SOCIETARIO: NELLA SRL I SOCI HANNO UNA RESPONSABILITÀ LIMITATA SALVO SE RESPONSABILI DELLA MANCANZA DI VIGILANZA

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Nelle società a responsabilità limitata, o più genericamente nelle società di capitali, la separazione del patrimonio sociale da quello personale dei soci non sempre risulta essere tutelata. Vi sono circostanze, alcune espressamente tipizzate dal codice, altre frutto della giurisprudenza, che rendono vulnerabile lo “scudo” tipico della S.r.l.

Quanto appena detto si rinviene, in primo luogo, nella novella di cui all’art. 2462 c.c., il quale, se da un lato stabilisce che “[…] per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio”, dall’altro prevede che “in caso di insolvenza della società, per le obbligazioni sociali sorte nel periodo in cui l’intera partecipazione è appartenuta a una sola persona, questa risponde illimitatamente quando i conferimenti non siano stati versati secondo quanto previsto dall’art. 2464, o fin quando non sia stata attuata la pubblicità prescritta dall’art. 2470”.

Dal tenore letterale della norma richiamata è chiaro che, in caso di mancato rispetto delle prescrizioni legislative e relativamente al periodo in cui l’intera partecipazione era posseduta da una sola persona, la responsabilità per le obbligazioni sociali si estende ex lege anche al patrimonio personale del socio.

Questa estensione di responsabilità sembrerebbe l’unica tipizzata dalla legge, sebbene ad essa se ne affianchi un’ulteriore di matrice interpretativa e giurisprudenziale.

Profili di responsabilità

L’analisi condotta ha interessato gli artt. 2086 e 2257 c.c., così come riformati dal D.lgs. n. 14 del 12 ottobre 2019, nonché gli artt. 2394 e 2476 c.c.

L’art. 2086 c.c., post riforma, introduce nuovi obblighi per l’imprenditore che operi in forma societaria, in particolare riguardo all’istituzione di un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato anche al fine di prevenire un’eventuale crisi d’impresa. L’art. 2257, comma 1, c.c., post riforma, prevede che l’istituzione degli assetti di cui all’art. 2086, secondo comma, spetti esclusivamente agli amministratori.

Il tenore letterale di queste norme sembrerebbe non lasciare spazio che a un’interpretazione univoca: la responsabilità in caso di mancata istituzione di adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili, o della loro inadeguatezza, ricade esclusivamente sugli amministratori.

Tuttavia, questa interpretazione trova un’estensione attraverso gli artt. 2476 e 2394 c.c., che consentono di individuare un’eventuale responsabilità anche dei soci, in specifiche circostanze e in maniera non automatica.

Responsabilità degli amministratori e dei soci

L’art. 2476 c.c., rubricato “Responsabilità degli amministratori e il controllo dei soci”, accorpa due elementi peculiari: la responsabilità automatica degli amministratori rispetto agli eventi negativi della società e una responsabilità estesa ai soci, in determinate circostanze, derivante proprio dai diritti loro riconosciuti in ordine alle possibilità di controllo degli affari societari.

Il primo comma dell’articolo stabilisce che “gli amministratori sono solidalmente responsabili verso la società dei danni derivanti dall’inosservanza dei doveri ad essi imposti dalla legge e dall’atto costitutivo […]”. Il secondo comma riconosce ai soci non amministratori il diritto di ricevere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all’amministrazione. Infine, l’ottavo comma sancisce che “sono altresì solidalmente responsabili con gli amministratori, ai sensi dei precedenti commi, i soci che hanno intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi o colposi degli amministratori”.

Da questa norma appare evidente che gli amministratori siano automaticamente responsabili per i danni derivanti dal loro operato e che i soci possano essere chiamati a rispondere solidalmente qualora abbiano intenzionalmente deciso o autorizzato tali atti.

Responsabilità nei confronti dei creditori sociali

Se l’attività lesiva danneggia i creditori sociali, interviene l’art. 2394 c.c., che attribuisce agli amministratori la responsabilità verso i creditori per l’inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell’integrità del patrimonio sociale. L’azione può essere proposta dai creditori quando il patrimonio sociale risulta insufficiente a soddisfare i loro crediti.

Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha evidenziato l’importanza del dovere di vigilanza. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 22911 del 11 novembre 2010 e l’ordinanza n. 27789 del 28 ottobre 2024, ha affermato che sussiste la violazione del dovere di vigilanza quando non si rilevano macroscopiche violazioni o non si reagisce di fronte ad atti di dubbia legittimità e regolarità. Questa interpretazione, sebbene riferita ai sindaci, potrebbe essere estesa per analogia ai soci, considerando i poteri di controllo loro riconosciuti.

Inoltre, la Corte di Cassazione, Civile, Sezione 1, con l’ordinanza del 20 settembre 2021, n. 25317, ha stabilito che nel giudizio di responsabilità promosso dal socio di S.r.l. nei confronti dell’amministratore ai sensi dell’art. 2476 c.c., la società è litisconsorte necessario, sottolineando l’importanza del coinvolgimento della società nei procedimenti relativi alla responsabilità degli amministratori e, per estensione, dei soci solidalmente responsabili.

Infine, con la sentenza del 20 settembre 2019, n. 23452, la Corte di Cassazione ha confermato l’applicabilità dell’azione dei creditori sociali anche nelle S.r.l., rafforzando la tutela dei creditori nei confronti dei soci responsabili insieme agli amministratori.

Conclusioni

Dall’analisi condotta emerge chiaramente una responsabilità solidale dei soci di una società a responsabilità limitata nei casi in cui, di fronte a macroscopiche violazioni o atti di dubbia legittimità degli amministratori, essi non si attivino per impedire le condotte lesive.

Sebbene non sia prevista una responsabilità diretta dei soci verso i creditori sociali per omesso controllo, essi potrebbero essere chiamati a rispondere in caso di gravi violazioni del loro dovere di vigilanza, soprattutto se tali omissioni hanno contribuito in modo significativo alla crisi della società.

Di conseguenza, è auspicabile che i soci esercitino costantemente i diritti di controllo loro riconosciuti dall’ordinamento.

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Per ulteriori approfondimenti su questo tema o sulle implicazioni pratiche potete contattare:

STUDIO LEGALE BONANNI SARACENO
Avv. Fabrizio Valerio Bonanni Saraceno
Piazza Giuseppe Mazzini, 27 – 00195 – Roma

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COMPOSIZIONE NEGOZIATA: LA CASS. STABILISCE BUONA FEDE E CORRETTEZZA PER TUTTI GLI INTERESSATI

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Nella giurisprudenza di merito, si osserva un tentativo di ampliare la protezione finalizzata a garantire il buon esito della risoluzione della crisi. Tuttavia, la concessione e il mantenimento delle misure protettive e cautelari previste dagli articoli 18 e 19 del Codice della crisi richiedono un monitoraggio costante sulla persistenza dei presupposti. Come anticipato su queste colonne (Il Sole 24 Ore, 18 febbraio 2025), tale verifica deve includere il rispetto di un principio cardine della composizione negoziata: l’obbligo di correttezza e buona fede nelle trattative.

A questo proposito, merita attenzione l’ordinanza del Tribunale di Milano dell’8 febbraio 2025, che, nell’ambito di una composizione negoziata della crisi, ha negato una misura cautelare volta a impedire ai creditori di aggredire i beni personali dei soci. Tali beni, pur essendo esterni all’impresa, erano indicati come potenzialmente valorizzabili per la ristrutturazione. I giudici hanno ribadito che l’obbligo di correttezza e buona fede, sancito dall’articolo 4, commi 1 e 4, del Codice della crisi, si applica non solo al debitore, ma anche a tutti gli altri soggetti coinvolti nella regolazione della crisi e dell’insolvenza.

La decisione del Tribunale è stata influenzata non tanto dalla condotta della debitrice, quanto da quella dei garanti. In particolare, la società, dopo aver avviato la composizione negoziata e ottenuto le misure protettive, aveva promesso un pagamento parziale al creditore principale, suggerendo di esplorare soluzioni con il proprio advisor senza rivelare l’avvenuto accesso alla composizione negoziata. Inoltre, nel ricorso cautelare era inclusa una dichiarazione di sostegno del piano da parte dei garanti, con un impegno irrevocabile a sottoscrivere e versare un aumento di capitale. A ciò si aggiungeva un’ulteriore scrittura che prevedeva un versamento aggiuntivo a favore della società.

Tuttavia, il Tribunale ha evidenziato come i garanti abbiano assunto comportamenti contraddittori rispetto agli impegni dichiarati. Tra questi, la costituzione di due nuove società per trasferirvi immobili, la concessione di un’ipoteca volontaria per un importo significativo a favore di un’altra società e la modifica della forma giuridica e della denominazione di un’ulteriore società con delibera di aumento di capitale. Queste azioni hanno sollevato dubbi sulla reale intenzione di sostenere il risanamento della debitrice.

Il provvedimento ha inoltre valorizzato il parere dell’esperto, secondo cui, sebbene le trattative fossero in progresso, il piano industriale risultava ancora in fase di sviluppo. Le dichiarazioni dei garanti, volte a sostenere il progetto con risorse personali, apparivano come semplici propositi senza riscontri oggettivi.

In sostanza, il Tribunale ha rilevato che tali comportamenti sembravano finalizzati a preservare le risorse esterne da eventuali aggressioni dei creditori o a creare titoli di prelazione, compromettendo la funzione stessa delle misure protettive. Di conseguenza, i giudici hanno respinto le richieste cautelari volte a proteggere il patrimonio dei garanti, sottolineando l’incoerenza tra gli atti dispositivi posti in essere e gli impegni dichiarati a favore del risanamento.

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COMMISSIONE DIRITTO ASSICURATIVO – COA ROMA: CONVEGNO “TABELLA UNICA NAZIONALE – CRITERI DI APPLICAZIONE”

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Conclusioni dell’Avv. Fabrizio Valerio Bonanni Saraceno

Il 17 marzo 2025 si è tenuto presso il Palazzo di Giustizia di Piazza Cavour a Roma il convegno intitolato “Tabella Unica Nazionale – Criteri di applicazione”. La liquidazione del danno non patrimoniale ex art. 138 d.lgs. 209/2005: tra l’applicazione delle Tabelle di Roma e la nuova legge sulla tabella unica”, organizzato dall’Avv. Grazia Maria Gentile coordinatrice della Commissione Diritto Bancario e Assicurativo del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma, in cui sono intervenuti il Prof. Avv. Vincenzo Sanasi d’Arpe (Amministratore delegato della CONSAP), il Dott. Alberto Cisterna (Presidente XIII Sezione Civile del Tribunale Ordinario di Roma) e i componenti della Commissione di Diritto Bancario e Assicurativo, Avv. Lucio Grezzi, Avv. Tiziano Lepone, con le conclusioni dell’Avv. Fabrizio Valerio Bonanni Saraceno.

La Tabella Unica Nazionale, entrata in vigore il 5 marzo 2025, uniforma la valutazione economica delle menomazioni all’integrità fisica derivanti dalla circolazione di veicoli a motore e dall’esercizio della professione sanitaria.  Questo strumento sostituisce le diverse tabelle pretorie precedentemente utilizzate nelle principali Corti di merito, garantendo maggiore uniformità nei risarcimenti e razionalizzando i costi per il sistema assicurativo e i consumatori. 

Il convegno ha rappresentato un’importante occasione per discutere i criteri di applicazione della nuova tabella e l’impatto sul settore assicurativo, evidenziando il passaggio dalle Tabelle di Roma alla Tabella Unica Nazionale.  

Video completo del Convegno

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CCII: L’ABUSO PROCESSUALE NEL CONCORDATO PREVENTIVO DI GRUPPO SECONDO IL RECENTE ARRESTO DEL TRIBUNALE DI FOGGIA

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L’abuso processuale nel concordato preventivo di gruppo: il caso del Tribunale di Foggia

L’abuso processuale si verifica quando un soggetto, in violazione dei principi di correttezza e buona fede, utilizza gli strumenti giuridici per scopi eccedenti o deviati rispetto a quelli previsti dal legislatore. Tale abuso può manifestarsi anche nel concordato preventivo, quando l’imprenditore persegue finalità diverse dalla regolazione della crisi d’impresa, come il mero rinvio dell’apertura della liquidazione giudiziale.

Un caso significativo in materia è rappresentato dal provvedimento del Tribunale di Foggia (decreto 8 febbraio 2023), che ha applicato per la prima volta il principio dell’abuso del processo al concordato preventivo di gruppo.

Il riferimento giurisprudenziale della Cassazione

I giudici foggiani hanno tratto spunto dalla sentenza n. 9935 del 2015 delle Sezioni Unite della Cassazione, che, sotto la vigenza della vecchia legge fallimentare, aveva riconosciuto il potere del tribunale di dichiarare l’inammissibilità di una domanda abusiva di concordato e di aprire direttamente il fallimento. Oggi, il Codice della crisi definisce espressamente il concetto di gruppo all’articolo 2, comma 1, lettera h, includendo società, imprese ed enti sottoposti a direzione e coordinamento ai sensi degli articoli 2497 e 2545-septies del Codice civile.

Questa evoluzione normativa ha rafforzato il ruolo del tribunale nel vaglio iniziale della domanda di concordato, imponendo un controllo più stringente sulla sussistenza effettiva dei presupposti per l’accesso alla procedura.

Il caso concreto

Nel caso in esame, la domanda di concordato era stata presentata da tre società che si dichiaravano appartenenti a un unico gruppo a seguito di una scissione avvenuta dieci anni prima, con passaggio generazionale dall’amministratore padre al figlio. Tuttavia, il Tribunale ha ritenuto che tali imprese fossero di fatto indipendenti, in ragione di:

• Oggetto sociale differente;

• Organi gestori e partecipazioni sociali diverse;

• Assenza di relazioni partecipative reciproche.

Un elemento decisivo per la valutazione dell’abuso è stata la cessione dell’intero capitale sociale di due delle società richiedenti, avvenuta pochi giorni prima delle udienze per l’apertura della liquidazione giudiziale. Tale operazione, secondo i giudici, aveva lo scopo di simulare retroattivamente l’esistenza di un gruppo, senza che sussistesse un effettivo collegamento ai fini dell’articolo 284 del Codice della crisi.

Inoltre, l’analisi del comportamento delle società coinvolte ha evidenziato che, nonostante la presunta appartenenza a un gruppo, non erano mai stati adottati strumenti di gestione comune della crisi, come una ristrutturazione unitaria del debito o un piano industriale condiviso. Questa mancanza di coordinamento ha rafforzato il sospetto di un uso strumentale dell’istituto del concordato preventivo di gruppo.

La decisione del Tribunale di Foggia

Il Tribunale ha chiarito che la coincidenza temporale tra il deposito della domanda e l’udienza di apertura della liquidazione non costituisce di per sé indice di abuso. Tuttavia, nel caso concreto, la cessione delle quote societarie ha evidenziato una strategia elusiva volta a ritardare la procedura liquidatoria.

In assenza di un reale gruppo di imprese e considerata la condotta contraria ai principi di buona fede e correttezza, i giudici hanno dichiarato abusiva e inammissibile la domanda di concordato preventivo ex articolo 284 del Codice della crisi.

La decisione ha inoltre sottolineato come l’abuso processuale possa manifestarsi non solo attraverso la strumentalizzazione del concordato, ma anche mediante l’uso improprio di strumenti societari e operazioni straordinarie, quali fusioni, scissioni o cessioni di quote, poste in essere con finalità elusive piuttosto che con un genuino intento di risanamento.

Implicazioni e rilievo della decisione

Questo provvedimento conferma il ruolo centrale del tribunale fin dall’inizio del procedimento di concordato, sottolineando la necessità di una valutazione rigorosa degli elementi soggettivi e oggettivi della domanda. Inoltre, la sentenza ribadisce l’importanza dell’economia processuale, imponendo di interrompere tempestivamente ogni tentativo di concordato che risulti irrealizzabile fin dall’origine.

Un ulteriore aspetto rilevante riguarda le potenziali ripercussioni per i professionisti coinvolti (advisor, attestatori e consulenti), che potrebbero incorrere in responsabilità qualora abbiano avallato operazioni prive di reale sostanza economica e giuridica.

Infine, il caso analizzato evidenzia la necessità per le imprese in crisi di pianificare con rigore e trasparenza le proprie strategie di risanamento, evitando forzature che potrebbero portare a conseguenze pregiudizievoli, inclusa l’inammissibilità delle domande di concordato e l’immediata apertura della liquidazione giudiziale.

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TUN: LA RIFORMA STORICA DEL DIRITTO RISARCITORIO DEL DANNO NON PATRIMONIALE

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La Tabella Unica Nazionale (TUN) per il Risarcimento del Danno Non Patrimoniale è un riferimento normativo che uniforma i criteri di liquidazione delle lesioni di grave entità (macropermanenti) derivanti da sinistri stradali o responsabilità medica. L’obiettivo è garantire equità e coerenza nei risarcimenti, evitando discrepanze tra i vari tribunali italiani.

Origine e normativa

La TUN è stata introdotta dal DPR 12/2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 40 del 18 febbraio 2025, ed è entrata in vigore il 5 marzo 2025. Si applica ai danni derivanti da:

• Incidentalità stradale (art. 138 Codice delle Assicurazioni)

• Responsabilità sanitaria (L. 24/2017 – Legge Gelli-Bianco)

Struttura della TUN

1. Valore economico del punto di invalidità

La tabella assegna un valore economico crescente per ogni punto percentuale di invalidità permanente, con variazioni legate all’età del danneggiato:

• Più l’età è avanzata, minore è il valore del punto di invalidità.

• Più è alta la percentuale di invalidità, maggiore è il valore riconosciuto per punto.

2. Personalizzazione del risarcimento

Il giudice può incrementare l’importo fino al 30%, in presenza di circostanze specifiche che aggravano il danno. Ad esempio:

• Perdita dell’uso delle mani per un musicista

• Gravi ripercussioni sulla vita sociale o lavorativa

3. Danno morale

La TUN integra il danno biologico con il danno morale, attribuendo una percentuale aggiuntiva al risarcimento base.

Confronto con il passato

Prima della TUN, si utilizzavano le tabelle:

Tribunale di Milano (la più diffusa, spesso riferimento nazionale)

Tribunale di Roma (leggermente più alta per invalidità gravi)

Tabelle locali con differenze significative

L’introduzione della TUN ha eliminato queste discrepanze, rendendo il sistema più prevedibile e uniforme.

Criticità e dibattito

Rigidità della tabella: alcuni esperti temono che possa limitare la discrezionalità del giudice nel valutare il singolo caso.

Impatto sulle compagnie assicurative: gli importi fissati potrebbero aumentare i costi per le assicurazioni, incidendo sui premi delle polizze RC auto.

Applicazione nei tribunali: servirà un periodo di rodaggio per garantire un’interpretazione coerente nei diversi procedimenti giudiziari.

Conclusione

La TUN rappresenta un cambiamento epocale nel diritto risarcitorio italiano, puntando a garantire maggiore equità e certezza nei risarcimenti per danni gravi. Tuttavia, il dibattito su possibili rigidità e impatti economici resta aperto.

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DANNO DA PERDITA PARENTALE: PER LA CASS. ORD. N. 6500/25 IL LEGAME AFFETTIVO TRA FRATELLI È PRESUNZIONE SEMPLICE

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La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 6500/25, ha ribadito un principio rilevante in materia di risarcimento del danno da perdita parentale, con particolare riferimento al rapporto tra fratelli. Secondo la Suprema Corte, il legame affettivo tra fratelli è una presunzione semplice, ossia un fatto che si presume vero fino a prova contraria.

Principio di diritto

La presunzione semplice significa che, in caso di decesso di un fratello, l’altro ha diritto al risarcimento del danno non patrimoniale senza dover dimostrare l’effettività del vincolo affettivo, che si considera esistente in via generale. Tuttavia, chi è chiamato al risarcimento (ad esempio, l’assicurazione o il responsabile del danno) può superare questa presunzione dimostrando che il legame affettivo tra i fratelli non sussisteva o era inesistente, ad esempio per l’assenza di rapporti significativi tra loro.

Conseguenze pratiche

Questa pronuncia conferma un orientamento favorevole ai familiari della vittima, riducendo l’onere probatorio a loro carico. In passato, la giurisprudenza ha richiesto spesso la dimostrazione dell’effettività del legame affettivo anche tra fratelli, mentre ora si inverte la prospettiva: è chi si oppone al risarcimento a dover provare che il rapporto non esisteva o era deteriorato.

La decisione si inserisce in un quadro più ampio di tutela della sofferenza familiare, in linea con l’evoluzione della giurisprudenza sul danno da perdita parentale, che tiene conto non solo della relazione giuridica ma anche del rapporto affettivo concreto tra i congiunti.

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Cassazione, ordinanza n. 6500/2025 integrale, in formato PDF:

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MEDIAZIONE CIVILE: CONDIZIONE DI PROCEDIBILITÀ SECONDO LA CASS. CIV. ORD. N. 5474/2025

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L’ordinanza della Cassazione n. 5474/2025 si inserisce nel consolidato orientamento giurisprudenziale in materia di mediazione obbligatoria, chiarendo alcuni aspetti fondamentali relativi alla sua procedibilità, soprattutto in fase di appello.

1. Mediazione obbligatoria e condizione di procedibilità

L’articolo 5, comma 1-bis, del D.lgs. n. 28/2010 stabilisce che, per alcune specifiche controversie (ad esempio in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno da responsabilità medica e sanitaria, diffamazione a mezzo stampa e contratti bancari, finanziari e assicurativi), il preventivo esperimento della mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

La Cassazione conferma che l’improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, oppure rilevata d’ufficio dal giudice, ma entro e non oltre la prima udienza. Se ciò non avviene, il processo prosegue senza che il mancato esperimento della mediazione possa più essere causa di improcedibilità.

2. Mediazione in appello: una facoltà e non un obbligo

Un aspetto rilevante della pronuncia riguarda il ruolo della mediazione in fase di appello. Il comma 1-bis dell’articolo 5 disciplina l’obbligo di mediazione solo per il primo grado di giudizio. In appello, invece, la mediazione non è automaticamente necessaria, salvo che:

• il giudice d’appello, esercitando il proprio potere discrezionale, la ritenga opportuna ai sensi dell’articolo 5, comma 2;

• la mediazione sia espressamente prevista come condizione di procedibilità in casi specifici.

Dunque, mentre in primo grado il mancato esperimento della mediazione può determinare l’improcedibilità della domanda, in appello il giudice può disporla, ma non vi è obbligato, neanche per le materie in cui la mediazione è obbligatoria nel primo grado di giudizio.

3. Implicazioni pratiche

Questa interpretazione ha conseguenze significative per le parti coinvolte in un contenzioso:

• Il convenuto ha l’onere di eccepire l’improcedibilità per mancata mediazione tempestivamente, pena la decadenza.

• Il giudice ha il potere di rilevare d’ufficio l’improcedibilità, ma solo fino alla prima udienza.

• In appello, l’obbligo di mediazione non sussiste, salvo decisione discrezionale del giudice.

Questa decisione ribadisce dunque un principio di bilanciamento tra l’efficienza processuale e l’obbligo di esperire forme alternative di risoluzione delle controversie.

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Cassazione Civile, sentenza n. 5474/2025 integrale, in formato PDF:

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DANNO PARENTALE: PER LA CASS. CIV. ORD. N. 31867/2023 È NECESSARIA LA PRESENZA DI UN “LEGAME AFFETTIVO SIGNIFICATIVO”

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L’ordinanza della Corte di Cassazione n. 31867 del 15 novembre 2023 affronta un tema di particolare rilievo nel campo del risarcimento del danno non patrimoniale, specificamente quello derivante dalla lesione o perdita del rapporto parentale. Il principio espresso dalla Suprema Corte si inserisce nel più ampio contesto della giurisprudenza sui criteri di riconoscimento del danno da perdita di un congiunto, con particolare riferimento ai soggetti non legati alla vittima da un vincolo di parentela.

1. Il principio affermato dalla Corte

La Cassazione stabilisce che, in caso di assenza di un rapporto di parentela con la vittima, la mera convivenza non è sufficiente a fondare una pretesa risarcitoria per danno parentale. È invece necessario allegare e provare l’esistenza di un legame affettivo significativo, la cui lesione possa costituire un pregiudizio non patrimoniale risarcibile.

Nel caso esaminato, il ricorrente – convivente della madre della vittima – aveva richiesto il risarcimento del danno lamentando la perdita del rapporto con il defunto. Tuttavia, la sua domanda è stata rigettata sia in primo grado che in appello, poiché si era limitato a dichiararsi convivente della vittima senza fornire alcun elemento probatorio circa la reale sussistenza di un rapporto affettivo intenso. La Suprema Corte ha confermato tale orientamento, escludendo il risarcimento in assenza di prova della lesione di un vincolo affettivo meritevole di tutela.

2. Il contesto giurisprudenziale

L’ordinanza si colloca nell’alveo di una giurisprudenza ormai consolidata che riconosce il diritto al risarcimento del danno parentale non solo ai familiari in senso stretto (coniugi, figli, genitori, fratelli), ma anche a soggetti terzi, purché dimostrino l’esistenza di un legame affettivo profondo e stabile con la vittima.

In precedenti pronunce, la Cassazione ha riconosciuto il risarcimento a soggetti non legati da vincoli di sangue alla vittima, quali:

• Conviventi di fatto, se in grado di provare una relazione stabile e significativa con il defunto (Cass. Civ., Sez. 3, n. 29784/2017).

• Amici stretti o figure assimilabili a un familiare, sempre che emergano prove concrete del rapporto affettivo (Cass. Civ., Sez. 3, n. 21230/2016).

• Nonni, nipoti e altri parenti collaterali, nel caso in cui sussista una relazione affettiva tale da giustificare la tutela risarcitoria (Cass. Civ., Sez. 3, n. 20492/2019).

In tutti questi casi, il criterio guida è la prova dell’intensità del legame affettivo e del pregiudizio subito, piuttosto che l’esistenza di un vincolo di parentela in senso stretto.

3. Implicazioni pratiche e probatorie

L’ordinanza n. 31867/2023 sottolinea l’importanza dell’onere probatorio a carico di chi chiede il risarcimento per danno parentale. In particolare:

• Non basta la mera convivenza: il solo fatto di abitare con la vittima non è elemento sufficiente per ottenere il risarcimento.

• È necessaria la prova del legame affettivo: chi chiede il risarcimento deve dimostrare, con elementi concreti (testimonianze, documenti, corrispondenza, foto, ecc.), che esisteva un rapporto di affetto stabile e intenso con la vittima.

• Il danno non patrimoniale non è automatico: non viene riconosciuto per il semplice fatto che la vittima sia deceduta, ma solo se il richiedente prova di aver subito una lesione concreta e significativa della propria sfera affettiva e relazionale.

4. Conclusioni

L’ordinanza in esame conferma un principio chiaro: il danno parentale non è legato esclusivamente al vincolo di parentela formale, ma alla qualità e profondità del rapporto affettivo tra il richiedente e la vittima. Tuttavia, l’onere della prova grava interamente su chi chiede il risarcimento, e la mera convivenza non è sufficiente a dimostrare la sussistenza di un danno risarcibile.

Questo orientamento mira a evitare richieste risarcitorie pretestuose e a garantire che il ristoro del danno non patrimoniale venga riconosciuto solo nei casi in cui la perdita subita abbia effettivamente comportato un pregiudizio grave e meritevole di tutela giuridica.

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Ordinanza della Corte di Cassazione n. 31867 del 15 novembre 202 integrale, in formato PDF:

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DIRITTO DELLE ASSICURAZIONI: RISARCIMENTO PER DANNO PARENTALE ANCHE AL COMPAGNO DELLA MADRE IN ASSENZA DEL PADRE BIOLOGICO

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La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 5984/2025 depositata oggi, ha confermato il risarcimento del danno parentale per la morte di una bambina di 4 anni in un incidente stradale anche al compagno della madre. Secondo la Corte, l’uomo ha svolto il ruolo di “padre vicario”, in sostituzione del genitore biologico completamente assente.

Il caso e la decisione della Cassazione

L’Ufficio Centrale Italiano (UCI) – l’ente che gestisce le assicurazioni per i veicoli esteri – aveva presentato ricorso contro la decisione della Corte d’Appello di Trento. Il conducente responsabile dell’incidente era infatti tedesco e il veicolo immatricolato in Germania.

La Corte d’Appello aveva riconosciuto il parentale al compagno della madre, assegnandogli la stessa somma riconosciuta alla donna: 249.047 euro. Nella sentenza si sottolinea che le testimonianze e l’indagine medico-legale hanno confermato il legame affettivo tra l’uomo e la bambina, definendo il suo ruolo come quello di un padre di fatto.

L’inammissibilità del ricorso

L’UCI ha contestato la liquidazione del danno, sostenendo che mancavano elementi quali la convivenza e la prova dell’effettiva assunzione del ruolo genitoriale. Tuttavia, la Terza Sezione Civile della Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendolo un tentativo di rivalutare prove già esaminate. La Corte d’Appello, infatti, ha fornito una motivazione giuridicamente coerente e ragionevole sul ruolo sostitutivo svolto dal compagno della madre.

Giurisprudenza consolidata sulla relazione affettiva

La Cassazione ha ribadito che, secondo la giurisprudenza, la convivenza more uxorio non è un requisito sufficiente per il risarcimento, ma deve emergere la prova di un rapporto affettivo stabile e significativo. Nel caso specifico, il compagno della madre ha garantito assistenza morale e materiale alla bambina per oltre tre dei suoi quattro anni di vita, supplendo all’assenza del padre biologico.

Infine, la sentenza richiama il principio consolidato secondo cui il vincolo di sangue non è un elemento imprescindibile per il riconoscimento del danno da perdita del rapporto parentale. Il danno può essere riconosciuto anche in favore di soggetti non legati da parentela biologica, purché il rapporto sia caratterizzato da affetto stabile, condivisione di vita e un sentimento di protezione e sicurezza.

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Cassazione, III Sezione Civile, Sent. n. 5984/2025 integrale, in formato PDF:

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DIRITTO BANCARIO: CASS. S.U. SENT. N. 5841/2025 CONFERMA LA LEGITTIMITÀ DEL MUTUO SOLUTORIO

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Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 5841/2025, hanno chiarito la legittimità del cosiddetto mutuo solutorio, ovvero il mutuo stipulato per ripianare una pregressa esposizione debitoria verso la banca.

Secondo i giudici, tale operazione realizza la datio rei giuridica propria del mutuo attraverso l’accredito delle somme in conto corrente, anche se queste vengono immediatamente utilizzate per l’estinzione del debito preesistente.

Il caso esaminato dalla Cassazione

Il caso riguardava una banca che, nel corso di dieci anni, aveva concesso cinque mutui successivi agli stessi clienti. Alla richiesta di rientro dal saldo negativo, i correntisti si erano opposti al decreto ingiuntivo, sostenendo che la banca non avesse effettivamente erogato le somme, poiché queste non erano mai uscite dalle casse dell’istituto, ma erano state utilizzate per estinguere mutui e aperture di credito precedenti.

Il Tribunale di Ferrara e la Corte d’Appello di Bologna avevano confermato la validità del mutuo, affermando che l’utilizzo della somma per estinguere il mutuo precedente non escludeva l’avvenuta consegna del denaro.

La decisione della Cassazione

La Suprema Corte ha respinto il ricorso, chiarendo che il ripianamento delle passività precedenti mediante giroconto soddisfa il requisito della disponibilità giuridica della somma a favore del mutuatario. Pertanto, il ripianamento costituisce una modalità di impiego dell’importo mutuato, che entra comunque nella disponibilità del mutuatario.

Inoltre, la Cassazione ha stabilito che il contratto di mutuo costituiva titolo esecutivo, ribadendo l’orientamento prevalente secondo cui l’accredito in conto corrente è sufficiente a integrare la datio rei giuridica del mutuo.

Rigettata l’interpretazione restrittiva

La Corte ha così respinto l’orientamento più recente, secondo cui il mutuo solutorio sarebbe un’operazione meramente contabile, non configurabile come mutuo ipotecario in assenza di effettiva consegna del denaro al mutuatario.

Il principio di diritto stabilito dalle Sezioni Unite recita:

“Il perfezionamento del contratto di mutuo, con la conseguente nascita dell’obbligo di restituzione a carico del mutuatario, si verifica nel momento in cui la somma mutuata, ancorché non consegnata materialmente, sia posta nella disponibilità giuridica del mutuatario medesimo, attraverso l’accredito su conto corrente, non rilevando in contrario che le somme stesse siano immediatamente destinate a ripianare pregresse esposizioni debitorie nei confronti della banca mutuante, costituendo tale destinazione frutto di atti dispositivi comunque distinti ed estranei alla fattispecie contrattuale”.

Infine, la Corte ha ribadito che, anche in caso di destinazione immediata delle somme al ripianamento del debito, il mutuo solutorio costituisce un valido titolo esecutivo, ai sensi dell’art. 474 c.p.c.

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Cassazione, Sezioni Unite, Sentenza n. 5841/2025 integrale, in formato PDF:

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