CRISI D’IMPRESA: PIANO ATTESTATO DI RISANAMENTO E DETASSAZIONE DELLE SOPRAVVIVENZE ATTIVE

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L’Agenzia delle Entrate chiarisce l’applicazione fiscale ai piani attestati di risanamento

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n. 222 del 13 novembre scorso, ha chiarito che la disciplina agevolativa prevista dall’articolo 88, comma 4-ter, del Dpr 917/1986 si applica anche ai piani attestati disciplinati dall’attuale Codice della crisi d’impresa, in piena continuità con quanto disposto dalla legge fallimentare.

Il piano attestato di risanamento: uno strumento negoziale

Il piano attestato di risanamento è uno strumento negoziale di regolazione della crisi d’impresa. Ha l’obiettivo di consentire alle aziende in stato di insolvenza di risanare l’esposizione debitoria e ristabilire l’equilibrio finanziario.

Questa procedura è stragiudiziale, non richiede il controllo né l’omologa da parte del Tribunale. Tuttavia, per garantire i creditori e beneficiare dell’esonero dall’azione revocatoria, è necessario che la veridicità e fattibilità del piano siano attestate da un revisore legale indipendente.

Vecchie e nuove normative

In passato, il piano attestato era regolato dall’articolo 67, comma 3, lettera d), della legge fallimentare (Rd 267/1942), che stabiliva i requisiti dell’attestatore e richiedeva un’attestazione sia sulla veridicità dei dati aziendali sia sulla fattibilità del piano.

Il nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (Dlgs 14/2019) disciplina il piano attestato all’articolo 56, che riprende le migliori prassi e ne regola il contenuto e i requisiti. Nonostante ciò, il piano rimane uno strumento privatistico a favore dell’imprenditore, utilizzabile in un contesto di liquidazione giudiziale.

Requisiti del piano attestato

L’articolo 56 stabilisce che il piano:

• deve avere data certa;

• deve includere la situazione economico-patrimoniale e finanziaria dell’impresa, le cause della crisi e le strategie di intervento;

• deve indicare creditori, importi dei crediti da rinegoziare e risorse per soddisfare i crediti estranei;

• deve prevedere apporti di finanza nuova e un piano industriale con effetti sul piano finanziario;

• può essere pubblicato nel Registro delle imprese su richiesta del debitore.

La disciplina fiscale

Il piano attestato può generare sopravvenienze attive derivanti dalla riduzione dell’indebitamento. Per evitare che queste siano tassabili, l’articolo 88 del Dpr 917/1986 prevede al comma 4-ter una detassazione per i soggetti in crisi che utilizzano piani attestati, concordati di risanamento o accordi di ristrutturazione del debito, purché tali piani siano pubblicati nel Registro delle imprese.

Chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

Con la risposta a interpello n. 222/2024, l’Agenzia ha confermato che l’agevolazione fiscale si applica anche ai piani attestati disciplinati dall’articolo 56 del Codice della crisi, nonostante il riferimento normativo esplicito all’articolo 67 della vecchia legge fallimentare. Questa interpretazione si basa sull’identica finalità delle due normative.

Si ribadisce che la pubblicazione del piano attestato nel Registro delle imprese è condizione indispensabile per beneficiare della detassazione.

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Per ulteriori approfondimenti su questo tema o sulle implicazioni pratiche potete contattare:

STUDIO LEGALE BONANNI SARACENO
Avv. Fabrizio Valerio Bonanni Saraceno
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CODICE DELLA CRISI: MODIFICHE DI ISPIRAZIONI DOTTRINARIE E GIURISPRUDENZIALI DEL CORRETTIVO TER

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In attesa dell’uscita a gennaio 2025 del “Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza, commentato e annotato con la giurisprudenza” scritto dall’Avv. Fabrizio Valerio Bonanni Saraceno, edito Duepuntozero, si riporta di seguito una sintesi delle modifiche apportate al Codice con l’entrata in vigore del Correttivo Ter.

Decreto Legislativo 13 settembre 2024, n. 136, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 27 settembre 2024.

A due anni dalla promulgazione: modifiche al Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza

A due anni dalla sua promulgazione, il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza subisce nuove modifiche con l’approvazione del Decreto Legislativo 13 settembre 2024, n. 136, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 27 settembre 2024. Questo intervento segna un ulteriore passo verso un corpus normativo stabile e definitivo per la gestione delle crisi, riflettendo la complessità crescente delle disposizioni rispetto al passato.

Il Codice è il risultato di una lunga fase di studio e di gestazione, iniziata con la Legge Delega 155/2017, attraverso la quale il legislatore ha avviato la riforma della materia. Successivamente, il testo è stato armonizzato con la normativa europea, in particolare con la Direttiva Insolvency (UE 1023/2019), fino a giungere alla struttura attuale, integrata da leggi speciali.

Le principali modifiche

Aspetti generali

L’ultimo correttivo ha introdotto due tipi principali di modifiche:

1. Correzioni tecniche e miglioramenti delle disposizioni normative.

2. Interventi strutturali, che rispondono a riflessioni, suggerimenti e dispute emerse nei primi due anni di applicazione del Codice.

Questi interventi strutturali possono essere suddivisi in tre macro-categorie:

• Novità sul trattamento del debito tributario, previdenziale e assistenziale.

• Modifiche processuali.

• Cambiamenti sostanziali.

Trattamento del debito tributario, previdenziale e assistenziale

Tra le modifiche più rilevanti, il nuovo comma 2-bis dell’articolo 23 introduce la possibilità per il debitore di negoziare anche i debiti verso le agenzie fiscali e l’Agenzia delle Entrate-Riscossione nel contesto della composizione negoziata della crisi. Questo avviene utilizzando strumenti mutuati dal diritto amministrativo e civile, come la necessità del consenso e l’esclusione del cram down.

Modifiche processuali

Tra le principali innovazioni processuali:

• Nuova disciplina per la domanda giudiziale di regolazione della crisi nel concordato preventivo.

• Revisione delle procedure relative a misure protettive e cautelari.

• Modifiche alla domanda per l’accordo di ristrutturazione e il piano di ristrutturazione soggetto a omologazione.

Modifiche sostanziali

Numerose novità riguardano il percorso della composizione negoziata, gli strumenti di regolazione e la liquidazione giudiziale. Tra queste:

• Revisione della definizione di “strumenti di regolazione della crisi”, escludendo la liquidazione giudiziale e controllata.

• Nuova nomenclatura dei Titoli III e IV, ora denominati:

• “Procedimento per la regolazione giudiziale della crisi e dell’insolvenza.”

• “Strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza.”

• Ricollocazione della sezione VI-bis in un nuovo Capo III-bis dedicato alle società.

Novità per i creditori finanziari e il concordato preventivo

Creditori finanziari

Vengono introdotte ulteriori restrizioni per i creditori finanziari, limitando la possibilità di sospendere o revocare le linee di credito. Viene inoltre chiarito che la prosecuzione del rapporto non genera automaticamente responsabilità.

Concordato preventivo

Nel concordato preventivo, sia nella continuità diretta che indiretta, si richiede che il piano di ristrutturazione includa una sezione dedicata ai costi e ricavi dell’attività di impresa. Altri ritocchi riguardano la definizione di “valore di liquidazione” e “valore eccedente”, per facilitare l’applicazione delle regole di distribuzione dell’attivo.

Concordato di gruppo

Viene introdotta una norma dedicata al concordato di gruppo, parallela al concordato preventivo di gruppo già positivizzato.

Conclusioni

Questa sintesi mira a offrire una panoramica completa delle modifiche apportate al Codice dal Correttivo Ter.

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CRISI D’IMPRESA: TUTELA DEL LOCATORE NEI CONFRONTI DEL CONDUTTORE INADEMPIENTE PRIMA E DURANTE LA COMPOSIZIONE NEGOZIATA

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Composizione negoziata della crisi e impatti sui contratti di locazione

Con il Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (D.lgs. 14/2019, “CCII”), il legislatore ha introdotto uno strumento per il superamento della crisi d’impresa basato sulla negoziazione tra l’imprenditore in crisi, i creditori e le parti coinvolte nel risanamento.

Ruolo dell’esperto e misure protettive

L’imprenditore in squilibrio patrimoniale o economico-finanziario può richiedere, tramite piattaforma telematica, la nomina di un esperto che agevoli le trattative tra le parti. L’art. 12 del CCII stabilisce che l’esperto può proporre la revisione dei contratti pendenti (es. contratti di locazione) in caso di eccessiva onerosità o alterazione dell’equilibrio contrattuale dovuta a circostanze sopravvenute.

Con l’istanza di nomina dell’esperto, l’imprenditore può anche richiedere misure protettive del patrimonio, valide per un massimo di 240 giorni, che impediscono ai creditori:

• di acquisire diritti di prelazione non concordati;

• di avviare o proseguire azioni esecutive e cautelari.

I creditori (es. locatori) non possono unilateralmente:

• risolvere o modificare contratti in danno dell’imprenditore;

• anticipare la scadenza dei contratti per il mancato pagamento di crediti anteriori alla pubblicazione dell’istanza.

Implicazioni per i locatori

Le misure protettive possono limitare significativamente i diritti dei locatori. Ad esempio:

• Sfratto per morosità: Non è possibile avviare procedure per canoni non pagati antecedentemente alla pubblicazione dell’istanza.

• Risoluzione del contratto: È consentita solo per inadempimenti diversi dal mancato pagamento del canone, ma con un iter più lungo rispetto al rito sommario per morosità.

Strategie per i locatori

Per i proprietari immobiliari, è cruciale:

1. Monitorare i primi segnali di crisi (es. ritardi nei pagamenti o mancata esecuzione di obblighi contrattuali).

2. Valutare un’azione giudiziale tempestiva per tutelare i propri diritti ed evitare accumuli di morosità.

La tutela giudiziale non esclude future trattative con l’imprenditore, una volta dimostrata la fattibilità del risanamento.

Conclusioni

Il contesto normativo introdotto dal CCII richiede ai locatori una gestione attenta e proattiva dei rapporti contrattuali. La tempestiva attivazione di strumenti di tutela può garantire una posizione più solida nelle negoziazioni e ridurre i rischi derivanti dall’applicazione delle misure protettive.

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PENALE: CASS., IV SEZ., SENT. N. 10656/2024 SUL PRINCIPIO DELL’EQUIVALENZA DELLE CAUSE

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Principio dell’equivalenza delle cause

Il principio dell’equivalenza delle cause (o condicio sine qua non) è un criterio fondamentale del diritto penale utilizzato per valutare il rapporto di causalità tra una condotta e un evento.

Definizione

Secondo questo principio, tutte le condizioni che contribuiscono a determinare un evento sono considerate equivalenti e causali, purché l’evento non si sarebbe verificato senza di esse.

In altre parole, una condotta è causa di un evento se si può affermare che, eliminandola mentalmente, l’evento non si sarebbe verificato (test del conditio sine qua non).

Caratteristiche principali

1. Parità tra le condizioni:

• Non si distingue tra cause dirette, indirette o remote.

• Ogni elemento che abbia concorso a determinare l’evento è considerato causalmente rilevante.

2. Analisi controfattuale:

• Si procede con un ragionamento ipotetico, immaginando che l’azione o l’omissione non si sia verificata, per verificare se l’evento si sarebbe comunque prodotto.

3. Estensione:

• Anche fattori apparentemente secondari possono essere considerati causalmente rilevanti se hanno contribuito al verificarsi dell’evento.

Limiti del principio

• Cause sopravvenute anomale: Una causa sopravvenuta del tutto imprevedibile e straordinaria può interrompere il nesso causale, rendendo irrilevante la condotta iniziale.

Critiche sull’eccessiva ampiezza:

• Questo principio rischia di ampliare troppo il concetto di causalità, attribuendo responsabilità anche per condizioni marginali.

• Per bilanciare, si ricorre ad altri criteri, come il principio della causalità adeguata o il principio della sussunzione sotto leggi scientifiche.

Applicazioni giuridiche

Il principio trova applicazione in molteplici ambiti:

Omicidio colposo: Accertare se una condotta negligente abbia contribuito al decesso.

Responsabilità medica: Verificare se un’omissione o un errore abbiano determinato il peggioramento della salute del paziente.

Infortuni sul lavoro: Determinare il ruolo delle omissioni rispetto all’evento lesivo.

Esclusione del rapporto di causalità: il ruolo delle cause sopravvenute

Le cause sopravvenute idonee a escludere il rapporto di causalità sono solo quelle che:

1. Innescano un processo causale completamente autonomo rispetto a quello determinato dalla condotta omissiva o commissiva dell’agente.

2. Danno luogo a uno sviluppo anomalo, imprevedibile e atipico, anche se eziologicamente riconducibile alla condotta dell’agente.

Fattispecie analizzata

La Corte ha esaminato un caso di responsabilità per omicidio colposo dovuto a violazione di norme antinfortunistiche.

In questo caso:

• La morte del lavoratore è stata causata da complicanze nosocomiali insorte durante il lungo periodo di immobilizzazione conseguente a gravi fratture vertebrali.

• La Corte ha escluso che le complicanze nosocomiali costituissero una causa esclusiva del decesso, confermando la rilevanza della condotta omissiva del responsabile.

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Foto Sentenza

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PIANO DI RISTRUTTURAZIONE SOGGETTO A OMOLOGAZIONE E POTENZIALE NATURA LIQUIDATORIA

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Piano di Ristrutturazione Soggetto a Omologazione (Pro)

Il Piano di ristrutturazione soggetto a omologazione (Pro), introdotto dall’articolo 64-bis del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (Ccii), rappresenta un’importante innovazione nella gestione delle crisi aziendali. Esso consente di derogare agli articoli 2740 e 2741 del Codice Civile, nonché alle norme che regolano la graduazione delle cause di prelazione, a condizione che la proposta ottenga l’approvazione unanime delle classi coinvolte.

Caratteristiche principali del Pro

Questo strumento:

• Si colloca tra gli strumenti di regolazione della crisi previsti dall’articolo 2, comma 1, lettera m-bis, del Ccii.

• Mira a privilegiare la ristrutturazione e la continuità aziendale, relegando la liquidazione giudiziale a una soluzione estrema.

• Presenta una natura ibrida che solleva dubbi interpretativi, specie in assenza di disposizioni normative specifiche per alcune fattispecie.

Il dibattito interpretativo

Un punto controverso riguarda l’applicabilità del Pro a piani di natura esclusivamente liquidatoria:

• Posizione iniziale: Molti interpreti hanno ritenuto che il Pro fosse riservato esclusivamente a progetti di continuità aziendale, sia diretta che indiretta, escludendo finalità meramente liquidatorie.

• Prime aperture giurisprudenziali: I Tribunali di Vicenza (17 febbraio 2023) e Mantova (24 ottobre 2023) hanno evidenziato la mancanza di norme che escludano esplicitamente piani liquidatori.

La decisione del Tribunale di Milano

Con il decreto del 24 ottobre 2024, il Tribunale di Milano ha ammesso un Pro a prevalente natura liquidatoria, sottolineando che:

• Il piano prevedeva la vendita ordinata del patrimonio immobiliare della società:

• Prima fase: Vendite al valore di pronto realizzo entro due anni dall’omologa.

• Seconda fase: Riduzione progressiva del prezzo per garantire l’integrale liquidazione entro tre anni.

• Le modalità di liquidazione devono essere conformi all’articolo 114 del Ccii, come richiamato dall’articolo 64-bis, comma 9, Ccii.

Il Collegio milanese ha ritenuto che il richiamo normativo all’articolo 114 del Ccii consenta di superare i dubbi sull’ammissibilità di un Pro liquidatorio, ampliando così il raggio d’azione dello strumento rispetto ai tradizionali concordati.

Conclusioni

Il PRO si configura come uno strumento dirompente, in grado di ridefinire le regole distributive e creare margini di negoziazione più ampi tra debitore e creditori rispetto al concordato preventivo o liquidatorio. Tuttavia, il controllo giudiziale sulla formazione delle classi rimane cruciale per garantire omogeneità e prevenire abusi.

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CRISI D’IMPRESA: I PRESUPPOSTI PER LE MISURE PROTETTIVE

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Tribunale di Modena, Civile, Sezione 3, Ordinanza del 22-07-2024, n. 6167

La vicenda processuale

Nell’aprile del 2022, la Guardia di Finanza notificava un processo verbale di contestazione al titolare di una società a responsabilità limitata, attiva nel settore del commercio di carburante. A tale episodio seguivano quattro avvisi di accertamento da parte dell’Agenzia delle Entrate, che conducevano a una crisi economica dell’impresa.

L’imprenditore presentava immediato ricorso avverso tali provvedimenti; tuttavia, il Giudice Tributario rigettava la domanda. In sede di gravame, il rigetto dell’istanza cautelare di sospensione della prima decisione faceva sì che l’Erario iscrivesse a ruolo gli ingenti importi dovuti.

Nel giugno del 2024, la società proponeva ricorso ex articolo 19 del Codice della Crisi dell’Impresa e dell’Insolvenza (CCII), chiedendo al Tribunale di Modena:

• la conferma e applicazione delle misure protettive del patrimonio richieste con apposita istanza iscritta nel Registro delle Imprese;

• la sospensione degli obblighi indicati dall’articolo 20 del medesimo Codice, nei confronti dei creditori e delle banche.

Con il medesimo decreto, l’organo monocratico fissava l’udienza e nominava l’Ausiliario.

Le posizioni delle parti

Durante il procedimento:

• Agenzia delle Entrate: chiedeva il rigetto della domanda.

• Esperto: depositava un parere favorevole all’accoglimento delle richieste.

• Ausiliario: evidenziava numerose criticità del piano di risanamento proposto, rilevanti ai fini della decisione.

Esame del piano di risanamento

A metà luglio, il giudice sentiva tutte le parti coinvolte e analizzava il piano di risanamento aziendale, basato su:

1. Regolarizzazione dei debiti fiscali: tramite annullamento degli avvisi di accertamento già impugnati, in un’ottica conciliativa mediante i rimedi transattivi previsti dagli articoli 23 comma II bis, 63 o 88 del CCII.

2. Nuove entrate per la continuità aziendale: tramite prosecuzione delle attività e vendita di beni non necessari.

Il parere dell’Esperto rimodulava gli importi dovuti dalla società, ma il giudice rilevava che il piano non considerava valide alternative liquidatorie e mostrava criticità legate alla negligenza del debitore, come segnalato dalla Guardia di Finanza e dalla Procura della Repubblica.

Decisioni del giudice

1. Misure protettive:

• Sono state confermate con limiti temporali (fino a ottobre 2024) e soggettivi, per favorire trattative già avviate con i creditori.

• È stata esclusa l’operatività verso soggetti non formalmente coinvolti nel procedimento.

2. Misure cautelari:

• Rigettate per genericità o inutilità, in particolare nei confronti delle banche che avevano già concesso la sospensione delle linee di credito.

3. Ulteriori richieste:

• Il giudice ha ordinato maggiore chiarezza nel piano di risanamento aziendale e ha sottolineato l’importanza di un’alternativa liquidatoria in caso di mancato successo del piano.

• L’accertamento delle pretese erariali è stato rimesso alla competenza del giudice concorsuale.

4. Ruolo dell’Esperto e dell’Ausiliario:

• Confermata la facoltà di segnalare eventuali presupposti per la revoca o l’abbreviazione delle misure.

Conclusioni

Il Tribunale ha bilanciato la necessità di tutelare l’impresa con i diritti dei creditori, accogliendo parzialmente le misure protettive e rigettando quelle cautelari. La compensazione delle spese processuali è stata motivata dalla natura non contenziosa del procedimento.

L’ordinanza n. 6167 del 18 luglio 2024 conferma il ruolo centrale del dialogo tra le parti e della supervisione tecnica nel garantire trasparenza e sostenibilità delle soluzioni proposte.

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RESPONSABILITÀ PENALE DEL MEDICO: REATO COLPOSO OMISSIVO IMPROPRIO E LA SENTENZA “FRANZESE”

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Corte di Cassazione, Sezione Unite, Penale, Sentenza dell’11 settembre 2002, n. 30328

Sentenza Franzese del 2002: il rapporto di causalità nel reato colposo omissivo improprio

La Sentenza Franzese del 2002 ha definito i criteri per accertare il rapporto di causalità nel reato colposo omissivo improprio.

In tale contesto, il rapporto di causalità tra omissione ed evento non può essere basato esclusivamente sul coefficiente di probabilità statistica. È necessario verificarlo attraverso un giudizio di alta probabilità logica, che richiede di accertare quanto segue:

• Supponendo come compiuta l’azione che sarebbe stata doverosa, e

• Escludendo l’interferenza di decorsi causali alternativi,

l’evento, con un elevato grado di credibilità razionale:

1. Non si sarebbe verificato, oppure

2. Si sarebbe verificato in un momento significativamente posteriore o con una minore intensità lesiva.

Fattispecie concreta

Nel caso esaminato, è stata affermata la responsabilità di un sanitario per omicidio colposo. Tale responsabilità deriva dall’omissione di una diagnosi corretta, attribuibile a negligenza e imperizia, e dall’assenza di un intervento tempestivo che, se effettuato, avrebbe potuto salvare la vita del paziente.

Accertamento del rapporto di causalità nei reati omissivi impropri in ambito medico-chirurgico: principi di diritto

In relazione all’accertamento del rapporto di causalità, con particolare riferimento ai reati omissivi impropri e al settore medico-chirurgico, è necessario enunciare i seguenti principi di diritto:

a) Il nesso causale può essere riconosciuto quando, sulla base di un giudizio controfattuale condotto secondo una regola di esperienza generalizzata o una legge scientifica (universale o statistica), si accerti che, qualora il medico avesse posto in essere la condotta doverosa impeditiva dell’evento hic et nunc:

• L’evento non si sarebbe verificato, oppure

• Si sarebbe verificato in un momento significativamente successivo o con una minore intensità lesiva.

b) Non è consentito dedurre automaticamente dal coefficiente di probabilità espresso da una legge statistica la conferma o meno dell’ipotesi accusatoria sul nesso causale. Spetta al giudice verificare la validità di tale legge nel caso concreto, considerando le circostanze del fatto e l’evidenza disponibile. Il ragionamento probatorio deve:

• Escludere l’interferenza di fattori alternativi;

• Dimostrare, con un alto grado di credibilità razionale o probabilità logica, che la condotta omissiva del medico è stata condizione necessaria dell’evento lesivo.

c) In presenza di insufficienza, contraddittorietà o incertezza delle prove sulla ricostruzione del nesso causale, il ragionevole dubbio circa l’effettiva efficacia condizionante della condotta omissiva rispetto ad altri fattori contribuenti comporta l’assoluzione dell’imputato.

Ruolo della Corte di Cassazione

Alla Corte di Cassazione, in qualità di giudice di legittimità, è affidato il compito di controllare retrospettivamente la razionalità delle argomentazioni giustificative (cosiddetta giustificazione esterna). Tale controllo riguarda:

• I dati empirici utilizzati come prova dal giudice di merito;

• Le inferenze dedotte da tali dati;

• I criteri che sostengono le conclusioni del giudice di merito.

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Foto sentenza “Franzese

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RESPONSABILITÀ MEDICA E NESSO DI CAUSALITÀ: RAPPORTO TRA CONDOTTA OMISSIVA COLPOSA MEDICA ED EVENTO LETALE IN BASE AL CRITERIO DI ALTA PROBABILITÀ LOGICA

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Accertamento del nesso di causalità in caso di condotta omissiva colposa

Per stabilire la sussistenza del nesso di causalità tra la condotta omissiva colposa addebitata al sanitario e l’evento letale, è necessario:

1. Accertare l’evento naturalisticamente accaduto

• È richiesto un giudizio esplicativo preliminare, che consenta di ricostruire cosa sia effettivamente accaduto.

2. Valutare l’efficacia della condotta omessa

• Occorre verificare se l’azione omessa, ove posta in essere, avrebbe potuto:

• Evitare l’evento.

• Ritardarne significativamente la verificazione.

3. Applicare un criterio di alta probabilità logica

• Non basta considerare un mero coefficiente di probabilità statistica.

• È necessario accertare, con un elevato grado di credibilità razionale, che l’azione doverosa:

• Avrebbe evitato l’evento.

• Avrebbe ridotto la gravità o ritardato l’evento in maniera significativa.

4. Tenere conto delle circostanze concrete

• La valutazione deve basarsi su:

• Informazioni scientifiche affidabili.

• Le specifiche condizioni del paziente e le contingenze significative del caso.

Questo approccio trova fondamento nei principi stabiliti dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, in particolare nella sentenza Franzese (Sezioni Unite, 10 luglio 2002).

Conclusione

Nel reato colposo omissivo improprio, il rapporto di causalità tra omissione ed evento non può essere affermato sulla base di semplici dati statistici, ma deve essere supportato da un giudizio di alta probabilità logica. Solo così si può affermare che l’evento lesivo non si sarebbe verificato, o si sarebbe verificato con minore intensità o in epoca significativamente posteriore, in assenza di decorsi causali alternativi.

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RESPONSABILITÀ MEDICA ED EVENTO LESIVO: IL MOMENTO INIZIALE DELLA CONDOTTA DEL MEDICO E LA SUCCESSIVA EVOLUZIONE DELLA PATOLOGIA

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Accertamento della responsabilità medica: causalità materiale e giuridica

In tema di responsabilità medica, è indispensabile accertare il momento iniziale e la successiva evoluzione della malattia. Solo così è possibile verificare se, laddove il sanitario avesse posto in essere la condotta dovuta, l’evento lesivo sarebbe stato evitato o differito.

Causalità materiale

Il primo profilo, inerente alla “causalità materiale”, è preliminare e deve essere accertato “al di là di ogni ragionevole dubbio”.

Causalità giuridica

Il secondo profilo, che riguarda la “causalità giuridica”, si sostanzia in un giudizio controfattuale. Questo giudizio impone di accertare se la condotta omessa, qualora eseguita, avrebbe potuto evitare l’evento. Essendo ipotetico, tale giudizio è connaturato a un determinato tasso di probabilismo.

La giurisprudenza, per ricostruire il nesso causale, richiama il concetto di alta probabilità logica o credibilità razionale (Sezioni Unite, 10 luglio 2002, Franzese). Questo concetto impone di:

1. Tener conto di tutte le caratteristiche del caso concreto.

2. Integrare il criterio della frequenza statistica con elementi idonei a modificarla, poiché la statistica, da sola, non è sempre dirimente.

Complessità nelle patologie probabilistiche

In materia di responsabilità medica, l’accertamento della causalità giuridica diventa particolarmente complesso in relazione a patologie con eziologia probabilistica. Tali patologie, come i meccanismi della cancerogenesi, sono caratterizzate da:

• Incertezze sull’eziologia.

• Risposte individuali alle cure non prevedibili con certezza.

Di conseguenza, non sempre è possibile formulare in termini di alta probabilità logica il giudizio controfattuale.

Caso concreto: il ritardo nella diagnosi

Un esempio emblematico è rappresentato dalla decisione di annullare con rinvio una sentenza di condanna per omicidio colposo a carico di un medico dello sport. Il professionista, avendo in cura una paziente, aveva omesso:

• La richiesta di una consulenza specialistica ortopedica.

• La valutazione del progressivo accrescimento di una massa e del peggioramento delle condizioni della paziente.

Il medico aveva prescritto per mesi trattamenti fisiokinesiterapici per la cura di ematomi, nonostante il continuo accrescimento della neoformazione. Solo dopo circa nove mesi si è rilevato che si trattava di un sarcoma a cellule chiare partito dalla coscia destra.

L’approfondimento richiesto dalla Corte

La Corte ha sollecitato un approfondimento sulla base dell’accertamento tecnico, che aveva concluso:

• Anche con una diagnosi tempestiva, la probabilità di sopravvivenza a cinque anni non avrebbe superato il 25%.

Nel 75% edei casi, anche con una diagnosi e una terapia tempestive, la paziente sarebbe deceduta.

Questi elementi non hanno consentito di formulare, in termini di alta probabilità logica o credibilità razionale, il giudizio controfattuale richiesto per confermare la condanna.

Conclusioni

Questo caso evidenzia l’importanza di un approccio rigoroso nell’accertamento del nesso causale, tenendo conto delle peculiarità di ogni singolo caso e delle incertezze scientifiche che possono influenzare l’analisi della responsabilità medica.

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Foto dell’Ordinanza

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Per ulteriori approfondimenti su questo tema o sulle implicazioni pratiche potete contattare:

STUDIO LEGALE BONANNI SARACENO
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INAIL E VITTIME DELL’AMIANTO: RIVALUTAZIONE LIMITATA AL PERIODO DI EFFETTIVA E PROVATA ESPOSIZIONE AL RISCHIO

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Interpretazione dell’art. 13, comma 8, della Legge n. 257/1992: Rivalutazione del Periodo di Esposizione all’Amianto

Il disposto dell’art. 13, comma 8, della Legge n. 257/1992 va interpretato nel senso che, per i lavoratori esposti al rischio amianto per un periodo ultradecennale, è rivalutabile esclusivamente il periodo di lavoro di effettiva e provata esposizione al rischio.

Non si applica, invece, una rivalutazione all’intero periodo coperto da assicurazione obbligatoria contro l’amianto (ossia l’intero periodo di assicurazione all’INAIL, che include anche altri rischi oltre a quello dell’amianto). Tale interpretazione si basa su due considerazioni principali:

1. Evitare discriminazioni: Un’estensione generalizzata creerebbe un’ingiustificata discriminazione nei confronti dei lavoratori delle cave e miniere di amianto, nonché di quelli colpiti da malattie correlate a tale materiale.

2. Finalità della norma: La locuzione “intero periodo lavorativo” deve essere intesa, alla luce degli obiettivi della Legge n. 257/1992 (come evidenziato anche dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 5 del 12 gennaio 2000), come il periodo effettivamente caratterizzato dal rischio di contrarre malattie. In altre parole, il periodo rivalutabile coincide con quello di esposizione qualificata al rischio di asbestosi.

Questa interpretazione garantisce una corretta applicazione della normativa in linea con le sue finalità di tutela dei lavoratori esposti al rischio amianto.

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