DPCM 18 OTTOBRE 2020

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Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 5
marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell’art. 3,
comma 6-bis, e dell’art. 4;
Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dall’ art. 1, comma 1, della
legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da
COVID-19» e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della
legge 14 luglio 2020, n.74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza
epidemiologica da COVID-19»;
Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della
legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione
di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020»;
Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della
dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del
sistema di allerta COVID, nonché per l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 ottobre 2020, recante «Ulteriori disposizioni
attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio
2020, n. 35, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, e del
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74,
recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 13 ottobre 2020, n. 253;
Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020
con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio
sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Vista la dichiarazione dell’Organizzazione mondiale della sanità dell’11 marzo 2020 con la quale
l’epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e
gravità raggiunti a livello globale;
Considerati l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo
dell’epidemia e l’incremento dei casi sul territorio nazionale;
Considerato, inoltre, che le dimensioni sovranazionali del fenomeno epidemico e l’interessamento di più
ambiti sul territorio nazionale rendono necessarie misure volte a garantire uniformità nell’attuazione dei
programmi di profilassi elaborati in sede internazionale ed europea;
Viste le Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per
bambini ed adolescenti nella fase 2 dell’emergenza covid-19 del Dipartimento per le politiche della
famiglia di cui all’allegato 8 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 ottobre 2020;

Visti i verbali n. 118 e n. 119 di cui rispettivamente alla seduta del 17 e 18 ottobre 2020 del Comitato
tecnico-scientifico di cui all’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 3 febbraio
2020, n. 630, e successive modificazioni e integrazioni;
Su proposta del Ministro della salute, sentiti i Ministri dell’interno, della difesa, dell’economia e delle
finanze, nonché i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell’istruzione, della
giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti, dell’università e della ricerca, delle politiche agricole
alimentari e forestali, dei beni e delle attività culturali e del turismo, del lavoro e delle politiche sociali,
per la pubblica amministrazione, per le politiche giovanili e lo sport, per gli affari regionali e le
autonomie, per le pari opportunità e la famiglia, nonché sentito il Presidente della Conferenza dei
presidenti delle regioni e delle province autonome;
Decreta:
Art. 1.
Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale

  1. Ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, al decreto del Presidente del
    Consiglio dei ministri 13 ottobre 2020 sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) all’articolo 1, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: “2-bis. Delle strade o piazze nei centri
    urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, può essere disposta la chiusura al
    pubblico, dopo le ore 21,00, fatta salva la possibilità di accesso, e deflusso, agli esercizi
    commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private.”;
    b) all’articolo 1, comma 4, dopo le parole “possono essere utilizzate” è inserita la seguente “anche”;
    c) all’articolo 1, comma 5, le parole “delle mascherine di comunità” sono sostituite dalle seguenti
    “dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie”;
    d) all’articolo 1, comma 6:
    1) la lettera e) è sostituita dalla seguente: “e) sono consentiti soltanto gli eventi e le
    competizioni riguardanti gli sport individuali e di squadra riconosciuti di interesse
    nazionale o regionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato
    italiano paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline
    sportive associate, enti di promozione sportiva, ovvero organizzati da organismi sportivi
    internazionali; per tali eventi e competizioni è consentita la presenza di pubblico, con una
    percentuale massima di riempimento del 15% rispetto alla capienza totale e comunque non
    oltre il numero massimo di 1000 spettatori per manifestazioni sportive all’aperto e di 200
    spettatori per manifestazioni sportive in luoghi chiusi, esclusivamente negli impianti sportivi
    nei quali sia possibile assicurare la prenotazione e assegnazione preventiva del posto a
    sedere, con adeguati volumi e ricambi d’aria, a condizione che sia comunque assicurato il
    rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia frontalmente che lateralmente,
    con obbligo di misurazione della temperatura all’accesso e l’utilizzo della mascherina a
    protezione delle vie respiratorie, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive
    Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva,
    enti organizzatori. Le regioni e le province autonome, in relazione all’andamento della

situazione epidemiologica nei propri territori, possono stabilire, d’intesa con il Ministro
della salute, un diverso numero massimo di spettatori in considerazione delle dimensioni e
delle caratteristiche dei luoghi e degli impianti; con riferimento al numero massimo di
spettatori per gli eventi e le competizioni sportive non all’aperto, sono in ogni caso fatte
salve le ordinanze già adottate dalle regioni e dalle province autonome, purché nei limiti del
15% della capienza. Le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non
professionisti, degli sport individuali e di squadra, sono consentite a porte chiuse, nel
rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni Sportive Nazionali;”
2) la lettera g) è sostituita dalla seguente “g) lo svolgimento degli sport di contatto, come
individuati con provvedimento del Ministro dello Sport, è consentito nei limiti di cui alla
precedente lettera e). L’attività sportiva dilettantistica di base, le scuole e l’attività formativa
di avviamento relative agli sport di contatto sono consentite solo in forma individuale e non
sono consentite gare e competizioni. Sono altresì sospese tutte le gare, le competizioni e le
attività connesse agli sport di contatto aventi carattere ludico-amatoriale;
3) alla lettera l), dopo le parole “sono consentite” sono aggiunte le seguenti “dalle ore 8,00 alle
ore 21,00”;
4) alla lettera n), il quinto periodo è sostituito dai seguenti “Sono vietate le sagre e le fiere di
comunità. Restano consentite le manifestazioni fieristiche di carattere nazionale e
internazionale, previa adozione di Protocolli validati dal Comitato tecnico-scientifico di cui
all’ art. 2 dell’ordinanza 3 febbraio 2020, n. 630, del Capo del Dipartimento della
protezione civile, e secondo misure organizzative adeguate alle dimensioni ed alle
caratteristiche dei luoghi e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la
distanza interpersonale di almeno un metro;”;
5) dopo la lettera n) è aggiunta la seguente: “n-bis) sono sospese tutte le attività
convegnistiche o congressuali, ad eccezione di quelle che si svolgono con modalità a
distanza; tutte le cerimonie pubbliche si svolgono nel rispetto dei protocolli e linee guida
vigenti e a condizione che siano assicurate specifiche misure idonee a limitare la presenza
del pubblico; nell’ambito delle pubbliche amministrazioni le riunioni si svolgono in
modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni; è fortemente raccomandato
svolgere anche le riunioni private in modalità a distanza;”;
6) la lettera r) è sostituita dalla seguente: “r) fermo restando che l’attività didattica ed
educativa per il primo ciclo di istruzione e per i servizi educativi per l’infanzia continua a
svolgersi in presenza, per contrastare la diffusione del contagio, previa comunicazione al
Ministero dell’istruzione da parte delle autorità regionali, locali o sanitarie delle situazioni
critiche e di particolare rischio riferite agli specifici contesti territoriali, le istituzioni
scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell’organizzazione
dell’attività didattica ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica
8 marzo 1999 n. 275, incrementando il ricorso alla didattica digitale integrata, che rimane
complementare alla didattica in presenza, modulando ulteriormente la gestione degli orari
di ingresso e di uscita degli alunni, anche attraverso l’eventuale utilizzo di turni pomeridiani
e disponendo che l’ingresso non avvenga in ogni caso prima delle 9.00. Allo scopo di
garantire la proporzionalità e l’adeguatezza delle misure adottate è promosso lo
svolgimento periodico delle riunioni di coordinamento regionale e locale previste nel
Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le

Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021(cd. “Piano
scuola”), adottato con D.M. 26 giugno 2020, n. 39, condiviso e approvato da Regioni ed
Enti locali, con parere reso dalla Conferenza Unificata nella seduta del 26 giugno 2020, ai
sensi dell’articolo 9, comma 1, del decreto legislativo n. 281 del 1997. Sono consentiti i
corsi di formazione specifica in medicina generale nonché le attività didattico-formative
degli Istituti di formazione dei Ministeri dell’interno, della difesa, dell’economia e delle
finanze e della giustizia. I corsi per i medici in formazione specialistica e le attività dei
tirocinanti delle professioni sanitarie e medica possono in ogni caso proseguire anche in
modalità non in presenza. Sono parimenti consentiti i corsi abilitanti e le prove teoriche e
pratiche effettuate dagli uffici della motorizzazione civile e dalle autoscuole, i corsi per
l’accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e viaggiatori e i corsi sul buon
funzionamento del tachigrafo svolti dalle stesse autoscuole e da altri enti di formazione,
nonché i corsi di formazione e i corsi abilitanti o comunque autorizzati o finanziati dal
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. In presenza di un particolare aggravamento
della situazione epidemiologica e al fine di contenere la diffusione dell’infezione da Covid19, sentito il Presidente della Regione o delle Regioni interessate, con decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti è disposta la temporanea sospensione delle prove pratiche
di guida di cui all’articolo 121 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 da espletarsi
nel territorio regionale e la proroga dei termini previsti dagli articoli 121 e 122 del citato
decreto legislativo in favore dei candidati che non hanno potuto sostenere dette prove. Sono
altresì consentiti gli esami di qualifica dei percorsi di IeFP, secondo le disposizioni emanate
dalle singole Regioni nonché i corsi di formazione da effettuarsi in materia di salute e
sicurezza, a condizione che siano rispettate le misure di cui al «Documento tecnico sulla
possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei
luoghi di lavoro e strategie di prevenzione» pubblicato dall’INAIL. Al fine di mantenere il
distanziamento sociale, è da escludersi qualsiasi altra forma di aggregazione alternativa. Le
riunioni degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e
grado possono essere svolte in presenza o a distanza sulla base della possibilità di garantire
il distanziamento fisico e, di conseguenza, la sicurezza del personale convocato. Il rinnovo
degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche può avvenire secondo modalità a distanza
nel rispetto dei principi di segretezza e libertà nella partecipazione alle elezioni. Gli enti
gestori provvedono ad assicurare la pulizia degli ambienti e gli adempimenti amministrativi
e contabili concernenti i servizi educativi per l’infanzia. L’ente proprietario dell’immobile
può autorizzare, in raccordo con le istituzioni scolastiche, l’ente gestore ad utilizzarne gli
spazi per l’organizzazione e lo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative, non
scolastiche né formali, senza pregiudizio alcuno per le attività delle istituzioni scolastiche
medesime. Le attività dovranno essere svolte con l’ausilio di personale qualificato, e con
obbligo a carico dei gestori di adottare appositi protocolli di sicurezza conformi alle linee
guida di cui all’allegato 8 e di procedere alle attività di pulizia e igienizzazione necessarie.
Alle medesime condizioni, possono essere utilizzati anche centri sportivi pubblici o privati”;
7) la lettera t) è sostituita dalla seguente: “t) le università, sentito il Comitato Universitario
Regionale di riferimento, predispongono, in base all’andamento del quadro epidemiologico,
piani di organizzazione della didattica e delle attività curriculari in presenza e a distanza in
funzione delle esigenze formative tenendo conto dell’evoluzione del quadro pandemico

territoriale e delle corrispondenti esigenze di sicurezza sanitaria ed, in ogni caso, nel
rispetto delle linee guida del Ministero dell’università e della ricerca, di cui all’allegato 18,
nonché sulla base del protocollo per la gestione di casi confermati e sospetti di covid-19, di
cui all’allegato 22; le disposizioni di cui alla presente lettera si applicano, per quanto
compatibili, anche alle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica;”;
8) la lettera ee) è sostituita dalla seguente: “le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar,
pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 5,00 sino alle ore 24,00 con
consumo al tavolo, e con un massimo di sei persone per tavolo, e sino alle ore 18.00 in
assenza di consumo al tavolo; resta sempre consentita la ristorazione con consegna a
domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che
di trasporto, nonché, fino alle ore 24,00 la ristorazione con asporto, con divieto di
consumazione sul posto o nelle adiacenze; le attività di cui al primo periodo restano
consentite a condizione che le Regioni e le Province autonome abbiano preventivamente
accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l’andamento della
situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida
applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in
settori analoghi; detti protocolli o linee guida sono adottati dalle Regioni o dalla
Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei
protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui
all’allegato 10; continuano a essere consentite le attività delle mense e del catering
continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale
di almeno un metro, nei limiti e alle condizioni di cui al periodo precedente; è fatto obbligo
per gli esercenti di esporre all’ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo
di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e
delle linee guida vigenti”;
9) alla lettera ff) dopo la parola “siti” sono aggiunte le seguenti “nelle aree di servizio e
rifornimento carburante situate lungo le autostrade,”;
e) l’allegato 8 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 ottobre 2020 è sostituito
dall’allegato A al presente decreto.
f) all’articolo 3, comma 1, dopo la lettera a) è inserita la seguente: a-bis) al fine di rendere più
efficace il contact tracing attraverso l’utilizzo dell’App Immuni, è fatto obbligo all’operatore
sanitario del Dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale, accedendo al sistema
centrale di Immuni, di caricare il codice chiave in presenza di un caso di positività;

Art. 2.
Disposizioni finali

  1. Le disposizioni del presente decreto si applicano dalla data del 19 ottobre 2020, ad eccezione di
    quanto previsto dall’articolo 1, comma 1, lettera d), n. 6, che si applica a far data dal 21 ottobre 2020, e
    sono efficaci fino al 13 novembre 2020.
  2. Restano salvi i diversi termini previsti dalle disposizioni del presente decreto.
  3. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province
    autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di
    attuazione
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OFFENSIVA DELLE LOBBIES FINANZIARIE CONTRO IL CONTANTE

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Il sistema bancario, con la complicità della “manovalanza” politico-governativa, persevera nel suo intento di penalizzare l’uso del contante a vantaggio dell’utilizzo della moneta elettronica, affinché il controllo dei cittadini e dei loro movimenti finanziari diventi assoluto e affinché aumentino i guadagni delle solite Lobbies.

Vi riportiamo di seguito un interessante articolo scritto da Rosaria Imparato, pubblicato sul sito www.money.it.

Bonus bancomat, cashback con pagamenti elettronici di massimo 150 euro

Bonus bancomat, cashback con pagamenti elettronici di massimo 150 euro

Articolo di  Rosaria Imparato – Fonte: www.money.it)

Bonus bancomat, in attesa della pubblicazione ufficiale del decreto attuativo del MEF sul cashback ci sono alcune novità: basteranno 10 pagamenti elettronici per accedere al rimborso, ma l’importo di ogni singola operazione non può superare i 150 euro.

Bonus bancomat, il cashback partirà dal 1° dicembre, ma arrivano nuove istruzioni riguardo la soglia limite di pagamento: massimo 150 euro per ogni operazione.

Il Garante della Privacy ha approvato il decreto attuativo MEF sul cashback, che consta di 12 articoli tra cui la disciplina del debutto sperimentale.

Confermata la necessità di scaricare l’app IO della Pubblica Amministrazione, ma sono due le novità più interessanti: basteranno solo 10 operazioni con moneta elettronica, ma ogni pagamento non potrà superare i 150 euro.

Facciamo il punto della situazione rispetto alle novità in attesa della pubblicazione del decreto attuativo sul cashback.

Bonus bancomat, cashback con pagamenti elettronici di massimo 150 euro

Il Garante della Privacy ha dato l’ok al decreto attuativo del Ministero dell’Economia sul cashback col provvedimento pubblicato il 14 ottobre.

Il decreto attuativo ancora non è stato pubblicato, ma è il Sole 24 Ore del 19 ottobre a fornire maggiori dettagli.

In tutto, il provvedimento attuativo consta di 12 articoli, tra cui ne viene specificato il debutto sperimentale.

Tra le novità anticipate c’è il nuovo numero minimo di operazioni: serviranno almeno 10 pagamenti elettronici per avere accesso al bonus bancomat.

Il nuovo numero massimo di transazioni è di gran lunga più basso rispetto alle 50 precedentemente preventivate, rendendo più semplice l’accesso al bonus da un lato, ma limitando l’importo delle operazioni dall’altro.

Il decreto attuativo infatti pone il limite di 150 euro per operazione, confermando il tetto di spesa massimo a 1.500 euro.

Bonus bancomat, quando arriva il primo rimborso?

Il rimborso, sempre secondo quanto anticipato dal Sole 24 Ore, sarà erogato dalla Consap (la concessionaria dei servizi pubblici) entro il 28 febbraio 2021.

Considerando che il bonus bancomat dovrebbe partire dal 1° dicembre 2020, la prima tranche di rimborsi verrà erogata tenendo in considerazione solo tre mesi di operazioni con pagamenti tracciati.

Gli altri rimborsi arriveranno a luglio 2021, gennaio 2022 e luglio 2022. Attenzione, perché ogni sei mesi il conteggio delle spese effettuate si azzera.

Il rimborso arriverà sull’Iban indicato dal consumatore: scaricata l’app IO, bisognerà associare al proprio codice fiscale una o più carte di credito o debito, e indicare l’Iban su cui si vuole ricevere il rimborso.

Tutte le carte indicate concorreranno al raggiungimento della soglia di 1.500 euro di spesa. Al bonus bancomat si aggiungerà anche il super cashback, sempre a partire dal 1° dicembre 2020.

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DPCM 18 OTTOBRE 2020: APPROFONDIMENTI

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DPCM 18 ottobre 2020: ecco le nuove restrizioni

DPCM 18 ottobre 2020: ecco le nuove restrizioni

(Articolo di  Antonio Cosenza – Fonte: www,money.it)

domenica 18 ottobre, è stato approvato d’urgenza un nuovo DPCM, annunciato da Giuseppe Conte in conferenza stampa. I tempi per l’approvazione del nuovo DPCM si sono rivelati più lunghi del previsto; non è stato facile, infatti, trovare un accordo tra Governo e Regioni.

Il nuovo DPCM d’urgenza approvato oggi, domenica 18 ottobre, si va ad aggiungere a quanto previsto dal Decreto Ottobre, il quale ha introdotto restrizioni e obblighi che a quanto pare non sono stati sufficienti vista l’attuale situazione, con il numero dei contagi che ormai aumenta di oltre diecimila unità al giorno (+11.705 nella giornata di oggi).

Per questo motivo il Consiglio dei Ministri ha deciso di introdurre nuove restrizioni, come quelle che interessano da vicino i locali della movida. Sono questi, infatti, i luoghi più a rischio visto che sono soliti verificarsi assembramenti di giovani (che spesso non indossano neppure la mascherina).

Ma non sono queste le uniche attività per le quali sono state introdotte restrizioni con il nuovo DPCM. Ecco tutte le novità – in attesa del testo ufficiale che potrà fare chiarezza su alcuni aspetti fondamentali – del nuovo provvedimento.

DPCM del 18 ottobre: cosa cambia con il nuovo decreto

Dopo un confronto con Regioni e CTS è stato deciso di modificare ancora gli orari di apertura e chiusura per i servizi di bar e ristorazione (comprese pasticcerie e gelaterie).

Nel dettaglio, a partire dalle ore 18:00 sarà autorizzato solamente il servizio al tavolo. La chiusura dell’attività dovrà però scattare a mezzanotte (un vero e proprio coprifuoco), con la riapertura che non potrà esserci prima delle 5:00 (viene colmato, quindi, il vuoto normativo del DPCM del 13 ottobre). Le consegne a domicilio, però, non avranno vincolo di orario; per l’asporto, invece, c’è tempo fino a mezzanotte.

Attenzione: al tavolo di un ristorante potranno sedere al massimo 6 persone; sarà compito del ristoratore, poi, dare indicazione del numero massimo di commensali ammessi nel locale in base alla propria capienza. Inoltre, ai sindaci viene data la possibilità di chiudere strade e piazze dove solitamente si creano assembramenti (sarà possibile transitare solo a chi deve raggiungere un esercizio commerciale o la propria abitazione).

Vengono sospese le fiere e le sagre (solamente in ambito locale, con l’eccezione di quelle nazionali e internazionali); questi eventi non si potranno tenere fino a nuovo ordine.

Salve attività come parrucchieri e centri estetici, per i quali non scatta la chiusura (come invece era stato anticipato da alcune indiscrezioni poi smentite da Palazzo Chigi). Restano aperte anche sale giochi e bingo, per le quali però viene predisposta la chiusura alle 21:00.

Restano aperte piscine e palestre, anche perché – come spiegato dal Ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, “il settore abbia affrontato ingenti spese per adeguare i propri spazi ai protocolli di sicurezza, e nessuna evidenza scientifica denuncia focolai in relazione all’allenamento individuale nei luoghi controllati”. Insomma, la maggior parte delle palestre hanno dimostrato un grande senso di responsabilità e per questo motivo non ci sono elementi che portano – per il momento – in direzione di una loro chiusura.

Attenzione: il Presidente del Consiglio ha spiegato che una decisione definitiva verrà presa tra una settimana. Se tutte le palestre e le piscine non si adegueranno a quanto stabilito dai protocolli verrà predisposta la chiusura anche di queste attività.

Respinta la proposta delle Regioni riguardo al ritorno parziale della didattica a distanza alle scuole superiori: il Ministro dell’Istruzione, Lucia Azzolina, si è opposta fermamente a questa possibilità, ribadendo che “la scuola resta in presenza perché è fondamentale per tutti, dai più piccoli all’ultimo anno del secondo grado”. Tuttavia, viene prevista una maggiore flessibilità di orario nelle scuole superiori, con ingressi scaglionati anche dalle 09:00 e con la possibilità che le lezioni si possano tenere anche nel pomeriggio.

E ancora: novità sia per il lavoro privato che per il pubblico. Nel comparto pubblico, infatti, il 75% di personale dovrà essere in smart working e tutte le riunioni dovranno tenersi in videoconferenza (eccetto che in casi straordinari). Nel privato, invece, si tratta di una sola raccomandazione, con il datore di lavoro che dovrà incentivare lo smart working qualora le mansioni lo consentano.

Novità anche per lo sport: restano vietati quelli di contatto (qui la lista) ma con il nuovo DPCM non sono consentite neppure le competizioni di squadra dilettantistiche.

Perché un nuovo DPCM era necessario

Il nuovo DPCM ci consente di contrastare questa nuova ondata di contagi. Dobbiamo evitare un nuovo lockdown generalizzato, non possiamo permettercelo.

Con queste parole il Presidente del Consiglio ha spiegato la motivazione alla base del nuovo DPCM.

Davvero serviva introdurre nuove restrizioni? Secondo Walter Ricciardi (consigliere del Ministro della Salute per l’emergenza COVID-19 e ordinario di Igiene generale e applicata alla facoltà di Medicina della Cattolica di Roma) sì, anche perché in questi giorni le ASL stanno avendo molte difficoltà nel tracciare i contagi. Questa strategia è fallita e non è più sufficiente per contenere la diffusione del coronavirus.

Ad oggi circa dieci Regioni rischiano per la tenuta delle terapie intensive, in quanto ci sta avvicinando alla soglia di rischio indicata dal Ministero della Salute, ossia del 30% di posti dedicati ai malati da COVID-19 che risultano già occupati. E il bollettino di oggi conferma la pericolosità della situazione che stiamo vivendo: solamente nella giornata di domenica, infatti, sono 514 i ricoveri di pazienti con COVID-19, di cui 45 hanno necessitato della terapia intensiva.

Una situazione di rischio che comunque interessa tutte le Regioni, con la possibilità che a breve termine possa esserci una saturazione dei posti qualora il trend dei contagi non si modificherà. E solamente l’introduzione di nuove restrizioni potrà invertire questa tendenza, rallentando la diffusione del coronavirus.

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DPCM 18 OTTOBRE 2020: SINTESI

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Nuove regole per il contenimento del contagio da COVID-19.

In pillole il nuovo DPCM in vigore dal 18 ottobre 2020 - Il Moderatore.it -  Quotidiano Popolare

☕️ Le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 5:00 sino alle ore 24:00 con consumo al tavolo, e con un massimo di sei persone per tavolo; in assenza di consumo al tavolo l’orario di chiusura dovrà essere anticipato alle ore 18.00.

🍕 Resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché, fino alle ore 24, la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.

🔢 È fatto obbligo per gli esercenti di esporre all’ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo.

🎰 Le attività di sale giochi, sale scommesse e sale bingo sono consentite dalle ore 8:00 alle ore 21:00.

🕺💃 Restano comunque sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso. Sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all’aperto.

🤵 👰 Le feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose sono consentite con la partecipazione massima di 30 persone, fermo il rispetto dei protocolli e delle linee guida vigenti.

🏠 Con riguardo alle abitazioni private, è fortemente raccomandato di evitare feste, nonché di evitare di ricevere persone non conviventi di numero superiore a sei.

🥪 Sono vietate le sagre e le fiere di comunità. Restano consentite le manifestazioni fieristiche di carattere nazionale e internazionale.

🛑 Sono sospese tutte le attività convegnistiche o congressuali, ad eccezione di quelle che si svolgono con modalità a distanza

⚽️ L’attività sportiva dilettantistica di base, le scuole e l’attività formativa di avviamento relative agli sport di contatto sono consentite solo in forma individuale e non sono consentite gare e competizioni. Sono altresì sospese tutte le gare, le competizioni e le attività connesse agli sport di contatto aventi carattere ludico-amatoriale.

👨‍💻 Nell’ambito delle pubbliche amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni; è fortemente raccomandato svolgere anche le riunioni private in modalità a distanza.

👨‍🏫 Fermo restando che l’attività didattica ed educativa per il primo ciclo di istruzione e per i servizi educativi per l’infanzia continua a svolgersi in presenza, per contrastare la diffusione del contagio, le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica, incrementando il ricorso alla didattica digitale integrata, che rimane complementare alla didattica in presenza, modulando ulteriormente la gestione degli orari di ingresso e di uscita degli alunni, anche attraverso l’eventuale utilizzo di turni pomeridiani e disponendo che l’ingresso non avvenga in ogni caso prima delle 9:00.

👨‍🎓 Le Università predispongono piani di organizzazione della didattica e delle attività curriculari in presenza e a distanza in funzione delle esigenze formative.

🚷 I sindaci possono disporre la chiusura al pubblico, dopo le ore 21,00, di vie o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private.

📅 Il dpcm entrerà in vigore il prossimo 19 ottobre.

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