TRIBUTARIO: TERMINE DI PRESCRIZIONE NEL CONTENZIOSO

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Come si è potuto riscontrare nei diversi contenziosi tributari affrontati dallo studio legale Bonanni Saraceno a difesa dei propri assistiti contribuenti, la decorrenza dei termini di prescrizione delle obbligazioni tributarie costituisce un elemento essenziale per la difesa del debitore.

Cassazione, Ordinanza n. 24612

A tale riguardo, la Suprema Corte di Cassazione, con l’ultima ordinanza del 13 settembre 2024, n. 24612, conferma che il termine di prescrizione per le obbligazioni tributarie non fondate su una sentenza passata in giudicato è generalmente quinquennale.

Questo si applica, ad esempio, alle notifiche di cartelle esattoriali relative a imposte, contributi previdenziali e altre obbligazioni tributarie, come precisato dall’art. 2948 del Codice Civile.

In particolare, la prescrizione quinquennale si applica quando:

  • L’obbligo di pagamento non deriva da una sentenza definitiva (passata in giudicato).
  • L’ente creditore (Agenzia delle Entrate Riscossione o altro ente) non ha interrotto i termini con atti esecutivi validi, come solleciti di pagamento o altre forme di intimazione.

In caso di notifica fondata su una sentenza passata in giudicato, il termine di prescrizione è più lungo, e si applica quello ordinario di dieci anni.

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Per visualizzare l’ordinanza n. 24612 della Cassazione (formato PDF) digitare il la scritta sottostante Download:

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RESPONSABILITÀ DEI REVISORI LEGALI: RISARCIMENTO DANNI E TERMINI DI DECORRENZA DELLA PRESCRIZIONE

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Uno dei temi più delicati e giuridicamente rilevanti è quello inerente alla decorrenza dei termini della prescrizione.

La questione suddetta è risultata alquanto impegnativa anche e soprattutto quando è stata affrontata dallo studio legale Bonanni Saraceno in alcuni contenziosi il cui oggetto di causa era rappresentato dalla responsabilità del revisore legale nell’aver determinato la richiesta di risarcimento danni.

Revisore Legale

Pertanto, in questo scritto verrà approfondito proprio l’argomento della decorrenza dei termini di prescrizione per le azioni di responsabilità nei confronti dei revisori legali dei conti e le implicazioni costituzionali connesse. Nella recente sentenza della Corte Costituzionale del 1 luglio 2024 n. 115, si affronta il problema di quando debba iniziare a decorrere il termine di prescrizione per il risarcimento del danno. Per le azioni promosse dalla società che ha conferito l’incarico al revisore, la Corte ha ritenuto ragionevole far decorrere il termine dal momento del deposito della relazione sul bilancio, in quanto l’inadempimento del revisore produce subito un danno potenziale per la società.

Il quadro giuridico generale è definito dagli articoli 2935 e 2947 del Codice Civile. L’art. 2935 stabilisce che la prescrizione inizia a decorrere dal momento in cui il diritto può essere esercitato. Tuttavia, l’art. 2947 specifica che, per le azioni di risarcimento del danno da fatto illecito, il termine di prescrizione decorre solo dal momento in cui il danno è percepibile.

Nel caso della responsabilità dei revisori legali dei conti, disciplinata dal D.Lgs. n. 39 del 2010, il revisore è responsabile per i danni causati dal proprio inadempimento, sia nei confronti della società, sia verso soci e terzi. Mentre per la società il termine decorre dal deposito della relazione, per soci e terzi il termine di prescrizione non può decorrere fino a quando non subiscono concretamente il danno derivante dalla relazione erronea, seguendo quindi la regola generale prevista per la responsabilità aquiliana (extracontrattuale).

Un altro punto di rilievo è l’art. 2395 c.c., che permette ai soci e ai terzi di agire per il risarcimento dei danni causati da atti illeciti degli amministratori, prevedendo una decorrenza del termine di prescrizione dal momento in cui il danno diventa conoscibile. Questa norma presenta analogie con la responsabilità dei revisori, portando la Corte a valutare se i termini prescrizionali previsti per questi ultimi siano in linea con il principio di uguaglianza sancito dall’art. 3 della Costituzione. Anche l’art. 24 Cost. garantisce la tutela dei diritti e la possibilità di esercitare un’azione legale, sollevando dubbi sulla compatibilità di un termine di prescrizione che potrebbe impedire di far valere un diritto prima che il danno sia noto.

In conclusione, la sentenza valuta il bilanciamento tra gli interessi in gioco e ritiene che non sia manifestamente irragionevole fissare il termine prescrizionale per la società dal deposito della relazione, ma che tale termine non possa essere applicato a soci e terzi finché non si manifesti il danno effettivo.

CASO GIURISPRUDENZIALE

L’ordinanza del Tribunale di Milano solleva una questione di legittimità costituzionale riguardante l’art. 15, comma 3, del D.Lgs. n. 39/2010, che regola il termine di prescrizione delle azioni di responsabilità contro i revisori legali. La norma stabilisce che la prescrizione decorre dalla data della relazione di revisione sul bilancio. Nel caso in esame, il Fallimento della società T. e t. S.p.A. ha avviato un’azione risarcitoria nei confronti del revisore contabile, ma quest’ultimo ha eccepito l’intervenuta prescrizione, poiché l’atto di citazione è stato notificato oltre il termine quinquennale previsto dalla norma.

Il Tribunale ha sollevato dubbi sulla costituzionalità della norma, ravvisando un possibile contrasto con gli articoli 3 e 24 della Costituzione. L’art. 3, primo comma, prevede il principio di uguaglianza, e la disposizione sollevava preoccupazioni per la disparità di trattamento rispetto alle azioni contro amministratori e sindaci, in cui il termine di prescrizione è regolato in modo diverso. Inoltre, la decorrenza del termine di prescrizione dalla data della relazione di revisione potrebbe risultare irragionevole, poiché il danneggiato potrebbe non essere ancora a conoscenza del danno subito in quel momento, sollevando così dubbi di compatibilità con l’art. 24, primo comma, che tutela il diritto di accesso alla giustizia.

La Corte Costituzionale, nella sentenza n. 115/2024, ha rigettato la questione di legittimità costituzionale, dichiarando che il trattamento differenziato tra revisori, amministratori e sindaci è giustificato dalle diverse responsabilità e funzioni dei soggetti. La prescrizione dalla data della relazione di revisione mira a garantire certezza giuridica, fissando un termine chiaro e prevedibile. Sebbene possa sembrare restrittiva, la norma non impedisce l’accesso alla giustizia, ma bilancia le esigenze di stabilità giuridica con la tutela dei diritti.

In conclusione, la Corte ha ritenuto che la norma rispetti i principi costituzionali, poiché la diversità di trattamento è razionalmente giustificata dalle specificità dei ruoli e delle responsabilità di revisori e amministratori, e il termine di prescrizione fissato non compromette il diritto di accesso alla giustizia.

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RESPONSABILITÀ MEDICA E ONERE DELLA PROVA

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Nelle cause di responsabilità medica è fondamentale accertare il nesso di causalità tra la condotta del medico e il danno subito dal paziente e l’onere della prova è l’attività giudiziaria più impegnativa, nonché fondamentale, da parte dello studio legale Bonanni Saraceno per dimostrare i diritti lesi dei pazienti che rappresenta e difende.

L’indirizzo giurisprudenziale prevalente attribuisce l’onere della prova a colui che ha subito il danno e questa tendenza è stata confermata dall’ultima sentenza del Tribunale di Rimini.

A tale riguardo, la sentenza del Tribunale di Rimini n. 754/2024 offre un’interessante disamina riguardo il riparto dell’onere della prova in tema di responsabilità medica. In sintesi, si stabilisce che il paziente, in quanto creditore, ha l’obbligo di provare l’esistenza del contratto (o del contatto sociale) e il nesso causale tra l’operato del medico e il peggioramento o l’insorgenza di una patologia. Dovrà allegare anche l’inadempimento qualificato da parte del medico o della struttura sanitaria. Successivamente, sarà compito del medico o della struttura dimostrare di non aver mancato alle proprie obbligazioni o che, sebbene vi sia stato un inadempimento, esso non è stato rilevante dal punto di vista eziologico.

Nel caso specifico trattato dal Tribunale, la responsabilità è stata inquadrata nell’ambito della responsabilità contrattuale. Questo comporta, tra le altre cose, che il termine di prescrizione sia decennale e che l’onere probatorio sia ripartito secondo i principi del codice civile. In particolare, il paziente deve dimostrare il contratto, il danno subito, e il nesso causale tra il danno e la condotta del medico, mentre il medico o la struttura devono provare di aver adempiuto correttamente o che l’inadempimento non sia a loro imputabile.

Questa sentenza si allinea con un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, riaffermato anche dalla Cassazione nel 2019, e conferma l’importanza del nesso causale tra l’operato del medico e il danno lamentato, onere probatorio che grava principalmente sul paziente, salvo le prove contrarie che il medico può portare.

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PROCESSO TELEMATICO: NUOVE SPECIFICHE TECNICHE

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IN VIGORE DAL 30 SETTEMBRE 2024

Processo telematico civile e penale

Il Ministero della Giustizia ha aggiornato le specifiche tecniche per il processo civile e penale telematico (PCT e PPT), in attuazione delle modifiche introdotte dalla riforma Cartabia (Decreti Legislativi n. 149/2022 e n. 150/2022). Queste nuove regole, approvate con il provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi automatizzati (Dgsia) il 2 agosto 2024, entreranno in vigore dal 30 settembre 2024. Le principali innovazioni riguardano:

  1. Registro generale degli indirizzi elettronici (RE.G.IND.E.): Sarà possibile iscrivere nel registro anche i rappresentanti di enti privati, esclusi i privati cittadini, e le associazioni di consumatori.
  2. Formati dei documenti: Sarà possibile caricare, oltre ai documenti tradizionali, file multimediali come immagini, audio e video nei formati mpeg2, mp3, avi e altri, insieme a file compressi (zip, rar). Viene introdotto anche il formato DICOM per la diagnostica per immagini.
  3. Dimensioni degli atti: I documenti telematici potranno avere una dimensione massima di 60 MB, sia per il PCT che per il PPT, rispetto ai precedenti 30 MB, semplificando il deposito di atti di grandi dimensioni.
  4. Accettazione automatica dei depositi: Il sistema permetterà l’accettazione automatica degli atti, con eccezioni legate a possibili anomalie classificate come “Warn”, “Error” o “Fatal”. Questo permetterà una gestione più rapida, soprattutto per i procedimenti civili.
  5. Modalità di trasmissione degli atti nel PPT: Viene introdotto l’upload degli atti tramite il portale delle notizie di reato (PNR) e il portale deposito atti penali (PDP), sostituendo la trasmissione tramite PEC.
  6. Pagamenti telematici: I pagamenti saranno gestiti attraverso il sistema PagoPA, semplificando l’intero processo per i soggetti abilitati esterni.

Queste novità mirano a unificare e modernizzare la gestione dei processi telematici in ambito civile e penale, rendendo più efficiente il deposito e la consultazione degli atti e favorendo l’integrazione di nuovi strumenti digitali.

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DDL SULLE CONCESSIONI BALNEARI APPROVATO IL 5 SETTEMBRE: RILEVANTI MODIFICHE

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La complicata, nonché ormai annosa, questione delle concessioni balneari non smette di essere senza soluzione di continuità.

Gli interessi in gioco sono tanto rilevanti quanto è intenso il contrasto normativo tra ciò che prevede l’Unione Europea e quello che è attuato in Italia.

La succitata questione è stata oggetto di diverse cause giudiziarie affrontate dallo studio legale Bonanni Saraceno.

Pertanto, suscitano particolare attenzione le modifiche previste nel Disegno di Legge (nel proseguo, anche “DDL”).

Il nuovo Disegno di Legge (DDL) sulle concessioni balneari, approvato dal Consiglio dei Ministri il 5 settembre 2024, introduce cambiamenti importanti rispetto alla precedente legge 118/2022, nota come “legge Draghi”. Uno degli aspetti più controversi è la drastica riduzione degli indennizzi per i concessionari uscenti, stimata a oltre il 90% in meno rispetto al passato. Questo ha suscitato forte disappunto tra i gestori degli stabilimenti balneari, in particolare quelli di piccole dimensioni.

Punti Chiave del Nuovo DDL

  1. Proroga delle concessioni: Le concessioni attuali vengono estese fino al 30 settembre 2027, con una durata minima per le nuove concessioni di 5 anni e una massima di 20 anni.
  2. Riduzione degli indennizzi: Il nuovo DDL limita il valore degli indennizzi agli investimenti effettuati e non ammortizzati e a una remunerazione equa per gli ultimi cinque anni. Questo taglio drastico rappresenta una perdita significativa per i concessionari, con il rischio che il nuovo concessionario possa non pagare l’intero indennizzo dovuto.
  3. Processo di perizia: L’indennizzo sarà determinato da professionisti nominati dal Comune. Questo sistema potrebbe generare contenziosi legali in caso di valutazioni inadeguate rispetto alle aspettative degli attuali concessionari.
  4. Aumento dei canoni demaniali: Il DDL prevede un aumento del 110% dei canoni, aggravando ulteriormente la situazione economica dei gestori.
  5. Demolizione delle strutture: Gli enti locali potranno imporre la demolizione delle strutture esistenti a spese del concessionario uscente.
  6. Criteri di aggiudicazione: I nuovi criteri danno peso all’esperienza tecnica e professionale, ma non favoriscono in modo significativo i concessionari storici.

Implicazioni per i Concessionari

I concessionari sono chiamati a partecipare attivamente alle gare per mantenere il controllo del proprio stabilimento. Non partecipare potrebbe comportare la perdita automatica della concessione e l’obbligo di smantellare le strutture. Al contrario, presentarsi permette di preservare gli investimenti fatti negli anni, garantendo un futuro stabile nel settore. Anche in un contesto competitivo, gli attuali gestori, con un’esperienza consolidata, potrebbero avere un vantaggio.

Preparazione alla Gara

Partecipare richiede una preparazione attenta su più fronti:

  • Analisi del bando: È essenziale studiare il bando con attenzione per comprendere pienamente i requisiti tecnici, legali ed economici.
  • Progettazione tecnica: Un progetto solido, conforme alle normative e capace di migliorare l’attrattività dello stabilimento, sarà cruciale.
  • Piano Economico e Finanziario (PEF): Questo dovrà essere accurato e sostenibile, dimostrando la fattibilità economica della proposta.

Conclusione

Il nuovo DDL rappresenta una sfida complessa per i concessionari balneari, ma anche un’opportunità per innovare e rafforzare la propria posizione nel settore. Una preparazione tempestiva e il supporto di professionisti qualificati sono essenziali per garantire il successo nelle gare e assicurare un futuro prospero per gli stabilimenti balneari.

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EFFICACIA DEL NUOVO CCII: AUMENTA LA PERCENTUALE DELLE PROCEDURE DI EMERSIONE ANTICIPATA DELLA CRISI

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Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza

L’evoluzione della società economica italiana ha portato a una inevitabile trasformazione del vetusto codice fallimentare (risalente al 1942, con più recenti modifiche) nel nuovo codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (nel prosieguo anche CCII).

Ciò perché le istanze economico-sociali erano disattese dal suddetto codice fallimentare a causa della sua anacronistica normativa, che tradiva le aspettative del mondo imprenditoriale e del conseguente indotto occupazionale.

La trasformazione legislativa attuata nello storico passaggio giuridico tra il codice fallimentare e il codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza è stato tanto formale con la sostituzione lessicale del termine “fallimento” con quello più moderno di “liquidazione”, quanto sostanziale per il cambiamento di focalizzazione dell’oggetto giudiziale e stragiudiziale, molto più sensibile alla salvaguardia del debitore di quanto accadesse con il codice precedente.

Come riscontrato dall’attività dello studio legale Bonanni Saraceno, il numero di coloro (persone giuridiche piccole e medie-grandi e persone fisiche e professionisti) che ricorrono alle procedure del CCII è incrementato progressivamente, in particolare il numero delle medie e grandi aziende che ricoprono all’istituto della composizione negoziata.

Il suddetto dato è confermato dal recente Report dell’Osservatorio crisi d’impresa di Unioncamere, il quale evidenzia il crescente successo della composizione negoziata, una procedura introdotta nel novembre 2021 per gestire in modo extragiudiziale le difficoltà economico-finanziarie delle imprese, anticipando l’emersione delle crisi aziendali prima che diventino irrecuperabili. Nel primo semestre del 2024, le domande di accesso a questa procedura sono aumentate del 53,5% rispetto allo stesso periodo del 2023, e si prevede un incremento del 60% entro fine anno.

In termini di risultati concreti, nel 2023 il 22% delle aziende che hanno avviato il percorso ha individuato un piano di risanamento, mentre nel primo semestre del 2024 tale percentuale è stata del 18%. Complessivamente, 167 imprese hanno trovato una via d’uscita dalla crisi, preservando 8.250 posti di lavoro.

La composizione negoziata non solo facilita la continuità aziendale, ma contribuisce anche a ridurre il carico sui tribunali, svolgendosi principalmente al di fuori delle aule giudiziarie. Tuttavia, alcune fasi, come la concessione di misure protettive, richiedono l’intervento del giudice. Nel primo semestre del 2024, questa procedura ha rappresentato l’8,6% delle nuove procedure concorsuali, con una forte crescita rispetto agli anni precedenti.

Le dimensioni delle aziende che ricorrono alla composizione negoziata sono aumentate nel tempo: nel primo semestre del 2024, il valore medio della produzione era di 32 milioni di euro, contro i 7 milioni del 2022. Anche il numero medio di dipendenti è cresciuto, passando da 26 nel 2022 a 66 nel 2024.

Dal punto di vista geografico, la maggior parte delle richieste proviene dal Nord Italia (58%), seguito dal Centro (21%), mentre il Sud e le Isole contribuiscono rispettivamente per il 15% e il 6%.

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PATTO DI FAMIGLIA E FISCO: TASSAZIONE DEL TRASFERIMENTO DI RICCHEZZA

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Uno degli aspetti più complessi affrontati dallo studio legale Bonanni Saraceno riguarda il patto di famiglia e il trasferimento di ricchezza tra il disponente e il legittimario, da un punto di vista fiscale.

A tale proposito, la sentenza 267/1/2024 della Commissione tributaria di Verona affronta una questione rilevante relativa al patto di famiglia e alla sua tassazione, in particolare per quanto riguarda la liquidazione delle quote di legittima.

Il Caso:

Nel contesto del patto di famiglia, Tizio trasferisce a Caio una quota del 69,6% del capitale sociale di una società. La moglie di Tizio rinuncia alla liquidazione, mentre alla figlia di Tizio (sorella di Caio) viene riconosciuta una somma di 1.890.000 euro, da corrispondere dal fratello in sette rate annuali.

L’Agenzia delle Entrate ricalcola l’imposta basandosi sulla relazione di parentela tra fratelli, applicando la franchigia di 100.000 euro e un’aliquota del 6%. La parte ricorrente, invece, sostiene che la liquidazione non è soggetta all’imposta sulle donazioni o che, in alternativa, dovrebbe applicarsi la franchigia e l’aliquota previste per i trasferimenti tra coniuge e figli (articolo 2, comma 49, lettera a), del DL 262/2006).

La Decisione della Corte:

La Corte respinge la tesi secondo cui la liquidazione non sarebbe soggetta all’imposta sulle donazioni, ma accoglie l’argomentazione subordinata, stabilendo che la liquidazione dal legittimario assegnatario (Caio) al legittimario non assegnatario (sorella) va interpretata come un trasferimento di ricchezza dal disponente (Tizio) al legittimario (sorella). Questo perché la liquidazione è una condizione necessaria per la validità del patto di famiglia, come sancito dall’articolo 768-quater del codice civile. Di conseguenza, la tassazione applicata deve tener conto del legame tra il disponente e i legittimari e non tra fratelli.

Aspetti Fiscali:

Dal punto di vista fiscale, il patto di famiglia viene equiparato a una donazione modale (ex art. 793 c.c.), con l’obbligo di liquidazione che deriva dalla legge e non da una scelta negoziale. Pertanto, la liquidazione deve essere considerata, fiscalmente, una liberalità effettuata dall’imprenditore (disponente) a favore dei legittimari non assegnatari.

La Corte conferma che la tassazione agevolata prevista per i trasferimenti di partecipazioni societarie nel contesto dei patti di famiglia, esenti da imposta sulle successioni e donazioni, si applica quando le partecipazioni conferiscono il controllo dell’azienda, come previsto dall’articolo 2359, comma 1, numero 1 del codice civile.

Conclusione:

La sentenza sottolinea che, nel patto di famiglia, il trasferimento di ricchezza, anche se eseguito dall’assegnatario dell’azienda, va interpretato come un trasferimento dal disponente ai legittimari, con le conseguenti implicazioni fiscali.

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RIVISTA GIURIDICA “TEMI ROMANA”, DIRETTA DAL PROF. AVV. ANTONIO CAIAFA

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Copertina
Indice

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Nel mese di settembre è stato pubblicato il nuovo numero della rinomata rivista giuridica trimestrale Temi Romana del Consiglio dell’Ordne Avvocati di Roma, diretta dal consigliere Prof. Avv. Antonio Caiafa (coordinatore della Commissione Crisi d’Impresa e della Commissione Diritto Societario dell’Ordine Avvocati di Roma).

La rivista in oggetto è una interessante e utile raccolta di saggi e riflessioni giuridiche indirizzate al mondo forense e al comune cittadino, allo scopo di informare e approfondire tutto ciò che riguarda il Diritto, nella sua metamorfosi giurisprudenziale e legislativa.

Inoltre, all’interno della succitata rivista potrete leggere il saggio intitolato Natura giuridica del danno morale scritto dall’Avv. Fabrizio Valerio Bonanni Saraceno.

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Digitare il Download sottostante per la lettura della rivista in formato PDF:

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CODICE DELLA CRISI: IL 4 SETTEMBRE È STATO APPROVATO DAL CDM IL CORRETTIVO TER

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Consiglio dei Ministri

Il terzo correttivo al Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII), approvato il 4 settembre 2024, introduce una serie di modifiche rilevanti volte a migliorare la gestione delle crisi aziendali. Di seguito, le principali novità:

  1. Revisione delle procedure di allerta: Viene rivista la procedura di allerta per facilitare una diagnosi precoce delle difficoltà aziendali, con una maggiore responsabilizzazione degli organi di controllo interni alle imprese e una collaborazione più stretta con le camere di commercio.
  2. Rafforzamento degli strumenti di composizione negoziata: Le misure negoziate, già introdotte nei precedenti correttivi, sono ulteriormente rafforzate, con un focus sulla mediazione tra imprenditori e creditori, facilitando il raggiungimento di soluzioni rapide e concordate.
  3. Maggiore flessibilità nei piani di risanamento: Viene introdotta una maggiore elasticità nella redazione dei piani di risanamento aziendale, permettendo adattamenti progressivi in base all’evoluzione della situazione economica e finanziaria dell’impresa.
  4. Semplificazione delle procedure concorsuali: Le modifiche mirano a ridurre i tempi e i costi delle procedure concorsuali, rendendo più rapido il processo di liquidazione e risanamento delle imprese in crisi.
  5. Introduzione di incentivi per la ristrutturazione preventiva: Sono previsti incentivi per le imprese che decidono di adottare misure di ristrutturazione prima che la situazione diventi irrecuperabile, incoraggiando interventi preventivi.
  6. Miglioramento della tutela dei creditori: Il correttivo punta a garantire una maggiore equità nella distribuzione delle risorse disponibili tra i creditori, introducendo criteri più chiari e trasparenti per la soddisfazione delle loro pretese.
  7. Coordinamento con la normativa europea: Il correttivo si allinea alle direttive europee in materia di insolvenza e gestione delle crisi, in particolare per quanto riguarda la facilitazione del risanamento transfrontaliero delle imprese.

Queste modifiche mirano a rendere il sistema di gestione delle crisi aziendali più efficiente, dinamico e in grado di rispondere tempestivamente alle esigenze delle imprese in difficoltà.

La composizione negoziata rappresenta uno degli strumenti centrali potenziati dal terzo correttivo al Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII), con l’obiettivo di prevenire situazioni di insolvenza irreversibile e facilitare soluzioni concordate tra le imprese in difficoltà e i loro creditori.

Principali novità introdotte dal correttivo sulla composizione negoziata:

  1. Accesso semplificato: Le modifiche semplificano il processo di accesso alla composizione negoziata, riducendo la burocrazia e permettendo alle imprese di attivare più rapidamente lo strumento, con meno ostacoli procedurali.
  2. Miglioramento delle garanzie per la continuità aziendale: Vengono rafforzate le tutele per garantire la continuità operativa dell’impresa durante la fase di negoziazione. L’obiettivo è di mantenere il valore dell’azienda intatto, evitando che la perdita di fiducia da parte dei creditori o dei clienti comprometta la sostenibilità dell’attività.
  3. Tempi di risposta più rapidi: Il correttivo prevede una riduzione dei tempi di risposta delle parti coinvolte nel processo negoziale, permettendo soluzioni più rapide e riducendo il rischio di un ulteriore peggioramento della situazione finanziaria dell’impresa.
  4. Mediatori qualificati: Viene rafforzato il ruolo dell’esperto indipendente incaricato di mediare tra l’impresa e i creditori, garantendo che siano professionisti con una formazione specifica e una profonda conoscenza delle dinamiche economico-finanziarie.
  5. Maggiori garanzie di equilibrio nelle trattative: Il correttivo introduce meccanismi per favorire una negoziazione più bilanciata, tutelando gli interessi sia dei creditori che dell’impresa, al fine di raggiungere un accordo che possa soddisfare entrambe le parti, evitando il fallimento o l’insolvenza definitiva.
  6. Incentivi per l’adesione: Per incoraggiare le imprese ad avvalersi della composizione negoziata, vengono previsti incentivi fiscali o agevolazioni, che rendono più appetibile l’utilizzo di questo strumento in una fase iniziale della crisi.

Questi interventi mirano a rendere la composizione negoziata uno strumento più efficace e accessibile, favorendo la risoluzione delle crisi aziendali attraverso accordi che garantiscano la continuità delle attività e riducano il numero di fallimenti.

Il terzo correttivo al Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII) introduce una serie di importanti innovazioni mirate a rendere il sistema di gestione delle crisi aziendali più efficiente e orientato alla continuità aziendale. Tra i principali interventi, vi sono modifiche alla liquidazione giudiziale, la prededucibilità dei crediti professionali, e una revisione della disciplina del Cram Down.

Liquidazione giudiziale

La riforma della procedura di liquidazione giudiziale punta a una maggiore efficienza e trasparenza. Le principali novità comprendono:

  • Snellimento del processo: Le procedure sono riorganizzate per ridurre i tempi di gestione e semplificare le operazioni di liquidazione, accelerando la vendita e la distribuzione dei beni.
  • Trasparenza: Maggiori controlli e supervisione garantiscono una gestione ordinata e chiara, aumentando la fiducia dei creditori e limitando gli sprechi.
  • Riduzione dei costi: L’obiettivo è contenere le spese della procedura, migliorando la soddisfazione dei creditori e minimizzando i tempi morti, per ottenere una liquidazione più rapida e meno onerosa.

Prededucibilità dei crediti professionali

Un’altra novità cruciale riguarda i crediti professionali. Con il correttivo, i professionisti che assistono le imprese nella gestione della crisi (come avvocati, commercialisti e consulenti) vedono estesa la prededucibilità dei loro crediti, garantendo loro una posizione privilegiata. Questo significa che i loro compensi saranno pagati prima di altri creditori, incentivando una consulenza tempestiva e di qualità, e garantendo tutele per chi contribuisce al risanamento delle imprese.

Cram Down e omologazione dei piani

La disciplina del Cram Down viene rivista per favorire l’omologazione dei piani di ristrutturazione aziendale anche contro la volontà di alcune categorie di creditori. Le principali modifiche:

  • Sblocco delle trattative: Se una parte minoritaria dei creditori si oppone senza giustificazione, il piano può essere approvato ugualmente, evitando che l’impasse blocchi il risanamento dell’impresa.
  • Obiettivo di continuità aziendale: Questa misura mira a preservare l’impresa, riducendo i casi in cui il fallimento sia l’unica alternativa.

Obiettivi del correttivo

Nel complesso, il correttivo risponde all’esigenza di modernizzare e adeguare il CCII alle dinamiche del mercato. Tra i principali obiettivi:

  • Prevenzione e risanamento: Rafforzamento degli strumenti di prevenzione per evitare che le crisi si trasformino in insolvenze irreversibili.
  • Maggiore tutela per i creditori: Un sistema che assicura equità e rapidità nelle procedure concorsuali.
  • Riduzione dei fallimenti: Il correttivo punta a contenere il numero dei fallimenti, promuovendo soluzioni più rapide ed efficaci e, quando possibile, preservando la continuità aziendale.

Questo insieme di misure mira a rendere l’intero sistema economico più stabile e a migliorare la capacità delle imprese di superare le crisi, con effetti benefici sulla competitività e sulla resilienza del tessuto economico italiano.

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(Per informazioni e consulenza)

STUDIO LEGALE BONANNI SARACENO
Avv. Fabrizio Valerio Bonanni Saraceno
Viale Giulio Cesare, 59 – 00192 – Roma 

tel. +39 0632110642 – Cell. +39 3469637341

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UE: FIRMA DELLA CONVENZIONE QUADRO DEL CONSIGLIO D’EUROPA SULL’INTELLIGENZA ARTIFICIALE

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Consiglio d’Europa

La firma della Convenzione quadro del Consiglio d’Europa sull’intelligenza artificiale (IA) e i diritti umani da parte di Vera Jourova, a nome dell’Unione Europea, rappresenta un passo fondamentale verso la regolamentazione globale dell’IA. Questa Convenzione è il primo strumento giuridicamente vincolante in ambito internazionale a occuparsi dell’IA, ponendo al centro la tutela dei diritti umani, la democrazia e lo stato di diritto. Essa è in linea con l’AI Act dell’Unione Europea, che costituisce la prima normativa completa per regolamentare l’uso dell’intelligenza artificiale.

Tra i principi fondamentali della Convenzione vi sono un approccio incentrato sull’essere umano, la trasparenza delle interazioni e dei contenuti generati dall’IA, oltre a requisiti di robustezza, sicurezza e governance dei sistemi di IA. Si sottolinea inoltre la necessità di meccanismi di supervisione per garantire il corretto utilizzo e controllo delle tecnologie AI.

La firma della Convenzione esprime l’intenzione dell’Unione Europea di aderire formalmente al trattato, ma affinché questo avvenga, sarà necessario il consenso del Parlamento Europeo e una decisione finale del Consiglio dell’Unione Europea.

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