, a meno che non provi di non avere avuto il controllo effettivo del contenuto (Cass. n. 16988/2001).

Diffamazione online

Recentemente, si è aperto il dibattito sull’estensione della responsabilità ex art. 57 c.p. anche ai direttori di testate giornalistiche online. La Corte di Cassazione ha stabilito, con un’interpretazione evolutiva, che le testate online devono essere considerate alla stregua di quelle tradizionali per quanto riguarda la tutela dei diritti e delle responsabilità, estendendo quindi al web la normativa vigente per la stampa tradizionale (Cass. n. 13398/2018).

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CCII – ART. 189: IL LICENZIAMENTO COLLETTIVO NELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

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Il Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII) ha introdotto una disciplina speciale per il licenziamento collettivo in ambito di liquidazione giudiziale. Tale normativa, contenuta all’art. 189 del CCII, presenta significative differenze rispetto alla procedura prevista dalla Legge 223/91 per le imprese “in bonis”, ossia non in crisi.

La procedura prevista dal CCII è caratterizzata da tempi molto più rapidi e da alcuni obblighi specifici a carico del Curatore fallimentare. Ad esempio, il Curatore deve comunicare per iscritto alle rappresentanze sindacali aziendali (RSA o RSU), nonché alle associazioni di categoria o alle confederazioni maggiormente rappresentative, i motivi della necessità di riduzione del personale. Tuttavia, rispetto alla normativa ordinaria, è previsto anche un coinvolgimento dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro, benché si preveda una futura eliminazione di tale obbligo.

Una delle differenze più evidenti riguarda i tempi della procedura: mentre la normativa ordinaria prevede un termine massimo di 75 giorni per la consultazione sindacale, il CCII riduce questo termine a soli 10 giorni, eventualmente prorogabili di ulteriori 10 giorni in caso di giustificati motivi.

Nonostante la procedura semplificata, sono emerse alcune problematiche concrete. Tra queste, la fine dell’esonero contributivo a favore delle procedure concorsuali a partire dal 2024 ha generato difficoltà significative per le Curatele. Un’altra problematica è legata all’atteggiamento delle Organizzazioni Sindacali, che spesso rifiutano di sottoscrivere accordi in caso di licenziamento collettivo, complicando ulteriormente la situazione per i Curatori e i creditori.

In mancanza di un accordo sindacale, il contributo per il licenziamento (Ticket di licenziamento) viene triplicato, portando a costi aggiuntivi per la procedura concorsuale. Per evitare tali conseguenze, si consiglia che i Curatori concordino preventivamente con le Organizzazioni Sindacali la sottoscrizione di un accordo, svolgendo incontri informali prima dell’avvio della procedura formale.

In mancanza di tale consenso, resta applicabile la disposizione dell’art. 189, comma 3, che prevede la risoluzione automatica dei rapporti di lavoro decorsi quattro mesi dall’apertura della liquidazione giudiziale, lasciando però i lavoratori in una situazione di sospensione, senza retribuzione né contribuzione, ai sensi dell’art. 189, comma 1.

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RESPONSABILITÀ SANITARIA: IL DANNEGGIATO PUÒ AGIRE DIRETTAMENTE CONTRO L’ASSICURAZIONE DEL MEDICO O DELLA STRUTTURA SANITARIA

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Una delle questioni più complicate affrontate dallo studio legale Bonanni Saraceno è stata quella di decidere, a tutela del proprio assistito, se chiedere il risarcimento danno direttamente ala compagnia assicurativa della struttura sanitaria o del medico, per responsabilità sanitaria, anche quando la polizza assicurativa sia stata stipulata prima dell’entrata in vigilare dell’art. 12 della legge n. 24 del 2017.

Ebbene, grazie al decreto ministeriale n. 232 del 2023 è stato risolto ogni dubbio al riguardo.

Assicurazione medica

Dal 16 marzo 2024, con l’entrata in vigore del decreto ministeriale 232/2023, è possibile agire direttamente contro la compagnia assicurativa della struttura sanitaria o del medico libero professionista responsabile del danno in materia di responsabilità sanitaria, anche se la polizza è stata stipulata prima di tale data. Questa importante novità deriva dall’attuazione dell’articolo 12 della legge 24/2017, che, similmente all’assicurazione obbligatoria Rc auto, consente al danneggiato di rivolgersi direttamente alla compagnia assicurativa.

Le ordinanze emesse dal Tribunale di Cagliari (n. 15464 del 30 luglio 2024) e dal Tribunale di Milano (26 agosto e 10 settembre 2024) hanno confermato che l’azione diretta è pienamente operativa per tutti i procedimenti avviati dopo il 16 marzo 2024, indipendentemente dall’adeguamento della polizza alle nuove prescrizioni di legge. I giudici hanno considerato che la nuova disciplina ha natura processuale e non sostanziale, rientrando nel principio “tempus regit actum”, secondo cui la norma processuale si applica al momento in cui l’atto viene compiuto.

La questione delle eccezioni opponibili dalla compagnia assicurativa al danneggiato, in caso di polizze stipulate prima del 16 marzo 2024, viene toccata marginalmente. Il Tribunale di Milano ha suggerito che tale questione debba essere valutata caso per caso nel giudizio di merito. Tuttavia, si prospetta la possibilità di un regime separato: l’azione diretta è applicabile immediatamente, ma le eccezioni opponibili dipendono dalla conformità della polizza alle nuove regole, con la possibilità di opporre limitazioni contrattuali per le polizze sottoscritte prima del decreto.

Infine, è stato evidenziato che, secondo l’articolo 18 del decreto 232, i contratti assicurativi in vigore al 16 marzo 2024 continuano a essere validi fino a un massimo di 24 mesi, consentendo così una transizione graduale al nuovo regime.

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CONVEGNO: DEFINIZIONE DEL DEBITO TRIBUTARIO NELLA CRISI D’IMPRESA

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Introduzione dell’Avv. Bonanni Saraceno

Intervento in dell’Avv. Bonanni Saraceno

Mercoledì 18 settembre 2024, dalle ore 15 alle ore 19, presso la Sala del Carroccio del Campidoglio a Roma, l’Avv. Fabrizio Valerio Bonanni ha moderati l’interessante incontro formativo intitolato “DEFINIZIONE DEL DEBITO TRIBUTARIO NELLA CRISI D’IMPRESA”, organizzato dall’associazione VERSOilFUTURO, in collaborazione con l’ONA delll’Avv. Ezio Bonanni, relatore come esperto delle vittime di amianto

Durante il convegno,sono intervenuti illustri professionisti e professori, nonché esperti della materia di crisi d’impresa, come il Prof. Avv. Antonio Caiafa e il Prof. Mario Santaroni e il Dott. Carlo Ravazzin.

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Locandina

Video completo del convegno “DEFINIZIONE DEL DEBITO TRIBUTARIO NELLA CRISI D’IMPRESA “

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TRIBUTARIO: SOSPENSIONE DEL PROCESSO EX ART. 295 C.P.C.

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In una recente pronuncia della Suprema Corte di Cassazione si ribadisce il principio per cui la sospensione necessaria del processo, prevista dall’articolo 295 del codice di procedura civile, è applicabile anche nel contesto del processo tributario. Questo avviene quando risultano pendenti, davanti a giudici diversi, procedimenti che sono collegati tra loro da un rapporto di pregiudizialità. In altre parole, uno dei procedimenti rappresenta un presupposto logico-giuridico indispensabile per l’altro, poiché la definizione di uno dei due richiede che l’altro sia stato accertato con effetto di giudicato. Questo collegamento pregiudiziale deve essere tale da poter astrattamente configurare un conflitto tra giudicati.

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Foto

Per visualizzare l’ordinanza n. 24278/2024 della Cassazione (formato PDF) digitare il la scritta sottostante Download:

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RESPONSABILITÀ MEDICA DURANTE L’INTERVENTO CHIRURGICO

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(Cass., ordinanza n. 24656/2024)

Uno dei temi fondamentali, perché rientranti nell’alveo del diritto della salute (principio inviolabile per la Costituzione all’art. 32), è quello inerente alla responsabilità medica, il quale viene seguito con grande attenzione e interesse dall’attività forense dello studio legale Bonanni Saraceno.

L’infezione contratta durante un intervento chirurgico va contestualizzata specificando in quale fase dell’operazione è avvenuta perché la dinamica può variare significativamente. Le principali fasi da considerare sono:

  1. Pre-operatoria: Include la preparazione del paziente prima dell’intervento, come la pulizia della pelle e l’uso di dispositivi sterili. Se l’infezione è avvenuta in questa fase, potrebbe derivare da contaminazioni nella preparazione del campo operatorio o nelle procedure di sterilizzazione.
  2. Intra-operatoria: Questa è la fase vera e propria dell’operazione, in cui si effettua l’intervento chirurgico. Le infezioni contratte in questa fase possono essere legate a:
  • Strumenti non completamente sterili.
  • Procedura non corretta da parte del personale.
  • Infezione trasmessa dall’aria o da altre fonti nell’ambiente chirurgico.
  1. Post-operatoria immediata: Dopo l’intervento, durante la fase di chiusura della ferita e l’applicazione dei bendaggi. Le infezioni in questa fase potrebbero essere correlate a tecniche inadeguate di sutura o gestione della ferita.
  2. Post-operatoria successiva: Riguarda la cura post-intervento durante il ricovero o a domicilio. Le infezioni possono derivare da scarsa igiene della ferita o da una gestione non corretta delle medicazioni.

Identificare la fase specifica in cui è avvenuta l’infezione è fondamentale per determinare le cause, le responsabilità e il trattamento più adeguato.

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TRIBUTARIO: IRRILEVANZA DELLA NOTIFICA DI UN ATTO

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Spesso i contribuenti si pongono la domanda sulla rilevanza della notifica di un atto tributario a loro riferito.

Non è raro il fatto che alcuni clienti si rivolgano allo studio legale Bonanni Saraceno per ricevere un parere inerente a questo quesito.

Notifica di un atto

Invero, in ambito tributario, il principio che viene affermato è legato al concetto di “conoscenza legale” di un atto da parte del contribuente. Di norma, la notifica è il mezzo attraverso cui si garantisce che un contribuente sia informato di un atto amministrativo, come un avviso di accertamento o un’intimazione di pagamento. Tuttavia, la giurisprudenza ha talvolta riconosciuto che la notifica di un atto potrebbe risultare irrilevante se il contribuente ha già avuto conoscenza dello stesso attraverso altri mezzi legittimi, come un avviso di intimazione precedentemente notificato.

Questo principio è strettamente collegato alla funzionalità della notifica, ossia alla sua finalità di informare il contribuente dell’esistenza di un debito o di un provvedimento. Se tale finalità è già stata raggiunta con un’altra notifica, la ripetizione della notifica dello stesso atto può essere considerata superflua.

In altre parole, ciò che conta è che il contribuente abbia avuto effettiva conoscenza dell’atto e non necessariamente la forma con cui tale conoscenza è stata acquisita, purché avvenuta in maniera formale e legittima.

Tuttavia, questa irrilevanza non sempre è automatica. Ci sono casi in cui le norme richiedono la notifica di specifici atti per il corretto avvio di certi procedimenti, e la loro mancanza può comunque avere effetti giuridici.

Pertanto, è opportuno sempre far valutare il caso concreto consultando uno studio legale esperto, per ricevere un parere al riguardo.

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Per visualizzare l’ordinanza n. 24613/2024 della Cassazione (formato PDF) digitare il la scritta sottostante Download:

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TRIBUTARIO: TERMINE DI PRESCRIZIONE NEL CONTENZIOSO

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Come si è potuto riscontrare nei diversi contenziosi tributari affrontati dallo studio legale Bonanni Saraceno a difesa dei propri assistiti contribuenti, la decorrenza dei termini di prescrizione delle obbligazioni tributarie costituisce un elemento essenziale per la difesa del debitore.

Cassazione, Ordinanza n. 24612

A tale riguardo, la Suprema Corte di Cassazione, con l’ultima ordinanza del 13 settembre 2024, n. 24612, conferma che il termine di prescrizione per le obbligazioni tributarie non fondate su una sentenza passata in giudicato è generalmente quinquennale.

Questo si applica, ad esempio, alle notifiche di cartelle esattoriali relative a imposte, contributi previdenziali e altre obbligazioni tributarie, come precisato dall’art. 2948 del Codice Civile.

In particolare, la prescrizione quinquennale si applica quando:

  • L’obbligo di pagamento non deriva da una sentenza definitiva (passata in giudicato).
  • L’ente creditore (Agenzia delle Entrate Riscossione o altro ente) non ha interrotto i termini con atti esecutivi validi, come solleciti di pagamento o altre forme di intimazione.

In caso di notifica fondata su una sentenza passata in giudicato, il termine di prescrizione è più lungo, e si applica quello ordinario di dieci anni.

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RESPONSABILITÀ DEI REVISORI LEGALI: RISARCIMENTO DANNI E TERMINI DI DECORRENZA DELLA PRESCRIZIONE

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Uno dei temi più delicati e giuridicamente rilevanti è quello inerente alla decorrenza dei termini della prescrizione.

La questione suddetta è risultata alquanto impegnativa anche e soprattutto quando è stata affrontata dallo studio legale Bonanni Saraceno in alcuni contenziosi il cui oggetto di causa era rappresentato dalla responsabilità del revisore legale nell’aver determinato la richiesta di risarcimento danni.

Revisore Legale

Pertanto, in questo scritto verrà approfondito proprio l’argomento della decorrenza dei termini di prescrizione per le azioni di responsabilità nei confronti dei revisori legali dei conti e le implicazioni costituzionali connesse. Nella recente sentenza della Corte Costituzionale del 1 luglio 2024 n. 115, si affronta il problema di quando debba iniziare a decorrere il termine di prescrizione per il risarcimento del danno. Per le azioni promosse dalla società che ha conferito l’incarico al revisore, la Corte ha ritenuto ragionevole far decorrere il termine dal momento del deposito della relazione sul bilancio, in quanto l’inadempimento del revisore produce subito un danno potenziale per la società.

Il quadro giuridico generale è definito dagli articoli 2935 e 2947 del Codice Civile. L’art. 2935 stabilisce che la prescrizione inizia a decorrere dal momento in cui il diritto può essere esercitato. Tuttavia, l’art. 2947 specifica che, per le azioni di risarcimento del danno da fatto illecito, il termine di prescrizione decorre solo dal momento in cui il danno è percepibile.

Nel caso della responsabilità dei revisori legali dei conti, disciplinata dal D.Lgs. n. 39 del 2010, il revisore è responsabile per i danni causati dal proprio inadempimento, sia nei confronti della società, sia verso soci e terzi. Mentre per la società il termine decorre dal deposito della relazione, per soci e terzi il termine di prescrizione non può decorrere fino a quando non subiscono concretamente il danno derivante dalla relazione erronea, seguendo quindi la regola generale prevista per la responsabilità aquiliana (extracontrattuale).

Un altro punto di rilievo è l’art. 2395 c.c., che permette ai soci e ai terzi di agire per il risarcimento dei danni causati da atti illeciti degli amministratori, prevedendo una decorrenza del termine di prescrizione dal momento in cui il danno diventa conoscibile. Questa norma presenta analogie con la responsabilità dei revisori, portando la Corte a valutare se i termini prescrizionali previsti per questi ultimi siano in linea con il principio di uguaglianza sancito dall’art. 3 della Costituzione. Anche l’art. 24 Cost. garantisce la tutela dei diritti e la possibilità di esercitare un’azione legale, sollevando dubbi sulla compatibilità di un termine di prescrizione che potrebbe impedire di far valere un diritto prima che il danno sia noto.

In conclusione, la sentenza valuta il bilanciamento tra gli interessi in gioco e ritiene che non sia manifestamente irragionevole fissare il termine prescrizionale per la società dal deposito della relazione, ma che tale termine non possa essere applicato a soci e terzi finché non si manifesti il danno effettivo.

CASO GIURISPRUDENZIALE

L’ordinanza del Tribunale di Milano solleva una questione di legittimità costituzionale riguardante l’art. 15, comma 3, del D.Lgs. n. 39/2010, che regola il termine di prescrizione delle azioni di responsabilità contro i revisori legali. La norma stabilisce che la prescrizione decorre dalla data della relazione di revisione sul bilancio. Nel caso in esame, il Fallimento della società T. e t. S.p.A. ha avviato un’azione risarcitoria nei confronti del revisore contabile, ma quest’ultimo ha eccepito l’intervenuta prescrizione, poiché l’atto di citazione è stato notificato oltre il termine quinquennale previsto dalla norma.

Il Tribunale ha sollevato dubbi sulla costituzionalità della norma, ravvisando un possibile contrasto con gli articoli 3 e 24 della Costituzione. L’art. 3, primo comma, prevede il principio di uguaglianza, e la disposizione sollevava preoccupazioni per la disparità di trattamento rispetto alle azioni contro amministratori e sindaci, in cui il termine di prescrizione è regolato in modo diverso. Inoltre, la decorrenza del termine di prescrizione dalla data della relazione di revisione potrebbe risultare irragionevole, poiché il danneggiato potrebbe non essere ancora a conoscenza del danno subito in quel momento, sollevando così dubbi di compatibilità con l’art. 24, primo comma, che tutela il diritto di accesso alla giustizia.

La Corte Costituzionale, nella sentenza n. 115/2024, ha rigettato la questione di legittimità costituzionale, dichiarando che il trattamento differenziato tra revisori, amministratori e sindaci è giustificato dalle diverse responsabilità e funzioni dei soggetti. La prescrizione dalla data della relazione di revisione mira a garantire certezza giuridica, fissando un termine chiaro e prevedibile. Sebbene possa sembrare restrittiva, la norma non impedisce l’accesso alla giustizia, ma bilancia le esigenze di stabilità giuridica con la tutela dei diritti.

In conclusione, la Corte ha ritenuto che la norma rispetti i principi costituzionali, poiché la diversità di trattamento è razionalmente giustificata dalle specificità dei ruoli e delle responsabilità di revisori e amministratori, e il termine di prescrizione fissato non compromette il diritto di accesso alla giustizia.

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