DANNO PATRIMONIALE: LA CASS. CHIARISCE I CRITERI DI ACCERTAMENTO E LIQUIDAZIONE PER LA PERDITA DELLA CAPACITÀ LAVORATIVA

Condividi:

Importante ordinanza della Cassazione sul risarcimento del danno da lucro cessante dopo sinistro stradale

Con l’ordinanza n. 6604/2025, depositata il 23 giugno 2025, la Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione ha dettato importanti principi di diritto in tema di danno patrimoniale da perdita della capacità lavorativa, chiarendo i criteri di accertamento e liquidazione del lucro cessante in caso di lesioni personali conseguenti a sinistro stradale.

Il caso: perdita del lavoro a seguito di un incidente stradale

La vicenda riguarda una lavoratrice dipendente di un’impresa di pulizie, coinvolta in un incidente stradale che le ha provocato una lesione all’omero. Il prolungarsi della convalescenza ha determinato il licenziamento e, in seguito, l’impossibilità di riprendere l’attività lavorativa a causa di postumi permanenti.

La donna ha quindi chiesto alla compagnia assicurativa e alla responsabile del sinistro il risarcimento del danno patrimoniale da lucro cessante, deducendo sia la perdita del reddito da lavoro svolto sia la ridotta possibilità di trovare un’occupazione futura.

La decisione della Corte d’appello e la censura della Cassazione

Liquidazione equitativa ridotta per mancata ricerca di un nuovo lavoro

La Corte d’appello, riformando il rigetto di primo grado, aveva riconosciuto il nesso causale tra incidente e licenziamento, ma ha liquidato il danno equitativamente, limitandolo agli stipendi persi nei sei mesi successivi al licenziamento, ritenendo che la vittima avrebbe potuto trovare una nuova occupazione in tale arco temporale, se si fosse attivata con diligenza.

Il principio errato secondo la Cassazione

La Cassazione ha ritenuto errata tale impostazione, precisando che la mancata prova della ricerca di un nuovo lavoro non può giustificare l’esclusione totale del risarcimento del danno da perdita di capacità lavorativa. Il giudice di merito, si legge nella pronuncia, ha invertito l’ordine logico degli accertamenti, omettendo la necessaria verifica circa:

la perdita totale o parziale della capacità lavorativa; la possibilità di svolgere un lavoro alternativo; la quantificazione del danno economico, detraendo l’eventuale reddito ancora percepibile.

I tre principi fondamentali enunciati dalla Cassazione

Dovere di attivazione del danneggiato: “Ogni persona, anche se disabile, ha il dovere ex art. 4 Cost. di attivarsi per trovare un’occupazione. Pertanto, nella liquidazione del danno patrimoniale da perdita di reddito da lavoro è doveroso tener conto della possibilità di reimpiego delle residue forze lavorative in altra attività compatibile.” Condotta colposa e aggravamento del danno: “Chi, pur in grado di lavorare, non cerca un’occupazione compatibile con le proprie condizioni fisiche, può aggravare il danno ai sensi dell’art. 1227, comma 2, c.c., ma solo se ricorrono i presupposti di legge, e previa eccezione di parte.” Obbligo di accertamento del danno prima della riduzione equitativa: “Il giudice deve prima accertare il danno patrimoniale nella sua interezza, poi valutare la possibilità di reimpiego e procedere ad eventuali riduzioni. Non è legittimo rigettare la domanda in assenza di prova della vana ricerca di lavoro.”

L’invalidità lavorativa non comporta automaticamente danno patrimoniale

Un altro profilo chiarito dalla Corte riguarda la non automaticità del danno patrimoniale in presenza di un accertamento medico-legale di incapacità lavorativa specifica.

Contrasto tra orientamenti giurisprudenziali

Due gli orientamenti emersi:

Uno ritiene che il nesso tra postumi permanenti e perdita di reddito debba essere provato caso per caso. L’altro (non condiviso dalla Cassazione) presume la perdita patrimoniale se l’invalidità supera determinate soglie (es. 10%, 25%, 30%).

Il principio corretto: serve accertamento concreto

La Cassazione ha ribadito che la quantificazione del danno patrimoniale deve basarsi su:

accertamento dei postumi permanenti; valutazione della loro compatibilità con l’attività lavorativa; verifica dell’impatto sul reddito effettivamente percepito.

È erroneo – secondo la Suprema Corte – presumere il danno sulla base della sola percentuale di invalidità, senza un accertamento concreto della diminuzione del reddito.

I tre principi conclusivi: come accertare il danno da perdita di reddito

Accertamento analitico: “Per accertare il danno patrimoniale da perdita della capacità di guadagno occorre: a) accertare i postumi permanenti; b) valutare la compatibilità tra postumi e mansioni; c) determinare se vi sia una riduzione del reddito.” Inammissibilità di automatismi percentuali: “Non è ammissibile presumere il danno patrimoniale dalla sola percentuale di invalidità accertata dal medico-legale.” Inconfigurabilità di un obbligo alla ricerca di lavoro retribuito allo stesso livello: “La mancata dimostrazione della ricerca di un lavoro con retribuzione pari a quella precedente non è ostativa alla liquidazione del danno da lucro cessante.”

Conclusioni: un chiarimento rilevante per la liquidazione del danno da infortunio

L’ordinanza n. 6604/2025 della Cassazione rappresenta un riferimento giurisprudenziale fondamentale in materia di risarcimento del danno patrimoniale da infortunio, soprattutto in ambito lavorativo. Viene ribadito che:

la perdita della capacità lavorativa non comporta automaticamente danno economico; il giudice ha l’obbligo di un accertamento concreto e articolato; la mancata attivazione del danneggiato rileva solo in presenza di colpa e prova processuale adeguata.

*****************

Foto

Terza sezione civile, ordinanza n. 6604 depositata integrale, in formato pdf:

*****************

Per ulteriori approfondimenti su questo tema o sulle relative implicazioni pratiche potete contattare:

STUDIO LEGALE BONANNI SARACENO
Avv. Fabrizio Valerio Bonanni Saraceno
Piazza Giuseppe Mazzini, 27 – 00195 – Roma

Tel+39 0673000227

Cell. +39 3469637341

@: avv.bonanni.saraceno@gmail.com

@: info@versoilfuturo.org

Condividi:

SOCIETARIO: LA CANCELLAZIONE DAL REGISTRO DELLE IMPRESE DETERMINA LA PERDITA DELLA SOGGETTIVITÀ GIURIDICA DELLA SOCIETÀ

Condividi:

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 16523 del 2025, ha ribadito un principio fondamentale in tema di diritto societario e processuale: una società cancellata dal Registro delle Imprese è priva della capacità di stare in giudizio, sia come parte attrice sia come convenuta.

La vicenda: società estinta e processo pendente

Il caso esaminato dalla Suprema Corte riguardava un contenzioso promosso nei confronti di una società ormai cancellata dal Registro delle Imprese. Il ricorrente aveva agito in giudizio senza considerare che l’ente si era estinto precedentemente, a seguito della cancellazione, avvenuta in base all’art. 2495 c.c. La Corte ha ritenuto inammissibile la domanda, sottolineando l’inesistenza della capacità processuale della società.

Il principio di diritto: nessuna legittimazione dopo la cancellazione

Secondo la Cassazione, la cancellazione della società produce l’effetto estintivo, comportando il venir meno della sua soggettività giuridica e, con essa, della capacità di essere parte in un processo. Ne consegue che:

Non è possibile convenire in giudizio una società cancellata, poiché si tratta di un soggetto giuridicamente inesistente; La società estinta non può agire in giudizio, non avendo più né soggettività né legittimazione attiva; Gli eventuali rapporti giuridici residui si trasferiscono automaticamente ai soci, secondo quanto previsto dal secondo comma dell’art. 2495 c.c.

Conseguenze pratiche e processuali

Questa pronuncia conferma un orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, che richiama gli operatori del diritto a verificare attentamente lo stato dell’impresa presso il Registro, prima di iniziare o proseguire un’azione legale. Qualsiasi atto processuale rivolto a una società già estinta è da ritenersi nullo o improduttivo di effetti.

Conclusioni

L’ordinanza n. 16523/2025 della Corte di Cassazione rafforza un principio ormai consolidato: la cancellazione dal Registro delle Imprese segna la fine della capacità giuridica e processuale della società. Un monito importante per avvocati e creditori: prima di citare in giudizio una società, è fondamentale accertarne l’attuale esistenza giuridica.

*****************

Per ulteriori approfondimenti su questo tema o sulle relative implicazioni pratiche potete contattare:

STUDIO LEGALE BONANNI SARACENO
Avv. Fabrizio Valerio Bonanni Saraceno
Piazza Giuseppe Mazzini, 27 – 00195 – Roma

Tel+39 0673000227

Cell. +39 3469637341

@: avv.bonanni.saraceno@gmail.com

@: info@versoilfuturo.org

Condividi:

“SOCIETAS”: IL CAOS DEL GRATUITO PATROCINIO E DEGLI UFFICI GIUDIZIARI

Condividi:

Nella nuova puntata intitolata “Lo stato dell’arte del gratuito patrocinio” della trasmissione Societas (canale 81 del dgt), è intervenuto il Consigliere dell’Ordine Avvocati di Roma, l’Avv. Vincenzo Comi, con il quale si sono affrontati i gravosi problemi riguardanti il gratuito patrocinio e gli uffici giudiziari.

Sempre più avvocati si stanno rimuovendo dagli elenchi di difensori per i non abbienti o d’ufficio, aggravando il rischio che persone in difficoltà economica restino senza tutela legale. Le Camere Penali avvertono che il vero problema non è il costo dell’istituto, ma la sua progressiva erosione, con compensi irrisori e tempi lunghissimi per ottenere le parcelle  .

Interventi immediati:

sbloccare immediatamente i pagamenti arretrati; Separare in bilancio i fondi destinati al patrocinio da altre voci; Prevedere risorse adeguate nelle leggi finanziarie future

In sintesi:

sussiste un grave stallo finanziario nell’erogazione del gratuito patrocinio: avvocati non pagati da mesi, fondi mischiati, crisi professionale e perdita del diritto di difesa per i cittadini. Si chiede una riforma urgente e risorse adeguate, per evitare la paralisi di un diritto costituzionale sancito dall’art. 24.

Per vedere l’intera puntata digitare il seguente link:

*****************

Per ulteriori approfondimenti su questo tema o sulle relative implicazioni pratiche potete contattare:

STUDIO LEGALE BONANNI SARACENO
Avv. Fabrizio Valerio Bonanni Saraceno
Piazza Giuseppe Mazzini, 27 – 00195 – Roma

Tel+39 0673000227

Cell. +39 3469637341

@: avv.bonanni.saraceno@gmail.com

@: info@versoilfuturo.org

Condividi:

AMMINISTRATIVO: CHIARIMENTO DEL MIT SUL D.LGS. 209/2024 SULLE NUOVE REGOLE PER LE STAZIONI APPALTANTI E GLI ENTI CONCEDENTI

Condividi:

Differenze tra appalti, concessioni e partenariati: cosa cambia davvero con il correttivo al Codice degli appalti

Il nuovo sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti, ridefinito in modo significativo dal decreto legislativo 209/2024, continua a far discutere tra operatori pubblici e privati.

Il Decreto Legislativo 209/2024, noto anche come “correttivo” al Codice dei Contratti Pubblici, introduce modifiche significative al D.Lgs. 36/2023, mirate a migliorare l’efficienza, la trasparenza e la digitalizzazione nel settore degli appalti pubblici. Tra le principali novità, si segnalano cambiamenti in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti, semplificazione amministrativa, digitalizzazione delle procedure, tutela delle PMI e sostenibilità ambientale. 

Ecco alcuni dettagli sulle principali modifiche introdotte dal D.Lgs. 209/2024: 

Qualificazione delle Stazioni Appaltanti: 

  • Il decreto apporta modifiche all’Allegato II.4 del Codice, riguardanti i requisiti per l’attribuzione dei punteggi per la qualificazione delle stazioni appaltanti e centrali di committenza. 
  • L’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha fornito chiarimenti e anticipazioni sulle soluzioni adottate per alcuni aspetti suscettibili di diverse interpretazioni. 

Digitalizzazione e Semplificazione: 

  • Il decreto spinge verso una maggiore digitalizzazione delle procedure di gara, con l’obbligo di utilizzare piattaforme elettroniche. 
  • Si mira a ridurre gli oneri burocratici e ad accelerare i processi amministrativi, migliorando la competitività tra le imprese. 

Tutela del Lavoro e Sostenibilità: 

  • Il decreto rafforza la tutela dei lavoratori, introducendo nuove linee guida per l’individuazione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) applicabile agli appalti pubblici. 
  • Viene data maggiore importanza alla sostenibilità ambientale e sociale, con criteri che premiano le imprese che adottano pratiche eco-sostenibili. 

Subappalto: 

  • Il decreto apporta modifiche all’articolo 41, che regola il subappalto, con l’obiettivo di renderlo più trasparente e coerente con i principi europei. 

In sintesi, il D.Lgs. 209/2024 mira a modernizzare il sistema degli appalti pubblici, rendendolo più efficiente, trasparente, digitale e attento alla sostenibilità. 

A fornire un chiarimento importante è l’Ufficio legale di supporto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT), con il parere n. 3462/2025, che si sofferma sulle novità introdotte dal correttivo, in particolare per quanto riguarda concessioni e partenariati pubblico-privati (PPP).

Un sistema più rigido per concessioni e PPP

La questione centrale riguarda la possibilità di qualificazione limitata alla fase esecutiva, come previsto per i contratti di appalto. Il dubbio nasce con riferimento alle modifiche apportate all’Allegato II.4 del Codice dei contratti pubblici (articolo 62), e in particolare ai nuovi commi 5 dell’articolo 3 e 5 dell’articolo 5, inseriti proprio dal d.lgs. 209/2024.

In sintesi, per gli appalti pubblici è possibile ottenere la qualificazione per singole fasi (progettazione, affidamento o esecuzione). Diversamente, per concessioni e PPP, la normativa impone una qualificazione unitaria che copre tutte le fasi del ciclo di vita del contratto, dalla progettazione all’esecuzione.

Cosa dice il parere del MIT

Secondo il MIT, le nuove soglie introdotte – che stabiliscono che per le concessioni di servizi inferiori a 140.000 euro e per i lavori sotto i 500.000 euro non è richiesta qualificazione rafforzata – non modificano la natura complessiva della qualificazione per concessioni e PPP sopra tali soglie.

Per le concessioni e i partenariati superiori a 140.000 euro, le stazioni appaltanti devono:

Avere almeno una qualificazione SF2; Disporre di un soggetto con almeno tre anni di esperienza nella gestione di piani economico-finanziari e nella valutazione dei rischi.

Analogamente, per le concessioni e i PPP relativi a lavori di importo pari o superiore a 500.000 euro, è richiesta:

Una qualificazione di livello L2; La presenza di un professionista esperto nei profili economico-finanziari, sempre con almeno tre anni di esperienza documentata.

Impatti operativi per le stazioni appaltanti

Il parere del MIT mette in luce una criticità pratica: molti enti qualificati nella progettazione e nell’affidamento non sono disponibili a seguire direttamente la fase di esecuzione, spesso per motivi organizzativi o logistici. Questo genera un problema gestionale: il soggetto delegante dovrebbe trovare un altro ente qualificato per seguire l’esecuzione oppure inserire nel quadro economico della procedura una voce di spesa per un direttore dell’esecuzione esterno, che comunque operi sotto il coordinamento dell’ente qualificato.

Questa seconda soluzione, tuttavia, necessita – come precisato nel parere – di un intervento ufficiale di chiarimento, che possa confermare la sua ammissibilità in termini regolamentari.

Pertanto. il nuovo quadro delineato dal d.lgs. 209/2024 rafforza la differenza tra appalti (più flessibili) e concessioni/PPP (più stringenti), con l’obiettivo di aumentare la professionalità e la competenza nella gestione integrale dei contratti complessi. Tuttavia, resta da valutare se le amministrazioni pubbliche – specie quelle di minori dimensioni – riusciranno a rispondere a questi requisiti senza un supporto operativo adeguato.

*****************

Per ulteriori approfondimenti su questo tema o sulle relative implicazioni pratiche potete contattare:

STUDIO LEGALE BONANNI SARACENO
Avv. Fabrizio Valerio Bonanni Saraceno
Piazza Giuseppe Mazzini, 27 – 00195 – Roma

Tel+39 0673000227

Cell. +39 3469637341

@: avv.bonanni.saraceno@gmail.com

@: info@versoilfuturo.org

Condividi:

CASS. SEZ. LAVORO: LA SUPREMA CORTE DÀ RAGIONE ALLO STUDIO LEGALE EZIO BONANNI

Condividi:
Suprema Corte di Cassazione

Nel panorama della giurisprudenza italiana, il tema dei benefici economici per le vittime del dovere è tornato al centro dell’attenzione grazie all’ordinanza n. 1666/2025 della Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, che ha rigettato il ricorso presentato dal Ministero della Difesa contro la decisione della Corte d’Appello dell’Aquila.

La vicenda trae origine dal caso di Luca Acquafredda, figlio di Raffaele Acquafredda, già riconosciuto come vittima del dovere. In particolare, la Corte d’Appello aveva accolto il ricorso del figlio (difeso dallo Studio legale dell’Avv. Ezio Bonanni e rappresentato nella succitata udienza dall’Avv. Fabrizio Valerio Bonanni Saraceno), riconoscendogli il diritto ai benefici economici previsti dal d.P.R. n. 243/2006, in quanto familiare a carico della vittima. Il Ministero della Difesa aveva contestato tale decisione, sollevando questioni di prescrizione e di errata applicazione delle norme relative alla rivalutazione e agli interessi legali.

Il rigetto del ricorso e i chiarimenti della Suprema Corte

La Cassazione, con ordinanza del 27 marzo 2025, ha dichiarato inammissibile il primo motivo di ricorso per carenza di autosufficienza, sottolineando come il Ministero non avesse adeguatamente trascritto le parti rilevanti dell’appello in cassazione, rendendo impossibile valutare la censura di omessa pronuncia. Questo punto rafforza un principio giurisprudenziale consolidato: anche dopo l’apertura interpretativa delle Sezioni Unite (sent. n. 8950/2022), resta necessario indicare con precisione i contenuti del gravame.

Più interessante, dal punto di vista sostanziale, è il secondo motivo, che ruotava attorno alla natura della rivalutazione annuale degli assegni vitalizi e alla possibilità di cumulo con gli interessi legali. Il Ministero sosteneva che l’art. 8 della legge n. 302/1990 fosse norma speciale, da applicarsi in via esclusiva, impedendo così l’applicazione dell’art. 22, comma 36, della legge n. 724/1994 sugli interessi.

La Corte ha respinto questa tesi, chiarendo che le due disposizioni hanno presupposti e finalità differenti: la prima regola la rivalutazione in caso di adempimento tempestivo, la seconda interviene in caso di ritardo o inadempimento dell’Amministrazione. Non si configura quindi un concorso tra norme ma due discipline distinte e compatibili.

Un precedente importante per i familiari delle vittime del dovere

Questa ordinanza si colloca nel solco di un orientamento favorevole ai familiari delle vittime del dovere, ribadendo il diritto a ricevere provvidenze economiche anche con gli interessi legali in caso di ritardo da parte della pubblica amministrazione. La decisione ha anche il merito di chiarire i limiti del principio di specialità tra norme e l’importanza di una corretta redazione del ricorso per cassazione, specialmente nei casi in cui si invoca l’omessa pronuncia del giudice d’appello.

Conclusioni: benefici economici per le vittime del dovere e garanzie per i familiari

L’ordinanza della Cassazione n. 1666/2025 costituisce un precedente rilevante per tutti coloro che hanno diritto ai benefici economici per le vittime del dovere, in particolare per i figli e familiari a carico. Il rigore nella valutazione dei ricorsi e l’attenzione ai diritti assistenziali rafforzano la protezione giuridica di queste categorie e pongono limiti precisi alla discrezionalità dell’amministrazione.

*****************

Foto

Suprema Corte di Cassazione. Sez Lavoro, ordinanza n. 1666/2025 integrale, in formato pdf:

*****************

Per ulteriori approfondimenti su questo tema o sulle relative implicazioni pratiche potete contattare:

STUDIO LEGALE BONANNI SARACENO
Avv. Fabrizio Valerio Bonanni Saraceno
Piazza Giuseppe Mazzini, 27 – 00195 – Roma

Tel+39 0673000227

Cell. +39 3469637341

@: avv.bonanni.saraceno@gmail.com

@: info@versoilfuturo.org

Condividi:

RESPONSABILITÀ PENALE MEDICA: FALSO IDEOLOGICO NELLA CARTELLA CLINICA SECONDO LA CASSAZIONE

Condividi:

La cartella clinica come atto pubblico: completezza, veridicità e responsabilità giuridica

La cartella clinica non è un mero documento amministrativo: si configura giuridicamente come atto pubblico redatto da un pubblico ufficiale, e perciò dotato di fede privilegiata in ordine ai fatti attestati come avvenuti in sua presenza. Questo principio, ribadito più volte dalla Corte di Cassazione, implica che le annotazioni del medico nella cartella clinica debbano essere complete, veritiere e cronologicamente ordinate, senza possibilità di rinvio implicito ad altri documenti o registri (es. cartella anestesiologica).

La recente sentenza n. 17647 del 2025 ha riaffermato tale orientamento, annullando con rinvio una pronuncia della Corte d’Appello di Catanzaro che aveva assolto un ginecologo accusato di falso ideologico per avere alterato la ricostruzione di un intervento cesareo dagli esiti tragici.

Il caso giudiziario: falso ideologico e omissione di informazioni nella cartella clinica

Il procedimento penale aveva preso le mosse dalla contestazione, da parte del Pubblico Ministero, di incongruenze tra quanto riportato nella cartella clinica e le dichiarazioni rese dai membri dell’equipe medica. In particolare, secondo l’accusa, il ginecologo avrebbe:

attribuito all’anestesista l’esecuzione del primo soccorso (massaggio cardiaco), mentre in realtà sarebbe stato lo specializzando ad intervenire; indicato erroneamente la presenza dell’anestesista al capezzale della paziente, circostanza smentita da altri testimoni.

Tali difformità, secondo la Procura, miravano a scaricare la responsabilità dell’accaduto su altri membri dell’equipe, eludendo il ruolo apicale del ginecologo quale capo dell’intervento.

La difesa, invece, aveva sostenuto che la cartella chirurgica non dovesse riportare circostanze di tipo anestesiologico, rimettendo la rappresentazione di tali dati alla cartella anestesiologica.

L’intervento della Cassazione: obbligo di rappresentazione e dolo generico

La Corte di Cassazione ha ritenuto tale argomentazione giuridicamente infondata e ha annullato la sentenza di assoluzione, chiarendo che:

la cartella clinica redatta dal medico ha valore probatorio privilegiato, in quanto atto pubblico ai sensi dell’art. 479 c.p.; ai fini della configurabilità del reato di falso ideologico in atto pubblico, è sufficiente il dolo generico, ovvero la consapevolezza di alterare il vero (Cass. pen., Sez. I, 11 settembre 2020, n. 27230); il medico ha il dovere giuridico di verificare e controllare l’esattezza delle informazioni inserite nella cartella clinica (Cass. civ., 18 settembre 2009, n. 20101), la cui incompletezza può essere utilizzata dal giudice per inferire il nesso causale tra condotta e danno subito dal paziente (Cass. civ., Sez. I, 21 novembre 2017, n. 27561).

Il dictum della Cassazione ha evidenziato come sia erroneo limitare il contenuto della cartella clinica alle sole informazioni chirurgiche, escludendo gli eventi occorsi in ambito anestesiologico. Il medico redattore ha infatti l’onere di rappresentare tutti gli aspetti rilevanti dell’intervento e del decorso immediato, a prescindere dalla specializzazione coinvolta.

Conclusioni: implicazioni per il medico pubblico

Questa sentenza ribadisce l’importanza per ogni medico che opera in una struttura sanitaria pubblica di mantenere standard elevati nella compilazione della documentazione clinica, consapevole che ogni omissione, alterazione o imprecisione può rilevare sia sotto il profilo penale che civilistico.

Non è sufficiente delegare la documentazione ad altri membri dell’equipe, né è ammissibile l’argomentazione secondo cui determinati aspetti clinici debbano essere riportati solo in atti specialistici differenti (es. cartella anestesiologica). L’unitarietà del fascicolo clinico impone al responsabile dell’intervento un obbligo personale di controllo, verifica e veridica attestazione dei fatti, pena l’integrazione di gravi responsabilità giuridiche.

*****************

Corte di Cassazione, sentenza n. 17647 del 2025 integrale, in formato Pdf:

*****************

Per ulteriori approfondimenti su questo tema o sulle relative implicazioni pratiche potete contattare:

STUDIO LEGALE BONANNI SARACENO
Avv. Fabrizio Valerio Bonanni Saraceno
Piazza Giuseppe Mazzini, 27 – 00195 – Roma

Tel+39 0673000227

Cell. +39 3469637341

@: avv.bonanni.saraceno@gmail.com

@: info@versoilfuturo.org

Condividi:

PENALE: IL PM NON PUÒ SOSPENDERE LE NUOVE PENE SOSTITUTIVE

Condividi:

La riforma Cartabia (D.Lgs. 150/2022) ha introdotto importanti novità in tema di pene sostitutive delle pene detentive brevi. Tuttavia, l’applicazione concreta di questa disciplina ha sollevato numerose questioni interpretative, affrontate recentemente dalla Corte di Cassazione in diverse sentenze pubblicate nel mese di maggio 2025.

Sospensione dell’ordine di esecuzione: non applicabile alle pene sostitutive

Secondo la Cassazione, sentenza n. 18938 del 21 maggio 2025, alle pene sostitutive disciplinate dall’articolo 20-bis del Codice penale non si applica il meccanismo di sospensione dell’ordine di esecuzione previsto dall’articolo 656, comma 5, c.p.p. per le misure alternative alla detenzione. Ne consegue che il pubblico ministero non ha il potere di sospendere l’esecuzione su istanza dell’imputato, come invece accade per l’affidamento in prova o la detenzione domiciliare ordinaria.

Durata della pena sostitutiva: è competente il magistrato di sorveglianza

Con la sentenza n. 18940 del 21 maggio 2025, la Suprema Corte ha riaffermato il principio – già espresso nella sentenza n. 9282 del 4 marzo 2024 – secondo cui la competenza a determinare la durata della detenzione domiciliare sostitutiva spetta al magistrato di sorveglianza. Tale posizione si fonda sul combinato disposto degli articoli 661 c.p.p. e 62 della legge n. 689/1981, come modificati dalla riforma.

La Cassazione riconosce al giudice di sorveglianza una competenza funzionale esclusiva sull’esecuzione delle pene sostitutive, ivi compresa la determinazione del periodo esatto (inizio e fine) della misura. Tuttavia, questa interpretazione è stata oggetto di critiche, poiché:

deroga alla regola generale che assegna al pubblico ministero il compito di determinare durata e scadenza della pena; le cancellerie degli uffici di sorveglianza non sono attrezzate, né tecnicamente né documentalmente, per operare i calcoli relativi alla detrazione della pena per custodia cautelare o pene pregresse.

Disciplina transitoria e successione di leggi penali

Sul piano intertemporale, la Cassazione (sentenza n. 19307 del 23 maggio 2025) ha chiarito che il divieto di applicazione della pena sostitutiva in caso di sospensione condizionale della pena (introdotto dall’art. 61-bis della legge 689/1981, modificata dalla riforma Cartabia), non si applica ai reati commessi prima dell’entrata in vigore della riforma.

Trattandosi di norma penale sostanziale, trova applicazione il principio del favor rei sancito dall’art. 2, comma 4, c.p., che impone l’applicazione della legge più favorevole all’imputato. Pertanto, per i fatti anteriori al D.Lgs. 150/2022, la sospensione condizionale della pena non preclude la richiesta di pena sostitutiva.

Termini per la richiesta di pena sostitutiva: istanza da proporre in appello

Infine, con la sentenza n. 19324 del 23 maggio 2025, la Corte ha stabilito che la richiesta di applicazione della pena sostitutiva deve essere proposta in sede di appello, al più tardi mediante motivi aggiunti o memorie difensive. In caso di udienza partecipata, il consenso dell’imputato a una diversa pena sostitutiva proposta dalla Corte d’appello può essere prestato fino alla discussione. È quindi inammissibile la domanda formulata per la prima volta all’udienza stessa.

*****************

Foto

Cassazione, sentenza 18938 del 21 maggio 2025 integrale, in formato Pdf:

*****************

Per ulteriori approfondimenti su questo tema o sulle relative implicazioni pratiche potete contattare:

STUDIO LEGALE BONANNI SARACENO
Avv. Fabrizio Valerio Bonanni Saraceno
Piazza Giuseppe Mazzini, 27 – 00195 – Roma

Tel+39 0673000227

Cell. +39 3469637341

@: avv.bonanni.saraceno@gmail.com

@: info@versoilfuturo.org

Condividi:

SENATO: CONFERENZA SU “L’URGENZA DELLA RIFORMA DELLA GIUSTIZIA”

Condividi:

Foto dei relatori

Presso la Sala Caduti di Nassirya si è svolta la conferenza intitolata “L’urgenza della riforma della Giustizia”

Roma – Presso la Sala Caduti di Nassirya del Senato della Repubblica si è tenuta la conferenza dal titolo “L’urgenza della riforma della Giustizia”, un incontro volto a stimolare il dibattito pubblico e istituzionale sulla necessità di un intervento organico e tempestivo in materia di giustizia.

Su iniziativa del Sen. Marco Silvestroni, l’Avv. Fabrizio Valerio Bonanni Saraceno ha moderato l’incontro, organizzato insieme all’associazione Tradizione e Innovazione Forense, presieduta dall’Avv. Gaetano Parrello.

Durante la conferenza sono intervenuti i , rappresentanti del mondo dell’Avvocatura, i quali hanno sottolineato, da diverse prospettive, le criticità strutturali del sistema giudiziario italiano, i ritardi nei procedimenti civili e penali, e le ricadute che questi hanno sull’effettività del diritto e sulla fiducia dei cittadini nelle istituzioni.

Nel corso della conferenza si è discusso anche dell’impatto delle riforme recenti (come la riforma Cartabia) e del Dl Sicurezza delle problematiche ancora aperte e delle proposte legislative attualmente in discussione. Particolare attenzione è stata rivolta al tema dell’efficienza processuale, della separazione delle carriere, della piattaforma unica del deposito telematico degli atti del processo. e del fatiscente sistema giudiziario..

La conferenza ha rappresentato un importante momento di confronto tra esperienze diverse, con l’obiettivo di contribuire alla costruzione di un sistema giudiziario più giusto, celere e trasparente, in grado di rispondere concretamente alle esigenze di cittadini.

  • Video integrale della Conferenza:

https://www.radioradicale.it/scheda/761887/lurgenza-della-riforma-della-giustizia

*****************

Per ulteriori approfondimenti su questo tema o sulle relative implicazioni pratiche potete contattare:

STUDIO LEGALE BONANNI SARACENO
Avv. Fabrizio Valerio Bonanni Saraceno
Piazza Giuseppe Mazzini, 27 – 00195 – Roma

Tel+39 0673000227

Cell. +39 3469637341

@: avv.bonanni.saraceno@gmail.com

@: info@versoilfuturo.org

Condividi:

PENALE: TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA NEL CAOS, L’APPELLO DEL COA DI ROMA AL MINISTRO NORDIO

Condividi:

A Roma, il Tribunale di Sorveglianza sta vivendo una crisi senza precedenti. A denunciarlo è il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma, che rilancia con forza l’allarme già espresso dalla Presidente dell’ufficio, Marina Finiti. Il problema? Una gravissima carenza di personale, che rischia di bloccare del tutto l’attività giudiziaria legata alle misure alternative alla detenzione.

Secondo i dati ufficiali, all’interno del Tribunale mancano ben 22 unità amministrative sulle 77 previste dalla pianta organica. Una situazione che ha del paradossale: sono rimasti in servizio soltanto 2 cancellieri su 14 e 3 direttori amministrativi su 6. Numeri che raccontano da soli l’enorme difficoltà in cui si trovano a operare magistrati, avvocati e personale giudiziario.

Il Presidente del COA di Roma: “Situazione drammatica e ingiusta”

A farsi portavoce della preoccupazione del mondo forense è il Presidente del COA di Roma, Paolo Nesta, che ha deciso di scrivere direttamente al Ministro della Giustizia, Carlo Nordio, per chiedere un intervento urgente.

“La situazione è drammatica – ha dichiarato Nesta –. Parliamo di un ufficio giudiziario che ha un ruolo fondamentale: è infatti competente su tutte le decisioni che riguardano la libertà personale dei detenuti. Purtroppo ci arrivano, soprattutto tramite i consiglieri Lepri e Comi, sempre più segnalazioni di casi in cui le persone restano in carcere anche quando avrebbero diritto a misure alternative, semplicemente perché manca il personale che possa lavorare i loro fascicoli”.

Diritti dei detenuti a rischio e carceri sempre più piene

La carenza di personale al Tribunale di Sorveglianza non è solo un problema organizzativo: si traduce in una grave violazione dei diritti delle persone detenute, in particolare di chi potrebbe accedere a forme di pena diverse dal carcere. E tutto ciò accade mentre continua a crescere l’allarme per il sovraffollamento carcerario, un fenomeno che mina la dignità e l’efficacia del sistema penitenziario italiano.

“È una condizione gravissima – ha aggiunto Nesta – che non può essere accettata in un Paese che vuole definirsi uno Stato di diritto. Per questo ho scritto al Ministro, chiedendo, insieme alla Presidente Finiti, che vengano prese tutte le misure necessarie per risolvere al più presto questa situazione intollerabile”.


Un’urgenza che riguarda tutti

La vicenda del Tribunale di Sorveglianza di Roma è solo uno dei tanti segnali di un sistema giustizia che, in Italia, fatica a garantire tempi e condizioni adeguate. Ma qui il problema è ancora più delicato: riguarda la libertà personale, i diritti dei detenuti e la credibilità delle istituzioni.

È urgente intervenire. E, soprattutto, non voltarsi dall’altra parte.

*****************

Per ulteriori approfondimenti su questo tema o sulle relative implicazioni pratiche potete contattare:

STUDIO LEGALE BONANNI SARACENO
Avv. Fabrizio Valerio Bonanni Saraceno
Piazza Giuseppe Mazzini, 27 – 00195 – Roma

Tel+39 0673000227

Cell. +39 3469637341

@: avv.bonanni.saraceno@gmail.com

@: info@versoilfuturo.org



Condividi: