LAVORO: IL COLLEGATO LAVORO (L. 203/2024) E LE DIMISSIONI PER FATTI CONCLUDENTI

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La legge 203/2024 introduce il comma 7-bis all’art. 26 del d.lgs. 151/2015

Introduzione della norma

Il comma 7-bis introdotto dalla legge 203/2024 all’articolo 26 del d.lgs. 151/2015, regola le dimissioni per fatti concludenti.

Condizioni per la risoluzione del rapporto

In caso di assenza ingiustificata protratta oltre il termine previsto dal CCNL o 15 giorni, il rapporto si considera risolto per volontà del lavoratore.

Conseguenze per il datore di lavoro

  • Non è necessario procedere con il licenziamento formale.
  • Non è dovuto il pagamento del “ticket” per la disoccupazione.

Conseguenze per il lavoratore

  • Perde il diritto alla Naspi (assegno di disoccupazione).

Comunicazione obbligatoria del datore di lavoro

Il datore di lavoro deve inviare una comunicazione all’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL).

Modalità di invio

  • La comunicazione deve essere inviata tramite PEC.
  • Deve includere il periodo di assenza, i dati anagrafici e i recapiti del lavoratore.

Verifiche dell’Ispettorato

L’Ispettorato ha 30 giorni per verificare le ragioni dell’assenza.

Contatti e accertamenti

  • L’Ispettorato contatta il lavoratore, i colleghi o altri soggetti coinvolti.
  • Verifica la presenza di cause di forza maggiore (es. ricovero ospedaliero).

Esiti delle verifiche

  • Se la risoluzione è inefficace, l’Ispettorato informa entrambe le parti.
  • Il lavoratore ha diritto alla ricostituzione del rapporto.

Valutazione di giusta causa

L’Ispettorato valuta se l’assenza è dovuta a motivi meritevoli di giusta causa (es. mancato pagamento delle retribuzioni).

Informazione al lavoratore

  • Il lavoratore viene informato dei suoi diritti in caso di giusta causa.

Criticità e sviluppi futuri

La prassi applicativa chiarirà eventuali dubbi e criticità della norma.

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Per ulteriori approfondimenti su questo tema o sulle implicazioni pratiche potete contattare:

STUDIO LEGALE BONANNI SARACENO
Avv. Fabrizio Valerio Bonanni Saraceno
Piazza Mazzini, 27 – 00195 – Roma

Tel+39 0673000227

Cell. +39 3469637341

@: avv.bonanni.saraceno@gmail.com

@: info@versoilfuturo.org

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CRISI D’IMPRESA: CRAM DOWN ANCHE PER I CONCORDATI PREVENTIVI PROPOSTI PRE CORRETTIVO TER

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Per maggiori approfondimenti consultare il link del Nuovo Codice della Crisi, sottostante:

https://edizioniduepuntozero.it/prodotto/codice-della-crisi-dimpresa-e-dellinsolvenza-2/

Concordato preventivo in continuità aziendale: omologazione possibile nonostante il voto contrario dei creditori

È possibile omologare un concordato preventivo in continuità aziendale, nonostante il voto contrario dei creditori, e ricorrere al cram down fiscale anche se la proposta era anteriore all’entrata in vigore del terzo decreto correttivo del Codice della crisi (Dlgs 136/2024), che l’ha espressamente previsto risolvendo i contrasti dottrinali e giurisprudenziali precedenti. Lo ha chiarito il Tribunale di Napoli con la sentenza del 14 novembre 2024.

Il caso

L’impresa (difesa dall’avvocato Francesco Marotta) aveva suddiviso i creditori in quattro classi, nessuna delle quali aveva approvato la proposta di concordato (due classi erano costituite da INPS e INAIL). Tuttavia, il Tribunale ha omologato il concordato in virtù della cosiddetta ristrutturazione trasversale, prevista dal comma 2 dell’articolo 112 del Codice della crisi, attraverso due passaggi fondamentali.

Revisione delle classi

Il Tribunale ha suddiviso una delle classi che avevano espresso voto negativo, per evitare un’errata conformazione del classamento.

• La nuova suddivisione ha rispettato il principio di omogeneità degli interessi giuridici ed economici, come richiesto dall’articolo 85 del Codice della crisi.

• È stata creata una classe autonoma per i crediti tributari (Agenzia delle Entrate) e un’altra per i crediti previdenziali (INPS e INAIL), come imposto dalla normativa.

• Dopo questa modifica, le classi votanti sono diventate cinque: una favorevole al concordato (creditore ipotecario degradato al chirografo) e quattro contrarie.

Cram down fiscale

Nonostante la ristrutturazione delle classi, il concordato non ha raggiunto la maggioranza delle classi richiesta per l’omologazione. Tuttavia, il Tribunale ha applicato il cram down fiscale:

• Applicazione normativa: Il Tribunale ha stabilito che, poiché la proposta di concordato era stata presentata prima del 28 settembre 2024 (data di entrata in vigore del Dlgs 136/2024), non si applicavano le modifiche introdotte dal decreto correttivo.

• Ribadimento della possibilità di cram down pre-riforma: In contrasto con l’indirizzo prevalente, il Tribunale ha affermato che, anche prima della riforma, il cram down non era precluso nel concordato in continuità aziendale, purché rispettate le condizioni del comma 2-bis dell’articolo 88.

Conclusione

La decisione del Tribunale di Napoli rafforza la possibilità di applicare il cram down fiscale in contesti precedenti al decreto correttivo, favorendo il risanamento delle imprese in crisi. Questo orientamento rappresenta un punto di riferimento per la gestione delle procedure di concordato in continuità aziendale.

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Per ulteriori approfondimenti su questo tema o sulle implicazioni pratiche potete contattare:

STUDIO LEGALE BONANNI SARACENO
Avv. Fabrizio Valerio Bonanni Saraceno
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