LAVORO: LA LEGGE 203/2024 DEROGA AL DIVIETO DI APPLICAZIONE DEL REGIME FORFETTARIO

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L’articolo 17 della Legge 203/2024 introduce deroghe al divieto di applicazione del regime forfettario per le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro. In particolare, la norma estende l’applicazione di questo regime, a determinate condizioni, anche:

• alle persone fisiche iscritte ad albi e/o repertori professionali;

• alle persone fisiche esercenti attività di lavoro autonomo.

Modifiche alla disciplina dei contratti di lavoro

Uno degli interventi più significativi del cosiddetto Collegato lavoro riguarda i contratti di lavoro. In questo ambito, la Legge 203/2024 introduce diverse novità:

• Somministrazione di lavoro: l’articolo 10 amplia le esenzioni dai limiti applicativi di questa tipologia contrattuale.

• Attività stagionali: l’articolo 11 introduce un’interpretazione autentica sulla loro esclusione dai termini dilatori per la riassunzione a tempo determinato.

• Periodo di prova nei contratti a tempo determinato: modifiche apportate dall’articolo 13.

• Comunicazioni obbligatorie sul lavoro agile: nuova disciplina prevista dall’articolo 14.

• Politiche formative nell’apprendistato: interventi disciplinati dall’articolo 15.

• Contratti misti e regime forfettario: ulteriori deroghe introdotte dall’articolo 17.

• Modifiche ai contratti di apprendistato e al sistema duale: novità introdotte dagli articoli 18 e 19.

• Risoluzione del rapporto di lavoro per assenza ingiustificata: disciplina innovata dall’articolo 19.

Di seguito, un’analisi dettagliata delle principali modifiche.

Modifiche alla disciplina della somministrazione di lavoro

Soppressione della disciplina transitoria (art. 10, comma 1, lett. a, n. 1)

L’articolo 10 della Legge 203/2024 elimina una disciplina transitoria relativa alla durata complessiva delle missioni a tempo determinato presso un soggetto utilizzatore.

Attualmente, fino al 30 giugno 2025, una missione può superare il limite di 24 mesi (anche non continuativi) se:

1. il contratto di lavoro tra l’agenzia di somministrazione e il lavoratore è a tempo determinato;

2. l’agenzia comunica all’utilizzatore l’instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con il lavoratore.

Con la soppressione di questa norma, il limite di 24 mesi diventerà generalizzato, applicandosi a tutte le missioni senza eccezioni specifiche.

Nuove esenzioni dai limiti quantitativi (art. 10, comma 1, lett. a, n. 2)

Vengono introdotte due nuove esenzioni dal computo dei limiti quantitativi sulla somministrazione a tempo determinato:

1. Contratti a tempo indeterminato tra lavoratore e agenzia di somministrazione.

2. Missioni equiparabili a contratti a tempo determinato già esclusi dai limiti quantitativi previsti per altri settori.

Queste esenzioni si aggiungono a quelle già previste per:

• soggetti in mobilità;

• disoccupati percettori di ammortizzatori sociali da almeno sei mesi;

• lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati (Regolamento UE n. 651/2014).

Esclusione di alcune fattispecie dalle “causali” (art. 10, comma 1, lett. b)

Viene ampliata la platea di contratti a tempo determinato tra agenzie di somministrazione e lavoratori che non devono rispettare le “causali” (presupposti per contratti di durata superiore ai 12 mesi, fino a un massimo di 24).

Le nuove esclusioni riguardano:

• disoccupati percettori di ammortizzatori sociali da almeno sei mesi;

• lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati, come definiti dal Regolamento UE n. 651/2014.

Conferma del limite quantitativo del 30%

La Legge 203/2024 mantiene il tetto massimo di lavoratori assunti a tempo determinato o in somministrazione:

• Il numero di lavoratori somministrati o a tempo determinato non può superare il 30% dei dipendenti a tempo indeterminato presenti presso l’utilizzatore al 1° gennaio dell’anno di stipulazione del contratto.

• Il calcolo considera anche i lavoratori a tempo determinato assunti direttamente dall’utilizzatore.

• Sono fatte salve eventuali deroghe previste dai contratti collettivi applicati dall’utilizzatore.

Conclusione

Le modifiche introdotte dalla Legge 203/2024 sulla somministrazione di lavoro e sui contratti a tempo determinato hanno un impatto significativo sulle imprese e sui lavoratori. In particolare:

• L’ampliamento delle esenzioni dai limiti quantitativi facilita l’uso della somministrazione a tempo determinato in determinati casi.

• L’eliminazione della disciplina transitoria uniforma il limite massimo di 24 mesi per tutte le missioni.

• Le nuove esclusioni dalle causali favoriscono l’occupabilità di categorie svantaggiate.

Resta da verificare se queste modifiche produrranno l’effetto desiderato di maggiore flessibilità senza compromettere la stabilità lavorativa.

Deroghe al regime forfetario (art. 17)

L’articolo 17 introduce deroghe al divieto di applicazione del regime forfetario per le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro. A talune condizioni, la norma estende l’applicazione del regime anche a:

• persone fisiche iscritte ad albi e/o repertori professionali,

• persone fisiche esercenti attività di lavoro autonomo.

Modifiche ai contratti di lavoro

Il Collegato lavoro interviene in diversi ambiti della disciplina contrattuale:

• Somministrazione di lavoro (art. 10): ampliamento delle esenzioni dai limiti quantitativi.

• Contratti a termine e attività stagionali (art. 11): norma di interpretazione autentica sull’esclusione delle attività stagionali dai termini dilatori per la riassunzione.

• Periodo di prova nei contratti a tempo determinato (art. 13): nuova durata proporzionale alla durata del contratto.

• Lavoro agile (art. 14): nuovo termine per le comunicazioni obbligatorie.

• Contratti misti (art. 17): deroghe al divieto di applicazione del regime forfetario.

• Apprendistato e sistema duale (art. 18): revisione delle discipline relative.

• Risoluzione per assenza ingiustificata (art. 19): innovazione rilevante nella gestione del rapporto di lavoro.

Somministrazione di lavoro (art. 10)

Soppressione della disciplina transitoria

L’articolo 10, comma 1, lettera a), numero 1), elimina la norma transitoria sulla durata delle missioni a tempo determinato presso lo stesso utilizzatore. Attualmente, la durata massima di 24 mesi (anche non continuativi) era superabile in presenza di un contratto a tempo determinato convertito successivamente a tempo indeterminato. La soppressione generalizza il limite di 24 mesi per tutte le missioni.

Nuove esenzioni dai limiti quantitativi

Il numero 2) della lettera a) introduce due nuove esenzioni dal computo dei limiti quantitativi per la somministrazione a tempo determinato:

• lavoratori con contratto a tempo indeterminato presso il somministratore,

• missioni corrispondenti a contratti a termine già esclusi da limiti quantitativi in altri settori.

Esclusione di alcune fattispecie dalle causali

La lettera b) esclude alcune tipologie di contratti a termine tra agenzie di somministrazione e lavoratori dall’applicazione delle cosiddette causali (presupposti per durate superiori a 12 mesi). L’esclusione riguarda:

• disoccupati con almeno sei mesi di trattamenti di disoccupazione o ammortizzatori sociali,

• lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati ai sensi del regolamento UE 651/2014.

3. Maggiore flessibilità nel sistema duale dell’apprendistato (Art. 18).

Limiti quantitativi e computo delle esclusioni

Il numero complessivo di lavoratori assunti a tempo determinato o in somministrazione a termine non può superare il 30% del numero di lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell’anno di stipula. Questo limite include anche i contratti a tempo determinato diretti dello stesso utilizzatore.

Attualmente, le categorie già escluse dal computo sono:

• soggetti in mobilità,

• disoccupati con almeno sei mesi di disoccupazione o ammortizzatori sociali,

• lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati.

Contratti a termine e attività stagionali (art. 11)

L’articolo 11 introduce una norma di interpretazione autentica (con effetto retroattivo) sulla esclusione delle attività stagionali dai termini dilatori per la riassunzione a tempo determinato.

Attualmente, l’articolo 21, comma 2, del Dlgs 81/2015 stabilisce che il secondo contratto a termine si trasforma in indeterminato se la riassunzione avviene:

• entro 10 giorni dalla scadenza di un contratto fino a 6 mesi,

L’obiettivo della norma è garantire maggiore flessibilità e semplificazione nella programmazione delle risorse, consentendo alle Regioni e alle Province autonome di finanziare più liberamente le attività formative.

• entro 20 giorni dalla scadenza di un contratto superiore a 6 mesi.

La norma conferma che le attività stagionali individuate dai contratti collettivi restano escluse da tali termini.

Periodo di prova nei contratti a tempo determinato (art. 13)

L’articolo 13 modifica l’articolo 7, comma 2, del Dlgs 104/2022, stabilendo che il periodo di prova sia proporzionale alla durata del contratto, con i seguenti limiti:

• Contratti fino a 6 mesi: tra 2 e 15 giorni di prova,

• Contratti superiori a 6 mesi e inferiori a 12 mesi: tra 2 e 30 giorni di prova.

Resta fermo che:

• il periodo di prova non può essere rinnovato per lo stesso lavoratore e mansione,

• in caso di malattia, infortunio, congedo di maternità/paternità, il periodo di prova è sospeso e prolungato per la durata dell’assenza.

Comunicazioni obbligatorie per il lavoro agile (art. 14)

L’articolo 14 modifica l’articolo 23, comma 1, della legge 81/2017, stabilendo che il datore di lavoro debba comunicare al Ministero del Lavoro:

• i nominativi dei lavoratori in lavoro agile,

• la data di inizio e fine delle prestazioni,

• eventuali modifiche della durata o cessazione.

Queste informazioni vanno comunicate entro 5 giorni dall’inizio del lavoro agile o dalla variazione.

Le modalità restano quelle stabilite dal DM 22 agosto 2022, n. 149, con l’utilizzo del modello di “Comunicazione Accordo di Lavoro Agile”.

1. Politiche formative nell’apprendistato (Art. 15, Legge 203/2024).

La Legge 203/2024 amplia l’utilizzo delle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione (15 milioni di euro annui) per la formazione in apprendistato, estendendole a tutte le tipologie di apprendistato (e non solo a quello professionalizzante).

In precedenza, le risorse del Fondo erano vincolate esclusivamente all’apprendistato professionalizzante (art. 1, comma 110, lettera c), Legge 205/2017), lasciando fuori l’apprendistato duale e quello di alta formazione e ricerca. Ora, invece, si amplia l’ambito di applicazione del finanziamento.

2. Contratti misti e regime forfettario (Art. 17, Legge 203/2024)

L’articolo 17 introduce un’eccezione alla causa ostativa che impediva di applicare il regime forfettario ai lavoratori autonomi che operano prevalentemente con il proprio datore di lavoro.

Ora possono accedere al regime forfettario anche i liberi professionisti e collaboratori iscritti ad albi professionali che abbiano un contratto di lavoro subordinato a tempo parziale (40-50% del full-time) con un datore di lavoro con più di 250 dipendenti.

Inoltre, il regime forfettario può essere applicato anche a lavoratori autonomi non iscritti ad albi, se ciò avviene in base a specifiche intese collettive aziendali o territoriali.

Prima della Legge 203/2024, la causa ostativa (art. 1, comma 57, lettera d-bis, Legge 190/2014) escludeva dal regime forfettario chi lavorava prevalentemente con un ex datore di lavoro degli ultimi due anni o con soggetti a lui riconducibili.

Ora questa esclusione viene attenuata, permettendo un doppio regime di lavoro (subordinato part-time + partita IVA forfettaria), ma solo se il datore di lavoro ha almeno 250 dipendenti.

3. Unico contratto di apprendistato duale (Art. 18, Legge 203/2024).

L’articolo 18 modifica la disciplina dell’apprendistato duale, consentendo la trasformazione del contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma non solo in apprendistato professionalizzante, ma anche in apprendistato di alta formazione e ricerca.

Prima della Legge 203/2024, il contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma (art. 43, D.lgs. 81/2015) poteva solo essere convertito in apprendistato professionalizzante. Ora, invece, si aggiunge anche la possibilità di transizione verso l’apprendistato di alta formazione e ricerca, rendendo il sistema più flessibile.

4. Risoluzione del rapporto di lavoro per assenza ingiustificata (Art. 19, Legge 203/2024).

Viene introdotta una norma che prevede la risoluzione automatica del rapporto di lavoro se un lavoratore si assenta ingiustificatamente per più di 15 giorni (o per il termine stabilito dal CCNL applicato).

La risoluzione viene considerata volontaria da parte del lavoratore, senza necessità di dimissioni telematiche, salvo casi di forza maggiore.

Il datore di lavoro dovrà comunicare l’assenza all’Ispettorato del Lavoro, che potrà effettuare verifiche.

Confronto con la normativa precedente

Prima di questa norma, per interrompere un rapporto di lavoro in caso di assenza ingiustificata era necessario un procedimento disciplinare o una contestazione formale seguita da licenziamento per giusta causa. Inoltre, la normativa sulle dimissioni prevedeva l’obbligo delle dimissioni telematiche.

Ora, invece:

• Si velocizza la procedura → dopo 15 giorni di assenza, il rapporto si considera risolto automaticamente per volontà del lavoratore.

• Si escludono le dimissioni telematiche → il datore non deve attendere che il lavoratore formalizzi le dimissioni.

• Si garantisce un controllo ispettivo → per evitare abusi da parte dei datori di lavoro.

Conclusioni

La Legge 203/2024 introduce diverse semplificazioni e flessibilità in materia di apprendistato, regime forfettario e gestione dei rapporti di lavoro.

Le principali novità sono:

1. Maggior libertà di finanziamento per la formazione in apprendistato (Art. 15).

2. Possibilità per alcuni lavoratori di combinare lavoro dipendente e regime forfettario (Art. 17).

4. Procedura automatizzata per la risoluzione del rapporto di lavoro in caso di assenza ingiustificata (Art. 19).

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Per ulteriori approfondimenti su questo tema o sulle implicazioni pratiche potete contattare:

STUDIO LEGALE BONANNI SARACENO
Avv. Fabrizio Valerio Bonanni Saraceno
Piazza Mazzini, 27 – 00195 – Roma

Tel+39 0673000227

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FAVOR PROMISSORIS: LA CASSAZIONE RIBADISCE L’INTERPRETAZIONE FAVOR PRAESTATORIS NEI CONTRATTI ASSICURATIVI CON CLAUSOLE AMBIGUE

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Interpretatio contra stipulatorem- art. 1370 c.c.

Le clausole di un contratto di assicurazione contro gli infortuni nell’ambito di un rapporto di lavoro devono essere valutate nel loro insieme. Se, considerate nel complesso, presentano un margine di ambiguità, vanno interpretate a favore del contraente che non le ha predisposte, ovvero il lavoratore.

È quanto stabilito dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 3013/2025, che ha accolto (con rinvio) il ricorso di un dirigente d’azienda contro Generali Italia. La compagnia gli aveva negato l’indennizzo sostenendo che non vi fosse prova che la perdita del posto fosse dovuta a una malattia professionale.

Il caso: un dirigente colpito da infarto perde il lavoro

Il ricorrente, un manager assunto dall’Anas con un contratto biennale, godeva di un’assicurazione contro il rischio di infortuni e malattie. Prima della scadenza del contratto, aveva ricevuto un’offerta di assunzione a tempo indeterminato, ma prima di perfezionare il passaggio è stato colpito da un infarto. A causa delle conseguenze dell’evento, l’assunzione non è andata in porto.

Quando ha chiesto l’indennizzo, Generali lo ha rifiutato, sostenendo che il contratto prevedeva il pagamento solo nel caso in cui l’infortunio o la malattia avesse causato la cessazione del rapporto di lavoro. Nel caso specifico, invece, il rapporto era terminato per la naturale scadenza del termine.

Il giudizio: Cassazione ribalta la sentenza d’Appello

Il manager ha presentato ricorso e il Tribunale gli ha dato ragione. Tuttavia, la Corte d’Appello ha ribaltato il verdetto, ritenendo che non vi fosse prova del nesso tra la malattia e la cessazione del rapporto, che sarebbe invece avvenuta per ragioni organizzative.

In Cassazione, il ricorrente ha contestato l’erronea interpretazione del contratto, sostenendo che non subordinava il pagamento dell’indennizzo alla risoluzione del rapporto di lavoro.

L’ambiguità contrattuale e il principio di interpretazione contro il predisponente

La Terza sezione civile ha accolto il ricorso, evidenziando che il contratto conteneva ambiguità non spiegabili.

L’art. 1 subordinava il pagamento dell’indennizzo alla cessazione del rapporto di lavoro a causa dell’evento lesivo.

L’art. 16, però, richiedeva la prova della cessazione solo “se avvenuta”, suggerendo che l’indennizzo potesse spettare anche in caso contrario.

L’art. 18 consentiva all’assicuratore di accertare l’invalidità anche nel caso in cui il rapporto di lavoro non fosse cessato, in apparente contraddizione con l’art. 1.

Queste incongruenze, secondo la Cassazione, dimostrano che la Corte d’Appello ha commesso due errori:

1. Non ha valutato il contratto nel suo complesso, esaminando solo alcune clausole.

2. Non ha applicato il principio di interpretazione contro il predisponente (art. 1370 c.c.), che impone di risolvere le ambiguità a favore della parte che non ha scritto il contratto, in questo caso il lavoratore.

Conclusione

La Cassazione ha quindi annullato la sentenza d’Appello e rinviato la causa, chiarendo che, in caso di incertezza, le clausole ambigue devono essere interpretate in senso favorevole al contraente più debole:
<< Interpretatio est contra eum facienda, qui clarius loqui debuisset >>

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Foto

Cassazione, ordinanza n. 3013/2025 integrale, in formato PDF:

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CASSAZIONE: IL VALORE PROBATORIO DEI MESSAGGI WHATSAPP

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Con l’ordinanza n. 1254/2025, la Cassazione ha confermato l’orientamento di merito, riconoscendo valore probatorio alla messaggistica digitale WhatsApp nei procedimenti civili.

Il caso

La vicenda è nata da un’opposizione a un decreto ingiuntivo ottenuto da una società per il pagamento di serramenti.

Primo grado: il Tribunale ha accolto l’opposizione, ritenendo insufficiente la prova del credito.

Appello: la Corte d’appello ha riformato la decisione, riconoscendo che un messaggio WhatsApp provava l’esistenza del debito legato alla fattura.

Cassazione: il debitore ha impugnato la sentenza, contestando l’uso di una copia fotografica del messaggio e mettendo in dubbio l’autenticità e la provenienza.

La decisione della Cassazione

La Suprema Corte ha respinto il ricorso, confermando che i messaggi WhatsApp salvati nella memoria del telefono hanno valore probatorio.

L’art. 633 del Codice di procedura civile, che disciplina l’ammissibilità della tutela monitoria, prevede l’ingiunzione di pagamento su istanza del creditore se il diritto è provato per iscritto, senza specificare se la prova debba essere cartacea o digitale.

WhatsApp come prova documentale

La Cassazione ha chiarito che:

• I messaggi WhatsApp rientrano tra le prove documentali e possono essere acquisiti tramite riproduzione fotografica, come screenshot delle chat.

• La loro validità dipende dalla verifica di provenienza e affidabilità.

• Sono considerati documenti elettronici, in quanto atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti (art. 2712 c.c.).

• Hanno efficacia probatoria, salvo contestazione specifica della conformità ai fatti rappresentati.

Implicazioni pratiche

L’uso di WhatsApp è ormai diffuso anche nei contesti lavorativi e commerciali. I messaggi salvati nella memoria del telefono possono essere utilizzati come prova digitale, a condizione che ne sia garantita l’autenticità.

Per un decreto ingiuntivo basato su messaggi WhatsApp, è necessaria:

• La trascrizione delle conversazioni che attestano il riconoscimento del debito.

• La copia stampata degli screenshot, considerata una riproduzione meccanica.

• In caso di contestazione, l’acquisizione del supporto telematico originale o una relazione tecnica che ne attesti la veridicità.

Riconoscimento del debito e promessa di pagamento

Un messaggio WhatsApp in cui si ammette di avere un debito equivale a un riconoscimento dello stesso e configura una vera e propria promessa di pagamento.

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Foto

Cassazione Civile, ordinanza n. 1254/2025 integrale in versione PDF:

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PENALE SOCIETARIO: ART. 2641 C.C., I E II COMMA INCOSTITUZIONALI RIGUARDO ALLA CONFISCA OBBLIGATORIA

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La decisione della Corte costituzionale

L’obbligo di disporre la confisca di tutti i beni utilizzati per commettere un reato societario, anche nella forma per equivalente, può portare a sanzioni manifestamente sproporzionate ed è quindi incompatibile con la Costituzione.

Lo ha stabilito la Corte costituzionale con la sentenza n. 7, depositata ieri e redatta da Francesco Viganò. La decisione ha dichiarato parzialmente incostituzionale l’articolo 2641, primo e secondo comma, del Codice civile, che imponeva tale obbligo.

Dispositivo dell’art. 2641 Codice Civile

<< In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti per uno dei reati previsti dal presente titolo è ordinata la confisca del prodotto o del profitto del reato e dei beni utilizzati per commetterlo.

Quando non è possibile l’individuazione o l’apprensione die beni indicati nel comma primo, la confisca ha ad oggetto una somma di denaro o beni di valore equivalente.

Per quanto non stabilito nei commi precedenti si applicano le disposizioni dell’articolo 240 del codice penale. >>

Il caso: la crisi della Banca Popolare di Vicenza

La questione è stata sollevata dalla Corte di Cassazione nel processo relativo alla crisi della Banca Popolare di Vicenza.

In primo grado, il Tribunale di Vicenza aveva disposto la confisca di 963 milioni di euro nei confronti di quattro imputati, ritenendo che tale somma corrispondesse al denaro utilizzato per commettere i reati di aggiotaggio e ostacolo alla vigilanza della Banca d’Italia e della Banca Centrale Europea.

Il calcolo dell’importo confiscato si basava sulla somma di tutti i finanziamenti concessi dalla banca a terzi per acquistare azioni della stessa, senza dichiararli secondo la normativa vigente.

In appello, la Corte di Venezia aveva confermato in parte la responsabilità penale degli imputati, ma aveva revocato la confisca. Secondo i giudici, la misura risultava in contrasto con il principio di proporzionalità delle pene sancito dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea.

Il nodo dell’obbligatorietà

Un elemento chiave nella decisione della Consulta è stato l’obbligatorietà della confisca, che impedisce al giudice di modularne l’importo in base al caso concreto.

La confisca, sia diretta sia per equivalente, dei beni utilizzati per commettere reati societari previsti dal Codice civile ha natura di sanzione patrimoniale. Poiché viene disposta dal giudice penale, deve rispettare il principio di proporzionalità della pena.

Questo principio, applicato alle misure patrimoniali, richiede che la sanzione non sia eccessiva rispetto alla gravità del reato e alle condizioni economiche dell’autore.

Il problema della sproporzione

La norma contestata imponeva un sacrificio patrimoniale non proporzionato, perché determinato esclusivamente dal valore dei beni utilizzati per commettere il reato.

Secondo la Corte, tale obbligo:

• Non tiene conto dell’effettivo vantaggio economico ottenuto dal reato.

• Non permette al giudice di valutare se l’imputato disponga delle risorse per affrontare la confisca.

• Non considera l’impatto della misura sulla vita futura del soggetto.

Le conseguenze della sentenza

La Corte costituzionale ha escluso la possibilità di sostituire la confisca obbligatoria con una facoltativa, sia nella previsione che nell’importo.

Spetterà ora al legislatore valutare un eventuale intervento normativo.

Resta invece in vigore l’obbligo di confiscare integralmente i profitti ottenuti dal reato, sia in forma diretta sia per equivalente. Inoltre, rimane valida la facoltà del giudice di disporre la confisca dei beni utilizzati per commettere il reato, come previsto dall’articolo 240 del Codice penale, nel rispetto del principio di proporzionalità.

Dispositivo dell’art. 240 Codice Penale

<< Nel caso di condanna, il giudice può ordinare la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, e delle cose che ne sono il prodotto o il profitto [c.p.p. 676, 733, 316 ss., 321 ss., 86 disp. att. c.p.p.].

È sempre ordinata la confisca:

  1. 1) delle cose che costituiscono il prezzo del reato;
  2. 1-bis) dei beni e degli strumenti informatici o telematici che risultino essere stati in tutto o in parte utilizzati per la commissione dei reati di cui agli articoli 615 ter, 615 quater, 615 quinquies, 617 bis, 617 ter, 617 quater, 617 quinquies, 617 sexies, 635 bis, 635 ter, 635 quater, 635 quinquies, 640, secondo comma, numero 2-ter), 640 ter e 640 quinquies nonché dei beni che ne costituiscono il profitto o il prodotto ovvero di somme di denaro, beni o altre utilità di cui il colpevole ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto, se non è possibile eseguire la confisca del profitto o del prodotto diretti;
  3. 2) delle cose, la fabbricazione, l’uso, il porto, la detenzione e l’alienazione delle quali costituisce reato, anche se non è stata pronunciata condanna.

Le disposizioni della prima parte e dei numeri 1 e 1-bis del capoverso precedente non si applicano se la cosa o il bene o lo strumento informatico o telematico appartiene a persona estranea al reato(5). La disposizione del numero 1-bis del capoverso precedente si applica anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale.

La disposizione del numero 2 non si applica se la cosa appartiene a persona estranea al reato e la fabbricazione, l’uso, il porto, la detenzione o l’alienazione possono essere consentiti mediante autorizzazione amministrativa. >>

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CASSAZIONE: NEGA LA CONDIZIONE DI NON TRASFUSIONE DI SANGUE PROVENIENTE DA VACCINATI CONTRO IL COVID-19

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La Corte di Cassazione ha chiarito che la richiesta di trasfusioni di sangue esclusivamente da donatori non vaccinati contro il Covid-19 “appare essenzialmente una scelta di coscienza religiosa […] che non può essere imposta al minore”. Con l’ordinanza n. 2549, depositata oggi, la Suprema Corte ha respinto il ricorso dei genitori di un bambino di due anni contro il decreto del giudice tutelare di Modena. Il provvedimento aveva nominato il direttore generale dell’ospedale come curatore del minore, affinché esprimesse il consenso alla trasfusione al posto dei genitori.

Il caso: genitori contrari a trasfusioni con sangue da vaccinati

I ricorrenti sono i genitori di un bambino nato nel gennaio 2020 con una grave malformazione cardiaca. Per il piccolo era stato programmato un intervento chirurgico a gennaio 2022, con elevata probabilità di necessità di trasfusioni di sangue.

I genitori avevano dato il consenso alla trasfusione solo a condizione che il sangue provenisse da donatori non vaccinati contro il Covid-19. Si erano anche attivati per raccogliere personalmente la disponibilità di donatori che rispondessero a questo requisito. La loro posizione era motivata da due ragioni:

• Il timore per la presunta pericolosità della proteina Spike contenuta nel vaccino.

• Motivi religiosi, legati all’uso di linee cellulari provenienti da feti abortiti nella produzione dei vaccini.

Il ruolo dell’ospedale e l’intervento del giudice

L’azienda ospedaliera aveva comunicato ai genitori che non era possibile garantire la provenienza del sangue da donatori non vaccinati, né aderire alla loro richiesta. Per questo motivo, ha presentato ricorso al Giudice tutelare di Modena, chiedendo l’autorizzazione urgente alla trasfusione.

Il Giudice tutelare, con decreto di febbraio 2022, ha nominato il direttore generale dell’ospedale curatore del minore, rilevando che il consenso condizionato equivale a un “non consenso”. Il provvedimento è stato poi confermato dal Tribunale per i minorenni, portando i genitori a ricorrere in Cassazione.

La decisione della Cassazione

La Prima Sezione Civile della Cassazione, dopo un approfondito esame normativo, ha confermato la decisione del giudice tutelare. La Corte ha sottolineato che:

• Esprimere il consenso a un trattamento sanitario imponendo una condizione irrealizzabile equivale a non esprimerlo.

• Le aziende sanitarie seguono protocolli standard per le donazioni di sangue, basati sulle raccomandazioni del Consiglio d’Europa.

Il nodo dell’obiezione di coscienza religiosa

La Cassazione ha affrontato anche il tema dell’obiezione di coscienza religiosa, motivata dalla possibile origine dei vaccini da linee cellulari di feti abortiti. A tal proposito, la Corte ha richiamato la Nota della Congregazione per la Dottrina della Fede, che considera questa cooperazione al male “remota”, e ha ricordato che lo stesso Papa Francesco ha incoraggiato la vaccinazione.

Inoltre, i giudici hanno chiarito che il concetto di “identità religiosa del figlio” non è applicabile in questo caso, poiché il bambino è troppo piccolo per avere una propria fede definita. La sua identità religiosa potrebbe evolversi in futuro e non può essere vincolata dalle scelte dei genitori.

Pertanto, “non è accettabile che i genitori adottino decisioni per il minore in cui la loro fede religiosa sia assolutamente condizionante e prevalga in ogni caso sempre e comunque sugli altri interessi del minore”.

Il principio di cautela e la proteina Spike

Infine, la Corte ha respinto anche l’argomento legato alla presunta pericolosità della proteina Spike. La Cassazione ha evidenziato che:

• Non esiste alcuna evidenza scientifica a sostegno di questa tesi.

• Verificare lo stato vaccinale dei donatori non avrebbe garantito il bambino dalla trasmissione della proteina Spike. Anzi, paradossalmente, lo avrebbe potenzialmente esposto a un rischio maggiore.

Durante la pandemia, infatti, tra i “non vaccinati” vi erano sia persone che rifiutavano il vaccino per scelta, sia individui che avevano già contratto il Covid-19 e che, quindi, potevano essere portatori della proteina Spike.

Conclusioni

La Cassazione ha quindi confermato l’impossibilità per i genitori di imporre il rifiuto di sangue da donatori vaccinati per motivi religiosi o sanitari non scientificamente provati. La decisione riafferma il principio secondo cui l’interesse del minore alla salute prevale sulle convinzioni personali dei genitori.

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Foto

Corte di cassazione, ordinanza n. 2549 integrale:

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AMMINISTRATIVO: SINDACATO SUGLI ATTI DI ALTA AMMINISTRAZIONE NELLA CONTROVERSIA TRA COMUNE E REGIONE

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Il sindacato giurisdizionale sugli atti di alta amministrazione

Interesse pubblico e azione giudiziale

Il legittimo perseguimento dell’interesse pubblico prefissato dall’organo politico attraverso l’adozione di atti di alta amministrazione non può essere in contrasto con l’esercizio dell’azione giudiziale volta all’accertamento dei presupposti prescritti dalla legge per l’emanazione dell’atto.

Per consentire al giudice amministrativo di svolgere il sindacato di natura estrinseca e formale su tali atti, occorre che il ricorrente soddisfi le condizioni dell’azione: interesse ad agire e legittimazione ad agire.

Questo aspetto è ancora più rilevante quando il ricorrente è un ente locale, il cui ricorso non può trasformarsi in un controllo generalizzato sulla legalità dell’azione amministrativa, a meno che non vi sia un interesse personale, attuale e concreto all’annullamento dell’atto.

La controversia: il caso del Comune di Caltanissetta

Contesto della decisione

Nel 2022, la Giunta Regionale della Sicilia ha concesso in comodato gratuito un immobile di proprietà dell’ASP di Caltanissetta per realizzare un centro direzionale regionale. Il Comune di Caltanissetta ha impugnato la delibera, sostenendo che l’immobile aveva un ruolo centrale per la comunità, prima come ospedale e poi come sede della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Palermo.

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendolo comunque infondato.

Le motivazioni del TAR

La sentenza ribadisce i requisiti necessari per l’impugnazione di un atto amministrativo da parte di un ente locale:

Interesse ad agire, che deve essere:

Personale, corrispondente a un vantaggio concreto per il ricorrente;

Attuale, riferito al momento della proposizione del ricorso;

Concreto, relativo a un pregiudizio effettivo subito dal ricorrente.

Legittimazione ad agire, ossia la titolarità di una situazione giuridica qualificata, suscettibile di lesione dall’atto impugnato.

Nel caso in esame, il Comune non ha dimostrato un interesse ad agire concreto, limitandosi a prospettare la mancata destinazione dell’immobile a un polo universitario, senza prove di un danno diretto alla comunità.

Il sindacato sugli atti di alta amministrazione

Il TAR ha esaminato anche il tema della sindacabilità degli atti di alta amministrazione, sottolineando che:

• Questi atti fungono da raccordo tra indirizzo politico e attività amministrativa;

• Sono caratterizzati da ampia discrezionalità, ma devono rispettare leggi, statuti e regolamenti;

• Il sindacato del giudice amministrativo si limita a vizi di eccesso di potere, illogicità, contraddittorietà o difetto di motivazione, senza entrare nel merito delle scelte politiche.

La delibera impugnata rientra tra gli atti di alta amministrazione, in quanto connessa alla riqualificazione dell’edilizia sanitaria dismessa e all’allocazione di risorse da parte degli organi di vertice politico.

Condizioni dell’azione vs. azione popolare

La sentenza del TAR evidenzia anche la distinzione tra azione di annullamento e azione popolare:

• L’azione di annullamento richiede sempre interesse e legittimazione ad agire;

• L’azione popolare, invece, consente il ricorso senza interesse diretto, solo per garantire la legalità amministrativa, ed è ammessa in casi specifici (es. giudizi elettorali).

Il ricorso del Comune non rientrava nell’azione popolare, poiché mancava un interesse concreto.

Differenza tra atti di alta amministrazione e atti politici

Gli atti di alta amministrazione si distinguono dagli atti politici, che sono espressione della libertà di azione politica degli organi di governo.

Atti di alta amministrazione: caratterizzati da discrezionalità amministrativa, ma sottoposti a sindacato giurisdizionale nei limiti della legalità.

Atti politici: adottati da organi costituzionali dello Stato, liberi nella scelta dei fini e non sindacabili dal giudice amministrativo.

Esempi di atti di alta amministrazione:

• Concessione della cittadinanza per motivi di opportunità politico-amministrativa;

• Revoca di un assessore, basata sul rapporto di fiducia con l’amministrazione;

• Perimetrazione di un parco nazionale, fondata su valutazioni discrezionali di tutela ambientale.

La giurisprudenza ha delineato queste categorie per garantire l’equilibrio tra potere politico e tutela giurisdizionale, assicurando che gli atti di alta amministrazione non siano sottratti al controllo di legalità.

Conclusioni

La sentenza del TAR Sicilia chiarisce che, per impugnare un atto di alta amministrazione, è necessario dimostrare un interesse qualificato e non un generico controllo di legalità.

Nel caso esaminato, il Comune di Caltanissetta non ha fornito elementi sufficienti per dimostrare un danno diretto alla comunità. Inoltre, il giudice ha ribadito che il sindacato sugli atti di alta amministrazione non può entrare nel merito delle scelte discrezionali, limitandosi a verificare la loro conformità ai principi di legittimità amministrativa.

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IMMIGRAZIONE: LA CORTE D’APPELLO E LA SOSPENSIONE DELLA CONVALIDA DEI TRATTENIMENTI DI 43 MIGRANTI

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Migranti in Albania: la Corte d’Appello di Roma sospende la convalida dei trattenimenti e rimette gli atti alla Corte di Giustizia UE

I giudici della Corte d’Appello di Roma hanno sospeso il giudizio di convalida dei trattenimenti per 43 migranti trasferiti in Albania, rimettendo gli atti alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea. Con questa decisione, allo scadere dei termini per la convalida, i migranti, provenienti da Bangladesh ed Egitto, potranno essere riportati in Italia.

La sospensione è in linea con le decisioni già adottate dal 18 ottobre scorso, quando la sezione specializzata in materia di immigrazione del Tribunale di Roma aveva negato la convalida dei trattenimenti emessi dalla Questura per i primi migranti trasferiti nel centro di permanenza per il rimpatrio di Gjader.

Il quesito alla Corte di Giustizia UE

I giudici della Corte d’Appello hanno deciso di sottoporre alla Corte di Giustizia un quesito pregiudiziale sulla possibilità di designare un Paese come sicuro quando le condizioni per tale qualificazione non sono soddisfatte per alcune categorie di persone.

Numerosi giudici italiani hanno sollevato dubbi sulla possibilità di qualificare un Paese di origine come sicuro in presenza di esenzioni per categorie soggettive”, si legge nel provvedimento della Corte d’Appello di Roma.

La Corte di Cassazione, con ordinanza interlocutoria del 30 dicembre 2024, ha rinviato la causa a nuovo ruolo, in attesa della decisione della Corte di Giustizia. La Cassazione ha ritenuto di contribuire al dibattito senza esprimere principi di diritto, considerandolo prematuro prima del pronunciamento europeo.

Effetti della sospensione e rilascio dei migranti

La Corte d’Appello ha chiarito che la sospensione del giudizio impedisce il rispetto del termine di 48 ore previsto per la convalida, rendendo necessaria la liberazione dei migranti trattenuti.

“La Corte Costituzionale ha più volte ribadito che, in casi analoghi, la mancata convalida nei termini previsti comporta la perdita di efficacia del trattenimento”, si legge nel provvedimento. Tale principio è sancito dall’articolo 14, comma 4, del decreto legislativo 286/1998.

Le criticità sulla sicurezza del Bangladesh

Uno dei motivi alla base della mancata convalida riguarda le condizioni di sicurezza in Bangladesh. Secondo fonti ministeriali, il Paese non garantisce protezione per tutte le categorie di persone.

In particolare, le schede governative del maggio 2024, utilizzate per l’elenco dei Paesi di origine sicuri, evidenziano eccezioni per:

• Comunità LGBTQI+

• Vittime di violenza di genere, incluse le mutilazioni genitali femminili

• Minoranze etniche e religiose

• Persone accusate di crimini politici

• Condannati a morte

Poiché queste condizioni sollevano dubbi sulla sicurezza del Bangladesh per alcune categorie di migranti, i giudici hanno ritenuto necessario sospendere la convalida e attendere il pronunciamento della Corte di Giustizia UE.


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TERRA DEI FUOCHI: LA CEDU CONDANNA L’ITALIA PER RESPONSABILITÀ DELLA LESIONE DELLA SALUTE PUBBLICA

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Le autorità italiane sono responsabili di aver messo a rischio la vita degli abitanti della Terra dei Fuochi, ossia l’area campana che è stata colpita per decenni dalla procedura di interramento di rifiuti tossici. Questo è quanto stato stabilito dalla Corte europea dei diritti umani (CEDU), che con una sentenza definitiva ha condannato l’Italia per omissione di misure adeguate nonostante la consapevolezza della situazione.

Un rischio grave e imminente

La Corte ha riconosciuto un rischio per la vita “sufficientemente grave, reale e accertabile”, qualificandolo come “imminente”. I giudici hanno evidenziato che:

• Non esistono prove di una risposta sistematica, coordinata e completa da parte delle autorità.

• I progressi nella valutazione dell’impatto dell’inquinamento sono stati troppo lenti, mentre sarebbe servita maggiore celerità.

• Lo Stato non ha dimostrato di aver adottato tutte le azioni penali necessarie per contrastare lo smaltimento illegale di rifiuti.

• Non è stata messa in atto una strategia di comunicazione adeguata per informare la popolazione sui rischi per la salute e sulle azioni intraprese. Anzi, alcune informazioni sono rimaste coperte dal segreto di Stato per lunghi periodi.

La sentenza della CEDU e le conseguenze per l’Italia

La sentenza riguarda i ricorsi di 41 individui e 5 associazioni.

Tuttavia, la Corte ha:

• Accolto solo in parte i ricorsi, rigettando quelli delle associazioni e di alcuni individui per mancanza di prove dirette sulla loro esposizione all’inquinamento.

• Stabilito che l’Italia deve adottare senza indugio misure generali per affrontare adeguatamente il problema.

Conclusioni

Questa decisione, definitiva e vincolante, impone allo Stato italiano di agire immediatamente per tutelare la salute pubblica e l’ambiente. Resta da vedere quali provvedimenti concreti verranno adottati per rispondere alla condanna della CEDU e risolvere l’emergenza nella Terra dei Fuochi.

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Frontespizio della sentenza della CEDU

Sentenza integrale della CEDU in formato PDF:

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PENALE, GOVERNO MELONI ~ PROCURA: CRONACA DI UNA POLEMICA CAUSATA DA UN IMBARAZZANTE EQUIVOCO GIURIDICO-LESSICALE

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In questi ultimi giorni stiamo assistendo ad una querelle tra il Governo e la Procura di Roma che rasenta il grottesco per l’assurdità di un problema sollevato che è assolutamente inesistente sia dal punto di vista giuridico e giudiziario che, di conseguenza, anche dal punto di vista politico. Infatti, la fonte di questo scontro tra l’Esecutivo e la Procura è un imbarazzante equivoco giuridico-lessicale, ossia la confusione tra un’informazione di garanzia e una comunicazione di iscrizione al registro degli indagati.

Pertanto, è proprio questo equivoco tra i due termini suddetti ad aver generato un ridicolo dibattito politico, nonostante che dal punto di vista giuridico la distinzione sia chiara e netta.

A tale proposito, urge fare delle specificazioni tecnico-giuridiche ed entrare nel merito della differenza tra un’informazione di garanzia e una comunicazione di iscrizione al registro degli indagati, che per l’appunto è decisamente sostanziale. L’Associazione Nazionale Magistrati ha voluto chiarire che la comunicazione ricevuta da Meloni, Nordio e Piantedosi non è un’informazione di garanzia, ma un atto dovuto in base alla legge costituzionale n. 1/1989.

In particolare, questa legge prevede che, quando un ministro viene denunciato, la Procura non può svolgere indagini autonomamente ma deve trasmettere gli atti al Tribunale dei Ministri entro 15 giorni, informando gli interessati affinché possano presentare memorie o chiedere di essere ascoltati. L’iscrizione nel registro degli indagati, in questo caso, è un passaggio tecnico obbligato e non implica automaticamente responsabilità penali.

Quindi, se nel video Giorgia Meloni ha parlato di avviso di garanzia, si tratta di un’imprecisione. L’informazione di garanzia, infatti, è uno strumento del codice di procedura penale che viene notificato a un indagato quando si compiono atti che ne pregiudicano la difesa, come un interrogatorio o una perquisizione, mentre la comunicazione ricevuta in questo caso è un atto informativo previsto dalla legge per garantire il diritto di difesa nei procedimenti riguardanti i membri del governo.

Quindi, l’informazione di garanzia (spesso chiamata impropriamente avviso di garanzia) è disciplinata dall’art. 369 c.p.p. ed è finalizzata a garantire il diritto di difesa dell’indagato. Viene notificata quando il pubblico ministero deve svolgere un atto investigativo per il quale è prevista la presenza del difensore.

Nel caso di Giorgia Meloni e dei ministri Nordio e Piantedosi, non è stato emesso alcuna informazione di garanzia, ma una semplice comunicazione di iscrizione nel registro degli indagati, come atto dovuto dopo la denuncia ricevuta, senza che ciò implichi un’accusa formale o l’avvio di un’indagine attiva da parte della Procura.

Per un maggiore approfondimento del tema in oggetto merita ricordare che le riforme Cartabia e Nordio hanno inciso profondamente sulla disciplina dell’informazione di garanzia e, più in generale, sul rapporto tra diritto di difesa, riservatezza e divulgazione delle indagini preliminari.

Pertanto, dí seguito, si riporta una succinta e schematica spiegazione della natura giuridica dell’informazione di garanzia.

1. L’informazione di garanzia: ratio e funzione

L’art. 369 c.p.p. ha sempre avuto una duplice finalità:

Garantire il diritto di difesa dell’indagato, permettendogli di essere informato del procedimento a suo carico e di nominare un difensore.

Consentire la partecipazione del difensore agli atti di indagine cosiddetti “garantiti”, ossia quelli per cui la legge prevede il diritto di assistere (es. interrogatori, perquisizioni, sequestri, accertamenti tecnici irripetibili).

L’informazione di garanzia, quindi, non è un atto d’accusa, ma un mezzo per assicurare il contraddittorio nelle indagini.

2. Le modifiche della riforma Cartabia (d.lgs. n. 150/2022)

La riforma Cartabia ha introdotto il comma 1-ter all’art. 369 c.p.p., obbligando il pubblico ministero ad avvisare l’indagato e la persona offesa che possono accedere ai programmi di giustizia riparativa.

Questa modifica si inserisce in un’ottica di deflazione del contenzioso e di promozione di soluzioni alternative al processo penale.

3. Le novità della riforma Nordio (L. n. 114/2024)

La riforma Nordio ha avuto un impatto significativo sul regime della pubblicità delle indagini, introducendo due nuovi commi:

Comma 1-quater: disciplina la notificazione dell’informazione di garanzia, consentendo alla polizia giudiziaria di effettuarla in caso di urgenza, ma imponendo particolari cautele per garantire la riservatezza.

Comma 1-quinquies: introduce il divieto di pubblicazione del testo dell’informazione di garanzia fino alla conclusione delle indagini preliminari o dell’udienza preliminare (art. 114, comma 2, c.p.p.), consentendo solo la pubblicazione del contenuto generico (art. 114, comma 7, c.p.p.).

Queste modifiche rispondono alla necessità di proteggere l’indagato dalla gogna mediatica, evitando che l’informazione di garanzia venga strumentalizzata a livello politico o giornalistico. Tuttavia, c’è il rischio che tale riservatezza si traduca in una minore trasparenza sulle indagini che coinvolgono figure pubbliche.

4. Confronto con il passato e implicazioni pratiche

Prima della riforma Nordio, l’informazione di garanzia spesso diventava di dominio pubblico, con conseguenze potenzialmente lesive per l’indagato, anche in assenza di reali sviluppi investigativi. Ad esempio:

• Caso Salvini (Open Arms, 2019): la notizia dell’informazione di garanzia fu subito diffusa sui media, influenzando il dibattito pubblico.

• Caso Conte, Speranza e altri (Covid, 2022): l’iscrizione nel registro degli indagati venne resa nota, nonostante la successiva archiviazione.

Con la riforma Nordio, questi scenari dovrebbero ridursi, almeno in teoria. Tuttavia, rimangono alcuni problemi aperti:

1. Efficacia delle misure di riservatezza – Il divieto di pubblicazione sarà effettivamente rispettato? E quali sanzioni scatteranno in caso di violazione?

2. Equilibrio tra riservatezza e diritto di cronaca – Se da un lato si tutela la presunzione di innocenza, dall’altro si riduce la trasparenza su indagini di interesse pubblico.

3. Possibili effetti sulle indagini – La minore pubblicità delle indagini potrebbe limitare l’emersione di prove o testimonianze spontanee.

5. Considerazioni finali

Le riforme Cartabia e Nordio hanno cercato di bilanciare esigenze diverse:

• La Cartabia ha puntato sul rafforzamento della giustizia riparativa e del diritto di difesa.

• La Nordio ha introdotto garanzie più stringenti per la riservatezza degli indagati, contrastando l’uso politico-mediatico delle indagini.

In finale, resta da vedere come queste modifiche saranno applicate nella pratica e se riusciranno davvero a migliorare il sistema, senza sacrificare la trasparenza e il diritto di informazione.

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RIFORMA GIUSTIZIA: MALA TEMPORA CURRUNT!

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Avv. Paolo Nesta – Presidente del COA di Roma


Nell’assoluta indifferenza dei media, in riferimento ai gravosi problemi della Giustizia si insiste nel parlare di tutto eccetto l’annosa questione di coinvolgere l’Ordine dell’Avvocatura nel contribuire a trovare delle soluzioni fattive per il miglioramento della Giustizia in generale e dell’attività giudiziaria in particolare.
L’Ordine che garantisce e consente l’esercizio del principio del diritto alla difesa, sancito all’art. 24 della Costituzione, è mortificato da un sistema di conflitti di palazzo tra il potere esecutivo e il potere giudiziario.
Il nostro Presidente del COA di Roma Avv. Paolo Nesta continua a denunciare con tenacia e con grande coraggio questa incresciosa situazione, in rappresentanza di tutti NOI AVVOCATI, ma, ahimè, senza ricevere quell’attenzione e considerazione che il diritto alla difesa e quindi i cittadini tutti meriterebbero.

Dopo aver visto venire alla luce la Riforma Cartabia che a distanza di 2 anni è già stata rimaneggiata con un Correttivo e con tanti altri aspetti normativi che andrebbero emendati, si reitera questa deplorevole condotta da parte del legislatore da un lato e del potere giudiziario dall’altro di nn consultare l’Avvocatura, ossia colui che esercita in udienza e con cognizione di causa acquisisce contezza dei problemi che sorgono.

Negli Uffici legislativi l’avvocato è considerato come un elemento alieno e comunque non necessario, tanto da vedere redigere leggi, che, oltre a risultare sovente sgrammaticate nella loro forma, si dimostrano inefficaci e non funzionali nella sostanza, almeno per il raggiungimento dell’obiettivo riformatore prefissato.

La carenza dei Giudici di prossimità non fa e, purtroppo, non farà altro che peggiorare e ostacolare ulteriormente lo stato di diritto, complicando l’esercizio dell’attività di difesa degli avvocati e di conseguenza limitando il cittadino nel suo legittimo diritto di ricorrere alla Giustizia per far valere i propri diritti.

A tale proposito, si riporta di seguito un intervento del succitato Presidente del Consiglio dell’Ordine Avvocati di Roma l’Avv. Paolo Nesta:

“La voce dell’Avvocatura è stata completamente nascosta, oscurata, quasi che il dibattito sulla Riforma della Giustizia sia un dialogo a due fra Magistratura e Politica. Una situazione intollerabile che rende necessaria una forte mobilitazione della classe forense a livello nazionale.”
A parlare è il Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma, Paolo Nesta, con una dura presa di posizione che non risparmia critiche tanto a certe componenti della Magistratura quanto a talune voci politiche che sembrano dimenticare il ruolo dell’avvocato nell’architettura giurisdizionale.
“All’inaugurazione dell’Anno Giudiziario in Corte d’Appello a Roma abbiamo sentito autorevoli esponenti della Magistratura dire che gli Avvocati sono portatori di interessi privati e dunque non dovrebbero avere voce in capitolo nel dibattito sulla Riforma – attacca Nesta – una posizione intollerabile che denota la totale ignoranza dei principi costituzionali del processo accusatorio che richiede un Giudice terzo e imparziale rispetto al Pubblico Ministero e al Difensore. Sono nozioni da primo anno di giurisprudenza, eppure vengono dimenticate.”
Il tema centrale è semplice: “La nostra Carta fondamentale all’articolo 111, comma 2, della Costituzione prevede la parità tra accusa e difesa – prosegue Nesta – eppure quando si parla di riforme, di separazione delle carriere tra giudici e pm, la voce degli Avvocati non viene minimamente ascoltata. Guardate al trattamento riservato all’Organismo Congressuale Forense, il cui intervento all’Anno Giudiziario è stato relegato in coda. Davanti a tutto questo l’Avvocatura deve reagire con forza.”
“Ci troviamo in una situazione drammatica per la Giustizia – conclude Nesta – in cui nel settore penale il processo telematico arranca, nel civile la durata media effettiva dei procedimenti a Roma in Tribunale è passata dai 433 giorni del 2022 ai 460 giorni del 2023, in cui nelle carceri si registra una drammatica epidemia di suicidi, 88 nel 2024. Davanti a questi brillanti risultati, forse è il caso di ascoltare anche i suggerimenti degli Avvocati. Che, lo ricordiamo a certi giudici, non sono portatori di interessi privati, ma di un interesse superiore: la difesa del Giusto Processo nell’interesse dei cittadini e per la tutela dello Stato di diritto.”

“Ubi societas ibi advocatus…”

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