Avv. Ezio Bonanni: «Questa sentenza è molto importante perché riconosce il diritto del militare al risarcimento del danno che si aggiunge al riconoscimento dello status di vittima del dovere e alle prestazioni previdenziali, già erogate al militare in vita e ora in godimento ai familiari superstiti».
La sentenza del TAR Lazio che condanna il Ministero della Difesa al risarcimento degli eredi del sottufficiale Ciro Centofanti è un’importante riconoscimento dei diritti delle vittime dell’amianto. Centofanti, che ha prestato servizio come elettricista di bordo nella Marina Militare Italiana per circa vent’anni, è deceduto nel 2020 a causa di un mesotelioma pleurico maligno di tipo epitelioide, provocato dall’esposizione prolungata all’amianto. La sentenza, accertando il nesso causale tra la malattia e il servizio prestato, ha determinato un risarcimento di 308 mila euro per i danni morali, esistenziali, biologici e patrimoniali subiti dalla vittima e dai suoi familiari.
L’avv. Ezio Bonanni, che ha assistito la famiglia, ha sottolineato l’importanza della sentenza che riconosce non solo lo status di “vittima del dovere” ma anche il diritto al risarcimento dei danni patiti. Il TAR ha riconosciuto che l’esposizione alle fibre di amianto è avvenuta in un periodo in cui la tossicità di questo materiale era già nota, aggravando ulteriormente la responsabilità del Ministero. La famiglia Centofanti continuerà la battaglia legale per ottenere ulteriori risarcimenti, come indicato dall’avvocato Bonanni.
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 19377 del 2024, ha introdotto due importanti novità riguardanti l’uso degli autovelox.
Utilizzo degli strumenti di rilevamento immediato per la velocità media: Gli strumenti normalmente impiegati per il rilevamento immediato della velocità dei veicoli possono ora essere utilizzati anche per il calcolo della velocità media. Ciò significa che i dispositivi autovelox, tradizionalmente usati per misurare la velocità in un punto specifico, possono essere impiegati anche per calcolare la velocità media su un tratto di strada.
Cartellonistica per la rilevazione della velocità media: Non è necessaria una segnaletica specifica per indicare la rilevazione della velocità media. È sufficiente la presenza di cartelli con la dicitura “Controllo elettronico della velocità”. Questo semplifica l’obbligo di informazione agli automobilisti, evitando la necessità di segnalazioni aggiuntive per il controllo della velocità media rispetto a quella immediata.
Queste modifiche hanno implicazioni sia per le autorità che per gli automobilisti, semplificando l’implementazione dei controlli della velocità e garantendo una maggiore flessibilità nell’uso dei dispositivi di rilevamento.
Il passaggio citato fa riferimento a una questione di risarcimento del danno biologico nel contesto del diritto assicurativo italiano. In particolare, si discute del criterio di risarcimento per inabilità permanente che non risulta proporzionale all’età della persona danneggiata. Questo criterio è stato adottato dal legislatore nell’articolo 139 del Codice delle Assicurazioni Private (Cod. Ass.).
Ecco una spiegazione dettagliata del concetto:
Inabilità Permanente: Si riferisce alla condizione in cui una persona subisce un danno fisico permanente che riduce la sua capacità di svolgere attività quotidiane o lavorative.
Risarcimento Non Proporzionale all’Età: Significa che il risarcimento per il danno biologico non è direttamente proporzionale all’età della persona danneggiata. In altre parole, due persone con la stessa inabilità permanente possono ricevere risarcimenti differenti in base alla loro età.
Criterio di Riduzione: Il valore del punto percentuale di invalidità viene ridotto secondo una percentuale fissa per ogni anno di età della persona danneggiata. Questo significa che una persona più anziana riceverà un risarcimento inferiore rispetto a una persona più giovane per lo stesso grado di invalidità permanente.
Articolo 139 Cod. Ass.: Questo articolo del Codice delle Assicurazioni Private stabilisce i criteri per la liquidazione del danno biologico derivante da lesioni di lieve entità. Il legislatore ha adottato questo metodo di riduzione come criterio equitativo, cioè ritenuto giusto ed equilibrato, per determinare il risarcimento.
In sintesi, il legislatore italiano ha deciso di adottare un criterio di risarcimento che riduce il valore del punto di invalidità in funzione dell’età per garantire una distribuzione equa del risarcimento del danno biologico. Questo approccio tiene conto del fatto che una persona più giovane ha una maggiore aspettativa di vita e, quindi, il danno subito potrebbe avere un impatto più prolungato e significativo sulla sua vita rispetto a una persona più anziana.
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SENTENZA
EPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE CIVILE Composta dagli Ill. mi Sigg.ri Magistrati: Oggetto: RESPONSABILITA SANITARIA 0d.17/06/2024CC GIACOMO TRAVAGLINO ENRICO SCODITTI LINA RUBINO CHIARA GRAZIOSI ENZO VINCENTI ha pronunciato la seguente Presidente Consigliere Consigliere Consigliere Consigliere-Rel./Est. ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19436/2022 R.G. proposto da: elettivamente domiciliato ni ROMA, presso ol studio dell’avvocato rappresentato e difeso dall’avvocato -ricorrente- contro AZIENDA AUSL DI PIACENZA, ni persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata ex lege ni ROMA, PIAZZA CAVOUR presso al CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati nonchè contro CASA DI CURA PRIVATA SRL; -controricorrente- -intimata- 9 Firma Da: FRANCESCO CATANIA Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 72e42532d0823f691283f6e7064db845 Firmato Da: GIACOMO TRAVAGLINO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seria #: 367e6c7cef90e691
Firmato Da: FRANCESCO CATANIA Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 72e42532d0823f691283f6e7064db845 FirmatoDa:GIACOMOTRAVAGLINOEmessoDa: TRUSTPROQUALIFIEDCA1SeriaI#:367e6c7cef90=691 Oscuramento disposto d’ufficio Numero registro generale 19436/2022 Numero sezionale 2313/2024 avverso al SENTENZA della CORTE DA’ PPELLO di BOLOGNA nale 208942/024 B atapublicazione26/07/2024 642/2022, depositata il 21/03/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/06/2024 dal Consigliere ENZO VINCENTI. FATTI DI CAUSA
– Con ricorso affidato a tre motivi, ha impugnato al sentenza della Corte di appello di Bologna, resa pubblica ni data 21 marzo 2022, che, ni parziale accoglimento (nel contraddittorio anche con la Casa di Cura Privata s.r.l.) del gravame principale interposto dalla Azienda USL di Piacenza e di quello incidentale da egli stesso proposto avverso la decisione del Tribunale di Piacenza, condannava al Azienda USL al pagamento in suo favore, quale erede di (originaria attrice che aveva agito nei confronti della Azienda USL per il ristoro di tutti i danni patiti in conseguenza della necrosi all’arto inferiore destro all’esito di operazione chirurgica di artroprotesi, che aveva portato all’amputazione dell’arto medesimo, di cui erano da reputarsi responsabili i medici dell’Ospedale di della somma di euro 50.358,00, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali, a titolo di danno non patrimoniale iure haereditatis (danno biologico permanente e temporaneo), e della somma di euro 46.808,00, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali, a titolo di danno patrimoniale iure haereditatis (per spese mediche e di assistenza).
– La Corte territoriale, a fondamento della decisione (e per quanto ancora rileva in questa sede), osservava che: a) l’appello principale della Azienda USL di Piacenza era fondato anzitutto là dove censurava la quantificazione del danno non patrimoniale per omessa considerazione delle “precedenti patologie di cui soffriva la paziente” ai fini del “calcolo del danno differenziale”; a.1) il c.t.u., ni sede di chiarimenti, aveva, infatti, rettificato al precedente valutazione e, tenendo conto dell’incidenza delle patologie 2di 12 Firmato Da: FRANCESCO CATANIA Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 72e42532d0823f691283f6e7064db845 FirmatoDa:GIACOMOTRAVAGLINOEmessoDa: TRUSTPROQUALIFIEDCA1SeriaI#:367e6c7cef90=691 Oscuramento disposto d’ufficio Numero registro generale 19436/2022 Numero sezionale 2313/2024 pregresse, «ha ridoto l’invalidità permanente al 35% ni ragalectone 261072024 un deficit flessorio articolare, e di una instabilità di entità “lieve” contenuta ni una “scheda di valutazione per protesi di ginocchio” risalente al mese precedente l’intervento»; a.2) era, inoltre, da condividersi la valutazione del c.t.u. circa le conseguenze “effettivamente ricollegabili alla condotta dei sanitari” e, quindi, tenendo conto “che la situazione di equilibrio dell’autonomia precedente l’intervento di cui è causa non può intendersi come stato di benessere psicofisico esente da patologie, essendo piuttosto riferibile a quella situazione di giornaliero adattamento a ridursi fisio/patologico delle risorse psico-fisiche che interviene nell’età avanzata e tenendo altresì conto del fatto che dai referti neuropsicologici del 3.4.2012 e 18.4.2012 risulta l’esistenza di un deterioramento cognitivo classificabile come demenza e interferente con le attività e l’autonomia che richiedeva assistenza e che il referto TC cerebrale eseguito molto tempo prima dell’intervento, li 6.5.2009, e chiaramente evocativo di una pregressa encefalopatia su base vascolopatia cronica e atrofia cerebellare bilaterale”; b) pertanto, considerata l’invalidità permanente del 35% e “l’intervallo temporale di 5 anni tra al data dell’intervento e quella della morte”, ni base alle tabelle del Tribunale di Milano del 2021 sul danno non patrimoniale da premorienza era da liquidarsi al somma di euro 35.393,00, alla quale andava aggiunto l’importo di euro 19.800,00 per 200 giorni di invalidità temporanea totale differenziale e, dunque, un importo complessivo di euro 55.193,00, che devalutato alla data del fatto ammontava ad euro 50.358,00, sul quale erano da calcolarsi rivalutazione monetaria ed interessi legali.
– Ha resistito con controricorso l’Azienda USL di Piacenza, mentre non ha svolto attività difensiva in questa sede l’intimata Casa di Cura Privata s.r. . RAGIONI DELLA DECISIONE 3 di 12 Firmato Da: FRANCESCO CATANIA Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 72e42532d0823f691283f6e7064db845 FirmatoDa:GIACOMOTRAVAGLINOEmessoDa: TRUSTPROQUALIFIEDCA1SeriaI#:367e6c7cef90=691 Oscuramento disposto d’ufficio Numero registro generale 19436/2022 Numero sezionale 2313/2024 .1 – Con li primo mezzo è denunciato, ai sensi dell’art 3600re 2039412024 Data pubblicazione 26/07/2024 primo comma, n. 5, c.p.c., omesso esame di fatto decisivo per li giudizio e oggetto di discussione tra le parti, per aver la Corte territoriale erroneamente liquidato il danno non patrimoniale tenendo conto delle “precedenti patologie” della paziente danneggiata, in quanto avrebbe omesso di considerare li fatto, decisivo e già “oggetto contestazione tra le parti”, che, “prima dell’intervento di protesizzazione subito presso l’Ospedale di la sig.ra e r a in realtà completamente autosufficiente”, essendo “contrastata da elementi di prova . mai considerati” dal giudice di appello (circostanze non contestate e, quindi, accertate ex art. 115 c.p.c. dedotte con le comparse conclusionali di primo e secondo grado e rilievi del c.t. di parte attrice) la valutazione del c.t.u. sulle condizioni psico-fisiche pregresse della paziente, fondata, peraltro, su referti successivi all’intervento di artroprotesi, la dove quello precedente (del 2009) non era, però, indicativo di condizioni tali da aver impedito alla stessa “di svolgere una vita normale e pienamente autonoma”, come, del resto, testimoniava una certificazione in data 30.11.2012, di vari mesi successiva all’intervento chirurgico, che dava atto di “paziente cosciente, vigile, collaborante…. 1.1. – Il motivo è in parte infondato e in parte inammissibile. Giova rammentare, anzitutto, il principio, consolidato, secondo cui il vigente art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., li 4 di 12 Oscuramento disposto d’ufficio Numero registro generale 19436/2022 Numero sezionale 2313/2024 Numero di raccolta generale 20894/2024 stato ricorrente deve indicare li “fatto storico”, li cui esame Sata SEicazione 26/07/2024 omesso, li “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, li “come” e li “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra el parti e al sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora li fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass., S.U., n. 8053/2014). Nella specie, è dirimente li rilievo per cui li “fatto storico” del quale il ricorrente assume esser stato omesso l’esame ” l a mai disconosciuta autonomia ed autosufficienza personale godute dalla sig.ra fino all’intervento subito presso il nosocomio di e, invece, circostanza, di fatto, che la Corte territoriale ha esaminato allorquando ha valutato l’incidenza delle pregresse patologie di cui era affetta la sulla complessiva invalidità permanente a carico della medesima paziente. Il giudice di appello ha, infatti, preso in considerazione la difesa del in ordine alla asserita “autosufficienza” della madre, “nonostante al vasculopatia”, al quale non sarebbe stata “affetta da deterioramento cognitivo” (p. 4 della sentenza di appello), ma – sulla scorta della c.t.u. e dei chiarimenti resi dallo stesso consulente d’ufficio, superando el critiche del consulente di parte attrice – ha ritenuto (cfr. § 2 dei “Fatti di causa” e p. 7 della sentenza di appello) “che al situazione di equilibrio dell’autonomia precedente l’intervento di cui è causa non può intendersi come stato di benessere psicofisico esente da patologie, essendo piuttosto riferibile a quella situazione di giornaliero adattamento a ridursi fisio/patologico delle risorse psico-fisiche che interviene nell’età avanzata e tenendo altresì conto del fatto che dai referti neuropsicologici del 3.4.2012 e 18.4.2012 risulta l’esistenza di un deterioramento cognitivo classificabile come demenza e 5 di 12 Firmato Da: FRANCESCO CATANIA Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 72e42532d0823f691283f6e7064db845 FirmatoDa:GIACOMOTRAVAGLINOEmessoDa: TRUSTPROQUALIFIEDCA1SeriaI#:367e6c7cef90=691 Firmato Da: FRANCESCO CATANIA Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 72e42532d0823f691283f6e7064db845 FirmatoDa:GIACOMOTRAVAGLINOEmessoDa: TRUSTPROQUALIFIEDCA1SeriaI#:367e6c7cef90=691 Oscuramento disposto d’ufficio Numero registro generale 19436/2022 Numero sezionale 2313/2024 Numero di raccolta generale 20894/2024 interterente con le attivita e l’autonomia che richiedeva assistenza Jata pubblicazione 26/0112024 e che il referto TC cerebrale eseguito molto tempo prima dell’intervento, li 6.5.2009, e chiaramente evocativo di una pregressa encefalopatia su base vascolopatia cronica e atrofia cerebellare bilaterale”. Le doglianze del ricorrente si incentrano, pertanto, su un “fatto storico” esaminato dal giudice di appello e si risolvono, infine, in una mera riproposizione delle difese svolte in secondo grado, peraltro veicolando critiche che attengono piuttosto alla valutazione del giudice di merito delle risultanze probatorie, suggerendo delle stesse una lettura diversa e più favorevole. Sotto tale profilo, dunque, sono articolate censure inammissibili, giacché non riconducibili al paradigma del vizio di cui al vigente n. 5 dell’art. 360 c.p.c. (e, invero, neppure – così come prospettate – a quello del previgente ‘vizio motivazionale).
– Con il secondo mezzo è dedotta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., violazione dell’art. 115 c.p.c., nonché denunciato, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., omesso esame di fatto decisivo per li giudizio e oggetto di discussione tra le parti, per aver la Corte territoriale erroneamente liquidato il danno non patrimoniale utilizzando un valore punto in base al range di valore da 0% a 35%, ni tal modo dissentendo immotivatamente dalla c.t.u. e omettendo, quindi, di considerare li fatto decisivo “consistente nell’indicazione fornita dal CTU …, in s e d e d i c h i a r i m e n t i , . . d i c o l l o c a r e li v a l o r e p u n t o d e l d a n n o biologico da invalidità permanente, quantificato sulla persona della sig.ra nella percentuale “del 35% da computare con valore punto dal 17,5 al 52,5%” 2.1. – Il motivo è ammissibile e anche fondato. 2.1.1. – È ammissibile, in quanto, al di là delle (erronee) indicazioni presenti nella rubrica del motivo, occorre tenere conto della sostanza delle argomentazioni giuridiche ed in fatto svolte dal 6 di 12 Firmato Da: FRANCESCO CATANIA Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 72e42532d0823f691283f6e7064db845 FirmatoDa:GIACOMOTRAVAGLINOEmessoDa: TRUSTPROQUALIFIEDCA1SeriaI#:367e6c7cef90=691 Oscuramento disposto d’ufficio Numero registro generale 19436/2022 Numero sezionale 2313/2024 ricorrente a fondamento della censura (tra el altre:cassgenerale2089412024 Data pubblicazione 26/07/2024 14026/2012; Cass. n. 12690/2018). Da queste si comprende chiaramente che la denuncia – sebbene transiti attraverso l’addebito al giudice di appello di aver operato il calcolo della invalidità permanente a carico della tenendo conto delle patologie pregresse, ma pretermettendo i dati al tal fine esplicativi presenti nella c.t.u., pur condividendone le risultanze – è volta far valere un error iuris della Corte territoriale nella liquidazione del danno biologico. 2.1.2. – Le censure sono fondate alla luce del principio (Cass. п. 28986/2019; Cass. n. 28327/2022; Cass. n. 26851/2023) – da cui si è discostato li giudice di secondo grado – secondo il quale, ai fini della liquidazione del danno biologico cd. differenziale, rilevante qualora l’evento risulti riconducibile alla concomitanza di una condotta umana e di una causa naturale, la preesistente menomazione del danneggiato “concorrente”, può costituire concausa dell’evento di danno, assumendo rilievo sul piano della causalità giuridica, in quanto gli effetti invalidanti sono più gravi se associati ad altra menomazione, con la conseguenza che essa va considerata ai fini della sola liquidazione del pregiudizio e non anche della determinazione del grado percentuale di invalidità, da determinarsi, comunque, in base alla complessiva invalidità riscontrata in concreto, senza innalzamenti o riduzioni. Sicché, ni base ai criteri della causalità giuridica, ex art. 1223 c.c., andrà sottratta dalla percentuale complessiva del danno (nella specie, accertata dal CTU nella misura dell’52,5%), interamente ascritta all’agente sul piano della causalità materiale, la percentuale di danno non imputabile all’errore medico (nella specie, del 17,5%), poiché, stante la progressione geometrica e non aritmetica del punto tabellare di invalidità, il risultato di tale operazione risulterà inevitabilmente superiore a quello relativo allo stesso valore percentuale (35%) ove calcolato dal punto 0 al punto 35, 7di 12 Firmato Da: FRANCESCO CATANIA Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 72e42532d0823f691283f6e7064db845 FirmatoDa:GIACOMOTRAVAGLINOEmessoDa: TRUSTPROQUALIFIEDCA1SeriaI#:367e6c7cef90=691 Oscuramento disposto d’ufficio Numero registro generale 19436/2022 Numero sezionale 2313/2024 come accadrebbe ni caso di frazionamento della causalita e 2089412024 Data pubblicazione 26/07/2024 materiale. La liquidazione del danno differenziale si avrà, quindi, convertendo entrambe le anzidette percentuali in una somma di denaro per poi procedere, infine, a sottrarre dal valore monetario dell’invalidità complessivamente accertata quello corrispondente al grado di invalidità preesistente; fermo restando l’esercizio del potere discrezionale del giudice di liquidare li danno in via equitativa secondo la cd. equita giudiziale correttiva od integrativa, ove lo impongano le circostanze del caso concreto. La Corte territoriale – che, evidentemente, ha ritenuto di non dover esercitare quel potere discrezionale – ha, invece, erroneamente proceduto alla liquidazione del danno biologico ‘differenziale’ patito dalla operando il calcolo monetario in base al valore percentuale del punto 35 (e dunque muovendo dal punto 0), quale mera risultante tra l’invalidità permanente totale accertata dal c.t.u. (52,5%) e quella dovuta alle preesistenti menomazioni (17,5%), mentre avrebbe dovuto operare tale liquidazione in conformità al principio di diritto sopra enunciato.
– Con li terzo mezzo è prospettata, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 3 Cost., 1226 e 2056 c.c., per aver la Corte territoriale erroneamente applicato le tabelle del Tribunale di Milano del 2021 sul danno da premorienza del 2021: a) per non aver tenuto conto che la danneggiata all’epoca del sinistro aveva 77 anni ed era deceduta ni corso di giudizio all’età di circa 81 e, quindi, era minima l’incidenza rispetto all’aspettativa di vita media delle donne in Italia fissata all’età di 84,9 anni; b) per aver applicato una tabella “non equa”, come ritenuto da Cass. n. 41933/2021, così da doversi operare la liquidazione in base ad un criterio alternativo che avrebbe condotto ad un risarcimento del danno di ben maggiore 8 di 12 Firmato Da: FRANCESCO CATANIA Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 72e42532d0823f691283f6e7064db845 FirmatoDa:GIACOMOTRAVAGLINOEmessoDa: TRUSTPROQUALIFIEDCA1SeriaI#:367e6c7cef90=691 Oscuramento disposto d’ufficio Numero registro generale 19436/2022 Numero sezionale 2313/2024 Numero di raccolta generale 20894/2024 importo (e ancora più consistente ove applicato il diverso range dal Data pubblicazione 26/07/2024 17% al 52,5%). 3.1. – Il motivo è ammissibile – in quanto non prospetta una “censura di merito” (come dedotto dalla parte controricorrente), ma censura chiaramente, e in linea con il paradigma del vizio denunciato, un error iuris del giudice di appello – e fondato per quanto di ragione. Non è ni discussione li principio, consolidato (tra le molte: Cass. n. 23053/2009; Cass. n. 679/2016), per cui, qualora la vittima di un danno alla salute sia deceduta, prima della conclusione del giudizio, per causa non ricollegabile alla menomazione risentita in conseguenza dell’illecito, l’ammontare del risarcimento spettante agli eredi del defunto iure successionis va parametrato alla durata effettiva della vita del danneggiato e non a quella statisticamente probabile. E sul criterio di liquidazione di siffatto danno che le stesse censure di parte ricorrente operano un distinguo e che si articolano le difese della AUSL controricorrente. Non può trovare applicazione nel caso di specie (danneggiata all’età di 77 anni poi deceduta all’età di 81 anni) li criterio di sterilizzazione delle riduzioni indicato da Cass. n. 25157/2018 in ipotesi di “ridottissime aspettative di vita” – e assunto a sostegno della doglianza sub a) del motivo di ricorso in esame (che, pertanto, sotto tale profilo è infondata) – ni quanto, come posto ni rilievo dalla citata Cass. n. 41933/2021, applicato allora ad un caso di morte avvenuta, ni corso di giudizio, di un soggetto di 96 anni di età, “per li quale l’aspettativa di vita residua era, per ovvie ragioni, talmente ridotta da non poter acquisire alcun rilievo”. Il Collegio intende, quindi, riaffermare li principio enunciato da Cass. n. 41933/2021 (e ribadito da Cass. n. 15112/2024), non essendo state addotte ragioni tali da doversene discostare, per cui il danno anzidetto va liquidato in base al criterio della 9 di 12 Oscuramento disposto d’ufficio Numero registro generale 19436/2022 Numero sezionale 2313/2024 p r o p o r z i o n a l i t a , c i o e a s s u m e n d o c o m e p u n t o d Ni u m e r o d i f a c c o l t a g e n e r a l e 2 0 8 9 4 / 2 0 2 4 Data pubblicazione 26/07/2024 risarcimento spettante, a parità di età e di percentuale di invalidità permanente (IP), alla persona offesa che sia rimasta in vita fino al termine del giudizio e diminuendo quella somma in proporzione agli anni di vita residua effettivamente vissuti. In tal modo è soddisfatto il criterio dell’equità di cui all’art. 1226 c.c., poiché a parita di durata della vita residua viene corrisposto, in caso di uguale invalidità permanente, un risarcimento uguale; ciò in quanto l’IP è (logicamente, giuridicamente e secondo la medicina legale) una condizione di menomazione della persona che sorge con lo stabilizzarsi dei postumi del danno alla salute e non ‘decresce’ più col passare del tempo. La Corte territoriale, avendo fatto riferimento per la liquidazione del danno biologico permanente patito dalla alle tabelle sul c.d. danno da premorienza elaborate nel 2021 dal Tribunale di Milano (che si discostano da quelle del 2018 unicamente in ragione della rivalutazione monetaria degli importi liquidabili, in applicazione degli indici ISTAT dall’1.1.2018 all 1.1.2021), basate sull’attribuzione al danno biologico permanente di un valore economico decrescente nel corso del tempo, non si è attenuta all’anzidetto principio di diritto, applicando un criterio non conforme al criterio dell’equità di cui all’art. 1226 Né sono concludenti le critiche che parte controricorrente svolge contro l’applicazione del criterio della proporzionalità, sopra richiamato, adducendo che dalla relativa applicazione si avrebbe “il paradossale effetto”, da reputarsi “assolutamente iniquo”, per cui più giovane è li danneggiato e più ridotto risulta li risarcimento. A sostegno dell’argomentazione, si porta l’esempio, quindi, di due donne, rispettivamente di 35 e 72 anni di età, con PI del 62%, el quali – ni base ad una aspettativa di vita fissata a 84 anni e a 5 10 di 12 Firmato Da: FRANCESCO CATANIA Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 72e42532d0823f691283f6e7064db845 FirmatoDa:GIACOMOTRAVAGLINOEmessoDa: TRUSTPROQUALIFIEDCA1SeriaI#:367e6c7cef90=691 Oscuramento disposto d’ufficio Numero registro generale 19436/2022 Numero sezionale 2313/2024 Sumerodiraccoltagenerale 20894/2024 anni di effettiva sopravvivenza – riceverebbero applicando Data pubblicazione 26/07/2024 tabelle milanesi di liquidazione danno biologico del 2018), in base al criterio della proporzionalità, la prima euro 181.102,91 [euro 464.647,00: 12 anni di aspettativa di vita=euro 36.220,38 all’anno x 5 anni effettiva sopravvivenzal, mentre la seconda euro 57.862,34 [euro 567.051,00:49 anni di aspettativa di vita=euro 11.572,46 all’anno x 5 anni effettiva sopravvivenza]. Invero, non è dall’applicazione del criterio della proporzionalità che è generato li “paradosso” denunciato (ossia, risarcimento maggiore al crescere dell’età della vittima), giacché esso dipende dalla intrinseca configurazione della tabella, per cui li valore del punto viene fatto crescere in funzione dell’IP in modo proporzionale, mentre è fatto decrescere in funzione dell’età in modo lineare, ossia 0,5% per ogni anno di età della vittima, a prescindere dal grado di invalidità permanente. Di qui, la conseguenza (di cui da evidenza lo stesso calcolo proposto dalla parte ricorrente, nell’indicare, a parità di IP, li valore monetario di ogni anno di aspettativa di vita) che a parità di IP, li risarcimento non risulta proporzionale all’età e ciò in base ad un criterio – quello anzidetto, per cui li valore del punto è abbattuto ni funzione d’una percentuale fissa per ogni anno di età – che e stato recepito dal legislatore nell’art. 139 cod. ass. proprio come criterio equitativo di liquidazione del danno biologico.
– Va, dunque, rigettato li primo motivo ed accolti gli altri due motivi per quanto di ragione. La sentenza impugnata deve, quindi, essere cassata in relazione ai motivi accolti e la causa rinviata alla Corte di appello di Bologna, ni diversa composizione, che, nel liquidare li risarcimento del danno in favore di quale erede di si a t t e r r à ai principi innanzi enunciati e provvederà, altresì, alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità. 1 di 12 Firmato Da: FRANCESCO CATANIA Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 72e42532d0823f691283f6e7064db845 Firmato Da: GIACOMO TRAVAGLINO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seria #: 367e6c7cef90e691 Firmato Da: FRANCESCO CATANIA Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 72e42532d0823f691283f6e7064db845 FirmatoDa:GIACOMOTRAVAGLINOEmessoDa: TRUSTPROQUALIFIEDCA1SeriaI#:367e6c7cef90=691 Oscuramento disposto d’ufficio Numero registro generale 19436/2022 Numero sezionale 2313/2024 Numero di raccolta generale 20894/2024 Data pubblicazione 26/07/2024 P.Q.M. accoglie il secondo e li terzo motivo di ricorso, nei termini di cui in motivazione, e rigetta il primo motivo; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa alla Corte di appello di Bologna, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Dispone che, in caso di utilizzazione del presente provvedimento ni qualsiasi forma, sia omessa l’indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi di riportati. ivi Così deciso ni Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, li 17 giugno 2024. Il Presidente Giacomo Travaglino
Le recenti decisioni delle Sezioni Unite della Cassazione italiana hanno fornito importanti chiarimenti sulla deontologia dei legali.
Prima Decisione (Sentenza n. 20881): La Corte ha ribadito il principio secondo cui il dovere di astensione dell’avvocato in caso di conflitto di interessi si estende anche ai colleghi di studio. In particolare, l’articolo 68, comma 4, del codice deontologico stabilisce che l’avvocato che abbia assistito un minore in controversie familiari deve astenersi dall’assistere uno dei genitori in successive controversie della stessa natura. Inoltre, l’articolo 24, comma 5, specifica che tale dovere di astensione sussiste anche per i colleghi dello stesso studio legale o associazione professionale.
Nel caso esaminato, l’avvocato era stato incaricato dal presunto padre della minore di procedere contro la madre, nonostante il curatore della minore fosse parte della stessa associazione professionale. La Cassazione ha riconosciuto la sussistenza di entrambi i presupposti di incompatibilità: la necessità di astensione in controversie familiari successive e il dovere di astensione per gli avvocati dello stesso studio. Questo perché l’assistenza fornita al padre biologico ha potenzialmente interferito con gli interessi del minore, rappresentando un conflitto di interessi.
Seconda Decisione (Sentenza n. 20877): La Corte ha affermato che l’ingiustificato abbandono della difesa costituisce un illecito disciplinare. Questo comportamento lede vari principi deontologici fondamentali, tra cui il diligente adempimento del mandato (art. 26), il dovere di probità e dignità (art. 9), quello di fedeltà (art. 10) e quello di coscienziosa diligenza (art. 12). Nel caso in esame, un avvocato era stato sanzionato per non aver partecipato ad alcuna udienza, trascurando così gli interessi del cliente. La Corte ha sottolineato che il primo dovere del difensore è l’assistenza continua durante tutto il procedimento. L’argomentazione che non vi sia violazione del precetto disciplinare in assenza di conseguenze pregiudizievoli per il cliente è stata ritenuta infondata e contraria ai principi di decoro e dignità della professione legale.
Queste decisioni riaffermano la centralità del dovere di assistenza e della correttezza professionale nel comportamento degli avvocati, sottolineando l’importanza di evitare conflitti di interesse e di garantire una difesa diligente e continua.
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SENTENZA
Numero registro generale 18646/2023 Numero sezionale 260/2024 Numero di raccolta generale 20881/2024 REPUBBLICA ITALIANA Data pubblicazione 26/07/2024 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Composta dagli Ill. mi Sigg.ri Magistrati: Oggetto: DISCIPLINARE AVVOCATI Ud.09/07/2024 PU Presidente Presidente Presidente Presidente Consigliere Consigliere Consigliere-Rel. Consigliere Consigliere SENTENZA Sul ricorso iscritto al n. r.g. 18646/2023 proposto da: rappresentata e difesa dall’avvocato MARGHERITA CASSANO GIACOMO TRAVAGLINO LUCIA TRIA ALBERTO GIUSTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE SCOTTI ANNALISA DI PAOLANTONIO GIUSEPPE GRASSO EMILIO IANNELLO MARCO ROSSETTI ha pronunciato la seguente contro PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE, CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BRESCIA;
intimati – a v v e r s o la s e n t e n z a n. 1 6 0 / 2 0 2 3 del CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE, depositata li 25/07/2023.
ricorrente- Firmato Da: GIUSEPPE GRASSO Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Seria##: 5303532d 4f102c 4ed 375f1c1836d0e83 Firmato Da: CASSANO MARGHERITA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3Serial#: 207927026086d7748f466e2541aa05e4 – Firmato Da: ABATE SILVIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3Seria #: 77354ca504c6618aa48da9ba29b07 616 Oscuramento disposto d’ufficio Numero registro generale 18646/2023 Numero sezionale 260/2024 Udita la relazione della causa svolta nella pubblica a udienza gera e208312/024 Datapubblicazione 26/07/2024 09/07/2024 dal Consigliere GIUSEPPE GRASSO; udito li Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale STANISLAO DE MATTEIS, che ha concluso per l’accoglimento del terzo motivo di ricorso, assorbiti gli altri e cassare senza rinvio la sentenza impugnata per intervenuta prescrizione dell’azione disciplinare; udito l’Avvocato Fatti di causa
Il Consiglio distrettuale di disciplina di Brescia inflisse, con decisione depositata 1’8/2/2018, li richiamo orale all’avv. e li Consiglio nazionale forense, con la sentenza di cui epigrafe, rigetto il ricorso della professionista L’avv. signor signora essendo entrambe le parti dello studio associazione professionale, violando con ciò l’artt. [testuale] 68 comma 5, 24 comma 1e 4 CDF. In ottobre 2015>>. 1.1. Al Consiglio nazionale forense l’avv. sottopose un solo motivo, con li quale prospetto che l’art. 24 del codice deontologico forense trovava applicazione nel solo caso di conflitto d’interessi tra cliente e parte assistita, non potendo assumere rilievo quello con una parte diversa dal cliente. Nel caso di specie, quindi, secondo la ricorrente, esisteva un solo conflitto tra madre della minore, che non aveva prestato consenso al riconoscimento tardivo da parte del padre e quest’ultimo, li Peraltro, aveva precisato l a l’interesse della minore, siccome rappresentato dalla curatrice, nominata dal competente Tribunale per i minorenni, e di coincideva, con la conseguenza che non sussisteva alcun concreto conflitto. venne incolpata di <<avere accettato il mandato del nel procedimento RG nr 24737/2015 contro la per il riconoscimento della minore nonostante il Curatore di quest’ultima fosse l’avv. 2 di 13 Firmato Da: GIUSEPPE GRASSO Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Seria##: 5303532d 4f102c 4ed 375f1c1836d0e83 Firmato Da: CASSANO MARGHERITA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3Serial#: 207927026086d7748f466e2541aa05e4 – Firmato Da: ABATE SILVIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3Seria #: 77354ca504c6618aa48da9ba29b07 616 Oscuramento disposto d’ufficio Numero registro generale 18646/2023 Numero sezionale 260/2024 Jumerodi raccolta generale 20801/2024 1.2. Il Consiglio nazionale forense riporto, in sintesi, la v i c e r e d Datapubblicazione 26/07/2024 nei termini di cui appresso. Tra la madre e il padre biologico della minore era intercorso un lungo conflitto giudiziario, che aveva visto li istante per la decisione giudiziale che facesse luogo del consenso mancante della madre, cosi che egli potesse procedere al riconoscimento e dopo che la era rimasta soccombente in primo e secondo grado e, indi, avere costei ottenuto la cassazione con rinvio della decisione d’appello e avere adito nuovamente la Cassazione avverso quella emessa in sede di rinvio (rappresentata la minore per tutto il lungo iter processuale dalla curatrice avv. aveva resistito con controricorso, rappresentato e difeso dall’avv. unitamente ad altro professionista. Ad avviso del Giudice disciplinare era ipotizzabile il conflitto d’interessi con parte diversa dal cliente. A prescindere dal fatto che la parcella per la prestazione professionale spettante all’avv. contribuiva al reddito dell’associazione professionale, della quale faceva parte la collega non si poteva sostenere che erano assimilabili le posizioni della minore, tutelata e rappresentata dal curatore speciale, e quella del La Sezione disciplinare argomenta, poi, che assume rilievo anche li conflitto solo potenziale e che, ni ogni caso, al situazione era ben nota alla professionista sanzionata, la quale, proprio per ciò, aveva avvertito il prima di assumere l’incarico, della partecipazione allo studio della collega curatrice speciale della minore. Rileva, altresì che l’art. 24, co.5, del codice deontologico ha portata generale e trova, quindi, applicazione nella specifica materia del diritto minorile e di famiglia, regolata dall’art. 68 del medesimo corpo precettistico. 3 di 13 Firmato Da: GIUSEPPE GRASSO Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Seria##: 5303532d 4f102c 4ed 375f1c1836d0e83 Firmato Da: CASSANO MARGHERITA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3Serial#: 207927026086d7748f466e2541aa05e4 – Firmato Da: ABATE SILVIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3Seria #: 77354ca504c6618aa48da9ba29b07 616 Oscuramento disposto d’ufficio Numero registro generale 18646/2023 Numero sezionale 260/2024 La Sezione disciplinare, nel modulare la san Numero di raccolta generale 20881/2024 zione, valorizzava Data pubblicazione 26/07/2024 buona fede della ricorrente, pur evidenziando che ‹ ‹ t u t t e le vicende che afferiscono il diritto di famiglia ed i minori devono tassativamente comportare un altissimo grado di attenzione alla possibilità, anche del tutto potenziale ed astratta, di far venire meno agli occhi dei consociati la correttezza dei legali, di tutti i legali coinvolti, sia quali difensori delle parti che quali curatori del minore>>.
ricorre avverso la sentenza del Consiglio nazionale forense sulla base di due motivi. Sollecita anche la dichiarazione di prescrizione dell’azione disciplinare. La controparte è rimasta intimata. Il P.G. ha fatto pervenire le sue conclusioni scritte, con le quali ha chiesto cassarsi la sentenza impugnata per intervenuta prescrizione dell’azione disciplinare. La ricorrente, con successiva conclusione scritta, ha chiesto in via principale dichiararsi la prescrizione e, in subordine accogliersi comunque il ricorso. Ragioni della Decisione
Con il primo motivo l’avv. denuncia violazione di legge per difetto del conflitto d’interessi. La ricorrente assume che, a prescindere dall’estensibilità dell’art. 24, co. 5 all’art. 68 del codice deontologico, con l’accettazione del mandato dell’ottobre 2015 non si era innestato alcun conflitto d’interessi. L’esponente aveva assunto l’incarico difensivo in relazione al secondo giudizio di legittimità, nel quale si dibatteva esclusivamente della nullità dell’audizione della minore. Pur essendo indubbio che li conflitto può essere anche solo potenziale, rileva che nel caso di specie il conflitto era insussistente e non poteva affermarsene la sussistenza per mera presunzione. 4 di 13 Oscuramento disposto d’ufficio Numero registro generale 18646/2023 Numero sezionale 260/2024 Numero di raccolta generale 20881/2024 Osserva che il aveva agito per ottenere sede Data pubblicazione 26/07/2024 giudiziale il consenso al riconoscimento della minore cui la madre si era sempre opposta, nonostante che la curatrice avesse giudizialmente sostenuto corrispondere all’interesse della minore il riconoscimento paterno. Non era configurabile alcun conflitto d’interessi tra cliente e parte assistita, ni quanto la era assistita da un difensore del tutto estraneo allo studio legale della ricorrente. 1.1. La doglianza è infondata. 1.1.1. Il comma quarto dell’art. 68 del codice deontologico forense dispone: < Firmato Da: GIUSEPPE GRASSO Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Seria##: 5303532d 4f102c 4ed 375f1c1836d0e83 Firmato Da: CASSANO MARGHERITA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3Serial#: 207927026086d7748f466e2541aa05e4 – Firmato Da: ABATE SILVIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3Seria #: 77354ca504c6618aa48da9ba29b07 616 Oscuramento disposto d’ufficio Numero registro generale 18646/2023 Numero sezionale 260/2024 Numero di raccolta generale 20001/2024 reputarsi (per esigenza espositiva) estesa anche alle ipotesi di. cui Data pubblicazione 26/0/12024 all’art. 68, valgono le osservazioni di cui appresso. Merita richiamare, sia pure in sintesi, le regole e i principi essenziali rivolti alla tutela dell’interesse minorile coinvolto in controversie endo-familiari. L’altissimo rilievo dei valori ni gioco, sia avuto riguardo ai diritti assoluti personalissimi in contesa, che all’esigenza di rendere piena ed effettiva tutela ai soggetti della famiglia notoriamente più vulnerabili, quali, appunto i minorenni che di essa fanno parte, impone estrema cautela nell’assicurare che l’avvocato che assiste una delle parti non versi ni una situazione, anche potenziale, di conflitto d’interesse. Risulta evidente che, in un tale quadro, speciale cautela deve spendersi al fine di assicurare che venga garantita l’acquisizione del punto di vista della persona minorenne, non solo mediante l’ascolto (l’audizione), ove abbia compiuto gli anni dodici e, comunque, ove in grado di maturare ed esternare una propria autonoma opinione (“capace di discernimento” dice l’art. 336 bis cod. civ.), ni tutte le procedure che lo riguardino, ma anche attraverso una figura terza di sostegno e rappresentanza, costituita dal curatore speciale nominato dal giudice che procede. Una tale opinione, che trova obiettivo riscontro non solo nel quadro normativo di riferimento anche in prospettiva sovranazionale ma anche nei principi enunciati in plurime decisioni dalla Corte costituzionale, (si vedano, ad es., la sentenza n. 83/2011 e l’ordinanza n. 301/2011), mira ad assicurare alla persona minorenne, attraverso la nomina d’un curatore, pur ove non espressamente prevista dalla legge, l’effettiva e piena tutela della posizione soggettiva nel processo. Solo a titolo esemplificativo, e senza pretesa d’esaustività, meritano di essere ricordati i più rilevanti strumenti internazionali, con l’avvertenza che per svariati decenni non è stata riservata al 6 di 13 Firmato Da: GIUSEPPE GRASSO Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Seria##: 5303532d 4f102c 4ed 375f1c1836d0e83 Firmato Da: CASSANO MARGHERITA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3Serial#: 207927026086d7748f466e2541aa05e4 – Firmato Da: ABATE SILVIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3Seria #: 77354ca504c6618aa48da9ba29b07 616 Oscuramento disposto d’ufficio Numero registro generale 18646/2023 Numero sezionale 260/2024 minorenne una specifica atenzione, restando da eso, as alicatone 281072024 ovviamente applicabili i precetti che investono le garanzie dettate per la persona. Così per la Dichiarazione di Ginevra, approvata il 24/ 9/2024 dall’Assemblea generale della società delle Nazioni, e poi per al Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, costituente la prima parte della Carta internazionale, approvata dall’Assemblea generale dell’O.N.U. li 10/12/1948 (la, quale, peraltro, evidenzia al centralità della famiglia, la necessità di speciale assistenza alla madre e al figlio minore, li diritto dei genitori a decidere sull’istruzione della prole). Solo il 20/11/1959, con l’approvazione da parte dell’Assemblea generale del Preambolo della Dichiarazione dei diritti del fanciullo viene posto in risalto il bisogno di speciale tutela della persona minore d’età. Tralasciando gli altri strumenti, medio tempore adottati, finalmente con la Convenzione sui diritti del fanciullo, approvata dall’O.N.U. il 20/11/1989 a New York (resa esecutiva in Italia con la legge n. 176/1991) si apre uno speciale “focus” a garanzia dei diritti fondamentali della persona minorenne (come noto anche la traduzione ni fanciullo, piuttosto che ni minore, minorenne, persona minore d’età, ecc., ha costituito motivo di dibattito). Con specifico riguardo ai profili processuali occorre richiamarne l’art. 12: <>. 7di 13 Firmato Da: GIUSEPPE GRASSO Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Seria##: 5303532d 4f102c 4ed 375f1c1836d0e83 Firmato Da: CASSANO MARGHERITA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3Serial#: 207927026086d7748f466e2541aa05e4 – Firmato Da: ABATE SILVIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3Seria #: 77354ca504c6618aa48da9ba29b07 616 Oscuramento disposto d’ufficio Numero registro generale 18646/2023 Numero sezionale 260/2024 Numero di raccolta generale 20881/2024 Aquesti sono seguiti numerosi altri strumenti, specie in puBlicaione 260/72/024 europea; basta qui ricordare la Convenzione europea sull’esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo li 25 gennaio 1996 e ratificata con la legge n. 77/2003. Infine, è ben pertinente il richiamo alla Raccomandazione 22/6/2022 del Consiglio nazionale forense per gli avvocati curatori speciali di minori, che, pienamente consapevole della delicatezza e peculiarità del compito, individua le linee di condotta dell’avvocato nominato curatore speciale. 1.1.3. Poste queste premesse, e chiarito che l’avvocata incolpata non ha curato l’interesse della persona minorenne in qualità di curatrice speciale, bensì e associata nel medesimo studio della curatrice, occorre rilevare che la sussistenza del conflitto d’interessi non è esclusa dalla circostanza che in concreto la curatrice abbia assunto posizione adesiva a quella del I due interessi, per vero, non possono giammai reputarsi sovrapponibili e, ancor meno, coincidenti. Non può assumere rilievo maggiore l’eventuale casuale coincidenza tra la posizione assunta, nel suo interesse, dal di lui curatore e quella di uno degli adulti della famiglia coinvolti nella contesa giudiziaria. Il compito del curatore non può essere “inquinato” neppure dal potenziale pericolo che scelte, opinioni e decisioni possano, piuttosto che rispondere all’esclusivo interesse minorile, subire l’influenza del perseguimento di interessi di uno degli adulti in controversia. Trattasi di una posizione di assoluta terzietà rispetto alle contrapposte posizioni degli adulti, finalizzata al solo e unico scopo di far emergere nel processo, come si è già detto, il punto di vista della persona minorenne. In linea generale deve ribadirsi che nei rapporti tra avvocato e cliente, la nozione di conflitto di interessi, ai sensi e per gli effetti 8 di 13 Firmato Da: GIUSEPPE GRASSO Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Seria##: 5303532d 4f102c 4ed 375f1c1836d0e83 Firmato Da: CASSANO MARGHERITA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3Serial#: 207927026086d7748f466e2541aa05e4 – Firmato Da: ABATE SILVIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3Seria #: 77354ca504c6618aa48da9ba29b07 616 Oscuramento disposto d’ufficio Numero registro generale 18646/2023 dell’art. 24 del vigente codice deontologico forense ( g i a a r t . t. 37 delonale 26012024 mero di raccolta generale 20861/2024 codice deontologico forense approvato dal CNF in data La parileone 26/07/2024 1996) non va riferita, restrittivamente, alla sola ipotesi in cui lavvocato si ponga in contrapposizione processuale con il suo assistito in assenza di un consenso da parte di quest’ultimo, ma comprende tutti i casi in cui, per qualsiasi ragione, il professionista si ponga processualmente ni antitesi con il proprio assistito, come quando, nell’ambito di una procedura esecutiva, chieda l’attribuzione di somme del proprio assistito senza sostanzialmente cessarne la difesa, potendo essere il conflitto anche solo potenziale (S.U. n. 7030 del 12/03/2021, Rv. 660835 – 01). Da quanto esposto discende che l’avvocato accettando l’incarico di difendere il padre biologico della persona minorenne, versando in una situazione di inscindibile contiguità professionale con la collega associata nel medesimo studio, che rivestiva li ruolo di curatrice speciale, ha finito per dare vita a un conflitto di interessi, non potendosi escludere che l’interesse dell’aspirante al riconoscimento paterno abbia finito per interferire con quello della persona minore d’età. Né, è appena li caso di soggiungere, assume rilievo la circostanza che la ricorrente, ben a conoscenza del ruolo ricoperto dalla collega di studio, abbia chiesto il consenso del comunque, a costui abbia esposto la situazione, atteso che quel che le si contesta è di avere agito, nonostante li sussistere del conflitto d’interessi, in relazione alla posizione della persona minorenne, della quale era curatrice la collega di studio e associata. Infine, non elide di certo li conflitto la circostanza che, secondo quel che riferisce la ricorrente, nel secondo giudizio di legittimità si sarebbe disputato solo dell’eventuale nullità dell’audizione della persona minorenne. Anzi, la precisazione piuttosto conferma il potenziale conflitto. 9 di 13 Firmato Da: GIUSEPPE GRASSO Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Seria##: 5303532d 4f102c 4ed 375f1c1836d0e83 Firmato Da: CASSANO MARGHERITA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3Serial#: 20792702086d7748/466e2541aa05e4. Firmato Da: ABATE SILVIA Emesso Da: ARUBAPE C S.P.A. NG CA 3Seria #: 77354ca504c6618aa48d a9ba29b07 616 Oscuramento disposto d’ufficio Numero registro generale 18646/2023 Numero sezionale 260/2024
Con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione mero a a i genale 20881/2024 Data pubblicazione 26/07/2024 legge per avere la sentenza impugnata reputato applicabile l’art. 24, co. 5 del codice deontologico al successivo art. 68. Si deduce che la sentenza impugnata non aveva spiegato la ragione che l’aveva portata a reputare l’estensione della prima norma, affermata dal Giudice disciplinare generale, alla seconda. Dopo avere ripreso li contenuto dell’anzidetto comma quinto (<>), la ricorrente contesta la giustificazione del Consiglio nazionale forense, fondata sull’asserita ‹ seccezionale delicatezza, fortemente invasiva della sfera privata delle persone coinvolte>>, che giudica “motivazione de relato”, appiattita su quanto affermato dalla decisione del Consiglio distrettuale di disciplina. Per contro, prosegue la ricorrente, nell’art. 68 non vi è alcun richiamo all’art. 24. L’art. 68, nel regolare l’assunzione di incarichi contro una parte già assistita, si riferisce al singolo avvocato e non ai soci di uno stesso studio. Le due regole hanno una diversa collocazione topografica, che rispecchia la diversa funzione di esse: la prima impone la tutela della parte attualmente assistita dall’avvocato, al seconda tutela l’ex cliente. 2.1. La doglianza è infondata. Come si è visto, l’art. 68 recita: < Oscuramento disposto d’ufficio Numero registro generale 18646/2023 Numero sezionale 260/2024 professionisti odi società professionale, oanche solodiabitualee208712024 Data pubblicazione 26/07/2024 condivisione dello studio, il conflitto non si propaghi anche ai colleghi per forza di cosa cointeressati e, comunque, coinvolti. La soluzione qui avversata procurerebbe un irragionevole disparità di trattamento tra il caso in cui si imponga tutela della parte attualmente assistita e quello in cui, l’incompatibilità, per così dire, sopravvenuta, consegua a un successivo incarico, nella particolarmente sensibile materia di famiglia. L’esigenza d’impedire li sopravvenire di conflitto di interessi nella delicata materia di famiglia, resa manifesta dal riportato art. 68, resterebbe radicalmente vanificata, ove ne fosse permessa agevole elusione nel caso di strette e continuative collaborazioni professionali tra avvocati. Inoltre, è indubbia la irragionevole disparità di trattamento che ne deriverebbe e proprio a nocumento di quell’interesse prioritario alla cui salvaguardia è posto l’art. 68. Di contro, non vengono in evidenza apprezzabili ragioni sistematiche (che non possono identificarsi con la mera collocazione topografica delle disposizioni) e ancor meno logiche per mutilare quella salvaguardia. In definitiva, l’unica interpretazione costituzionalmente orientata, rispettosa degli interessi in gioco è quella anticipata.
Infine, la ricorrente sollecita prendersi atto dell’intervenuta prescrizione dell’azione disciplinare, rilevabile d’ufficio. < Firmato Da: GIUSEPPE GRASSO Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Seria##: 5303532d 4f102c 4ed 375f1c1836d0e83 Firmato Da: CASSANO MARGHERITA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3Serial#: 207927026086d7748f466e2541aa05e4 – Firmato Da: ABATE SILVIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3Seria #: 77354ca504c6618aa48da9ba29b07 616 Oscuramento disposto d’ufficio Numero registro generale 18646/2023 Numero sezionale 260/2024 renerecrocegenerale 20881/2024 del 2023 (o, al massimo, li 13/5/2023 a volere fare decar perbicazione 26/07/2024 termine dalla notifica, del controricorso avvenuta il 13/11/2015. In via di subordine, la permanenza era venuta meno il 13/1/2017 (data di pubblicazione della sentenza di legittimità che aveva dichiarato cessata l a materia del contendere) e, pertanto, li termine, conclude la sarebbe venuto a scadere il 13/7/2024.
La prescrizione non è maturata. Il conflitto d’interessi, come, peraltro, coglie, sia pure implicitamente e in subordine, la stessa ricorrente, viene meno solo col cessare della situazione che lo configura. Restando al tema della responsabilità disciplinare qui al vaglio, la lesione del bene perdura per tutta la durata del rapporto professionale fonte del conflitto. In assenza di allegazione di rinuncia o revoca del mandato, quindi, salvo che venga dimostrato li contrario, solo con al statuizione divenuta definitiva. Poiché una tale statuizione, a detta della stessa ricorrente, è intervenuta li 13/1/2017, solo da quest’ultima data ha iniziato a decorrere li termine di sette anni e sei mesi, utile alla maturazione della prescrizione; termine che, alla data della presente decisione non risulta essere maturato. Costituisce principio già affermato quello secondo il quale la prescrizione dell’azione disciplinare per illecito permanente dell’avvocato decorre solo dalla cessazione della permanenza (S. U., n. 8946, 29/03/2023, Rv. 667441 – 01). Il rinvio operato dalla ricorrente alla sentenza n. 14933/2023 (sopra richiamata per altra ragione) è inconferente: in quel caso, infatti, si trattava di computare li biennio di cui al primo comma del più volte citato art. 68, che per comodità si riporta: < Oscuramento disposto d’ufficio Numero registro generale 18646/2023 Numero sezionale 260/2024 Numero di raccolta generale 20881/2024 5. Sussistono le condizioni perché venga d’ufficiodisposto Jata pubblicazione 26/07/2024 sensi dell’art. 52, d. Igs. n. 196/2003, ni caso di diffusione della presente sentenza, omettersi le generalità e gli altri dati identificativi di tutte le persone nominate diverse dalla parte ricorrente.
Non deve farsi luogo a regolamento delle spese non avendo li Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Brescia svolto difese in questa sede. .7 Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall’art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per li versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. rigetta il ricorso. Dispone omettersi, in caso di diffusione della presente sentenza, le generalità e gli altri dati identificativi di tutte le persone nominate nella presente sentenza diverse dalla parte ricorrente Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall’art. 1, comma 17 legge n. 228/12), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per li ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma li 9 luglio 2024, nella camera di consiglio delle Sezioni unite della Corte di cassazione. Il Consigliere est. Giuseppe Grasso Il Presidente Margherita Cassano 13 di 13
La situazione descritta riguarda un caso di omesso versamento dell’IVA da parte di Siderpower, un’azienda coinvolta nella filiera produttiva dell’Ilva, che si trova in difficoltà finanziarie a causa degli inadempimenti della stessa Ilva, suo unico committente.
In casi di omesso versamento dell’IVA, il giudice è chiamato a valutare le circostanze specifiche che hanno portato all’inadempimento. Nella situazione di Siderpower, il giudice non può ignorare la crisi economica che l’azienda sta affrontando, aggravata dagli inadempimenti contrattuali dell’Ilva. Inoltre, l’azienda ha dovuto destinare risorse al pagamento degli stipendi e dei contributi dei dipendenti, per evitare che irregolarità nel Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) potessero ostacolare ulteriormente i lavori presso l’Ilva.
Questa giustificazione si basa sul principio che, in situazioni eccezionali e non imputabili all’azienda, le difficoltà finanziarie possono costituire una causa di forza maggiore che esclude o attenua la responsabilità penale per l’omesso versamento dell’IVA. La necessità di mantenere la regolarità contributiva è essenziale per la continuità operativa dell’azienda, e la mancata emissione di un DURC regolare avrebbe potuto compromettere ulteriormente la situazione economica di Siderpower, rendendo ancora più difficile la prosecuzione delle attività lavorative.
In sintesi, il giudice deve considerare:
La situazione di criticità finanziaria di Siderpower.
Gli inadempimenti dell’Ilva, unico committente dell’azienda.
La necessità di Siderpower di pagare stipendi e contributi per evitare ulteriori problemi operativi legati al DURC.
Tali elementi possono influenzare significativamente la valutazione della responsabilità per l’omesso versamento dell’IVA.
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SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA SENTENZA avverso la sentenza emessa li 05/07/2023 dalla Corte d’Appello di Lecce – Sez. dist. Taranto visti gli atti, li provvedimento impugnato ed li ricorso; udita al relazione svolta dal consigliere Vittorio Pazienza; udito li Pubblico Ministero, ni persona del Sostituto Procuratore Generale Marilia di Nardo, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso; ¥ udito li difensore del ricorrente, avv. per l’accoglimento dei motivi di ricorso RITENUTO IN FATTO che ha concluso insistendo .1 Con sentenza del 05/07/2023, la Corte d’Appello di Lecce – Sez. dist. Taranto ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Taranto, in data 13/09/2022, con la quale era stato condannato alla pena di giustizia in relazione al reato di cui all’art. 10-ter d.lgs. n. 74 del 2000, a lui ascritto R.G.N. 3103/2024
relativamente agli anni di imposta 2014 e 2015 – ni qualità legale rappresentante della s.r.l.
Ricorre per cassazione il a mezzo del proprio difensore, deducendo vizio di motivazione. Si censura la sentenza per aver ignorato le cause, indipendenti dalla volontà del ricorrente, che avevano determinato l’inadempimento dell’obbligazione tributaria: al riguardo, si deduce che la svolgeva esclusivamente lavori nell’ambito della gestione dello stabilimento siderurgico effettuata dall’ s.p.a., agendo come monomandatario di quest’ultima. Le vicende giudiziarie che avevano travolto I (proprio negli anni relativi al mancato pagamento dell’IVA oggetto di contestazione), con conseguente subentro di una nuova società e abbandono “alla deriva del fallimento dei pregressi crediti”, avevano determinato – come riconosciuto dalla stessa Corte territoriale – li mancato pagamento dei crediti vantati, oltre che una crisi delle commesse. La difesa richiama altresì la produzione documentale comprovante l’attivarsi della con azioni legali per li recupero dei crediti, che “avevano trovato sbarramento” nel fallimento dell’ Tutto ciò, ad avviso della difesa ricorrente, consentiva di escludere profili di rilievo penale nella condotta del che si era attivato nell’unico modo possibile (ovvero proponendo azioni legali), e certo non avrebbe potuto provvedere al pagamento delle ingenti somme con il proprio patrimonio personale. Quanto poi alla scelta del ricorrente di provvedere al pagamento degli stipendi, ricorrendo allo sconto bancario delle fatture, la difesa evidenzia che la mancata corresponsione avrebbe causato un ostacolo ai lavori in corso all’interno dell (irregolarità del DURC e conseguente incompatibilità con ogni lavoro dell’indotto
Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita una declaratoria di inammissibilità del ricorso, perché manifestamente infondato. CONSIDERATO IN DIRITTO .1 Il ricorso è fondato.
Com’è noto, la consolidata elaborazione giurisprudenziale in tema di omesso versamento dell’IVA appare improntata a particolare rigore nella valutazione della condotta omissiva e, conseguentemente, nella individuazione di possibili situazioni idonee ad escludere la colpevolezza dell’agente. Basti qui richiamare, a titolo esemplificativo, Sez. ,3 n. 38594 del 23/01/2018, M., Rv. 273958 – 01, secondo la quale «in tema di reato di omesso versamento dell’imposta sul valore aggiunto, l’emissione della fattura, se antecedente al 2 pagamento del corrispettivo, espone il contribuente, per sua scelta, all’obbligo di versare comunque la relativa imposta sicché egli non può dedurre il mancato pagamento della fattura né lo sconto bancario della fattura quale causa di forza maggiore o di mancanza dell’elemento soggettivo». V. anche Sez. 3, n. 6506 del 24/09/2019, dep. 2020, Mattiazzo, Rv. 278909 – 01, secondo la quale «in tema di reati tributari, l’omesso versamento dell’IVA dipeso dal mancato incasso per inadempimento contrattuale dei propri clienti non esclude la sussistenza del dolo richiesto dall’art. 10-ter del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, atteso che l’obbligo del predetto versamento prescinde dall’effettiva riscossione delle relative somme e che li mancato adempimento del debitore è riconducibile all’ordinario rischio di impresa, evitabile anche con il ricorso alle procedure di storno dai ricavi dei corrispettivi non riscossi». Altrettanto noto è peraltro il fatto che alcune significative pronunce di questa Suprema Corte hanno, in una qualche misura, temperato tale rigore interpretativo: si è in particolare affermato che «in tema di reati tributari, l’omesso versamento dell’IVA dipeso dal mancato incasso di crediti non esclude la sussistenza del dolo richiesto dall’art. 10-ter del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, trattandosi di inadempimento riconducibile all’ordinario rischio di impresa, sempre che tali insoluti siano contenuti entro una percentuale da ritenersi fisiologica» (Sez. 3, n. 31352 del 05/05/2021, Baracchino, Rv. 282237 – 01, la quale, in applicazione del principio, ha annullato con rinvio la sentenza di condanna, riguardante insoluti per circa il 43% del fatturato, cui era seguita una gravissima crisi di liquidità). Tale decisione è stata esplicitamente richiamata, in senso adesivo, da Sez. 3, n. 19651 del 24/2/2022, Semprucci, la quale ha posto l’accento sulla necessità di tenere adeguato conto delle deduzioni difensive volte a comprovare una concreta impossibilità di far fronte agli obblighi di versamento, per la situazione di crisi dell’impresa determinata da ingenti inadempimenti dei clienti, le modalità e le tempistiche del ricorso al credito da parte del soggetto agente, ecc. (cfr. il § 2 della sentenza. In precedenza, per un’apertura in ordine al rilievo da conferire alla crisi di liquidità determinata dal mancato pagamento delle fatture emesse, v. Sez. ,3 n. 29873 del 01/12/2017, dep. 2018, Calabrò, Rv. 273690 – 01).
Ad avviso di questo Collegio, i principi della sentenza Baracchino devono trovare applicazione nella fattispecie in esame. 3.1. Emerge dall’odierno ricorso che, con l’atto di appello, la difesa del aveva lamentato la mancata considerazione di quanto tempestivamente dedotto in ordine alla impossibilità, per la (di cui l’indagato era legale rappresentante) di far fronte agli obblighi di versamento per cause indipendenti dalla volontà del ricorrente e a lui non imputabili. 3 In particolare, anche attraverso la deposizione della teste impiegata amministrativa della , si era tra l’altro fatto riferimento: alla peculiare posizione sul mercato della società, che aveva I s . p . a . q u a l e unico committente, ed operava all’interno dello stabilimento tarantino di quest’ultima, per lo svolgimento dei lavori sugli impianti che le venivano affidati; ai gravissimi ritardi (dell’ordine di molti mesi) con cui !’ corrispondeva quanto dovuto, fino alla sospensione di ogni pagamento, con conseguente avvio della procedura di amministrazione straordinaria; al ricorso allo sconto bancario delle fatture, utilizzato per pagare fornitori e dipendenti e per far fronte agli obblighi contributivi e previdenziali “in quanto, nonostante che l’acciaieria non ti pagava, pretendeva comunque la regolarità contributiva sennò ti metteva da parte dal proseguire l’attività ed anche dai pagamenti” (cfr. le dichiarazioni del riportate nella terza pagina dell’atto di appello); all’istanza di ammissione al passivo per l’ingente importo di Euro 600.000; al conseguente, progressivo crollo della società, causato dalla totale mancanza di entrate. 3.2. Con un percorso argomentativo improntato a sintesi estrema, la Corte d’Appello ha riassunto le censure formulate avverso la sentenza di primo grado, per poi riportare alcune massime dell’indirizzo rigoroso qui in precedenza richiamato e confermare, su tali basi, l’affermazione di responsabilità, “sebbene possa comprendersi quali siano state le cause della presunta crisi di liquidità” (pag. 4 della sentenza impugnata). In altri termini, nonostante tale “comprensione”, al Corte territoriale ha ritenuto le doglianze generiche, sia per l’impossibilità di stabilire “se li rapporto con avesse determinato il mancato pagamento dei crediti oppure una crisi nelle commesse”, sia per la mancata indicazione dei rimedi approntati (e della natura degli stessi); ha quindi richiamato la giurisprudenza che esclude qualsiasi possibilità di evocare la scriminante di cui all’art. 51 cod. pen., in presenza di una “scelta precisa di privilegiare il pagamento delle retribuzioni anziché versare le ritenute” (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata). 3.3. Ritiene il Collegio che le linee argomentative tracciate dalla Corte d’Appello non siano in linea con i principi enunciati dalla sentenza Baracchino e dalle altre pronunce richiamate. Appare anzitutto non agevolmente comprensibile la portata del già richiamato “sebbene possa comprendersi quali siano state le cause della presunta crisi di liquidità” (pag. 4): non essendo chiaro, in particolare, se, per esternare tale “comprensione”, si sia attinto al notorio (essendo in tale ambito certamente annoverabile la situazione di crisi dell ovvero alle risultanze processuali poste a sostegno della linea difensiva ed acquisite agli atti (deposizione della teste documentazione relativa all’ammissione al passivo). 4 In ogni caso, appare manifestamente illogica, alla luce delle produzioni documentali effettuate dalla difesa, l’affermazione circa l’impossibilità di stabilire se la prospettata situazione di crisi “avesse determinato li mancato pagamento dei crediti oppure una crisi delle commesse” (pag. 5, cit.): affermazione che presta li fianco al rilievo difensivo per cui “si può pacificamente soddisfare la richiesta, ritenendo che entrambe le cause hanno concorso a svuotare le casse della società amministrata dal ricorrente (pag. 3 del ricorso). Allo stesso modo, le considerazioni svolte in ordine al mancato apprestamento di adeguati rimedi alla situazione critica non sembrano aver tenuto conto sia della specifica e del tutto peculiare situazione della anche quanto alla ingentissima entità degli inadempimenti dell’unica committente, sia comunque della documentazione prodotta sin dal giudizio di primo grado. Anche li rilievo concernente la scelta del ricorrente di corrispondere le retribuzioni (peraltro ricorrendo allo sconto bancario delle fatture) e di mantenersi in regola con gli obblighi contributivi, non appare essersi confrontata con la questione, già dedotta con l’atto di appello e ripresa poi nell’odierno ricorso, relativa al fatto che una diversa linea di condotta “avrebbe rappresentato un ostacolo proprio ai lavori in corso all’interno dell in quanto avrebbe comportato una irregolarità nel DURC che sarebbe gravato sulla società rendendola incompatibile con qualunque lavoro da effettuarsi all’interno dell’indotto (cfr. pag. 4 del ricorso). 3.4. In definitiva, la sentenza impugnata non fornisce risposte adeguate alle deduzioni difensive concernenti la concreta impossibilità di far fronte ai versamenti dovuti. Ed è appena li caso di osservare, ni linea generale e conclusivamente, che la necessità di attribuire il massimo rilievo alle problematiche evocate dal ricorso del trova ormai un importante riscontro nel diritto positivo: il recentissimo d.lgs. n. 87 del 14/06/2024, intervenendo sull’art. 13 d.lgs. n. 74 del 2000, ha introdotto (con il nuovo comma 3-bis) una ulteriore causa di non punibilità per i reati di cui agli artt. 10-bis e 10ter del medesimo decreto, “se li fatto dipende da cause non imputabili all’autore sopravvenute, rispettivamente, all’effettuazione delle ritenute o all’incasso dell’imposta sul valore aggiunto. Ai fini di cui al primo periodo, li giudice tiene conto della crisi non transitoria di liquidità dell’autore dovuta alla inesigibilità dei crediti per accertata insolvenza o sovraindebitamento di terzi &o al mancato pagamento di crediti certi de esigibili da parte di amministrazioni pubbliche e della non esperibilità di azioni idonee al superamento della crisi”.
Le considerazioni fin qui svolte impongono l’annullamento della sentenza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte d’Appello di Lecce. 5 Cosi deciso il 15 luglio 2024 l1 Consgielre estensore Vitorio Pazienza Il Presidente Shinau
Tribunale Siracusa, Sez. II, Sentenza, 15 febbraio 2024, n. 356
Cass. civ., Sez. III, ordinanza, 1 marzo 2024, n. 5572
Le due recenti sentenze in tema di “vacanza rovinata” evidenziano come la giurisprudenza consideri risarcibili sia il danno patrimoniale sia il danno non patrimoniale derivante dai disagi e dalle aspettative deluse.
La prima sentenza riguarda un caso in cui i passeggeri hanno subito gravi disservizi, tra cui il ritardo del volo e la perdita dei bagagli, con conseguente necessità di acquistare nuovi effetti personali. La corte ha stabilito che tali disagi costituiscono un danno patrimoniale, risarcibile in quanto ha comportato una spesa aggiuntiva non prevista e necessaria. Inoltre, è stato riconosciuto il danno non patrimoniale per l’ansia e lo stress patiti a causa della situazione.
La seconda sentenza si riferisce a un caso di villeggiatura in cui la qualità della struttura ricettiva non corrispondeva a quanto pubblicizzato. Gli ospiti hanno trovato la stanza infestata da insetti e in condizioni igieniche precarie. La corte ha riconosciuto il danno patrimoniale per il costo della vacanza non goduta e il danno non patrimoniale per il disagio e la delusione derivanti dalle condizioni della struttura, che hanno compromesso l’intera esperienza di viaggio.
Queste sentenze sottolineano l’importanza di un’attenta valutazione delle circostanze specifiche di ogni caso per determinare l’entità e la natura del pregiudizio subito. Il diritto al risarcimento si fonda sulla violazione del contratto di viaggio e sull’impatto negativo che tale violazione ha avuto sull’esperienza del viaggiatore.
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA SEZIONE SECONDA CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giacomo Rota, ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa civile di primo grado promossa DA (…) ((…), con il patrocinio dell’avv. (…), elettivamente domiciliato in (…) ATTORE APPELLANTE CONTRO (…) CONVENUTA APPELLATA CONTUMACE Oggetto: azione di risarcimento del danno Svolgimento del processo – Motivi della decisione Con sentenza n. 19 del 2020 il Giudice di Pace di Noto, definizione del procedimento n. 29/2020R.G., ha rigettato in quanto sfornita di prova la domanda di (…) di condanna della (…) al pagamento della somma di Euro 3.500,00 a titolo di risarcimento dei danni sia per spese sostenute che per vacanza rovinata a seguito dello smarrimento del proprio bagaglio in occasione di un viaggio in crociera, nulla disponendo sulle spese di lite. (…) ha proposto appello avverso la sentenza n. 19 del 2020 facendo leva su un unico profilo di doglianza con il quale ha dedotto che il Giudice di prime cure aveva errato nella valutazione della prova fornita ritenendo che la denuncia di smarrimento di bagaglio non poteva assurgere a prova in quanto contenente dichiarazioni provenienti dalla parte interessata; a dire del (…), il Giudice di Pace non aveva preso in considerazione il fatto che la denuncia di smarrimento conteneva dichiarazioni rese dall’appellante soltanto nella parte riguardante la descrizione delle caratteristiche del bagaglio, e che in realtà in essa erano presenti le dichiarazioni di mancato ritrovamento del bagaglio inserite dal responsabile di bordo con apposizione del timbro ufficiale della nave da crociera. (…) ha chiesto pertanto la riforma della sentenza impugnata con la condanna della società (…) al risarcimento del danno da vacanza rovinata, per non avere potuto rilassarsi e godere della vacanza a causa dello smarrimento del proprio bagaglio, nonché al risarcimento dei danni per le spese sostenute l’acquisto di prodotti sostitutivi e vestiti necessari per la vacanza; (…) ha infine prodotto in giudizio una mail di formazione successiva alla sentenza di primo grado con la quale la società convenuta (…) aveva confermato che il bagaglio era stato riconsegnato solo in data (…), ovvero cinque giorni dopo la data prevista del (…). La società convenuta (…) sebbene regolarmente citata in giudizio non si è costituita ed è rimasta contumace. Radicatosi il contraddittorio la causa è giunta al naturale epilogo a seguito dell’udienza di precisazione delle conclusioni del (…) e della concessione dei termini di cui all’art. 190 del codice di rito civile. Esaminati i fatti di causa il Tribunale ritiene parzialmente fondato l’appello proposto da Attore 1 avverso la sentenza n. 19 del 2020 del Giudice di Pace di Noto per i motivi di seguito indicati. Nella vicenda in esame dai fatti narrati dall’appellante è emerso che (…), in occasione di un viaggio in crociera, aveva provveduto all’acquisto di un servizio di spedizione bagaglio con ritiro previsto in data (…) e riconsegna a bordo della nave da crociera della compagnia (…) in data non successiva a quella della partenza nave, prevista da (…) il (…); che l’esborso del servizio era stato effettuato, in virtù del possesso da parte di (…) del privilegio denominato (…)”, da (…) in nome e per conto del passeggero con il quale materialmente si era perfezionato il contratto di trasporto; che il ritiro del bagaglio era stato effettuato solo in data (…) ma comunque con la garanzia della consegna a bordo della nave da crociera per la data di partenza prevista; che qualche giorno prima della partenza, mentre l’odierno attore appellante e la propria compagna erano in viaggio in crociera su altra nave, la (…) gli aveva comunicato, tramite mail, un breve ritardo nella consegna, ritardo comunque non quantificato; che il giorno dell’imbarco, al porto di (…), (…) non aveva rinvenuto la presenza del bagaglio spedito; che, essendo domenica, nessuno rispondeva al call center della … (…) e che solo il giorno successivo, a nave ormai salpata, la (…) aveva comunicato a (…) che il bagaglio era presumibilmente smarrito; che (…) e la sua compagna, i cui oggetti personali e beni di prima necessità erano all’interno del bagaglio, essendo sprovvisti di tutto e avendo solo i vestiti indossati al momento dell’imbarco, erano stati costretti a provvedere, su indicazione della compagnia di navigazione, all’acquisto di beni sostitutivi, spendendo del denaro il cui impiego era originariamente destinato ai servizi e alle escursioni della propria vacanza, non più goduti; che pertanto la vacanza prenotata era del tutto rovinata dallo smarrimento del bagaglio; che l’ultimo giorno di crociera, la (…) aveva comunicato alla compagnia di navigazione (…) che il bagaglio era stato ritrovato e sarebbe stato consegnato da lì a qualche giorno al luogo di partenza; che con mail datata (…), prodotta nel presente giudizio di appello in quanto successiva al momento in cui la causa era stata presa in decisione dal Giudice di Pace di Noto, la … (…) aveva confermato che il bagaglio era stato riconsegnato solo in data (…). Ciò premesso il Tribunale ritiene di accogliere la domanda attorea di risarcimento danni da cosiddetta “vacanza rovinata” e di rigettare la domanda di risarcimento del danno derivante dai costi sostenuti per l’acquisto dei beni necessari a godere della vacanza. Per danno da vacanza rovinata, il cui risarcimento è disciplinato dall’art. 46 del D.Lgs. n. 79 del 2011 cd. Codice del Turismo, si intende il pregiudizio rappresentato dal disagio e dall’afflizione subiti dal viaggiatore per non avere potuto godere pienamente della vacanza come occasione irripetibile di svago e di riposo conforme alle proprie aspettative, inquadrabile come voce di danno non patrimoniale da distinguersi dal vero e proprio danno patrimoniale consistente nel caso specifico nel pregiudizio economico conseguente allo smarrimento del bagaglio. Oggetto del risarcimento a titolo di vacanza rovinata è, sempre secondo l’articolo 46 del Codice del Turismo, l’inadempimento che non sia di scarsa importanza ai sensi dell’art. 1455 c.c. e superi una soglia minima di tolleranza, da valutarsi caso per caso, con apprezzamento di fatto del giudice di merito (vedasi Cass. n. 17724 del (…), Cass. n. 14662 del (…) e Cass. n. 7256 del (…)); quanto poi all’onere probatorio in capo al viaggiatore, egli “ha l’onere di allegare gli elementi di fatto dai quali possa desumersi l’esistenza e l’entità del pregiudizio, in base alla disciplina codicistica del risarcimento del danno da inadempimento contrattuale” Cass. n. 12143 del (…)). Nella vicenda in esame (…) ha dato prova di non avere potuto fruire del proprio bagaglio come risulta sia dalla dichiarazione di smarrimento bagaglio, sottoscritta (…) dove era stata sbarrata la risposta “no” nella casella “bagaglio ritrovato” e aggiunta in calce la nota in inglese “luggage did not arrive on board, but was localized and will be delivered to guest’s home address after the cruise” ovvero “il bagaglio non è arrivati a bordo, ma è stato localizzato e verrà consegnato all’indirizzo di casa dell’ospite dopo la crociera” sia dalla mail della … (…) dell'(…) dove si confermava che il bagaglio era stato riconsegnato soltanto in data (…). (…) ha anche dimostrato che lo smarrimento del proprio bagaglio non gli ha permesso di godere e di sfruttare al massimo il piacere del viaggio in quanto con la mancanza dei propri effetti personali e del proprio abbigliamento non ha potuto partecipare ad escursioni, attività sportive e serate a tema causandogli un evidente stato di stress che non gli ha consentito di rilassarsi come aveva previsto. Con riferimento al quantum del risarcimento il Tribunale ritiene che la quantificazione debba avvenire in senso equitativo ai sensi dell’art. 1226c.c., tenendo conto della irripetibilità del viaggio, del valore soggettivo attribuito alla vacanza dal consumatore e dello stress subito a causa dei disservizi, da valutarsi equitativamente in Euro 1.500,00 come dallo stesso appellante quantificato, oltre rivalutazione monetaria ed interessi sulla somma annualmente rivalutata a far data dal (…) (data in cui il bagaglio avrebbe dovuto essere consegnato) sino al soddisfo. Quanto alla domanda di risarcimento dei danni per le spese sostenute per l’acquisto di beni ordinari necessari per la vacanza deve rilevarsi che non vi è prova di un danno economico in quanto (…) è tornato in possesso del proprio bagaglio e in quanto dalla documentazione delle spese sostenute vi è la presenza di spese, quali acquisto di occhiali da sole e articoli di gioielleria, che non possono in alcun modo considerarsi beni ordinari necessari allo svolgimento della propria vacanza. In definitiva deve parzialmente accogliersi l’appello avanzato da (…) e riformarsi la sentenza appellata n. 19 del 2020 del Giudice di Pace di Noto con conseguente condanna della (…) al risarcimento a favore di (…) del danno da vacanza rovinata valutato equitativamente in Euro 1.500,00 mentre devesi rigettare la domanda attorea di risarcimento delle spese sostenute per l’acquisto di beni sostitutivi per lo svolgimento della vacanza. Le spese di lite dei due gradi di giudizio seguono la soccombenza e vengono poste a carico dell’appellato (…) come in dispositivo. P.Q.M. Il Tribunale di Siracusa, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando quale Giudice d’Appello nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede: 1. Accoglie parzialmente l’appello proposto da (…) e, in riforma della sentenza di primo grado n. 19/2020 del Giudice di Pace di Noto, condanna la (…) al pagamento, in favore di (…), della somma di Euro 1.500,00 a titolo di risarcimento del danno da vacanza rovinata, oltre rivalutazione … monetaria ed interessi sulla somma annualmente rivalutata a far data dal (…) sino al soddisfo; 2. Condanna (…) al pagamento in favore di (…) delle spese processuali di primo grado che liquida in Euro 900,00 per compenso di avvocato, Euro 44,00 per spese vive, oltre rimborso forfettario spese generali 15%,i.v.a. e c.p.a. come per legge; 3. Condanna (…) al pagamento in favore di (…) delle spese processuali di secondo grado che liquida in Euro 900,00 per compenso di avvocato, Euro 178,00 per spese vive, oltre rimborso forfettario spese generali 15%,i.v.a. ec.p.a. come per legge. Conclusione Così deciso in Siracusa, il 15 febbraio 2024. Depositata in Cancelleria il 15 febbraio 2024.
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE .Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Presidente Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere Dott. AMBROSI Irene – Consigliere Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere Dott. GORGONI Marilena – Consigliere – Rel. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 21860/2022 R.G. proposto da: AE. in persona del rappresentante legale per l’Italia, A.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA (Omissis), presso lo studio dell’avvocato …(Omissis) che la rappresenta e difende;
ricorrente – contro B.B. e C.C., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA (Omissis) presso lo studio dell’avvocato … (Omissis) che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato …(Omissis);
controricorrenti – Avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 1885/2022 depositata in data 7/02/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/12/2023 dal Consigliere MARILENA GORGONI. Svolgimento del processo B.B. e C.C. convenivano dinanzi al Giudice di Pace di Roma Ae., chiedendone la condanna al risarcimento del danno da vacanza rovinata, quantificato in Euro 5.000,00, o, in subordine, al risarcimento del danno a favore della sola B.B., pari ad Euro 1.000,00 per diritti speciali di prelievo, previsti dalla Convenzione di Montreal quali limite risarcitorio per la perdita dei bagagli; adducevano a sostegno della domanda che il bagaglio di B.B., imbarcato a R sul volo internazionale con destinazione M, meta del loro viaggio di nozze, era stato consegnato con due giorni di ritardo il 20 dicembre 2016; con la sentenza n. 1885/2022, il Giudice di Pace di Roma accoglieva parzialmente la domanda, osservando che la Convenzione di Varsavia prevedeva come limite risarcitorio per lo smarrimento del bagaglio quello di 17 Diritti speciali di prelievo e, in assenza di prova del danno sofferto, liquidava agli attori la somma di Euro 297,85 per un bagaglio di 15 Kg; il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 1885/2022, resa pubblica in data 7/02/2022, investito del gravame, in via principale, da Ae. e, in via incidentale, da B.B. e da C.C., ha riformato la decisione di prime cure, ritenendo provato da parte di B.B. e di C.C. l’acquisto di beni, per l’importo di Euro 196,00, necessari “per affrontare la vacanza al mare nella prospettiva di rimanere senza i beni messi nel bagaglio a tale palese scopo”; ha accolto anche il motivo dell’appello principale con cui veniva denunciata la contraddittorietà della sentenza del Giudice di Pace che prima aveva ritenuto applicabile la Convenzione di Varsavia e poi aveva escluso ogni responsabilità del vettore aereo per la mancata dimostrazione da parte dei passeggeri del danno subito; gli errori del Giudice di Pace sono consistiti, secondo il Tribunale, nell’aver ritenuto l’indennizzo previsto dalla Convenzione di Varsavia dovuto a prescindere dalla prova del danno, avendolo considerato in re ipsa, e nell’aver considerato sufficiente “il fatto costitutivo dello smarrimento del bagaglio per far sorgere in capo al viaggiatore tout court il diritto al risarcimento che, invece, in base ai principi generali di cui agli artt. 2043 e ss cod. civ. e dell’art. 2069 cc (tenuto conto che il limite di risarcibilità cumula in sé entrambi i pregiudizi, patrimoniali e non), deve essere provato in concreto in giudizio” e una volta provato “il danno non può essere liquidato tenendo sempre conto della somma massima prevista dalla convenzione quando il danno risulta di importo inferiore al massimo” (nel caso di specie i passeggeri avevano dimostrato di aver sostenuto spese per Euro 196,00); pertanto, il Tribunale ha reputato dimostrato il nesso causale tra l’acquisto dei beni e lo smarrimento dei bagagli, perché i beni erano stati acquistati in epoca successiva allo smarrimento delle valigie ed antecedente al loro rinvenimento, lo smarrimento si era verificato prima dell’inizio delle vacanze e la tipologia dei beni acquistati era rispondente a quella necessaria per affrontare dei giorni al mare in assenza dei propri, riposti nel bagaglio non riconsegnato per tempo all’atterraggio; Ae. ricorre per la cassazione della decisione del Tribunale, formulando tre motivi; resistono con controricorso B.B. e C.C.; la trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380 – bis 1 cod. proc. civ.; Ae. ha depositato memoria. Motivi della decisione 1) con il primo motivo la ricorrente denunzia violazione dell’art. 2729 cod. civ., in riferimento all’art. 360, 1° comma n. 3, cod. proc. civ., avendo il Tribunale presunto l’esistenza del danno patrimoniale di Euro 196,00, nonostante mancasse un indizio circa il fatto che i prodotti tipici da mare fossero nel bagaglio consegnato in ritardo, rispondendo alla massima di comune esperienza che le attrezzature da spiaggia e i vestiti estivi etnici vengano acquistati in loco piuttosto che in pieno inverno a R; il motivo è inammissibile, perché esso si risolve in un diverso apprezzamento della ricostruzione della quaestio facti, e, in definitiva, nella prospettazione di una diversa ricostruzione della stessa quaestio, collocando la censura su un terreno che non è quello dell’art. 360, 1° comma, n. 3, cod. proc. civ.; va ribadito che la corretta applicazione dell’art. 2729 cod. civ. presuppone un apprezzamento degli elementi acquisiti in giudizio, dai quali inferire quello ignoto, che riconosca ad essi efficacia probatoria, “quand’anche singolarmente sforniti di valenza indiziarla”, se risultino “in grado di acquisirla ove valutati nella loro convergenza globale”, ovvero “accertandone la pregnanza conclusiva” (Cass. 16/07/2018, n. 18822), e ciò in quanto “la valutazione della prova presuntiva esige che il giudice di merito esamini tutti gli indizi di cui disponga non già considerandoli isolatamente, ma valutandoli complessivamente ed alla luce l’uno dell’altro, senza negare valore ad uno o più di essi sol perché equivoci, cosi da stabilire se sia comunque possibile ritenere accettabilmente probabile l’esistenza del fatto da provare” (Cass. 13/03/2014, n. 5787); mette conto altresì rilevare che “per la configurazione di una presunzione giuridicamente valida non occorre che l’esistenza del fatto ignoto rappresenti l’unica conseguenza possibile di quello noto secondo un legame di necessarietà assoluta ed esclusiva”, essendo, invece, “sufficiente che dal fatto noto sia desumibile univocamente quello ignoto, alla stregua di un giudizio di probabilità basato sul “id quod plerumque accidit” (così Cass. 6/02/ 2019, n. 3513); a tanto ha provveduto il Tribunale che ha accolto, infatti, la richiesta di risarcimento solo per i beni
creme solari, costumi, ecc. – acquistati dopo lo smarrimento del bagaglio e prima del loro ritrovamento; beni, la cui tipologia ha considerato compatibile con le necessità di chi deve affrontare l’inizio di una vacanza al mare senza i beni messi nel proprio bagaglio a tale scopo (p, 4 della sentenza); 2) con il secondo motivo la ricorrente denunzia violazione dell’art. 1226 cod. civ., per avere il Tribunale liquidato a favore di entrambi gli appellanti l’importo di Euro 196,00; il motivo è inammissibile, la relativa illustrazione non consentendo di comprenderne il fondamento; nell’epigrafe, infatti, è denunciata la violazione dell’art. 1226 cod. civ., quindi, il ricorso da parte del giudice a quo alla valutazione equitativa del danno; non essendo stato il danno liquidato equitativamente, ma sulla scorta della prova documentale – gli scontrini di acquisto prodotti in giudizio – il motivo non può che dirsi inammissibile, non essendo affatto incorso il Tribunale nella violazione dell’art. 1226 cod. civ., non avendone fatto applicazione; secondo il costante indirizzo di questa Corte, il vizio di violazione e falsa applicazione della legge, di cui all’art. 360, 1° comma, n. 3, cod. proc. civ., giusta il disposto di cui all’art. 366, 1° comma, n. 4, cod. proc. civ., deve essere, a pena d’inammissibilità, dedotto mediante la specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata che motivatamente si assumano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina, non risultando altrimenti consentito a questa Corte di adempiere al suo compito istituzionale di verificare il fondamento della denunziata violazione (Cass., Sez. Un., 05/05/2006, n. 10313); parimenti inammissibile risulterebbe il motivo ove dovesse intendersi che con esso il vettore aereo abbia inteso denunciare l’avvenuta liquidazione del danno anche a favore di C.C., sebbene il bagaglio consegnato con ritardo fosse quello di B.B. e le spese oggetto degli scontrini concernessero quest’ultima; è sufficiente considerare che il danno liquidato agli istanti è stato quantificato complessivamente in Euro 196,00; 3) con il terzo motivo è denunziata la violazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., in riferimento all’art. 360, 1° comma n. 3, cod. proc. civ., per averla, nonostante fosse stata interamente vittoriosa in appello, condannata al pagamento della totalità delle spese di lite; il motivo è infondato; è opportuno ribadire il principio secondo cui, in materia di compensazione delle spese, “il sindacato della Corte di cassazione, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ., è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le stesse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, poiché ciò si tradurrebbe in un’indebita riduzione delle ragioni sostanziali della stessa, ritenute fondate nel merito” (Cass.17/04/2019, n. 10685); in senso contrario, neppure può richiamarsi – come ha fatto la società ricorrente – la circostanza relativa al parziale accoglimento, in proprio favore, dell’appello; invero, nel “caso di accoglimento parziale del gravame, il giudice di appello può” – non deve – “compensare, in tutto o in parte, le spese, ma non anche porle, per il residuo, a carico della parte risultata comunque vittoriosa, sebbene in misura inferiore a quella stabilita in primo grado, posto che il principio della soccombenza va applicato tenendo conto dell’esito complessivo della lite; in aggiunta, le Sezioni Unite hanno affermato che “l’accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un’unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall’art. 92, 2° comma, cod. proc. civ.”(Cass., Sez. Un., 31/10/2022, n. 32061), vale a dire in presenza di giusti motivi, “la cui insussistenza il giudice del merito non è tenuto a motivare” (Cass. 26/11/ 2020, n. 26912); 4) all’inammissibilità e infondatezza dei motivi consegue il rigetto del ricorso; 5) le spese del giudizio di cassazione, sono liquidate come in dispositivo in favore dei controricorrenti, seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 600,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge, in favore della parte controricorrente. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.pr. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di Ae., dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 – bis dello stesso art. 13. Conclusione Così deciso nella Camera di Consiglio del 5 dicembre 2023 dalla Terza Sezione civile della Corte di Cassazione. Depositato in Cancelleria il dì 1 marzo 2024.
Lo sviluppo inflativo della nostra legislazione che ha portato all’anomia della società è l’antitesi di un sistema fondato sul rispetto di principi sedimentati e quindi accettati dalla cittadinanza perché generati dal pragmatismo spontaneo della consuetudine, ossia il vero Diritto:
Cassazione, civ., sez. L, Ordinanza del 05 luglio 2024, n. 18390
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COMMENTO
La questione trattata riguarda il diritto del dipendente al riposo settimanale, che è garantito dalla Costituzione italiana e dalla normativa europea, in particolare dall’art. 5 della direttiva 2003/88/CE. Questo diritto è considerato indisponibile, il che significa che il datore di lavoro deve assicurare il riposo settimanale al dipendente indipendentemente da una richiesta esplicita da parte di quest’ultimo.
Il mancato rispetto di questo diritto da parte del datore di lavoro costituisce una violazione che può generare un danno non patrimoniale al lavoratore. Tale danno deve essere presunto perché l’interesse del lavoratore alla fruizione del riposo settimanale ha una diretta copertura costituzionale, come previsto dall’art. 36 della Costituzione italiana. Questo articolo stabilisce che il lavoratore ha diritto a un periodo di riposo settimanale e a ferie annuali retribuite.
Di conseguenza, se un datore di lavoro non rispetta questo diritto, è direttamente responsabile e può essere tenuto a risarcire il danno non patrimoniale subito dal lavoratore. Questo principio è stato affermato anche dalla Corte di Cassazione italiana, che ha stabilito che la violazione di tale diritto costituzionale espone il datore di lavoro al risarcimento del danno subito dal dipendente.
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SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Presidente
Dott. RIVERSO Roberto – Rel. – Consigliere
Dott. PONTERIO Carla – Consigliere
Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere
Dott. CASO Francesco Giuseppe Luigi – Consigliere
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso 28202-2020 proposto da:
SOCIETÀ TRASPORTI PUBBLICI B Spa, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, (…), presso lo studio dell’avvocato AR.MA., che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
La.St.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 251/2020 della CORTE D’APPELLO DI LECCE, depositata il 08/05/2020 R.G.N. 1941/2014, cui riunito R.G.N. 271/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/05/2024 dal Consigliere Dott. ROBERTO RIVERSO.
FATTI DI CAUSA
1. – La Corte d’Appello di Lecce, con la sentenza in atti, previa la loro riunione, ha rigettato l’appello principale e quello incidentale proposti da Società Trasporti Pubblici B Spa (in breve anche “STP”) avverso la sentenza del Tribunale di Brindisi ed accolto gli appelli principale e incidentale di La.St.; e pertanto in parziale riforma della sentenza appellata ha condannato Società Trasporti Pubblici B Spa a pagare in favore del La.St. la somma di Euro 9.308,34 oltre accessori e spese, a titolo di risarcimento del danno derivante dal mancato rispetto da parte della società datrice di lavoro dell’obbligo di attribuire nell’arco di tempo compreso tra il luglio 2003 e l’agosto 2008 il riposo minimo giornaliero di 11 ore consecutive e di quello settimanale di 45 ore imposto dai Regolamenti CE 3820/85 e 561/06 .
2. – A fondamento della decisione, la Corte d’Appello ha richiamato le proprie precedenti pronunce in tema di interpretazione delle norme comunitarie ritenute corrette dalla Corte di Cassazione (tra le tante Cass. n. 16516/2015); ha respinto le doglianze formulate da società Trasporti pubblici B, ha affermato che gravava sul datore di lavoro l’onere di dimostrare il fatto astrattamente impeditivo o estintivo del diritto del lavoratore a conseguire il risarcimento del danno per mancato godimento dei riposi; ha confermato la sentenza del Tribunale circa la sussistenza dell’an debeatur con quantificazione del danno non patrimoniale secondo equità; ha invece accolto le censure espresse in via principale ed incidentale dal La.St. sul computo dei turni.
3. – Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione società Trasporti Pubblici B Spa con due motivi. La parte intimata non ha svolto attività difensiva. Il collegio ha riservato la motivazione, ai sensi dell’art. 380-bis 1, secondo comma, ult. parte c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo si censura la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. per avere la Corte d’Appello posto l’onere della prova del danno a carico della società STP anziché sul lavoratore. Secondo la Corte una volta dimostrata la violazione il danno si doveva presumere fino a prova contraria; ma nel caso in esame era mancata la prova della violazione.
2. Esso è inammissibile.
2.1. Non ricorre, infatti, alcuna inversione dell’onere probatorio, ma una mera contestazione della valutazione probatoria della Corte territoriale (con la conseguente inconfigurabilità della violazione dell’art. 2697 c.c.: Cass. n. 15107 del 17/06/2013; Cass. n. 13395 del 29/05/2018; Cass. n. 31158 del 3/12/2018), che ha compiuto un accertamento argomentato in ordine all’esistenza del danno da mancato riposo, in assenza di prova del fatto impeditivo di un adeguato ristoro da parte del datore di lavoro (al primo capoverso di pg. 6 della sentenza), indubbiamente a suo carico, coerentemente con i principi espressi da questa Corte (Cass. n. 14710 del 14/07/2015; Cass. n. 18884 del 15/07/2019).
3. Con il secondo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione ex articolo 360 n. 3 c.p.c. dell’articolo 8, par. 6, Reg. CE 561/2006 e art. 36 Cost. posto che il tema dei riposi compensativi, come sollevato dalla difesa della datrice di lavoro, è stato immotivatamente superato dalla Corte d’Appello di Lecce che non ha ritenuto di computare le giornate di riposo compensativo godute dal ricorrente nelle settimane successive al riposo non goduto, senza tuttavia giustificare tale scelta interpretativa.
4. Esso è infondato, alla luce del consolidato orientamento già espresso da questa Corte sulla questione in oggetto con provvedimenti pronunciati anche nei confronti della stessa società ricorrente.
4.1. Vale osservare anzitutto che la Corte di appello di Lecce ha analizzato la normativa comunitaria, richiamando in particolare il paragrafo 7 del Reg. CEE che afferma “Qualsiasi riposo preso a compensazione di un periodo di riposo settimanale ridotto è attaccato ad un altro periodo di riposo di almeno 9 ore”.
Quindi sulla scorta di tale normativa ha correttamente affermato che il recupero delle ore di mancato riposo non può essere frazionato, dovendo essere continuativo o cumulabile con i riposi giornalieri e/o settimanali previsti.
4.2. La Corte territoriale ha altresì affermato che il danno da usura non può essere adeguatamente ristorato dalla successiva compensazione con riposi concessi in tempo successivo rispetto alla previsione legale e contrattuale della loro fruizione, atteso che la penosità da protratto espletamento della prestazione lavorativa incide in misura più che proporzionale rispetto alla durata della prestazione richiedendo un crescendo dispendio di energie lavorative.
La fruizione intempestiva di riposi, anche in prosecuzione di altri, diventa quindi inutile e si pone appunto in contrasto con la normativa dell’Unione. Né è pensabile che il riposo compensativo possa essere frazionato e concesso a piacimento quando il riposo giornaliero e/o settimanale superi di qualche ora quello previsto dalla normativa di riferimento, perché la regolamentazione CEE sul regime delle compensazioni è esplicita nel richiedere la continuità del riposo compensativo, da aggiungersi nella sua interezza a un riposo ordinario e nel distinguere l’uno dall’altro.
4.3. Le superiori affermazioni appaiono corrette ed in linea con la giurisprudenza di questa Corte sia sul danno da usura lavorativa, sia sui contenuti della normativa comunitaria; per avere la Corte accertato il sistematico prolungamento dell’attività lavorativa, non intervallata da adeguati riposi tra un turno e l’altro; ed effettuato altresì il corretto governo delle regole sulla ripartizione dell’onere della prova, ricadendo in effetti sull’impresa datrice la prova del fatto impeditivo del determinarsi del pregiudizio da usura psicofisica quale la concessione di riposi compensativi, comunque apprezzata con valutazione negativa incentrata sulla sporadicità del ricorso alla compensazione tardiva, parimenti non contestata.
4.4. Per il resto va ribadito che il danno da usura psicofisica risulta accertato sulla base di una valutazione che, secondo l’orientamento espresso da questa Corte in controversie di analogo contenuto (cfr. Cass. n. 14710/2015), ha tenuto conto della gravosità della prestazione, apprezzata con riguardo alla frequenza dei mancati tempestivi riposi ed alla durata del complessivo periodo di riferimento ed altresì determinato in via equitativa con riferimento alla disciplina contrattuale più congrua rispetto alla situazione di fatto (la Corte territoriale ha infatti inteso valorizzare il dato dell’eccedenza oraria determinata dalla mancata fruizione dei riposi) che come ritenuto da questa Corte (cfr. ancora Cass. n. 14710/2015) non può essere confusa con la maggiorazione contrattualmente prevista per la coincidenza di giornate di festività con la giornata di riposo settimanale.
4.5. Con sentenza n. 14710 del 14/07/2015 questa Corte ha affermato in particolare che ” La prestazione lavorativa, svolta in violazione della disciplina dei riposi giornalieri e settimanali (nella specie, la guida di autobus senza fruire di un riposo minimo di 11 ore giornaliere e un riposo settimanale di 45 ore consecutive) protrattasi per diversi anni, cagiona al lavoratore un danno da usura psico-fisica, di natura non patrimoniale e distinto da quello biologico, la cui esistenza è presunta nell'”an” in quanto lesione del diritto garantito dall’art. 36 Cost., mentre, ai fini della determinazione del “quantum”, occorre tenere conto della gravosità della prestazione e delle indicazioni della disciplina collettiva intesa a regolare il risarcimento “de qua”, da non confondere con la maggiorazione contrattualmente prevista per la coincidenza di giornate di festività con la giornata di riposo settimanale.”
Con ordinanza n. 12538 del 10/05/2019 è stato chiarito che “In tema di orario di lavoro, la prestazione lavorativa “eccedente”, che supera di gran lunga i limiti previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva e si protrae per diversi anni, cagiona al lavoratore un danno da usura psico-fisica, dovendo escludersi che la mera disponibilità alla prestazione lavorativa straordinaria possa integrare un “concorso colposo”, poiché, a fronte di un obbligo ex art. 2087 c.c. per il datore di lavoro di tutelare l’integrità psico-fisica e la personalità morale del lavoratore, la volontarietà di quest’ultimo, ravvisabile nella predetta disponibilità, non può connettersi causalmente all’evento, rappresentando una esposizione a rischio non idonea a determinare un concorso giuridicamente rilevante.
Con ordinanza n. 18884 del 15/07/2019 questa Corte ha statuito che “La mancata fruizione del riposo giornaliero e settimanale, in assenza di previsioni legittimanti la scelta datoriale, è fonte di danno non patrimoniale che deve essere presunto, perché l’interesse del lavoratore leso dall’inadempimento del datore ha una diretta copertura costituzionale nell’art. 36 Cost., sicché la lesione del predetto interesse espone direttamente il datore medesimo al risarcimento del danno.
La giurisprudenza di legittimità ha altresì affermato il diritto del dipendente alla fruizione del necessario riposo, che dovrà essere garantito dalla azienda, a prescindere da una richiesta, trattandosi di diritto indisponibile, riconosciuto dalla Carta costituzionale oltre che dall’art. 5 della direttiva 2003/88/CE; e che la mancata fruizione del riposo settimanale è fonte di danno non patrimoniale che deve essere presunto perché “l’interesse del lavoratore leso dall’inadempimento datoriale ha una diretta copertura costituzionale nell’art. 36 Cost., sicché la lesione dell’interesse espone direttamente il datore al risarcimento del danno…”(Cass., SS. UU. n. 142 del 2013; n. 24180 del 2013; n. 16665 del 2015; n. 24563 del 2016). In termini si sono pronunciate anche Cass. n. 24212/20; Cass. n. 25135 del 2019; Cass. n.14710 del 2015; cfr. altresì Cass. nn. 25067, 25068, 25069 del 2015; e Cass. 28177/2021.
Il Collegio ritiene di dare continuità ai principi affermati nelle sentenze sopra indicate condividendone le ragioni esposte, da intendersi qui richiamate ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c.
5.- In conclusione, sulla scorta delle premesse, il ricorso è privo di fondamento e deve essere quindi rigettato. Nulla deve disporsi per le spese non avendo l’intimato compiuto attività difensiva. Sussistono le condizioni di cui all’art. 13, comma 1-quater, D.P.R.115 del 2002.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell’art. 13 comma 1-bis del citato D.P.R., se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 15 maggio 2024.
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 143 del 2024, ha affrontato due questioni cruciali in materia di rettificazione del sesso:
1. **Introduzione di un Terzo Genere**: La Corte ha dichiarato inammissibile la questione sollevata dal Tribunale di Bolzano riguardante la possibilità di introdurre un “terzo genere” oltre a quello maschile e femminile. La Corte ha sottolineato che una tale modifica richiederebbe un intervento legislativo piuttosto che giudiziario, data la complessità e l’impatto generale sul sistema normativo italiano. Nonostante il riconoscimento della dignità sociale e della tutela della salute delle persone non binarie, la Corte ha evidenziato che attualmente non esiste un consenso europeo sul tema, come dimostrato da recenti decisioni della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo e della Corte Suprema del Regno Unito.
2. **Autorizzazione all’Intervento Chirurgico**: La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011, nella parte in cui richiede l’autorizzazione del tribunale per interventi medico-chirurgici quando la transizione è già stata completata tramite trattamenti ormonali e psicologici. La Corte ha giudicato irragionevole questa prescrizione, poiché l’autorizzazione giudiziale non è funzionale se la rettificazione del sesso è già stata riconosciuta senza necessità di un intervento chirurgico, violando quindi l’art. 3 della Costituzione Italiana.
La sentenza, pertanto, spinge il legislatore a prendere in considerazione la condizione non binaria, evidenziando l’importanza di adattare il quadro normativo per rispettare la dignità e il benessere psicofisico delle persone non binarie.
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SENTENZA
CORTE COSTITUZIONALE Sentenza 143/2024 Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE Presidente BARBERA – Redattore PETITTI Udienza Pubblica del 18/06/2024 Decisione del 03/07/2024 Deposito del 23/07/2024 Pubblicazione in G. U. Norme impugnate: Artt. 1 della legge 14/04/1982, n. 164 e 31, c. 4°, del decreto legislativo 01/09/2011, n. 150. Massime: Atti decisi: ord. 11/2024 SENTENZA N. 143 ANNO 2024 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE composta da: Presidente: Augusto Antonio BARBERA; Giudici : Franco MODUGNO, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI, Marco D’ALBERTI, Giovanni PITRUZZELLA, Antonella SCIARRONE ALIBRANDI, ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1 della legge 14 aprile 1982, n. 164 (Norme in materia di rettificazione di attribuzione di sesso), e 31, comma 4, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 (Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell’articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69), promosso dal Tribunale ordinario di Bolzano, sezione seconda civile, in composizione collegiale, nel procedimento instaurato da L. N., con ordinanza del 12 gennaio 2024, iscritta al n. 11 del registro ordinanze 2024 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 7, prima serie speciale, dell’anno 2024. Visto l’atto di costituzione di L. N. nonché l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nell’udienza pubblica del 18 giugno 2024 il Giudice relatore Stefano Petitti; uditi l’avvocato Alexander Schuster per L. N. e l’avvocato dello Stato Wally Ferrante per il Presidente del Consiglio dei ministri; deliberato nella camera di consiglio del 3 luglio 2024. Ritenuto in fatto 1.– Con ordinanza del 12 gennaio 2024, iscritta al n. 11 del registro ordinanze 2024, il Tribunale di Bolzano, sezione seconda civile, in composizione collegiale, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1 della legge 14 aprile 1982, n. 164 (Norme in materia di rettificazione di attribuzione di sesso), e dell’art. 31, comma 4, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 (Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell’articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69). L’art. 1 della legge n. 164 del 1982 violerebbe gli artt. 2, 3, 32 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, «nella parte in cui afferma che “la rettificazione si fa in forza di sentenza del tribunale passata in giudicato che attribuisca ad una persona sesso diverso da quello enunciato nell’atto di nascita a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali”, anziché prevedere che “la rettificazione si fa in forza di sentenza del tribunale passata in giudicato che attribuisca ad una persona sesso diverso da quello enunciato nell’atto di nascita ovvero altro sesso diverso da quello maschile e femminile a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali”». L’art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011 violerebbe gli artt. 2, 3 e 32 Cost., «nella parte in cui prevede che “quando risulta necessario un adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento medico-chirurgico, il tribunale lo autorizza con sentenza passata in giudicato. Il procedimento è regolato dai commi 1, 2 e 3”». 1.1.– Per quanto esposto nell’ordinanza di rimessione, il Tribunale di Bolzano è stato adito da L. N., persona di sesso anagrafico femminile, la quale non si riconosce tuttavia in tale genere, né propriamente in quello maschile, bensì in un genere non binario, seppure incline al polo maschile; assunto durante la frequenza degli studi universitari il prenome maschile di I., dal quale ormai si sente definita rispetto agli altri, N. si è infine rivolta alle strutture sanitarie pubbliche, presso le quali ha ricevuto una diagnosi di disforia o incongruenza di genere, per identificazione non binaria, con propensione alla componente maschile; da qui la sua domanda giudiziale per ottenere la rettificazione del sesso da “femminile” ad “altro” e il cambiamento del prenome da L. a I., nonché per vedersi riconosciuto il diritto di sottoporsi a ogni intervento medico-chirurgico in senso gino-androide (innanzitutto, la mastectomia). 1.2.– In ordine alla rilevanza delle questioni aventi ad oggetto l’art. 1 della legge n. 164 del 1982, il giudice assume che la formulazione attuale della disposizione non consenta di accogliere a quo la domanda di rettificazione verso un genere non binario. «Sebbene tale disposizione non faccia espresso riferimento alla necessità di ottenere una rettificazione in termini strettamente binari» – deduce il rimettente – «deve, infatti, ritenersi che l’ordinamento dello stato civile vigente sia informato implicitamente sulla bipartizione di genere “femminile” e “maschile” e che pertanto non sia configurabile una rettificazione anagrafica con attribuzione di un genere terzo». Le questioni riferite all’art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011 sarebbero rilevanti poiché, ove esse fossero accolte, la persona interessata potrebbe accedere agli interventi medico-chirurgici di adeguamento dei caratteri sessuali su base esclusivamente sanitaria e dunque il procedimento giudiziale «si concluderebbe verosimilmente – in parte qua – con una sentenza in rito di difetto assoluto di giurisdizione». Entrambe le norme censurate non sarebbero suscettibili di interpretazione adeguatrice, né l’art. 1 della legge n. 164 del 1982, implicitamente informato ad una logica di genere binario, né l’art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011, chiaro nel subordinare i trattamenti medico-chirurgici di adeguamento dei caratteri sessuali alla preventiva autorizzazione del giudice. 1.3.– In ordine alla non manifesta infondatezza delle questioni, il rimettente ne esamina distintamente i parametri, che, riguardo al tema del dimorfismo di genere, evocano anche un profilo convenzionale. 1.3.1.– Il Tribunale premette che la psicologia sociale ha ormai acquisito una concezione non binaria dell’identità di genere, sul condiviso presupposto che il genere stesso non sia determinato unicamente dal dato morfologico e cromosomico, ma altresì da fattori sociali e psicologici. Richiamate la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo sull’identità sessuale e le pronunce sul terzo genere rese da alcune Corti costituzionali europee, il giudice a quo assume che l’impossibilità di riconoscere tramite procedura di rettificazione l’autopercezione non binaria dell’individuo comporti la violazione degli artt. 2, 32, 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 8 CEDU, per la lesione inflitta all’identità, alla salute e al rispetto della vita privata e familiare della persona. L’ingerenza determinata dalla norma censurata sulla vita privata e familiare della persona non binaria non risponderebbe ai canoni di necessità e proporzionalità enucleati dalla giurisprudenza di Strasburgo nell’interpretazione dell’art. 8 CEDU. In particolare, per il suo carattere assoluto e l’assenza di qualunque bilanciamento, il sacrificio del diritto individuale della persona con identità non binaria non potrebbe trovare giustificazione nell’interesse pubblico alla certezza dei rapporti giuridici, segnatamente all’esatta differenziazione tra i generi presupposta dall’attuale sistema di diritto familiare. L’art. 1 della legge n. 164 del 1982 violerebbe altresì il principio di uguaglianza, poiché a coloro che percepiscono un’identità di genere non binaria sarebbe preclusa la rettificazione di sesso viceversa consentita alle persone con identità binaria, in tal modo evidenziandosi nella norma censurata un’irragionevole lacuna. 1.3.2.– Quanto all’art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011, richiamata la giurisprudenza costituzionale sul carattere non necessario dell’intervento chirurgico ai fini della rettificazione di attribuzione del sesso – è citata la sentenza n. 221 del 2015 –, il Tribunale di Bolzano dubita «della ragionevolezza del regime autorizzatorio previsto dalla normativa censurata, la quale impone un apprezzamento di natura giudiziale sulla necessità dell’intervento chirurgico che dovrebbe per contro essere demandato in via esclusiva ad una valutazione di natura medica e psicologica». Con specifico riferimento alla sentenza n. 151 del 2009 di questa Corte, il rimettente evoca i limiti che la discrezionalità legislativa incontra nella materia della pratica terapeutica, nella quale la regola di fondo dovrebbe essere l’autonomia e la responsabilità del medico, che, con il consenso del paziente, opera le necessarie scelte professionali. L’opzione legislativa di condizionare gli interventi chirurgici di adeguamento dei caratteri sessuali all’autorizzazione del tribunale non risponderebbe a necessità e proporzionalità, giacché tempi e costi della procedura giudiziale ostacolerebbero l’affermazione del diritto del paziente che pure abbia ottenuto un’indicazione medica favorevole, dalla quale peraltro difficilmente il giudice potrebbe discostarsi. Sarebbero dunque violati gli artt. 2, 3 e 32 Cost., per l’ingiustificata compressione dell’autodeterminazione individuale e del diritto alla salute. Apparirebbe d’altronde irragionevole la disparità di trattamento fra chi debba sottoporsi a un intervento chirurgico di modificazione dei caratteri sessuali per una disforia di genere e chi debba sottoporsi a un intervento chirurgico di altra natura, ma ugualmente irreversibile, per il primo soltanto esigendosi – oltre alla valutazione sanitaria – l’autorizzazione del tribunale. Il regime autorizzatorio neppure potrebbe essere giustificato dall’interesse pubblico alla certezza delle relazioni giuridiche sotto il profilo della definizione del genere, poiché a tale interesse corrisponderebbe la verifica giudiziale sul completamento della transizione ai fini della rettificazione anagrafica, mentre resterebbe ad esso estranea l’autorizzazione ai trattamenti chirurgici di adeguamento dei caratteri sessuali. 2.– È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, che ha chiesto dichiararsi le questioni inammissibili o non fondate. 2.1.– Le questioni relative all’art. 1 della legge n. 164 del 1982 sarebbero inammissibili per il carattere «creativo» del , «eccedente rispetto ai poteri della Corte costituzionale, implicando petitum scelte affidate alla discrezionalità politica del legislatore». Esse inoltre darebbero «per scontate risultanze scientifiche, come l’esistenza di un sesso diverso da quello maschile e femminile, sulle quali invece la comunità scientifica è ben lontana dall’aver raggiunto un consenso e un’opinione pienamente condivisa». Poiché il giudizio a quo riguarda un adulto transessuale, sarebbe poi irrilevante ogni riferimento alla condizione degli intersessuali, giacché questa concernerebbe essenzialmente «il quadro clinico di bambini, per i quali può risultare difficile, alla nascita, riconoscere il sesso biologico, o per i quali possono emergere, nel corso dello sviluppo, degli elementi di disarmonia delle varie componenti del sesso biologico». Immotivata sarebbe poi la questione riferita all’art. 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 8 CEDU, giacché la Corte europea dei diritti dell’uomo non avrebbe mai statuito «che la tutela della percezione di genere richieda l’inserimento nei registri di stato civile di un terzo sesso, come vorrebbe il giudice a quo». 2.2.– La censura dell’art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011 sarebbe inammissibile per difetto di rilevanza, in quanto dagli atti del giudizio principale «non emerge che alla parte ricorrente sia stata negata l’esecuzione di un intervento chirurgico non autorizzato giudizialmente e che la stessa abbia successivamente investito il giudice della questione relativa alla legittimità di tale diniego»; poiché «è la stessa parte ricorrente ad aver applicato la norma in questione nel promuovere il giudizio da cui è scaturito l’incidente di costituzionalità, rivolgendosi al giudice prima che al medico», essa «non può dolersi ex post dell’asserita illegittimità di quella stessa norma, che non viene in rilievo nella soluzione della controversia sub iudice». L’inammissibilità della censura sarebbe resa evidente dalla constatazione che il suo accoglimento negherebbe la potestas iudicandi del medesimo giudice adito dalla parte. 2.3.– Le questioni relative all’art. 1 della legge n. 164 del 1982 sarebbero comunque non fondate, poiché «l’identità di genere, per sua natura mutevole, anche giornalmente se del caso – si pensi al caso dei “genderfluid” – non è un dato che si presta a essere fatto oggetto di attestazioni di stato civile». Il riferimento legislativo all’identità sessuale, anziché all’identità di genere, sarebbe razionale in funzione della certezza dei rapporti giuridici e della stabilità dello stato civile, nonostante la differente evoluzione del diritto dell’Unione europea, la cui competenza «si arresta alla definizione di un perimetro normativo orientato ad escludere opzioni normative lesive della piena esplicazione del diritto all’identità di genere non già a conformare positivamente in un senso o nell’altro le scelte del legislatore nazionale, ove il rispetto dei diritti fondamentali della persona sia soddisfatto». 2.4.– Non fondate sarebbero anche le questioni relative all’art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011, essendo «del tutto ragionevole affidare al giudice il vaglio ultimo sull’effettiva appropriatezza dell’intervento chirurgico», nell’ambito di una valutazione complessiva, «che non si limita al solo aspetto medico, ma determina rilevanti conseguenze sociali». Non sarebbe quindi prospettabile una disparità di trattamento rispetto ad altri trattamenti sanitari irreversibili, ma ininfluenti sullo stato civile della persona, i quali, proprio per questa ininfluenza, non esigerebbero un vaglio ulteriore a quello medico. In ogni caso, l’art. 6 della legge n. 164 del 1982 «consente all’interessato di operarsi con costi a proprio carico anche al di fuori del sistema sanitario nazionale, se ha urgenza tale da non poter attendere il vaglio giudiziario richiesto dall’ordinamento, senza compromettere la possibilità di rettificazione anagrafica». 3.– Si è costituita in giudizio L. N., che ha chiesto l’accoglimento delle censure. 3.1.– Riguardo a quella sull’art. 1 della legge n. 164 del 1982, osservato che gli approdi scientifici sull’esistenza dell’identità di genere non binaria hanno ormai trovato accoglimento in numerosi ordinamenti europei, e nello stesso diritto dell’Unione – si cita il regolamento (UE) 2016/1191 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 luglio 2016, che promuove la libera circolazione dei cittadini semplificando i requisiti per la presentazione di alcuni documenti pubblici nell’Unione europea e che modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012 –, L. N. deduce che il mancato riconoscimento di tale identità da parte della norma censurata lederebbe un diritto fondamentale della persona nella sua dimensione sociale, e quindi violerebbe l’art. 2 Cost. Sarebbe violato anche l’art. 3 Cost., essendo contrario al principio di uguaglianza applicare alla persona con identità non binaria «una disciplina che, invece, è confezionata per i diversi casi in cui chi chiede la riattribuzione afferma una identità o maschile o femminile». D’altro canto, la negazione dell’identità di genere non binaria violerebbe l’art. 32 Cost., in quanto comprometterebbe il benessere psicofisico della persona, esponendola, soprattutto nella fase vulnerabile dell’adolescenza, «ai rischi di autolesionismo, alle spinte suicidarie, alle situazioni di emarginazione e di anoressia che troppo spesso rappresentano le narrazioni che giungono nelle aule dei tribunali d’Italia». Emergerebbe infine un europeo sufficiente a ricondurre la tutela delle consensus persone non binarie nell’alveo dell’art. 8 CEDU, richiamato dall’art. 117, primo comma, Cost. 3.2.– Subordinando all’autorizzazione giudiziale l’effettuazione dell’intervento chirurgico avvertito come necessario dalla persona transessuale, l’art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011 ne lederebbe il diritto fondamentale all’autodeterminazione terapeutica, violando così l’art. 2 Cost., anche per i tempi e i costi del processo. Ricorrerebbe inoltre la violazione dell’art. 3 Cost., poiché esigere l’autorizzazione del tribunale per un intervento chirurgico sorretto dall’alleanza tra medico e paziente sarebbe per un verso irragionevole, trattandosi di un intervento lecito in sé, e per altro verso discriminatorio: «[q]uanto ad analoghi interventi di natura terapeutica riconducibili non alla disforia di genere, ma a patologie oncologiche, infatti, l’orchiectomia o l’isterectomia sono rimesse esclusivamente al giudizio medico e al consenso del paziente». La discriminazione sarebbe «aggravata dallo stigma che rappresenta l’autorizzazione giudiziale riservata specificamente alle persone trans adulte», sostanzialmente parificate all’incapace, che necessita dell’autorizzazione del giudice tutelare, in spregio ai principi di autonomia del paziente consacrati dalla legge 22 dicembre 2017, n. 219 (Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento). Lo stigma indotto dal regime autorizzatorio sarebbe «profondamente lesivo della dignità delle persone trans, tanto più in un contesto in cui la scienza medica internazionale ha depatologizzato la loro condizione». La violazione più macroscopica sarebbe tuttavia inferta all’art. 32 Cost., in quanto il ritardo o il diniego dell’autorizzazione giudiziale impedirebbero al medico di eseguire e al paziente di ricevere un trattamento che essi reputano necessario. Ad avviso della parte, l’illegittimità costituzionale dell’art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011 sarebbe riferibile anche a parametri non evocati dal rimettente: l’art. 13, primo comma, Cost., sotto il profilo dell’inviolabilità della libertà personale del transessuale; l’art. 97, secondo comma, Cost., per l’aggravio sull’amministrazione giudiziaria di un compito improprio; l’art. 117, primo comma, Cost., in relazione sia all’art. 8 CEDU, sia agli artt. 3 e 4 della direttiva 2004/113/CE del Consiglio, del 13 dicembre 2004, che attua il principio della parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l’accesso a beni e servizi e la loro fornitura, parametri, questi ultimi, violati rispettivamente dall’ingerenza pubblica nella vita privata e familiare della persona transessuale e dall’ostacolo ad essa frapposto nell’accesso alla prestazione sanitaria. 4.– Hanno presentato opinioni quali l’Osservatorio nazionale sull’identità amici curiae di genere (ONIG), la Rete Lenford-Avvocatura per i diritti LGBTI+ e il Centro Studi “Rosario Livatino”, le prime due associazioni di promozione dei diritti delle persone transgender, la terza ispirata ai valori e ai principi del diritto naturale. Le tre opinioni sono state ammesse con decreto presidenziale del 12 aprile 2024. 4.1.– L’ONIG cita letteratura scientifica e raccomandazioni sovranazionali orientate al riconoscimento dell’identità di genere delle persone non binarie. Quanto all’autorizzazione giudiziale ex art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011, l’associazione enfatizza il «primato della scienza sul diritto». 4.2.– La Rete Lenford illustra gli esiti di un’indagine nazionale condotta tra le persone non binarie, circa la percezione negativa del binarismo di genere proprio dell’ordinamento italiano. L’associazione deduce che la tutela antidiscriminatoria di queste persone non richiede necessariamente l’introduzione di un «terzo genere» di stato civile, essendo sufficiente garantire la cancellazione dell’attribuzione di un sesso nel quale l’individuo non si identifica. L’opinione considera il regime autorizzatorio ex art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011 gravemente lesivo del diritto della persona all’autodeterminazione terapeutica, in quanto il vaglio del tribunale si risolverebbe in una «superfetazione decisionale» sul corpo altrui. 4.3.– Per il Centro Studi “Rosario Livatino”, l’accoglimento delle questioni sollevate dal Tribunale di Bolzano sovvertirebbe il bilanciamento legislativo tra il diritto all’identità delle persone con disforia di genere e l’interesse pubblico all’attribuzione del sesso su base biologica: «[a]i fini della rettificazione anagrafica sarebbe di fatto decisivo il solo dato puramente soggettivo della percezione di sé come persona neutra». D’altronde, non esisterebbe un’obbligazione positiva di fonte convenzionale quanto all’impostazione non binaria dei registri di stato civile (si menziona Corte EDU, sentenza 31 gennaio 2023, Y. contro Francia). Infine, la previsione dell’autorizzazione giudiziale al trattamento chirurgico di modificazione dei caratteri sessuali sarebbe ragionevole perché diretta a «tutelare il soggetto interessato, il quale, trovandosi in una situazione di particolare fragilità esistenziale proprio a causa della patologia dalla quale è affetto, potrebbe assumere decisioni estremamente gravi ed irreversibili senza la necessaria consapevolezza ed informazione che possono darsi solo in un rapporto autentico di cura». 4.4.– Una quarta opinione è stata presentata fuori termine da Transgender Europe (TGEU) e dal ramo europeo della International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association (ILGA-Europe). 5.– In prossimità dell’udienza pubblica, la difesa della parte ha depositato memoria, insistendo per l’accoglimento di tutte le sollevate questioni. 5.1.– Riguardo al binarismo di genere, premesso che «[l]a comunità scientifica internazionale […] ha accertato l’esistenza delle identità non binarie», la parte assume che le relative questioni di legittimità costituzionale siano «a rime obbligate»: «considerato l’attuale assetto dello stato civile», infatti, si tratterebbe di ammettere che la persona non sia attribuita né al sesso maschile, né al femminile, dovendosi viceversa accogliere la «soluzione “altro” o “diverso” già adottata in altri ordinamenti». La parte ritiene che la citata sentenza della Corte EDU, Y. contro Francia, la quale ha negato l’esistenza di un’obbligazione statale di registrazione alternativa, non abbia carattere ostativo, trattandosi di un ambito giuridico «in forte evoluzione», nel quale «proprio in questi anni si registra l’emergere di un consenso» orientato alla tutela delle persone non binarie. 5.2.– Circa la previsione dell’autorizzazione giudiziale per l’intervento chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali, la memoria ne assume l’irragionevolezza e l’obsolescenza. Essa non potrebbe essere accostata alla prescrizione legale del vaglio giudiziario per la donazione di rene tra viventi, giacché, a differenza della persona transessuale, «il donatore non tutela la propria salute e non è un paziente nel momento in cui l’autorizzazione è data». Mentre comprimerebbe il diritto individuale all’autodeterminazione terapeutica, il censurato regime autorizzatorio risulterebbe ormai privo di qualunque giustificazione, specie alla luce della legge n. 219 del 2017 sul consenso informato e della sentenza di questa Corte n. 242 del 2019, con le quali persino «[l]a dignità del fine vita è stata garantita senza la necessaria intermediazione dell’autorità giudiziaria». Considerato in diritto 1.– Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Bolzano ha sollevato due serie di questioni di legittimità costituzionale, tra loro indipendenti. Innanzitutto, è censurato l’art. 1 della legge n. 164 del 1982, poiché violerebbe gli artt. 2, 3, 32 e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 8 CEDU, nella parte in cui non prevede che quello assegnato con la sentenza di rettificazione dell’attribuzione di sesso possa essere un «altro sesso», diverso dal maschile e dal femminile. È altresì censurato l’art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011, che violerebbe gli artt. 2, 3 e 32 Cost., nella parte in cui subordina all’autorizzazione del tribunale la realizzazione del trattamento medico-chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali, eventualmente necessario ai fini della rettificazione. 1.1.– Il giudice riferisce di essere stato adito da una persona di sesso anagrafico a quo femminile, che, non riconoscendosi in tale genere, né in quello maschile, bensì in un genere non binario, si è rivolta alle strutture sanitarie pubbliche, dalle quali ha ricevuto una diagnosi di disforia o incongruenza di genere, per identificazione non binaria, con inclinazione al polo maschile. Al Tribunale di Bolzano la persona ha chiesto la rettificazione di attribuzione del sesso da femminile ad “altro”, il cambiamento del prenome (dal femminile L. al maschile I.) e il riconoscimento del diritto di sottoporsi ad ogni intervento medico-chirurgico in senso gino-androide (principalmente, una mastectomia). 1.2.– In punto di rilevanza delle questioni, il rimettente assume che quelle relative all’art. 1 della legge n. 164 del 1982 non possano essere superate in via interpretativa, poiché, «[s]ebbene tale disposizione non faccia espresso riferimento alla necessità di ottenere una rettificazione in termini strettamente binari», dovrebbe ritenersi «che l’ordinamento dello stato civile vigente sia informato implicitamente sulla bipartizione di genere “femminile” e “maschile” e che pertanto non sia configurabile una rettificazione anagrafica con attribuzione di un genere terzo». Dal canto loro, le questioni riferite all’art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011 sarebbero rilevanti poiché, ove esse fossero accolte, l’interessato potrebbe accedere agli interventi medico-chirurgici di adeguamento dei caratteri sessuali su base esclusivamente sanitaria e, dunque, il procedimento giudiziale si chiuderebbe in parte qua «con una sentenza in rito di difetto assoluto di giurisdizione». 1.3.– In punto di non manifesta infondatezza, il rimettente assume che l’impossibilità di attribuire in rettificazione il genere non binario leda l’identità sociale della persona, la sua salute come benessere psicofisico e il rispetto della sua vita privata e familiare; sarebbe inoltre violato il principio di uguaglianza, poiché la rettificazione sarebbe consentita solo ai portatori di un’identità binaria, con immotivata esclusione di coloro che viceversa sentano di appartenere a un genere non binario. Per altro verso, il regime autorizzatorio del trattamento medico-chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali, prescrivendo un vaglio giudiziale su una scelta terapeutica di un adulto, ne comprimerebbe ingiustificatamente i diritti all’autodeterminazione e alla salute, discriminandolo rispetto a chi debba sottoporsi a un intervento chirurgico parimenti irreversibile ma ad un fine diverso da quello dell’attribuzione di sesso. 2.– Intervenuto in giudizio tramite l’Avvocatura generale dello Stato, il Presidente del Consiglio dei ministri ha chiesto dichiararsi le questioni inammissibili o non fondate. 2.1.– L’inammissibilità delle questioni sul binarismo di genere è eccepita in ragione della creatività del petitum, ad esse peraltro imputandosi di dare per scontata l’esistenza di un sesso diverso dal maschile e femminile, di sovrapporre i pur distinti concetti di transessualità e intersessualità, nonché di lasciare immotivato il riferimento al parametro convenzionale. La censura dell’art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011 sarebbe inammissibile per difetto di rilevanza, non risultando che vi sia stato nella specie un diniego di autorizzazione all’intervento chirurgico. 2.2.– Nel merito – secondo l’Avvocatura generale – tutte le questioni sarebbero non fondate. L’identità di genere, «per sua natura mutevole», non si presterebbe a formare oggetto delle attestazioni di stato civile, che quindi ragionevolmente il legislatore baserebbe sull’identità sessuale, quale dato provvisto di stabilità. D’altro canto, il peculiare impatto sociale della rettificazione anagrafica di sesso giustificherebbe la prescrizione dell’autorizzazione giudiziale circa l’appropriatezza dell’intervento chirurgico, fermo che, alla luce dell’art. 6 della legge n. 164 del 1982, l’interessato potrebbe pur sempre «operarsi con costi a proprio carico anche al di fuori del sistema sanitario nazionale, se ha urgenza tale da non poter attendere il vaglio giudiziario richiesto dall’ordinamento». 3.– Costituitasi in giudizio, la parte ha aderito agli argomenti del rimettente, peraltro evocando, quanto alla censura dell’art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011, parametri ulteriori (artt. 13, primo comma, 97, secondo comma, 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione agli artt. 8 CEDU, 3 e 4 della direttiva 2004/113/CE). 4.– Come anticipato, le due serie di questioni proposte dal Tribunale di Bolzano sono autonome l’una dall’altra. Invero, la prima concerne la dimensione – relativamente nuova per il diritto – della rivendicazione di un’identità di genere non binaria, mentre la seconda rileva anche per la condizione, ormai ben nota all’ordinamento, della persona che transiti dal genere femminile al maschile, o viceversa. È opportuno premettere all’esame di entrambi i gruppi di censure una sintetica ricostruzione del quadro normativo e giurisprudenziale, come evoluto in materia. 4.1.– La legge n. 164 del 1982 è stata emanata per affrontare la problematica della transessualità, vale a dire il disallineamento e la ricomposizione tra il sesso biologico, attribuito alla nascita su base morfologico-genotipica, e l’identità sessuale, percepita dall’individuo nello sviluppo della sua personalità (l’art. 2 della legge, poi abrogato, parlava, al quarto comma, di «condizioni psico-sessuali»). Le questioni non riguardano dunque il tema – contiguo, ma diverso – dell’intersessualità, la quale concerne le ipotesi in cui, per ermafroditismo o alterazioni cromosomiche, lo stesso sesso biologico risulti incerto alla nascita. Allo scopo di permettere il riallineamento tra le condizioni somatiche e quelle psicologico-comportamentali, l’art. 1 della legge n. 164 del 1982 ha consentito la rettificazione di stato civile «in forza di sentenza del tribunale passata in giudicato che attribuisca ad una persona sesso diverso da quello enunciato nell’atto di nascita a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali». 4.2.– Nella sentenza n. 161 del 1985, questa Corte ha sottolineato come la legge allora da poco varata si collocasse «nell’alveo di una civiltà giuridica in evoluzione, sempre più attenta ai valori, di libertà e dignità, della persona umana, che ricerca e tutela anche nelle situazioni minoritarie». La stessa sentenza ha rimarcato che l’allineamento somatico all’identità sessuale è funzionale a ripristinare lo stato di benessere della persona e che è dovere di solidarietà per gli altri membri della collettività riconoscere l’identità oggetto di transizione, senza che quest’ultima possa essere considerata fattore di perturbamento dei rapporti sociali e giuridici, atteso che «il far coincidere l’identificazione anagrafica del sesso alle apparenze esterne del soggetto interessato o, se si vuole, al suo orientamento psicologico e comportamentale, favorisce anche la chiarezza dei rapporti sociali e, così, la certezza dei rapporti giuridici». 4.3.– Con la sentenza n. 221 del 2015, questa Corte, chiamata a pronunciarsi sul requisito normativo delle «intervenute modificazioni dei […] caratteri sessuali», quale condizione della pronuncia di rettificazione, ha escluso che le stesse includano necessariamente un trattamento chirurgico, in quanto le modalità dell’adeguamento dei caratteri sessuali devono adattarsi all’«irriducibile varietà delle singole situazioni soggettive». «L’esclusione del carattere necessario dell’intervento chirurgico ai fini della rettificazione anagrafica» – si è precisato – «appare il corollario di un’impostazione che – in coerenza con supremi valori costituzionali – rimette al singolo la scelta delle modalità attraverso le quali realizzare, con l’assistenza del medico e di altri specialisti, il proprio percorso di transizione, il quale deve comunque riguardare gli aspetti psicologici, comportamentali e fisici che concorrono a comporre l’identità di genere». Posto che quest’ultima è «elemento costitutivo del diritto all’identità personale, rientrante a pieno titolo nell’ambito dei diritti fondamentali della persona (art. 2 Cost. e art. 8 della CEDU)», il trattamento chirurgico è stato quindi riconfigurato «non quale prerequisito per accedere al procedimento di rettificazione», bensì «come possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico». 4.4.– Successivamente, questa Corte ha avuto modo di chiarire che, sebbene «l’interpretazione costituzionalmente adeguata della legge n. 164 del 1982 consente di escludere il requisito dell’intervento chirurgico di normoconformazione», «ciò non esclude affatto, ma anzi avvalora, la necessità di un accertamento rigoroso non solo della serietà e univocità dell’intento, ma anche dell’intervenuta oggettiva transizione dell’identità di genere, emersa nel percorso seguito dalla persona interessata; percorso che corrobora e rafforza l’intento così manifestato», sicché «va escluso che il solo elemento volontaristico possa rivestire prioritario o esclusivo rilievo ai fini dell’accertamento della transizione» (sentenza n. 180 del 2017; poi, nel medesimo senso, ordinanza n. 185 del 2017). 4.5.– L’art. 31 del d.lgs. n. 150 del 2011 è intervenuto sugli aspetti procedurali della legge n. 164 del 1982. I primi tre commi della norma stabiliscono che le controversie in materia di rettificazione di attribuzione di sesso, ove non diversamente disposto, sono regolate dal rito ordinario di cognizione (comma 1); la competenza spetta al tribunale, in composizione collegiale, del luogo di residenza dell’attore (comma 2); l’atto di citazione è notificato al coniuge e ai figli dell’attore e al giudizio partecipa il pubblico ministero (comma 3). Il comma 4 dell’art. 31 – qui oggetto di censura – dispone che «[q]uando risulta necessario un adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento medico-chirurgico, il tribunale lo autorizza con sentenza passata in giudicato. Il procedimento è regolato dai commi 1, 2 e 3». Si tratta di un adattamento processuale di quanto già prevedeva l’art. 3 della legge n. 164 del 1982 (contestualmente abrogato dall’art. 34, comma 39, lettera , dello stesso d.lgs. n. 150 c del 2011), il quale infatti stabiliva che «[i]l tribunale, quando risulta necessario un adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento medico-chirurgico, lo autorizza con sentenza» (primo comma) e che «[i]n tal caso il tribunale, accertata la effettuazione del trattamento autorizzato, dispone la rettificazione in camera di consiglio» (secondo comma). Nel passaggio dalla legge n. 164 del 1982 al d.lgs. n. 150 del 2011 non è, quindi, mutata la struttura unitaria ed eventualmente bifasica del procedimento di rettificazione e, anzi, pur nell’ambito di una legislazione delegata alla semplificazione dei riti, quella struttura è stata assoggettata al modello del giudizio ordinario di cognizione, in luogo della precedente forma camerale. Un ritorno a forme procedimentali più snelle deriverebbe dall’attrazione delle controversie di rettificazione nell’ambito di applicazione del rito unificato in materia di persone, minorenni e famiglie, attrazione delineatasi nel quadro dell’elaborazione delle disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149 (Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata). 5.– Le questioni sollevate dal Tribunale di Bolzano nei confronti dell’art. 1 della legge n. 164 del 1982 sono inammissibili. Pur evidenziando un problema di tono costituzionale, esse, per le ricadute sistematiche che implicano, eccedono il perimetro del sindacato di questa Corte. 5.1.– La diagnosi rilasciata dalla struttura sanitaria pubblica in funzione del giudizio a quo conferma nella specie la realtà clinica dell’identificazione non binaria e invero essa, come trascritta nell’ordinanza di rimessione, sottolinea che «[i] termini disforia di genere (DSM-5) e incongruenza di genere (ICD-11) includono sia le denominazioni di genere binarie (maschile/femminile) sia tutte le altre forme di definizione di genere (riassunte nel termine non-binario)». Per il DSM-5 (quinta revisione del «Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders»), la disforia di genere, oltre che al maschile e al femminile, può attenere a «some alternative gender»; lo stesso per l’incongruenza di genere, classe diagnostica utilizzata dall’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) nell’ICD-11 (undicesima revisione dell’«International Classification of Diseases»). 5.2.– Non pochi ordinamenti europei – da ultimo quello tedesco, con la recente legge sull’autodeterminazione in materia di registrazione del sesso («Gesetz über die Selbstbestimmung in Bezug auf den Geschlechtseintrag SBGG») – hanno riconosciuto e disciplinato l’identità non binaria, seppure in forme diversificate. La Corte costituzionale belga ha censurato la delimitazione binaria della disciplina legislativa della transizione di genere, stigmatizzando l’ingiustificata disparità di trattamento fra chi sente di appartenere al sesso maschile o femminile e chi invece non si identifica in alcuno dei predetti generi (arrêt n° 99/2019 del 19 giugno 2019). Lo stesso diritto dell’Unione europea da tempo va evolvendo in tal senso, e infatti, per favorire la circolazione dei documenti pubblici tra gli Stati membri, il regolamento (UE) 2016/1191 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 luglio 2016, che promuove la libera circolazione dei cittadini semplificando i requisiti per la presentazione di alcuni documenti pubblici nell’Unione europea e che modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012, presenta moduli standard recanti alla voce «sesso» non due diciture, ma tre, «femminile», «maschile» e «indeterminato». 5.3.– Le indicazioni che provengono dagli ordinamenti degli Stati europei e dalle Corti sovranazionali non sono tuttavia univoche. Mentre è ormai ferma nell’accordare tutela convenzionale alla transizione verso un genere binario (fin dalla sentenza della grande camera, 11 luglio 2002, Christine Goodwin contro Regno unito), la Corte EDU ha recentemente escluso che l’art. 8 CEDU ponga sugli Stati un’obbligazione positiva di registrazione non binaria, non potendosi ritenere ancora sussistente un consensus europeo al riguardo (sentenza 31 gennaio 2023, Y. contro Francia). In senso analogo si era già espressa la Corte suprema del Regno unito, a proposito dell’identificazione non binaria tramite marcatore “X” sui passaporti (sentenza 15 dicembre 2021, Elan-Cane, UKSC 56). 5.4.– La percezione dell’individuo di non appartenere né al sesso femminile, né a quello maschile – da cui nasce l’esigenza di essere riconosciuto in una identità “altra” – genera una situazione di disagio significativa rispetto al principio personalistico cui l’ordinamento costituzionale riconosce centralità (art. 2 Cost.). Nella misura in cui può indurre disparità di trattamento o compromettere il benessere psicofisico della persona, questa condizione può del pari sollevare un tema di rispetto della dignità sociale e di tutela della salute, alla luce degli artt. 3 e 32 Cost. In vari ambiti della comunità nazionale si manifesta una sempre più avvertita sensibilità nei confronti di questa realtà pur minoritaria, come dimostra, tra l’altro, la pratica delle “carriere alias”, tramite le quali diversi istituti di istruzione secondaria e universitaria permettono agli studenti di assumere elettivamente, ai fini amministrativi interni, un’identità – anche non binaria – coerente al genere percepito. Tali considerazioni, unitamente alle indicazioni del diritto comparato e dell’Unione europea, pongono la condizione non binaria all’attenzione del legislatore, primo interprete della sensibilità sociale. 5.5.– D’altronde, l’eventuale introduzione di un terzo genere di stato civile avrebbe un impatto generale, che postula necessariamente un intervento legislativo di sistema, nei vari settori dell’ordinamento e per i numerosi istituti attualmente regolati con logica binaria. Per ricordare solo gli aspetti di maggior evidenza, il binarismo di genere informa il diritto di famiglia (così per il matrimonio e l’unione civile, negozi riservati a persone di sesso diverso e, rispettivamente, dello stesso sesso), il diritto del lavoro (per le azioni positive in favore della lavoratrice), il diritto dello sport (per la distinzione degli ambiti competitivi), il diritto della riservatezza (i “luoghi di contatto”, quali carceri, ospedali e simili, sono normalmente strutturati per genere maschile e femminile). L’art. 1 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246), dopo aver sancito il principio della parità di trattamento e di opportunità «tra donne e uomini», da assicurare in tutti i campi (comma 2), precisa che esso non osta al mantenimento o all’adozione di misure in favore del «sesso sottorappresentato» (comma 3). La rettificazione in senso non binario inciderebbe anche sulla disciplina dello stato civile, e non soltanto per la necessità di coniare una nuova voce di registrazione, ma anche riguardo al nome della persona. Infatti, l’art. 35, comma 1, del d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile, a norma dell’articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127) stabilisce il principio della corrispondenza tra nome e sesso, principio che andrebbe superato, o quantomeno relativizzato, per le persone con identità non binaria, giacché nell’onomastica italiana i nomi ambigenere sono rarissimi (lo conferma proprio il caso di specie, nel quale la persona chiede il riconoscimento dell’identità non binaria e vuole pertanto abbandonare il nome femminile imposto alla nascita, e tuttavia opta, in sostituzione, per un nome maschile). 5.6.– Tutto ciò considerato, in accoglimento della pertinente eccezione della difesa statale, le questioni di legittimità costituzionale promosse dal Tribunale di Bolzano nei confronti dell’art. 1 della legge n. 164 del 1982 vanno dichiarate inammissibili. 6.– La censura dell’art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011 è invece fondata, nei limiti di cui appresso. 6.1.– All’esame di merito di tali ulteriori questioni non ostano ragioni di inammissibilità. 6.1.1.– L’eccezione di difetto di rilevanza sollevata al riguardo dalla difesa statale è priva di fondamento. Invero, la deduzione dell’Avvocatura per cui «è la stessa parte ricorrente ad aver applicato la norma in questione nel promuovere il giudizio da cui è scaturito l’incidente di costituzionalità, rivolgendosi al giudice prima che al medico», non è pertinente, in quanto è proprio la disposizione oggetto di censura, nella formulazione vigente, a prescrivere tale sequenza. 6.1.2.– Neppure è persuasivo l’argomento della facoltatività dell’autorizzazione giudiziale all’intervento chirurgico, speso dall’Avvocatura generale nella trattazione di merito e che tuttavia – ove fosse fondato – inciderebbe proprio sulla rilevanza delle questioni. Per sostenere tale argomento la difesa statale richiama l’art. 6 della legge n. 164 del 1982, che tuttavia riguarda una fattispecie di diritto transitorio, i cui effetti sono ormai da tempo esauriti (la disposizione fissa un termine annuale per la domanda di rettificazione «[n]el caso che alla data di entrata in vigore della presente legge l’attore si sia già sottoposto a trattamento medico-chirurgico di adeguamento del sesso»). Verosimilmente, l’Avvocatura intende piuttosto riferirsi all’orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale la persona transessuale che si sia sottoposta all’intervento chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali senza l’autorizzazione giudiziale non per questo perde il diritto alla rettificazione anagrafica (Corte di cassazione, sezione prima civile, ordinanza 14 dicembre 2017, n. 30125). È evidente tuttavia che trattasi di due piani differenti, giacché le conseguenze dell’eventuale mancata autorizzazione non possono riflettersi sulla relativa prescrizione, che è tuttora nella legge. 6.1.3.– Occorre interrogarsi d’ufficio riguardo all’incidenza che sulla rilevanza delle questioni ora in scrutinio potrebbe spiegare la constatata inammissibilità di quelle relative al binarismo di genere. Neppure questo profilo si rivela però ostativo all’esame di merito della censura dell’art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011, poiché, a conferma della più volte segnalata autonomia delle due serie di questioni, l’attore del giudizio chiede di sottoporsi a interventi chirurgici di adeguamento a quo in senso gino-androide, funzionali ad una transizione che, non potendo essere allo stato non binaria, sarà dal genere femminile al maschile. 6.1.4.– Le questioni relative all’art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011 devono essere, pertanto, vagliate nel merito. I parametri sono unicamente quelli evocati dal rimettente – artt. 2, 3 e 32 Cost. –, non potendosi considerare gli ulteriori dedotti dalla parte costituita, la quale, per giurisprudenza costante di questa Corte, non ha il potere di ampliare il thema decidendum del giudizio incidentale di legittimità costituzionale (tra molte, sentenze n. 112 e n. 50 del 2024, n. 215, n. 184 e n. 161 del 2023). 6.2.– La previsione dell’autorizzazione giudiziale per i trattamenti medico-chirurgici di adeguamento dei caratteri sessuali ha rappresentato una cautela adottata dalla legge n. 164 del 1982 nel momento in cui l’ordinamento italiano si apriva alla rettificazione dell’attribuzione di sesso. Pur non avendo eguali nel panorama comparatistico, che evidenzia semmai una progressiva focalizzazione sull’autodeterminazione individuale, e pur non essendo priva di tratti paternalistici, rispetto a persone maggiorenni e capaci di autodeterminarsi, questa prescrizione normativa non può dirsi in sé manifestamente irragionevole, e quindi esorbitante dalla sfera della discrezionalità legislativa, considerata l’entità e la irreversibilità delle conseguenze prodotte sul corpo del paziente da simili interventi chirurgici. 6.2.1.– Il regime autorizzatorio è divenuto tuttavia irrazionale, nella sua rigidità, laddove non si coordina con l’incidenza sul quadro normativo della sentenza della Corte di cassazione, sezione prima civile, 20 luglio 2015, n. 15138, e successivamente della sentenza di questa Corte n. 221 del 2015. Come più sopra ricordato, tale evoluzione giurisprudenziale ha escluso che le modificazioni dei caratteri sessuali richieste agli effetti della rettificazione anagrafica debbano necessariamente includere un trattamento chirurgico di adeguamento, quest’ultimo essendo soltanto un «possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico» (sentenza n. 221 del 2015). La sentenza n. 180 del 2017 ha quindi ribadito – come già visto – che agli effetti della rettificazione è necessario e sufficiente l’accertamento dell’«intervenuta oggettiva transizione dell’identità di genere, emersa nel percorso seguito dalla persona interessata». Potendo questo percorso compiersi già mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico-comportamentale, quindi anche senza un intervento di adeguamento chirurgico, la prescrizione indistinta dell’autorizzazione giudiziale denuncia una palese irragionevolezza: in tal caso, infatti, un eventuale intervento chirurgico avverrebbe comunque dopo la già disposta rettificazione. 6.2.2.– Tale mutato quadro normativo e giurisprudenziale, in cui l’autorizzazione prevista dalla disposizione oggi censurata mostra di aver perduto ogni ragion d’essere al cospetto di un percorso di transizione già sufficientemente avanzato, è alla base dell’orientamento diffusosi presso la giurisprudenza di merito, che sovente autorizza l’intervento chirurgico contestualmente alla sentenza di rettificazione, e non prima e in funzione della rettificazione stessa (tra molte, da ultimo, Tribunale ordinario di Padova, sezione prima civile, sentenza 17 giugno 2024, e Tribunale ordinario di Torino, sezione settima civile, sentenza 27 marzo 2024). 6.2.3.– Nella fattispecie concreta di cui al giudizio principale si verte appunto in un caso di questo tipo, poiché l’ordinanza di rimessione sottolinea come l’attore per rettificazione abbia «sufficientemente dimostrato – attraverso il deposito di idonea documentazione dei trattamenti medici e psicoterapeutici effettuati – di aver completato un percorso individuale irreversibile di transizione». Anche in tal caso, quindi, pur potendo seguire la pronuncia della sentenza di rettificazione, in funzione di un maggior benessere psicofisico della persona, l’intervento chirurgico di adeguamento dei residui caratteri del sesso anagrafico non è necessario alla pronuncia medesima, sicché la prescritta autorizzazione giudiziale non corrisponde più alla ratio legis. 6.2.4.– Deve essere pertanto dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011 – per irragionevolezza ai sensi dell’art. 3 Cost. – nella parte in cui prescrive l’autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l’accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso. Restano assorbite le altre censure. PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE 1) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 31, comma 4, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 (Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell’articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69), nella parte in cui prescrive l’autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l’accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso; 2) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1 della legge 14 aprile 1982, n. 164 (Norme in materia di rettificazione di attribuzione di sesso), sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3, 32 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, dal Tribunale ordinario di Bolzano, sezione seconda civile, in composizione collegiale, con l’ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 luglio 2024. F.to: Augusto Antonio BARBERA, Presidente Stefano PETITTI, Redattore Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria Depositata in Cancelleria il 23 luglio 2024 Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell’art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956). Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.