FALLIMENTO, CASS. ORD. N. 26159/2024: PREDEDUCIBILITÀ DEI CREDITI MATURATI DAL PROFESSIONISTA INCARICATO

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Questo principio stabilito dalla Corte riguarda la prededucibilità dei crediti sorti per prestazioni funzionali a una procedura concorsuale. In questo caso, si afferma che il credito maturato dal professionista incaricato dal debitore per l’accesso alla procedura di concordato preventivo è considerato prededucibile anche nel fallimento successivo e consecutivo.

La condizione per la prededucibilità è che la prestazione del professionista sia stata funzionale al raggiungimento degli obiettivi della procedura di concordato preventivo, anche se poi quest’ultima si è risolta in un fallimento. Ciò significa che il credito del professionista avrà priorità di pagamento rispetto ad altri debiti nel contesto della procedura fallimentare, poiché il lavoro svolto è stato ritenuto necessario per le finalità concorsuali iniziali.

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DOMANDA DI RIVENDICA E RESTITUZIONE DEI BENI ACQUISTI PER L’ESECUZIONE CONCORSUALE NEL CCII

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La transizione dal fallimento alla liquidazione giudiziale operata dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII) ha portato novità significative, senza però rinunciare a principi fondamentali come quello del concorso formale dei creditori. La disciplina del CCII, infatti, conserva la necessità di verificare tutte le pretese avanzate da terzi nel corso della procedura, siano esse di natura reale o personale, con il rispetto del contraddittorio tra i creditori. Questo aspetto riguarda in particolare le domande di rivendica o restituzione di beni, con lo scopo di sottrarli all’attivo della procedura concorsuale.

Novità introdotte dal Codice e la questione della cognizione extraconcorsuale

Una delle innovazioni più rilevanti apportate dal CCII è il passaggio da una cognizione meramente endoconcorsuale (valida solo all’interno del concorso) delle decisioni sulle domande di rivendica e restituzione, a una nuova valenza extraconcorsuale di tali decisioni. Questo mutamento deriva dall’art. 204, ultimo comma, che attribuisce a queste decisioni la possibilità di produrre effetti di giudicato anche al di fuori della procedura concorsuale, consolidando così la stabilità degli atti compiuti in sede concorsuale.

In passato, le decisioni prese dal giudice delegato o dal tribunale in sede di verifica del passivo erano vincolanti solo “ai fini del concorso”. Con la nuova disciplina, tali decisioni possono vincolare anche i rapporti extraconcorsuali, per garantire maggiore sicurezza giuridica nelle vendite immobiliari successive. Tuttavia, rimane un rischio residuo di evizione per l’acquirente nel caso in cui il terzo, che non abbia presentato rivendicazione in sede concorsuale, agisca successivamente contro di lui.

Riflessioni sul ruolo del debitore tornato in bonis

Un tema di grande rilevanza riguarda la possibilità per il debitore, tornato in bonis, di contestare decisioni favorevoli ottenute da terzi pretendenti durante la procedura di liquidazione giudiziale. La riforma ha cercato di chiarire questo punto, riconoscendo al debitore la facoltà di intervenire e proporre impugnazione contro le decisioni relative alle domande di rivendica o restituzione, sancendo così una forma di partecipazione diretta del debitore anche durante la procedura.

Critiche e risposte normative

La proposta di una lettura “minimalista” della riforma, secondo cui le decisioni concorsuali favorevoli ai terzi pretendenti sarebbero vincolanti solo nei confronti dei creditori o dell’aggiudicatario, ma non nei confronti del debitore, è stata criticata. Infatti, la nuova disposizione dell’art. 204 sembra chiarire che anche il debitore è vincolato dalle decisioni rese durante la procedura concorsuale, se ha avuto la possibilità di partecipare e difendersi.

Conclusioni

La riforma operata dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza ha quindi confermato la validità extraconcorsuale delle decisioni assunte sulle domande di rivendica e restituzione. La nuova disciplina, pur introducendo meccanismi di maggiore protezione per gli acquirenti nelle vendite concorsuali, non elimina completamente il rischio di evizione, ma cerca di ridurlo. Allo stesso tempo, la possibilità per il debitore tornato in bonis di trarre giovamento dalle decisioni concorsuali a lui favorevoli è riconosciuta e confermata dal sistema normativo.

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L’ABROGAZIONE DEL REATO DI ABUSO D’UFFICIO ALLA MERCÉ INTERPRETATIVA DEI GIUDICI

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Quod erat demonstrandum, ogni qualvolta si legifera una riforma legislativa di elevata rilevanza giuridica, nelle more della formazione di una giurisprudenza dominante, si assiste a una variegata interpretazione della riforma in oggetto da parte dei giudici, con provvedimenti contrastanti tra i diversi Tribunali italiani.

Decreto legge carceri, il n. 92 del 2024

Pertanto, ciò è quello che sta emergendo con l’entrata in vigore della riforma sul reato di abuso d’ufficio del governo Meloni.

Il tema della soppressione dell’abuso d’ufficio sta generando decisioni contrastanti nei tribunali italiani. Mentre il tribunale di Firenze ha sollevato questioni di legittimità costituzionale riguardo alla nuova normativa introdotta con la legge Nordio, il tribunale di Reggio Emilia, per la prima volta, ha respinto una richiesta simile da parte della procura.

L’ordinanza dei giudici emiliani ritiene inammissibile la questione di legittimità costituzionale, affermando che un intervento della Corte costituzionale non porterebbe a ripristinare automaticamente il reato di abuso d’ufficio, trattandosi di una scelta legislativa deliberata. Inoltre, il tribunale evidenzia che le esigenze di tutela costituzionale non devono necessariamente essere soddisfatte con sanzioni penali, potendo essere raggiunte con misure di diversa natura.

Un’altra questione sollevata è quella relativa alla presunta violazione della Convenzione ONU di Merida, che, contrariamente a quanto affermato dalla procura, non impone un obbligo di incriminare le condotte riconducibili all’abuso d’ufficio. La Convenzione richiede piuttosto che gli Stati considerino l’adozione di misure legislative in merito, ma lascia loro discrezionalità.

Inoltre, l’ordinanza si sofferma sul nuovo reato di peculato per distrazione, introdotto dal decreto legge n. 92 del 2024. Questo reato, che ricalca in parte il delitto di peculato comune, sembra colmare il vuoto lasciato dalla soppressione dell’abuso d’ufficio, mantenendo la rilevanza penale delle condotte distrattive di denaro o altri beni mobili destinati a scopi pubblici. Tuttavia, emerge un possibile profilo di illegittimità costituzionale, non rilevante nel procedimento, riguardo alla mancata inclusione dei beni immobili, contrariamente a quanto previsto dalla Direttiva Pif dell’Unione Europea.

Queste decisioni dimostrano come la soppressione dell’abuso d’ufficio stia creando incertezze giuridiche e una diversità di interpretazioni tra i tribunali italiani.

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Dispositivo dell’art. 314 bis Codice Penale modificato

Note

Articolo introdotto dall’art. 9, comma 1 del D.L. 4 luglio 2024, n. 92, convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 2024, n. 112.

<< Fuori dei casi previsti dall’articolo 314, il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, li destina ad un uso diverso da quello previsto da specifiche disposizioni di legge o da atti aventi forza di legge dai quali non residuano margini di discrezionalità e intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale o ad altri un danno ingiusto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell’Unione europea e l’ingiusto vantaggio patrimoniale o il danno ingiusto sono superiori ad euro 100.000. >>

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Direttiva Protezione Interessi Finanziari (PIF)

La direttiva dell’Unione europea 2017/1371, nota come “direttiva PIF”, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione mediante il diritto penale, obbliga gli Stati membri: a sanzionare penalmente le frodi lesive degli interessi finanziari dell’Unione europea identificate. La direttiva PIF il cui acronimo significa (Protezione Interessi Finanziari) approvata definitivamente il 5 luglio 2017 ha armonizzato il diritto penale degli Stati membri; in particolare ha di fatto obbligato gli Stati a modificare la disciplina dei reati tributari sulla responsabilità amministrativa delle società.

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DANNO DA PERDITA DI CHANCE: CRITERIO DI QUANTIFICAZIONE SECONDO LA CASSAZIONE

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Cass. Sez. Lav., 8 luglio 2024, n. 18568 – Pres. Marotta; Rel. Sarracino; Ric. M.L.P.S.; Controric. P.C.;

La sentenza della Corte di Cassazione in questione affronta il tema della quantificazione del danno da perdita di chance, con particolare riferimento a un caso di stabilizzazione lavorativa mancata a causa di un provvedimento illegittimo. In particolare, la lavoratrice lamentava di non aver potuto partecipare a una procedura di stabilizzazione, a differenza degli altri lavoratori, per via di un provvedimento che l’aveva esclusa da un progetto lavorativo, successivamente dichiarato illegittimo.

In primo grado, il Tribunale di Napoli aveva rigettato la domanda di risarcimento per danno da perdita di chance, ma la Corte d’appello aveva accolto l’istanza, stabilendo che la ricorrente avesse subito un danno economico e quantificando il risarcimento sulla base delle retribuzioni che avrebbe percepito dal momento della stabilizzazione fino al pensionamento.

La Corte di Cassazione ha ritenuto corretta l’individuazione del danno come perdita di chance, in quanto la condotta illegittima aveva negato alla ricorrente una probabilità significativa di ottenere un vantaggio economico. Tuttavia, ha censurato la Corte d’Appello per la quantificazione del danno, affermando che non era stato applicato correttamente il criterio di riduzione del risarcimento in funzione della probabilità di conseguimento del risultato economico.

Secondo la Corte di Cassazione, il danno da perdita di chance deve essere determinato tenendo conto del vantaggio economico che il soggetto avrebbe potuto astrattamente ottenere, ma questo deve essere ridotto in base alla probabilità effettiva che tale risultato si sarebbe concretizzato. Nel caso specifico, la Corte d’Appello non aveva applicato tale riduzione, quantificando il danno direttamente sulle retribuzioni perse, senza tener conto della possibilità reale di conseguire quel risultato.

Per questi motivi, la Corte di Cassazione ha rinviato la causa alla Corte d’appello per una nuova quantificazione del danno.

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GIURISPRUDENZA PENALE: PRIVACY E INTERCETTAZIONI

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La sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione chiarisce la disciplina relativa all’inutilizzabilità delle intercettazioni in procedimenti diversi da quelli per cui sono state disposte, ai sensi del comma 1 dell’art. 270 del codice di procedura penale, come modificato dal Decreto Legge 161/2019. Secondo questa normativa, l’inutilizzabilità delle intercettazioni si applica nei casi in cui il procedimento per il quale sono state effettuate sia stato iscritto dopo il 31 agosto 2020.

Inoltre, la sentenza affronta la questione della privacy, soprattutto in riferimento alla richiesta di oscuramento dei dati personali avanzata dagli imputati, che nel caso esaminato erano professionisti come avvocati e commercialisti. La Cassazione stabilisce che il diritto alla privacy deve essere bilanciato con il principio della pubblicità delle sentenze, un valore costituzionale che garantisce il diritto del pubblico a conoscere il contenuto integrale dell’attività giudiziaria.

Questa pronuncia della Cassazione mette in luce l’importanza di bilanciare la protezione della riservatezza con l’interesse pubblico alla trasparenza e alla conoscibilità delle decisioni giudiziarie.

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FACEBOOK: RECENTE ARRESTO DELLA CORTE DI GIUSTIZIA UE SULL’ UTILIZZO DEI DATI PERSONALI A FINI PUBBLICITARI

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Corte di Giustizia dell’Unione europea|Sezione 4 |Sentenza|4 ottobre 2024| n. 446/21

La tutela dei dati personali è uno dei temi più attuali della società moderna e la fonte economica che rappresenta per le multinazionali induce i social a speculare in modo illegittimo, se non illegale, sui suddetti dati del propri utenti.

In un parere di risarcimento danni a favore di un utente di un famoso social, richiesto dal medesimo allo studio legale Bonanni Saraceno, è stato affrontato il diritto della tutela dei dati personali.

La sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea nella causa C-446/21 stabilisce che Facebook (Meta Platforms Ireland) non può utilizzare i dati personali degli utenti a fini di pubblicità mirata senza limiti temporali e senza distinguere la natura di tali dati. Questo principio si basa sul principio della minimizzazione dei dati previsto dal Regolamento generale sulla protezione dei dati (RGPD). Anche se un utente, come Maximilian Schrems, ha reso pubblica una parte dei suoi dati personali, come il proprio orientamento sessuale durante una tavola rotonda, ciò non autorizza automaticamente il trattamento di altri dati sensibili ottenuti al di fuori della piattaforma social per scopi pubblicitari.

In sostanza, la sentenza sottolinea che il trattamento dei dati sensibili deve essere limitato e rispettare i diritti degli utenti, impedendo l’aggregazione e l’uso di tali dati senza un esplicito consenso e senza limitazioni temporali.

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INFO AVVOCATURA: CASSA FORENSE AVVIA IL SISTEMA CONTRIBUTIVO DAL PRIMO GENNAIO 2025

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La riforma previdenziale di Cassa Forense, approvata nel 2024 e in vigore dal 2025, prevede un significativo cambiamento con l’introduzione del sistema contributivo. Questo cambiamento è stato considerato necessario per garantire la stabilità a lungo termine dell’ente, nonostante il sistema sia attualmente in equilibrio.

Principali novità della riforma:

  1. Passaggio al sistema contributivo: A partire dal 1° gennaio 2025, le pensioni saranno calcolate con il metodo contributivo “pro rata”. Gli iscritti prima del 2025 avranno una pensione calcolata con il sistema misto: retributivo fino al 31 dicembre 2024 e contributivo per il periodo successivo. Chi si iscriverà dal 2025 avrà una pensione interamente contributiva.
  2. Requisiti per la pensione: Per coloro che saranno soggetti al regime contributivo puro, i requisiti di pensionamento saranno:
  • 70 anni di età con almeno 5 anni di contributi.
  • 65 anni di età con almeno 35 anni di contributi e un importo pensionistico minimo pari al trattamento minimo in vigore.
  1. Riduzione dei contributi minimi: Nel 2025, il contributo minimo soggettivo sarà di 2.750 euro (contro i 3.355 del 2024), e il contributo minimo integrativo sarà di 350 euro (rispetto agli 850 euro del 2024).
  2. Agevolazioni per i giovani: Gli iscritti sotto i 35 anni pagheranno la metà dei contributi per i primi 6 anni. Ciò non influirà negativamente sul conteggio degli anni di contribuzione.
  3. Aliquote contributive: Il contributo soggettivo salirà progressivamente dal 16% nel 2025 al 18% nel 2027. Per i redditi superiori a 130.000 euro, sarà dovuto un contributo aggiuntivo del 3%.
  4. Contribuzione modulare volontaria: Il limite per la contribuzione volontaria sale al 20% del reddito professionale, consentendo ai professionisti di aumentare volontariamente il proprio montante pensionistico.
  5. Trattamento minimo: L’importo del trattamento minimo sarà di 12.500 euro per il biennio 2025-2026, scendendo a 10.250 euro a partire dal 2029.
  6. Regolarizzazione spontanea: Le sanzioni per le regolarizzazioni spontanee dei contributi saranno ridotte del 60%.

Queste modifiche mirano a rendere il sistema previdenziale più sostenibile, con particolare attenzione a facilitare l’ingresso dei giovani nella professione e garantire un trattamento equo nel lungo termine.

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DIRITTO DI SUCCESSIONE: SENTENZA DELLA CASSAZIONE SUL CASO DELL’EREDITÀ AGNELLI

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Lapo e John Elkann con Marella Caracciolo

La Corte di Cassazione ha respinto i ricorsi presentati dai fratelli John, Lapo e Ginevra Elkann contro il maxisequestro di 74,8 milioni di euro, confermando l’accusa di frode fiscale e truffa ai danni dello Stato. Il sequestro è legato alla complessa vicenda dell’eredità di Marella Caracciolo, nonna degli Elkann e vedova di Gianni Agnelli. Secondo le accuse, gli Elkann avrebbero dichiarato una residenza fittizia in Svizzera per la nonna, al fine di evitare di pagare tasse ereditarie in Italia, mentre in realtà la Caracciolo risiedeva stabilmente in Italia almeno dal 2010.

L’inchiesta, iniziata dopo un esposto della madre Margherita Agnelli, ha portato alla scoperta di documentazione che supporta l’ipotesi di un disegno volto a sottrarre il patrimonio ereditario alle leggi fiscali italiane. La decisione della Cassazione rappresenta un importante sviluppo, mantenendo in vigore il sequestro preventivo disposto dalla Procura di Torino.

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CASSAZIONE PENALE: SENT. N. 36566/2024 SU CHI PUÒ ESSERE INCRIMINATO PER CONCORSO NEL REATO DI PECULATO

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La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 36566 della Sesta sezione penale, ha delineato i criteri per stabilire il concorso nel reato di peculato, in particolare per soggetti che non siano pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio. La Corte ha chiarito che la responsabilità per peculato di soggetti esterni alla pubblica amministrazione si configura solo se questi sfruttano la relazione di “possesso per ragioni di ufficio o di servizio” di un pubblico agente per appropriarsi di un bene.

Il caso in esame riguarda quattro dipendenti di una cooperativa che lavorava per conto di SDA Express Courier spa, accusati di essersi appropriati di merci in transito per rivenderle sul mercato nero. La Corte d’appello aveva escluso la qualifica di incaricati di pubblico servizio per i quattro, dato che svolgevano mansioni esclusivamente materiali ed esecutive, ma aveva ritenuto configurabile il concorso in peculato grazie a una collaborazione con due guardie giurate.

Le guardie giurate, accusate di omissione di controllo, avrebbero concorso moralmente nella condotta appropriativa dei dipendenti della cooperativa. La Corte di Cassazione ha però sottolineato la necessità di verificare se queste guardie avessero una relazione di possesso con le merci e se tale relazione fosse stata strumentalmente sfruttata dagli imputati per configurare il peculato. In caso contrario, si dovrebbero considerare altri reati come il furto o l’appropriazione indebita.

Infine, la Cassazione ha sottolineato che le guardie giurate rivestono la qualifica di incaricati di pubblico servizio solo nell’ambito delle loro funzioni di custodia e vigilanza, legando la loro responsabilità alla natura specifica dell’attività svolta e alla relazione con i beni sottratti.

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FALLIMENTO: “OPERAZIONI DOLOSE” DELLE EVASIONI SISTEMICHE

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Il sistematico non pagamento di imposte e contributi che determina un ingente carico debitorio può rientrare nella nozione di “operazioni dolose” sanzionate dalla legge fallimentare. In particolare, l’articolo 216 della Legge Fallimentare italiana prevede il reato di bancarotta fraudolenta, che punisce l’imprenditore fallito che ha compiuto atti diretti a recare danno ai creditori, anche attraverso operazioni dolose.

Il mancato pagamento sistematico delle imposte e dei contributi, se fatto con la consapevolezza di arrecare un danno ai creditori e aggravare la situazione di insolvenza dell’impresa, può essere considerato un’operazione dolosa. Questo comportamento, infatti, contribuisce a creare un ingente carico debitorio che potrebbe compromettere i diritti dei creditori, e in un contesto fallimentare, tali condotte possono essere oggetto di sanzioni penali.

Tuttavia, sarà necessario valutare caso per caso l’intenzionalità e la consapevolezza dell’imprenditore per determinare se vi sia effettivamente dolo.

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