SOCIETARIO: LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE E SOCIETÀ ESTINTE SECONDO IL CODICE DELLA CRISI D’IMPRESA E DELL’INSOLVENZA

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Liquidazione giudiziale e società estinte: il regime normativo aggiornato e le competenze dello Studio Legale Bonanni Saraceno

Il quadro normativo concorsuale vigente

La disciplina della crisi d’impresa e dell’insolvenza è oggi regolata dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14), recentemente aggiornato dai decreti correttivi D.Lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, D.Lgs. 17 giugno 2022, n. 83, e D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 (c.d. Decreto correttivo ter). Quest’ultimo decreto, entrato in vigore il 28 settembre 2024, ha perfezionato l’armonizzazione normativa con le disposizioni della Direttiva UE 2019/1023, rafforzando le procedure di ristrutturazione preventiva, esdebitazione e liquidazione.

L’articolo 390 del Codice sancisce la ultrattività della previgente Legge fallimentare (R.D. 16 marzo 1942, n. 267) per le procedure pendenti alla data di entrata in vigore del nuovo Codice, mentre la giurisprudenza di legittimità ha precisato che le disposizioni codicistiche hanno valenza interpretativa solo quando sussiste continuità tra il vecchio e il nuovo regime (Cass., Sez. Un., 25-3-2021, n. 8504).

Principi generali della riforma concorsuale

Tra i principi cardine della Legge delega 19 ottobre 2017, n. 155, recepita nel Codice della crisi, si evidenziano:

  • Unitarietà del procedimento concorsuale: tutte le iniziative giudiziali relative a un medesimo debitore confluiscono in un unico procedimento, presieduto da un giudice delegato (art. 7 c.c.i.; Cass., Sez. I, 8-5-2024, n. 12523).
  • Continuità aziendale: priorità alle soluzioni che assicurano la prosecuzione dell’attività economica e il miglior soddisfacimento dei creditori, riservando la liquidazione giudiziale come extrema ratio (art. 1, co. 1, lett. g, legge n. 155/2017).
  • Allargamento della concorsualità: il Codice favorisce una gestione integrata dei conflitti tra debitore e creditori, incentivando il risanamento dell’impresa anche mediante strumenti di natura privatistica con effetti pubblicistici (Cass., Sez. Un., 31-12-2021, n. 42093).

Crisi e insolvenza: definizioni e implicazioni

Il Codice distingue chiaramente tra crisi e insolvenza (art. 2 c.c.i.):

  • La crisi indica uno stato probabile di insolvenza, evidenziato dall’inadeguatezza dei flussi di cassa nei successivi dodici mesi.
  • L’insolvenza rappresenta uno stato concreto e stabile di incapacità del debitore di far fronte alle obbligazioni con mezzi ordinari, rilevabile anche attraverso un singolo inadempimento significativo (Cass., Sez. I, 11-3-2019, n. 6978; Cass., Sez. I, 18-1-2019, n. 1465).

L’insolvenza è valutata dinamicamente, considerando l’intera operatività dell’impresa, e non esclusivamente il rapporto tra attivo e passivo (Cass., n. 29913/2018; Cass., Sez. VI, 20-1-2020, n. 1069).

Presupposti per l’apertura della liquidazione giudiziale

L’impresa può essere sottoposta a liquidazione giudiziale solo se soddisfa specifici requisiti dimensionali e si trovi in stato di insolvenza (art. 121 c.c.i.):

  1. Attivo patrimoniale annuo ≤ 300.000 € nei tre esercizi precedenti;
  2. Ricavi complessivi annui ≤ 200.000 € nei tre esercizi precedenti;
  3. Ammontare dei debiti ≤ 500.000 € (anche non scaduti).

La giurisprudenza ha chiarito che nel computo dell’indebitamento rilevano anche i debiti contestati, iscritti nei bilanci o accantonati a fondi rischi ed oneri (Cass., Sez. I, 12-1-2017, n. 601).

L’onere probatorio della non assoggettabilità alla liquidazione giudiziale grava sul debitore, che può avvalersi di bilanci, scritture contabili o altri documenti, anche formati da terzi (Cass., Sez. I, 9-11-2020, n. 25025; Cass., Sez. VI, 10-5-2022, n. 14819).

La liquidabilità della società estinta

Il Codice della crisi consente l’apertura della liquidazione giudiziale entro un anno dalla cancellazione della società dal registro delle imprese, se l’insolvenza si è manifestata anteriormente o entro l’anno successivo (art. 33 c.c.i.).

  • La società estinta mantiene la capacità processuale ai fini della procedura concorsuale, in virtù di una fictio iuris (Cass., Sez. I, 6-8-2021, n. 22449).
  • L’orientamento giurisprudenziale consolidato stabilisce che i crediti della società sopravvivono alla cancellazione, salvo una manifestazione inequivoca di volontà di remissione da parte del creditore (Cass., Sez. Un., 16-7-2025, n. 19750).

La sorte dei crediti e dei debiti residui

  • Società di capitali: i crediti non soddisfatti possono essere fatti valere nei confronti dei soci fino all’importo riscosso in sede di liquidazione e nei confronti dei liquidatori in caso di loro colpa (art. 2495 c.c.).
  • Società di persone: responsabilità dei soci variabile secondo il tipo societario, con possibilità di estensione ai soci accomandanti limitatamente alla quota di liquidazione (artt. 2312 e 2324 c.c.).

In caso di cancellazione volontaria, la giurisprudenza ha precisato che non si presume automaticamente la rinuncia ai crediti non iscritti in bilancio; l’onere di dimostrare la remissione del credito grava sul soggetto che intende opporsi alla pretesa (Cass., Sez. Un., 16-7-2025, n. 19750).

L’articolo 2495 del codice civile disciplina la sorte dei crediti sociali non soddisfatti al termine della liquidazione di una società di capitali. In sintesi:

  1. Responsabilità dei soci: i creditori insoddisfatti possono agire nei confronti dei soci fino alla concorrenza delle somme che questi hanno ricevuto durante la liquidazione finale. Questo riflette il principio dell’autonomia patrimoniale perfetta, tipica delle società di capitali, limitando la responsabilità dei soci all’ammontare effettivamente percepito.
  2. Responsabilità dei liquidatori: i liquidatori rispondono solo se il mancato pagamento dei crediti è derivato da loro colpa (negligenza, imperizia o violazione dei doveri di legge).

In pratica, l’art. 2495 c.c. tutela sia i creditori, garantendo una via di soddisfazione residua, sia i soci, limitando la loro esposizione patrimoniale, e attribuisce ai liquidatori un obbligo di diligenza nella gestione della procedura di liquidazione.

confronto tra società di capitali e società di persone riguardo ai crediti sociali non soddisfatti in sede di liquidazione:


1. Società di capitali (S.p.A., S.r.l.)

  • Responsabilità dei soci: limitata all’importo effettivamente riscosso durante la liquidazione.
  • Responsabilità dei liquidatori: i liquidatori rispondono solo in caso di colpa (art. 2495 c.c.).
  • Autonomia patrimoniale: perfetta; il patrimonio della società è distinto da quello dei soci, quindi i creditori possono soddisfarsi solo sul patrimonio sociale e, residualmente, fino alle somme riscosse dai soci.

2. Società di persone (S.n.c., S.a.s.)

  • Società in nome collettivo (S.n.c.):
    • I creditori insoddisfatti possono agire nei confronti dei soci in proporzione alla responsabilità illimitata prevista dalla legge.
    • Anche i liquidatori rispondono se il mancato pagamento dipende da loro colpa (art. 2312 c.c.).
  • Società in accomandita semplice (S.a.s.):
    • I soci accomandatari hanno responsabilità illimitata per i debiti sociali.
    • I soci accomandanti rispondono solo fino alla quota di liquidazione.
    • Anche qui, i liquidatori rispondono in caso di colpa.

3. Differenze principali

AspettoSocietà di capitaliSocietà di persone
Responsabilità dei sociLimitata alle somme riscosseIllimitata (S.n.c.) o limitata alla quota di liquidazione (S.a.s.)
PatrimonioAutonomia perfettaPatrimonio sociale e personale dei soci collegati
Ruolo liquidatoriRispondono solo per colpaStessa regola: rispondono solo per colpa
Tutela creditoriLimitata al patrimonio sociale e somme riscosse dai sociPuò coinvolgere direttamente il patrimonio personale dei soci (S.n.c.)

In sintesi, la differenza chiave risiede nella responsabilità patrimoniale dei soci: nelle società di capitali è limitata, nelle società di persone può essere illimitata, con conseguente maggiore esposizione personale dei soci verso i creditori.

Considerazioni conclusive

Il regime concorsuale introdotto dal Codice della crisi e aggiornato dai decreti correttivi ha rafforzato la disciplina della liquidazione giudiziale, distinguendo chiaramente tra crisi e insolvenza, prevedendo requisiti dimensionali stringenti e tutelando sia i creditori sia la certezza dei rapporti giuridici.

Le competenze dello Studio Legale Bonanni Saraceno

Lo Studio Legale Bonanni Saraceno vanta una consolidata esperienza in materia di diritto concorsuale e crisi d’impresa, con particolare riguardo a:

  • Apertura e gestione di procedure di liquidazione giudiziale;
  • Assistenza nell’accertamento dello stato di insolvenza e nella valutazione dei requisiti di non assoggettabilità;
  • Supporto nelle società estinte e nella gestione dei rapporti con creditori e soci;
  • Consulenza strategica per la tutela dei diritti dei creditori e dei debitori nella fase concorsuale.

Lo Studio offre un approccio integrato, tecnico e giuridico, in grado di guidare imprese, amministratori e creditori nella complessità delle procedure concorsuali, garantendo tutela legale e supporto operativo efficace.


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Per ulteriori approfondimenti su questo tema o sulle relative implicazioni pratiche potete contattare:

STUDIO LEGALE BONANNI SARACENO
Avv. Fabrizio Valerio Bonanni Saraceno
Piazza Giuseppe Mazzini, 27 – 00195 – Roma

Tel+39 0673000227

Cell. +39 3469637341

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Avv. F. V. Bonanni Saraceno
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RASSEGNA GIURISPRUDENZIALE (30 SETTEMBRE 2025)

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30 settembre 2025


Rassegna Giurisprudenziale: Settembre 2025 – Cassazione Civile e Penale

Lo Studio Legale Bonanni Saraceno propone un’analisi approfondita delle più recenti pronunce della Corte di Cassazione, evidenziando i principi di diritto emergenti e le possibili implicazioni pratiche per professionisti, imprese e cittadini. La rassegna copre tematiche civili e penali, con particolare attenzione a tributi, responsabilità civile, lavoro carcerario, contratti professionali e abusi edilizi.


CIVILE

Tributi

  • Cassazione n. 26252: La Corte ribadisce che l’Amministrazione finanziaria, nel diniego di rimborso o nella sospensione di un provvedimento, non è obbligata a fornire prova certa dell’esistenza di eventuali controcrediti. Tuttavia, nel giudizio contenzioso questa prova diventa essenziale. Questo principio chiarisce i confini tra potere discrezionale dell’amministrazione e diritto del contribuente ad ottenere una decisione supportata da elementi probatori verificabili, rafforzando la tutela del contribuente in sede giurisdizionale.
  • Cassazione n. 26259: L’insussistenza dell’obbligo di sottoscrizione della cartella di pagamento semplifica le controversie relative agli atti trasmessi via PEC. Non rileva se l’atto sia digitale nativo o scansione cartacea: ciò che conta è la provenienza dall’Agente della riscossione, rafforzando il principio di effettività della notifica e riducendo contenziosi su aspetti formali.

Processo Civile

  • Cassazione n. 26265: Il tardivo deposito del controricorso in giudizio di legittimità comporta l’improcedibilità, anche in assenza di una norma espressa. La pronuncia sottolinea l’importanza del rispetto dei termini processuali come requisito essenziale per garantire la regolarità del processo e la certezza dei ruoli procedurali.

Disciplinare Avvocati

  • Cassazione S.U. n. 26270: Confermata la sospensione di un avvocato COA che aveva favorito l’iscrizione all’Albo “sezione speciale avvocati stabiliti” di soggetti con abilitazione estera non idonea. La decisione evidenzia il dovere di diligenza e correttezza degli avvocati nell’accesso alla professione, salvaguardando la qualità e la legalità delle iscrizioni professionali.

Compensi Professionali

  • Cassazione n. 26286: La prescrizione presuntiva dei compensi non può essere interrotta né da fatture né da pagamenti parziali, se non qualificati come acconti, e non è influenzata da ammissioni stragiudiziali del debitore. La sentenza rafforza la certezza giuridica sui termini di prescrizione, tutelando i professionisti e definendo chiaramente i confini della prova presuntiva del credito.

Contratto d’Opera Professionale

  • Cassazione n. 26288: La validità di un patto di quota lite è determinata esclusivamente dal periodo in cui il contratto di patrocinio è stato concluso. Ciò conferma che la regolarità formale del contratto prevale sull’eventuale successiva illegittimità normativa, fornendo un chiaro parametro per la validità dei patti di compenso in ambito professionale.

Notai

  • Cassazione n. 26290: La sopravvenuta eliminazione della causa di nullità influisce solo sulla valutazione della gravità della condotta disciplinare, non sul momento consumativo dell’illecito. La decisione offre una guida importante per i procedimenti disciplinari, distinguendo tra accertamento dell’illecito e valutazione della sanzione.

Lavoro Carcerario

  • Cassazione n. 26300: La prescrizione dei crediti retributivi dei detenuti decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro, e non dalla fine dello stato detentivo. La Corte considera il rapporto di lavoro come unitario, chiarendo i criteri di calcolo dei termini di prescrizione e garantendo il riconoscimento dei diritti economici del lavoratore detenuto.

Responsabilità Civile

  • Cassazione n. 26320: Le case di riposo, nell’ambito di contratti atipici di “spedalità”, hanno un obbligo di protezione pieno e proattivo nei confronti degli ospiti, anche in presenza di clausole limitative interne. La sentenza afferma il principio di responsabilità oggettiva e di tutela rafforzata degli anziani vulnerabili, orientando la gestione dei contratti di assistenza.

PENALE

Illeciti e Abusi Edilizi

  • Cassazione n. 32167: In assenza di deliberazione comunale sul mantenimento dell’opera, la demolizione è l’unico sbocco legittimo a carico del responsabile.
  • Cassazione n. 32169: La valutazione della tenuità del fatto deve considerare la tipologia dei beni lesi e la gravità complessiva degli illeciti, bilanciando la proporzionalità della sanzione con la tutela dei beni giuridici coinvolti.

Beni Culturali

  • Cassazione n. 32166: Le monete numismatiche acquistate legalmente non appartengono allo Stato, distinguendo la proprietà privata dai beni demaniali e chiarendo i criteri di tutela del patrimonio culturale.

Reddito di Cittadinanza

  • Cassazione n. 32172: Ai fini della determinazione del reddito di cittadinanza, le vincite online devono essere considerate lorde, evidenziando la necessità di calcolare correttamente la base imponibile per l’accesso al beneficio.

Misure Alternative al Carcere

  • Cassazione n. 32251: La sospensione del procedimento con messa alla prova può essere revocata solo in caso di gravi violazioni, rifiuto del lavoro di pubblica utilità o commissione di nuovi delitti. La decisione rafforza la funzione rieducativa e cautelativa delle misure alternative, sottolineando la responsabilità del soggetto in prova.

Competenza dello Studio Legale Bonanni Saraceno

Lo Studio Legale Bonanni Saraceno si distingue per l’approfondita conoscenza della giurisprudenza più recente e per la capacità di tradurre i principi di diritto in strategie concrete per i clienti. L’esperienza consolidata in diritto civile, penale, tributario e disciplinare consente allo studio di fornire consulenza altamente qualificata, aggiornata e mirata, garantendo supporto sia ai professionisti che ai privati in tutti gli ambiti del diritto.


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