RISARCIMENTO DANNO NON PATRIMONIALE: EXITUS DEL DE CUIUS PER MALATTIA PROFESSIONALE E PRESUNZIONE DEL PREGIUDIZIO SUBITO DAGLI EREDI

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Il tema del danno “non patrimoniale” derivante da malattia professionale è al centro delle recenti pronunce della Corte di Cassazione, che ha chiarito importanti principi riguardanti il risarcimento per i familiari delle vittime di malattie professionali.

Nella sentenza n. 27693, la Corte ha stabilito che il pregiudizio subito dai familiari di una persona deceduta a causa di una patologia professionale può essere provato anche tramite presunzioni semplici e massime di comune esperienza, non essendo necessario fornire prove concrete della sofferenza. L’esistenza di un legame di parentela presuppone di per sé un certo grado di sofferenza.

Nella pronuncia precedente, l’ordinanza n. 27571/2024, la Corte aveva esaminato un caso simile, in cui un dipendente era deceduto a causa di un tumore collegabile a esposizione all’amianto e al tabagismo. Aveva chiarito che la dipendenza dal fumo non interrompe il nesso di causalità con la malattia professionale, ma influisce sul risarcimento, riducendolo.

Nella decisione in oggetto, che ha confermato la sentenza della Corte d’appello di Taranto, si è ribadito che il danno può essere riconosciuto ai familiari della vittima se sono in grado di dimostrare, anche per via presuntiva, di aver subito una condizione di pregiudizio a causa della situazione del congiunto.

La Corte ha anche precisato che la società convenuta ha la possibilità di controbattere riguardo all’assenza di un legame affettivo con il deceduto, evidenziando che il pregiudizio deve essere supportato da elementi signficativi, differente dal danno in re ipsa, che non richiede altre dimostrazioni oltre al verificarsi della condizione che genera il danno.

Nel valutare il danno parentale, la Corte ha condotto un’analisi dettagliata, considerando fattori quali l’età dei figli, l’età della vittima e la presenza di concorsi di colpa. Ha fatto riferimento a tabelle specifiche per la liquidazione del danno, le cui modalità e criteri di applicazione sono stati precisati per garantire uniformità di giudizio.

In sostanza, la Cassazione ha stabilito che il danno non patrimoniale subito dai familiari di una vittima di malattia professionale è riconoscibile anche sulla base di elementi presuntivi, considerandone la natura affettiva e relazionale, e ha fornito indicazioni operative per la liquidazione del risarcimento, orientandosi verso un approccio equo e modulare.

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CASS. ORD. N. 27497/24 SULLA RESPONSABILITÀ PER INCIDENTE STRADALE: DISTANZA DI SICUREZZA COME SCRIMINANTE DIRIMENTE

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L’ordinanza della Cassazione n. 27497 del 2024 affronta la questione della responsabilità in caso di incidenti stradali, in particolare nei tamponamenti tra veicoli. In situazioni di questo tipo, la legge presuppone generalmente che entrambi i conducenti possano avere una certa responsabilità. Tuttavia, la Cassazione ha chiarito che la presunzione di pari colpa può essere superata, soprattutto nel caso in cui sia dimostrata l’inosservanza da parte del veicolo che ha tamponato la distanza di sicurezza.

In altre parole, se un veicolo urta un altro da dietro, la responsabilità ricade principalmente sul conducente del veicolo che tampona, a meno che non vi siano prove chiare che giustifichino una responsabilità condivisa. Questa sentenza sottolinea l’importanza della distanza di sicurezza come criterio fondamentale per determinare la responsabilità in caso di incidenti stradali.

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Per la lettura completa della ordinanza n. 27497/24 della Suprema Corte di Cassazione Penale digitare la scritta sottostante download

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RESPONSABILITÀ MEDICA E RISARCIMENTO DANNO DIFFERENZIALE PER LA PRESENZA DEI POSTUMI DI DUE PATOLOGIE CONCORRENTI E NON COESISTENTI

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La liquidazione del danno biologico differenziale richiede una valutazione attenta della causalità giuridica, partendo dalla percentuale complessiva del danno. Nel caso specifico, si considera l’errore medico di somministrazione di un farmaco che ha causato un’ischemia cerebrale a un paziente ricoverato in ospedale a causa di un arresto cardiaco.

Infatti, il medico curante non aveva considerato anche la presenza di un trauma cranico nello stesso paziente, per il quale il suddetto farmaco era controindicato e proprio a causa della sua somministrazione è insorta al medesimo paziente una ischemia cerebrale.

Pertanto, nel calcolo del risarcimento del danno differenziale, in riferimento alla fattispecie concreta succitata, bisogna valutare il 50% di danno ascrivibile all’agente medico (ischemia cerebrale), dal quale si deve sottrarre il 30% non imputabile all’errore medico (arresto cardiaco). Il risultato, pari al 20%, deve essere calcolato considerando le specifiche modalità di liquidazione, che, a causa della progressione geometrica e non aritmetica, del punto tabellare di invalidità, porterà a un importo superiore rispetto a una liquidazione calcolata da 0 a 20.

Invero, è fondamentale verificare se le due tipologie di postumi (quella indipendente dall’errore medico e quella provocata dall’errore stesso) siano in concorrenza, piuttosto che semplicemente coesistenti. Solo se si dimostra che i postumi derivanti dall’infarto aggravano la situazione già compromessa dai postumi dell’ischemia cerebrale, si può riconoscere il diritto al risarcimento del danno differenziale, seguendo il criterio di valutazione indicato.

Al postutto, il risarcimento del danno biologico differenziale richiede un approccio attento che consideri la complessità delle singole menomazioni e le loro interrelazioni, applicando un’analisi rigorosa per determinare l’effettiva responsabilità e l’entità del danno da liquidare.

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Corte di Cassazione, civ., sez. III, Ordinanza del 30 luglio 2024, n. 21261

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CASS. ORD. N. 27353 SU ERRORE MEDICO: VALUTAZIONE EQUITATIVA DEL DANNO PATRIMONIALE PER LESIONE DELLA CAPACITÀ LAVORATIVA FUTURA DEL MINORE

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L’ordinanza n. 27353 della Corte di Cassazione stabilisce un importante principio riguardo al risarcimento per danno da errore medico che ha comportato postumi permanenti e che, pertanto, influisce sulla capacità lavorativa futura della vittima. La Corte ha accolto il ricorso di una donna, riconoscendo la gravità dell’invalidità permanente (25%) e la conseguente possibilità di un danno patrimoniale derivante dalla perdita della capacità di guadagno.

Il caso sottolinea come sia possibile per il giudice, in presenza di un’evidente menomazione della capacità lavorativa, procedere all’accertamento presuntivo del danno patrimoniale, piuttosto che richiedere prove rigide e impossibili da fornire, come nel caso di un minore non percettore di reddito. La Corte critica la decisione di secondo grado che aveva escluso il risarcimento per danno patrimoniale, adducendo che la mancanza di dati specifici riguardanti aspirazioni professionali future della vittima non giustificava una tale negazione.

Il principio enunciato dalla Cassazione è chiaro: in situazioni in cui l’invalidità permanente è di elevata entità, vi è un forte valore indiziario che suggerisce una probabile compromissione della capacità lavorativa e quindi un danno economico conseguente. Pertanto, il danno patrimoniale può essere valutato in modo equitativo, considerando le circostanze e gli indici a disposizione, senza gravare eccessivamente la parte danneggiata con oneri di prova inadeguati.

In sostanza, la decisione della Cassazione riconosce l’importanza di un approccio giuridico che tenga conto della realtà delle situazioni complessive, in cui la gravità dell’invalidità comporta inevitabilmente una riflessione sul potenziale impatto economico della menomazione, facilitando così l’accesso al risarcimento per la vittima di errori medici.

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Per la lettura completa della ordinanza n. 27353/24 della Suprema Corte di Cassazione Penale digitare la scritta sottostante download.

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CCII: DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE DEL D.LGS 13 SETTEMBRE 2024, N. 136

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Il Decreto Legislativo 13 settembre 2024, n. 136, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 27 settembre 2024, apporta significative modifiche al Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII), mirando a rendere il sistema più efficiente e a risolvere questioni interpretative emerse nella sua applicazione.

Struttura e Contenuti Principali

1. Struttura:

Capo I (articoli 1-51): Modifiche al CCII.

Capo II (articoli 52-57): Disposizioni di coordinamento e abrogative.

2. Novità Importanti:

Maggioranza per il Via Libera del Tribunale: L’articolo 26 stabilisce che per l’approvazione di determinate decisioni è necessaria la maggioranza dei creditori, inclusi coloro che subiscono un pregiudizio.

Compenso dell’Esperto: Modifiche per commisurare il compenso alle attività svolte e alla loro complessità.

Accesso alla Composizione Negoziale: Chiarito che è possibile accedere anche in caso di squilibrio patrimoniale o economico.

Misure Protettive: Possibilità di generalizzare o limitare le misure cautelari.

Piano di Risanamento: Obbligo di specificare in dettaglio costi e ricavi.

3. Procedure di Liquidazione:

• Introduzione di forme di silenzio assenso per i pareri non vincolanti del comitato dei creditori.

• Modifiche ai contratti preliminari e ai rapporti di lavoro subordinato.

4. Disposizioni Fiscali:

• Disciplina del cram-down fiscale e della transazione fiscale ampliata.

• Omologazione del concordato anche senza adesione di creditori pubblici in specifiche condizioni.

5. Disposizioni sui Gruppi di Imprese: Regole specifiche per la separazione delle procedure.

Impatti e Obiettivi

Le modifiche mirano a:

• Facilitarne l’accesso alle procedure di risanamento.

• Garantire una maggiore tutela ai creditori.

• Semplificare e rendere più chiare le disposizioni relative a concordati e liquidazioni.

Il decreto è entrato in vigore il 28 settembre 2024.

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RIEPILOGO DELLE PRINCIPALI NOVITÀ

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CASS. SENT. N. 27093: RIMBORSO DELLA MAGGIORE TASSAZIONE DEL PRELIMINARE RISPETTO AL DEFINITIVO

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La sentenza della Cassazione n. 27093 stabilisce chiaramente che il rimborso dell’importo relativo alla maggiore tassazione applicata al contratto preliminare rispetto al contratto definitivo è possibile. Questo implica che la tassazione più elevata è applicata solo in modo temporaneo e, nel caso in cui il contratto definitivo non venga stipulato, il contribuente ha diritto a un rimborso. Tale principio mira a proteggere gli interessi delle parti coinvolte e a garantire equità nel trattamento fiscale.

Se si desidera approfondire ulteriormente la questione o analizzare altri aspetti della sentenza, si può contare lo studio legale Bonanni Saraceno.

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Per la lettura completa della sentenza n. 38240/24 della Suprema Corte di Cassazione Penale digitare la scritta sottostante download.

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TRIBUNALE DEL RIESAME: MAGGIORE MARGINE DI GIUDIZIO SULLA LEGITTIMITÀ DELLE MISURE CAUTELARI (CASS. SENT. N. 38240/24)

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La sentenza della Cassazione n. 38240 tratta della questione delle misure cautelari, in particolare del sequestro preventivo. In seguito a un annullamento per saltum del sequestro da parte della Corte di Cassazione, il tribunale del riesame ha un margine di giudizio più ampio nella sua valutazione rispetto alla mera verifica della motivazione del provvedimento impugnato.

Questo significa che il tribunale del riesame non si limita a controllare se la motivazione del sequestro preventivo fosse adeguata, ma può anche rivalutare la legittimità dell’applicazione della misura cautelare in base a un’analisi più ampia delle circostanze del caso. Tale approccio consente al tribunale di considerare elementi nuovi o diversi, tenendo conto delle esigenze di giustizia e delle garanzie dei diritti delle parti coinvolte.

In sintesi, la decisione della Cassazione conferisce al tribunale del riesame maggiore autonomia e responsabilità nel prendere decisioni sulle misure cautelari, promuovendo una valutazione più approfondita rispetto a quella inizialmente effettuata.

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Cass. Sent. N. 38240/24 – foto

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INNOVATIVA SENTENZA DELLE SS.UU: LEGITTIME LE NUOVE DOMANDE POSTE NELLA COMPARSA DI RISPOSTA DELL’OPPOSTO AL DECRETO INGIUNTIVO

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La sentenza n. 26727/2024 delle Sezioni Unite della Cassazione ha stabilito un importante principio riguardo alla possibilità di modifica della domanda nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo. In sostanza, la Corte ha affermato che l’opposto ha la facoltà di proporre delle domande diverse rispetto a quelle formulate nella fase monitoria, anche in assenza di una domanda riconvenzionale da parte dell’opponente.

Fatti principali:

  • Nel caso specifico, una s.r.l. aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per il pagamento di circa 800mila euro nei confronti dell’ASL di Viterbo e della Regione Lazio. Entrambi si opposero al decreto, portando a due cause separate.
  • Nelle loro difese, la s.r.l. non solo contestava l’opposizione, ma avanzava anche domande subordinate di indennizzo per danni e di accertamento di ingiustificato arricchimento, che il Tribunale rigettò per inammissibilità.

Decisione della Corte:

  • La Prima Sezione Civile ha sollevato la questione alle Sezioni Unite per chiarire se l’opposto potesse modificare la sua domanda originaria e quali fossero i limiti di tale modificazione.
  • Le Sezioni Unite hanno affermato che le domande alternative possono essere ammesse se fondate sullo stesso interesse della domanda originale. Questa modifica deve avvenire nella comparsa di risposta e non può essere riservata fino a fasi successive del processo.

Riflessioni:

  • La sentenza mette in evidenza la funzione del giudizio di opposizione, concepito come un momento in cui il convenuto ha possibilità di difesa, inclusa la proposizione di domande alternative. Tale approccio favorisce la parità delle parti e il corretto svolgimento del processo.
  • È stato sottolineato che l’evoluzione del thema decidendum non deve comportare l’introduzione di elementi estranei o irrilevanti. La Corte ha ribadito la necessità di mantenere la causa agile e concentrata sugli aspetti rilevanti.

In sintesi, questa pronuncia rappresenta un’importante evoluzione del diritto processuale civile, confermando la possibilità di una difesa dinamica nel contesto dell’opposizione a decreto ingiuntivo, così come l’importanza del rispetto dei principi di correttezza e parità tra le parti nel processo.

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NOVITÀ INCENTIVI DAL GOVERNO: BONUS MOBILI CON DETRAZIONE AL 50% E MODIFICHE A RIBASSO PER IL BONUS RISTRUTTURAZIONI

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Il governo ha prorogato il bonus mobili per il 2025, consentendo una detrazione del 50% sull’acquisto di arredi e grandi elettrodomestici, mantenendo un tetto di spesa fissato a 5.000 euro. Questa notizia positiva arriva insieme a una revisione generale delle agevolazioni fiscali per la casa, che prevede una limitazione dei bonus, che rientreranno in un nuovo plafond dettato dal reddito e dal numero di figli, ispirato al quoziente familiare.

Le modifiche riguardano anche il bonus ristrutturazioni, che sarà disponibile solo per le prime case e avrà una detrazione aumentata al 50%. Tuttavia, le ristrutturazioni delle seconde case continueranno a beneficiare di uno sconto del 36% sui lavori, creando un “doppio binario” per le agevolazioni. È importante notare che il nuovo sistema non avrà effetti retroattivi, quindi le spese già sostenute non influenzeranno i massimali futuri.

Ci sono ancora due mesi per sfruttare l’attuale quadro di bonus, che include anche sconti come il sismabonus e l’ecobonus. Per ottenere le detrazioni, è fondamentale effettuare i pagamenti entro la fine dell’anno, indipendentemente dal termine dei lavori.

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IL CONCORDATO E IL “VALORE RISERVATO AI SOCI”

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ART. 120 QUATER, II COMMA: <<Per valore riservato ai soci si intende il valore effettivo, conseguente all’omologazione della proposta, delle loro partecipazioni e degli strumenti che attribuiscono il diritto di acquisirle, dedotto il valore da essi eventualmente apportato ai fini della ristrutturazione in forma di conferimenti o di versamenti a fondo perduto oppure, per le imprese minori, anche in altra forma.>>

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Il quadro normativo relativo al concordato in continuità, come delineato dall’articolo 120-quater del Codice della crisi e dell’insolvenza, ha introdotto importanti garanzie per i creditori, limitando le possibili ingerenze dei soci nelle dinamiche di ristrutturazione. In particolare, il legislatore ha previsto che i soci non possano trarre vantaggio economico dalla ristrutturazione se questo comporta un soddisfacimento peggiorativo per le classi dissenzienti di creditori.

La recente pronuncia del Tribunale di Verona evidenzia come un piano concordatario privo di apporto finanziario da parte dei soci possa generare un rischio di opposizione da parte dei creditori, sottolineando la necessità di una “prova di resistenza”. Questa implica una valutazione attenta del vantaggio economico attribuito ai soci rispetto alle aspettative dei creditori, per garantire una distribuzione equa delle risorse.

Inoltre, il Tribunale ha messo in guardia sui possibili effetti negativi della distribuzione favorevole ai soli soci, suggerendo che la messa a disposizione di finanza esterna da parte dei soci potrebbe alleviare il rischio di mancata omologa. Questo approccio mira a garantire che i diritti dei creditori siano rispettati, senza escludere i soci dalla possibilità di beneficiare della ristrutturazione, ma solo a condizione che non ne derivino svantaggi per le classi di creditori.

In sintesi, la nuova disciplina tende a bilanciare gli interessi dei soci e dei creditori, richiedendo una gestione oculata delle proposte concordatarie per facilitare il superamento delle eventuali opposizioni e garantire un’adeguata omologazione.

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