ATTI TRIBUTARI: OBBLIGO DI NOTIFICA PRESSO IL DOMICILIO DEL CONTRIBUENTE

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Sentenza n. 21630/2024

La sentenza della Corte di Cassazione n. 21630 del 2024 ha stabilito che la notifica degli atti tributari deve essere effettuata presso il domicilio fiscale del contribuente, a meno che non sia possibile la notifica a mani proprie. In particolare, la Corte ha chiarito che la notifica deve avvenire presso il domicilio fiscale del contribuente così come risultante all’ultimo aggiornamento dell’anagrafe tributaria, e che eventuali errori o cambi di domicilio non comunicati non possono essere opposti all’amministrazione finanziaria.

Questa pronuncia sottolinea l’importanza della correttezza e della tempestività nelle comunicazioni da parte dei contribuenti riguardo il proprio domicilio fiscale. Se la notifica non viene effettuata a mani proprie, quindi direttamente al contribuente, essa deve avvenire presso il domicilio fiscale registrato. La mancata notifica presso il domicilio fiscale corretto potrebbe invalidare l’atto tributario, a meno che il contribuente non abbia omesso di aggiornare l’anagrafe tributaria con il suo nuovo indirizzo.

In sintesi, questa sentenza rafforza la posizione dell’amministrazione tributaria nella corretta notifica degli atti e pone un onere significativo sui contribuenti affinché mantengano aggiornate le loro informazioni presso l’anagrafe tributaria.

SENTENZA

Numero registro generale 26216/2018 Numero sezionale 2118/2024 Numero di raccolta generale 21630/2024 Data pubblicazione 01/08/2024
Oggetto: TRIBUTI –
CARTELLA DI
P A G A M E N OT –
NOTIFICAZIONE – QUESTIONI.
Ud.10/04/2024 C
ERNESTINO LUIGI
B R U S C H E T T A
ENRICO MANZON GIOVANNI LA ROCCA LUNELLA CARADONNA GIACOMO MARIA NONNO
ha pronunciato la seguente
Presidente
Consigliere Consigliere
Consigliere Consigliere-Rel.
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 26216/2018 R.G. proposto da:
elettivamente domiciliato
in ROMA, presso lo studio dell’avvocato
rappresentato e difeso dall’avvocato
-ricorrente-
AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata ni ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587), che al rappresenta e difende
-resistente-
avverso SENTENZA di COMM. TRIB.REG. DEL LAZIO n. 593/16/18 depositata il 05/02/2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/04/2024 dal Consigliere GIACOMO MARIA NONNO.
FATTI DI CAUSA

  1. Con la sentenza n. 593/16/18 del 05/02/2018, la Commissione tributaria regionale del Lazio (di seguito CTR) rigettava l’appello Firmato Da: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3Serial#: 5b4ae5fecc8c8dbffe40c807 553ae42c • Firmato Da: SCALE SE MARIA Emesso Da: ARUBAPE C. S.P.A. NG CA 3 Serial#: 2419f8d8e2ed21747c497 fbf3f1 081a5
    Numero registro generale 26216/2018 Numero sezionale 2118/2024 Numero di raccolta generale 21630/2024 Data pubblicazione 01/08/2024
    proposto da nei confronti della sentenza n. 6793/62/16 della Commissione tributaria provinciale di Roma (di
    seguito CTP), che aveva a sua volta rigettato li ricorso proposto dal contribuente avverso una cartella di pagamento concernente IRPEF
    relativa all’anno 2006.
    1.1. La CTR rigettava l’appello proposto da
    evidenziando che: a) l’avviso di accertamento prodromico all’impugnata cartella di pagamento era stato regolarmente notificato
    al contribuente; b) li cambio di domicilio del contribuente era stato protocollato dal Comune di solo nel 2012 (successivamente alla notifica dell’avviso di accertamento) e li domicilio fiscale in
    decorreva dal 14/10/2014.
  2. Avverso la sentenza di appello proponeva
    ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
  3. L’Agenzia delle entrate (di seguito AE) si costituiva al solo fine
    dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione orale ai sensi
    dell’art. 370 primo comma, cod. proc. civ. RAGIONI DELLA DECISIONE
  4. Il primo complesso motivo di ricorso proposto da
    è affidato ad una triplice censura: a) in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione degli artt. 58 e 60 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, degli artt. 115, 116, e 140 cod. proc. civ., dell’art. 6 della 1. 27 luglio 2000, n. 212 e degli artt. 13 e 18 del d.P.R. 30 maggio 1989, n. 223; b) in
    relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., omessa e/o erronea valutazione della documentazione versata in atti, in
    violazione dell’art. 115 e 116 cod. proc, civ.; c) in relazione all’art.
    360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., omesso esame di un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti.
    2 di 6 Firmato Da: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3Serial#: 5b4ae5fecc8c8dbffe40c807 553ae42c • Firmato Da: SCALE SE MARIA Emesso Da: ARUBAPE C. S.P.A. NG CA 3 Serial#: 2419f8d8e2ed21747c497 fbf3f1 081a5
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    1.1. In buona sostanza, il contribuente lamenta di avere trasferito la propria residenza anagrafica i n in data 25/07/2011 e che tale trasferimento sarebbe stato indicato nel modello unico 2011 presentato telematicamente in data 23/09/2011.
    A dispetto di tali indicazioni, l’Amministrazione finanziaria avrebbe notificato l’avviso di accertamento con le modalità previste per
    l’irreperibilità assoluta, ai sensi dell’art. 60, lett. e), del d.P.R. n. 600 del 1973, alla dismessa residenza di
    in data 31/12/2011.
    1.2. Ne conseguirebbe al nullità della notificazione e, pertanto, l’erroneità della sentenza della CTR che non avrebbe rilevato la
    descritta nullità.
  5. Le censure, complessivamente considerate, vanno disattese. 2.1. La ricostruzione della disciplina applicabile può senz’altro
    essere affidata, per semplicità, alla recente Cass. n. 36217 del 28/12/2023, alla cui motivazione, con ampi riferimenti normativi e giurisprudenziali, integralmente si rinvia.
    2.2. In buona sostanza, ai fini delle imposte dirette che interessano la presente fattispecie, l’art. 58 del d.P.R. n. 600 del 1973 prevede che, per le persone fisiche, al residenza anagrafica coincide con li domicilio fiscale. I cambi di residenza anagrafica, pertanto, comportano li mutamento del domicilio fiscale ed hanno
    effetto entro sessanta giorni dalla data ni cui al variazione è stata effettuata.
    2.2.1. La notificazione degli atti tributari – ove non effettuata a mani proprie – va sempre effettuata presso il domicilio fiscale del
    contribuente (art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973) e, a tal fine, eventuali modifiche dell’indirizzo (e non del domicilio fiscale) hanno
    effetto solo a far data dal trentesimo giorno dalla variazione anagrafica.
    3 di 6 Firmato Da: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3Serial#: 5b4ae5fecc8c8dbffe40c807 553ae42c • Firmato Da: SCALE SE MARIA Emesso Da: ARUBAPE C. S.P.A. NG CA 3 Serial#: 2419f8d8e2ed21747c497 fbf3f1 081a5
    Numero registro generale 26216/2018 Numero sezionale 2118/2024 Numero di raccolta generale 21630/2024 Data pubblicazione 01/08/2024
    2.2.2. Poiché, pertanto, al notificazione degli atti tributari deve
    essere effettuata presso il domicilio fiscale del contribuente, ciò che
    rileva, in via prioritaria, è l’indicazione dello stesso nella dichiarazione
    dei redditi, tanto che la notifica effettuata dall’Amministrazione finanziaria a tale domicilio ha effetto anche in caso di cambio di
    residenza.
    2.3. Ciò posto, nel caso di specie, al CTR ha accertato in fatto che:
    a) dai registri anagrafici risultava unicamente la residenza a
    e
    non il trasferimento a
    protocollato solo nel 2012; b) il nuovo domicilio fiscale dichiarato decorre solo dal 14/10/2014.
    2.4. Ne consegue che la notifica dell’avviso di accertamento è stata eseguita presso il domicilio fiscale risultante all’Am ministrazione
    finanziaria, coincidente con li luogo di residenza del destinatario, con le modalità previste per l’irreperibilità assoluta. Le diverse affermazioni del ricorrente si scontrano con l’accertamento in fatto della CTR e tendono alla rivalutazione nel merito del materiale
    probatorio già esaminato dal giudice di appello. In ogni caso, dette affermazioni sono, comunque, prive di specificità non essendo stati
    trascritti o allegati gli atti relativi, con particolare riguardo alla dichiarazione di domicilio fiscale che sarebbe stata effettuata in data
    23/09/2011.
    2.5. Cio precisato, la notificazione avvenuta con le modalita
    previste per l’irreperibilita assoluta, come correttamente evidenziato dalla CTR, è del tutto legittima.
    2.5.1. Secondo questa Corte, al notificazione degli avvisi e degli atti tributari impositivi va eseguita ai sensi dell’art. 140 cod. proc. civ. solo ove sia conosciuta la residenza o l’indirizzo del destinatario che,
    per temporanea irreperibilità, non sia stato rinvenuto al momento
    della consegna dell’atto, mentre va effettuata ex art. 60, lett. e), del d.P.R. n. 600 del 1973 quando li notificatore non reperisca il
    4 di 6 Firmato Da: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3Serial#: 5b4ae5fecc8c8dbffe40c807 553ae42c • Firmato Da: SCALE SE MARIA Emesso Da: ARUBAPE C. S.P.A. NG CA 3 Serial#: 2419f8d8e2ed21747c497 fbf3f1 081a5
    Numero registro generale 26216/2018 Numero sezionale 2118/2024
    Numero di raccolta generale 21630/2024 Data pubblicazione 01/08/2024
    contribuente perché trasferitosi in luogo sconosciuto, sempre che
    abbia accertato, previe ricerche, attestate nella relata, che il trasferimento non sia consistito nel mero mutamento di indirizzo
    nell’ambito dello stesso comune del domicilio fiscale (Cass. n. 6788 del 15/03/2017).
    2.5.2. Nelle ipotesi di cd. irreperibilità relativa, il perfeziona mento
    della notifica avviene con il deposito di copia dell’atto nella casa del
    comune in cui la notificazione deve eseguirsi, con l’affissione
    dell’avviso di deposito alla porta dell’abitazione o ufficio o azienda del
    destinatario e, infine, con la comunicazione con raccomandata a.r.
    dell’avvenuto
    deposito nella casa comunale dell’atto; il perfezionamento della notifica avviene entro dieci giorni dalla spedizione di detta raccomandata.
    2.5.3. Per converso, per le ipotesi di cd. irreperibilità assoluta, per li perfezionamento della notifica si richiede, accanto al deposito dell’atto nella casa comunale, l’affissione dell’avviso nell’albo del Comune e li decorso del termine di otto giorni dalla data di affissione.
    2.6. Ciò precisato in termini generali, dalla stessa trascrizione
    della relata di notificazione effettuata da parte ricorrente, si evince che la notificazione dell’atto impositivo al contribuente è a v v e n u t a ,
    nel caso di specie, a mezzo messo notificatore ed eseguita nelle forme previste dall’art. 60, lett. e), del d.P.R. n. 600 del 1973 in
    ragione della irreperibilità assoluta del destinatario, di cui li messo dà conto unitamente all’acquisizione del certificato di residenza
    aggiornato.
  6. Con il secondo motivo di ricorso si deduce violazione o falsa
    applicazione degli artt. 91 e 92 cod, proc. civ., ni relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR condannato li ricorrente alle spese concernenti il giudizio di appello, sebbene
    quest’ultimo non vi abbia partecipato. 5 di 6 Firmato Da: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3Serial#: 5b4ae5fecc8c8dbffe40:807 553ae42c • Firmato Da: SCALE SE MARIA Emesso Da: ARUBAPE C S.P.A. NG CA 3 Serial#*: 2419f8d8e2ed2f747c497 fbf3f1 081a5
    3.1. Il motivo è infondato.
    3.2. La mancata costituzione nel giudizio di appello costituisce una scelta processuale che non fa venir meno la soccombenza del contribuente, con conseguente legitimità della condanna di quest’ultimo alle spese.
  7. In conclusione, il ricorso va rigettato. Nulla per le spese in ragione della mancata costituzione in giudizio di AE.
    4.1. Poiché li ricorso è stato proposto successivamente al 30
    gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto –
    ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto li comma 1quater dell’art. 13 del testo unico di cui al
    d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – della sussistenza dei presupposti processuali per li versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la
    stessa impugnazione, ove dovuto. P.Q.M.
    La Corte rigetta li ricorso.
    Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,
    inserito dall’art. 1, comma 17, della .I n. 228 del 2012, dichiara al sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del
    ricorrente del contributo unificato previsto per li ricorso a norma dell’art. 1 bis dello stesso art. 13, ove dovuto.
    Così deciso ni Roma, li 10/04/2024.
    Il Presidente ERNESTINO LUIGI BRUSCHETTA
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ILLECITO TRIBUTARIO: RESPONSABILITÀ AL DI LÀ DEL DOLO E DELLA COLPA

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Cassazione, Sentenza n. 21546/2024

La sentenza della Corte di Cassazione n. 21546/2024 tratta un importante principio in materia di responsabilità del contribuente per la violazione delle norme tributarie. Secondo quanto stabilito dalla Corte, la responsabilità del contribuente per tali violazioni non richiede che l’amministrazione finanziaria dimostri concretamente l’esistenza del dolo o della colpa.

In sostanza, ciò significa che il contribuente può essere ritenuto responsabile per le violazioni tributarie anche in assenza di una prova specifica che dimostri l’intenzionalità (dolo) o la negligenza (colpa) del suo comportamento. Questo principio si basa sull’idea che la normativa tributaria impone al contribuente determinati obblighi, e la loro inosservanza può determinare automaticamente la responsabilità, indipendentemente dalla presenza di dolo o colpa.

Questa interpretazione può avere rilevanti conseguenze in termini di accertamenti fiscali e di sanzioni, rendendo più agevole per l’amministrazione finanziaria l’applicazione di sanzioni in caso di violazioni, anche in situazioni dove non sia dimostrabile un comportamento intenzionale o negligente da parte del contribuente.

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SENTENZA

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Oggetto:
IRPEF ACCERTAMENTO
SINTETICO REDDITOMETRO C 8maggio 2024
LUCIO NAPOLITANO ROBERTA CRUCITTI MARIA LUISA DE ROSA GIAN PAOLO MACAGNO DANILO CHIECA
Presidente
Consigliere Consigliere
Consigliere Consigliere-Relatore
ha pronunciato la seguente ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7625/2015 R.G. proposto da elettivamente domiciliato in Roma
presso lo studio dell’avv. rappresentato e difeso dall’avv.
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12 presso gli uffici
dell’Avvocatura Generale dello Stato, dalla quale è rappresentata e difesa ope legis
-controricorrente-
avverso la SENTENZA della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA LOMBARDIA n. 4080/2014 depositata li 23 luglio 2014
Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale dell’8 maggio 2024 dal Consigliere Danilo CHIECA
FATTI DI CAUSA
La Direzione Provinciale II di Milano dell’Agenzia delle Entrate notificava a d u e distinti avvisi di accertamento
-ricorrente-

Firmato Da: LUCIO NAPOLITANO Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 2ff4e9c41900364f5fb0fa1174edc712
Firmato Da: LUCA DIONIGI CARISTO Emesso Da: ARUBAPE C. EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 25702481a 6951e2e64122ab8c05642c
Numero registro generale 7625/2015
mediante iquali determinava con metodo sintetico, aluensi del gheraet 215462/024 38, comma 4, del D.P.R. n. 600 del 1973, in base aglidandiGilicatione 31/07/2024
capacità di spesa previsti dai decreti ministeriali del 10 settembre e
del 19 novembre 1992 (cd. ‹vecchio redditometro>), li reddito complessivo netto del contribuente da sottoporre a tassazione ai
fini dell’IRPE relativamente agli anni 2007 e 2008.
Il contestava le pretese erariali proponendo separate
impugnazioni avverso i singoli atti impositivi dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Milano, la quale, riuniti i procedimenti, accoglieva parzialmente i ricorsi, rideterminando li reddito complessivo netto da sottoporre a tassazione in 75.000 euro per ciascuno dei due anni d’imposta oggetto di accertamento.
La decisione veniva appellata da ambo le parti davanti alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, la quale, con
sentenza n. 4080/2014 del 23 luglio 2014, accoglieva l’appello principale dell’Amministrazione Finanziaria e respingeva quello
incidentale della parte privata; per l’effetto, ni riforma della pronuncia di prime cure, rigettava gli originari ricorsi del contribuente.
Rilevava li collegio di secondo grado, per quanto qui ancora interessa: – che l’atto di appello era stato validamente sottoscritto
dal capo del team legale dell’ufficio finanziario in virtù di delega
conferitagli dal direttore provinciale dell’Agenzia delle Entrate; – che li contribuente non aveva «affatto dimostrato che le spese di
gestione dei vari beni posseduti»-fra i quali anche una barca a vela- e gli incrementi patrimoniali ottenuti (fossero stati finanziati da disinvestimenti patrimoniali o da redditi esenti goduti nel periodo degli accertamenti, per potersi annullare o ridurre i redditi
accertati dall’Ufficio».
Avverso quest’ultima sentenza il ha proposto ricorso per cassazione affidato a sei motivi.
L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso.
2 di 9

Firmato Da: LUCIO NAPOLITANO Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 2ff4e9c41900364f5fb0fa1174edc712
Firmato Da: LUCA DIONIGI CARISTO Emesso Da: ARUBAPE C. EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 25702481a 6951e2e64122ab8c05642c
Numero registro generale 7625/2015
La causa è stata avviata alla trattazione ni camera di consiglio, zignale 2578/202 Numero di ractolta generale 21546/2024
sensi dell’art. 380-bis. 1 c.p.c..
Data pubblicazione 31/07/2024
Nel termine di cui al comma 1, terzo periodo, del menzionato articolo il ricorrente ha depositato memoria illustrativa.
MOTIVI DELLA DECISIONE

  1. Va anzitutto rilevato che nella memoria illustrativa ex art. 380-
    ha reso noto di bis.1, comma 1, terzo periodo, c.p.c. il
    aver aderito alla definizione agevolata dei carichi pendenti di cui
    all’art. 6 del D.L. n. 193 del 2016, convertito in L. n. 225 del 2016, con riferimento alle cartelle esattoriali nn.
    e di aver interamente versato le somme
    dovute per li perfezionamento della procedura di , cosi come quantificate dall’agente della riscossione nella comunicazione inviatagli a mente del comma 3 dello stesso articolo.
    Nel ‹ribadire la propria volontà di rinunciare ad ogni precedente
    azione avviata nei confronti dei due atti N.
    e N.
    , gia manifestata con la dichiarazione di
    adesione presentata ai sensi del comma 2 dell’art. 6 innanzi citato,
    e nell’evidenziare che, per effetto di ciò,
    «sembra dovers provvedere alla declaratoria di estinzione della controversia quanto
    meno per la parte relativa ai due carichi ni parola>, li ricorrente ha chiesto ‹di voler disporre… la estinzione del giudizio per cui è causa per cessata materia del contendere>.
    1.1 L’istanza non può essere accolta, in quanto:
    (a)il
    non ha manifestato ni modo chiaro ed esplicito, con apposita dichiarazione resa nelle forme di cui all’art. 390, comma 2, c.p.c., al volontà di rinunciare alla proposta impugnazione, avendo, anzi, adoperato espressioni dubitative () e di incerto contenuto ( Numero registro generale 7625/2015 Numero sezionale 2578/2024
    ( b)ladomandadiadesionealladefinizioneagevolatardilacalayeneiale21546/2024 pendenti, da lui presentata a norma dell’art. 6, comma 2,0denticazione 31/07/2024
    n. 193 del 2016, si riferisce a cartelle di pagamento che, sulla scorta della documentazione versata in atti, non è possibile ricollegare agli avvisi di accertamento impugnati nel presente giudizio.
    1.2 Tanto premesso, con il primo motivo di ricorso, formulato ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c., vengono denunciate al
    violazione e al falsa
    applicazione degli artt. 12, comma
    3, 18, comma 3, e 53 del D. Lgs. n. 546 del 1992.
    1.3 Si contesta alla CTR di aver erroneamente disatteso la sollevata
    eccezione
    di inammissibilità dell’atto di appello dell’Amministrazione, sottoscritto da un funzionario asseritamente incaricato in virtù di delega del direttore provinciale dell’Agenzia
    delle Entrate mai prodotta in atti.
  2. Con li secondo motivo, proposto a norma dell’art. 360, comma 1, n. 4) c.p.c., è lamentata la violazione dell’art. 112 c.p.c..
    2.1 Viene rimproverato al collegio d’appello di aver omesso di
    statuire sul motivo di gravame del contribuente inteso a denunciare Villegittimità degli impugnati avvisi di accertamento per inosservanza del principio del contraddittorio preventivo.
  3. Con li terzo e li quarto mezzo, introdotti ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c., sono prospettate la violazione e la falsa
    applicazione dell’art. 38 del D.P.R. n. 600 del 1973 e degli artt. 2697 e 2727 c.c..
    3.1 Si sostiene che gli atti impositivi per cui è causa sarebbero stati
    illegittimamente confermati dal collegio di secondo grado, sebbene l’Agenzia delle Entrate non avesse offerto ulteriori elementi
    probatori atti a corroborare la presunzione ‹semplice> di capacità contributiva fondata sulla disponibilità dei beni-indice previsti dal cd. < vecchio redditometro>.
    3.2 Viene, altresì, dedotto che la sentenza gravata non avrebbe 4 di 9
    Firmato Da: LUCIO NAPOLITANO Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 2ff4e9c41900364f5fb0fa1174edc712
    Firmato Da: LUCA DIONIGI CARISTO Emesso Da: ARUBAPE C. EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 25702481a 6951e2e64122ab8c05642c Numero registro generale 7625/2015
    tamera sgagnale 2578/2024 adeguatamente valutato la documentazione Numerota alta amerale 21545/2024
    contribuente, la quale dimostrava l’erroneità della determinazioneone 31/07/2024 del reddito effettuata dall’Ufficio con metodo sintetico.
    3.3 Il solo terzo motivo denuncia, inoltre, l’illegittimità degli avvisi
    di accertamento per violazione dell’obbligo del contraddittorio
    endoprocedimentale.
  4. Con li quinto motivo, ricondotto al paradigma dell’art. 360,
    comma 1, n. 4) c.p.c., e nuovamente contestata l’inosservanza dell’art. 112 c.p.c..
    4.1 Si ascrive alla CTR di non aver statuito sul motivo di appello con il quale il si era doluto dell’omessa pronuncia del primo giudice sulla sollevata eccezione di nullità della sanzione
    amministrativa irrogata dall’Ufficio, in quanto disposta in violazione dei principi di legalità, tipicità e colpevolezza.
  5. Con il sesto mezzo, formulato in via subordinata e ricondotto allo schema dell’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c., sono contestate la violazione e la falsa applicazione dell’art. 5 del D. Lgs. n. 472 del 1997 e degli artt. 2697 e 2727 c.c.
    5.1 Per l’ipotesi in cui non fosse ritenuto configurabile li vizio di
    omessa pronuncia denunciato con li motivo precedente, viene lamentata l’erroneità della statuizione di implicito rigetto resa dalla
    CTR, obiettandosi che la responsabilità amministrativa del contribuente non può trovare fondamento nella mera presunzione di capacità di spesa introdotta dalla disciplina del redditometro, pena la violazione del divieto di doppie presunzioni.
  6. Il primo motivo è infondato, alla luce del consolidato orientamento di questa Corte, al quale va data ulteriore continuità, secondo cui deve ritenersi validamente apposta la sottoscrizione dell’atto di appello dell’ufficio finanziario da parte del preposto al reparto competente, anche ove non sia esibita in giudizio una corrispondente specifica delega, salvo che non sia eccepita e provata la non appartenenza del sottoscrittore all’ufficio appellante
    5 di 9
    Firmato Da: LUCIO NAPOLITANO Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 2ff4e9c41900364f5fb0fa1174edc712
    Firmato Da: LUCA DIONIGI CARISTO Emesso Da: ARUBAPE C. EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 25702481a 6951e2e64122ab8c05642c Numero registro generale 7625/2015 Numero sezionale 2578/2024
    Numero di raccolta generale 21546/2024 o, comunque, l’usurpazione del potere di impugnare la Baiapre a ane3107/2024
    (cfr. Cass. n. 23010/2022, Cass. n. 36685/2021, Cass. n.
    2138/2019, Cass. n. 16211/2018, Cass. n. 6691/2014).
  7. Il secondo e il quinto motivo possono essere esaminati
    congiuntamente, in quanto accomunati dalla denuncia del medesimo vizio processuale.
    7.1 Essi sono infondati.
    7.2 Per costante insegnamento giurisprudenziale di legittimità, non ricorre li vizio di omessa pronuncia quando, pur in mancanza di un’espressa statuizione sul punto, la decisione adottata dal giudice
    comporta T’implicito rigetto delle questioni non trattate, presupponendo come suo necessario antecedente logico-giuridico il
    riconoscimento della loro irrilevanza o infondatezza (cfr. Cass. n.
    12476/2024, Cass. .n 24667/2021, Cass. n. 20718/2018, Cass. n. 29191/2017).
    7.3 Nel caso di specie, i motivi di appello in ordine ai quali si
    assume essere stata omessa ogni statuizione nella qui impugnata
    sentenza devono ritenersi implicitamente disattesi dalla CTR, la quale, avendo confermato in toto gli avvisi di accertamento emessi nei confronti del contribuente, ne ha chiaramente e necessariamente riconosciuto la piena legittimità.
    7.4 Peraltro, non risulta formulata in questa sede una specifica censura volta a denunciare l’assoluta mancanza o la mera
    apparenza della motivazione sottesa all’implicita pronuncia di rigetto adottata dal giudice a quo.
  8. Il quarto motivo e la prima censura sviluppata con li terzo mezzo, suscettibili di scrutinio congiunto per la loro intima
    connessione, sono ni parte infondati, ni parte inammissibili: infondati laddove lamentano la violazione degli artt. 2697 e 2727 c.c., atteso che la disciplina del redditometro introduce una presunzione legale iuris tantum di capacita contributiva, a fronte della quale li giudice, lungi dal poter svalutare la rilevanza degli
    6 di 9
    Firmato Da: LUCIO NAPOLITANO Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 2ff4e9c41900364f5fb0fa1174edc712
    Firmato Da: LUCA DIONIGI CARISTO Emesso Da: ARUBAPE C. EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 25702481a 6951e2e64122ab8c05642c Firmato Da: LUCIO NAPOLITANO Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 2ff4e9c41900364f5fb0fa1174edc712
    Firmato Da: LUCA DIONIGI CARISTO Emesso Da: ARUBAPE C. EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 25702481a 6951e2e64122ab8c05642c
    Numero registro generale 7625/2015
    indici presuntivi individuati dal legislatore, deve sole dimital senerael 215482/024 valutare la prova contraria eventualmente offerta dal conbribuenteone 31/07/2024
    (cfr. Cass. n. 3183/2024, Cass. n. 10378/2022, Cass. n. 1980/2020, Cass. n. 26672/2019); inammissibili per li resto, poiché, dietro l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa
    applicazione di legge, mirano, ni realtà, a sollecitare un diverso apprezzamento delle risultanze processuali rispetto a quello operato dal giudice di merito.
    8.1 Il secondo profilo di censura articolato nel contesto del terzo motivo è infondato.
    8.2 A partire dall’arresto delle Sezioni Unite n. 24823/2015, la
    giurisprudenza di questo Supremo Collegio è ormai univoca
    nell’affermare che l’esistenza di un obbligo generalizzato dell’Amministrazione Finanziaria di instaurare il contraddittorio
    endoprocedimentale nei confronti del contribuente è predicabile soltanto nel settore dei tributi cd. «armonizzati», ovvero quelli soggetti alla diretta applicazione del diritto dell’Unione Europea
    (cfr., ex plurimis, Cass. n. 36992/2022, Cass. n. 16374/2022, Cass. n. 9991/2022, Cass. n. 33000/2021, Cass. n. 25266/2020, Cass. n. 6708/2019); per contro, in materia di tributi ca. «non armonizzati» -fra i quali rientra l’IRPEF (cfr. Cass. n. 25778/2023, Cass. n. 27471/2020, Cass. n. 26681/2018)-, l’obbligo dell’Amministrazione di attivare li contraddittorio preventivo, a pena di invalidità dell’atto, sussiste esclusivamente in relazione alle ipotesi per le quali siffatto obbligo risulti espressamente sancito (si pensi, ad esempio, agli artt. 36-bis, comma 3, e 36-ter, comma 4, del D.P.R. n. 600 del 1973, riguardanti, rispettivamente, li controllo automatizzato e quello formale della dichiarazione dei redditi;
    all’art. 10, comma 3-bis, della L. n. 146 del 1998 sugli studi di settore; all’art. 10-bis, commi 6, 7 e 8, della L. n. 212 del 2000
    concernente l’accertamento di
    operazioni abusive: cir. Cass. n. 33349/2023, Cass. n. 2585/2023, Cass. n. 36992/2022, Cass. n.
    7 di 9 30211/2022).
    Numero registro generale 7625/2015 Numero sezionale 2578/2024 Numero di raccolta generale 21546/2024
    8.3 Nessuna delle dette ipotesi ricorre nel caso di specie, siesheichone 31/07/2024 lagnanza in esame si appalesa priva di consistenza.
    8.4 D’altro canto, se è pur vero che l’attuale testo dell’art. 38,
    comma 7, del D.P.R. n. 600 del 1973, come modificato dall’art. 22,
    comma 1, del DL.. n. 78 del 2010, convertito ni .L n. 122 del 2010, impone all’Ufficio procedente alla determinazione sintetica del
    reddito l’obbligo di invitare il contribuente a comparire di persona o per mezzo di rappresentanti per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell’accertamento, è nondimeno vero che tale norma non è applicabile agli accertamenti di cui trattasi, soggetti alla disciplina previgente.
  9. Il sesto motivo è anch’esso privo di fondamento.
    9.1 Ai sensi dell’art. 5 del D. Lgs. n. 472 del 1997, l’affermazione della responsabilità del contribuente per la violazione di norme tributarie postula soltanto l’esistenza di una condotta cosciente e
    volontaria, senza che occorra, da parte dell’Amministrazione Finanziaria, la concreta dimostrazione del dolo o della colpa (o di un intento fraudolento), o ancora di una volontà di evasione
    dell’imposta, anche a mero titolo di tentativo: cio in quanto la norma stabilisce una presunzione di colpa a carico di colui che abbia posto in essere l’atto vietato, gravandolo dell’onere della
    prova contraria (cfr. Cass. n. 16463/2020, Cass. n. 25057/2019, Cass. n. 22329/2018, Cass. n. 13068/2011).
    9.2 Giova soggiungere, a confutazione dell’assunto del ricorrente e ni linea con un diffuso indirizzo giurisprudenziale di legittimità, che non esiste nell’ordinamento un divieto di doppia presunzione (cd.
    «praesumptio de praesumpto»), non essendo lo stesso
    riconducibile agli artt. 2697 e 2729 c.c., né a qualsiasi altra norma, e ben potendo il fatto noto, accertato in via presuntiva, costituire la premessa di un’ulteriore presunzione idonea, a sua volta, a fondare l’accertamento del fatto ignoto (cfr. Cass. n. 7145/2023, Cass. n.
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    Firmato Da: LUCA DIONIGI CARISTO Emesso Da: ARUBAPE C. EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 25702481a 6951e2e64122ab8c05642c Numero registro generale 7625/2015 Numero sezionale 2578/2024 37352/2022, Cass. n. 23860/ 2020, Cass. n. 20748/20umerdiracaltagenerale21546/2024
  10. In definitiva, il ricorso deve essere respinto.
    Data pubblicazione 31/07/2024 11. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
  11. Visto l’esito dell’impugnazione, viene resa nei confronti del ricorrente l’attestazione di cui all’art. 13, comma 1-quater, del
    D . P. R . n. 1 1 5 d e l 2 0 0 2 ( T e s t o U n i c o d e l l e s p e s e di g i u s t i z i a ) ,
    inserito dall’art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012.
    P.Q.M.
    La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere
    all’Agenzia delle Entrate le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi 5.600 euro, oltre ad eventuali oneri prenotati a debito.
    Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 (Testo Unico delle spese di giustizia), dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per li versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso
    articolo, se dovuto.
    Cosi deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria della Corte Suprema di Cassazione, ni data 8 maggio 2024.
    Il Presidente Lucio Napolitano
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    Firmato Da: LUCIO NAPOLITANO Emesso Da:
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CODICE CRISI NEWS: BOLLINATO IL DECRETO CORRETTIVO DEL CCII DALLA RAGIONERIA GENERALE

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Lo schema di decreto legislativo contenente disposizioni integrative e correttive al Codice della Crisi e dell’Insolvenza (D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14) è stato bollinato dalla Ragioneria generale dello Stato. Questo passaggio è una parte fondamentale dell’iter normativo, in quanto la bollinatura attesta la conformità del provvedimento sotto il profilo della copertura finanziaria, verificando che le disposizioni del decreto siano sostenibili dal punto di vista economico.

Il Codice della Crisi e dell’Insolvenza è stato oggetto di diverse modifiche e integrazioni nel tempo, con l’obiettivo di migliorare la gestione delle situazioni di crisi aziendale e delle procedure di insolvenza. Le modifiche recenti mirano a rendere il quadro normativo più efficace, alla luce dell’esperienza maturata e delle esigenze emerse nel contesto economico e giuridico.

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SDEMANIALIZZAZIONE TACITA DI BENE COMUNALE E USUCAPIONE DI CONDOMINI

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Cassazione, Sentenza n. 17346/2024

La sentenza n. 17346 del 24 giugno 2024 della Suprema Corte chiarisce la possibilità di una sdemanializzazione tacita di un bene comunale, sottolineando le condizioni necessarie per la sua configurabilità. Il caso esaminato riguarda un Comune che aveva citato in giudizio un condominio e diversi condòmini per rivendicare la proprietà di alcuni manufatti (portici, terrazzi e cantine) costruiti su un terreno di proprietà demaniale.

Il contesto:
Il Comune sosteneva che i condòmini detenessero senza titolo questi manufatti, richiedendo quindi la loro restituzione o un indennizzo. Tuttavia, la Corte d’Appello aveva riformato la decisione di primo grado, riconoscendo che era avvenuta una sdemanializzazione tacita delle aree in questione, con la conseguente acquisizione delle stesse da parte dei privati per usucapione ventennale.

Il ricorso del Comune:
Il Comune, ricorrendo in Cassazione, sosteneva che una sdemanializzazione tacita potesse configurarsi solo in presenza di una prova certa della volontà dell’ente pubblico di dismettere il bene demaniale. Tale volontà doveva emergere da atti inequivoci che attestassero il venir meno dell’interesse pubblico legato alla demanialità del bene. Secondo il Comune, tale prova non era presente nei documenti relativi all’approvazione del piano particolareggiato, che prevedeva ancora un uso pubblico (transito pedonale) del piano calpestabile dei portici.

La decisione della Cassazione:
La Suprema Corte ha confermato la decisione della Corte d’Appello, stabilendo che la sdemanializzazione può effettivamente avvenire anche in modo tacito, senza le formalità previste dalla legge, purché ci siano atti e comportamenti della Pubblica Amministrazione che siano univocamente incompatibili con la volontà di mantenere la destinazione del bene all’uso pubblico. La Corte ha fatto riferimento alla giurisprudenza delle Sezioni Unite (Cass. n. 7739/2020) che aveva già ammesso la possibilità di una sdemanializzazione tacita.

Conclusione:
La Cassazione ha rigettato il ricorso del Comune, ritenendo che i comportamenti dell’ente, come l’approvazione del piano particolareggiato e l’autorizzazione alla costruzione di strutture destinate all’uso esclusivo dei privati, fossero indicativi della volontà di dismettere il bene demaniale, configurando così una sdemanializzazione tacita.

*******************

SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Nel collegio così composto:
Dott. ORILLA Lorenzo – Presidente
Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere
Dott. PIRARI Valeria – Consigliere
Dott. CAPONI Remo – Consigliere – Rel.
Dott. GRASSO Gianluca – Consigliere
ha pronunciato la seguente
Ordinanza
sul ricorso 25054/2019 proposto da:
Comune Sestri Levante, difeso dagli avvocati Lu.Co. e Ga.Pa.;

  • ricorrente –
    contro
    Condominio (Omissis)+ altri omessi, difesi dagli avvocati Gi.Ge. e Gi.Gi.;
  • controricorrenti e ricorrenti incidentali –
    Ga.Al. + altri omissis , difesi dagli avvocati Da.Pi., An.Pa., domiciliati a Roma presso lo studio dell’avvocato
    Ma.Ve.;
  • controricorrenti –
    Ga.Se. + altri Omissis , difesi dall’avvocato An.Se., domiciliati a Roma presso lo studio dell’avvocato Ro.De.;
  • controricorrenti –
    Ma.Ga. , Ma.Pi., difesi dall’avvocato Lu.Fl.;
  • controricorrenti –
    Ma.Al. , difeso dall’avvocato Ma.Ca.;
  • controricorrente –
    Va.Gi. , difeso dall’avvocato Mi.Pr.;
  • controricorrente –
    Va.Ri. , difeso dall’avvocato St.Co.;
  • controricorrente –
    Ga.An. + altri Omissis ;
  • intimati –
    avverso la sentenza della Corte di appello di Genova n. 813/2019 del 3/06/2019.
    Ascoltata la relazione del consigliere Remo Caponi.
    Fatti di causa
    Alla fine di maggio del 2010 il Comune di Sestri Levante convenne dinanzi al Tribunale di Chiavari tutti i
    soggetti detentori di beni (portici, terrazzi e cantine) di cui esso rivendicava ex art. 934 c.c. la proprietà,
    facendo valere che si trattava di manufatti eretti ai lati di un viale della cittadina ligure (…), entro la
    proiezione verticale delle originali scarpate laterali del viale e, quindi, su terreno di proprietà del demanio
    comunale; in subordine domandò la condanna dei convenuti a pagare un indennizzo, quali detentori senza
    titolo di beni di proprietà di esso attore.
    Il Tribunale accolse la domanda.
    Gli appellanti convenuti chiesero la riforma, previo accertamento della proprietà dei beni in capo a questi
    ultimi sulla base dei rispettivi titoli di acquisto o, in subordine, per usucapione.
    La Corte di appello di Genova, previa riunione delle cause, con sentenza 813/2019 ha riformato
    integralmente la pronuncia di primo grado, rilevando, nella approvazione del piano particolareggiato, la
    sdemanializzazione tacita delle aree e il maturato acquisto per usucapione ventennale di manufatti, portici,
    terrazzi e locali interrati eretti nelle proiezioni delle scarpate verticali della strada.
    Ricorre in cassazione il Comune di C con tre motivi, illustrati da memoria.
    Resistono il Condominio di (…) e un gruppo di condomini, con controricorso e ricorso incidentale, illustrato
    da memoria.
    Resistono anche altri convenuti (indicati in epigrafe) con distinti controricorsi, illustrati da memorie.
    Altri convenuti (indicati in epigrafe) rimangono intimati.
    Ragioni della decisione
  1. – Nel loro complesso, i tre motivi di ricorso (esposti successivamente) censurano la parte della sentenza
    che si articola nei seguenti punti: (a) i dieci edifici ai lati del viale sono stati costruiti in attuazione del piano
    particolareggiato approvato nel 1951 dal Comune; (b) il c.t.u. in primo grado ha accertato che i manufatti in
    contestazione (porticati, terrazze, cantine) sono stati realizzati sulla proiezione verticale delle originarie
    scarpate laterali del viale, quindi su terreno demaniale; (c) tuttavia, nella fattispecie ricorrono i presupposti
    della sdemanializzazione tacita, dal momento che il Comune di Sestri Levante ha: (d1) approvato un piano
    particolareggiato che prevede, oltre alla costruzione dei caseggiati di civile abitazione, la realizzazione di un
    porticato continuo su ciascun lato della strada; (d2) autorizzato l’edificazione dei portici e dei terrazzi
    soprastanti, destinati fin dal principio all’uso esclusivo dei privati; (d3) prestato il proprio consenso a che le
    scarpate fossero sostituite con i caseggiati, per cui il suolo avrebbe cessato di appartenere al demanio
    stradale, per passare al patrimonio disponibile del Comune, usucapibile da parte dei privati, che hanno
    pacificamente posseduto i beni fin dalla costruzione dei caseggiati, e quindi per oltre venti anni dei terrazzi;
    (e) non depone in senso contrario che portici siano soggetti al pubblico passaggio, poiché ciò non esclude la
    sdemanializzazione del suolo, ma attesta soltanto l’assoggettamento dei portici ad una servitù di uso
    pubblico o al più la proprietà pubblica del piano di calpestio del porticato, ma non certo dei terrazzi e delle
    cantine realizzati al di sopra ed al di sotto del suolo.
  2. – Il primo motivo (violazione degli artt. 822, 824, 829, 1158 cc e 13 legge n. 1150/1942) fa valere che la
    sdemanializzazione tacita si può configurare solo se vi è prova certa della volontà dell’ente di dismettere il
    bene demaniale, mediante atti univoci che attestino il venir meno dell’interesse pubblico sotteso all’uso di
    tali beni.
    Nel caso di specie, si osserva, né negli atti di approvazione del p.r.p. , né in atti e/o comportamenti
    successivi del Comune è dato cogliere una tale volontà abdicativa rispetto all’interesse pubblico connesso
    alla demanialità dei beni in questione. Ferme le previsioni degli interventi costruttivi, dal p.r.p. non emerge
    una tale volontà. Ha errato pertanto la Corte di appello nel fare semplice riferimento al p.r.p. ,
    presupponendo così un effetto che avrebbe, al contrario, dovuto costituire l’elemento essenziale
    dell’accertamento documentale.
    Col secondo motivo sii denunzia violazione degli artt. 840, sottosuolo e spazio sovrastante al suolo e 843,
    accesso al fondo c.c. , oltre che delle disposizioni indicate nel primo motivo, 822, 824 e 829 c.c. , in relazione
    all’art. 1158 c.c. e all’art. 13 l. 1150/1942. Si fa valere che il p.r.p. dispone che il piano di calpestio dei portici
    sia destinato a passaggio pedonale pubblico, con conseguente conferma dell’interesse pubblico.
    Il terzo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 3 e 5 cpc, che la Corte di appello ha omesso di
    considerare che il Comune, proprietario di tali aree di demanio stradale, pur in esito alla trasformazione
    acconsentita, ha inteso mantenere al bene un diverso uso pubblico, peraltro sempre connesso alla
    demanialità stradale, cioè il passaggio pubblico pedonale.
  3. – Con il ricorso incidentale condizionato (p. 27) si denuncia la violazione dell’art. 112 c.p.c. , anche in
    relazione all’art. 2697 c.c. per avere la Corte di appello omesso di pronunciarsi sul (secondo) motivo di
    appello con cui è stata censurata la sentenza di primo grado nella parte in cui ha affermato che i portici sono
    stati realizzati su aree demaniali.
  4. – I tre motivi del ricorso principale possono essere esaminati contestualmente.
    I primi due motivi sono infondati.
    La sdemanializzazione può verificarsi anche senza l’adempimento delle formalità previste dalla legge, se
    risulta da atti univoci e concludenti e positivi della pubblica amministrazione, incompatibili con la volontà di
    conservare la destinazione del bene all’uso pubblico. L’accertamento della sussistenza di tali requisiti,
    esternato dal giudice di merito in una motivazione priva vizi logici, è incensurabile in sede di legittimità (cfr.
    Cass. 4827/2016, più recentemente Cass. 14269/2023).
    Così è nel caso di specie (cfr. il brano sintetizzato indietro, al paragrafo n. 1). Con le argomentazioni che
    sostanziano i primi due motivi il ricorrente semplicemente sovrappone il proprio apprezzamento a quello
    giudiziale sugli elementi indicatori della sdemanializzazione tacita, espresso dalla Corte di merito in una
    motivazione che appunto non presta il fianco a censure in sede di legittimità.
    I primi due motivi sono quindi rigettati.
    Il terzo motivo è inammissibile.
    Secondo la giurisprudenza di questa Corte, l’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. , riformulato
    dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell’ordinamento
    un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o
    secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito
    oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe
    determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni
    degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. , il ricorrente deve indicare il
    “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente,
    il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”,
    fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di
    un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal
    giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (cfr. tra le tante, Sez. U,
    Sentenza n. 8053 del 07/04/2014).
    Nel caso di specie, il fatto di cui si allega l’omesso esame è privo del carattere di decisività e nel motivo in
    esame non risulta neppure indicato quando si sia specificamente discusso di tale fatto. Inoltre, l’impianto
    del motivo è teso a sollecitare un rinnovato accertamento della situazione giuridicamente rilevante rispetto
    a quello sensatamente compiuto dalla Corte di appello.
  5. – Il ricorso principale è rigettato e ciò determina logicamente l’assorbimento del ricorso incidentale
    condizionato.
    Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in favore di ciascuna parte controricorrente.
    Ai sensi dell’art. 13 co. 1 – quater d.p.r. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per
    il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un’ulteriore somma pari a quella prevista per il ricorso a
    titolo di contributo unificato a norma dell’art. 1 – bis dello stesso art. 13, se dovuto.
    P.Q.M.
    La Corte rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato; condanna la
    parte ricorrente al rimborso delle spese del presente giudizio in favore di ciascuna parte di controricorrenti,
    che liquida in Euro 4.000, oltre a Euro 200 per esborsi, alle spese generali, pari al 15% sui compensi e agli
    accessori di legge.
    Sussistono i presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un’ulteriore
    somma pari a quella prevista per il ricorso a titolo di contributo unificato, se dovuto.
    Così deciso a Roma il 19 aprile 2024.
    Depositato in Cancelleria il 24 giugno 2024.
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CARCERI: LA SEMPLIFICAZIONE PROCEDURE ESECUZIONE PENALE DEL GOVERNO RISCHIA L’INEFFICACIA PER IL CSM

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Il Consiglio Superiore della Magistratura (CSM) ha espresso un parere critico sulle misure contenute nel decreto legge recentemente approvato dal Consiglio dei ministri e attualmente in discussione al Senato, in merito alla gestione dell’emergenza carceri. Pur riconoscendo gli obiettivi del decreto, volti alla semplificazione delle procedure di esecuzione penale e alla riduzione del carico di lavoro per la magistratura di sorveglianza, il CSM sottolinea che le misure introdotte, specialmente quelle riguardanti la liberazione anticipata e le misure alternative, rischiano di essere inefficaci senza una fase transitoria ben articolata.

In particolare, il CSM evidenzia che le nuove disposizioni impongono al giudice di attivarsi d’ufficio entro termini specifici, il che potrebbe aggravare il carico di lavoro dei magistrati di sorveglianza, data l’elevata quantità di detenuti di cui sono responsabili. Questo potrebbe rendere necessaria una complessa riorganizzazione delle attività delle cancellerie e degli stessi magistrati, rischiando di vanificare i vantaggi procedurali del decreto.

Inoltre, per i detenuti che hanno scontato la pena in diversi istituti, il termine di 90 giorni per concludere il procedimento di liberazione anticipata o per le misure alternative potrebbe non essere rispettato a causa della complessità delle istruttorie. Il CSM suggerisce quindi di trasmettere periodicamente tutte le informazioni istruttorie agli uffici di sorveglianza, per facilitare la raccolta dei dati necessari.

Infine, riguardo alla nuova norma sul peculato per distrazione, il CSM avverte del rischio di incertezze interpretative future, dato che la norma potrebbe sovrapporsi con il peculato semplice e comportare una riduzione delle sanzioni. La Commissione Giustizia del Senato ha esaminato gli emendamenti senza apportare modifiche sostanziali alle misure sul carcere, ma ha aggravato le sanzioni per frodi gravi ai danni degli interessi finanziari dell’UE.

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IL CORRETTIVO DEL CODICE DELLA CRISI

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Avv. F. V. Bonanni Saraceno – Prof. Avv. A. Caiafa – Avv. F. R. Capezzuto

Nella puntata di SOCIETAS del 24 luglio 2024 si è affrontato il tema del Codice della Crisi, entrando nel merito del correttivo che dovrà essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale entro il 15 settembre del 2024.

Con questa puntata inizia la serie di SOCIETAS dedicata al Codice della Crisi e dell’Insolvenza.

Gli ospiti della puntata sono il Consigliere del Consiglio Ordine Avvocati di Roma Prof. Avv. Antonio Caiafa, nonché Coordinatore della Commissione della Crisi d’Impresa del Consiglio Ordine Avvocati di Roma.

Inoltre, l’Avv. Francesca Romana Capezzuto, componente della Commissione Crisi d’Impresa del COA di Roma, è intervenuta riguardo al sovraindebitamento.

Il Consigliere Prof. Avv. Caiafa ha presentato anche il nuovo Corso di aggiornamento per i Gestori della Crisi d’Impresa.

LINK – PUNTATA INTEGRALE:

https://www.youtube.com/live/_-5qME_EBvY?si=t_Lx37ZtOHN1iiYU

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AMIANTO: CONVEGNO ONA IN RICORDO DI FRANCO DI MARE

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Il 9 luglio scorso, presso il Palazzo Senatorio del Campidoglio di Roma, si è tenuto un convegno indetto dall’ONA (Osservatorio Nazionale Amianto) in ricordo del giornalista Franco Di Mare. L’evento, svoltosi nella sala “Laudato Sì”, ha visto la partecipazione di rappresentanti delle istituzioni, del mondo accademico e dell’Ordine degli Avvocati di Roma. Il Prof. Avv. Antonio Caiafa ha rappresentato l’ordine forense, esprimendo il pieno supporto all’operato dell’ONA.

Durante il convegno, moderato dalla giornalista Valentina Renzopaoli, è stata consegnata una targa commemorativa alla figlia di Franco Di Mare, Stella Di Mare. La targa, con la motivazione “Franco Di Mare, maestro di vita e di giornalismo”, è stata consegnata dall’Avv. Ezio Bonanni.

L’incontro, intitolato “Amianto e uranio impoverito, in guerra e in pace: il ruolo dell’Europa e le funzioni dell’Avvocatura”, ha affrontato temi cruciali come i bombardamenti con proiettili all’uranio impoverito, che continuano a causare gravi conseguenze in Ucraina e in altre parti del mondo. La lotta contro l’amianto, portata avanti da Franco Di Mare, è stata ricordata con commozione dalla figlia Stella, che ha ribadito l’impegno della famiglia nel sostenere le future iniziative dell’ONA a tutela delle vittime dell’amianto e dell’uranio impoverito, nonché della salute di tutti.

TARGA COMMEMORATIVA DI FRANCO DI MATE PER IL DUO SPESSORE UMANO E PROFESSIONALE CONSEGNATO ALLA FIGLIA STELLA

«Prima della malattia che ha colpito papà, come quasi tutti, non era consapevole di quanto l’amianto fosse ancora diffuso nel nostro Paese e quante vite quindi mette in pericolo oggi, ma anche domani, visto il lungo periodo di incubazione. La battaglia dell’ONA è dunque una battaglia di civiltà e di giustizia contro una vera e propria emergenza, che papà ha scoperto troppo tardi e a cui sappiamo, io e la moglie Giulia, che non voleva far mancare il suo sostegno attivo, e questo anche se il tema non lo avesse purtroppo riguardato personalmente».

Così esordisce commossa Stella Di Mare, aggiungendo che la lotta per la giustizia portata avanti da suo padre continuerà attraverso l’impegno della famiglia. «Un sostegno che come eredi ci impegniamo a confermare e a non far mancare alle future iniziative che l’ONA vorrà porre in essere a tutela delle vittime dell’amianto, dell’uranio impoverito e della salute di tutti noi».

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AMIANTO: IL TAR DEL LAZIO CONDANNA IL MINISTERO DELLA DIFESA AL RISARCIMENTO DANNI NON PATRIMONIALI E PATRIMONIALI

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Avv. Ezio Bonanni: «Questa sentenza è molto importante perché riconosce il diritto del militare al risarcimento del danno che si aggiunge al riconoscimento dello status di vittima del dovere e alle prestazioni previdenziali, già erogate al militare in vita e ora in godimento ai familiari superstiti».

La sentenza del TAR Lazio che condanna il Ministero della Difesa al risarcimento degli eredi del sottufficiale Ciro Centofanti è un’importante riconoscimento dei diritti delle vittime dell’amianto. Centofanti, che ha prestato servizio come elettricista di bordo nella Marina Militare Italiana per circa vent’anni, è deceduto nel 2020 a causa di un mesotelioma pleurico maligno di tipo epitelioide, provocato dall’esposizione prolungata all’amianto. La sentenza, accertando il nesso causale tra la malattia e il servizio prestato, ha determinato un risarcimento di 308 mila euro per i danni morali, esistenziali, biologici e patrimoniali subiti dalla vittima e dai suoi familiari.

L’avv. Ezio Bonanni, che ha assistito la famiglia, ha sottolineato l’importanza della sentenza che riconosce non solo lo status di “vittima del dovere” ma anche il diritto al risarcimento dei danni patiti. Il TAR ha riconosciuto che l’esposizione alle fibre di amianto è avvenuta in un periodo in cui la tossicità di questo materiale era già nota, aggravando ulteriormente la responsabilità del Ministero. La famiglia Centofanti continuerà la battaglia legale per ottenere ulteriori risarcimenti, come indicato dall’avvocato Bonanni.

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AUTOVELOX E VELOCITÀ MEDIA: NOVITÀ DALLA CASSAZIONE

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Cassazione, Otdinanza n. 19377/2024

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 19377 del 2024, ha introdotto due importanti novità riguardanti l’uso degli autovelox.

  1. Utilizzo degli strumenti di rilevamento immediato per la velocità media: Gli strumenti normalmente impiegati per il rilevamento immediato della velocità dei veicoli possono ora essere utilizzati anche per il calcolo della velocità media. Ciò significa che i dispositivi autovelox, tradizionalmente usati per misurare la velocità in un punto specifico, possono essere impiegati anche per calcolare la velocità media su un tratto di strada.
  2. Cartellonistica per la rilevazione della velocità media: Non è necessaria una segnaletica specifica per indicare la rilevazione della velocità media. È sufficiente la presenza di cartelli con la dicitura “Controllo elettronico della velocità”. Questo semplifica l’obbligo di informazione agli automobilisti, evitando la necessità di segnalazioni aggiuntive per il controllo della velocità media rispetto a quella immediata.

Queste modifiche hanno implicazioni sia per le autorità che per gli automobilisti, semplificando l’implementazione dei controlli della velocità e garantendo una maggiore flessibilità nell’uso dei dispositivi di rilevamento.

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RISARCIMENTO DANNO BIOLOGICO: INABILITÀ PERMANENTE PROPORZIONALE ALL’ETÀ DEL DANNEGGIATO

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Cassazione n. 20894

COMMENTO

Il passaggio citato fa riferimento a una questione di risarcimento del danno biologico nel contesto del diritto assicurativo italiano. In particolare, si discute del criterio di risarcimento per inabilità permanente che non risulta proporzionale all’età della persona danneggiata. Questo criterio è stato adottato dal legislatore nell’articolo 139 del Codice delle Assicurazioni Private (Cod. Ass.).

Ecco una spiegazione dettagliata del concetto:

  1. Inabilità Permanente: Si riferisce alla condizione in cui una persona subisce un danno fisico permanente che riduce la sua capacità di svolgere attività quotidiane o lavorative.
  2. Risarcimento Non Proporzionale all’Età: Significa che il risarcimento per il danno biologico non è direttamente proporzionale all’età della persona danneggiata. In altre parole, due persone con la stessa inabilità permanente possono ricevere risarcimenti differenti in base alla loro età.
  3. Criterio di Riduzione: Il valore del punto percentuale di invalidità viene ridotto secondo una percentuale fissa per ogni anno di età della persona danneggiata. Questo significa che una persona più anziana riceverà un risarcimento inferiore rispetto a una persona più giovane per lo stesso grado di invalidità permanente.
  4. Articolo 139 Cod. Ass.: Questo articolo del Codice delle Assicurazioni Private stabilisce i criteri per la liquidazione del danno biologico derivante da lesioni di lieve entità. Il legislatore ha adottato questo metodo di riduzione come criterio equitativo, cioè ritenuto giusto ed equilibrato, per determinare il risarcimento.

In sintesi, il legislatore italiano ha deciso di adottare un criterio di risarcimento che riduce il valore del punto di invalidità in funzione dell’età per garantire una distribuzione equa del risarcimento del danno biologico. Questo approccio tiene conto del fatto che una persona più giovane ha una maggiore aspettativa di vita e, quindi, il danno subito potrebbe avere un impatto più prolungato e significativo sulla sua vita rispetto a una persona più anziana.

*****************

SENTENZA

EPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE CIVILE
Composta dagli Ill. mi Sigg.ri Magistrati:
Oggetto: RESPONSABILITA SANITARIA 0d.17/06/2024CC
GIACOMO TRAVAGLINO ENRICO SCODITTI
LINA RUBINO
CHIARA GRAZIOSI ENZO VINCENTI
ha pronunciato la seguente
Presidente
Consigliere Consigliere Consigliere Consigliere-Rel./Est.
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 19436/2022 R.G. proposto da:
elettivamente domiciliato ni ROMA, presso ol studio dell’avvocato
rappresentato e difeso dall’avvocato
-ricorrente-
contro
AZIENDA AUSL DI PIACENZA, ni persona del legale rappresentante
pro tempore, domiciliata ex lege ni ROMA, PIAZZA CAVOUR presso al CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati
nonchè contro CASA DI CURA PRIVATA SRL;
-controricorrente-
-intimata-
9
Firma Da: FRANCESCO CATANIA Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 72e42532d0823f691283f6e7064db845
Firmato Da: GIACOMO TRAVAGLINO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seria #: 367e6c7cef90e691

Firmato Da: FRANCESCO CATANIA Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 72e42532d0823f691283f6e7064db845 FirmatoDa:GIACOMOTRAVAGLINOEmessoDa: TRUSTPROQUALIFIEDCA1SeriaI#:367e6c7cef90=691
Oscuramento disposto d’ufficio Numero registro generale 19436/2022 Numero sezionale 2313/2024
avverso al SENTENZA della CORTE DA’ PPELLO di BOLOGNA nale 208942/024
B atapublicazione26/07/2024
642/2022, depositata il 21/03/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/06/2024 dal Consigliere ENZO VINCENTI.
FATTI DI CAUSA

  1. – Con ricorso affidato a tre motivi,
    ha impugnato al sentenza della Corte di appello di Bologna, resa pubblica ni data 21 marzo 2022, che, ni parziale accoglimento (nel contraddittorio anche con la Casa di Cura Privata
    s.r.l.) del gravame principale interposto dalla Azienda USL di
    Piacenza e di quello incidentale da egli stesso proposto avverso la
    decisione del Tribunale di Piacenza, condannava al Azienda USL al
    pagamento in suo favore, quale erede di
    (originaria attrice che aveva agito nei confronti della Azienda USL per il ristoro di tutti i danni patiti in conseguenza della necrosi all’arto inferiore destro all’esito di operazione chirurgica di artroprotesi, che aveva portato all’amputazione dell’arto medesimo, di cui erano da reputarsi responsabili i medici dell’Ospedale di
    della somma di euro 50.358,00, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali, a titolo di danno non patrimoniale iure haereditatis (danno biologico permanente e temporaneo), e della somma di euro 46.808,00, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali, a titolo di danno patrimoniale iure haereditatis (per spese mediche e di assistenza).
  2. – La Corte territoriale, a fondamento della decisione (e per quanto ancora rileva in questa sede), osservava che: a) l’appello principale della Azienda USL di Piacenza era fondato anzitutto là dove censurava la quantificazione del danno non patrimoniale per
    omessa considerazione delle “precedenti patologie di cui soffriva la
    paziente” ai fini del “calcolo del danno differenziale”; a.1) il c.t.u.,
    ni sede di chiarimenti, aveva, infatti, rettificato al precedente valutazione e, tenendo conto dell’incidenza delle patologie
    2di 12 Firmato Da: FRANCESCO CATANIA Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 72e42532d0823f691283f6e7064db845 FirmatoDa:GIACOMOTRAVAGLINOEmessoDa: TRUSTPROQUALIFIEDCA1SeriaI#:367e6c7cef90=691
    Oscuramento disposto d’ufficio Numero registro generale 19436/2022 Numero sezionale 2313/2024
    pregresse, «ha ridoto l’invalidità permanente al 35% ni ragalectone 261072024 un deficit flessorio articolare, e di una instabilità di entità “lieve”
    contenuta ni una “scheda di valutazione per protesi di ginocchio”
    risalente al mese precedente l’intervento»; a.2) era, inoltre, da condividersi la valutazione del c.t.u. circa le conseguenze
    “effettivamente ricollegabili alla condotta dei sanitari” e, quindi,
    tenendo conto “che la situazione di equilibrio dell’autonomia
    precedente l’intervento di cui è causa non può intendersi come
    stato di benessere psicofisico esente da patologie, essendo
    piuttosto riferibile a quella situazione di giornaliero adattamento a
    ridursi fisio/patologico delle risorse psico-fisiche che interviene nell’età avanzata e tenendo altresì conto del fatto che dai referti
    neuropsicologici del 3.4.2012 e 18.4.2012 risulta l’esistenza di un deterioramento cognitivo classificabile come demenza e interferente con le attività e l’autonomia che richiedeva assistenza e che il referto TC cerebrale eseguito molto tempo prima
    dell’intervento, li 6.5.2009, e chiaramente evocativo di una pregressa encefalopatia su base vascolopatia cronica e atrofia
    cerebellare bilaterale”; b) pertanto, considerata l’invalidità permanente del 35% e “l’intervallo temporale di 5 anni tra al data
    dell’intervento e quella della morte”, ni base alle tabelle del Tribunale di Milano del 2021 sul danno non patrimoniale da
    premorienza era da liquidarsi al somma di euro 35.393,00, alla quale andava aggiunto l’importo di euro 19.800,00 per 200 giorni
    di invalidità temporanea totale differenziale e, dunque, un importo
    complessivo di euro 55.193,00, che devalutato alla data del fatto
    ammontava ad euro 50.358,00, sul quale erano da calcolarsi rivalutazione monetaria ed interessi legali.
  3. – Ha resistito con controricorso l’Azienda USL di Piacenza, mentre non ha svolto attività difensiva in questa sede l’intimata Casa di Cura Privata s.r. .
    RAGIONI DELLA DECISIONE 3 di 12 Firmato Da: FRANCESCO CATANIA Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 72e42532d0823f691283f6e7064db845 FirmatoDa:GIACOMOTRAVAGLINOEmessoDa: TRUSTPROQUALIFIEDCA1SeriaI#:367e6c7cef90=691
    Oscuramento disposto d’ufficio Numero registro generale 19436/2022 Numero sezionale 2313/2024
    .1 – Con li primo mezzo è denunciato, ai sensi dell’art 3600re 2039412024 Data pubblicazione
    26/07/2024
    primo comma, n. 5, c.p.c., omesso esame di fatto decisivo per li giudizio e oggetto di discussione tra le parti, per aver la Corte territoriale erroneamente liquidato il danno non patrimoniale tenendo conto delle “precedenti patologie” della paziente
    danneggiata, in quanto avrebbe omesso di considerare li fatto,
    decisivo e già “oggetto contestazione tra le parti”,
    che, “prima dell’intervento di protesizzazione subito presso l’Ospedale di la sig.ra e r a in realtà completamente
    autosufficiente”, essendo “contrastata da elementi di prova . mai considerati” dal giudice di appello (circostanze non contestate e, quindi, accertate ex art. 115 c.p.c. dedotte con le comparse conclusionali di primo e secondo grado e rilievi del c.t. di parte
    attrice) la valutazione del c.t.u. sulle condizioni psico-fisiche pregresse della paziente, fondata, peraltro, su referti successivi all’intervento di artroprotesi, la dove quello precedente (del 2009) non era, però, indicativo di condizioni tali da aver impedito alla stessa “di svolgere una vita
    normale e pienamente autonoma”, come, del resto, testimoniava una certificazione in data 30.11.2012, di vari mesi successiva all’intervento chirurgico, che
    dava atto di “paziente cosciente, vigile, collaborante….
    1.1. – Il motivo è in parte infondato e in parte inammissibile.
    Giova rammentare, anzitutto, il principio, consolidato, secondo cui il vigente art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le
    parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne
    consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., li
    4 di 12 Oscuramento disposto d’ufficio
    Numero registro generale 19436/2022 Numero sezionale 2313/2024 Numero di raccolta generale 20894/2024 stato ricorrente deve indicare li “fatto storico”, li cui esame Sata SEicazione 26/07/2024 omesso, li “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, li “come” e li “quando” tale fatto sia stato oggetto di
    discussione processuale
    tra el parti e al sua
    “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora li fatto
    storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in
    considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato
    conto di tutte le risultanze probatorie (Cass., S.U., n. 8053/2014). Nella specie, è dirimente li rilievo per cui li “fatto storico” del
    quale il ricorrente assume esser stato omesso l’esame ” l a mai disconosciuta autonomia ed autosufficienza personale godute dalla
    sig.ra
    fino all’intervento subito presso il nosocomio di
    e, invece, circostanza, di fatto, che la Corte territoriale ha esaminato allorquando ha valutato l’incidenza delle
    pregresse patologie di cui era affetta la
    sulla complessiva invalidità permanente a carico della medesima paziente.
    Il giudice di appello ha, infatti, preso in considerazione la difesa del in ordine alla asserita “autosufficienza” della
    madre, “nonostante al vasculopatia”, al quale non sarebbe stata “affetta da deterioramento cognitivo” (p. 4 della sentenza di
    appello), ma – sulla scorta della c.t.u. e dei chiarimenti resi dallo
    stesso consulente d’ufficio, superando el critiche del consulente di parte attrice – ha ritenuto (cfr. § 2 dei “Fatti di causa” e p. 7 della
    sentenza di appello) “che al situazione di equilibrio dell’autonomia precedente l’intervento di cui è causa non può intendersi come
    stato di benessere
    psicofisico esente
    da patologie, essendo piuttosto riferibile a quella situazione di giornaliero adattamento a
    ridursi fisio/patologico delle risorse psico-fisiche che interviene nell’età avanzata e tenendo altresì conto del fatto che dai referti neuropsicologici del 3.4.2012 e 18.4.2012 risulta l’esistenza di un deterioramento cognitivo classificabile come demenza e
    5 di 12
    Firmato Da: FRANCESCO CATANIA Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 72e42532d0823f691283f6e7064db845 FirmatoDa:GIACOMOTRAVAGLINOEmessoDa: TRUSTPROQUALIFIEDCA1SeriaI#:367e6c7cef90=691 Firmato Da: FRANCESCO CATANIA Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 72e42532d0823f691283f6e7064db845 FirmatoDa:GIACOMOTRAVAGLINOEmessoDa: TRUSTPROQUALIFIEDCA1SeriaI#:367e6c7cef90=691
    Oscuramento disposto d’ufficio Numero registro generale 19436/2022 Numero sezionale 2313/2024
    Numero di raccolta generale 20894/2024 interterente con le attivita e l’autonomia che richiedeva assistenza
    Jata pubblicazione 26/0112024 e che il referto TC cerebrale eseguito molto tempo prima
    dell’intervento, li 6.5.2009, e chiaramente evocativo di una pregressa encefalopatia su base vascolopatia cronica e atrofia cerebellare bilaterale”.
    Le doglianze del ricorrente si incentrano, pertanto, su un
    “fatto storico” esaminato dal giudice
    di appello e si risolvono, infine, in una mera riproposizione delle difese svolte in secondo grado, peraltro veicolando critiche che attengono piuttosto alla
    valutazione del giudice di merito delle risultanze probatorie, suggerendo delle stesse una lettura diversa e più favorevole. Sotto tale profilo, dunque, sono articolate censure inammissibili, giacché
    non riconducibili al paradigma del vizio di cui al vigente n. 5 dell’art. 360 c.p.c. (e, invero, neppure – così come prospettate – a quello del previgente ‘vizio motivazionale).
  4. – Con il secondo mezzo è dedotta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., violazione dell’art. 115 c.p.c., nonché denunciato, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., omesso esame di fatto decisivo per li giudizio e oggetto di discussione tra le parti, per aver la Corte territoriale erroneamente liquidato il danno non patrimoniale utilizzando un valore punto in
    base al range di valore da 0% a 35%, ni tal modo dissentendo immotivatamente dalla c.t.u. e omettendo, quindi, di considerare li
    fatto decisivo “consistente nell’indicazione fornita dal CTU …,
    in s e d e d i c h i a r i m e n t i , . . d i c o l l o c a r e li v a l o r e p u n t o d e l d a n n o biologico da invalidità permanente, quantificato sulla persona della
    sig.ra nella percentuale “del 35% da computare con valore punto dal 17,5 al 52,5%”
    2.1. – Il motivo è ammissibile e anche fondato.
    2.1.1. – È ammissibile, in quanto, al di là delle (erronee) indicazioni presenti nella rubrica del motivo, occorre tenere conto della sostanza delle argomentazioni giuridiche ed in fatto svolte dal
    6 di 12 Firmato Da: FRANCESCO CATANIA Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 72e42532d0823f691283f6e7064db845 FirmatoDa:GIACOMOTRAVAGLINOEmessoDa: TRUSTPROQUALIFIEDCA1SeriaI#:367e6c7cef90=691
    Oscuramento disposto d’ufficio Numero registro generale 19436/2022 Numero sezionale 2313/2024
    ricorrente a fondamento della censura (tra el altre:cassgenerale2089412024 Data pubblicazione 26/07/2024
    14026/2012; Cass. n. 12690/2018). Da queste si comprende chiaramente che la denuncia – sebbene transiti attraverso
    l’addebito al giudice di appello di aver operato il calcolo della
    invalidità permanente a carico della
    tenendo conto delle patologie pregresse, ma pretermettendo i dati al tal fine esplicativi presenti nella c.t.u., pur condividendone le risultanze – è volta far valere un error iuris della Corte territoriale nella liquidazione del
    danno biologico.
    2.1.2. – Le censure sono fondate alla luce del principio (Cass.
    п. 28986/2019; Cass. n. 28327/2022; Cass. n. 26851/2023) – da
    cui si è discostato li giudice di secondo grado – secondo il quale, ai
    fini della liquidazione del danno biologico cd. differenziale, rilevante qualora l’evento risulti riconducibile alla concomitanza di una
    condotta umana e
    di una causa
    naturale, la preesistente menomazione del
    danneggiato
    “concorrente”,
    può costituire concausa dell’evento di danno, assumendo rilievo sul piano della
    causalità giuridica, in quanto gli effetti invalidanti sono più gravi se associati ad altra menomazione, con la conseguenza che essa va considerata ai fini della sola liquidazione del pregiudizio e non anche della determinazione del grado percentuale di invalidità, da determinarsi, comunque, in base alla complessiva invalidità riscontrata in concreto, senza innalzamenti o riduzioni.
    Sicché, ni base ai criteri della causalità giuridica, ex art. 1223 c.c., andrà sottratta dalla percentuale complessiva del danno (nella specie, accertata dal CTU nella misura dell’52,5%), interamente ascritta all’agente sul piano della causalità materiale, la percentuale
    di danno non imputabile all’errore medico (nella specie, del 17,5%), poiché, stante la progressione geometrica e non aritmetica del punto tabellare di invalidità, il risultato di tale operazione risulterà inevitabilmente superiore a quello relativo allo stesso valore percentuale (35%) ove calcolato dal punto 0 al punto 35,
    7di 12 Firmato Da: FRANCESCO CATANIA Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 72e42532d0823f691283f6e7064db845 FirmatoDa:GIACOMOTRAVAGLINOEmessoDa: TRUSTPROQUALIFIEDCA1SeriaI#:367e6c7cef90=691
    Oscuramento disposto d’ufficio Numero registro generale 19436/2022 Numero sezionale 2313/2024
    come accadrebbe ni caso di frazionamento della causalita e 2089412024 Data pubblicazione 26/07/2024
    materiale.
    La liquidazione del danno differenziale si avrà, quindi, convertendo entrambe le anzidette percentuali in una somma di denaro per poi procedere, infine, a sottrarre dal valore monetario dell’invalidità complessivamente accertata quello corrispondente al grado di invalidità preesistente; fermo restando l’esercizio del
    potere discrezionale del giudice di liquidare li danno in via
    equitativa secondo la cd. equita giudiziale correttiva od integrativa, ove lo impongano le circostanze del caso concreto.
    La Corte territoriale – che, evidentemente, ha ritenuto di non dover esercitare quel potere discrezionale – ha, invece,
    erroneamente
    proceduto alla liquidazione del danno biologico ‘differenziale’ patito dalla
    operando il calcolo monetario in base al valore percentuale del punto 35 (e dunque muovendo dal
    punto 0), quale mera risultante tra l’invalidità permanente totale
    accertata dal c.t.u. (52,5%) e quella dovuta alle preesistenti menomazioni (17,5%), mentre avrebbe dovuto operare tale
    liquidazione in conformità al principio di diritto sopra enunciato.
  5. – Con li terzo mezzo è prospettata, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 3 Cost., 1226 e 2056 c.c., per aver la Corte territoriale erroneamente applicato le tabelle del Tribunale di Milano del 2021 sul danno da premorienza del 2021: a) per non aver tenuto conto che la danneggiata all’epoca del sinistro aveva 77 anni ed era
    deceduta ni corso di giudizio all’età di circa 81 e, quindi, era minima l’incidenza rispetto all’aspettativa di vita media delle donne
    in Italia fissata all’età di 84,9 anni; b) per aver applicato una
    tabella “non equa”, come ritenuto da Cass. n. 41933/2021, così da doversi operare la liquidazione in base ad un criterio alternativo che avrebbe condotto ad un risarcimento del danno di ben maggiore
    8 di 12 Firmato Da: FRANCESCO CATANIA Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 72e42532d0823f691283f6e7064db845 FirmatoDa:GIACOMOTRAVAGLINOEmessoDa: TRUSTPROQUALIFIEDCA1SeriaI#:367e6c7cef90=691
    Oscuramento disposto d’ufficio Numero registro generale 19436/2022 Numero sezionale 2313/2024
    Numero di raccolta generale 20894/2024 importo (e ancora più consistente ove applicato il diverso range dal
    Data pubblicazione 26/07/2024
    17% al 52,5%).
    3.1. – Il motivo è ammissibile – in quanto non prospetta una
    “censura di merito” (come dedotto dalla parte controricorrente), ma censura chiaramente, e in linea con il paradigma del vizio
    denunciato, un error iuris del giudice di appello – e fondato per quanto di ragione.
    Non è ni discussione li principio, consolidato (tra le molte: Cass. n. 23053/2009; Cass. n. 679/2016), per cui, qualora la vittima di un danno alla salute sia deceduta, prima della conclusione del giudizio, per causa non ricollegabile alla menomazione risentita in conseguenza dell’illecito, l’ammontare del risarcimento spettante agli eredi del defunto iure successionis va parametrato alla durata effettiva della vita del danneggiato e non a quella statisticamente probabile.
    E sul criterio di liquidazione di siffatto danno che le stesse censure di parte ricorrente operano un distinguo e che si articolano
    le difese della AUSL controricorrente.
    Non può trovare applicazione nel caso di specie (danneggiata
    all’età di 77 anni poi deceduta all’età di 81 anni) li criterio di sterilizzazione delle riduzioni indicato da Cass. n. 25157/2018 in ipotesi di “ridottissime aspettative di vita” – e assunto a sostegno della doglianza sub a) del motivo di ricorso in esame (che, pertanto, sotto tale profilo è infondata) – ni quanto, come posto ni rilievo dalla citata Cass. n. 41933/2021, applicato allora ad un caso di morte avvenuta, ni corso di giudizio, di un soggetto di 96 anni di età, “per li quale l’aspettativa di vita residua era, per ovvie ragioni,
    talmente ridotta da non poter acquisire alcun rilievo”.
    Il Collegio intende, quindi, riaffermare li principio enunciato da Cass. n. 41933/2021 (e ribadito da Cass. n. 15112/2024), non essendo state addotte ragioni tali da doversene discostare, per cui il danno anzidetto va liquidato in base al criterio della
    9 di 12 Oscuramento disposto d’ufficio Numero registro generale 19436/2022 Numero sezionale 2313/2024
    p r o p o r z i o n a l i t a , c i o e a s s u m e n d o c o m e p u n t o d Ni u m e r o d i f a c c o l t a g e n e r a l e 2 0 8 9 4 / 2 0 2 4 Data pubblicazione 26/07/2024
    risarcimento spettante, a parità di età e di percentuale di invalidità permanente (IP), alla persona offesa che sia rimasta in vita fino al
    termine del giudizio e diminuendo quella somma in proporzione agli anni di vita residua effettivamente vissuti.
    In tal modo è soddisfatto il criterio dell’equità di cui all’art. 1226 c.c., poiché a parita di durata della vita residua viene corrisposto, in caso di uguale invalidità permanente, un
    risarcimento uguale; ciò in quanto l’IP è (logicamente, giuridicamente e secondo la medicina legale) una condizione di
    menomazione della persona che sorge con lo stabilizzarsi dei
    postumi del danno alla salute e non ‘decresce’ più col passare del tempo.
    La Corte territoriale, avendo fatto riferimento per la
    liquidazione del danno biologico permanente patito dalla
    alle tabelle sul c.d. danno da premorienza elaborate nel 2021 dal Tribunale di Milano (che si discostano da quelle del 2018 unicamente in ragione della rivalutazione monetaria degli importi liquidabili, in applicazione degli indici ISTAT dall’1.1.2018
    all 1.1.2021), basate sull’attribuzione al danno biologico permanente di un valore economico decrescente nel corso del tempo, non si è attenuta all’anzidetto principio di diritto, applicando un criterio non conforme al criterio dell’equità di cui all’art. 1226
    Né sono concludenti le
    critiche che parte
    controricorrente svolge contro l’applicazione del criterio della proporzionalità, sopra richiamato, adducendo che dalla relativa applicazione si avrebbe “il
    paradossale effetto”, da reputarsi “assolutamente iniquo”, per cui più giovane è li danneggiato e più ridotto risulta li risarcimento. A sostegno dell’argomentazione, si porta l’esempio, quindi, di due
    donne, rispettivamente di 35 e 72 anni di età, con PI del 62%, el quali – ni base ad una aspettativa di vita fissata a 84 anni e a 5
    10 di 12
    Firmato Da: FRANCESCO CATANIA Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 72e42532d0823f691283f6e7064db845 FirmatoDa:GIACOMOTRAVAGLINOEmessoDa: TRUSTPROQUALIFIEDCA1SeriaI#:367e6c7cef90=691 Oscuramento disposto d’ufficio Numero registro generale 19436/2022 Numero sezionale 2313/2024
    Sumerodiraccoltagenerale 20894/2024 anni di effettiva sopravvivenza – riceverebbero applicando
    Data pubblicazione 26/07/2024 tabelle milanesi di liquidazione danno biologico del 2018), in base
    al criterio della proporzionalità, la prima euro 181.102,91 [euro
    464.647,00: 12 anni di aspettativa di vita=euro 36.220,38 all’anno x 5 anni effettiva sopravvivenzal, mentre la seconda euro
    57.862,34 [euro 567.051,00:49 anni di aspettativa di vita=euro 11.572,46 all’anno x 5 anni effettiva sopravvivenza].
    Invero,
    non è dall’applicazione del criterio della proporzionalità che è generato li “paradosso” denunciato (ossia, risarcimento maggiore al crescere dell’età della vittima), giacché esso dipende dalla intrinseca configurazione della tabella, per cui li valore del punto viene fatto crescere in funzione dell’IP in modo
    proporzionale, mentre è fatto decrescere in funzione dell’età in modo lineare, ossia 0,5% per ogni anno di età della vittima, a prescindere dal grado di invalidità permanente.
    Di qui, la conseguenza (di cui da evidenza lo stesso calcolo proposto dalla parte ricorrente, nell’indicare, a parità di IP, li valore monetario di ogni anno di aspettativa di vita) che a parità di IP, li risarcimento non risulta proporzionale all’età e ciò in base ad un
    criterio – quello anzidetto, per cui li valore del punto è abbattuto ni funzione d’una percentuale fissa per ogni anno di età – che e stato
    recepito dal legislatore nell’art. 139 cod. ass. proprio come criterio equitativo di liquidazione del danno biologico.
  6. – Va, dunque, rigettato li primo motivo ed accolti gli altri due motivi per quanto di ragione.
    La sentenza impugnata deve, quindi, essere cassata in relazione ai motivi accolti e la causa rinviata alla Corte di appello di
    Bologna, ni diversa composizione, che, nel liquidare li risarcimento del danno in favore di quale erede di
    si a t t e r r à ai principi innanzi enunciati e provvederà, altresì, alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.
    1 di 12
    Firmato Da: FRANCESCO CATANIA Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 72e42532d0823f691283f6e7064db845
    Firmato Da: GIACOMO TRAVAGLINO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seria #: 367e6c7cef90e691 Firmato Da: FRANCESCO CATANIA Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 72e42532d0823f691283f6e7064db845 FirmatoDa:GIACOMOTRAVAGLINOEmessoDa: TRUSTPROQUALIFIEDCA1SeriaI#:367e6c7cef90=691
    Oscuramento disposto d’ufficio
    Numero registro generale 19436/2022 Numero sezionale 2313/2024
    Numero di raccolta generale 20894/2024 Data pubblicazione 26/07/2024
    P.Q.M.
    accoglie il secondo e li terzo motivo di ricorso, nei termini di
    cui in motivazione, e rigetta il primo motivo;
    cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e
    rinvia la causa alla Corte di appello di Bologna, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
    Dispone che, in caso di utilizzazione del presente
    provvedimento ni qualsiasi forma, sia omessa l’indicazione delle
    generalità e degli altri dati identificativi di riportati.
    ivi
    Così deciso ni Roma, nella camera di consiglio della Terza
    Sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, li 17 giugno
    2024.
    Il Presidente Giacomo Travaglino
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