REATI TRIBUTARI: CASS. ESCLUDE IL SEQUESTRO PREVENTIVO PER LA SOCIETÀ AMMESSA ALLA PROCEDURA DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI

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Reati tributari e responsabilità degli enti: la Cassazione n. 30109/2025 esclude il sequestro preventivo in caso di composizione della crisi

Introduzione

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 30109/2025, ha affrontato un tema di grande rilevanza nel diritto penale tributario e nella responsabilità degli enti ex D.lgs. 231/2001: la compatibilità tra sequestro preventivo finalizzato alla confisca e l’ammissione della società alla procedura di composizione della crisi.
La pronuncia segna un punto di svolta nell’equilibrio tra esigenze punitive dello Stato e salvaguardia della continuità aziendale, aprendo riflessioni sul rapporto tra tutela dei creditori e sanzioni penali-tributarie.


La vicenda processuale

Il caso riguardava un procedimento penale per reati tributari contestati a una società e ai suoi amministratori. Il pubblico ministero aveva disposto il sequestro preventivo delle somme, finalizzato alla confisca per equivalente. La difesa ha eccepito l’incompatibilità del provvedimento con l’ammissione della società alla composizione negoziata della crisi, ottenuta per preservare la continuità aziendale e garantire la soddisfazione dei creditori.

Il Tribunale del riesame aveva confermato il sequestro, ritenendo prevalente la finalità sanzionatoria. La Cassazione, invece, ha annullato il provvedimento, chiarendo i confini applicativi della misura cautelare reale in presenza di procedure concorsuali.


La ratio della decisione della Cassazione

La Suprema Corte ha evidenziato tre profili fondamentali:

  1. Tutela della funzione concorsuale: l’ammissione alla composizione della crisi comporta la destinazione del patrimonio aziendale alla soddisfazione dei creditori, secondo un piano regolato dall’autorità giudiziaria e dagli organi della procedura.
  2. Incompatibilità del sequestro preventivo: il vincolo cautelare penale rischia di vanificare gli effetti della procedura, sottraendo risorse indispensabili al risanamento aziendale e alla par condicio creditorum.
  3. Prevalenza dell’interesse collettivo: la Cassazione ha ritenuto che l’interesse alla prosecuzione dell’attività e al risanamento economico prevalga, in questo contesto, rispetto alla finalità repressiva del sequestro.

In sintesi, l’ammissione della società alla composizione della crisi impedisce l’adozione di sequestri preventivi finalizzati alla confisca ex D.lgs. 231/2001, a garanzia di una gestione equilibrata tra interessi punitivi e conservativi.


Implicazioni pratiche per le imprese e i difensori

La decisione ha un forte impatto operativo:

  • le imprese in crisi trovano una tutela rafforzata, potendo accedere a strumenti di risanamento senza il rischio di paralisi derivante da sequestri penali;
  • i professionisti della difesa devono valorizzare la giurisprudenza di legittimità per contrastare sequestri incompatibili con le procedure concorsuali;
  • si rafforza il principio secondo cui le misure cautelari reali non possono compromettere l’ordinato svolgimento delle procedure di regolazione della crisi.

Il contributo dello Studio Legale Bonanni Saraceno

Lo Studio Legale Bonanni Saraceno vanta un’approfondita esperienza nella materia dei reati tributari e nella gestione della responsabilità degli enti ex D.lgs. 231/2001, con particolare attenzione all’intersezione tra diritto penale e procedure concorsuali.

La complessità del caso analizzato dalla Cassazione n. 30109/2025 conferma quanto sia decisivo affidarsi a professionisti in grado di:

  • difendere efficacemente le imprese coinvolte in procedimenti penali tributari;
  • predisporre strategie difensive che valorizzino le procedure di risanamento e composizione della crisi;
  • coniugare competenze in diritto penale, diritto tributario e diritto fallimentare, garantendo un approccio interdisciplinare.

Grazie alla propria specializzazione, lo Studio Legale Bonanni Saraceno rappresenta un punto di riferimento qualificato per imprese e manager che si trovino ad affrontare procedimenti complessi in materia di reati tributari e crisi d’impresa.


Conclusioni

La sentenza Cass. n. 30109/2025 ribadisce un principio di grande rilievo: le esigenze punitive dello Stato non possono prevalere indiscriminatamente sulla salvaguardia della continuità aziendale e sulla tutela dei creditori.
Il messaggio della giurisprudenza di legittimità è chiaro: nelle procedure di composizione della crisi, il sequestro preventivo finalizzato alla confisca deve arretrare, lasciando spazio alla funzione risanatoria.

In questo quadro, il ruolo di studi legali altamente qualificati, come lo Studio Legale Bonanni Saraceno, diventa fondamentale per orientare le imprese verso soluzioni difensive efficaci, capaci di salvaguardare sia la continuità aziendale che i diritti dei soggetti coinvolti.


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Foto

Cass. Pen., III Sez., sentenza n. 30109/2025 integrale, in formato pdf

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