Nelle cause di responsabilità medica è fondamentale accertare il nesso di causalità tra la condotta del medico e il danno subito dal paziente e l’onere della prova è l’attività giudiziaria più impegnativa, nonché fondamentale, da parte dello studio legale Bonanni Saraceno per dimostrare i diritti lesi dei pazienti che rappresenta e difende.
L’indirizzo giurisprudenziale prevalente attribuisce l’onere della prova a colui che ha subito il danno e questa tendenza è stata confermata dall’ultima sentenza del Tribunale di Rimini.
A tale riguardo, la sentenza del Tribunale di Rimini n. 754/2024 offre un’interessante disamina riguardo il riparto dell’onere della prova in tema di responsabilità medica. In sintesi, si stabilisce che il paziente, in quanto creditore, ha l’obbligo di provare l’esistenza del contratto (o del contatto sociale) e il nesso causale tra l’operato del medico e il peggioramento o l’insorgenza di una patologia. Dovrà allegare anche l’inadempimento qualificato da parte del medico o della struttura sanitaria. Successivamente, sarà compito del medico o della struttura dimostrare di non aver mancato alle proprie obbligazioni o che, sebbene vi sia stato un inadempimento, esso non è stato rilevante dal punto di vista eziologico.
Nel caso specifico trattato dal Tribunale, la responsabilità è stata inquadrata nell’ambito della responsabilità contrattuale. Questo comporta, tra le altre cose, che il termine di prescrizione sia decennale e che l’onere probatorio sia ripartito secondo i principi del codice civile. In particolare, il paziente deve dimostrare il contratto, il danno subito, e il nesso causale tra il danno e la condotta del medico, mentre il medico o la struttura devono provare di aver adempiuto correttamente o che l’inadempimento non sia a loro imputabile.
Questa sentenza si allinea con un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, riaffermato anche dalla Cassazione nel 2019, e conferma l’importanza del nesso causale tra l’operato del medico e il danno lamentato, onere probatorio che grava principalmente sul paziente, salvo le prove contrarie che il medico può portare.
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STUDIO LEGALE BONANNI SARACENO Avv. Fabrizio Valerio Bonanni Saraceno Viale Giulio Cesare, 59 – 00192 – Roma
Il Ministero della Giustizia ha aggiornato le specifiche tecniche per il processo civile e penale telematico (PCT e PPT), in attuazione delle modifiche introdotte dalla riforma Cartabia (Decreti Legislativi n. 149/2022 e n. 150/2022). Queste nuove regole, approvate con il provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi automatizzati (Dgsia) il 2 agosto 2024, entreranno in vigore dal 30 settembre 2024. Le principali innovazioni riguardano:
Registro generale degli indirizzi elettronici (RE.G.IND.E.): Sarà possibile iscrivere nel registro anche i rappresentanti di enti privati, esclusi i privati cittadini, e le associazioni di consumatori.
Formati dei documenti: Sarà possibile caricare, oltre ai documenti tradizionali, file multimediali come immagini, audio e video nei formati mpeg2, mp3, avi e altri, insieme a file compressi (zip, rar). Viene introdotto anche il formato DICOM per la diagnostica per immagini.
Dimensioni degli atti: I documenti telematici potranno avere una dimensione massima di 60 MB, sia per il PCT che per il PPT, rispetto ai precedenti 30 MB, semplificando il deposito di atti di grandi dimensioni.
Accettazione automatica dei depositi: Il sistema permetterà l’accettazione automatica degli atti, con eccezioni legate a possibili anomalie classificate come “Warn”, “Error” o “Fatal”. Questo permetterà una gestione più rapida, soprattutto per i procedimenti civili.
Modalità di trasmissione degli atti nel PPT: Viene introdotto l’upload degli atti tramite il portale delle notizie di reato (PNR) e il portale deposito atti penali (PDP), sostituendo la trasmissione tramite PEC.
Pagamenti telematici: I pagamenti saranno gestiti attraverso il sistema PagoPA, semplificando l’intero processo per i soggetti abilitati esterni.
Queste novità mirano a unificare e modernizzare la gestione dei processi telematici in ambito civile e penale, rendendo più efficiente il deposito e la consultazione degli atti e favorendo l’integrazione di nuovi strumenti digitali.
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La complicata, nonché ormai annosa, questione delle concessioni balneari non smette di essere senza soluzione di continuità.
Gli interessi in gioco sono tanto rilevanti quanto è intenso il contrasto normativo tra ciò che prevede l’Unione Europea e quello che è attuato in Italia.
La succitata questione è stata oggetto di diverse cause giudiziarie affrontate dallo studio legale Bonanni Saraceno.
Pertanto, suscitano particolare attenzione le modifiche previste nel Disegno di Legge (nel proseguo, anche “DDL”).
Il nuovo Disegno di Legge (DDL) sulle concessioni balneari, approvato dal Consiglio dei Ministri il 5 settembre 2024, introduce cambiamenti importanti rispetto alla precedente legge 118/2022, nota come “legge Draghi”. Uno degli aspetti più controversi è la drastica riduzione degli indennizzi per i concessionari uscenti, stimata a oltre il 90% in meno rispetto al passato. Questo ha suscitato forte disappunto tra i gestori degli stabilimenti balneari, in particolare quelli di piccole dimensioni.
Punti Chiave del Nuovo DDL
Proroga delle concessioni: Le concessioni attuali vengono estese fino al 30 settembre 2027, con una durata minima per le nuove concessioni di 5 anni e una massima di 20 anni.
Riduzione degli indennizzi: Il nuovo DDL limita il valore degli indennizzi agli investimenti effettuati e non ammortizzati e a una remunerazione equa per gli ultimi cinque anni. Questo taglio drastico rappresenta una perdita significativa per i concessionari, con il rischio che il nuovo concessionario possa non pagare l’intero indennizzo dovuto.
Processo di perizia: L’indennizzo sarà determinato da professionisti nominati dal Comune. Questo sistema potrebbe generare contenziosi legali in caso di valutazioni inadeguate rispetto alle aspettative degli attuali concessionari.
Aumento dei canoni demaniali: Il DDL prevede un aumento del 110% dei canoni, aggravando ulteriormente la situazione economica dei gestori.
Demolizione delle strutture: Gli enti locali potranno imporre la demolizione delle strutture esistenti a spese del concessionario uscente.
Criteri di aggiudicazione: I nuovi criteri danno peso all’esperienza tecnica e professionale, ma non favoriscono in modo significativo i concessionari storici.
Implicazioni per i Concessionari
I concessionari sono chiamati a partecipare attivamente alle gare per mantenere il controllo del proprio stabilimento. Non partecipare potrebbe comportare la perdita automatica della concessione e l’obbligo di smantellare le strutture. Al contrario, presentarsi permette di preservare gli investimenti fatti negli anni, garantendo un futuro stabile nel settore. Anche in un contesto competitivo, gli attuali gestori, con un’esperienza consolidata, potrebbero avere un vantaggio.
Preparazione alla Gara
Partecipare richiede una preparazione attenta su più fronti:
Analisi del bando: È essenziale studiare il bando con attenzione per comprendere pienamente i requisiti tecnici, legali ed economici.
Progettazione tecnica: Un progetto solido, conforme alle normative e capace di migliorare l’attrattività dello stabilimento, sarà cruciale.
Piano Economico e Finanziario (PEF): Questo dovrà essere accurato e sostenibile, dimostrando la fattibilità economica della proposta.
Conclusione
Il nuovo DDL rappresenta una sfida complessa per i concessionari balneari, ma anche un’opportunità per innovare e rafforzare la propria posizione nel settore. Una preparazione tempestiva e il supporto di professionisti qualificati sono essenziali per garantire il successo nelle gare e assicurare un futuro prospero per gli stabilimenti balneari.
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STUDIO LEGALE BONANNI SARACENO Avv. Fabrizio Valerio Bonanni Saraceno Viale Giulio Cesare, 59 – 00192 – Roma
L’evoluzione della società economica italiana ha portato a una inevitabile trasformazione del vetusto codice fallimentare (risalente al 1942, con più recenti modifiche) nel nuovo codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (nel prosieguo anche CCII).
Ciò perché le istanze economico-sociali erano disattese dal suddetto codice fallimentare a causa della sua anacronistica normativa, che tradiva le aspettative del mondo imprenditoriale e del conseguente indotto occupazionale.
La trasformazione legislativa attuata nello storico passaggio giuridico tra il codice fallimentare e il codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza è stato tanto formale con la sostituzione lessicale del termine “fallimento” con quello più moderno di “liquidazione”, quanto sostanziale per il cambiamento di focalizzazione dell’oggetto giudiziale e stragiudiziale, molto più sensibile alla salvaguardia del debitore di quanto accadesse con il codice precedente.
Come riscontrato dall’attività dello studio legale Bonanni Saraceno, il numero di coloro (persone giuridiche piccole e medie-grandi e persone fisiche e professionisti) che ricorrono alle procedure del CCII è incrementato progressivamente, in particolare il numero delle medie e grandi aziende che ricoprono all’istituto della composizione negoziata.
Il suddetto dato è confermato dal recente Report dell’Osservatorio crisi d’impresa di Unioncamere, il quale evidenzia il crescente successo della composizione negoziata, una procedura introdotta nel novembre 2021 per gestire in modo extragiudiziale le difficoltà economico-finanziarie delle imprese, anticipando l’emersione delle crisi aziendali prima che diventino irrecuperabili. Nel primo semestre del 2024, le domande di accesso a questa procedura sono aumentate del 53,5% rispetto allo stesso periodo del 2023, e si prevede un incremento del 60% entro fine anno.
In termini di risultati concreti, nel 2023 il 22% delle aziende che hanno avviato il percorso ha individuato un piano di risanamento, mentre nel primo semestre del 2024 tale percentuale è stata del 18%. Complessivamente, 167 imprese hanno trovato una via d’uscita dalla crisi, preservando 8.250 posti di lavoro.
La composizione negoziata non solo facilita la continuità aziendale, ma contribuisce anche a ridurre il carico sui tribunali, svolgendosi principalmente al di fuori delle aule giudiziarie. Tuttavia, alcune fasi, come la concessione di misure protettive, richiedono l’intervento del giudice. Nel primo semestre del 2024, questa procedura ha rappresentato l’8,6% delle nuove procedure concorsuali, con una forte crescita rispetto agli anni precedenti.
Le dimensioni delle aziende che ricorrono alla composizione negoziata sono aumentate nel tempo: nel primo semestre del 2024, il valore medio della produzione era di 32 milioni di euro, contro i 7 milioni del 2022. Anche il numero medio di dipendenti è cresciuto, passando da 26 nel 2022 a 66 nel 2024.
Dal punto di vista geografico, la maggior parte delle richieste proviene dal Nord Italia (58%), seguito dal Centro (21%), mentre il Sud e le Isole contribuiscono rispettivamente per il 15% e il 6%.
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Uno degli aspetti più complessi affrontati dallo studio legale Bonanni Saraceno riguarda il patto di famiglia e il trasferimento di ricchezza tra il disponente e il legittimario, da un punto di vista fiscale.
A tale proposito, la sentenza 267/1/2024 della Commissione tributaria di Verona affronta una questione rilevante relativa al patto di famiglia e alla sua tassazione, in particolare per quanto riguarda la liquidazione delle quote di legittima.
Il Caso:
Nel contesto del patto di famiglia, Tizio trasferisce a Caio una quota del 69,6% del capitale sociale di una società. La moglie di Tizio rinuncia alla liquidazione, mentre alla figlia di Tizio (sorella di Caio) viene riconosciuta una somma di 1.890.000 euro, da corrispondere dal fratello in sette rate annuali.
L’Agenzia delle Entrate ricalcola l’imposta basandosi sulla relazione di parentela tra fratelli, applicando la franchigia di 100.000 euro e un’aliquota del 6%. La parte ricorrente, invece, sostiene che la liquidazione non è soggetta all’imposta sulle donazioni o che, in alternativa, dovrebbe applicarsi la franchigia e l’aliquota previste per i trasferimenti tra coniuge e figli (articolo 2, comma 49, lettera a), del DL 262/2006).
La Decisione della Corte:
La Corte respinge la tesi secondo cui la liquidazione non sarebbe soggetta all’imposta sulle donazioni, ma accoglie l’argomentazione subordinata, stabilendo che la liquidazione dal legittimario assegnatario (Caio) al legittimario non assegnatario (sorella) va interpretata come un trasferimento di ricchezza dal disponente (Tizio) al legittimario (sorella). Questo perché la liquidazione è una condizione necessaria per la validità del patto di famiglia, come sancito dall’articolo 768-quater del codice civile. Di conseguenza, la tassazione applicata deve tener conto del legame tra il disponente e i legittimari e non tra fratelli.
Aspetti Fiscali:
Dal punto di vista fiscale, il patto di famiglia viene equiparato a una donazione modale (ex art. 793 c.c.), con l’obbligo di liquidazione che deriva dalla legge e non da una scelta negoziale. Pertanto, la liquidazione deve essere considerata, fiscalmente, una liberalità effettuata dall’imprenditore (disponente) a favore dei legittimari non assegnatari.
La Corte conferma che la tassazione agevolata prevista per i trasferimenti di partecipazioni societarie nel contesto dei patti di famiglia, esenti da imposta sulle successioni e donazioni, si applica quando le partecipazioni conferiscono il controllo dell’azienda, come previsto dall’articolo 2359, comma 1, numero 1 del codice civile.
Conclusione:
La sentenza sottolinea che, nel patto di famiglia, il trasferimento di ricchezza, anche se eseguito dall’assegnatario dell’azienda, va interpretato come un trasferimento dal disponente ai legittimari, con le conseguenti implicazioni fiscali.
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Nel mese di settembre è stato pubblicato il nuovo numero della rinomata rivista giuridica trimestrale Temi Romana del Consiglio dell’Ordne Avvocati di Roma, diretta dal consigliere Prof. Avv. Antonio Caiafa (coordinatore della Commissione Crisi d’Impresa e della Commissione Diritto Societario dell’Ordine Avvocati di Roma).
La rivista in oggetto è una interessante e utile raccolta di saggi e riflessioni giuridiche indirizzate al mondo forense e al comune cittadino, allo scopo di informare e approfondire tutto ciò che riguarda il Diritto, nella sua metamorfosi giurisprudenziale e legislativa.
Inoltre, all’interno della succitata rivista potrete leggere il saggio intitolato Natura giuridica del danno morale scritto dall’Avv. Fabrizio Valerio Bonanni Saraceno.
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Digitare il Download sottostante per la lettura della rivista in formato PDF:
Il terzo correttivo al Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII), approvato il 4 settembre 2024, introduce una serie di modifiche rilevanti volte a migliorare la gestione delle crisi aziendali. Di seguito, le principali novità:
Revisione delle procedure di allerta: Viene rivista la procedura di allerta per facilitare una diagnosi precoce delle difficoltà aziendali, con una maggiore responsabilizzazione degli organi di controllo interni alle imprese e una collaborazione più stretta con le camere di commercio.
Rafforzamento degli strumenti di composizione negoziata: Le misure negoziate, già introdotte nei precedenti correttivi, sono ulteriormente rafforzate, con un focus sulla mediazione tra imprenditori e creditori, facilitando il raggiungimento di soluzioni rapide e concordate.
Maggiore flessibilità nei piani di risanamento: Viene introdotta una maggiore elasticità nella redazione dei piani di risanamento aziendale, permettendo adattamenti progressivi in base all’evoluzione della situazione economica e finanziaria dell’impresa.
Semplificazione delle procedure concorsuali: Le modifiche mirano a ridurre i tempi e i costi delle procedure concorsuali, rendendo più rapido il processo di liquidazione e risanamento delle imprese in crisi.
Introduzione di incentivi per la ristrutturazione preventiva: Sono previsti incentivi per le imprese che decidono di adottare misure di ristrutturazione prima che la situazione diventi irrecuperabile, incoraggiando interventi preventivi.
Miglioramento della tutela dei creditori: Il correttivo punta a garantire una maggiore equità nella distribuzione delle risorse disponibili tra i creditori, introducendo criteri più chiari e trasparenti per la soddisfazione delle loro pretese.
Coordinamento con la normativa europea: Il correttivo si allinea alle direttive europee in materia di insolvenza e gestione delle crisi, in particolare per quanto riguarda la facilitazione del risanamento transfrontaliero delle imprese.
Queste modifiche mirano a rendere il sistema di gestione delle crisi aziendali più efficiente, dinamico e in grado di rispondere tempestivamente alle esigenze delle imprese in difficoltà.
La composizione negoziata rappresenta uno degli strumenti centrali potenziati dal terzo correttivo al Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII), con l’obiettivo di prevenire situazioni di insolvenza irreversibile e facilitare soluzioni concordate tra le imprese in difficoltà e i loro creditori.
Principali novità introdotte dal correttivo sulla composizione negoziata:
Accesso semplificato: Le modifiche semplificano il processo di accesso alla composizione negoziata, riducendo la burocrazia e permettendo alle imprese di attivare più rapidamente lo strumento, con meno ostacoli procedurali.
Miglioramento delle garanzie per la continuità aziendale: Vengono rafforzate le tutele per garantire la continuità operativa dell’impresa durante la fase di negoziazione. L’obiettivo è di mantenere il valore dell’azienda intatto, evitando che la perdita di fiducia da parte dei creditori o dei clienti comprometta la sostenibilità dell’attività.
Tempi di risposta più rapidi: Il correttivo prevede una riduzione dei tempi di risposta delle parti coinvolte nel processo negoziale, permettendo soluzioni più rapide e riducendo il rischio di un ulteriore peggioramento della situazione finanziaria dell’impresa.
Mediatori qualificati: Viene rafforzato il ruolo dell’esperto indipendente incaricato di mediare tra l’impresa e i creditori, garantendo che siano professionisti con una formazione specifica e una profonda conoscenza delle dinamiche economico-finanziarie.
Maggiori garanzie di equilibrio nelle trattative: Il correttivo introduce meccanismi per favorire una negoziazione più bilanciata, tutelando gli interessi sia dei creditori che dell’impresa, al fine di raggiungere un accordo che possa soddisfare entrambe le parti, evitando il fallimento o l’insolvenza definitiva.
Incentivi per l’adesione: Per incoraggiare le imprese ad avvalersi della composizione negoziata, vengono previsti incentivi fiscali o agevolazioni, che rendono più appetibile l’utilizzo di questo strumento in una fase iniziale della crisi.
Questi interventi mirano a rendere la composizione negoziata uno strumento più efficace e accessibile, favorendo la risoluzione delle crisi aziendali attraverso accordi che garantiscano la continuità delle attività e riducano il numero di fallimenti.
Il terzo correttivo al Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII) introduce una serie di importanti innovazioni mirate a rendere il sistema di gestione delle crisi aziendali più efficiente e orientato alla continuità aziendale. Tra i principali interventi, vi sono modifiche alla liquidazione giudiziale, la prededucibilità dei crediti professionali, e una revisione della disciplina del Cram Down.
Liquidazione giudiziale
La riforma della procedura di liquidazione giudiziale punta a una maggiore efficienza e trasparenza. Le principali novità comprendono:
Snellimento del processo: Le procedure sono riorganizzate per ridurre i tempi di gestione e semplificare le operazioni di liquidazione, accelerando la vendita e la distribuzione dei beni.
Trasparenza: Maggiori controlli e supervisione garantiscono una gestione ordinata e chiara, aumentando la fiducia dei creditori e limitando gli sprechi.
Riduzione dei costi: L’obiettivo è contenere le spese della procedura, migliorando la soddisfazione dei creditori e minimizzando i tempi morti, per ottenere una liquidazione più rapida e meno onerosa.
Prededucibilità dei crediti professionali
Un’altra novità cruciale riguarda i crediti professionali. Con il correttivo, i professionisti che assistono le imprese nella gestione della crisi (come avvocati, commercialisti e consulenti) vedono estesa la prededucibilità dei loro crediti, garantendo loro una posizione privilegiata. Questo significa che i loro compensi saranno pagati prima di altri creditori, incentivando una consulenza tempestiva e di qualità, e garantendo tutele per chi contribuisce al risanamento delle imprese.
Cram Down e omologazione dei piani
La disciplina del Cram Down viene rivista per favorire l’omologazione dei piani di ristrutturazione aziendale anche contro la volontà di alcune categorie di creditori. Le principali modifiche:
Sblocco delle trattative: Se una parte minoritaria dei creditori si oppone senza giustificazione, il piano può essere approvato ugualmente, evitando che l’impasse blocchi il risanamento dell’impresa.
Obiettivo di continuità aziendale: Questa misura mira a preservare l’impresa, riducendo i casi in cui il fallimento sia l’unica alternativa.
Obiettivi del correttivo
Nel complesso, il correttivo risponde all’esigenza di modernizzare e adeguare il CCII alle dinamiche del mercato. Tra i principali obiettivi:
Prevenzione e risanamento: Rafforzamento degli strumenti di prevenzione per evitare che le crisi si trasformino in insolvenze irreversibili.
Maggiore tutela per i creditori: Un sistema che assicura equità e rapidità nelle procedure concorsuali.
Riduzione dei fallimenti: Il correttivo punta a contenere il numero dei fallimenti, promuovendo soluzioni più rapide ed efficaci e, quando possibile, preservando la continuità aziendale.
Questo insieme di misure mira a rendere l’intero sistema economico più stabile e a migliorare la capacità delle imprese di superare le crisi, con effetti benefici sulla competitività e sulla resilienza del tessuto economico italiano.
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La firma della Convenzione quadro del Consiglio d’Europa sull’intelligenza artificiale (IA) e i diritti umani da parte di Vera Jourova, a nome dell’Unione Europea, rappresenta un passo fondamentale verso la regolamentazione globale dell’IA. Questa Convenzione è il primo strumento giuridicamente vincolante in ambito internazionale a occuparsi dell’IA, ponendo al centro la tutela dei diritti umani, la democrazia e lo stato di diritto. Essa è in linea con l’AI Act dell’Unione Europea, che costituisce la prima normativa completa per regolamentare l’uso dell’intelligenza artificiale.
Tra i principi fondamentali della Convenzione vi sono un approccio incentrato sull’essere umano, la trasparenza delle interazioni e dei contenuti generati dall’IA, oltre a requisiti di robustezza, sicurezza e governance dei sistemi di IA. Si sottolinea inoltre la necessità di meccanismi di supervisione per garantire il corretto utilizzo e controllo delle tecnologie AI.
La firma della Convenzione esprime l’intenzione dell’Unione Europea di aderire formalmente al trattato, ma affinché questo avvenga, sarà necessario il consenso del Parlamento Europeo e una decisione finale del Consiglio dell’Unione Europea.
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STUDIO LEGALE BONANNI SARACENO Avv. Fabrizio Valerio Bonanni Saraceno Viale Giulio Cesare, 59 – 00192 – Roma
Dall’Ordinanza della Corte di Cassazione|Sezione 2|2 dicembre 2022| n. 35466 emerge un argomento già affrontato presso lo studio legale Bonanni Saraceno inerente alla validità di atti giuridici di compravendita immobiliare sottoscritti da un soggetto in uno stato di incapacità naturale, sia permanente che transitorio.
Incapacità naturale
Il tema in oggetto riguarda l’annullamento di una procura a vendere, nonché del successivo contratto di compravendita, fondato sull’incapacità naturale del rappresentato al momento del conferimento della procura. Si tratta di una situazione delicata, in cui la valutazione dell’incapacità naturale richiede una particolare attenzione da parte del giudice civile.
Al centro della questione si trova la presunzione di incapacità “intermedia”, che scaturisce dalla dimostrazione dell’incapacità in due momenti distinti: uno precedente e uno successivo all’atto impugnato. Tuttavia, per riconoscere tale incapacità, è necessaria una prova rigorosa. Il giudice deve esaminare con attenzione le condizioni di incapacità sia al momento della stipula della procura sia negli altri periodi circostanti.
Un aspetto importante riguarda il fatto che non è sufficiente per il giudice civile basarsi su un eventuale giudicato penale, che abbia già dichiarato l’incapacità naturale del rappresentato. Infatti, secondo il principio di separazione e autonomia tra giudizi penale e civile, il giudice civile è chiamato a svolgere un accertamento autonomo, senza essere vincolato dalle conclusioni raggiunte in sede penale.
In altre parole, nonostante l’esistenza di una sentenza penale che riconosca l’incapacità naturale, il giudice civile deve esaminare nuovamente i fatti e la responsabilità con piena autonomia e capacità di cognizione, valutando tutte le circostanze del caso. L’approccio, quindi, è rigoroso e richiede prove solide e specifiche per confermare o smentire l’incapacità naturale al momento del conferimento della procura o durante i periodi immediatamente precedenti e successivi.
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SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente Dott. VARRONE Luca – Consigliere
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avv. (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avv. (OMISSIS);
ricorrente – contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avv. (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avv. (OMISSIS);
ricorrente incidentale – e contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avv. (OMISSIS) che lo rappresenta e difende;
controricorrente –
e contro
(OMISSIS), (OMISSIS) S.R.L. e (OMISSIS);
intimati –
avverso la sentenza n. 2359/2017 della CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositata il 12/12/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/10/2022 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione notificato il 10.11.2011 (OMISSIS), con l’assistenza di un curatore speciale ex articolo 78 c.p.c., e (OMISSIS) evocavano in giudizio (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) S.r.l. e (OMISSIS) S.r.l. dinanzi il Tribunale di Trapani, invocando in via principale l’accertamento della nullita’ delle procure a vendere conferite dalla (OMISSIS) al marito, (OMISSIS), e delle compravendite immobiliari da quest’ultimo poste in essere mediante utilizzazione di dette procure; in subordine, invocavano l’accertamento dell’incapacita’ naturale della (OMISSIS) ed il conseguente annullamento delle procure e degli atti di cui anzidetto; in ulteriore subordine, chiedevano accertarsi che gli atti di trasferimento in contestazione dissimulavano donazioni miste, in virtu’ del prezzo vile in essi indicato.
Si costituivano tutti i convenuti, resistendo alla domanda, ed interveniva volontariamente in giudizio (OMISSIS), invocando la rescissione delle compravendite oggetto di causa per lesione ultra dimidium, previo accertamento della validita’ delle procure oggetto della domanda principale.
Con sentenza n. 386/2016 il Tribunale, ravvisata l’incapacita’ della (OMISSIS), accoglieva la domanda di annullamento delle procure a vendere e degli atti di compravendita sottoscritti dal (OMISSIS), nel frattempo deceduto.
Interponevano separati appelli avverso detta decisione (OMISSIS), (OMISSIS), avente causa di (OMISSIS), Societa’ (OMISSIS) S.r.l. e (OMISSIS). Si costituiva in seconde cure, per resistere ai gravami, riuniti, (OMISSIS), anche in qualita’ di erede di (OMISSIS). Rimaneva invece contumace (OMISSIS).
Con la sentenza impugnata, n. 2359/2017, la Corte di Appello di Palermo rigettava le impugnazioni, disponendo solo la correzione di un errore materiale riscontrato nella decisione di prime cure.
Propone ricorso per la cassazione di detta decisione (OMISSIS), affidandosi a tre motivi.
Propone successivo ricorso, egualmente invocando la cassazione della sentenza di appello, (OMISSIS), affidandosi a sette motivi.
Resiste con separati controricorsi, sia al primo che al secondo ricorso, (OMISSIS).
Le altre parti intimate non hanno svolto attivita’ difensiva nel presente giudizio di legittimita’. In prossimita’ dell’adunanza camerale, tutte le parti costituite hanno depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, il ricorrente (OMISSIS) denuncia, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullita’ della sentenza e del procedimento per violazione degli articoli 115 e 116 c.p.c., articoli 90 e 92 disp. att. c.p.c., nullita’ e inutilizzabilita’ della C.T.U., perche’ la Corte di Appello
avrebbe dovuto rilevare che il collegio peritale, nominato in prime cure per l’accertamento dello stato di capacita’ della (OMISSIS), aveva fondato la propria valutazione sulla base di documenti non prodotti dalle parti nei termini all’uopo previsti dal rito. In particolare, i periti avrebbero considerato decisive le risultanze di un verbale di sommarie informazioni rese in sede penale da soggetto non indicato a teste nel processo civile e di una consulenza tecnica disposta dal P.M. nell’ambito del predetto diverso procedimento.
La censura e’ infondata.
La Corte di Appello afferma che i consulenti tecnici avevano risposto alle osservazioni critiche mossegli dalla difesa dell’odierno ricorrente “… rilevandone l’inadeguatezza a contrastare le conclusioni gia’ rassegnate giusta le emergenze documentali e le risultanze delle visite mediche effettuate in persona della (OMISSIS) dai Dott.ri (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), nel periodo successivo al conferimento delle procure oggetto di causa” (cfr. pag. 8 della sentenza impugnata). Ha poi proseguito affermando che le dichiarazioni rese dal (OMISSIS) in sede di sommarie informazioni, nel procedimento penale all’esito del quale il notaio rogante ((OMISSIS)) era stato assolto dall’imputazione del reato di cui all’articolo 479 c.p., e la relazione del Dott. (OMISSIS) resa in tale ambito processuale erano stati “… ritualmente acquisiti agli atti del giudizio” (cfr. ancora pag. 8). Ed infine, ha dato atto che lo stesso ricorrente (OMISSIS) aveva, nella sua comparsa conclusionale in primo grado, tratto argomenti difensivi proprio dalla sentenza della Corte di Appello di Palermo, sezione seconda penale, conclusiva del procedimento penale di cui anzidetto, a sua volta fondata proprio sui documenti di cui si discute (cfr. sempre pag. 8).
La censura in esame non supera tale articolata argomentazione, con particolare riferimento alla statuizione di “rituale acquisizione” dei documenti contestati contenuta nella sentenza della Corte di Appello, che non e’ oggetto di adeguata e specifica confutazione.
Con il secondo motivo, il ricorrente (OMISSIS) lamenta la violazione e falsa applicazione degli articoli 428 e 2697 c.c., in relazione al riparto dell’onere della prova, perche’ la Corte distrettuale avrebbe erroneamente ravvisato la condizione di incapacita’ naturale della (OMISSIS) al momento del rilascio delle procure a vendere oggetto della domanda principale, sulla base di documentazione collocabile a distanza di nove mesi da detto momento. In tal modo, il giudice di merito avrebbe applicato un ragionamento presuntivo, senza considerare che la prova della condizione di incapacita’ deve essere fornita in modo rigoroso.
La censura e’ fondata.
La sentenza impugnata afferma, a pag. 10, che in presenza di prova dell’incapacita’ in due momenti distinti nel tempo, l’incapacita’ nel periodo intermedio si presume, con conseguente inversione dell’onere della prova in relazione agli atti compiuti in detto periodo. L’affermazione, pienamente condivisibile, e’ coerente con l’insegnamento di questa Corte, secondo cui “In tema di incapacita’ naturale conseguente ad infermita’ psichica (nella specie: demenza arteriosclerotica ingravescente), una volta accertata la totale incapacita’ di un soggetto in due determinati periodi prossimi nel tempo, per il periodo intermedio la sussistenza dell’incapacita’ e’ assistita da presunzione iuris tantum, sicche’ in concreto si verifica l’inversione dell’onere della prova, dovendo essere dimostrato dalla parte interessata che il soggetto abbia agito in una fase di lucido intervallo” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 17130 del 09/08/2011, Rv. 618900; conf. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 4316 del 04/03/2016, Rv. 639411 e Cass. Sez. 2, Sentenza n. 4539 del 28/03/2002, Rv. 553364).
Partendo da tale premessa, in se’ corretta, la Corte di Appello incorre tuttavia in un errore di diritto, ravvisando una condizione di generale demenza della (OMISSIS), con eventuali lucidi intervalli ritenuti non rilevanti sul giudizio di capacita’ naturale, senza curarsi di indicare la prova dell’incapacita’ nel momento anteriore al rilascio delle procure.
In tal modo, la Corte territoriale non ha tenuto conto del principio secondo cui “… La prova dei fatti posti a base della domanda di annullamento di un contratto per incapacita’ naturale, ai sensi dell’articolo 428 c.c., pur potendo essere fornita con ogni mezzo istruttorio, deve essere rigorosa e precisa” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 3724 del 21/06/1985, Rv. 441299; conf. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 4677 del 26/02/2009, Rv. 607231). Per potersi invocare l’operativita’ della presunzione di incapacita’ nel periodo intermedio, dunque, occorre dimostrare, con ogni mezzo, ma con precisione e rigore, la sussistenza di una condizione di incapacita’ anteriore e successiva a detto periodo. A tal fine, “… puo’ essere utilizzato qualsiasi mezzo probatorio ed il rigoroso criterio della dimostrazione circa la rispondenza temporale dell’incapacita’ al compimento dell’atto trova opportuno temperamento nella possibilita’ di trarre utili elementi di giudizio anche dalle condizioni del soggetto anteriori e posteriori all’atto. Pertanto, specialmente nei casi di anormalita’ psichiche dipendenti da malattia, l’accertamento di questa, in un determinato periodo, della sua durata e della sua suscettibilita’ di regresso o di stabilita’ o di peggioramento, puo’ offrire chiare indicazioni sull’alterazione della sfera intellettiva e volitiva al momento dell’atto” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 6506 del 04/11/1983, Rv. 431232). Tuttavia, “La decisione del giudice di merito, quando si basa solo su prove indirette, dev’essere sorretta, perche’ possa considerarsi soddisfatta l’esigenza di motivazione della sentenza, da un apparato argomentativo logicamente congruo che colleghi, da un lato, la premessa, costituita dall’indizio o dagli indizi, alla conclusione nella quale si sostanzia l’accertamento del fatto o dei fatti costitutivi della fattispecie (c. d. fatti principali) e che dia conto, dall’altro, della valenza sintomatologica degli indizi stessi, in modo da permettere la verifica della congruita’ logica dei motivi che hanno sostenuto le sue scelte nella valutazione delle contrapposte piste probatorie di cui disponeva” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 2865 del 11/03/1995, Rv. 491102).
Nel caso di specie, la Corte di Appello ha tralasciato di condurre l’accertamento della capacita’ nel rispetto dei criteri suindicati, ponendo a base del proprio ragionamento il fatto che il giudice penale avesse ritenuto “… indiscusso che la (OMISSIS) soffrisse di demenza…” (cfr. pag. 9 della sentenza impugnata). Tale affermazione, tuttavia, avrebbe dovuto essere accompagnata dalla precisa indicazione dell’elemento di prova idoneo a dimostrare la condizione di incapacita’ in un momento anteriore a quello di rilascio delle procure a vendere oggetto della domanda, anche in considerazione della natura autonoma dell’accertamento sulla capacita’ da compiere in sede civile, rispetto a quello svolto in sede penale. In concreto, infatti, le procure a vendere erano state rilasciate tra il 10.1.2011 e l’8.4.2011 (cfr. pag. 6 della sentenza impugnata) e gli elementi di fatto allegati dall’attore ai fini della prova dell’incapacita’, o comunque valutati dal collegio peritale nell’ambito del giudizio sulla capacita’ naturale della (OMISSIS) si collocano tutti in epoca successiva a tale periodo (certificato Dott. (OMISSIS) del 21.9.2011; certificato Dott. (OMISSIS) del 22.10.2011; perizia (OMISSIS) del 15.9.2011; ordinanze GIP del 13.9.2011 e 20.1.2012: cfr. pag. 20 del ricorso (OMISSIS); nonche’ S.I.T. del Dott. (OMISSIS), che aveva in quella sede indicato il 4.6.2011 come data della sua prima visita alla (OMISSIS): cfr. pag. 25 del ricorso). In assenza della prova di un momento di incapacita’ anteriore al rilascio delle procure di cui anzidetto, dunque, appare scorretto il ricorso alla presunzione di incapacita’ intermedia, operato dalla Corte di Appello nella sentenza impugnata.
Ne’ rileva, a contrario, il fatto che la (OMISSIS) sia stata dichiarata interdetta in data successiva al suo ricovero in casa di cura (verificatosi, come da certificato del Dott. (OMISSIS), al 22.10.2011: cfr. pag. 28 del ricorso) poiche’ sul punto va ribadito che “L’incapacita’ legale derivante dalla sentenza di interdizione decorre soltanto dal giorno della sua pubblicazione (articolo 421 c.c.), con la conseguenza dell’operativita’, fino a tale momento, della generale presunzione di normale capacita’ dell’interdicendo e dell’irretroattivita’ degli effetti della suddetta decisione” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 7477 del 31/03/2011, Rv. 619260; conf. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 5248 del 30/07/1983, Rv. 430131).
In definitiva, manca la prova rigorosa dell’esistenza di un momento, anteriore al rilascio delle procure, in cui la (OMISSIS) non era capace di intendere e volere; prova rigorosa che non puo’ essere sostituita dal richiamo all’accertamento sulla capacita’ svolto dal giudice penale, proprio alla luce della diversa natura delle due valutazioni, da compiere in sede civile e in sede penale, evidenziata dalla stessa sentenza impugnata, la quale a pag. 8 afferma, condivisibilmente, che “… in applicazione del principio di autonomia e separazione dei giudizi penale e civile, il giudice civile deve procedere ad un autonomo accertamento dei fatti e della responsabilita’ con pienezza di cognizione, non essendo vincolato alle soluzioni e qualificazioni del giudice penale, pur potendo legittimamente utilizzare come fonte del proprio convincimento le prove raccolte in un giudizio penale definito con sentenza passata in cosa giudicata e fondare la decisione su elementi e circostanze gia’ acquisiti con le garanzie di legge in quella sede, procedendo, a tal fine, a diretto esame del contenuto del materiale probatorio, ovvero ricavando tali elementi e circostanze dalla sentenza, o se necessario dagli atti del relativo processo, in modo da accertare esattamente i fatti materiali sottoponendoli al proprio vaglio critico”.
Con il terzo motivo, il ricorrente (OMISSIS) lamenta il difetto di motivazione e l’omesso esame di fatto decisivo, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, perche’ la Corte di merito non avrebbe tenuto conto delle osservazioni critiche mosse alla C.T.U., rispetto alle quali il collegio peritale aveva sostanzialmente omesso di rispondere, limitandosi a confermare la validita’ delle proprie conclusioni.
La censura e’ assorbita dall’accoglimento del secondo motivo, poiche’ il giudice di merito dovra’ procedere ad un nuovo accertamento della sussistenza della condizione di capacita’, o incapacita’, della (OMISSIS) al momento del rilascio delle procure a vendere oggetto della domanda spiegata in primo grado, tenendo conto, da un lato, del principio secondo cui la capacita’, o incapacita’, va accertata in modo preciso e rigoroso, sia pure con ricorso a qualsiasi elemento di prova, e, dall’altro lato, dell’ulteriore criterio secondo cui, per potersi configurare la presunzione di incapacita’ nel periodo intermedio, occorre che sia dimostrata, con il necessario rigore, la condizione di incapacita’ in due momenti, uno anteriore ed uno successivo rispetto a detto periodo, non potendosi ricavare, dalla sola dimostrazione dell’incapacita’ in un determinato momento, la prova presuntiva dell’incapacita’ anteriore.
Passando all’esame del ricorso (OMISSIS), con il primo motivo quest’ultima denuncia la violazione e falsa applicazione degli articolo 1372 e 1478 c.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perche’ la Corte di Appello avrebbe erroneamente affermato l’inefficacia dell’atto con il quale la stessa (OMISSIS) aveva acquistato dalla (OMISSIS), senza fornire alcuna motivazione sul punto.
Con il secondo motivo, la ricorrente (OMISSIS) lamenta la violazione e falsa applicazione dell’articolo 112 c.p.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perche’ la Corte di merito avrebbe omesso di pronunciarsi sull’eccezione di difetto di legittimazione attiva del (OMISSIS), in relazione alla domanda di inefficacia del negozio intercorso tra la (OMISSIS) (diretta avente causa della (OMISSIS)) e la (OMISSIS).
Con il terzo motivo, quest’ultima si duole invece della violazione o falsa applicazione degli articoli 356 e 116 c.p.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perche’ la Corte siciliana avrebbe escluso la sua buona fede, in assenza di riproposizione, da parte dell’appellato (OMISSIS), della relativa domanda, decidendo peraltro sulla base di elementi non ritualmente acquisiti agli atti del giudizio e comunque superati da altre pronunce giudiziali.
Le tre censure, suscettibili di esame congiunto, sono infondate.
La Corte di Appello ha fatto derivare l’inefficacia del negozio successivo, con il quale la (OMISSIS) aveva rivenduto alla (OMISSIS) l’immobile acquistato dalla (OMISSIS) con utilizzazione di una delle procure oggetto della domanda di nullita’ e annullamento svolta in prime cure, dalla ravvisata impossibilita’ di configurare la buona fede del terzo subacquirente. Quest’ultima e’ stata esclusa alla luce delle caratteristiche del negozio, effettuato a brevissima distanza dal primo acquisto, per un prezzo incongruo, nonche’ in vista del fatto che la (OMISSIS) neppure si era curata di spiegare domanda di garanzia nei confronti della sua diretta dante causa (cfr. pag. 14 della sentenza). I richiamati argomenti sono idonei ad esprimere una motivazione sufficiente a soddisfare il cd. minimo costituzionale, con conseguente infondatezza della prima delle tre censure in esame.
La seconda doglianza, da parte sua, non e’ fondata in quanto, in presenza di due o piu’ atti di vendita successivi l’uno all’altro, una volta esclusa la buona fede del terzo subacquirente, l’inefficacia del contratto concluso tra quest’ultimo e l’originario acquirente costituisce una conseguenza diretta dell’accoglimento della domanda di nullita’, o annullamento, della prima compravendita. In proposito, va data continuita’ al principio secondo cui “L’articolo 1445 c.c., escludendo gli effetti dell’annullamento nei confronti dei terzi di buona fede che abbiano acquistato a titolo oneroso, sancisce implicitamente l’efficacia dell’annullamento nei confronti degli acquirenti rispetto ai quali non ricorra tale requisito soggettivo. Il giudizio sulla sussistenza o meno della buona fede importa un apprezzamento di fatto, sottratto al sindacato di legittimita’ ove sorretto da esauriente motivazione e ispirato a esatti criteri giuridici” (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 22585 del 10/09/2019, Rv. 655221; conf. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 318 del 26/02/1965, Rv. 310534; sulla natura di giudizio di fatto dell’apprezzamento sulla sussistenza, o meno, della buona fede, cfr. anche Cass. Sez. 3, Sentenza n. 1098 del 17/04/1970, Rv. 346654 e Cass. Sez. 3, Sentenza n. 1570 del 24/06/1967, Rv. 328348).
La terza censura, invece, e’ infondata in quanto e’ stata la stessa (OMISSIS), mediante la proposizione di appello avverso la decisione di prime cure, a devolvere al giudice di seconda istanza anche la questione inerente l’efficacia del contratto di compravendita intercorsa tra lei e la sua avente causa (OMISSIS). La statuizione della Corte di Appello, dunque, rientra nei limiti del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, anche in assenza di proposizione di appello incidentale da parte del (OMISSIS) sullo specifico punto.
Con il quarto motivo, la ricorrente (OMISSIS) lamenta la violazione e falsa applicazione degli articoli 132 e 116 c.p.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perche’ il giudice di seconda istanza avrebbe, con percorso motivazionale illogico e contraddittorio, invertito l’onere della prova dell’incapacita’ della (OMISSIS), presumendone la sussistenza, alla data del rilascio delle procure a vendere oggetto del giudizio, sulla scorta di documentazione successiva.
La censura e’ fondata, per le medesime considerazioni gia’ esposte in relazione alla seconda doglianza del ricorso (OMISSIS).
Con il quinto motivo, la ricorrente (OMISSIS) lamenta la violazione e falsa applicazione degli articoli 112 e 116 c.p.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perche’ la Corte di merito avrebbe omesso di pronunciarsi sulle eccezioni mosse alla C.T.U., con specifico riferimento all’acquisizione di documentazione al di fuori dei termini processuali all’uopo previsto, finendo in tal modo per decidere in base a prove non ritualmente acquisite agli atti del giudizio.
La censura e’ infondata, per le medesime ragioni di cui al primo motivo del ricorso (OMISSIS).
Con il sesto motivo, la ricorrente (OMISSIS) denuncia la violazione e falsa applicazione dell’articolo 132 c.p.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perche’ la Corte isolana avrebbe ritenuto inammissibili le prove che la predetta aveva articolato, sulla base di percorso motivazionale illogico, contraddittorio e carente.
La censura e’ inammissibile per difetto del necessario grado di specificita’, poiche’ la ricorrente non riporta il contenuto delle richieste di prova che erano state formulate in prime cure e ritenute inammissibili dal Tribunale, e dunque non consente al collegio la verifica della decisivita’ del vizio lamentato. In argomento, va ribadito che “In tema di ricorso per cassazione, ai fini del rituale adempimento dell’onere, imposto al ricorrente dall’articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 6, di indicare specificamente nel ricorso anche gli atti processuali su cui si fonda e di trascriverli nella loro completezza con riferimento alle parti oggetto di doglianza, e’ necessario che, in ossequio al principio di autosufficienza, si provveda anche alla loro individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di cassazione, al fine di renderne possibile l’esame” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 8569 del 09/04/2013, Rv. 625839; conf. Cass. Sez. 5, Sentenza n. 14784 del 15/07/2015 Rv. 636120; Cass. Sez. 6-1, Ordinanza n. 18679 del 27/07/2017, Rv. 645334; Cass. Sez. L, Sentenza n. 4980 del 04/03/2014, Rv. 630291).
Con il settimo motivo, la ricorrente (OMISSIS) lamenta infine la violazione e falsa applicazione dell’articolo 476 c.c. e articolo 100 c.p.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perche’ il giudice di appello avrebbe dovuto ravvisare la carenza di interesse del (OMISSIS). Secondo la ricorrente, in particolare, la rinuncia all’eredita’ di (OMISSIS) sarebbe nulla, in quanto intervenuta dopo la ricezione dell’atto con il quale il giudizio era stato riassunto dopo la morte del genitore dell’odierno controricorrente; ricezione che, secondo la prospettazione della ricorrente (OMISSIS), implicherebbe accettazione tacita dell’eredita’ del defunto.
La censura e’ infondata.
La ricezione di un atto notificato al (OMISSIS), nella sua qualita’ di chiamato all’eredita’ del padre (OMISSIS), non implica accettazione dell’eredita’ stessa. Va infatti considerato che l’accettazione tacita e’ configurabile soltanto qualora l’erede esperisca una domanda che sarebbe spettata al suo dante causa, o compia un atto che implica necessariamente l’esercizio di un diritto gia’ di pertinenza di quest’ultimo, ma non puo’ essere utilmente configurata dal semplice fatto che egli non rifiuti la notificazione di un atto di riassunzione del giudizio, conseguente al decesso del proprio genitore, poiche’ tale comportamento non integra una condotta dispositiva di un diritto, o di una facolta’, gia’ spettante al de cuius. Infatti “Ai fini dell’accettazione tacita dell’eredita’, sono privi di rilevanza tutti quegli atti che, attese la loro natura e finalita’, non sono idonei ad esprimere in modo certo l’intenzione univoca di assunzione della qualita’ di erede” (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 4843 del 19/02/2019, Rv. 652582).
In definitiva, vanno accolti il secondo motivo del ricorso (OMISSIS) ed il quarto motivo del ricorso (OMISSIS); va dichiarato assorbito il terzo motivo del ricorso (OMISSIS); va dichiarato inammissibile il sesto motivo del ricorso (OMISSIS); vanno infine rigettati tutti gli altri motivi di ambedue i ricorsi.
La sentenza impugnata va conseguentemente cassata, in relazione alle censure accolte, e la causa rinviata alla Corte di Appello di Palermo, in differente composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimita’.
P.Q.M.
la Corte accoglie il secondo motivo del ricorso (OMISSIS) ed il quarto motivo del ricorso (OMISSIS); dichiara assorbito il terzo motivo del ricorso (OMISSIS); dichiara inammissibile il sesto motivo del ricorso (OMISSIS); rigetta i restanti motivi di ambedue i ricorsi. Cassa la sentenza impugnata, in relazione alle censure accolte, e rinvia la causa alla Corte di Appello di Palermo, in differente composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimita’.
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(Per approfondimenti e consulenza)
STUDIO LEGALE BONANNI SARACENO Avv. Fabrizio Valerio Bonanni Saraceno Viale Giulio Cesare, 59 – 00192 – Roma
In questo articolo viene argomentata una questione affrontata recentemente dall’Avv. Fabrizio Valerio Bonanni Saraceno, con la collaborazione dei colleghi dello studio legale Bonanni Saraceno, a tutela di un proprio assistito.
Il tema è di grande attualità e rilevanza giuridica, sopratutto in riferimento a quanto previsto dal correttivo ter del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, che il prossimo 15 settembre c.a. dovrebbe essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.
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La problematica del contratto preliminare nel contesto delle procedure di crisi, come il fallimento e la liquidazione giudiziale, è complessa e si articola su diversi piani giuridici. I principali profili problematici riguardano:
Opponibilità dell’obbligo di concludere il contratto: In caso di fallimento del promittente venditore, il contratto preliminare potrebbe non essere opponibile alla massa fallimentare, rendendo incerto il destino del contratto definitivo. Questo problema riguarda soprattutto la protezione del promissario acquirente, che si trova in una posizione di vulnerabilità se il contratto preliminare non è stato trascritto prima dell’apertura della procedura concorsuale.
Pagamenti effettuati prima dell’apertura della procedura: Un altro aspetto delicato è quello dei pagamenti parziali o totali effettuati dal promissario acquirente prima dell’apertura del fallimento. La giurisprudenza e la dottrina discutono sulla possibilità che tali pagamenti possano essere considerati come prededucibili, ossia aventi un diritto di prelazione rispetto ad altri creditori, o se essi debbano essere restituiti alla massa fallimentare.
Prezzo concordato nel preliminare: Il prezzo stabilito nel contratto preliminare potrebbe non essere rispettato durante la fase di liquidazione, soprattutto se il valore del bene è cambiato nel frattempo. Questo crea incertezze per entrambe le parti e potrebbe rendere difficile la stipula del contratto definitivo.
Preliminari per l’acquisto dell’abitazione: In questo ambito, il legislatore ha introdotto una disciplina speciale per tutelare l’acquirente di immobili destinati ad abitazione, soprattutto alla luce delle frequenti crisi del settore immobiliare. La legge 210/2004 e il D.Lgs. 122/2005, così come le successive modifiche, hanno cercato di garantire la protezione del promissario acquirente in caso di fallimento del costruttore, prevedendo, ad esempio, l’obbligo per il venditore di rilasciare una fideiussione a garanzia delle somme versate.
La disciplina di questi aspetti ha subito significativi cambiamenti con l’introduzione del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, che ha riformato in maniera sostanziale la legge fallimentare. Tuttavia, il percorso di queste riforme è stato travagliato, caratterizzato da oscillazioni e aggiustamenti, anche in seguito all’intervento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, che hanno fornito un’interpretazione sistematica della normativa previgente.
Il Decreto Legislativo correttivo al Codice della crisi ha cercato di armonizzare e risolvere alcune delle contraddizioni emerse, ma la materia rimane estremamente complessa e soggetta a continui sviluppi giurisprudenziali. Il ruolo delle Sezioni Unite è stato fondamentale nel delineare i criteri interpretativi della disciplina, cercando di bilanciare le esigenze di tutela dei creditori con quelle del promissario acquirente, soprattutto in un contesto sociale che vede nell’acquisto della casa un bisogno primario da tutelare.
La disciplina del contratto preliminare nelle procedure di crisi, in particolare nel contesto del fallimento e della liquidazione giudiziale, è caratterizzata da una notevole complessità e da continue evoluzioni normative e giurisprudenziali.
Disciplina generale e principio di scelta del curatore: In base al principio generale, la scelta di continuare o sciogliere i contratti in corso, compresi i preliminari, spetta al curatore fallimentare. Tuttavia, questa regola è stata oggetto di deroghe e adattamenti. In particolare, il trattamento del credito del promissario acquirente nel caso di scioglimento del contratto è stato disciplinato sia dalla legge fallimentare (art. 72, comma 4 e comma 7) sia dal nuovo Codice della crisi e dell’insolvenza (art. 172, comma 4). In entrambi i casi, il credito derivante dal mancato adempimento del contratto è riconosciuto, ma senza che sia dovuto il risarcimento del danno.
Tutela del preliminare immobiliare: Una particolare attenzione è stata riservata ai contratti preliminari aventi per oggetto immobili destinati ad abitazione principale del promissario acquirente o alla sede principale della sua attività d’impresa. In tal caso, il D.L. 669/1996, convertito in L. 30/1997, ha introdotto l’art. 2645 bis nel Codice civile, che prevede la possibilità di trascrivere il contratto preliminare di vendita immobiliare. La trascrizione consente al promissario acquirente di ottenere una tutela rafforzata in caso di fallimento del promittente venditore.
Privilegio speciale: Se il curatore si scioglie dal preliminare trascritto prima del fallimento, il credito per gli acconti sul prezzo versati viene riconosciuto come privilegio speciale sul bene immobile oggetto del contratto, purché gli effetti della trascrizione non siano cessati alla data della dichiarazione di fallimento (art. 73, comma 7, L. fall.). Questa tutela è stata ulteriormente rafforzata con l’introduzione del comma 8, che estende la protezione anche agli immobili destinati all’attività d’impresa dell’acquirente.
Esclusione dalla revocatoria: Infine, il D.Lgs. 169/2007 ha introdotto una disposizione specifica (art. 67, lett. c) che esclude dalla revocatoria fallimentare le vendite e i preliminari di vendita trascritti, purché conclusi a giusto prezzo e aventi ad oggetto immobili destinati ad attività d’impresa.
In sintesi, la disciplina del contratto preliminare nelle procedure concorsuali si è evoluta per fornire maggiori garanzie ai promissari acquirenti, soprattutto nel contesto immobiliare, cercando di bilanciare le esigenze di tutela dei creditori e dei consumatori/acquirenti in una situazione di crisi.
L’articolo 72, comma 8, della legge fallimentare introduce una significativa deroga al principio generale secondo cui spetta al curatore fallimentare decidere se subentrare o sciogliere i contratti pendenti al momento della dichiarazione di fallimento. In particolare, nel caso del contratto preliminare avente per oggetto un immobile destinato ad abitazione principale del promissario acquirente o alla sede principale della sua attività d’impresa, la facoltà di scelta non è più del curatore, ma viene attribuita al terzo in bonis, ovvero all’acquirente.
Principio di successione ex lege del curatore
Secondo il comma 8 dell’art. 72 L. fall., il curatore è obbligato a subentrare nel contratto preliminare, senza possibilità di sciogliersi da esso, trasformandosi di fatto nel promittente venditore ex lege. Questo comporta che il contratto preliminare vincola entrambe le parti, e il curatore deve adempiere agli obblighi del promittente venditore, trasferendo la proprietà dell’immobile all’acquirente, senza condizioni aggiuntive.
Problemi relativi alla cancellazione delle ipoteche
Uno dei problemi applicativi più complessi riguarda la sorte delle iscrizioni ipotecarie sull’immobile oggetto del preliminare. Il nodo centrale è se l’adempimento del contratto preliminare da parte del curatore possa essere considerato equivalente a una vendita coattiva fallimentare, che comporta la cancellazione delle ipoteche ai sensi dell’art. 108, comma 2, L. fall. Questo articolo prevede che, in caso di vendita fallimentare, le iscrizioni ipotecarie siano cancellate. Tuttavia, la natura contrattuale dell’adempimento del preliminare rende incerta l’applicabilità di questa disposizione.
Orientamenti giurisprudenziali contrastanti
La questione ha dato origine a diversi orientamenti giurisprudenziali. Alcuni tribunali, come quelli di Messina e Cagliari, hanno ritenuto ammissibile la cancellazione delle ipoteche, equiparando la vendita attuata dal curatore in esecuzione del preliminare a una vendita coattiva fallimentare. Altri tribunali, come quello di Milano, hanno invece negato tale possibilità, sottolineando la natura privatistica del contratto preliminare.
La sentenza della Cassazione n. 3310/2017
La Cassazione, con la sentenza n. 3310 del 2017, ha affermato che il trasferimento della proprietà in esecuzione di un contratto preliminare ai sensi dell’art. 72, comma 8, L. fall. deve essere considerato alla stregua di una vendita fallimentare, con conseguente applicazione dell’art. 108, comma 2, L. fall., e quindi con la cancellazione delle ipoteche. Tuttavia, la motivazione della sentenza è stata criticata per la sua scarsa argomentazione e per la mancata considerazione dei diritti dei creditori ipotecari.
Ordinanza della Cassazione n. 16166/2023
Di fronte alla persistenza di un forte contrasto tra gli orientamenti giurisprudenziali, la Cassazione, con l’ordinanza n. 16166 dell’8 giugno 2023, ha richiesto al Primo Presidente di valutare la rimessione della questione alle Sezioni Unite. Il quesito centrale è se l’art. 108, comma 2, L. fall. sia applicabile anche alle vendite attuate in forma contrattuale dal curatore in adempimento di un contratto preliminare, in cui egli è subentrato ex lege, senza il ricorso a una procedura competitiva e pubblicizzata.
Conclusioni
L’art. 72, comma 8, L. fall. rappresenta una deroga significativa nel sistema della legge fallimentare, imponendo la successione ex lege del curatore nei contratti preliminari e sollevando questioni complesse, soprattutto in relazione alla cancellazione delle ipoteche. La giurisprudenza è ancora divisa su questa materia, e la decisione delle Sezioni Unite potrebbe chiarire definitivamente l’applicabilità dell’art. 108, comma 2, L. fall. alle vendite attuate in esecuzione di un contratto preliminare.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 7337 del 19 marzo 2024, hanno affrontato la questione cruciale dell’incompatibilità tra la vendita coattiva e la vendita privatistica in esecuzione di un contratto preliminare trascritto. Questa sentenza rappresenta un punto di svolta, chiarendo in maniera definitiva che l’art. 108, comma 2, della legge fallimentare non è applicabile ai trasferimenti di proprietà effettuati dal curatore in esecuzione di un contratto preliminare trascritto.
Incompatibilità tra vendita coattiva e vendita privatistica
Le Sezioni Unite hanno stabilito che la cancellazione delle iscrizioni ipotecarie, pignoramenti e altri vincoli da parte del giudice delegato, prevista dall’art. 108, comma 2, L. fall., è concepibile solo nel contesto di una vendita coattiva. Questo tipo di vendita è caratterizzato da una procedura aperta e competitiva, finalizzata a realizzare il miglior prezzo possibile per il bene acquisito all’attivo fallimentare, nell’interesse di tutti i creditori. La vendita coattiva è quindi intrinsecamente legata alla funzione liquidatoria del fallimento, in cui il giudice delegato ha il potere di emettere un decreto di cancellazione delle ipoteche.
La vendita in esecuzione del preliminare: una vendita privatistica
Al contrario, la vendita attuata dal curatore in esecuzione di un contratto preliminare, nel quale è subentrato ex lege, è considerata una vendita privatistica. Nonostante il coinvolgimento del curatore e l’autorizzazione del comitato dei creditori, questa vendita non perde il suo carattere originario di vendita volontaria, stipulata tra privati. Le Sezioni Unite hanno ritenuto che l’assimilazione di tale vendita a una vendita coattiva sia priva di fondamento giuridico. In particolare, la Corte ha criticato l’argomento che tale vendita possa essere considerata “concorsuale” e quindi soggetta alle stesse regole della vendita fallimentare, inclusa la cancellazione delle iscrizioni ipotecarie.
Critica alla precedente giurisprudenza
La sentenza n. 7337/2024 ha espressamente criticato la precedente decisione della Cassazione n. 3310 del 2017, che aveva esteso l’applicazione dell’art. 108, comma 2, L. fall. alle vendite effettuate dal curatore in esecuzione di un preliminare trascritto. Le Sezioni Unite hanno sottolineato che questa estensione non trova alcun riscontro normativo e che la giustificazione addotta dalla sentenza del 2017 era basata su un’interpretazione erronea e su un’analogia forzata tra due tipi di vendita giuridicamente distinti.
Conclusioni delle Sezioni Unite
In conclusione, le Sezioni Unite hanno escluso la possibilità di cancellare le iscrizioni ipotecarie nel caso di trasferimenti attuati dal curatore in esecuzione di un contratto preliminare, ribadendo l’incompatibilità tra la natura privatistica di tale vendita e il regime della vendita coattiva fallimentare. Questa decisione ha quindi segnato un ritorno a una rigorosa distinzione tra le diverse modalità di liquidazione dei beni nel contesto del fallimento, rispettando la specificità di ciascuna procedura e garantendo la tutela dei diritti dei creditori ipotecari.
La recente sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione, n. 7337 del 19 marzo 2024, ha confermato l’inapplicabilità dell’art. 108, comma 2, della legge fallimentare alle procedure di trasferimento immobiliare effettuate dal curatore fallimentare in esecuzione di un contratto preliminare trascritto. Questo pronunciamento fornisce un chiarimento definitivo riguardo al conflitto tra il diritto del promissario acquirente di un immobile destinato all’uso abitativo e il diritto di prelazione e sequela del creditore ipotecario.
Inapplicabilità della purgazione ipotecaria
La sentenza stabilisce che la cancellazione delle iscrizioni ipotecarie e delle trascrizioni, prevista dall’art. 108, comma 2, L. fall., si applica esclusivamente alle vendite fallimentari che hanno natura coattiva e che fanno parte del processo di liquidazione dell’attivo fallimentare. In questo contesto, la vendita è finalizzata a massimizzare il realizzo a favore dei creditori attraverso un processo competitivo. Tuttavia, nel caso di esecuzione di un contratto preliminare, l’immobile promesso resta esterno alla massa attiva del fallimento, poiché il promissario acquirente ha già acquisito un diritto opponibile ai creditori tramite la trascrizione del preliminare.
Deroga del diritto allo scioglimento del contratto
L’art. 72, comma 8, L. fall., esclude la possibilità per il curatore di sciogliersi dal contratto preliminare trascritto, quando riguarda immobili destinati a uso abitativo o imprenditoriale. Questo implica che il curatore deve rispettare l’obbligo contrattuale, subentrando nel contratto e, se necessario, eseguendolo in forma specifica ai sensi dell’art. 2932 c.c., con una sentenza costitutiva che trasferisce la proprietà dell’immobile.
Esclusione della cancellazione delle ipoteche
Tuttavia, la sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c. non comporta la cancellazione automatica delle ipoteche o trascrizioni gravanti sull’immobile. La funzione della sentenza è semplicemente quella di trasferire la proprietà, lasciando inalterati gli eventuali vincoli. Di conseguenza, il promissario acquirente non può beneficiare della “purgazione” prevista dall’art. 108, comma 2, L. fall., poiché questa è riservata alle vendite coattive che rientrano nella liquidazione fallimentare.
Conseguenze per l’acquirente
Nel caso in cui l’immobile trasferito in esecuzione del preliminare resti gravato da ipoteche o altri vincoli, l’acquirente può far valere l’inadempimento del venditore (e quindi del curatore, subentrato nel contratto) ai sensi degli artt. 1482, 1483, e 1484 c.c., che disciplinano la vendita di beni gravati da garanzie reali o da vincoli. Questi articoli prevedono diverse tutele per l’acquirente, che potrebbe chiedere la risoluzione del contratto o una riduzione del prezzo, o ancora un risarcimento per l’evizione.
Persistenza della normativa nelle procedure in corso
La normativa fallimentare precedente, inclusa la disciplina dell’art. 108, comma 2, L. fall., continua a essere applicabile nelle procedure fallimentari ancora in corso durante la fase transitoria verso il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII). La sentenza n. 7337/2024, quindi, si inserisce in questo quadro normativo, fornendo un’interpretazione che rispetta i principi di diritto comune e correggendo le criticità emerse dalla precedente giurisprudenza, come la sentenza Cass. n. 3310 del 2017.
In sintesi, la sentenza delle Sezioni Unite n. 7337 del 2024 rafforza l’autonomia delle procedure di esecuzione del contratto preliminare rispetto alla liquidazione fallimentare, confermando che la purgazione delle iscrizioni ipotecarie non si applica a queste operazioni, ma rimane circoscritta alle vendite fallimentari coattive.
La disciplina del Codice della Crisi
Il Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII) ha introdotto una serie di modifiche significative alla normativa precedente, in particolare per quanto riguarda la tutela dei diritti del promissario acquirente e del creditore ipotecario. Queste modifiche hanno reso più complesso il panorama giuridico, introducendo nuovi meccanismi e regole che, in parte, riprendono e modificano principi già esistenti nella legislazione fallimentare.
1. Il Subentro del Curatore nel Contratto Preliminare: L’art. 173 del CCII conferma l’obbligo per il curatore fallimentare di subentrare nel contratto preliminare di vendita trascritto, relativo ad un immobile ad uso abitativo o destinato ad attività imprenditoriale. Tuttavia, contrariamente alla disciplina precedente, la nuova normativa prevede che il promissario acquirente debba avanzare la sua pretesa di esecuzione del contratto attraverso il procedimento di accertamento del passivo, piuttosto che con un’azione giudiziale ordinaria. Questo spostamento del contesto giuridico trasforma la natura della pretesa, che da obbligazione contrattuale (facere) si converte in una rivendicazione della proprietà del bene, da risolvere nel concorso dei creditori.
2. Rideterminazione del Prezzo e degli Acconti: Un aspetto innovativo e controverso del CCII riguarda la possibilità di rideterminare il prezzo dell’immobile oggetto del preliminare. Il legislatore ha introdotto un meccanismo per limitare l’opponibilità alla massa dei creditori degli acconti versati dal promissario acquirente. Secondo la normativa, l’opponibilità è ridotta alla metà degli acconti versati, obbligando l’acquirente a integrare la parte rimanente del prezzo, che non viene riconosciuta come opponibile alla massa fallimentare. Questo crea un’inefficacia relativa degli acconti versati, valida solo nei confronti della massa e non nei confronti dell’originario promittente venditore nel caso di ritorno in bonis.
3. Applicazione dell’Effetto Purgativo: Il CCII, con il comma 4 dell’art. 173, estende l’effetto purgativo previsto per le vendite coattive concorsuali, disciplinato dall’art. 217 CCII (ex art. 108 L. fall.), anche alle vendite effettuate in esecuzione di un contratto preliminare. Questo comporta che, nel caso in cui il curatore proceda alla vendita in esecuzione del preliminare, le iscrizioni ipotecarie e le trascrizioni relative ai diritti di prelazione, pignoramenti e sequestri vengano cancellate dal giudice delegato. Si tratta di una rilevante deroga ai principi del diritto comune, in particolare al diritto di sequela del creditore ipotecario sancito dall’art. 2808 c.c., e alla disciplina sulla cancellazione delle ipoteche prevista dagli artt. 2878 e 2882 c.c.
4. Criticità e Deroghe: L’estensione dell’effetto purgativo anche alle vendite in esecuzione del preliminare appare come una significativa deviazione dai principi tradizionali del diritto fallimentare e delle esecuzioni, poiché trasforma una vendita che, in origine, non aveva finalità liquidatorie in una che, di fatto, può incidere sui diritti dei creditori ipotecari. Questa disposizione contrasta con la recente giurisprudenza della Corte di Cassazione, che aveva chiarito la distinzione tra la vendita coattiva fallimentare, con i relativi effetti purgativi, e la vendita effettuata dal curatore in adempimento di un preliminare.
Conclusione: Il Codice della Crisi ha introdotto innovazioni che tentano di bilanciare la tutela del promissario acquirente e del creditore ipotecario, ma con scelte normative che, in parte, sembrano contraddire i principi consolidati dalla giurisprudenza. La natura ibrida del nuovo sistema, dove elementi di diritto concorsuale si mescolano con principi di diritto contrattuale, genera incertezze interpretative che potrebbero richiedere ulteriori interventi normativi o interpretativi per stabilizzare la disciplina applicabile alle vendite in esecuzione di contratti preliminari trascritti.
Le Modifiche del Decreto Correttivo del 2024
Il decreto correttivo varato dal Consiglio dei Ministri il 10 giugno 2024 ha introdotto significative modifiche al Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII), mirate a mitigare il conflitto tra il diritto alla casa e il diritto di credito, con un’attenzione particolare alla protezione dei promissari acquirenti di immobili destinati ad abitazione principale.
1. Estensione dell’Effetto Purgativo: Il decreto ha confermato l’estensione dell’effetto purgativo, originariamente previsto per le vendite coattive concorsuali, anche ai trasferimenti effettuati in adempimento di un contratto preliminare. Questo significa che, una volta riscosso integralmente il prezzo di vendita, il giudice delegato può procedere alla cancellazione delle ipoteche e degli altri vincoli sull’immobile. Questo intervento, volto a tutelare il “diritto alla casa”, sacrifica gli interessi del creditore ipotecario, ponendo l’accento sulla protezione sociale del promissario acquirente, considerato in molti casi parte più debole.
2. Introduzione del Diritto di Contestazione del Prezzo: Per bilanciare la deroga ai diritti del creditore ipotecario, è stato introdotto un nuovo comma 3 bis all’art. 173 del CCII, che riconosce al creditore ipotecario il diritto di contestare la congruità del prezzo pattuito nel preliminare tramite un’impugnazione. Questa contestazione, disciplinata dall’art. 206, comma 3, può portare allo scioglimento del contratto qualora si dimostri che il prezzo fosse inferiore al valore di mercato di almeno un quarto al momento della stipula del contratto. Questa misura introduce una sorta di “revocatoria fallimentare” a tutela del creditore ipotecario, permettendogli di contestare contratti ritenuti pregiudizievoli.
3. Possibilità di Correzione del Prezzo da Parte del Promissario Acquirente: Il promissario acquirente, per evitare lo scioglimento del contratto, può sanare la situazione versando la differenza tra il prezzo pattuito e quello accertato come congruo. Tuttavia, questa correzione deve avvenire prima che il collegio decida sull’impugnazione del creditore ipotecario, secondo quanto previsto dall’art. 207, comma 3. Questo obbligo pone il promissario acquirente in una posizione delicata, richiedendo un rapido intervento finanziario per mantenere l’efficacia del contratto.
4. Modifiche alla Disciplina degli Acconti: Un’altra modifica significativa riguarda la disciplina degli acconti versati dal promissario acquirente. La regola originaria, che limitava l’opponibilità alla massa dei creditori alla metà degli acconti versati, è stata rivista. Ora, l’opponibilità è ripristinata per l’intero importo, a condizione che il promissario acquirente dimostri che i pagamenti siano avvenuti tramite mezzi tracciabili. Questo cambiamento mira a garantire la trasparenza e la correttezza delle transazioni, condizionando la tutela del promissario acquirente al rispetto delle norme fiscali e alla tracciabilità dei pagamenti.
5. Correttezza della Negoziazione e Onere della Prova: Il decreto ha rafforzato l’importanza della trasparenza e della correttezza nelle negoziazioni preliminari. Il promissario acquirente deve dimostrare che i pagamenti effettuati siano avvenuti in conformità agli obblighi fiscali e in modo tracciabile. La mancata osservanza di questi obblighi comporta la non opponibilità degli acconti alla massa dei creditori, influendo negativamente sui diritti del creditore ipotecario.
Conclusioni: Il decreto correttivo del 2024 introduce un sistema più equilibrato tra la tutela del diritto alla casa e le ragioni del credito. Da un lato, viene rafforzata la protezione del promissario acquirente, in particolare per quanto riguarda la sua capacità di mantenere l’efficacia del contratto preliminare e l’opponibilità degli acconti. Dall’altro, il creditore ipotecario ottiene un nuovo strumento per contestare i contratti lesivi dei suoi diritti, in particolare in relazione alla congruità del prezzo di vendita. Queste modifiche rappresentano un tentativo del legislatore di conciliare due diritti fondamentali, cercando di bilanciare le esigenze sociali con quelle economiche.
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STUDIO LEGALE BONANNI SARACENO Avv. Fabrizio Valerio Bonanni Saraceno Viale Giulio Cesare, 59 – 00192 – Roma