INNOVATIVA SENTENZA DELLE SS.UU: LEGITTIME LE NUOVE DOMANDE POSTE NELLA COMPARSA DI RISPOSTA DELL’OPPOSTO AL DECRETO INGIUNTIVO

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La sentenza n. 26727/2024 delle Sezioni Unite della Cassazione ha stabilito un importante principio riguardo alla possibilità di modifica della domanda nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo. In sostanza, la Corte ha affermato che l’opposto ha la facoltà di proporre delle domande diverse rispetto a quelle formulate nella fase monitoria, anche in assenza di una domanda riconvenzionale da parte dell’opponente.

Fatti principali:

  • Nel caso specifico, una s.r.l. aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per il pagamento di circa 800mila euro nei confronti dell’ASL di Viterbo e della Regione Lazio. Entrambi si opposero al decreto, portando a due cause separate.
  • Nelle loro difese, la s.r.l. non solo contestava l’opposizione, ma avanzava anche domande subordinate di indennizzo per danni e di accertamento di ingiustificato arricchimento, che il Tribunale rigettò per inammissibilità.

Decisione della Corte:

  • La Prima Sezione Civile ha sollevato la questione alle Sezioni Unite per chiarire se l’opposto potesse modificare la sua domanda originaria e quali fossero i limiti di tale modificazione.
  • Le Sezioni Unite hanno affermato che le domande alternative possono essere ammesse se fondate sullo stesso interesse della domanda originale. Questa modifica deve avvenire nella comparsa di risposta e non può essere riservata fino a fasi successive del processo.

Riflessioni:

  • La sentenza mette in evidenza la funzione del giudizio di opposizione, concepito come un momento in cui il convenuto ha possibilità di difesa, inclusa la proposizione di domande alternative. Tale approccio favorisce la parità delle parti e il corretto svolgimento del processo.
  • È stato sottolineato che l’evoluzione del thema decidendum non deve comportare l’introduzione di elementi estranei o irrilevanti. La Corte ha ribadito la necessità di mantenere la causa agile e concentrata sugli aspetti rilevanti.

In sintesi, questa pronuncia rappresenta un’importante evoluzione del diritto processuale civile, confermando la possibilità di una difesa dinamica nel contesto dell’opposizione a decreto ingiuntivo, così come l’importanza del rispetto dei principi di correttezza e parità tra le parti nel processo.

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NOVITÀ INCENTIVI DAL GOVERNO: BONUS MOBILI CON DETRAZIONE AL 50% E MODIFICHE A RIBASSO PER IL BONUS RISTRUTTURAZIONI

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Il governo ha prorogato il bonus mobili per il 2025, consentendo una detrazione del 50% sull’acquisto di arredi e grandi elettrodomestici, mantenendo un tetto di spesa fissato a 5.000 euro. Questa notizia positiva arriva insieme a una revisione generale delle agevolazioni fiscali per la casa, che prevede una limitazione dei bonus, che rientreranno in un nuovo plafond dettato dal reddito e dal numero di figli, ispirato al quoziente familiare.

Le modifiche riguardano anche il bonus ristrutturazioni, che sarà disponibile solo per le prime case e avrà una detrazione aumentata al 50%. Tuttavia, le ristrutturazioni delle seconde case continueranno a beneficiare di uno sconto del 36% sui lavori, creando un “doppio binario” per le agevolazioni. È importante notare che il nuovo sistema non avrà effetti retroattivi, quindi le spese già sostenute non influenzeranno i massimali futuri.

Ci sono ancora due mesi per sfruttare l’attuale quadro di bonus, che include anche sconti come il sismabonus e l’ecobonus. Per ottenere le detrazioni, è fondamentale effettuare i pagamenti entro la fine dell’anno, indipendentemente dal termine dei lavori.

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IL CONCORDATO E IL “VALORE RISERVATO AI SOCI”

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ART. 120 QUATER, II COMMA: <<Per valore riservato ai soci si intende il valore effettivo, conseguente all’omologazione della proposta, delle loro partecipazioni e degli strumenti che attribuiscono il diritto di acquisirle, dedotto il valore da essi eventualmente apportato ai fini della ristrutturazione in forma di conferimenti o di versamenti a fondo perduto oppure, per le imprese minori, anche in altra forma.>>

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Il quadro normativo relativo al concordato in continuità, come delineato dall’articolo 120-quater del Codice della crisi e dell’insolvenza, ha introdotto importanti garanzie per i creditori, limitando le possibili ingerenze dei soci nelle dinamiche di ristrutturazione. In particolare, il legislatore ha previsto che i soci non possano trarre vantaggio economico dalla ristrutturazione se questo comporta un soddisfacimento peggiorativo per le classi dissenzienti di creditori.

La recente pronuncia del Tribunale di Verona evidenzia come un piano concordatario privo di apporto finanziario da parte dei soci possa generare un rischio di opposizione da parte dei creditori, sottolineando la necessità di una “prova di resistenza”. Questa implica una valutazione attenta del vantaggio economico attribuito ai soci rispetto alle aspettative dei creditori, per garantire una distribuzione equa delle risorse.

Inoltre, il Tribunale ha messo in guardia sui possibili effetti negativi della distribuzione favorevole ai soli soci, suggerendo che la messa a disposizione di finanza esterna da parte dei soci potrebbe alleviare il rischio di mancata omologa. Questo approccio mira a garantire che i diritti dei creditori siano rispettati, senza escludere i soci dalla possibilità di beneficiare della ristrutturazione, ma solo a condizione che non ne derivino svantaggi per le classi di creditori.

In sintesi, la nuova disciplina tende a bilanciare gli interessi dei soci e dei creditori, richiedendo una gestione oculata delle proposte concordatarie per facilitare il superamento delle eventuali opposizioni e garantire un’adeguata omologazione.

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CCII: IL NUOVO RUOLO DEL REVISORE LEGALE SECONDO IL CORRETTIVO TER

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Il tema della distinzione tra le funzioni del revisore legale dei conti e quelle del collegio sindacale è cruciale, specialmente alla luce delle recenti modifiche introdotte dal Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII). Mentre il collegio sindacale ha specifici obblighi previsti dal CCII, il revisore non è soggetto a tali obblighi, risultando in una certa dissonanza nell’applicazione dei controlli.

Molte società, tenute alla nomina del revisore legale ai sensi dell’art. 2477 c.c., non hanno ancora adempiuto a questo obbligo, complicando ulteriormente il rispetto delle disposizioni del CCII, che ha abbassato i limiti per la nomina del sindaco o del revisore.

Teoricamente, il controllo del revisore è distinto da quello del collegio sindacale, in quanto il revisore esercita un controllo esterno, fondato su procedure formalizzate, e non può svolgere attività per conto della società vigilata. Inoltre, il CCII e le sue modifiche non chiariscono il rapporto tra il d.lgs. 39/2010 (che regola la revisione legale) e il CCII, lasciando il revisore escluso da specifici obblighi di rilevazione della crisi.

Tuttavia, il revisore deve comunque esprimere un giudizio sulla continuità aziendale e, per farlo, ha bisogno di un sistema amministrativo-contabile adeguato. In caso di pre-crisi, il revisore è obbligato a rivedere gli indici di compromissione e a riportare tali osservazioni nella relazione al bilancio. Sebbene non abbia poteri diretti per rilevare omissioni da parte dell’organo amministrativo, deve comunque interagire con il collegio sindacale e segnalare eventuali criticità nella sua relazione.

In sintesi, mentre le funzioni di revisione e vigilanza si sovrappongono in alcuni aspetti, i loro obblighi e responsabilità sono chiaramente delineati, richiedendo una maggiore integrazione e chiarezza normativa per evitare lacune nel controllo e nella gestione delle crisi aziendali.


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INFO-AVVOCATI: PER IL CNF È INAMMISSIBILE L’IMPUGNAZIONE TELEMATICA SENZA FIRMA DIGITALE

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Il Consiglio Nazionale Forense (CNF), con la sentenza n. 149/2024, ha ribadito l’inammissibilità dell’impugnazione telematica al CNF se inviata direttamente nel corpo della PEC o come immagine allegata, senza firma digitale. Nel caso esaminato, un’avvocatessa aveva contestato una sanzione di sospensione di due mesi per mancata formazione, ma il suo ricorso è stato dichiarato inammissibile per la mancanza della firma digitale, necessaria per garantire la validità dell’atto. Il CNF ha confermato che ogni impugnazione deve essere digitalmente firmata, sottolineando l’importanza di seguire le procedure stabilite per la corretta presentazione dei ricorsi.

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SANATORIA FISCALE: A CHI CONVIENE PROPORRE ISTANZA DI CONCORDATO PREVENTIVO

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A partire dal 14 ottobre, i contribuenti possono consultare online i calcoli del Fisco per valutare i costi dell’adesione al ravvedimento speciale, utile per regolarizzare i redditi non dichiarati dal 2018 al 2022. Gli autonomi possono aderire al ravvedimento, pagando un’imposta sostitutiva che varia tra il 10% e il 15% in base all’affidabilità fiscale (Isa), fino al 65% di risparmio fiscale.

L’aliquota per i forfettari è del 3% per le nuove attività o del 10% per le altre. La base imponibile si riduce significativamente in base al punteggio Isa: per un punteggio di 10, si applica un 5% per ogni anno evaso, mentre per punteggi inferiori le percentuali aumentano fino al 50%.

Nel frattempo, il Fisco sta monitorando i redditi di alcune categorie, come bar e ristoranti, che hanno dichiarato redditi medi relativamente bassi nel 2022. Gli autonomi ora hanno l’opzione di aderire al concordato biennale o affrontare accertamenti fiscali.

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LA CASSAZIONE ACCOGLIE RICORSO CONTRO SANZIONI AMMINISTRATIVE PER MANCATO PAGAMENTO DELLE STRISCE BLU E IL TAR-LAZIO LEGITTIMA LA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI STORICI IN AREE ZTL

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Quante volte ci confrontiamo con l’indisponibilità di luoghi ove parcheggiare all’interno delle città, soprattutto in quelle grandi, al punto da essere costretti a “creare” dei parcheggi abusivi sia per non ritardare a un appuntamento di lavoro sia per il costo degli unici parcheggi disponibili come quelli delimitati dalle cosiddette “strisce blu”.

Ebbene, i nostri clienti che molto spesso si rivolgono allo studio legale Bonanni Saraceno per ricevere un parere riguardo all’ipotesi di ricorrere contro una sanzione amministrativa irrogata loro dall’Amministrazione locale per non aver effettuato il pagamento di un parcheggio a strisce blu, potranno avere uno ulteriore strumento giuridico a favore, grazie a una recente ordinanza della Suprema Corte di Cassazione al riguardo.

Pertanto, la Corte di Cassazione|Sezione 2|Civile|Ordinanza|23 luglio 2024| n. 20293 riconosce la possibilità di contestare le sanzioni pecuniarie per mancato pagamento della sosta, quando il Comune non offre un adeguato numero di spazi gratuiti. La Cassazione ha stabilito che deve esserci una proporzione ragionevole tra aree a pagamento e gratuite, eccetto in centri storici e Ztl. Gli enti locali devono giustificare le loro decisioni e non possono limitarsi a richiamare la legge.

Altresì, una recente sentenza del Tar del Lazio consente una maggiore tollerabilità di circolazione per gli autoveicoli storici all’interno della zona Ztl.

Invero, la succitata sentenza, del Tar del Lazio, riconosce ai veicoli storici (con più di 20 anni) un giorno in più di circolazione nella Ztl “Fascia Verde” di Roma. Questi veicoli erano inizialmente trattati come i più inquinanti. Il Tar ha affermato che devono essere considerati beni culturali e che la loro circolazione può essere compatibile con le esigenze ambientali, a patto che venga valutato l’impatto specifico sull’inquinamento.

A Milano, invece, il Tar Lombardia ha mantenuto un approccio più rigido, continuando a considerare i veicoli storici alla stregua di quelli più inquinanti nel centro storico.

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CCII: L’ESTENSIONE DELLA TRANSAZIONE FISCALE COME RISOLUZIONE DELLA CRISI

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Con la legiferazione del Correttivo-ter è stata estesa la possibilità di raggiungere un accordo sui debiti tributari anche per ciò che concerne l’applicazione di alcuni istituti del Codice della Crisi d’impresa e dell’insolvenza a cui era negata in precedenza.

Questo radicale cambiamento legislativo ha concesso anche ad alcuni clienti dello studio legale Bonanni Saraceno di aderire per esempio alla Composizione negoziata includendo i debiti tributari con l’Agenzia delle Entrate.

Questa maggiore attenzione da parte del legislatore denota un aumento di sensibilità sociale nei confronti delle imprese in crisi, anche e soprattutto perché un’impresa in crisi rappresenta un serio pericolo per l’occupazione e di conseguenza per la stessa economia della nazione, nonché per il suo PI.

Pertanto, le disposizioni sul trattamento dei crediti tributari e contributivi hanno subito varie modifiche dal 2005, cercando un equilibrio tra il recupero dei crediti erariali e il risanamento delle imprese in crisi. Il recente Dlgs 136/2024 ha introdotto significative novità, come la possibilità di stipulare accordi transattivi tra debitori e agenzie fiscali anche durante la composizione negoziata, superando limitazioni precedenti.

Novità principali:

1. Accordi transattivi: Permessi per tutti i debiti tributari, eccetto quelli relativi a tributi dell’UE. Non è consentito il cram down per i crediti verso enti previdenziali.

2. Attestazione del revisore: Obbligo di una relazione da un professionista indipendente che attesti la convenienza dell’accordo rispetto alla liquidazione giudiziale.

3. Preclusione del cram down: Esclusa se il debitore ha concluso precedenti transazioni risolte per inadempimento negli ultimi cinque anni.

4. Soglie di soddisfacimento: Elevate per il cram down, fissando percentuali minime per i debiti tributari a seconda della partecipazione dei creditori.

5. Transazione fiscale nel Pro: Permessa la proposta di pagamento dilazionato per tributi, con relazione di un professionista, ma senza cram down.

6. Cram down nel concordato preventivo: Omologabile anche senza adesione della pubblica amministrazione se conveniente.

7. Ristrutturazione trasversale: Maggiore chiarezza sulle condizioni di omologazione anche in assenza della maggioranza delle classi di creditori.

8. Transazione fiscale di gruppo: Introdotta la possibilità di transazioni fiscali tra gruppi di imprese.

9. Cram down nella liquidazione giudiziale: Possibilità di omologazione anche con voto contrario delle agenzie fiscali, se conveniente.

Queste modifiche puntano a rendere il sistema più coerente ed efficace, favorendo il recupero dei crediti e il salvataggio delle imprese meritevoli, pur mantenendo la protezione degli interessi pubblici.

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CASSAZIONE: ESTRANEITÀ ALLA GESTIONE ESCLUDE PRESUNZIONE DELLA DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI EXTRACONTABILI

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Nella sentenza n. 26473 del 10 ottobre, la Cassazione ha affermato che per superare la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili, la prova dell’“assoluta estraneità” del socio alla gestione societaria deve essere “precisa e rigorosa”. La Corte ha chiarito che, sebbene sia legittima la presunzione, il contribuente ha la facoltà di dimostrare la propria estraneità. Tuttavia, nel caso specifico, le argomentazioni del socio non sono state ritenute sufficienti, poiché non hanno fornito elementi concreti a supporto della sua posizione, contrariamente alle evidenze documentali fornite dall’Agenzia delle Entrate.

La sentenza n. 26473 della Cassazione del 10 ottobre affronta il tema della presunzione di distribuzione degli utili extracontabili in contesti di società con ristretta base partecipativa. I giudici hanno chiarito che, sebbene sia legittima la presunzione di attribuzione degli utili ai soci, il contribuente può dimostrare la propria estraneità alla gestione societaria. Questo richiede una prova rigorosa, che nel caso specifico non è stata fornita da un socio del 10% di una Srl attiva nel settore musicale.

La Corte ha sottolineato come l’interpretazione della presunzione non sia più rigidamente tradizionale: se il socio dimostra la sua totale estraneità alla vita e gestione della società, la presunzione perde validità. Tuttavia, le argomentazioni del contribuente si sono rivelate insufficienti, poiché la Commissione tributaria regionale si è limitata a esposizioni descrittive e non ha affrontato in modo concreto le evidenze documentali prodotte dall’Agenzia delle Entrate, che dimostravano un’operatività reale della società.

Inoltre, la Cassazione ha respinto la tesi secondo cui la modifica dell’articolo 7 del Dlgs n. 546 del 1992 avesse alterato l’onere della prova, ribadendo che le regole esistenti continuano a valere. In sintesi, il principio emerso è che, per superare la presunzione di distribuzione degli utili, è necessaria una prova molto rigorosa dell’estraneità alla gestione, nonché una valutazione adeguata delle evidenze documentali relative all’operatività della società.

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CCII – EMERSIONE ANTICIPATA: INCREMENTO DELLE DOMANDE

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Secondo il Report di Unioncamere-Infocamere, nel primo semestre del 2024 si è registrato un aumento del 53,5% delle istanze per la composizione negoziata rispetto all’anno precedente. Finora, 167 aziende sono riuscite a trovare un percorso di risanamento, salvaguardando 8.250 posti di lavoro. Questi dati evidenziano l’efficacia crescente di questo strumento nell’affrontare le difficoltà economiche prima che diventino irreversibili.

L’emersione anticipata della crisi d’impresa sta dando risultati significativi, come evidenziato dal Report di Unioncamere. Le domande di accesso alla composizione negoziata sono aumentate del 53,5% nel primo semestre 2024 rispetto all’anno precedente. Questo nuovo percorso extragiudiziale, introdotto nel 2021, si sta dimostrando efficace nel prevenire il deterioramento delle situazioni economico-finanziarie.

Nel 2023, il tasso di successo delle procedure di composizione negoziata ha raggiunto quasi il 22%, con 8.250 lavoratori impiegati nelle aziende “salvate”. Il decreto correttivo al Codice della crisi, che include misure come la transazione fiscale, mira a facilitare ulteriormente l’accesso a queste procedure.

Nonostante la liquidazione giudiziale rimanga la procedura più comune (76% nel 2024), la composizione negoziata continua a crescere, con un incremento significativo rispetto agli anni precedenti. Dal novembre 2021 a giugno 2024, sono state presentate 1.608 domande, di cui 915 già concluse.

La composizione negoziata non solo aiuta le aziende a trovare un percorso di risanamento, ma contribuisce anche a ridurre il carico dei tribunali. Nel primo semestre del 2024, ha rappresentato l’8,6% delle nuove procedure concorsuali, e un trend in crescita potrebbe alleggerire ulteriormente i tempi e i costi della giustizia.

Infine, si segnala un aumento delle dimensioni delle aziende che ricorrono a questa procedura, con un valore medio della produzione di 32 milioni di euro nel 2024, in aumento rispetto ai 7 milioni del 2022. La maggior parte delle richieste proviene dal Nord Italia (58%), seguita dal Centro (21%) e dal Sud (15%).

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