RESPONSABILITÀ MEDICA: LA CASSAZIONE SI PRONUNCIA SULL’OMESSA INFORMAZIONE SU TERAPIE SPERIMENTALI (ORDINANZA N. 25771/2025)

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Consenso informato e onere della prova: la Cassazione sull’omessa informazione su terapie sperimentali (ord. n. 25771/2025)


1. Introduzione: il nodo del consenso informato

Il tema del consenso informato rappresenta una delle aree più delicate della responsabilità medica. Non si tratta soltanto di garantire al paziente il diritto all’autodeterminazione, ma anche di bilanciare questo diritto con i limiti della scienza medica e con l’onere della prova in sede giudiziaria.

Con l’ordinanza n. 25771/2025, la Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale: spetta al paziente (o ai suoi rappresentanti legali, come nel caso dei minori) dimostrare che, se adeguatamente informato, avrebbe rifiutato la terapia raccomandata optando per un trattamento alternativo, anche se sperimentale.


2. Il caso: cure in Austria e richiesta di risarcimento

La vicenda trae origine dal ricorso dei genitori di un bambino deceduto per linfoma ALCL con prognosi infausta, dopo cure eseguite presso una clinica universitaria austriaca.

  • Secondo la CTU di primo grado, il protocollo ALCL Relapse (chemioterapia + trapianto allogenico di cellule staminali) costituiva la terapia standard, con tassi di guarigione superiori al 50%.
  • I farmaci alternativi, come Crizotinib o Brentuximab Vedotin, erano invece ritenuti altamente sperimentali, privi di prove di efficacia e con effetti collaterali ignoti.

I giudici di merito hanno condannato i genitori a rimborsare le spese sostenute, ritenendo che i medici non fossero tenuti a informare su cure ancora in fase sperimentale.


3. La decisione della Corte d’appello di Trento

La Corte d’appello ha confermato la sentenza di primo grado, sottolineando due aspetti centrali:

  1. Mancanza di prova controfattuale: i genitori non hanno dimostrato che, se informati, avrebbero rifiutato il protocollo ALCL Relapse.
  2. Valutazione probatoria: gli elementi raccolti inducevano a ritenere che la scelta sarebbe comunque ricaduta sulla terapia standard, più affidabile e consolidata rispetto a farmaci sperimentali.

4. La Cassazione: il corretto riparto dell’onere della prova

Gli Ermellini hanno respinto il ricorso, ritenendo corretto il ragionamento della Corte territoriale. In particolare:

  • il giudice deve valutare il contesto temporale delle decisioni terapeutiche, non astrattamente;
  • non è sufficiente dimostrare un’informazione incompleta: serve la prova del nesso causale tra omissione informativa e diversa scelta terapeutica;
  • l’omessa informazione non integra automaticamente né errore essenziale ex art. 1429 c.c. né inadempimento grave ex art. 1455 c.c.

5. Principio di diritto: senza prova della scelta alternativa, niente risarcimento

La Corte ha ribadito un principio che ha forti ricadute pratiche:

La violazione dell’obbligo informativo, in assenza di prova che il paziente (o i suoi rappresentanti) avrebbe optato per una cura diversa, non comporta né risarcimento del danno né invalidità del contratto terapeutico.


6. Riflessioni conclusive

L’ordinanza n. 25771/2025 conferma la linea restrittiva della giurisprudenza in tema di consenso informato. Se da un lato i medici hanno l’obbligo di fornire informazioni chiare e complete, dall’altro la responsabilità civile richiede una prova rigorosa del danno conseguente all’omessa informazione.

Per la pratica forense, il messaggio è chiaro: nei giudizi di responsabilità medica non basta dimostrare una lacuna informativa; occorre anche provare che, se informato, il paziente avrebbe fatto una scelta diversa, ragionevole e concretamente percorribile.


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STUDIO LEGALE BONANNI SARACENO
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RASSEGNA STAMPA GIURISPRUDENZIALE (23 SETTEMBRE 2025)

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23 settembre 2025


Rassegna Stampa Giuridica – Ultime Sentenze della Corte di Cassazione


Rassegna stampa giuridica aggiornata con le ultime sentenze della Corte di Cassazione in materia civile e penale: pubblico impiego, accertamento fiscale, compenso avvocati, processo civile, prescrizione, misure cautelari e benefici penitenziari.


Sezione Civile

Pubblico impiego – Cass. civ., n. 25698/2025

Indennità “De Maria” e personale universitario
La Corte di Cassazione ha chiarito che l’indennità “De Maria”, prevista dall’art. 31 d.P.R. n. 761/1979, non spetta in via automatica al personale universitario, ma solo in presenza di identità di mansioni, funzioni e anzianità rispetto al personale del SSN. Escluse dal computo le voci di retribuzione legate a incarichi dirigenziali (risultato, esclusività, posizione), salvo il periodo di effettivo conferimento.
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Accertamento fiscale – Cass. civ., n. 25702/2025

Accertamento d’ufficio e presunzioni supersemplici
In caso di omessa dichiarazione, l’Amministrazione finanziaria può avvalersi delle presunzioni “supersemplici” ex art. 41 d.P.R. 600/1973, anche prive di gravità, precisione e concordanza. Tuttavia, resta l’obbligo di determinare i costi deducibili, pena la violazione del principio costituzionale di capacità contributiva.


Lavoro – Cass. civ., n. 25703/2025

Società partecipate e benefici contrattuali
La Corte ha stabilito che i dipendenti delle società partecipate hanno diritto, ab origine, ai benefici contrattuali maturati nel 2015, indipendentemente dal blocco della contrattazione collettiva, che non incide sui CCNL di diritto privato.


Compenso avvocati – Cass. civ., nn. 25711 e 25712/2025

  • Fase istruttoria: spetta il compenso unitario anche senza attività istruttoria strettamente intesa, purché vi sia stata trattazione della causa (udienze o memorie).
  • Difensore d’ufficio: l’art. 106-bis d.P.R. applicabile ai compensi dell’avvocato d’ufficio in caso di imputato irreperibile.

Processo civile – Cass. civ., n. 25716/2025

Interruzione del processo
Gli eventi interruttivi sono rilevanti se verificatisi prima della chiusura della discussione, anche quando questa sia stata riaperta per eventi processuali sopravvenuti.


Contratto d’opera professionale – Cass. civ., n. 25718/2025

Il mancato finanziamento non esclude il diritto al compenso per l’attività professionale già svolta.


Spese processuali – Cass. civ., n. 25739/2025

La “peculiarità della questione giuridica” non basta a motivare la compensazione delle spese a favore della parte totalmente soccombente.


Agevolazioni fiscali – Cass. civ., n. 25761/2025

Prima casa e immobili in costruzione
L’agevolazione “prima casa” (art. 1 Tariffa Parte I, Nota II-bis, d.lgs. 131/1986) si applica anche agli immobili in costruzione non di lusso, inclusi quelli ancora da edificare attraverso operazioni atipiche.


Responsabilità medica – Cass. civ., n. 25771/2025

Obbligo di informazione e risarcimento
Rigettata la domanda risarcitoria di genitori di un minore: pur mancando un’informazione completa sulle terapie alternative, non è stata provata la correlazione tra omessa informazione e consenso al trattamento.


Prescrizione – Cass. civ., n. 25811/2025

La parziale diversità dei termini di prescrizione tra azione civile e penale è legittima, in coerenza con l’autonomia dei due processi.


Sezione Penale

Misure cautelari – Cass. pen., n. 31539/2025

Attualità dell’esigenza cautelare
Se tra il fatto e l’applicazione della misura cautelare intercorre un lungo tempo, il giudice deve motivare in concreto l’attualità delle esigenze restrittive.


Tribunale del riesame – Cass. pen., n. 31666/2025

In sede di riesame non è deducibile l’inefficacia della misura cautelare derivante da vizi dell’interrogatorio di garanzia.


Benefici penitenziari – Cass. pen., n. 31681/2025

Collaboratori di giustizia e ravvedimento
Per la concessione dei benefici penitenziari ai collaboratori di giustizia, il requisito del ravvedimento deve essere provato e non può fondarsi su una presunzione automatica.


🔎 Questa rassegna è pensata per operatori del diritto, studiosi e professionisti forensi che desiderano un aggiornamento rapido, ma scientificamente accurato, sulle più recenti pronunce della Corte di Cassazione.


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