CARCERI: LA SEMPLIFICAZIONE PROCEDURE ESECUZIONE PENALE DEL GOVERNO RISCHIA L’INEFFICACIA PER IL CSM

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Il Consiglio Superiore della Magistratura (CSM) ha espresso un parere critico sulle misure contenute nel decreto legge recentemente approvato dal Consiglio dei ministri e attualmente in discussione al Senato, in merito alla gestione dell’emergenza carceri. Pur riconoscendo gli obiettivi del decreto, volti alla semplificazione delle procedure di esecuzione penale e alla riduzione del carico di lavoro per la magistratura di sorveglianza, il CSM sottolinea che le misure introdotte, specialmente quelle riguardanti la liberazione anticipata e le misure alternative, rischiano di essere inefficaci senza una fase transitoria ben articolata.

In particolare, il CSM evidenzia che le nuove disposizioni impongono al giudice di attivarsi d’ufficio entro termini specifici, il che potrebbe aggravare il carico di lavoro dei magistrati di sorveglianza, data l’elevata quantità di detenuti di cui sono responsabili. Questo potrebbe rendere necessaria una complessa riorganizzazione delle attività delle cancellerie e degli stessi magistrati, rischiando di vanificare i vantaggi procedurali del decreto.

Inoltre, per i detenuti che hanno scontato la pena in diversi istituti, il termine di 90 giorni per concludere il procedimento di liberazione anticipata o per le misure alternative potrebbe non essere rispettato a causa della complessità delle istruttorie. Il CSM suggerisce quindi di trasmettere periodicamente tutte le informazioni istruttorie agli uffici di sorveglianza, per facilitare la raccolta dei dati necessari.

Infine, riguardo alla nuova norma sul peculato per distrazione, il CSM avverte del rischio di incertezze interpretative future, dato che la norma potrebbe sovrapporsi con il peculato semplice e comportare una riduzione delle sanzioni. La Commissione Giustizia del Senato ha esaminato gli emendamenti senza apportare modifiche sostanziali alle misure sul carcere, ma ha aggravato le sanzioni per frodi gravi ai danni degli interessi finanziari dell’UE.

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IL CORRETTIVO DEL CODICE DELLA CRISI

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Avv. F. V. Bonanni Saraceno – Prof. Avv. A. Caiafa – Avv. F. R. Capezzuto

Nella puntata di SOCIETAS del 24 luglio 2024 si è affrontato il tema del Codice della Crisi, entrando nel merito del correttivo che dovrà essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale entro il 15 settembre del 2024.

Con questa puntata inizia la serie di SOCIETAS dedicata al Codice della Crisi e dell’Insolvenza.

Gli ospiti della puntata sono il Consigliere del Consiglio Ordine Avvocati di Roma Prof. Avv. Antonio Caiafa, nonché Coordinatore della Commissione della Crisi d’Impresa del Consiglio Ordine Avvocati di Roma.

Inoltre, l’Avv. Francesca Romana Capezzuto, componente della Commissione Crisi d’Impresa del COA di Roma, è intervenuta riguardo al sovraindebitamento.

Il Consigliere Prof. Avv. Caiafa ha presentato anche il nuovo Corso di aggiornamento per i Gestori della Crisi d’Impresa.

LINK – PUNTATA INTEGRALE:

https://www.youtube.com/live/_-5qME_EBvY?si=t_Lx37ZtOHN1iiYU

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AMIANTO: CONVEGNO ONA IN RICORDO DI FRANCO DI MARE

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Il 9 luglio scorso, presso il Palazzo Senatorio del Campidoglio di Roma, si è tenuto un convegno indetto dall’ONA (Osservatorio Nazionale Amianto) in ricordo del giornalista Franco Di Mare. L’evento, svoltosi nella sala “Laudato Sì”, ha visto la partecipazione di rappresentanti delle istituzioni, del mondo accademico e dell’Ordine degli Avvocati di Roma. Il Prof. Avv. Antonio Caiafa ha rappresentato l’ordine forense, esprimendo il pieno supporto all’operato dell’ONA.

Durante il convegno, moderato dalla giornalista Valentina Renzopaoli, è stata consegnata una targa commemorativa alla figlia di Franco Di Mare, Stella Di Mare. La targa, con la motivazione “Franco Di Mare, maestro di vita e di giornalismo”, è stata consegnata dall’Avv. Ezio Bonanni.

L’incontro, intitolato “Amianto e uranio impoverito, in guerra e in pace: il ruolo dell’Europa e le funzioni dell’Avvocatura”, ha affrontato temi cruciali come i bombardamenti con proiettili all’uranio impoverito, che continuano a causare gravi conseguenze in Ucraina e in altre parti del mondo. La lotta contro l’amianto, portata avanti da Franco Di Mare, è stata ricordata con commozione dalla figlia Stella, che ha ribadito l’impegno della famiglia nel sostenere le future iniziative dell’ONA a tutela delle vittime dell’amianto e dell’uranio impoverito, nonché della salute di tutti.

TARGA COMMEMORATIVA DI FRANCO DI MATE PER IL DUO SPESSORE UMANO E PROFESSIONALE CONSEGNATO ALLA FIGLIA STELLA

«Prima della malattia che ha colpito papà, come quasi tutti, non era consapevole di quanto l’amianto fosse ancora diffuso nel nostro Paese e quante vite quindi mette in pericolo oggi, ma anche domani, visto il lungo periodo di incubazione. La battaglia dell’ONA è dunque una battaglia di civiltà e di giustizia contro una vera e propria emergenza, che papà ha scoperto troppo tardi e a cui sappiamo, io e la moglie Giulia, che non voleva far mancare il suo sostegno attivo, e questo anche se il tema non lo avesse purtroppo riguardato personalmente».

Così esordisce commossa Stella Di Mare, aggiungendo che la lotta per la giustizia portata avanti da suo padre continuerà attraverso l’impegno della famiglia. «Un sostegno che come eredi ci impegniamo a confermare e a non far mancare alle future iniziative che l’ONA vorrà porre in essere a tutela delle vittime dell’amianto, dell’uranio impoverito e della salute di tutti noi».

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AMIANTO: IL TAR DEL LAZIO CONDANNA IL MINISTERO DELLA DIFESA AL RISARCIMENTO DANNI NON PATRIMONIALI E PATRIMONIALI

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Avv. Ezio Bonanni: «Questa sentenza è molto importante perché riconosce il diritto del militare al risarcimento del danno che si aggiunge al riconoscimento dello status di vittima del dovere e alle prestazioni previdenziali, già erogate al militare in vita e ora in godimento ai familiari superstiti».

La sentenza del TAR Lazio che condanna il Ministero della Difesa al risarcimento degli eredi del sottufficiale Ciro Centofanti è un’importante riconoscimento dei diritti delle vittime dell’amianto. Centofanti, che ha prestato servizio come elettricista di bordo nella Marina Militare Italiana per circa vent’anni, è deceduto nel 2020 a causa di un mesotelioma pleurico maligno di tipo epitelioide, provocato dall’esposizione prolungata all’amianto. La sentenza, accertando il nesso causale tra la malattia e il servizio prestato, ha determinato un risarcimento di 308 mila euro per i danni morali, esistenziali, biologici e patrimoniali subiti dalla vittima e dai suoi familiari.

L’avv. Ezio Bonanni, che ha assistito la famiglia, ha sottolineato l’importanza della sentenza che riconosce non solo lo status di “vittima del dovere” ma anche il diritto al risarcimento dei danni patiti. Il TAR ha riconosciuto che l’esposizione alle fibre di amianto è avvenuta in un periodo in cui la tossicità di questo materiale era già nota, aggravando ulteriormente la responsabilità del Ministero. La famiglia Centofanti continuerà la battaglia legale per ottenere ulteriori risarcimenti, come indicato dall’avvocato Bonanni.

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AUTOVELOX E VELOCITÀ MEDIA: NOVITÀ DALLA CASSAZIONE

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Cassazione, Otdinanza n. 19377/2024

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 19377 del 2024, ha introdotto due importanti novità riguardanti l’uso degli autovelox.

  1. Utilizzo degli strumenti di rilevamento immediato per la velocità media: Gli strumenti normalmente impiegati per il rilevamento immediato della velocità dei veicoli possono ora essere utilizzati anche per il calcolo della velocità media. Ciò significa che i dispositivi autovelox, tradizionalmente usati per misurare la velocità in un punto specifico, possono essere impiegati anche per calcolare la velocità media su un tratto di strada.
  2. Cartellonistica per la rilevazione della velocità media: Non è necessaria una segnaletica specifica per indicare la rilevazione della velocità media. È sufficiente la presenza di cartelli con la dicitura “Controllo elettronico della velocità”. Questo semplifica l’obbligo di informazione agli automobilisti, evitando la necessità di segnalazioni aggiuntive per il controllo della velocità media rispetto a quella immediata.

Queste modifiche hanno implicazioni sia per le autorità che per gli automobilisti, semplificando l’implementazione dei controlli della velocità e garantendo una maggiore flessibilità nell’uso dei dispositivi di rilevamento.

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RISARCIMENTO DANNO BIOLOGICO: INABILITÀ PERMANENTE PROPORZIONALE ALL’ETÀ DEL DANNEGGIATO

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Cassazione n. 20894

COMMENTO

Il passaggio citato fa riferimento a una questione di risarcimento del danno biologico nel contesto del diritto assicurativo italiano. In particolare, si discute del criterio di risarcimento per inabilità permanente che non risulta proporzionale all’età della persona danneggiata. Questo criterio è stato adottato dal legislatore nell’articolo 139 del Codice delle Assicurazioni Private (Cod. Ass.).

Ecco una spiegazione dettagliata del concetto:

  1. Inabilità Permanente: Si riferisce alla condizione in cui una persona subisce un danno fisico permanente che riduce la sua capacità di svolgere attività quotidiane o lavorative.
  2. Risarcimento Non Proporzionale all’Età: Significa che il risarcimento per il danno biologico non è direttamente proporzionale all’età della persona danneggiata. In altre parole, due persone con la stessa inabilità permanente possono ricevere risarcimenti differenti in base alla loro età.
  3. Criterio di Riduzione: Il valore del punto percentuale di invalidità viene ridotto secondo una percentuale fissa per ogni anno di età della persona danneggiata. Questo significa che una persona più anziana riceverà un risarcimento inferiore rispetto a una persona più giovane per lo stesso grado di invalidità permanente.
  4. Articolo 139 Cod. Ass.: Questo articolo del Codice delle Assicurazioni Private stabilisce i criteri per la liquidazione del danno biologico derivante da lesioni di lieve entità. Il legislatore ha adottato questo metodo di riduzione come criterio equitativo, cioè ritenuto giusto ed equilibrato, per determinare il risarcimento.

In sintesi, il legislatore italiano ha deciso di adottare un criterio di risarcimento che riduce il valore del punto di invalidità in funzione dell’età per garantire una distribuzione equa del risarcimento del danno biologico. Questo approccio tiene conto del fatto che una persona più giovane ha una maggiore aspettativa di vita e, quindi, il danno subito potrebbe avere un impatto più prolungato e significativo sulla sua vita rispetto a una persona più anziana.

*****************

SENTENZA

EPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE CIVILE
Composta dagli Ill. mi Sigg.ri Magistrati:
Oggetto: RESPONSABILITA SANITARIA 0d.17/06/2024CC
GIACOMO TRAVAGLINO ENRICO SCODITTI
LINA RUBINO
CHIARA GRAZIOSI ENZO VINCENTI
ha pronunciato la seguente
Presidente
Consigliere Consigliere Consigliere Consigliere-Rel./Est.
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 19436/2022 R.G. proposto da:
elettivamente domiciliato ni ROMA, presso ol studio dell’avvocato
rappresentato e difeso dall’avvocato
-ricorrente-
contro
AZIENDA AUSL DI PIACENZA, ni persona del legale rappresentante
pro tempore, domiciliata ex lege ni ROMA, PIAZZA CAVOUR presso al CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati
nonchè contro CASA DI CURA PRIVATA SRL;
-controricorrente-
-intimata-
9
Firma Da: FRANCESCO CATANIA Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 72e42532d0823f691283f6e7064db845
Firmato Da: GIACOMO TRAVAGLINO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seria #: 367e6c7cef90e691

Firmato Da: FRANCESCO CATANIA Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 72e42532d0823f691283f6e7064db845 FirmatoDa:GIACOMOTRAVAGLINOEmessoDa: TRUSTPROQUALIFIEDCA1SeriaI#:367e6c7cef90=691
Oscuramento disposto d’ufficio Numero registro generale 19436/2022 Numero sezionale 2313/2024
avverso al SENTENZA della CORTE DA’ PPELLO di BOLOGNA nale 208942/024
B atapublicazione26/07/2024
642/2022, depositata il 21/03/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/06/2024 dal Consigliere ENZO VINCENTI.
FATTI DI CAUSA

  1. – Con ricorso affidato a tre motivi,
    ha impugnato al sentenza della Corte di appello di Bologna, resa pubblica ni data 21 marzo 2022, che, ni parziale accoglimento (nel contraddittorio anche con la Casa di Cura Privata
    s.r.l.) del gravame principale interposto dalla Azienda USL di
    Piacenza e di quello incidentale da egli stesso proposto avverso la
    decisione del Tribunale di Piacenza, condannava al Azienda USL al
    pagamento in suo favore, quale erede di
    (originaria attrice che aveva agito nei confronti della Azienda USL per il ristoro di tutti i danni patiti in conseguenza della necrosi all’arto inferiore destro all’esito di operazione chirurgica di artroprotesi, che aveva portato all’amputazione dell’arto medesimo, di cui erano da reputarsi responsabili i medici dell’Ospedale di
    della somma di euro 50.358,00, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali, a titolo di danno non patrimoniale iure haereditatis (danno biologico permanente e temporaneo), e della somma di euro 46.808,00, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali, a titolo di danno patrimoniale iure haereditatis (per spese mediche e di assistenza).
  2. – La Corte territoriale, a fondamento della decisione (e per quanto ancora rileva in questa sede), osservava che: a) l’appello principale della Azienda USL di Piacenza era fondato anzitutto là dove censurava la quantificazione del danno non patrimoniale per
    omessa considerazione delle “precedenti patologie di cui soffriva la
    paziente” ai fini del “calcolo del danno differenziale”; a.1) il c.t.u.,
    ni sede di chiarimenti, aveva, infatti, rettificato al precedente valutazione e, tenendo conto dell’incidenza delle patologie
    2di 12 Firmato Da: FRANCESCO CATANIA Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 72e42532d0823f691283f6e7064db845 FirmatoDa:GIACOMOTRAVAGLINOEmessoDa: TRUSTPROQUALIFIEDCA1SeriaI#:367e6c7cef90=691
    Oscuramento disposto d’ufficio Numero registro generale 19436/2022 Numero sezionale 2313/2024
    pregresse, «ha ridoto l’invalidità permanente al 35% ni ragalectone 261072024 un deficit flessorio articolare, e di una instabilità di entità “lieve”
    contenuta ni una “scheda di valutazione per protesi di ginocchio”
    risalente al mese precedente l’intervento»; a.2) era, inoltre, da condividersi la valutazione del c.t.u. circa le conseguenze
    “effettivamente ricollegabili alla condotta dei sanitari” e, quindi,
    tenendo conto “che la situazione di equilibrio dell’autonomia
    precedente l’intervento di cui è causa non può intendersi come
    stato di benessere psicofisico esente da patologie, essendo
    piuttosto riferibile a quella situazione di giornaliero adattamento a
    ridursi fisio/patologico delle risorse psico-fisiche che interviene nell’età avanzata e tenendo altresì conto del fatto che dai referti
    neuropsicologici del 3.4.2012 e 18.4.2012 risulta l’esistenza di un deterioramento cognitivo classificabile come demenza e interferente con le attività e l’autonomia che richiedeva assistenza e che il referto TC cerebrale eseguito molto tempo prima
    dell’intervento, li 6.5.2009, e chiaramente evocativo di una pregressa encefalopatia su base vascolopatia cronica e atrofia
    cerebellare bilaterale”; b) pertanto, considerata l’invalidità permanente del 35% e “l’intervallo temporale di 5 anni tra al data
    dell’intervento e quella della morte”, ni base alle tabelle del Tribunale di Milano del 2021 sul danno non patrimoniale da
    premorienza era da liquidarsi al somma di euro 35.393,00, alla quale andava aggiunto l’importo di euro 19.800,00 per 200 giorni
    di invalidità temporanea totale differenziale e, dunque, un importo
    complessivo di euro 55.193,00, che devalutato alla data del fatto
    ammontava ad euro 50.358,00, sul quale erano da calcolarsi rivalutazione monetaria ed interessi legali.
  3. – Ha resistito con controricorso l’Azienda USL di Piacenza, mentre non ha svolto attività difensiva in questa sede l’intimata Casa di Cura Privata s.r. .
    RAGIONI DELLA DECISIONE 3 di 12 Firmato Da: FRANCESCO CATANIA Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 72e42532d0823f691283f6e7064db845 FirmatoDa:GIACOMOTRAVAGLINOEmessoDa: TRUSTPROQUALIFIEDCA1SeriaI#:367e6c7cef90=691
    Oscuramento disposto d’ufficio Numero registro generale 19436/2022 Numero sezionale 2313/2024
    .1 – Con li primo mezzo è denunciato, ai sensi dell’art 3600re 2039412024 Data pubblicazione
    26/07/2024
    primo comma, n. 5, c.p.c., omesso esame di fatto decisivo per li giudizio e oggetto di discussione tra le parti, per aver la Corte territoriale erroneamente liquidato il danno non patrimoniale tenendo conto delle “precedenti patologie” della paziente
    danneggiata, in quanto avrebbe omesso di considerare li fatto,
    decisivo e già “oggetto contestazione tra le parti”,
    che, “prima dell’intervento di protesizzazione subito presso l’Ospedale di la sig.ra e r a in realtà completamente
    autosufficiente”, essendo “contrastata da elementi di prova . mai considerati” dal giudice di appello (circostanze non contestate e, quindi, accertate ex art. 115 c.p.c. dedotte con le comparse conclusionali di primo e secondo grado e rilievi del c.t. di parte
    attrice) la valutazione del c.t.u. sulle condizioni psico-fisiche pregresse della paziente, fondata, peraltro, su referti successivi all’intervento di artroprotesi, la dove quello precedente (del 2009) non era, però, indicativo di condizioni tali da aver impedito alla stessa “di svolgere una vita
    normale e pienamente autonoma”, come, del resto, testimoniava una certificazione in data 30.11.2012, di vari mesi successiva all’intervento chirurgico, che
    dava atto di “paziente cosciente, vigile, collaborante….
    1.1. – Il motivo è in parte infondato e in parte inammissibile.
    Giova rammentare, anzitutto, il principio, consolidato, secondo cui il vigente art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le
    parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne
    consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., li
    4 di 12 Oscuramento disposto d’ufficio
    Numero registro generale 19436/2022 Numero sezionale 2313/2024 Numero di raccolta generale 20894/2024 stato ricorrente deve indicare li “fatto storico”, li cui esame Sata SEicazione 26/07/2024 omesso, li “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, li “come” e li “quando” tale fatto sia stato oggetto di
    discussione processuale
    tra el parti e al sua
    “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora li fatto
    storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in
    considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato
    conto di tutte le risultanze probatorie (Cass., S.U., n. 8053/2014). Nella specie, è dirimente li rilievo per cui li “fatto storico” del
    quale il ricorrente assume esser stato omesso l’esame ” l a mai disconosciuta autonomia ed autosufficienza personale godute dalla
    sig.ra
    fino all’intervento subito presso il nosocomio di
    e, invece, circostanza, di fatto, che la Corte territoriale ha esaminato allorquando ha valutato l’incidenza delle
    pregresse patologie di cui era affetta la
    sulla complessiva invalidità permanente a carico della medesima paziente.
    Il giudice di appello ha, infatti, preso in considerazione la difesa del in ordine alla asserita “autosufficienza” della
    madre, “nonostante al vasculopatia”, al quale non sarebbe stata “affetta da deterioramento cognitivo” (p. 4 della sentenza di
    appello), ma – sulla scorta della c.t.u. e dei chiarimenti resi dallo
    stesso consulente d’ufficio, superando el critiche del consulente di parte attrice – ha ritenuto (cfr. § 2 dei “Fatti di causa” e p. 7 della
    sentenza di appello) “che al situazione di equilibrio dell’autonomia precedente l’intervento di cui è causa non può intendersi come
    stato di benessere
    psicofisico esente
    da patologie, essendo piuttosto riferibile a quella situazione di giornaliero adattamento a
    ridursi fisio/patologico delle risorse psico-fisiche che interviene nell’età avanzata e tenendo altresì conto del fatto che dai referti neuropsicologici del 3.4.2012 e 18.4.2012 risulta l’esistenza di un deterioramento cognitivo classificabile come demenza e
    5 di 12
    Firmato Da: FRANCESCO CATANIA Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 72e42532d0823f691283f6e7064db845 FirmatoDa:GIACOMOTRAVAGLINOEmessoDa: TRUSTPROQUALIFIEDCA1SeriaI#:367e6c7cef90=691 Firmato Da: FRANCESCO CATANIA Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 72e42532d0823f691283f6e7064db845 FirmatoDa:GIACOMOTRAVAGLINOEmessoDa: TRUSTPROQUALIFIEDCA1SeriaI#:367e6c7cef90=691
    Oscuramento disposto d’ufficio Numero registro generale 19436/2022 Numero sezionale 2313/2024
    Numero di raccolta generale 20894/2024 interterente con le attivita e l’autonomia che richiedeva assistenza
    Jata pubblicazione 26/0112024 e che il referto TC cerebrale eseguito molto tempo prima
    dell’intervento, li 6.5.2009, e chiaramente evocativo di una pregressa encefalopatia su base vascolopatia cronica e atrofia cerebellare bilaterale”.
    Le doglianze del ricorrente si incentrano, pertanto, su un
    “fatto storico” esaminato dal giudice
    di appello e si risolvono, infine, in una mera riproposizione delle difese svolte in secondo grado, peraltro veicolando critiche che attengono piuttosto alla
    valutazione del giudice di merito delle risultanze probatorie, suggerendo delle stesse una lettura diversa e più favorevole. Sotto tale profilo, dunque, sono articolate censure inammissibili, giacché
    non riconducibili al paradigma del vizio di cui al vigente n. 5 dell’art. 360 c.p.c. (e, invero, neppure – così come prospettate – a quello del previgente ‘vizio motivazionale).
  4. – Con il secondo mezzo è dedotta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., violazione dell’art. 115 c.p.c., nonché denunciato, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., omesso esame di fatto decisivo per li giudizio e oggetto di discussione tra le parti, per aver la Corte territoriale erroneamente liquidato il danno non patrimoniale utilizzando un valore punto in
    base al range di valore da 0% a 35%, ni tal modo dissentendo immotivatamente dalla c.t.u. e omettendo, quindi, di considerare li
    fatto decisivo “consistente nell’indicazione fornita dal CTU …,
    in s e d e d i c h i a r i m e n t i , . . d i c o l l o c a r e li v a l o r e p u n t o d e l d a n n o biologico da invalidità permanente, quantificato sulla persona della
    sig.ra nella percentuale “del 35% da computare con valore punto dal 17,5 al 52,5%”
    2.1. – Il motivo è ammissibile e anche fondato.
    2.1.1. – È ammissibile, in quanto, al di là delle (erronee) indicazioni presenti nella rubrica del motivo, occorre tenere conto della sostanza delle argomentazioni giuridiche ed in fatto svolte dal
    6 di 12 Firmato Da: FRANCESCO CATANIA Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 72e42532d0823f691283f6e7064db845 FirmatoDa:GIACOMOTRAVAGLINOEmessoDa: TRUSTPROQUALIFIEDCA1SeriaI#:367e6c7cef90=691
    Oscuramento disposto d’ufficio Numero registro generale 19436/2022 Numero sezionale 2313/2024
    ricorrente a fondamento della censura (tra el altre:cassgenerale2089412024 Data pubblicazione 26/07/2024
    14026/2012; Cass. n. 12690/2018). Da queste si comprende chiaramente che la denuncia – sebbene transiti attraverso
    l’addebito al giudice di appello di aver operato il calcolo della
    invalidità permanente a carico della
    tenendo conto delle patologie pregresse, ma pretermettendo i dati al tal fine esplicativi presenti nella c.t.u., pur condividendone le risultanze – è volta far valere un error iuris della Corte territoriale nella liquidazione del
    danno biologico.
    2.1.2. – Le censure sono fondate alla luce del principio (Cass.
    п. 28986/2019; Cass. n. 28327/2022; Cass. n. 26851/2023) – da
    cui si è discostato li giudice di secondo grado – secondo il quale, ai
    fini della liquidazione del danno biologico cd. differenziale, rilevante qualora l’evento risulti riconducibile alla concomitanza di una
    condotta umana e
    di una causa
    naturale, la preesistente menomazione del
    danneggiato
    “concorrente”,
    può costituire concausa dell’evento di danno, assumendo rilievo sul piano della
    causalità giuridica, in quanto gli effetti invalidanti sono più gravi se associati ad altra menomazione, con la conseguenza che essa va considerata ai fini della sola liquidazione del pregiudizio e non anche della determinazione del grado percentuale di invalidità, da determinarsi, comunque, in base alla complessiva invalidità riscontrata in concreto, senza innalzamenti o riduzioni.
    Sicché, ni base ai criteri della causalità giuridica, ex art. 1223 c.c., andrà sottratta dalla percentuale complessiva del danno (nella specie, accertata dal CTU nella misura dell’52,5%), interamente ascritta all’agente sul piano della causalità materiale, la percentuale
    di danno non imputabile all’errore medico (nella specie, del 17,5%), poiché, stante la progressione geometrica e non aritmetica del punto tabellare di invalidità, il risultato di tale operazione risulterà inevitabilmente superiore a quello relativo allo stesso valore percentuale (35%) ove calcolato dal punto 0 al punto 35,
    7di 12 Firmato Da: FRANCESCO CATANIA Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 72e42532d0823f691283f6e7064db845 FirmatoDa:GIACOMOTRAVAGLINOEmessoDa: TRUSTPROQUALIFIEDCA1SeriaI#:367e6c7cef90=691
    Oscuramento disposto d’ufficio Numero registro generale 19436/2022 Numero sezionale 2313/2024
    come accadrebbe ni caso di frazionamento della causalita e 2089412024 Data pubblicazione 26/07/2024
    materiale.
    La liquidazione del danno differenziale si avrà, quindi, convertendo entrambe le anzidette percentuali in una somma di denaro per poi procedere, infine, a sottrarre dal valore monetario dell’invalidità complessivamente accertata quello corrispondente al grado di invalidità preesistente; fermo restando l’esercizio del
    potere discrezionale del giudice di liquidare li danno in via
    equitativa secondo la cd. equita giudiziale correttiva od integrativa, ove lo impongano le circostanze del caso concreto.
    La Corte territoriale – che, evidentemente, ha ritenuto di non dover esercitare quel potere discrezionale – ha, invece,
    erroneamente
    proceduto alla liquidazione del danno biologico ‘differenziale’ patito dalla
    operando il calcolo monetario in base al valore percentuale del punto 35 (e dunque muovendo dal
    punto 0), quale mera risultante tra l’invalidità permanente totale
    accertata dal c.t.u. (52,5%) e quella dovuta alle preesistenti menomazioni (17,5%), mentre avrebbe dovuto operare tale
    liquidazione in conformità al principio di diritto sopra enunciato.
  5. – Con li terzo mezzo è prospettata, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 3 Cost., 1226 e 2056 c.c., per aver la Corte territoriale erroneamente applicato le tabelle del Tribunale di Milano del 2021 sul danno da premorienza del 2021: a) per non aver tenuto conto che la danneggiata all’epoca del sinistro aveva 77 anni ed era
    deceduta ni corso di giudizio all’età di circa 81 e, quindi, era minima l’incidenza rispetto all’aspettativa di vita media delle donne
    in Italia fissata all’età di 84,9 anni; b) per aver applicato una
    tabella “non equa”, come ritenuto da Cass. n. 41933/2021, così da doversi operare la liquidazione in base ad un criterio alternativo che avrebbe condotto ad un risarcimento del danno di ben maggiore
    8 di 12 Firmato Da: FRANCESCO CATANIA Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 72e42532d0823f691283f6e7064db845 FirmatoDa:GIACOMOTRAVAGLINOEmessoDa: TRUSTPROQUALIFIEDCA1SeriaI#:367e6c7cef90=691
    Oscuramento disposto d’ufficio Numero registro generale 19436/2022 Numero sezionale 2313/2024
    Numero di raccolta generale 20894/2024 importo (e ancora più consistente ove applicato il diverso range dal
    Data pubblicazione 26/07/2024
    17% al 52,5%).
    3.1. – Il motivo è ammissibile – in quanto non prospetta una
    “censura di merito” (come dedotto dalla parte controricorrente), ma censura chiaramente, e in linea con il paradigma del vizio
    denunciato, un error iuris del giudice di appello – e fondato per quanto di ragione.
    Non è ni discussione li principio, consolidato (tra le molte: Cass. n. 23053/2009; Cass. n. 679/2016), per cui, qualora la vittima di un danno alla salute sia deceduta, prima della conclusione del giudizio, per causa non ricollegabile alla menomazione risentita in conseguenza dell’illecito, l’ammontare del risarcimento spettante agli eredi del defunto iure successionis va parametrato alla durata effettiva della vita del danneggiato e non a quella statisticamente probabile.
    E sul criterio di liquidazione di siffatto danno che le stesse censure di parte ricorrente operano un distinguo e che si articolano
    le difese della AUSL controricorrente.
    Non può trovare applicazione nel caso di specie (danneggiata
    all’età di 77 anni poi deceduta all’età di 81 anni) li criterio di sterilizzazione delle riduzioni indicato da Cass. n. 25157/2018 in ipotesi di “ridottissime aspettative di vita” – e assunto a sostegno della doglianza sub a) del motivo di ricorso in esame (che, pertanto, sotto tale profilo è infondata) – ni quanto, come posto ni rilievo dalla citata Cass. n. 41933/2021, applicato allora ad un caso di morte avvenuta, ni corso di giudizio, di un soggetto di 96 anni di età, “per li quale l’aspettativa di vita residua era, per ovvie ragioni,
    talmente ridotta da non poter acquisire alcun rilievo”.
    Il Collegio intende, quindi, riaffermare li principio enunciato da Cass. n. 41933/2021 (e ribadito da Cass. n. 15112/2024), non essendo state addotte ragioni tali da doversene discostare, per cui il danno anzidetto va liquidato in base al criterio della
    9 di 12 Oscuramento disposto d’ufficio Numero registro generale 19436/2022 Numero sezionale 2313/2024
    p r o p o r z i o n a l i t a , c i o e a s s u m e n d o c o m e p u n t o d Ni u m e r o d i f a c c o l t a g e n e r a l e 2 0 8 9 4 / 2 0 2 4 Data pubblicazione 26/07/2024
    risarcimento spettante, a parità di età e di percentuale di invalidità permanente (IP), alla persona offesa che sia rimasta in vita fino al
    termine del giudizio e diminuendo quella somma in proporzione agli anni di vita residua effettivamente vissuti.
    In tal modo è soddisfatto il criterio dell’equità di cui all’art. 1226 c.c., poiché a parita di durata della vita residua viene corrisposto, in caso di uguale invalidità permanente, un
    risarcimento uguale; ciò in quanto l’IP è (logicamente, giuridicamente e secondo la medicina legale) una condizione di
    menomazione della persona che sorge con lo stabilizzarsi dei
    postumi del danno alla salute e non ‘decresce’ più col passare del tempo.
    La Corte territoriale, avendo fatto riferimento per la
    liquidazione del danno biologico permanente patito dalla
    alle tabelle sul c.d. danno da premorienza elaborate nel 2021 dal Tribunale di Milano (che si discostano da quelle del 2018 unicamente in ragione della rivalutazione monetaria degli importi liquidabili, in applicazione degli indici ISTAT dall’1.1.2018
    all 1.1.2021), basate sull’attribuzione al danno biologico permanente di un valore economico decrescente nel corso del tempo, non si è attenuta all’anzidetto principio di diritto, applicando un criterio non conforme al criterio dell’equità di cui all’art. 1226
    Né sono concludenti le
    critiche che parte
    controricorrente svolge contro l’applicazione del criterio della proporzionalità, sopra richiamato, adducendo che dalla relativa applicazione si avrebbe “il
    paradossale effetto”, da reputarsi “assolutamente iniquo”, per cui più giovane è li danneggiato e più ridotto risulta li risarcimento. A sostegno dell’argomentazione, si porta l’esempio, quindi, di due
    donne, rispettivamente di 35 e 72 anni di età, con PI del 62%, el quali – ni base ad una aspettativa di vita fissata a 84 anni e a 5
    10 di 12
    Firmato Da: FRANCESCO CATANIA Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 72e42532d0823f691283f6e7064db845 FirmatoDa:GIACOMOTRAVAGLINOEmessoDa: TRUSTPROQUALIFIEDCA1SeriaI#:367e6c7cef90=691 Oscuramento disposto d’ufficio Numero registro generale 19436/2022 Numero sezionale 2313/2024
    Sumerodiraccoltagenerale 20894/2024 anni di effettiva sopravvivenza – riceverebbero applicando
    Data pubblicazione 26/07/2024 tabelle milanesi di liquidazione danno biologico del 2018), in base
    al criterio della proporzionalità, la prima euro 181.102,91 [euro
    464.647,00: 12 anni di aspettativa di vita=euro 36.220,38 all’anno x 5 anni effettiva sopravvivenzal, mentre la seconda euro
    57.862,34 [euro 567.051,00:49 anni di aspettativa di vita=euro 11.572,46 all’anno x 5 anni effettiva sopravvivenza].
    Invero,
    non è dall’applicazione del criterio della proporzionalità che è generato li “paradosso” denunciato (ossia, risarcimento maggiore al crescere dell’età della vittima), giacché esso dipende dalla intrinseca configurazione della tabella, per cui li valore del punto viene fatto crescere in funzione dell’IP in modo
    proporzionale, mentre è fatto decrescere in funzione dell’età in modo lineare, ossia 0,5% per ogni anno di età della vittima, a prescindere dal grado di invalidità permanente.
    Di qui, la conseguenza (di cui da evidenza lo stesso calcolo proposto dalla parte ricorrente, nell’indicare, a parità di IP, li valore monetario di ogni anno di aspettativa di vita) che a parità di IP, li risarcimento non risulta proporzionale all’età e ciò in base ad un
    criterio – quello anzidetto, per cui li valore del punto è abbattuto ni funzione d’una percentuale fissa per ogni anno di età – che e stato
    recepito dal legislatore nell’art. 139 cod. ass. proprio come criterio equitativo di liquidazione del danno biologico.
  6. – Va, dunque, rigettato li primo motivo ed accolti gli altri due motivi per quanto di ragione.
    La sentenza impugnata deve, quindi, essere cassata in relazione ai motivi accolti e la causa rinviata alla Corte di appello di
    Bologna, ni diversa composizione, che, nel liquidare li risarcimento del danno in favore di quale erede di
    si a t t e r r à ai principi innanzi enunciati e provvederà, altresì, alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.
    1 di 12
    Firmato Da: FRANCESCO CATANIA Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 72e42532d0823f691283f6e7064db845
    Firmato Da: GIACOMO TRAVAGLINO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seria #: 367e6c7cef90e691 Firmato Da: FRANCESCO CATANIA Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 72e42532d0823f691283f6e7064db845 FirmatoDa:GIACOMOTRAVAGLINOEmessoDa: TRUSTPROQUALIFIEDCA1SeriaI#:367e6c7cef90=691
    Oscuramento disposto d’ufficio
    Numero registro generale 19436/2022 Numero sezionale 2313/2024
    Numero di raccolta generale 20894/2024 Data pubblicazione 26/07/2024
    P.Q.M.
    accoglie il secondo e li terzo motivo di ricorso, nei termini di
    cui in motivazione, e rigetta il primo motivo;
    cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e
    rinvia la causa alla Corte di appello di Bologna, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
    Dispone che, in caso di utilizzazione del presente
    provvedimento ni qualsiasi forma, sia omessa l’indicazione delle
    generalità e degli altri dati identificativi di riportati.
    ivi
    Così deciso ni Roma, nella camera di consiglio della Terza
    Sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, li 17 giugno
    2024.
    Il Presidente Giacomo Travaglino
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AVVOCATO: CONFLITTO DI INTERESSI E TRASCURATEZZA

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Cassazione, Sentenza n. 20881

COMMENTO

Le recenti decisioni delle Sezioni Unite della Cassazione italiana hanno fornito importanti chiarimenti sulla deontologia dei legali.

Prima Decisione (Sentenza n. 20881): La Corte ha ribadito il principio secondo cui il dovere di astensione dell’avvocato in caso di conflitto di interessi si estende anche ai colleghi di studio. In particolare, l’articolo 68, comma 4, del codice deontologico stabilisce che l’avvocato che abbia assistito un minore in controversie familiari deve astenersi dall’assistere uno dei genitori in successive controversie della stessa natura. Inoltre, l’articolo 24, comma 5, specifica che tale dovere di astensione sussiste anche per i colleghi dello stesso studio legale o associazione professionale.

Nel caso esaminato, l’avvocato era stato incaricato dal presunto padre della minore di procedere contro la madre, nonostante il curatore della minore fosse parte della stessa associazione professionale. La Cassazione ha riconosciuto la sussistenza di entrambi i presupposti di incompatibilità: la necessità di astensione in controversie familiari successive e il dovere di astensione per gli avvocati dello stesso studio. Questo perché l’assistenza fornita al padre biologico ha potenzialmente interferito con gli interessi del minore, rappresentando un conflitto di interessi.

Seconda Decisione (Sentenza n. 20877): La Corte ha affermato che l’ingiustificato abbandono della difesa costituisce un illecito disciplinare. Questo comportamento lede vari principi deontologici fondamentali, tra cui il diligente adempimento del mandato (art. 26), il dovere di probità e dignità (art. 9), quello di fedeltà (art. 10) e quello di coscienziosa diligenza (art. 12). Nel caso in esame, un avvocato era stato sanzionato per non aver partecipato ad alcuna udienza, trascurando così gli interessi del cliente. La Corte ha sottolineato che il primo dovere del difensore è l’assistenza continua durante tutto il procedimento. L’argomentazione che non vi sia violazione del precetto disciplinare in assenza di conseguenze pregiudizievoli per il cliente è stata ritenuta infondata e contraria ai principi di decoro e dignità della professione legale.

Queste decisioni riaffermano la centralità del dovere di assistenza e della correttezza professionale nel comportamento degli avvocati, sottolineando l’importanza di evitare conflitti di interesse e di garantire una difesa diligente e continua.

************************

SENTENZA

Numero registro generale 18646/2023 Numero sezionale 260/2024
Numero di raccolta generale 20881/2024 REPUBBLICA ITALIANA
Data pubblicazione 26/07/2024 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI Composta dagli Ill. mi Sigg.ri Magistrati:
Oggetto: DISCIPLINARE AVVOCATI
Ud.09/07/2024 PU
Presidente Presidente Presidente Presidente Consigliere
Consigliere Consigliere-Rel.
Consigliere Consigliere
SENTENZA
Sul ricorso iscritto al n. r.g. 18646/2023 proposto da: rappresentata e difesa dall’avvocato
MARGHERITA CASSANO GIACOMO TRAVAGLINO LUCIA TRIA
ALBERTO GIUSTI
UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE SCOTTI ANNALISA DI PAOLANTONIO GIUSEPPE GRASSO
EMILIO IANNELLO MARCO ROSSETTI
ha pronunciato la seguente
contro
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE, CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BRESCIA;

  • intimati – a v v e r s o la s e n t e n z a n. 1 6 0 / 2 0 2 3 del CONSIGLIO NAZIONALE
    FORENSE, depositata li 25/07/2023.
  • ricorrente- Firmato Da: GIUSEPPE GRASSO Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Seria##: 5303532d 4f102c 4ed 375f1c1836d0e83
    Firmato Da: CASSANO MARGHERITA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3Serial#: 207927026086d7748f466e2541aa05e4 – Firmato Da: ABATE SILVIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3Seria #: 77354ca504c6618aa48da9ba29b07 616
    Oscuramento disposto d’ufficio Numero registro generale 18646/2023 Numero sezionale 260/2024
    Udita la relazione della causa svolta nella pubblica
    a udienza gera e208312/024 Datapubblicazione 26/07/2024
    09/07/2024 dal Consigliere GIUSEPPE GRASSO;
    udito li Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
    Generale STANISLAO DE MATTEIS, che ha concluso per
    l’accoglimento del terzo motivo di ricorso, assorbiti gli altri e cassare senza rinvio la sentenza impugnata per intervenuta
    prescrizione dell’azione disciplinare; udito l’Avvocato
    Fatti di causa
  1. Il Consiglio distrettuale di disciplina di Brescia inflisse, con decisione depositata 1’8/2/2018, li richiamo orale all’avv.
    e li Consiglio nazionale forense, con la sentenza di cui epigrafe, rigetto il ricorso della professionista
    L’avv.
    signor signora
    essendo entrambe le parti dello studio
    associazione professionale, violando con ciò l’artt. [testuale] 68 comma 5, 24 comma 1e 4 CDF. In ottobre 2015>>.
    1.1. Al Consiglio nazionale forense l’avv. sottopose un solo motivo, con li quale prospetto che l’art. 24 del codice deontologico forense trovava applicazione nel solo caso di conflitto d’interessi tra cliente e parte assistita, non potendo assumere rilievo quello con una parte diversa dal cliente. Nel caso di specie, quindi, secondo la
    ricorrente, esisteva un solo conflitto tra
    madre della minore, che non aveva prestato consenso al riconoscimento
    tardivo da parte del padre e quest’ultimo, li Peraltro, aveva
    precisato l a
    l’interesse della minore, siccome rappresentato dalla curatrice, nominata dal competente Tribunale per i minorenni,
    e di
    coincideva, con la conseguenza che non sussisteva alcun concreto conflitto.
    venne incolpata di <<avere accettato il mandato del nel procedimento RG nr 24737/2015 contro la
    per il riconoscimento della minore nonostante il Curatore di quest’ultima fosse l’avv.
    2 di 13 Firmato Da: GIUSEPPE GRASSO Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Seria##: 5303532d 4f102c 4ed 375f1c1836d0e83
    Firmato Da: CASSANO MARGHERITA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3Serial#: 207927026086d7748f466e2541aa05e4 – Firmato Da: ABATE SILVIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3Seria #: 77354ca504c6618aa48da9ba29b07 616
    Oscuramento disposto d’ufficio Numero registro generale 18646/2023
    Numero sezionale 260/2024
    Jumerodi raccolta generale 20801/2024 1.2. Il Consiglio nazionale forense riporto, in sintesi, la v i c e r e d Datapubblicazione 26/07/2024
    nei termini di cui appresso.
    Tra la madre e il padre biologico della minore era intercorso un
    lungo conflitto giudiziario, che aveva visto li
    istante per la decisione giudiziale che facesse luogo del consenso mancante della
    madre, cosi che egli potesse procedere al riconoscimento e dopo che la era rimasta soccombente in primo e secondo grado
    e, indi, avere costei ottenuto la cassazione con rinvio della decisione d’appello e avere adito nuovamente la Cassazione
    avverso quella emessa in sede di rinvio (rappresentata la minore per tutto il lungo iter processuale dalla curatrice avv.
    aveva resistito con controricorso, rappresentato e difeso dall’avv. unitamente ad altro professionista.
    Ad avviso del Giudice disciplinare era ipotizzabile il conflitto d’interessi con parte diversa dal cliente.
    A prescindere dal fatto che la parcella per la prestazione
    professionale spettante all’avv.
    contribuiva al reddito dell’associazione professionale, della quale faceva parte la collega
    non si poteva sostenere che erano assimilabili le posizioni
    della minore, tutelata e rappresentata dal curatore speciale, e quella del
    La Sezione disciplinare argomenta, poi, che assume rilievo
    anche li conflitto solo potenziale e che, ni ogni caso, al situazione era ben nota alla professionista sanzionata, la quale, proprio per
    ciò, aveva avvertito il prima di assumere l’incarico, della partecipazione allo studio della collega curatrice speciale della minore.
    Rileva, altresì che l’art. 24, co.5, del codice deontologico ha portata generale e trova, quindi, applicazione nella specifica materia del diritto minorile e di famiglia, regolata dall’art. 68 del medesimo corpo precettistico.
    3 di 13 Firmato Da: GIUSEPPE GRASSO Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Seria##: 5303532d 4f102c 4ed 375f1c1836d0e83
    Firmato Da: CASSANO MARGHERITA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3Serial#: 207927026086d7748f466e2541aa05e4 – Firmato Da: ABATE SILVIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3Seria #: 77354ca504c6618aa48da9ba29b07 616
    Oscuramento disposto d’ufficio Numero registro generale 18646/2023 Numero sezionale 260/2024
    La Sezione disciplinare, nel modulare la san Numero di raccolta generale 20881/2024 zione, valorizzava
    Data pubblicazione 26/07/2024 buona fede della ricorrente, pur evidenziando che ‹ ‹ t u t t e le
    vicende che afferiscono il diritto di famiglia ed i minori devono tassativamente comportare un altissimo grado di attenzione alla possibilità, anche del tutto potenziale ed astratta, di far venire meno agli occhi dei consociati la correttezza dei legali, di tutti i legali coinvolti, sia quali difensori delle parti che quali curatori del minore>>.
  2. ricorre avverso la sentenza del Consiglio
    nazionale forense sulla
    base di due motivi. Sollecita anche la dichiarazione di prescrizione dell’azione disciplinare.
    La controparte è rimasta intimata.
    Il P.G. ha fatto pervenire le sue conclusioni scritte, con le quali
    ha chiesto cassarsi la sentenza impugnata per intervenuta prescrizione dell’azione disciplinare.
    La ricorrente, con successiva conclusione scritta, ha chiesto in via principale dichiararsi la prescrizione e, in subordine accogliersi
    comunque il ricorso.
    Ragioni della Decisione
  3. Con il primo motivo l’avv. denuncia violazione di
    legge per difetto del conflitto d’interessi.
    La ricorrente assume che, a prescindere dall’estensibilità
    dell’art. 24, co. 5 all’art. 68 del codice deontologico, con l’accettazione del mandato dell’ottobre 2015 non si era innestato
    alcun conflitto d’interessi.
    L’esponente aveva assunto l’incarico difensivo in relazione al
    secondo giudizio di legittimità, nel quale si dibatteva
    esclusivamente della nullità dell’audizione della minore. Pur
    essendo indubbio che li conflitto può essere anche solo potenziale, rileva che nel caso di specie il conflitto era insussistente e non
    poteva affermarsene la sussistenza per mera presunzione.
    4 di 13 Oscuramento disposto d’ufficio Numero registro generale 18646/2023
    Numero sezionale 260/2024
    Numero di raccolta generale 20881/2024 Osserva che il aveva agito per ottenere sede
    Data pubblicazione 26/07/2024
    giudiziale il consenso al riconoscimento della minore cui la madre si era sempre opposta, nonostante che la curatrice avesse giudizialmente sostenuto corrispondere all’interesse della minore il riconoscimento paterno. Non era configurabile alcun conflitto
    d’interessi tra cliente e parte assistita, ni quanto la
    era assistita da un difensore del tutto estraneo allo studio legale della
    ricorrente.
    1.1. La doglianza è infondata.
    1.1.1. Il comma quarto dell’art. 68 del codice deontologico
    forense dispone: < Firmato Da: GIUSEPPE GRASSO Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Seria##: 5303532d 4f102c 4ed 375f1c1836d0e83
    Firmato Da: CASSANO MARGHERITA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3Serial#: 207927026086d7748f466e2541aa05e4 – Firmato Da: ABATE SILVIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3Seria #: 77354ca504c6618aa48da9ba29b07 616
    Oscuramento disposto d’ufficio Numero registro generale 18646/2023 Numero sezionale 260/2024
    Numero di raccolta generale 20001/2024 reputarsi (per esigenza espositiva) estesa anche alle ipotesi di. cui
    Data pubblicazione 26/0/12024
    all’art. 68, valgono le osservazioni di cui appresso.
    Merita richiamare, sia pure in sintesi, le regole e i principi
    essenziali rivolti alla tutela dell’interesse minorile coinvolto in controversie endo-familiari.
    L’altissimo rilievo dei valori ni gioco, sia avuto riguardo ai diritti assoluti personalissimi in contesa, che all’esigenza di rendere piena ed effettiva tutela ai soggetti della famiglia notoriamente più vulnerabili, quali, appunto i minorenni che di essa fanno parte, impone estrema cautela nell’assicurare che l’avvocato che assiste
    una delle parti non versi ni una situazione, anche potenziale, di conflitto d’interesse.
    Risulta evidente che, in un tale quadro, speciale cautela deve spendersi al fine di assicurare che venga garantita l’acquisizione del
    punto di vista della persona minorenne, non solo mediante l’ascolto (l’audizione), ove abbia compiuto gli anni dodici e, comunque, ove in grado di maturare ed esternare una propria autonoma opinione (“capace di discernimento” dice l’art. 336 bis cod. civ.), ni tutte le procedure che lo riguardino, ma anche attraverso una figura terza di sostegno e rappresentanza, costituita dal curatore speciale nominato dal giudice che procede.
    Una tale opinione, che trova obiettivo riscontro non solo nel quadro normativo di riferimento anche in prospettiva sovranazionale ma anche nei principi enunciati in plurime decisioni dalla Corte costituzionale, (si vedano, ad es., la sentenza n. 83/2011 e l’ordinanza n. 301/2011), mira ad assicurare alla
    persona minorenne, attraverso la nomina d’un curatore, pur ove
    non espressamente prevista dalla legge, l’effettiva e piena tutela della posizione soggettiva nel processo.
    Solo a titolo esemplificativo, e senza pretesa d’esaustività, meritano di essere ricordati i più rilevanti strumenti internazionali, con l’avvertenza che per svariati decenni non è stata riservata al
    6 di 13 Firmato Da: GIUSEPPE GRASSO Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Seria##: 5303532d 4f102c 4ed 375f1c1836d0e83
    Firmato Da: CASSANO MARGHERITA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3Serial#: 207927026086d7748f466e2541aa05e4 – Firmato Da: ABATE SILVIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3Seria #: 77354ca504c6618aa48da9ba29b07 616
    Oscuramento disposto d’ufficio Numero registro generale 18646/2023 Numero sezionale 260/2024
    minorenne una specifica atenzione, restando da eso, as alicatone 281072024 ovviamente applicabili i precetti che investono le garanzie dettate
    per la persona. Così per la Dichiarazione di Ginevra, approvata il 24/ 9/2024 dall’Assemblea generale della società delle Nazioni, e
    poi per al Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, costituente la prima parte della Carta internazionale, approvata dall’Assemblea
    generale dell’O.N.U. li 10/12/1948 (la, quale, peraltro, evidenzia al centralità della famiglia, la necessità di speciale assistenza alla madre e al figlio minore, li diritto dei genitori a decidere
    sull’istruzione della prole). Solo il 20/11/1959, con l’approvazione da parte dell’Assemblea generale del Preambolo della Dichiarazione dei diritti del fanciullo viene posto in risalto il bisogno di speciale tutela della persona minore d’età.
    Tralasciando gli altri strumenti, medio tempore adottati, finalmente con la Convenzione sui diritti del fanciullo, approvata dall’O.N.U. il 20/11/1989 a New York (resa esecutiva in Italia con la legge n. 176/1991) si apre uno speciale “focus” a garanzia dei diritti fondamentali della persona minorenne (come noto anche la
    traduzione ni fanciullo, piuttosto che ni minore, minorenne,
    persona minore d’età, ecc., ha costituito motivo di dibattito). Con specifico riguardo ai profili processuali occorre richiamarne l’art.
    12: <>.
    7di 13 Firmato Da: GIUSEPPE GRASSO Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Seria##: 5303532d 4f102c 4ed 375f1c1836d0e83
    Firmato Da: CASSANO MARGHERITA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3Serial#: 207927026086d7748f466e2541aa05e4 – Firmato Da: ABATE SILVIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3Seria #: 77354ca504c6618aa48da9ba29b07 616
    Oscuramento disposto d’ufficio Numero registro generale 18646/2023 Numero sezionale 260/2024 Numero di raccolta generale 20881/2024 Aquesti sono seguiti numerosi altri strumenti, specie in puBlicaione 260/72/024
    europea; basta qui ricordare la Convenzione europea sull’esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo li 25 gennaio 1996 e ratificata con la legge n. 77/2003.
    Infine, è ben pertinente il richiamo alla Raccomandazione 22/6/2022 del Consiglio nazionale forense per gli avvocati curatori speciali di minori, che, pienamente consapevole della delicatezza e peculiarità del compito, individua le linee di condotta dell’avvocato nominato curatore speciale.
    1.1.3. Poste queste premesse, e chiarito che l’avvocata incolpata non ha curato l’interesse della persona minorenne in
    qualità di curatrice speciale, bensì e associata nel medesimo studio
    della curatrice, occorre rilevare che la sussistenza del conflitto d’interessi non è esclusa dalla circostanza che in concreto la
    curatrice abbia assunto posizione adesiva a quella del
    I due interessi, per vero, non possono giammai reputarsi
    sovrapponibili e, ancor meno, coincidenti.
    Non può assumere rilievo maggiore l’eventuale casuale
    coincidenza tra la posizione assunta, nel suo interesse, dal di lui curatore e quella di uno degli adulti della famiglia coinvolti nella contesa giudiziaria.
    Il compito del curatore non può essere “inquinato” neppure dal potenziale pericolo che scelte, opinioni e decisioni possano, piuttosto che rispondere all’esclusivo interesse minorile, subire l’influenza del perseguimento di interessi di uno degli adulti in controversia.
    Trattasi di una posizione di assoluta terzietà rispetto alle
    contrapposte posizioni degli adulti, finalizzata al solo e unico scopo
    di far emergere nel processo, come si è già detto, il punto di vista della persona minorenne.
    In linea generale deve ribadirsi che nei rapporti tra avvocato e cliente, la nozione di conflitto di interessi, ai sensi e per gli effetti
    8 di 13 Firmato Da: GIUSEPPE GRASSO Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Seria##: 5303532d 4f102c 4ed 375f1c1836d0e83
    Firmato Da: CASSANO MARGHERITA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3Serial#: 207927026086d7748f466e2541aa05e4 – Firmato Da: ABATE SILVIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3Seria #: 77354ca504c6618aa48da9ba29b07 616
    Oscuramento disposto d’ufficio Numero registro generale 18646/2023
    dell’art. 24 del vigente codice deontologico forense ( g i a a r t .
    t. 37 delonale 26012024 mero di raccolta generale 20861/2024
    codice deontologico forense approvato dal CNF in data La parileone 26/07/2024 1996) non va riferita, restrittivamente, alla sola ipotesi in cui lavvocato si ponga in contrapposizione processuale con il suo assistito in assenza di un consenso da parte di quest’ultimo, ma comprende tutti i casi in cui, per qualsiasi ragione, il professionista
    si ponga processualmente ni antitesi con il proprio assistito, come quando, nell’ambito di una procedura esecutiva, chieda l’attribuzione di somme del proprio assistito senza sostanzialmente cessarne la difesa, potendo essere il conflitto anche solo potenziale (S.U. n. 7030 del 12/03/2021, Rv. 660835 – 01).
    Da quanto esposto discende che l’avvocato
    accettando l’incarico di difendere il padre biologico della persona minorenne, versando in una situazione di inscindibile contiguità professionale con la collega associata nel medesimo studio, che rivestiva li ruolo di curatrice speciale, ha finito per dare vita a un conflitto di interessi, non potendosi escludere che
    l’interesse dell’aspirante al riconoscimento paterno abbia finito per interferire con quello della persona minore d’età.
    Né, è appena li caso di soggiungere, assume rilievo la circostanza che la ricorrente, ben a conoscenza del ruolo ricoperto dalla collega di studio, abbia chiesto il consenso del
    comunque, a costui abbia esposto la situazione, atteso che quel che le si contesta è di avere agito, nonostante li sussistere del conflitto d’interessi, in relazione alla posizione della persona
    minorenne, della quale era curatrice la collega di studio e associata.
    Infine, non elide di certo li conflitto la circostanza che, secondo
    quel che riferisce la ricorrente, nel secondo giudizio di legittimità si sarebbe disputato solo dell’eventuale nullità dell’audizione della
    persona minorenne. Anzi, la precisazione piuttosto conferma il potenziale conflitto.
    9 di 13 Firmato Da: GIUSEPPE GRASSO Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Seria##: 5303532d 4f102c 4ed 375f1c1836d0e83
    Firmato Da: CASSANO MARGHERITA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3Serial#: 20792702086d7748/466e2541aa05e4. Firmato Da: ABATE SILVIA Emesso Da: ARUBAPE C S.P.A. NG CA 3Seria #: 77354ca504c6618aa48d a9ba29b07 616
    Oscuramento disposto d’ufficio Numero registro generale 18646/2023 Numero sezionale 260/2024
  4. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione
    mero a a i genale 20881/2024 Data pubblicazione 26/07/2024
    legge per avere la sentenza impugnata reputato applicabile l’art. 24, co. 5 del codice deontologico al successivo art. 68.
    Si deduce che la sentenza impugnata non aveva spiegato la ragione che l’aveva portata a reputare l’estensione della prima
    norma, affermata dal Giudice disciplinare generale, alla seconda.
    Dopo avere ripreso li contenuto dell’anzidetto comma quinto
    (<>), la ricorrente contesta la giustificazione del Consiglio nazionale forense, fondata sull’asserita ‹ seccezionale delicatezza, fortemente invasiva della sfera privata
    delle persone coinvolte>>, che giudica “motivazione de relato”, appiattita su quanto affermato dalla decisione del Consiglio distrettuale di disciplina.
    Per contro, prosegue la ricorrente, nell’art. 68 non vi è alcun
    richiamo all’art. 24. L’art. 68, nel regolare l’assunzione di incarichi
    contro una parte già assistita, si riferisce al singolo avvocato e non ai soci di uno stesso studio. Le due regole hanno una diversa
    collocazione topografica, che rispecchia la diversa funzione di esse: la prima impone la tutela della parte attualmente assistita
    dall’avvocato, al seconda tutela l’ex cliente.
    2.1. La doglianza è infondata.
    Come si è visto, l’art. 68 recita: < Oscuramento disposto d’ufficio Numero registro generale 18646/2023 Numero sezionale 260/2024
    professionisti odi società professionale, oanche solodiabitualee208712024 Data pubblicazione 26/07/2024
    condivisione dello studio, il conflitto non si propaghi anche ai colleghi per forza di cosa cointeressati e, comunque, coinvolti.
    La soluzione qui avversata procurerebbe un irragionevole disparità di trattamento tra il caso in cui si imponga tutela della parte attualmente assistita e quello in cui, l’incompatibilità, per così dire, sopravvenuta, consegua a un successivo incarico, nella particolarmente sensibile materia di famiglia.
    L’esigenza d’impedire li sopravvenire di conflitto di interessi
    nella delicata materia di famiglia, resa manifesta dal riportato art.
    68, resterebbe radicalmente vanificata, ove ne fosse permessa agevole elusione nel caso di strette e continuative collaborazioni
    professionali tra avvocati. Inoltre, è indubbia la irragionevole disparità di trattamento che ne deriverebbe e proprio a nocumento di quell’interesse prioritario alla cui salvaguardia è posto l’art. 68.
    Di contro, non vengono in evidenza apprezzabili ragioni sistematiche (che non possono identificarsi con la mera
    collocazione topografica delle disposizioni) e ancor meno logiche per mutilare quella salvaguardia.
    In definitiva, l’unica interpretazione costituzionalmente orientata, rispettosa degli interessi in gioco è quella anticipata.
  5. Infine, la ricorrente sollecita prendersi atto dell’intervenuta prescrizione dell’azione disciplinare, rilevabile d’ufficio.
    < Firmato Da: GIUSEPPE GRASSO Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Seria##: 5303532d 4f102c 4ed 375f1c1836d0e83
    Firmato Da: CASSANO MARGHERITA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3Serial#: 207927026086d7748f466e2541aa05e4 – Firmato Da: ABATE SILVIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3Seria #: 77354ca504c6618aa48da9ba29b07 616
    Oscuramento disposto d’ufficio Numero registro generale 18646/2023 Numero sezionale 260/2024
    renerecrocegenerale 20881/2024 del 2023 (o, al massimo, li 13/5/2023 a volere fare decar perbicazione 26/07/2024
    termine dalla notifica, del controricorso avvenuta il 13/11/2015. In
    via di subordine, la permanenza era venuta meno il 13/1/2017
    (data di pubblicazione della sentenza di legittimità che aveva
    dichiarato cessata l a materia del contendere) e, pertanto, li termine, conclude la sarebbe venuto a scadere il 13/7/2024.
  6. La prescrizione non è maturata.
    Il conflitto d’interessi, come, peraltro, coglie, sia pure
    implicitamente e in subordine, la stessa ricorrente, viene meno solo col cessare della situazione che lo configura.
    Restando al tema della responsabilità disciplinare qui al vaglio, la lesione del bene perdura per tutta la durata del rapporto
    professionale fonte del conflitto.
    In assenza di allegazione di rinuncia o revoca del mandato,
    quindi, salvo che venga dimostrato li contrario, solo con al statuizione divenuta definitiva.
    Poiché una tale statuizione, a detta della stessa ricorrente, è intervenuta li 13/1/2017, solo da quest’ultima data ha iniziato a decorrere li termine di sette anni e sei mesi, utile alla maturazione della prescrizione; termine che, alla data della presente decisione non risulta essere maturato.
    Costituisce principio già affermato quello secondo il quale la prescrizione dell’azione disciplinare per illecito permanente dell’avvocato decorre solo dalla cessazione della permanenza (S. U., n. 8946, 29/03/2023, Rv. 667441 – 01).
    Il rinvio operato dalla ricorrente alla sentenza n. 14933/2023
    (sopra richiamata per altra ragione) è inconferente: in quel caso,
    infatti, si trattava di computare li biennio di cui al primo comma del
    più volte citato art. 68, che per comodità si riporta: < Oscuramento disposto d’ufficio Numero registro generale 18646/2023
    Numero sezionale 260/2024
    Numero di raccolta generale 20881/2024 5. Sussistono le condizioni perché venga d’ufficiodisposto
    Jata pubblicazione 26/07/2024
    sensi dell’art. 52, d. Igs. n. 196/2003, ni caso di diffusione della presente sentenza, omettersi le generalità e gli altri dati identificativi di tutte le persone nominate diverse dalla parte ricorrente.
  7. Non deve farsi luogo a regolamento delle spese non avendo li Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Brescia svolto difese in questa sede.
    .7 Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall’art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30
    gennaio 2013), si dà atto della sussistenza dei presupposti
    processuali per li versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello
    previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
    P.Q.M.
    rigetta il ricorso.
    Dispone omettersi, in caso di diffusione della presente sentenza, le generalità e gli altri dati identificativi di tutte le persone nominate nella presente sentenza diverse dalla parte ricorrente
    Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall’art. 1, comma 17 legge n. 228/12), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato
    pari a quello previsto per li ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
    Così deciso in Roma li 9 luglio 2024, nella camera di consiglio delle Sezioni unite della Corte di cassazione.
    Il Consigliere est. Giuseppe Grasso
    Il Presidente Margherita Cassano
    13 di 13
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REATI TRIBUTARI E IL CASO SIDERPOWER

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Cassazione n. 30532

COMMENTO

La situazione descritta riguarda un caso di omesso versamento dell’IVA da parte di Siderpower, un’azienda coinvolta nella filiera produttiva dell’Ilva, che si trova in difficoltà finanziarie a causa degli inadempimenti della stessa Ilva, suo unico committente.

In casi di omesso versamento dell’IVA, il giudice è chiamato a valutare le circostanze specifiche che hanno portato all’inadempimento. Nella situazione di Siderpower, il giudice non può ignorare la crisi economica che l’azienda sta affrontando, aggravata dagli inadempimenti contrattuali dell’Ilva. Inoltre, l’azienda ha dovuto destinare risorse al pagamento degli stipendi e dei contributi dei dipendenti, per evitare che irregolarità nel Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) potessero ostacolare ulteriormente i lavori presso l’Ilva.

Questa giustificazione si basa sul principio che, in situazioni eccezionali e non imputabili all’azienda, le difficoltà finanziarie possono costituire una causa di forza maggiore che esclude o attenua la responsabilità penale per l’omesso versamento dell’IVA. La necessità di mantenere la regolarità contributiva è essenziale per la continuità operativa dell’azienda, e la mancata emissione di un DURC regolare avrebbe potuto compromettere ulteriormente la situazione economica di Siderpower, rendendo ancora più difficile la prosecuzione delle attività lavorative.

In sintesi, il giudice deve considerare:

  1. La situazione di criticità finanziaria di Siderpower.
  2. Gli inadempimenti dell’Ilva, unico committente dell’azienda.
  3. La necessità di Siderpower di pagare stipendi e contributi per evitare ulteriori problemi operativi legati al DURC.

Tali elementi possono influenzare significativamente la valutazione della responsabilità per l’omesso versamento dell’IVA.

*****************

SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA
SENTENZA
avverso la sentenza emessa li 05/07/2023 dalla Corte d’Appello di Lecce – Sez. dist. Taranto
visti gli atti, li provvedimento impugnato ed li ricorso;
udita al relazione svolta dal consigliere Vittorio Pazienza;
udito li Pubblico Ministero, ni persona del Sostituto Procuratore Generale Marilia di Nardo, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
¥
udito li difensore del ricorrente, avv. per l’accoglimento dei motivi di ricorso
RITENUTO IN FATTO
che ha concluso insistendo
.1 Con sentenza del 05/07/2023, la Corte d’Appello di Lecce – Sez. dist. Taranto ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Taranto, in data
13/09/2022, con la quale
era stato condannato alla pena di giustizia in relazione al reato di cui all’art. 10-ter d.lgs. n. 74 del 2000, a lui ascritto
R.G.N.
3103/2024

  • relativamente agli anni di imposta 2014 e 2015 – ni qualità legale rappresentante della s.r.l.
  1. Ricorre per cassazione il a mezzo del proprio difensore, deducendo vizio di motivazione.
    Si censura la sentenza per aver ignorato le cause, indipendenti dalla volontà
    del ricorrente, che avevano determinato l’inadempimento dell’obbligazione tributaria: al riguardo, si deduce che la svolgeva esclusivamente lavori nell’ambito della gestione dello stabilimento siderurgico effettuata dall’ s.p.a., agendo come monomandatario di quest’ultima. Le vicende giudiziarie che avevano travolto I (proprio negli anni relativi al mancato pagamento dell’IVA oggetto di contestazione), con conseguente subentro di una nuova società e
    abbandono “alla deriva del fallimento dei pregressi crediti”, avevano determinato – come riconosciuto dalla stessa Corte territoriale – li mancato pagamento dei crediti vantati, oltre che una crisi delle commesse. La difesa richiama altresì la produzione documentale comprovante l’attivarsi della con azioni legali per li recupero dei crediti, che “avevano trovato sbarramento” nel fallimento dell’
    Tutto ciò, ad avviso della difesa ricorrente, consentiva di escludere profili di rilievo penale nella condotta del che si era attivato nell’unico modo
    possibile (ovvero proponendo azioni legali), e certo non avrebbe potuto provvedere al pagamento delle ingenti somme con il proprio patrimonio personale.
    Quanto poi alla scelta del ricorrente di provvedere al pagamento degli stipendi,
    ricorrendo allo sconto bancario delle fatture, la difesa evidenzia che la mancata corresponsione avrebbe causato un ostacolo ai lavori in corso all’interno dell (irregolarità del DURC e conseguente incompatibilità con ogni lavoro dell’indotto
  2. Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita una declaratoria di inammissibilità del ricorso, perché manifestamente infondato.
    CONSIDERATO IN DIRITTO
    .1 Il ricorso è fondato.
  3. Com’è noto, la consolidata elaborazione giurisprudenziale in tema di omesso versamento dell’IVA appare improntata a particolare rigore nella
    valutazione della condotta omissiva e, conseguentemente, nella individuazione di possibili situazioni idonee ad escludere la colpevolezza dell’agente.
    Basti qui richiamare, a titolo esemplificativo, Sez. ,3 n. 38594 del 23/01/2018, M., Rv. 273958 – 01, secondo la quale «in tema di reato di omesso versamento dell’imposta sul valore aggiunto, l’emissione della fattura, se antecedente al
    2 pagamento del corrispettivo, espone il contribuente, per sua scelta, all’obbligo di versare comunque la relativa imposta sicché egli non può dedurre il mancato pagamento della fattura né lo sconto bancario della fattura quale causa di forza maggiore o di mancanza dell’elemento soggettivo». V. anche Sez. 3, n. 6506 del 24/09/2019, dep. 2020, Mattiazzo, Rv. 278909 – 01, secondo la quale «in tema di reati tributari, l’omesso versamento dell’IVA dipeso dal mancato incasso per inadempimento contrattuale dei propri clienti non esclude la sussistenza del dolo richiesto dall’art. 10-ter del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, atteso che l’obbligo del predetto versamento prescinde dall’effettiva riscossione delle relative somme e che li mancato adempimento del debitore è riconducibile all’ordinario rischio di impresa, evitabile anche con il ricorso alle procedure di storno dai ricavi dei corrispettivi non riscossi».
    Altrettanto noto è peraltro il fatto che alcune significative pronunce di questa Suprema Corte hanno, in una qualche misura, temperato tale rigore interpretativo: si è in particolare affermato che «in tema di reati tributari, l’omesso versamento dell’IVA dipeso dal mancato incasso di crediti non esclude la sussistenza del dolo richiesto dall’art. 10-ter del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, trattandosi di inadempimento riconducibile all’ordinario rischio di impresa, sempre che tali insoluti siano contenuti entro una percentuale da ritenersi fisiologica» (Sez. 3, n. 31352 del 05/05/2021, Baracchino, Rv. 282237 – 01, la quale, in applicazione del principio, ha annullato con rinvio la sentenza di condanna, riguardante insoluti per circa il 43% del fatturato, cui era seguita una gravissima crisi di liquidità).
    Tale decisione è stata esplicitamente richiamata, in senso adesivo, da Sez. 3, n. 19651 del 24/2/2022, Semprucci, la quale ha posto l’accento sulla necessità di tenere adeguato conto delle deduzioni difensive volte a comprovare una concreta impossibilità di far fronte agli obblighi di versamento, per la situazione di crisi dell’impresa determinata da ingenti inadempimenti dei clienti, le modalità e le tempistiche del ricorso al credito da parte del soggetto agente, ecc. (cfr. il § 2 della sentenza. In precedenza, per un’apertura in ordine al rilievo da conferire alla crisi di liquidità determinata dal mancato pagamento delle fatture emesse, v. Sez.
    ,3 n. 29873 del 01/12/2017, dep. 2018, Calabrò, Rv. 273690 – 01).
  4. Ad avviso di questo Collegio, i principi della sentenza Baracchino devono
    trovare applicazione nella fattispecie in esame.
    3.1. Emerge dall’odierno ricorso che, con l’atto di appello, la difesa del
    aveva lamentato la mancata considerazione di quanto tempestivamente dedotto in ordine alla impossibilità, per la (di cui l’indagato era legale
    rappresentante) di far fronte agli obblighi di versamento per cause indipendenti dalla volontà del ricorrente e a lui non imputabili.
    3 In particolare, anche attraverso la deposizione della teste
    impiegata amministrativa della
    , si era tra l’altro fatto riferimento: alla peculiare posizione sul mercato della società, che aveva I s . p . a . q u a l e unico committente, ed operava all’interno dello stabilimento tarantino di quest’ultima, per lo svolgimento dei lavori sugli impianti che le venivano affidati; ai gravissimi ritardi (dell’ordine di molti mesi) con cui !’ corrispondeva quanto dovuto, fino alla sospensione di ogni pagamento, con conseguente avvio della procedura di amministrazione straordinaria; al ricorso allo sconto bancario delle fatture, utilizzato per pagare fornitori e dipendenti e per far fronte agli obblighi contributivi e previdenziali “in quanto, nonostante che l’acciaieria non ti pagava, pretendeva comunque la regolarità contributiva sennò ti metteva da parte dal proseguire l’attività ed anche dai pagamenti” (cfr. le dichiarazioni del riportate nella terza pagina dell’atto di appello); all’istanza di ammissione al passivo per l’ingente importo di Euro 600.000; al conseguente, progressivo crollo della società, causato dalla totale mancanza di entrate.
    3.2. Con un percorso argomentativo improntato a sintesi estrema, la Corte d’Appello ha riassunto le censure formulate avverso la sentenza di primo grado, per poi riportare alcune massime dell’indirizzo rigoroso qui in precedenza richiamato e confermare, su tali basi, l’affermazione di responsabilità, “sebbene possa comprendersi quali siano state le cause della presunta crisi di liquidità” (pag. 4 della sentenza impugnata).
    In altri termini, nonostante tale “comprensione”, al Corte territoriale ha ritenuto le doglianze generiche, sia per l’impossibilità di stabilire “se li rapporto
    con
    avesse determinato il mancato pagamento dei crediti oppure una crisi
    nelle commesse”, sia per la mancata indicazione dei rimedi approntati (e della
    natura degli stessi); ha quindi richiamato la giurisprudenza che esclude qualsiasi
    possibilità di evocare la scriminante di cui all’art. 51 cod. pen., in presenza di una
    “scelta precisa di privilegiare il pagamento delle retribuzioni anziché versare le ritenute” (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata).
    3.3. Ritiene il Collegio che le linee argomentative tracciate dalla Corte d’Appello non siano in linea con i principi enunciati dalla sentenza Baracchino e dalle altre pronunce richiamate.
    Appare anzitutto non agevolmente comprensibile la portata del già richiamato
    “sebbene possa comprendersi quali siano state le cause della presunta crisi di
    liquidità” (pag. 4): non essendo chiaro, in particolare, se, per esternare tale “comprensione”, si sia attinto al notorio (essendo in tale ambito certamente
    annoverabile la situazione di crisi dell
    ovvero alle risultanze processuali poste a sostegno della linea difensiva ed acquisite agli atti (deposizione della teste documentazione relativa all’ammissione al passivo).
    4 In ogni caso, appare manifestamente illogica, alla luce delle produzioni
    documentali effettuate dalla difesa, l’affermazione circa l’impossibilità di stabilire se la prospettata situazione di crisi “avesse determinato li mancato pagamento dei
    crediti oppure una crisi delle commesse” (pag. 5, cit.): affermazione che presta li
    fianco al rilievo difensivo per cui “si può pacificamente soddisfare la richiesta, ritenendo che entrambe le cause hanno concorso a svuotare le casse della società
    amministrata dal ricorrente (pag. 3 del ricorso).
    Allo stesso modo, le considerazioni svolte in ordine al mancato
    apprestamento di adeguati rimedi alla situazione critica non sembrano aver tenuto
    conto sia della specifica e del tutto peculiare situazione della
    anche
    quanto alla ingentissima entità degli inadempimenti dell’unica committente, sia
    comunque della documentazione prodotta sin dal giudizio di primo grado. Anche li
    rilievo concernente la scelta del ricorrente di corrispondere le retribuzioni (peraltro
    ricorrendo allo sconto bancario delle fatture) e di mantenersi in regola con gli
    obblighi contributivi, non appare essersi confrontata con la questione, già dedotta con l’atto di appello e ripresa poi nell’odierno ricorso, relativa al fatto che una diversa linea di condotta “avrebbe rappresentato un ostacolo proprio ai lavori in corso all’interno dell in quanto avrebbe comportato una irregolarità nel DURC che sarebbe gravato sulla società rendendola incompatibile con qualunque lavoro da effettuarsi all’interno dell’indotto (cfr. pag. 4 del ricorso).
    3.4. In definitiva, la sentenza impugnata non fornisce risposte adeguate alle deduzioni difensive concernenti la concreta impossibilità di far fronte ai versamenti
    dovuti. Ed è appena li caso di osservare, ni linea generale e conclusivamente, che la necessità di attribuire il massimo rilievo alle problematiche evocate dal ricorso del trova ormai un importante riscontro nel diritto positivo: il recentissimo d.lgs. n. 87 del 14/06/2024, intervenendo sull’art. 13 d.lgs. n. 74 del 2000, ha introdotto (con il nuovo comma 3-bis) una ulteriore causa di non punibilità per i reati di cui agli artt. 10-bis e 10ter del medesimo decreto, “se li fatto dipende da cause non imputabili all’autore sopravvenute, rispettivamente, all’effettuazione delle ritenute o all’incasso dell’imposta sul valore aggiunto. Ai fini di cui al primo periodo, li giudice tiene conto della crisi non transitoria di liquidità dell’autore dovuta alla inesigibilità dei crediti per accertata insolvenza o sovraindebitamento di terzi &o al mancato pagamento di crediti certi de esigibili da parte di amministrazioni pubbliche e della non esperibilità di azioni idonee al superamento della crisi”.
  5. Le considerazioni fin qui svolte impongono l’annullamento della sentenza
    impugnata, con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte d’Appello di Lecce.
    5 Cosi deciso il 15 luglio 2024
    l1 Consgielre estensore Vitorio Pazienza
    Il Presidente Shinau
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VACANZA ROVINATA: RISARCIMENTO DEL DANNO PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE

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Tribunale Siracusa, Sez. II, Sentenza, 15 febbraio 2024, n. 356

Cass. civ., Sez. III, ordinanza, 1 marzo 2024, n. 5572

Le due recenti sentenze in tema di “vacanza rovinata” evidenziano come la giurisprudenza consideri risarcibili sia il danno patrimoniale sia il danno non patrimoniale derivante dai disagi e dalle aspettative deluse.

La prima sentenza riguarda un caso in cui i passeggeri hanno subito gravi disservizi, tra cui il ritardo del volo e la perdita dei bagagli, con conseguente necessità di acquistare nuovi effetti personali. La corte ha stabilito che tali disagi costituiscono un danno patrimoniale, risarcibile in quanto ha comportato una spesa aggiuntiva non prevista e necessaria. Inoltre, è stato riconosciuto il danno non patrimoniale per l’ansia e lo stress patiti a causa della situazione.

La seconda sentenza si riferisce a un caso di villeggiatura in cui la qualità della struttura ricettiva non corrispondeva a quanto pubblicizzato. Gli ospiti hanno trovato la stanza infestata da insetti e in condizioni igieniche precarie. La corte ha riconosciuto il danno patrimoniale per il costo della vacanza non goduta e il danno non patrimoniale per il disagio e la delusione derivanti dalle condizioni della struttura, che hanno compromesso l’intera esperienza di viaggio.

Queste sentenze sottolineano l’importanza di un’attenta valutazione delle circostanze specifiche di ogni caso per determinare l’entità e la natura del pregiudizio subito. Il diritto al risarcimento si fonda sulla violazione del contratto di viaggio e sull’impatto negativo che tale violazione ha avuto sull’esperienza del viaggiatore.

TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
SEZIONE SECONDA CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giacomo Rota, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado promossa DA (…) ((…), con il patrocinio dell’avv. (…), elettivamente
domiciliato in (…)
ATTORE APPELLANTE
CONTRO
(…)
CONVENUTA APPELLATA CONTUMACE
Oggetto: azione di risarcimento del danno
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Con sentenza n. 19 del 2020 il Giudice di Pace di Noto, definizione del procedimento n. 29/2020R.G.,
ha rigettato in quanto sfornita di prova la domanda di (…) di condanna della (…) al pagamento della
somma di Euro 3.500,00 a titolo di risarcimento dei danni sia per spese sostenute che per vacanza
rovinata a seguito dello smarrimento del proprio bagaglio in occasione di un viaggio in crociera,
nulla disponendo sulle spese di lite.
(…) ha proposto appello avverso la sentenza n. 19 del 2020 facendo leva su un unico profilo di
doglianza con il quale ha dedotto che il Giudice di prime cure aveva errato nella valutazione della
prova fornita ritenendo che la denuncia di smarrimento di bagaglio non poteva assurgere a prova in
quanto contenente dichiarazioni provenienti dalla parte interessata; a dire del (…), il Giudice di Pace
non aveva preso in considerazione il fatto che la denuncia di smarrimento conteneva dichiarazioni
rese dall’appellante soltanto nella parte riguardante la descrizione delle caratteristiche del bagaglio,
e che in realtà in essa erano presenti le dichiarazioni di mancato ritrovamento del bagaglio inserite
dal responsabile di bordo con apposizione del timbro ufficiale della nave da crociera.
(…) ha chiesto pertanto la riforma della sentenza impugnata con la condanna della società (…) al
risarcimento del danno da vacanza rovinata, per non avere potuto rilassarsi e godere della vacanza
a causa dello smarrimento del proprio bagaglio, nonché al risarcimento dei danni per le spese
sostenute l’acquisto di prodotti sostitutivi e vestiti necessari per la vacanza; (…) ha infine prodotto in
giudizio una mail di formazione successiva alla sentenza di primo grado con la quale la società
convenuta (…) aveva confermato che il bagaglio era stato riconsegnato solo in data (…), ovvero cinque
giorni dopo la data prevista del (…).
La società convenuta (…) sebbene regolarmente citata in giudizio non si è costituita ed è rimasta
contumace.
Radicatosi il contraddittorio la causa è giunta al naturale epilogo a seguito dell’udienza di
precisazione delle conclusioni del (…) e della concessione dei termini di cui all’art. 190 del codice di
rito civile. Esaminati i fatti di causa il Tribunale ritiene parzialmente fondato l’appello proposto da
Attore 1 avverso la sentenza n. 19 del 2020 del Giudice di Pace di Noto per i motivi di seguito indicati.
Nella vicenda in esame dai fatti narrati dall’appellante è emerso che (…), in occasione di un viaggio
in crociera, aveva provveduto all’acquisto di un servizio di spedizione bagaglio con ritiro previsto
in data (…) e riconsegna a bordo della nave da crociera della compagnia (…) in data non successiva
a quella della partenza nave, prevista da (…) il (…); che l’esborso del servizio era stato effettuato, in
virtù del possesso da parte di (…) del privilegio denominato (…)”, da (…) in nome e per conto del
passeggero con il quale materialmente si era perfezionato il contratto di trasporto; che il ritiro del
bagaglio era stato effettuato solo in data (…) ma comunque con la garanzia della consegna a bordo
della nave da crociera per la data di partenza prevista; che qualche giorno prima della partenza,
mentre l’odierno attore appellante e la propria compagna erano in viaggio in crociera su altra nave,
la (…) gli aveva comunicato, tramite mail, un breve ritardo nella consegna, ritardo comunque non
quantificato; che il giorno dell’imbarco, al porto di (…), (…) non aveva rinvenuto la presenza del
bagaglio spedito; che, essendo domenica, nessuno rispondeva al call center della … (…) e che solo il
giorno successivo, a nave ormai salpata, la (…) aveva comunicato a (…) che il bagaglio era
presumibilmente smarrito; che (…) e la sua compagna, i cui oggetti personali e beni di prima
necessità erano all’interno del bagaglio, essendo sprovvisti di tutto e avendo solo i vestiti indossati
al momento dell’imbarco, erano stati costretti a provvedere, su indicazione della compagnia di
navigazione, all’acquisto di beni sostitutivi, spendendo del denaro il cui impiego era originariamente
destinato ai servizi e alle escursioni della propria vacanza, non più goduti; che pertanto la vacanza
prenotata era del tutto rovinata dallo smarrimento del bagaglio; che l’ultimo giorno di crociera, la
(…) aveva comunicato alla compagnia di navigazione (…) che il bagaglio era stato ritrovato e sarebbe
stato consegnato da lì a qualche giorno al luogo di partenza; che con mail datata (…), prodotta nel
presente giudizio di appello in quanto successiva al momento in cui la causa era stata presa in
decisione dal Giudice di Pace di Noto, la … (…) aveva confermato che il bagaglio era stato
riconsegnato solo in data (…).
Ciò premesso il Tribunale ritiene di accogliere la domanda attorea di risarcimento danni da
cosiddetta “vacanza rovinata” e di rigettare la domanda di risarcimento del danno derivante dai costi
sostenuti per l’acquisto dei beni necessari a godere della vacanza.
Per danno da vacanza rovinata, il cui risarcimento è disciplinato dall’art. 46 del D.Lgs. n. 79 del 2011
cd. Codice del Turismo, si intende il pregiudizio rappresentato dal disagio e dall’afflizione subiti dal
viaggiatore per non avere potuto godere pienamente della vacanza come occasione irripetibile di
svago e di riposo conforme alle proprie aspettative, inquadrabile come voce di danno non
patrimoniale da distinguersi dal vero e proprio danno patrimoniale consistente nel caso specifico
nel pregiudizio economico conseguente allo smarrimento del bagaglio.
Oggetto del risarcimento a titolo di vacanza rovinata è, sempre secondo l’articolo 46 del Codice del
Turismo, l’inadempimento che non sia di scarsa importanza ai sensi dell’art. 1455 c.c. e superi una
soglia minima di tolleranza, da valutarsi caso per caso, con apprezzamento di fatto del giudice di
merito (vedasi Cass. n. 17724 del (…), Cass. n. 14662 del (…) e Cass. n. 7256 del (…)); quanto poi
all’onere probatorio in capo al viaggiatore, egli “ha l’onere di allegare gli elementi di fatto dai quali
possa desumersi l’esistenza e l’entità del pregiudizio, in base alla disciplina codicistica del
risarcimento del danno da inadempimento contrattuale” Cass. n. 12143 del (…)).
Nella vicenda in esame (…) ha dato prova di non avere potuto fruire del proprio bagaglio come
risulta sia dalla dichiarazione di smarrimento bagaglio, sottoscritta (…) dove era stata sbarrata la
risposta “no” nella casella “bagaglio ritrovato” e aggiunta in calce la nota in inglese “luggage did not
arrive on board, but was localized and will be delivered to guest’s home address after the cruise”
ovvero “il bagaglio non è arrivati a bordo, ma è stato localizzato e verrà consegnato all’indirizzo di
casa dell’ospite dopo la crociera” sia dalla mail della … (…) dell'(…) dove si confermava che il bagaglio
era stato riconsegnato soltanto in data (…).
(…) ha anche dimostrato che lo smarrimento del proprio bagaglio non gli ha permesso di godere e
di sfruttare al massimo il piacere del viaggio in quanto con la mancanza dei propri effetti personali
e del proprio abbigliamento non ha potuto partecipare ad escursioni, attività sportive e serate a tema
causandogli un evidente stato di stress che non gli ha consentito di rilassarsi come aveva previsto.
Con riferimento al quantum del risarcimento il Tribunale ritiene che la quantificazione debba
avvenire in senso equitativo ai sensi dell’art. 1226c.c., tenendo conto della irripetibilità del viaggio,
del valore soggettivo attribuito alla vacanza dal consumatore e dello stress subito a causa dei
disservizi, da valutarsi equitativamente in Euro 1.500,00 come dallo stesso appellante quantificato,
oltre rivalutazione monetaria ed interessi sulla somma annualmente rivalutata a far data dal (…)
(data in cui il bagaglio avrebbe dovuto essere consegnato) sino al soddisfo.
Quanto alla domanda di risarcimento dei danni per le spese sostenute per l’acquisto di beni ordinari
necessari per la vacanza deve rilevarsi che non vi è prova di un danno economico in quanto (…) è
tornato in possesso del proprio bagaglio e in quanto dalla documentazione delle spese sostenute vi
è la presenza di spese, quali acquisto di occhiali da sole e articoli di gioielleria, che non possono in
alcun modo considerarsi beni ordinari necessari allo svolgimento della propria vacanza. In definitiva
deve parzialmente accogliersi l’appello avanzato da (…) e riformarsi la sentenza appellata n. 19 del
2020 del Giudice di Pace di Noto con conseguente condanna della (…) al risarcimento a favore di (…)
del danno da vacanza rovinata valutato equitativamente in Euro 1.500,00 mentre devesi rigettare la
domanda attorea di risarcimento delle spese sostenute per l’acquisto di beni sostitutivi per lo
svolgimento della vacanza.
Le spese di lite dei due gradi di giudizio seguono la soccombenza e vengono poste a carico
dell’appellato (…) come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando quale Giudice
d’Appello nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra istanza, domanda ed eccezione
disattesa, così provvede: 1. Accoglie parzialmente l’appello proposto da (…) e, in riforma della
sentenza di primo grado n. 19/2020 del Giudice di Pace di Noto, condanna la (…) al pagamento, in
favore di (…), della somma di Euro 1.500,00 a titolo di risarcimento del danno da vacanza rovinata,
oltre rivalutazione … monetaria ed interessi sulla somma annualmente rivalutata a far data dal (…)
sino al soddisfo; 2. Condanna (…) al pagamento in favore di (…) delle spese processuali di primo
grado che liquida in Euro 900,00 per compenso di avvocato, Euro 44,00 per spese vive, oltre rimborso
forfettario spese generali 15%,i.v.a. e c.p.a. come per legge; 3. Condanna (…) al pagamento in favore
di (…) delle spese processuali di secondo grado che liquida in Euro 900,00 per compenso di avvocato,
Euro 178,00 per spese vive, oltre rimborso forfettario spese generali 15%,i.v.a. ec.p.a. come per legge.
Conclusione
Così deciso in Siracusa, il 15 febbraio 2024.
Depositata in Cancelleria il 15 febbraio 2024.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE

.Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Presidente
Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere
Dott. AMBROSI Irene – Consigliere
Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere
Dott. GORGONI Marilena – Consigliere – Rel.
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 21860/2022 R.G. proposto da:
AE. in persona del rappresentante legale per l’Italia, A.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
(Omissis), presso lo studio dell’avvocato …(Omissis) che la rappresenta e difende;

  • ricorrente –
    contro
    B.B. e C.C., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA (Omissis) presso lo studio dell’avvocato …
    (Omissis) che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato …(Omissis);
  • controricorrenti –
    Avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 1885/2022 depositata in data 7/02/2022.
    Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/12/2023 dal Consigliere MARILENA
    GORGONI.
    Svolgimento del processo
    B.B. e C.C. convenivano dinanzi al Giudice di Pace di Roma Ae., chiedendone la condanna al
    risarcimento del danno da vacanza rovinata, quantificato in Euro 5.000,00, o, in subordine, al
    risarcimento del danno a favore della sola B.B., pari ad Euro 1.000,00 per diritti speciali di prelievo,
    previsti dalla Convenzione di Montreal quali limite risarcitorio per la perdita dei bagagli;
    adducevano a sostegno della domanda che il bagaglio di B.B., imbarcato a R sul volo internazionale
    con destinazione M, meta del loro viaggio di nozze, era stato consegnato con due giorni di ritardo il
    20 dicembre 2016;
    con la sentenza n. 1885/2022, il Giudice di Pace di Roma accoglieva parzialmente la domanda,
    osservando che la Convenzione di Varsavia prevedeva come limite risarcitorio per lo smarrimento
    del bagaglio quello di 17 Diritti speciali di prelievo e, in assenza di prova del danno sofferto,
    liquidava agli attori la somma di Euro 297,85 per un bagaglio di 15 Kg;
    il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 1885/2022, resa pubblica in data 7/02/2022, investito del
    gravame, in via principale, da Ae. e, in via incidentale, da B.B. e da C.C., ha riformato la decisione di
    prime cure, ritenendo provato da parte di B.B. e di C.C. l’acquisto di beni, per l’importo di Euro
    196,00, necessari “per affrontare la vacanza al mare nella prospettiva di rimanere senza i beni messi
    nel bagaglio a tale palese scopo”; ha accolto anche il motivo dell’appello principale con cui veniva
    denunciata la contraddittorietà della sentenza del Giudice di Pace che prima aveva ritenuto
    applicabile la Convenzione di Varsavia e poi aveva escluso ogni responsabilità del vettore aereo per
    la mancata dimostrazione da parte dei passeggeri del danno subito; gli errori del Giudice di Pace
    sono consistiti, secondo il Tribunale, nell’aver ritenuto l’indennizzo previsto dalla Convenzione di
    Varsavia dovuto a prescindere dalla prova del danno, avendolo considerato in re ipsa, e nell’aver
    considerato sufficiente “il fatto costitutivo dello smarrimento del bagaglio per far sorgere in capo al
    viaggiatore tout court il diritto al risarcimento che, invece, in base ai principi generali di cui agli artt.
    2043 e ss cod. civ. e dell’art. 2069 cc (tenuto conto che il limite di risarcibilità cumula in sé entrambi
    i pregiudizi, patrimoniali e non), deve essere provato in concreto in giudizio” e una volta provato “il
    danno non può essere liquidato tenendo sempre conto della somma massima prevista dalla
    convenzione quando il danno risulta di importo inferiore al massimo” (nel caso di specie i passeggeri
    avevano dimostrato di aver sostenuto spese per Euro 196,00);
    pertanto, il Tribunale ha reputato dimostrato il nesso causale tra l’acquisto dei beni e lo smarrimento
    dei bagagli, perché i beni erano stati acquistati in epoca successiva allo smarrimento delle valigie ed
    antecedente al loro rinvenimento, lo smarrimento si era verificato prima dell’inizio delle vacanze e
    la tipologia dei beni acquistati era rispondente a quella necessaria per affrontare dei giorni al mare
    in assenza dei propri, riposti nel bagaglio non riconsegnato per tempo all’atterraggio;
    Ae. ricorre per la cassazione della decisione del Tribunale, formulando tre motivi; resistono con
    controricorso B.B. e C.C.;
    la trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380 – bis 1 cod. proc. civ.; Ae. ha depositato
    memoria.
    Motivi della decisione
    1) con il primo motivo la ricorrente denunzia violazione dell’art. 2729 cod. civ., in riferimento all’art.
    360, 1° comma n. 3, cod. proc. civ., avendo il Tribunale presunto l’esistenza del danno patrimoniale
    di Euro 196,00, nonostante mancasse un indizio circa il fatto che i prodotti tipici da mare fossero nel
    bagaglio consegnato in ritardo, rispondendo alla massima di comune esperienza che le attrezzature
    da spiaggia e i vestiti estivi etnici vengano acquistati in loco piuttosto che in pieno inverno a R;
    il motivo è inammissibile, perché esso si risolve in un diverso apprezzamento della ricostruzione
    della quaestio facti, e, in definitiva, nella prospettazione di una diversa ricostruzione della stessa
    quaestio, collocando la censura su un terreno che non è quello dell’art. 360, 1° comma, n. 3, cod. proc.
    civ.;
    va ribadito che la corretta applicazione dell’art. 2729 cod. civ. presuppone un apprezzamento degli
    elementi acquisiti in giudizio, dai quali inferire quello ignoto, che riconosca ad essi efficacia
    probatoria, “quand’anche singolarmente sforniti di valenza indiziarla”, se risultino “in grado di
    acquisirla ove valutati nella loro convergenza globale”, ovvero “accertandone la pregnanza
    conclusiva” (Cass. 16/07/2018, n. 18822), e ciò in quanto “la valutazione della prova presuntiva esige
    che il giudice di merito esamini tutti gli indizi di cui disponga non già considerandoli isolatamente,
    ma valutandoli complessivamente ed alla luce l’uno dell’altro, senza negare valore ad uno o più di
    essi sol perché equivoci, cosi da stabilire se sia comunque possibile ritenere accettabilmente
    probabile l’esistenza del fatto da provare” (Cass. 13/03/2014, n. 5787);
    mette conto altresì rilevare che “per la configurazione di una presunzione giuridicamente valida non
    occorre che l’esistenza del fatto ignoto rappresenti l’unica conseguenza possibile di quello noto
    secondo un legame di necessarietà assoluta ed esclusiva”, essendo, invece, “sufficiente che dal fatto
    noto sia desumibile univocamente quello ignoto, alla stregua di un giudizio di probabilità basato sul
    “id quod plerumque accidit” (così Cass. 6/02/ 2019, n. 3513);
    a tanto ha provveduto il Tribunale che ha accolto, infatti, la richiesta di risarcimento solo per i beni
  • creme solari, costumi, ecc. – acquistati dopo lo smarrimento del bagaglio e prima del loro
    ritrovamento; beni, la cui tipologia ha considerato compatibile con le necessità di chi deve affrontare
    l’inizio di una vacanza al mare senza i beni messi nel proprio bagaglio a tale scopo (p, 4 della
    sentenza);
    2) con il secondo motivo la ricorrente denunzia violazione dell’art. 1226 cod. civ., per avere il
    Tribunale liquidato a favore di entrambi gli appellanti l’importo di Euro 196,00;
    il motivo è inammissibile, la relativa illustrazione non consentendo di comprenderne il fondamento;
    nell’epigrafe, infatti, è denunciata la violazione dell’art. 1226 cod. civ., quindi, il ricorso da parte del
    giudice a quo alla valutazione equitativa del danno;
    non essendo stato il danno liquidato equitativamente, ma sulla scorta della prova documentale – gli
    scontrini di acquisto prodotti in giudizio – il motivo non può che dirsi inammissibile, non essendo
    affatto incorso il Tribunale nella violazione dell’art. 1226 cod. civ., non avendone fatto applicazione;
    secondo il costante indirizzo di questa Corte, il vizio di violazione e falsa applicazione della legge,
    di cui all’art. 360, 1° comma, n. 3, cod. proc. civ., giusta il disposto di cui all’art. 366, 1° comma, n. 4,
    cod. proc. civ., deve essere, a pena d’inammissibilità, dedotto mediante la specifica indicazione delle
    affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata che motivatamente si assumano in contrasto
    con le norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla
    giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina, non risultando altrimenti consentito a
    questa Corte di adempiere al suo compito istituzionale di verificare il fondamento della denunziata
    violazione (Cass., Sez. Un., 05/05/2006, n. 10313);
    parimenti inammissibile risulterebbe il motivo ove dovesse intendersi che con esso il vettore aereo
    abbia inteso denunciare l’avvenuta liquidazione del danno anche a favore di C.C., sebbene il
    bagaglio consegnato con ritardo fosse quello di B.B. e le spese oggetto degli scontrini concernessero
    quest’ultima;
    è sufficiente considerare che il danno liquidato agli istanti è stato quantificato complessivamente in
    Euro 196,00;
    3) con il terzo motivo è denunziata la violazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., in riferimento
    all’art. 360, 1° comma n. 3, cod. proc. civ., per averla, nonostante fosse stata interamente vittoriosa in
    appello, condannata al pagamento della totalità delle spese di lite;
    il motivo è infondato;
    è opportuno ribadire il principio secondo cui, in materia di compensazione delle spese, “il sindacato
    della Corte di cassazione, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ., è limitato ad accertare
    che non risulti violato il principio secondo il quale le stesse non possono essere poste a carico della
    parte totalmente vittoriosa, poiché ciò si tradurrebbe in un’indebita riduzione delle ragioni
    sostanziali della stessa, ritenute fondate nel merito” (Cass.17/04/2019, n. 10685); in senso contrario,
    neppure può richiamarsi – come ha fatto la società ricorrente – la circostanza relativa al parziale
    accoglimento, in proprio favore, dell’appello; invero, nel “caso di accoglimento parziale del gravame,
    il giudice di appello può” – non deve – “compensare, in tutto o in parte, le spese, ma non anche porle,
    per il residuo, a carico della parte risultata comunque vittoriosa, sebbene in misura inferiore a quella
    stabilita in primo grado, posto che il principio della soccombenza va applicato tenendo conto
    dell’esito complessivo della lite;
    in aggiunta, le Sezioni Unite hanno affermato che “l’accoglimento in misura ridotta, anche sensibile,
    di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza configurabile
    esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo
    processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un’unica domanda articolata in più
    capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali
    in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale,
    in presenza degli altri presupposti previsti dall’art. 92, 2° comma, cod. proc. civ.”(Cass., Sez. Un.,
    31/10/2022, n. 32061), vale a dire in presenza di giusti motivi, “la cui insussistenza il giudice del
    merito non è tenuto a motivare” (Cass. 26/11/ 2020, n. 26912);
    4) all’inammissibilità e infondatezza dei motivi consegue il rigetto del ricorso;
    5) le spese del giudizio di cassazione, sono liquidate come in dispositivo in favore dei
    controricorrenti, seguono la soccombenza.
    P.Q.M.
    La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di
    legittimità, che liquida in Euro 600,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15
    per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge, in favore della parte
    controricorrente.
    Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.pr. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti
    processuali per il versamento, da parte di Ae., dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
    pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 – bis dello stesso art. 13.
    Conclusione
    Così deciso nella Camera di Consiglio del 5 dicembre 2023 dalla Terza Sezione civile della Corte di
    Cassazione.
    Depositato in Cancelleria il dì 1 marzo 2024.
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