LAVORO: IL COLLEGATO LAVORO (L. 203/2024) E LE DIMISSIONI PER FATTI CONCLUDENTI

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La legge 203/2024 introduce il comma 7-bis all’art. 26 del d.lgs. 151/2015

Introduzione della norma

Il comma 7-bis introdotto dalla legge 203/2024 all’articolo 26 del d.lgs. 151/2015, regola le dimissioni per fatti concludenti.

Condizioni per la risoluzione del rapporto

In caso di assenza ingiustificata protratta oltre il termine previsto dal CCNL o 15 giorni, il rapporto si considera risolto per volontà del lavoratore.

Conseguenze per il datore di lavoro

  • Non è necessario procedere con il licenziamento formale.
  • Non è dovuto il pagamento del “ticket” per la disoccupazione.

Conseguenze per il lavoratore

  • Perde il diritto alla Naspi (assegno di disoccupazione).

Comunicazione obbligatoria del datore di lavoro

Il datore di lavoro deve inviare una comunicazione all’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL).

Modalità di invio

  • La comunicazione deve essere inviata tramite PEC.
  • Deve includere il periodo di assenza, i dati anagrafici e i recapiti del lavoratore.

Verifiche dell’Ispettorato

L’Ispettorato ha 30 giorni per verificare le ragioni dell’assenza.

Contatti e accertamenti

  • L’Ispettorato contatta il lavoratore, i colleghi o altri soggetti coinvolti.
  • Verifica la presenza di cause di forza maggiore (es. ricovero ospedaliero).

Esiti delle verifiche

  • Se la risoluzione è inefficace, l’Ispettorato informa entrambe le parti.
  • Il lavoratore ha diritto alla ricostituzione del rapporto.

Valutazione di giusta causa

L’Ispettorato valuta se l’assenza è dovuta a motivi meritevoli di giusta causa (es. mancato pagamento delle retribuzioni).

Informazione al lavoratore

  • Il lavoratore viene informato dei suoi diritti in caso di giusta causa.

Criticità e sviluppi futuri

La prassi applicativa chiarirà eventuali dubbi e criticità della norma.

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Per ulteriori approfondimenti su questo tema o sulle implicazioni pratiche potete contattare:

STUDIO LEGALE BONANNI SARACENO
Avv. Fabrizio Valerio Bonanni Saraceno
Piazza Mazzini, 27 – 00195 – Roma

Tel+39 0673000227

Cell. +39 3469637341

@: avv.bonanni.saraceno@gmail.com

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CRISI D’IMPRESA: CRAM DOWN ANCHE PER I CONCORDATI PREVENTIVI PROPOSTI PRE CORRETTIVO TER

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Per maggiori approfondimenti consultare il link del Nuovo Codice della Crisi, sottostante:

https://edizioniduepuntozero.it/prodotto/codice-della-crisi-dimpresa-e-dellinsolvenza-2/

Concordato preventivo in continuità aziendale: omologazione possibile nonostante il voto contrario dei creditori

È possibile omologare un concordato preventivo in continuità aziendale, nonostante il voto contrario dei creditori, e ricorrere al cram down fiscale anche se la proposta era anteriore all’entrata in vigore del terzo decreto correttivo del Codice della crisi (Dlgs 136/2024), che l’ha espressamente previsto risolvendo i contrasti dottrinali e giurisprudenziali precedenti. Lo ha chiarito il Tribunale di Napoli con la sentenza del 14 novembre 2024.

Il caso

L’impresa (difesa dall’avvocato Francesco Marotta) aveva suddiviso i creditori in quattro classi, nessuna delle quali aveva approvato la proposta di concordato (due classi erano costituite da INPS e INAIL). Tuttavia, il Tribunale ha omologato il concordato in virtù della cosiddetta ristrutturazione trasversale, prevista dal comma 2 dell’articolo 112 del Codice della crisi, attraverso due passaggi fondamentali.

Revisione delle classi

Il Tribunale ha suddiviso una delle classi che avevano espresso voto negativo, per evitare un’errata conformazione del classamento.

• La nuova suddivisione ha rispettato il principio di omogeneità degli interessi giuridici ed economici, come richiesto dall’articolo 85 del Codice della crisi.

• È stata creata una classe autonoma per i crediti tributari (Agenzia delle Entrate) e un’altra per i crediti previdenziali (INPS e INAIL), come imposto dalla normativa.

• Dopo questa modifica, le classi votanti sono diventate cinque: una favorevole al concordato (creditore ipotecario degradato al chirografo) e quattro contrarie.

Cram down fiscale

Nonostante la ristrutturazione delle classi, il concordato non ha raggiunto la maggioranza delle classi richiesta per l’omologazione. Tuttavia, il Tribunale ha applicato il cram down fiscale:

• Applicazione normativa: Il Tribunale ha stabilito che, poiché la proposta di concordato era stata presentata prima del 28 settembre 2024 (data di entrata in vigore del Dlgs 136/2024), non si applicavano le modifiche introdotte dal decreto correttivo.

• Ribadimento della possibilità di cram down pre-riforma: In contrasto con l’indirizzo prevalente, il Tribunale ha affermato che, anche prima della riforma, il cram down non era precluso nel concordato in continuità aziendale, purché rispettate le condizioni del comma 2-bis dell’articolo 88.

Conclusione

La decisione del Tribunale di Napoli rafforza la possibilità di applicare il cram down fiscale in contesti precedenti al decreto correttivo, favorendo il risanamento delle imprese in crisi. Questo orientamento rappresenta un punto di riferimento per la gestione delle procedure di concordato in continuità aziendale.

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LAVORO: IL BONUS LOCAZIONE INTRODOTTO DALLA LEGGE DI BILANCIO 2025

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La Legge di Bilancio 2025 ha introdotto il bonus locazione, un incentivo destinato ai lavoratori neoassunti a tempo indeterminato che trasferiscono la propria residenza per motivi lavorativi. Questa misura mira a favorire la mobilità e il reclutamento di talenti, prevedendo un rimborso fino a 5.000 euro all’anno per i primi due anni, destinato a coprire le spese di affitto e manutenzione, offrendo così un supporto economico significativo.

Obiettivi del bonus locazione

Il bonus è stato introdotto per rispondere alle difficoltà delle aziende nel trovare manodopera qualificata, incentivando la mobilità lavorativa. La nuova agevolazione consente al datore di lavoro di rimborsare al dipendente le spese relative all’affitto e alla manutenzione dell’immobile locato.

Tali somme:

• Non sono soggette a imposizione fiscale sul reddito del lavoratore;

• Rilevano ai fini contributivi e per il calcolo dell’ISEE.

Requisiti per accedere al bonus locazione

I dipendenti che possono beneficiare del bonus devono soddisfare i seguenti requisiti:

1. Reddito massimo: non avere percepito, nell’anno precedente l’assunzione, un reddito da lavoro dipendente superiore a 35.000 euro.

2. Trasferimento di residenza: avere trasferito la residenza a una distanza superiore ai 100 km tra la vecchia e la nuova sede di lavoro. Il percorso considerato è quello più breve percorribile.

3. Dichiarazione sostitutiva: fornire al datore di lavoro una dichiarazione ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, attestante il luogo di residenza nei sei mesi antecedenti l’assunzione. La residenza deve essere trasferita non prima della data di assunzione.

4. Tipologia contrattuale: l’assunzione deve essere a tempo indeterminato (inclusi contratti part-time, di apprendistato e somministrazione) e avvenire tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2025.

Esclusioni

Sono esclusi dal beneficio:

• Dipendenti di Pubbliche Amministrazioni, studi professionali e associazioni (la norma si applica solo alle imprese).

• Contratti di lavoro a tempo determinato, intermittenti o domestici a tempo indeterminato.

Importo rimborsabile

Il datore di lavoro può rimborsare al dipendente:

Fino a 5.000 euro all’anno per le spese di affitto e manutenzione, per i primi due anni dall’assunzione.

• Il periodo di spettanza del bonus decorre dalla data di assunzione e segue l’anno solare.

I datori di lavoro sono tenuti a conservare la documentazione comprovante le spese (contratti d’affitto, ricevute di manutenzione), da presentare in caso di controllo.

Cumulabilità con altre agevolazioni

Il bonus locazione è cumulabile con il bonus introdotto nel 2024, che prevede una soglia di esenzione fiscale fino a:

1.000 euro per beni e servizi destinati ai dipendenti (ad esempio, pagamento di utenze o mutui).

2.000 euro per dipendenti con figli a carico, inclusi figli adottivi o affidati.

Considerazioni finali

La Legge di Bilancio 2025 rappresenta un importante passo avanti in termini di welfare aziendale, incentivando la mobilità lavorativa e supportando sia i lavoratori sia le imprese. Si stima che circa 30.000 lavoratori potranno beneficiare di questa misura.

Tuttavia, si attendono ulteriori chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate sull’applicazione pratica della normativa, in particolare per verificare se le trasformazioni a tempo indeterminato o altre tipologie contrattuali possano rientrare nell’agevolazione.

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L’AVV. PAOLO NESTA, PRESIDENTE DEL COA DI ROMA, INTERVIENE ALL’INAUGURAZIONE DELL’ANNO GIUDIZIARIO 2025, PRESSO LA CORTE D’APPELLO DI ROMA

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Corte di Appello di Roma

Il discorso dell’*Avv. Paolo Nesta, Presidente del Consiglio dell’Ordine Avvocati di Roma è stato estremamente intenso e ha affrontato numerosi temi fondamentali per il sistema giustizia.

Di seguito, si riporta un sunto dettagliato, suddiviso per punti principali:

1. Riforma Cartabia e correttivi

• Obiettivo mancato: La Riforma Cartabia (DLgs 150/2022) mirava a velocizzare i tempi dei processi, ma nel settore civile non ha prodotto i risultati sperati, con un aumento della durata media dei procedimenti: 460 giorni nel 2023 contro i 433 del 2022.

• Riduzione dell’arretrato: In miglioramento la situazione dell’arretrato sia nei Tribunali sia presso la Corte d’Appello di Roma.

• Corretti punti critici: Il recente DLgs 164/2024 ha introdotto perfezionamenti per migliorare l’efficienza del processo civile, ma le sole riforme procedurali non bastano.

2. Problemi strutturali del sistema giudiziario

• Carenze di organico: Un problema cronico, soprattutto nella Corte d’Appello di Roma, aggravato dalla mole dei procedimenti.

• Situazione dei Giudici di Pace: Organico insufficiente, con una scopertura del 72% nel Lazio, aggravata dal carico di lavoro in crescita. Una prima risposta è stata data con l’assegnazione di nuovi giudici, ma resta una situazione critica.

3. Digitalizzazione e giustizia tecnologica

• Opportunità e limiti: La digitalizzazione del processo è utile, ma non deve comprimere il diritto di difesa o il contraddittorio. Problemi tecnici e mancanza di formazione continuano a creare disagi.

• Piattaforma unica: L’Avvocatura richiede da tempo un’unica piattaforma per semplificare i processi telematici.

4. Costi della giustizia e accesso universale

• Aumento dei costi: L’introduzione di nuovi balzelli (es. pagamento di €43 per iscrivere una causa a ruolo) e l’aumento del contributo unificato limitano l’accesso alla giustizia per i meno abbienti, violando il principio costituzionale di uguaglianza.

• Giustizia come diritto universale: Deve essere garantita a tutti, senza discriminazioni economiche o sociali.

5. Riforma penale e diritto di difesa

• Efficienza vs garanzie: La Riforma Cartabia, pur volendo ridurre i tempi del processo penale, ha limitato il diritto di difesa con norme che comprimono il contraddittorio e aumentano le decadenze per errori formali.

• Richiesta di modifiche: L’Avvocatura chiede l’eliminazione delle norme che pregiudicano il diritto di difesa, riaffermando il ruolo centrale del difensore.

6. Condizioni carcerarie

• Situazione drammatica: Sovraffollamento, strutture fatiscenti, e un aumento dei suicidi tra detenuti e personale penitenziario.

Necessità di interventi urgenti: Richiamo all’art. 27 della Costituzione, che impone pene umane e finalizzate alla rieducazione.

7. Separazione delle carriere tra PM e Giudici

• Necessità di una distinzione chiara: Per garantire un giudice realmente terzo e imparziale, si ribadisce la necessità di separare le carriere tra Pubblico Ministero e Giudice, pur salvaguardando l’autonomia del PM.

8. Intelligenza Artificiale nella giustizia

• Potenziale e limiti: L’IA può migliorare l’efficienza, ma non può sostituire l’uomo nei processi decisionali. Il ragionamento giuridico richiede sensibilità, intuizione e capacità interpretativa, che la macchina non può garantire.

• Ruolo degli operatori: Giudici e avvocati devono formarsi per sfruttare al meglio queste tecnologie, rispettando i principi costituzionali.

9. Ruolo dell’Avvocatura

• Difensori dei diritti: Gli avvocati devono difendere i diritti fondamentali, soprattutto delle fasce deboli, promuovendo una cultura del garantismo e del rispetto della legalità.

• Collaborazione con le istituzioni: L’Avvocatura si impegna per una giustizia equa ed efficiente, contribuendo a una società più giusta e solidale.

10. Visione e speranza

• Impegno e coraggio: Citando Sant’Agostino, si sottolinea che indignazione e coraggio sono fondamentali per cambiare ciò che non funziona e costruire una giustizia migliore.

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INAUGURAZIONE ANNO GIUDIZIARIO 2025: INTERVENGONO IL PRESIDENTE MARGHERITA CASSANO E IL MINISTRO CARLO NORDIO.

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Diminuzione delle pendenze in Corte di Cassazione

Nel settore civile, le pendenze in Corte di Cassazione sono diminuite del 7,8%, passando dai 94.759 procedimenti pendenti al 31 dicembre 2023 agli 87.380 al 31 dicembre 2024. Questo risultato è particolarmente significativo, considerando che, in due anni, le pendenze sono calate di oltre 17.000 unità. Per la prima volta, la Corte è tornata a una pendenza inferiore a quella del 2003.

Lo ha annunciato il Presidente della Corte di Cassazione, Margherita Cassano, durante la Cerimonia di inaugurazione dell’Anno Giudiziario 2025, alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, del Ministro della Giustizia Carlo Nordio, del Vicepresidente del CSM Fabio Pinelli e delle più alte cariche dello Stato. Cassano ha sottolineato che il risultato è stato raggiunto grazie a uno “sforzo generoso per definire l’arretrato e raggiungere gli obiettivi fissati dal PNRR”, nonostante le difficoltà causate dalle carenze di organico, e grazie al contributo della magistratura onoraria e del personale dell’Ufficio per il Processo.

Indici di performance nel settore civile

Indice di ricambio: 128%.

Disposition time: 944 giorni (riduzione del 27,5% rispetto ai 1.306 giorni del 2019).

Il Presidente Cassano ha evidenziato che questo risultato ha permesso di raggiungere, con 18 mesi di anticipo, l’obiettivo finale fissato a 976 giorni. Il traguardo è stato raggiunto nonostante la grave carenza di organico, con una scopertura del 19% tra i consiglieri e del 22% tra i presidenti di sezione.

Riduzione delle pendenze in ambito penale

Nel settore penale, le pendenze in Cassazione sono diminuite del 30,3%, passando da 15.038 al 31 dicembre 2023 a 10.488 al 31 dicembre 2024.

Indice di ricambio: 111% (era 107% nel periodo precedente).

Disposition time: 81 giorni (riduzione del 27,2% rispetto ai 111 giorni precedenti).

Cassano ha definito questi dati “straordinari”, evidenziando come il disposition time sia già inferiore ai 166 giorni previsti dal PNRR. Ha inoltre ricordato i risultati dei Tribunali e delle Corti d’Appello, citati recentemente dal Ministro Nordio nella Relazione annuale al Parlamento.

L’euforia dei diritti fondamentali

Secondo Cassano, viviamo un’“euforia” dei diritti fondamentali, con il rischio di proclamare nuovi diritti senza una chiara base giuridica. Ha citato esempi come i diritti alla qualità della vita, alla sicurezza e allo sviluppo, nonché diritti riferiti a specifiche categorie, come anziani, bambini e animali.

Il Presidente Cassano ha inoltre sottolineato i pericoli di una dilatazione della categoria dei diritti fondamentali senza la preventiva mediazione legislativa, che potrebbe attribuire impropriamente alla magistratura compiti di sintesi e armonizzazione.

Sicurezza sul lavoro: un problema irrisolto

Cassano ha definito “inaccettabile” il numero di infortuni sul lavoro, che nel 2024 hanno causato 1.000 vittime (+32 rispetto al 2023).

Denunce di infortunio: 543.039 (+0,1% rispetto al 2023).

Patologie professionali denunciate: 81.671 (+21,7%).

Tra le proposte avanzate, Cassano ha evidenziato la necessità di un riordino normativo, l’interoperabilità tra le banche dati degli enti preposti e una maggiore severità nelle sanzioni amministrative.

Responsabilità sociale delle imprese

Cassano ha sottolineato che le imprese devono integrare obiettivi non finanziari nelle proprie strategie, come tutela dell’ambiente, sicurezza dei lavoratori, equità retributiva e legalità. Questi principi sono centrali nel nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, che offre misure differenziate per gestire le difficoltà aziendali.

Violenza sulle donne

Nonostante il calo degli omicidi volontari (-8% nel 2024 rispetto al 2023), i dati sulla violenza contro le donne restano allarmanti:

Omicidi in ambito familiare/affettivo: 151, di cui 96 con vittime donne.

Reati spia: in aumento, tra cui maltrattamenti in famiglia, stalking e violenza sessuale.

Cassano ha ribadito l’importanza di interventi mirati per contrastare questa “perdurante concezione della donna come oggetto di possesso”.

Le riforme e la magistratura

Il Ministro Nordio ha ribadito l’importanza dell’indipendenza della magistratura e ha sottolineato i progressi nella digitalizzazione del processo penale. Il Vicepresidente del CSM Fabio Pinelli ha invece evidenziato la necessità di riequilibrare il potere giudiziario e combattere le degenerazioni del correntismo.

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LAVORO: AGGIORNAMENTI SULLA DISCIPLINA DELLA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO PER ASSENZA INGIUSTIFICATA

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La disciplina della risoluzione del rapporto di lavoro per assenza ingiustificata, così come modificata dal “Collegato lavoro” (articolo 19 della legge 203/2024), introduce importanti novità e responsabilità sia per il datore di lavoro che per l’Ispettorato del lavoro.

Principali punti della normativa e delle indicazioni operative:

1. Comunicazione dell’assenza ingiustificata

• Il datore di lavoro è tenuto a comunicare l’assenza ingiustificata del dipendente alla sede territoriale dell’Ispettorato del lavoro.

• La comunicazione va effettuata solo nel caso in cui il datore intenda risolvere il rapporto per “dimissioni di fatto” del lavoratore.

• L’assenza ingiustificata deve superare il termine previsto dal CCNL applicabile o, in mancanza di tale previsione, quindici giorni.

2. Obblighi del datore di lavoro

• La comunicazione, preferibilmente tramite PEC, deve includere dati dettagliati del lavoratore (anagrafica, recapiti, ecc.) per agevolare eventuali accertamenti da parte dell’Ispettorato.

3. Ruolo dell’Ispettorato del lavoro

• L’Ispettorato può verificare la veridicità della comunicazione contattando il lavoratore o altri soggetti utili.

• Gli accertamenti, se avviati, devono essere conclusi entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione.

• In caso di inefficacia della risoluzione, l’Ispettorato informa sia il datore di lavoro sia il dipendente, disponendo il ripristino del rapporto.

4. Casi di inefficacia della risoluzione

• Se il lavoratore dimostra di non aver potuto comunicare l’assenza per cause di forza maggiore (es. ricovero ospedaliero).

• Se l’Ispettorato accerta la non veridicità della comunicazione del datore.

5. Procedura per il ripristino del rapporto

• L’Ispettorato può utilizzare il provvedimento di disposizione previsto dall’articolo 14 del Dlgs 124/2004 per ordinare al datore di lavoro la ricostituzione del rapporto.

6. Conferma della risoluzione

• Se emerge l’effettiva assenza ingiustificata e il lavoratore non dimostra di non aver potuto comunicare i motivi, il rapporto si considera risolto.

• Eventuali cause sottostanti, come il mancato pagamento delle retribuzioni, non sono oggetto di verifica diretta dall’Ispettorato ma possono giustificare dimissioni per giusta causa, con relative tutele per il lavoratore.

Implicazioni pratiche

Questa normativa mira a bilanciare le esigenze organizzative delle imprese con le tutele dei lavoratori, riducendo il rischio di abusi e garantendo che la risoluzione del rapporto avvenga nel rispetto delle norme. La centralità del ruolo dell’Ispettorato conferma l’importanza della verifica pubblica per evitare contestazioni infondate o illegittime.

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RESPONSABILITÀ MEDICA: L’INTERVENTO CHIRURGICO PIÙ COMPLESSO DEL NECESSARIO

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In caso di intervento chirurgico inutilmente più complesso rispetto a quello concordato tra paziente e sanitari, la struttura sanitaria è tenuta ad ammettere la propria responsabilità e a provvedere al risarcimento del danno.

La decisione della Cassazione

La Cassazione, con ordinanza n. 1443/25, ha chiarito questo principio.

Il caso specifico

La ricorrente aveva proposto una domanda di risarcimento per danno alla salute, sostenendo di essere stata sottoposta a un intervento chirurgico diverso e più invasivo rispetto a quello concordato.

L’intervento programmato presso l’ASL prevedeva:

• La rimozione plastica gastrica antireflusso

• Una anastomosi gastro-digiunale

Tuttavia, senza alcuna giustificazione di urgenza, era stata eseguita una resezione subtotale dello stomaco e della cistifellea. Questo intervento:

• Non era stato autorizzato

• Non aveva migliorato le condizioni della paziente, affetta da grave reflusso

• Aveva avuto esiti peggiorativi, rendendo necessario un secondo intervento presso un altro ospedale dopo quattro anni.

L’intervento ritenuto inutile e peggiorativo

La paziente, con il ricorso in Cassazione, ha denunciato l’omessa valutazione da parte della Corte d’Appello sulla inutilità dell’intervento non consentito e sui suoi effetti peggiorativi.

La Corte d’Appello aveva limitato il proprio giudizio alla mancanza di prova, da parte della paziente, che avrebbe rifiutato il diverso intervento se fosse stato proposto.

Tuttavia, la Cassazione ha precisato che tale valutazione è errata in diritto, perché si basa su una scorretta distribuzione degli oneri probatori.

Onere probatorio: il principio del dissenso presunto

Secondo la Cassazione:

• In caso di intervento più complesso e invasivo rispetto a quello concordato, non spetta al paziente dimostrare che avrebbe rifiutato il nuovo intervento.

• È invece la struttura sanitaria a dover provare che il paziente avrebbe dato il consenso al secondo intervento, a meno che quest’ultimo fosse giustificato da urgenza (circostanza non presente in questo caso).

In assenza di tale prova, opera il principio del dissenso presunto del paziente per tutti i trattamenti che vadano oltre ciò che è stato autorizzato.

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Foto Ordinanza

Cassazione, Ordinanza n. 1443/2 integrale in formato PDF:

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CCII: DURATA DEI PIANI DI RISANAMENTO NELLA COMPOSIZIONE NEGOZIATA

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CCII (commentato e annotato con la giurisprudenza), aggiornato al Correttivo Ter

Estratto:

https://edizioniduepuntozero.it/wp-content/uploads/2025/01/Indice-ed-estratti_CODICE-CRISI-IMPRESA-campagna-1_2025.pdf

Per l’acquisto:

CODICE DELLA CRISI D’IMPRESA E DELL’INSOLVENZA

Durata dei piani di risanamento nella composizione negoziata

Nella composizione negoziata, la durata dei piani di risanamento in continuità diretta non può superare i cinque anni. Durate superiori sono ammesse solo se adeguatamente giustificate dal debitore con una motivazione congrua, validata dall’attestatore.

Questo principio è stato ribadito dal Tribunale di Mantova che, con l’ordinanza dell’11 ottobre 2024, ha rigettato un’istanza di conferma delle misure protettive. Il tribunale ha applicato l’orientamento prevalente in materia di concordato preventivo e piani del consumatore, già adottato in altre decisioni (es. Tribunale di Roma, decreto del 21 febbraio 2024).

Il tetto di durata

I giudici di Mantova hanno ritenuto inidoneo il piano decennale presentato dal debitore, sia per la modesta dimensione dell’impresa, sia per la scarsa definizione del piano stesso. Il piano mancava:

• Di dettagli sulle reali possibilità di raggiungere i flussi previsti;

• Di misure imprenditoriali straordinarie idonee a sostenere il risanamento.

Secondo il Tribunale di Roma, il limite temporale dei cinque anni si applica anche ai piani dei consumatori. Sebbene siano possibili durate superiori in circostanze eccezionali, esiste un limite massimo invalicabile di dieci anni. Inoltre, il tribunale aveva già negato il cram down in un accordo di ristrutturazione con rateazioni fiscali superiori a cinque anni (provvedimento del 24 aprile 2023).

Le linee guida professionali

L’orientamento dei tribunali è in linea con i “Principi per la redazione dei piani di risanamento” e i “Principi di attestazione dei piani di risanamento” emanati dal Consiglio nazionale dei commercialisti:

• I “Principi” del 2022 limitano i piani in continuità diretta a un massimo di cinque anni, per evitare problemi di prevedibilità analitica;

• I “Principi di attestazione” del 2024 sottolineano che un orizzonte temporale troppo ampio rende complessa la validazione del piano.

Tempi più lunghi in casi specifici

È possibile estendere i piani oltre i cinque anni solo in presenza di elementi certi, come:

• Contratti vincolanti con aziende di rilievo, ad esempio nel settore degli idrocarburi, delle utilities o delle gestioni immobiliari e alberghiere;

• Affidamenti di servizi pubblici (portuali, aeroportuali, trasporti, cimiteriali) o concessioni di lunga durata.

Questi scenari giustificano una pianificazione pluriennale estesa.

Orizzonte del risanamento

Indipendentemente dalla durata del piano, il periodo di risanamento deve coprire il momento in cui:

1. Sono ripristinate le normali condizioni di finanziamento (e di fido) in caso di continuità aziendale;

2. Per i contratti pubblici, vengono ristabilite condizioni per un regolare adempimento.

A meno di oggettive e specifiche ragioni, il piano deve assicurare il risanamento dell’esposizione debitoria e il riequilibrio patrimoniale ed economico-finanziario entro un massimo di 5 anni.

Durate superiori devono essere attentamente valutate dall’attestatore per garantire l’attendibilità delle previsioni oltre il quinto anno.

Durata nei piani di liquidazione

Nei piani di liquidazione, invece, la durata deve coprire l’intero periodo necessario alla completa soddisfazione dei creditori.

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CCII: PROCEDIMENTO DI OMOLOGAZIONE DEL CONCORDATO PREVENTIVO E CONCORDATO CON CESSIONE DEI BENI

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Modifiche del Decreto legislativo del 13 settembre 2024, n. 136, al CCII: https://edizioniduepuntozero.it/wp-content/uploads/2025/01/Indice-ed-estratti_CODICE-CRISI-IMPRESA-campagna-1_2025.pdf

Dove reperire il nuovo Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza:

1. Modifiche alla Sezione VI del Capo III

L’articolo 26 del Correttivo Ter introduce cambiamenti significativi per l’omologazione del concordato preventivo, con l’obiettivo di:

• Risolvere dubbi applicativi emersi durante l’attuazione iniziale della normativa.

• Chiarire aspetti relativi alla ristrutturazione trasversale.

Lettera a)

• Consenso del debitore: È richiesto solo per le piccole e medie imprese (PMI) secondo i parametri europei, in caso di proposta concorrente.

• Valore di liquidazione: Si applica la regola di priorità assoluta (APR) sul valore definito dall’art. 87 CCII, comma 1, lettera c), che considera:

• Il valore realizzabile in una liquidazione giudiziale.

• Il maggior valore ottenibile dalla cessione dell’azienda in esercizio.

• Le prospettive di realizzo di eventuali azioni, al netto delle spese.

Lettere b) e c)

• Chiariscono i criteri di valutazione del valore di liquidazione e i meccanismi di opposizione.

• Il confronto avviene rispetto a quanto si otterrebbe in una liquidazione giudiziale al momento della domanda.

Lettera d)

• Abrogazione del comma 6: Era ridondante, essendo già disciplinato dall’art. 118, comma 2.

2. Concordato con cessione dei beni

La revisione dell’art. 114 CCII evidenzia che la norma disciplina esclusivamente il concordato liquidatorio.

Introduzione del comma 1-bis

• Nei piani con offerta di acquisto da parte di un soggetto individuato, il tribunale:

• Non applica le modalità pubblicitarie ex art. 490 c.p.c.

• Definisce le modalità con cui il liquidatore pubblicizza l’offerta per acquisire proposte concorrenti.

Nuovo art. 114-bis CCII

Regola la liquidazione nel concordato in continuità. Prevede:

• Nomina del liquidatore giudiziale: In caso di vendita di beni o dell’azienda senza un offerente individuato.

• Applicazione della disciplina delle offerte concorrenti (art. 91 CCII): Quando l’offerente è già individuato, in una fase antecedente all’omologazione.

• Purgazione delle formalità pregiudizievoli: Si applicano le norme sulle vendite forzate.

Nota: La nomina del liquidatore è indipendente dal tipo di concordato (liquidatorio o in continuità).

3. Modifiche al piano nella fase esecutiva (art. 118-bis CCII)

La norma disciplina le modifiche sostanziali del piano nella fase esecutiva, prevedendo che:

• L’imprenditore ottenga il rinnovo dell’attestazione da un professionista indipendente (art. 87, comma 3).

• Le modifiche siano comunicate al commissario giudiziale, che riferisce al tribunale.

Ruolo del Tribunale

• Verifica la natura delle modifiche rispetto all’adempimento della proposta.

• Dispone la pubblicazione del piano modificato e dell’attestazione nel registro delle imprese.

• Avvisa i creditori tramite raccomandata o PEC.

Opposizioni

• I creditori possono opporsi entro 30 giorni dalla ricezione dell’avviso.

• Il procedimento segue le forme previste dall’art. 48 CCII.

• Il tribunale decide con decreto motivato.

Conclusione

Le modifiche introdotte dall’articolo 26 del Correttivo Ter migliorano la chiarezza normativa e rafforzano l’efficienza del procedimento concordatario, garantendo maggiore trasparenza e tutela per i creditori.

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Per ulteriori approfondimenti su questo tema o sulle implicazioni pratiche potete contattare:

STUDIO LEGALE BONANNI SARACENO
Avv. Fabrizio Valerio Bonanni Saraceno
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