Pec: se l’allegato è illeggibile la notifica non è inesistente

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di Francesco Machina Grifeo

30 Ottobre 2023

Fonte: Pec: se l’allegato è illeggibile la notifica non è inesistente | NT+ Diritto (ilsole24ore.com)

Per la Cassazione, sentenza n. 30083 depositata oggi, di fronte a delle “anomalie” il destinatario ha il dovere di informare il mittente

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L’ illeggibilità del file allegato alla Pec non rende inesistente la notifica, se per il resto l’invio è regolare. L’importante chiarimento arriva dalla Sezione lavoro della Cassazione, sentenza n. 30083 depositata oggi, che ha così accolto, con rinvio, il ricorso del ministero dell’Istruzione nei confronti di una decisione della Corte d’Appello di Palermo che aveva dichiarato improcedibile l’appello proposto contro la decisione del tribunale di accoglimento delle domande di cinque impiegati amministrativi (personale A.T.A.) volte all’accertamento del loro diritto all’assunzione a tempo indeterminato.

Per il giudice di secondo grado, infatti, dalla dimensione degli atti allegati – «1 byte» – non si poteva che desumere, come sostenuto dagli appellati, che si trattasse di file del tutto vuoti e ha così ritenuto “inesistente, e quindi non sanabile, la notificazione dell’atto d’appello, per la totale mancanza materiale dell’atto da notificare”.

La Sezione lavoro, per prima cosa ricorda che le S.U. hanno più volte messo in guardia il giudice sulla necessità di considerare «residuale» la categoria dell’inesistenza della notificazione, che distingue la linea di confine tra l’atto (sia pure nullo) e il non-atto ed è «configurabile, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell’atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un’attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile quell’atto» (n. 14916/2016).

Tornando al caso specifico, prosegue la decisione, il procedimento di trasmissione degli atti “risulta perfettamente conforme al diritto”. In quanto “sia il mittente che il destinatario sono i soggetti abilitati, rispettivamente, ad effettuare e a ricevere la notificazione e la consegna è avvenuta correttamente, come certificato dal gestore del servizio e, del resto, pacifico tra le parti”. Ciò che viene in rilievo invece è l’ipotesi della «totale mancanza materiale dell’atto», perché gli allegati, pur menzionati nel messaggio di posta elettronica certificata, risultano inconsistenti, come desumibile dall’indicazione delle dimensioni pressoché nulle dei relativi documenti informatici.

Ebbene, in un simile caso, quando cioè delle anomalie rendono illeggibili, o parzialmente illeggibili, i file allegati al messaggio, il destinatario ha il «dovere di informare il mittente della difficoltà nella presa visione degli allegati trasmessi via pec, onde fornirgli la possibilità di rimediare a tale inconveniente». Né vale l’obiezione per cui il mittente avrebbe facilmente potuto accorgersi dell’anomalia, perché qui non conta la “colpevolezza o meno” quanto piuttosto “se la notifica sia da considerare nulla, e quindi rinnovabile, o inesistente, e pertanto tale da rendere improcedibile il giudizio di appello”.

E qui, prosegue il ragionamento, gioca un ruolo decisivo il fatto che il messaggio PEC “indicava in modo inequivocabile sia la sua provenienza dall’Avvocatura dello Stato, per conto del Ministero, sia i nomi degli appellati, sia l’oggetto della notificazione («ricorso in appello per la riforma della sentenza n. 245/2017 del Tribunale del Lavoro di Palermo»), sia, infine, il numero di iscrizione a ruolo del processo presso la Corte d’Appello di Palermo («n. 467/2017 R.G.L.»)”. Ne deriva che la consegna del messaggio, “seppure gravemente incompleta per la totale illeggibilità degli allegati, era idonea a fare conoscere al destinatario l’esatto oggetto (anche se non il contenuto) della notificazione”.

Ciò dunque esclude che si possa parlare di «totale mancanza dell’atto», da intendersi come atto notificatorio, e, quindi, la sussistenza dell’ipotesi estrema e residuale della inesistenza della notificazione.

In definitiva per la Sezione lavoro va affermato il seguente principio di diritto: «Nelle notificazioni a mezzo PEC, qualora il messaggio regolarmente pervenuto al destinatario indichi chiaramente gli estremi essenziali della notificazione (soggetto notificante, soggetto notificato, oggetto della notifica), qualsiasi anomalia che renda di fatto illeggibili gli allegati (atti notificati e relata di notifica) comporta la nullità, e non la inesistenza, della notificazione».

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Gli interesse usurari sopraggiunti in corso di causa costituiscono importi indebiti

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di Antonino La Lumia, Claudia Carmicino*

06 Ottobre 2023

E’ quanto affermato dalla Suprema Corte di Cassazione con l’ordinanza del 28 settembre 2023. n. 27545. Nella stessa pronuncia la Corte ha richiamato, poi, l’orientamento giurisprudenziale che impone, a chi intenda far valere in giudizio l’applicazione di interessi illegittimi, l’onere di “… dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale relativa agli interessi moratori e quelli applicati in concreto, l’eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato e gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento”

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Fonte: Gli interesse usurari sopraggiunti in corso di causa costituiscono importi indebiti | NT+ Diritto (ilsole24ore.com)

 I saggi di interesse usurari – che non siano stati pattuiti originariamente, ma siano sopraggiunti in corso di causa – costituiscono in ogni caso importi indebiti . Il creditore che voglia interessi divenuti nel corso del rapporto in misura ultra-legale pretenderebbe per ciò stesso l’esecuzione di una prestazione oggettivamente sproporzionata : il suo comportamento sarebbe contrario al generale principio di buona fede contrattuale, che impone alle parti comportamenti collaborativi, anche in sede di esecuzione del contratto”: è questo il principio affermato dalla Suprema Corte con la recentissima ordinanza n. 27545 del 28 settembre 2023.

La Terza Sezione Civile della Suprema Corte di Cassazione è stata nuovamente chiamata a pronunciarsi sull’annosa questione della c.d. usura sopravvenuta, con una decisione che si pone in netto contrasto con quello che, dopo la nota sentenza della medesima Corte n. 24675 del 18 luglio 2017 , sembrava l’orientamento ormai predominante.

Come noto agli operatori di settore, con tale sentenza le Sezioni Unite avevano escluso la sussistenza dell’usura sopravvenuta nei contratti di mutuo, rilevando che: “Allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell’usura come determinata in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l’inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all’entrata in vigore della predetta legge, o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula; né la pretesa del mutuante di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di tale soglia, contraria al dovere di buona fede nell’esecuzione del contratto”.

Era stata, quindi, esclusa la nullità sopravvenuta della clausola contrattuale di determinazione degli interessi che, originariamente sottosoglia, avessero superato in corso di esecuzione del contratto di mutuo il tasso soglia dell’usura; secondo la Corte le clausole di determinazione del tasso di interesse sarebbero pienamente legittime e l’esercizio dei diritti che discendono dal contratto non potrebbe configurare violazione del canone di buona fede.

Tale decisione aveva accesso un lungo dibattito interpretativo, considerato che parte della giurisprudenza si era spinta a ritenere estensibile anche ai rapporti di conto corrente l’inesistenza della usurarietà sopravvenuta sancita dalle Sezioni Unite della Cassazione solo con riferimento al contratto di mutuo, ritenendo che quanto affermato dalla Corte dovesse essere considerato un principio generale in materia di usura, derivante da un’interpretazione sistematica degli artt. 644 c.p. e 1815, comma 2, c.c.

Secondo tale orientamento, quindi, nei rapporti di mutuo e in quelli di conto corrente, l’unico momento rilevante sia ai fini della integrazione della fattispecie di cui all’art. 644 c.p. sia per l’applicazione della sanzione civile disposta dall’art. 1815, comma 2, c.c., sarebbe quello della stipula del contratto, con la conseguenza che le successive variazioni dei tassi operate dalla banca sarebbe irrilevante ai fini della nullità previste dalla legge.

Tale impostazione viene ribaltata dalla Corte che, nella fattispecie oggetto dell’ordinanza in commento, cassa la sentenza della Corte d’Appello di Milano che, confermando la sentenza di primo grado emessa in esito a un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, aveva respinto l’eccezione di usurarietà del tasso di interesse debitorio applicato in corso di rapporto (ritenendo che gli attori non avevano allegato specificatamente né che tali interessi fossero frutto di una diversa pattuizione, né che la pretesa fosse contraria a buona fede) e aveva rigettato la richiesta dell’attrice di portare in compensazione con quanto dovuto alla banca gli importi ultralegali accertati dalla consulenza tecnica espletata in giudizio.

L’ordinanza in commento giunge ad affermare proprio in relazione ad un rapporto di conto corrente che “… è illegittima la pretesa della banca in relazione all’importo (individuato dal CTU) eccedente la soglia di usura, anche se i saggi di interesse usurario sono sopraggiunti in corso di rapporto”.

Il Supremo consesso afferma, quindi, che gli interesse usurari sopraggiunti in corso di causa costituiscono importi indebiti, con la conseguenza che il creditore che pretenda il pagamento di interessi divenuti ultralegali nel corso del rapporto richiederebbe l’esecuzione di una prestazione oggettivamente sproporzionata; il suo comportamento sarebbe, infatti, contrario al generale principio di buona fede contrattuale, che impone alle parti comportamenti collaborativi, anche in sede di esecuzione del contratto.

Tale interpretazione è in linea con la necessità che gli intermediari, quali operatori qualificati, abbiano contezza – in virtù degli strumenti di rilevazione e di controllo normalmente adottati nell’esercizio dell’attività bancaria – quando il rapporto è venuto, in un certo momento, a oltrepassare la soglia vietata: perciò, se non intervengono tempestivamente per adottare le misure di rimedio (continuando ad applicare e variare unilateralmente tassi e condizioni economiche) è arduo sostenere che stiano mantenendo una condotta conforme al canone di buona fede o che le eventuali illiceità commesse non abbiano rilevanza ai fini delle sanzioni fissate dall’ordinamento.

Con la citata sentenza n. 24675 del 18 luglio 2017, la Suprema Corte ha soltanto ribadito un principio, secondo cui il superamento del tasso soglia non comporta l’azzeramento degli interessi, quando si verifichi – successivamente alla stipula del contratto di mutuo – soltanto in due ipotesi: quando il contratto sia stato stipulato in periodo antecedente all’entrata in vigore della normativa antiusura (L. 108 del 1996) oppure quando – in corso di rapporto – il tasso soglia diminuisca e, per effetto di questa discesa, il tasso del finanziamento (nel frattempo rimasto fisso) diventi usurario.
Altra fattispecie è quella relativa ai contratti di conto corrente che deriva dalle modifiche unilaterale delle clausole contrattuali da parte della banca.

La Suprema Corte ha, poi, richiamato l’orientamento giurisprudenziale che impone, a chi intenda far valere in giudizio l’applicazione di interessi illegittimil’onere di “… dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale relativa agli interessi moratori e quelli applicati in concreto, l’eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato e gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento”.

Fatta tale premessa e rilevato che, nella fattispecie in esame, gli attori avevano allegato all’atto di citazione perizia di parte, nella quale il tecnico aveva indicato i saggi di interesse applicati dall’Istituto nel corso del rapporto nel periodo contestato, i giudici hanno affermato il principio secondo cui “In caso di azione giudiziaria con la quale si contesta mediante dettagliata relazione peritale l’applicazione di saggi di interesse illegittimi nel corso di rapporti bancari, per l’istituto bancario convenuto, che intenda contestare il computo dei saggi, non è sufficiente una contestazione generica , che faccia riferimento all’art. 115 c.p.c., ma è necessaria l’indicazione dei saggi che, in tesi difensiva, sarebbero stati effettivamente applicati .

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*A cura dell’avv. Antonino La Lumia e dell’avv. Claudia Carmicino – Lexalent

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Legge delega fiscale – Riscritta la disciplina dell’autotutela in campo tributario: i limiti della riforma

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di Beatrice Fimiani, Davide Landa*

27 Ottobre 2023

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Fonte: Legge delega fiscale – Riscritta la disciplina dell’autotutela in campo tributario: i limiti della riforma | NT+ Diritto (ilsole24ore.com)

In base allo schema di decreto legislativo delegato, il Governo introduce finalmente l’obbligatorietà dell’esercizio del potere di autotutela.

A ben vedere, il Legislatore delegato introduce una vera e propria distinzione tra i casi in cui l’esercizio del potere di autotutela diverrebbe obbligatorio e i casi in cui, viceversa, detto potere darebbe luogo ad un esercizio meramente facoltativo.

Al di là della poco felice formulazione normativa che punterebbe, a stretto rigore, su un ossimoro giuridicamente improprio (“l’obbligo di autotutela”), la disposizione licenziata dal Governo sembrerebbe introdurre, piuttosto, l’ “obbligo di provvedere” – anche senza necessità di istanza di parte – nei casi in cui la discrezionalità dell’Amministrazione Finanziaria dovrebbe necessariamente recedere di fronte a fatti che rendono manifestamente illegittima la pretesa impositiva.

Tuttavia, sembrerebbe che la riforma sia stata poco coraggiosa poiché è evidente che l’ “obbligo di provvedere” imposto dal Legislatore delegato non pregiudica l’esistenza di un potere discrezionale dell’amministrazione finanziaria, il quale potrebbe essere, al limite, valutato sotto il profilo della responsabilità contabile e solo per le ipotesi specificatamente sorrette da dolo. Oltre queste ipotesi, dunque, permane intatta la prerogativa della discrezionalità amministrativa, la quale pure potrebbe risolversi in un esercizio negativo del potere di autotutela ovvero in un vero e proprio diniego di autotutela, sia esso esplicito ovvero implicito.

A questo punto, resterebbe intatto l’interrogativo circa i possibili rimedi avverso l’esercizio negativo del potere di autotutela, posto che la norma nulla prevederebbe al riguardo. Non è previsto infatti espressamente il potere di impugnazione del diniego espresso di autotutela ma nemmeno il potere di impugnazione del diniego tacito di autotutela o meglio non è previsto un espresso rimedio rispetto alla mancata osservanza dell’obbligo di provvedere.

In questo senso, l’operazione normativa – lodevole sotto il profilo delle finalità – di voler sostituire le parole “ può procedere in tutto o in parte all’annullamento ” con le parole “ procede in tutto o in parte all’annullamento ” appare svuotata della sua (almeno nelle intenzioni) portata innovativa.

Pertanto, rispetto ai possibili vuoti di tutela cui l’introduzione dell’obbligatorietà era preordinata, occorrerà ancora una volta fare ricorso ai principi generali già affermati dalla giurisprudenza della Suprema Corte (v. ex multis, Cass. civ., Ordinanza n. 7318/2022 del 7 marzo 2022 ) e della Corte Costituzionale (v. sentenza Corte Cost. n. 181/2017 del 21 giugno 2017 ), laddove l’impugnabilità del diniego di autotutela è in principio ammissibile nella misura in cui si assuma la violazione di un rilevante interesse di portata generale e che spinge, inevitabilmente, ad una non sempre facile valutazione di bilanciamento, avuto riguardo al caso concreto, tra l’interesse alla corretta esazione dei tributi e l’interesse pubblico alla certezza dei rapporti giuridici.

A ben vedere, dunque, la riforma non risolve i problemi che l’istituto recava (e tutt’ora reca) con sé nella misura in cui la norma non si spinge (purtroppo) sino al limite di voler trasformare il procedimento di autotutela, per sua intima natura officioso e discrezionale, in un procedimento ad istanza di parte da concludere con un provvedimento espresso.

Al di là di queste considerazioni, la novellata disciplina nell’abrogare espressamente le precedenti fonti di disciplina dell’istituto in discorso (i.e. l’art. 2-quater del D.L. n. 564/1995 ed il D.M. 11 febbraio 1997, n. 37), dimentica, in maniera grave, di riproporre quelle norme disciplinanti espressamente l’istituto della sospensione amministrativa, di definizione agevolata delle sanzioni, per il caso di revoca e/o annullamento parziale dell’atto impositivo, alle medesime condizioni esistenti alla data di notifica dell’atto originario, oltre alla disciplina sul divieto di autonoma impugnabilità degli atti di annullamento o revoca.

Trattasi di istituti introdotti con D.Lgs. n. 159/2015, già frutto di una faticosa elaborazione operata in sede di attuazione della precedente legge delega di riforma del sistema fiscale (legge 11 marzo 2014, n. 23), che aumentavano di misura o quantomeno chiarivano espressamente il livello di tutela cui il contribuente poteva fare affidamento e che, auspicabilmente, non possono non trovare ulteriore replica nel novellato istituto del procedimento di autotutela.

L’impressione, più in generale, è che la ben più articolata disciplina previgente, a prescindere dalla previsione di obbligatorietà di provvedere e pur con i limiti sin qui accennati, offrisse – nel suo concreto dispiegarsi – maggiori spazi di tutela del contribuente.

La nuova disciplina – pure ispirata da lodevoli intenzioni – non coglie dunque perfettamente nel segno ed è pertanto auspicabile che il Legislatore delegato vi ponga quanto prima rimedio.

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*A cura dell’ Avv. Beatrice Fimiani, Partner e dell’Avv. Davide Landa, Senior Associate – CMS Studio Legale Tributario

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CONVEGNO DELLA COMMISSIONE MARKETING FORENSE

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Consiglio Ordine Avvocati di Roma

Roma, 27 settembre 2023

Intervento dell’Avv. Fabrizio Valerio Bonanni Saraceno (dirigente e responsabile della comunicazione del Si.Avv – Sindacato Avvocati) sulla tutela del diritto alla difesa e di chi permette il suo esercizio, ossia l’Avvocatura.

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LA MEDIAZIONE PENALE COME STRUMENTO RISOLUTORIO DEL MOBBING – Intervista al presidente del Consiglio Ordine Avvocati di Roma Avv Paolo Nesta

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L”Avv. Paolo Nesta, Presidente del COA di Roma, interviene in occasione dell’evento “La mediazione penale come strumento risolutorio del mobbing”. ” Il mobbing può avere una tutela dal punto di vista costituzionale? “l’art. 32 della Costituzione tutela il diritto alla salute e in taluni casi di mobbing si possono verificare malattie del lavoratore e si potrebbe integrare l’ipotesi di cui l’art 590 del codice penale. Anche l’art. 35 della Costituzione tutela il diritto del lavoratore e del lavoro in generale, come anche l’art 45 della Costituzione. Ci sono dei presidi di carattere costituzionale che vanno a tutelare chi purtroppo resta vittima di mobbing”.

Presidente del COA di Roma – Avv. Paolo Nesta

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LA MEDIAZIONE PENALE COME STRUMENTO RISOLUTORIO DEL MOBBING

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Roma, 23 ottobre 2023

Campidoglio – sala Calcagni

Via del Tempio di Giove n. 3 – Roma

Video intervista al presidente di VERSOilFUTURO – Avv. Fabrizio Valerio Bonanni Saraceno

Roma, 23 ott. (Adnkronos)
(Cro/Adnkronos)

Il tema della mediazione penale come strumento risolutorio del mobbing, anche in relazione alla condizione ricattatoria del lavoro per esposizione ad amianto e ad altri cancerogeni è stata al centro del convegno che si è tenuto oggi nella Sala Calcagni, Dipartimento Risorse Umane e Organizzazione del Comune di Roma.
L’incontro di studio, patrocinato dall’Ordine degli Avvocati di Roma e promosso dal sindacato S.I. AVV., in collaborazione con l’Osservatorio Nazionale Amianto e l’Associazione “Verso il futuro”, con la media partnership de Il Sole 24 Ore, ha permesso di affrontare la problematica del mobbing sotto il profilo della tutela risarcitoria, e dei diritti costituzionali, tra i quali la salubrità ed il rispetto della sicurezza sul lavoro. Il caso emblematico dell’Ilva, che ha segnato la storia industriale italiana, incarna il paradigma del falso dilemma tra salute e lavoro, evidenziando la necessità di un diverso approccio. In un contesto dove la fattispecie criminosa del Mobbing non è ancora disciplinata, è stato necessario dibattere su una specifica normazione. Emergono però due diverse scuole di pensiero: una che vorrebbe inquadrare il Mobbing come un reato, e un’altra che lo vorrebbe come un illecito civile. Il convegno si pone l’obiettivo di mediare questa contrapposizione teorica con la proposta di utilizzare l’Istituto della Mediazione penale come strumento per risolvere in un tempo celere le cause avviate dalle vittime di mobbing. In tal modo il lavoratore sarebbe risarcito tramite un accordo raggiunto con il colpevole, ottenendo così in tempi più veloci la revoca del demansionamento subito e allo stesso tempo permetterebbe al colpevole di ottenere una pena ridotta.
Fra i presenti il consigliere comunale Maria Cristina Masi, alcuni tra i più autorevoli giuristi italiani e il vertice dell’Avvocatura Capitolina, il Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Roma, Paolo Nesta, e Mauro Mazzoni, delegato della Cassa Forense, oltre al Presidente Ona, avv. Ezio Bonanni. L’avv. Fabrizio Valerio Bonanni Saraceno, presidente di “Verso il futuro” nella sua introduzione ha spiegato: “Abbiamo promosso questo convegno per affrontare una tematica sociale rilevante, non solo a tutela del diritto al lavoro, principio costituzionale inviolabile, ma anche a tutte le declinazioni che derivano dalla violazione di tale principio tramite il mobbing, che viene esercitato anche in riferimento a contesti lavorativi dove l’altro fondamentale diritto costituzionale alla salute viene compromesso dalla perniciosa e cospicua presenza dell’amianto all’interno delle sedi lavorative”.

“Come è noto l’amianto è un materiale pericoloso e gravemente nocivo per la salute dell’uomo. Sul territorio italiano ce ne sono circa 32 milioni di tonnellate derivanti da coperture e da lastre di cemento. Il rischio esposizione è certamente accentuato nei posti di lavoro ma esiste anche nei nostri palazzi – ha affermato il Presidente COA, Nesta, che ha sottolineato – ci sono risoluzioni del Parlamento Europeo e leggi italiane per la rimozione e, quando non vengono rispettate, intervengono i Giudici, ma è pur sempre un intervento ex post, invece è fondamentale richiamare l’attenzione dell’opinione pubblica e dei politici, senza distinzione di colore e di appartenenza, sul ruolo della prevenzione”.
“Il diritto alla salute è di tutti – ha evidenziato – l’Avvocatura può svolgere un ruolo fondamentale per prevenire e rimuovere i pericoli derivanti dall’esposizione alla fibra killer e per sensibilizzare i cittadini e i giovani nelle scuole”. “Nel 2022, più di 7000 persone hanno perso la vita per patologie asbesto correlate. In molti casi, i lavoratori esposti ad amianto si sono trovati soli e privi di tutele, perché le leggi restano solo sulla carta – ha denunciato il Presidente ONA, Ezio Bonanni – il dubbio se morire di fame o di morire di lavoro, per infortuni o anche per amianto, è solo un falso dilemma. Deve essere superata la concezione ricattatoria del lavoro, come è successo per il caso dell’Ilva di Taranto dove per la segnalazione e la protesta per esposizione ad amianto si sono verificate condizioni di mobbing. In questa delicata fase storica, l’avvocatura deve riappropriarsi della sua funzione di tutela”.
“Questo convegno inaugura un nuovo percorso, nel quale l’Ordine Forense ha condiviso le nostre finalità: tutti insieme contro l’amianto – ha concluso Bonanni – la mediazione penale è un faro di speranza per i lavoratori che spesso affrontano il mobbing oltre le devastanti conseguenze delle patologie asbesto correlate. Non possiamo permettere che la loro lotta venga ignorata”.

Intervista al presidente dell’Osservatorio Nazionale Amianto – Avv. Ezio Bonanni

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RISARCIMENTO DEL DANNO SE C’E’ STRAINING

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27 Ottobre 2023

Risarcimento del danno se c’è straining | NT+ Lavoro (ilsole24ore.com)

Ammontare collegato a reiterazione e intensità del dolo

Nel caso venga accertato lo straining, condotta anche isolata, e non il mobbing, la domanda di risarcimento del danno deve essere comunque accolta: reiterazione, intensità del dolo, o altre qualificazioni della condotta sono elementi che possono incidere eventualmente sul quantum del risarcimento. È quanto stabilito dalla Corte di cassazione con ordinanza 29101/2023.

Lo straining, ovvero lo stress forzato inflitto dal superiore gerarchico al lavoratore, mediante azioni ostili finalizzate a discriminarlo, rappresenta una forma attenuata di mobbing cui difetta il carattere della continuità delle azioni vessatorie.

La condotta che ha dato origine alla causa decisa dall’ordinanza è la seguente: la diretta superiore di un lavoratore aveva messo in atto nei suoi confronti una stressante modalità di controllo che da ultimo aveva generato un’animata discussione durante la quale il dipendente ebbe un attacco ischemico. Una testimonianza trascritta agli atti così descriveva l’accaduto: «… lo sono la capa; lo comando e faccio quello che voglio e poi la discussione si animò e lei non faceva nulla per smorzare i toni si alterava sempre di più fino a quando abbiamo visto il ricorrente adagiarsi sulla sedia e sentirsi male».

La Corte d’appello, pur avendo accertato tale condotta, aveva affermato tuttavia che andasse negata l’illiceità della stessa, non trattandosi di mobbing in quanto episodio isolato, e non condotta sistematica con una chiara finalità vessatoria, persecutoria o discriminatoria reiterata e protratta nel tempo.

La Corte di cassazione ribadisce che «al di là della tassonomia e della qualificazione come mobbing e straining, quello che conta… è che il fatto commesso, anche isolatamente, sia un fatto illecito ex articolo 2087 c.c. da cui sia derivata la violazione di interessi protetti del lavoratore al più elevato livello dell’ordinamento (la sua integrità psicofisica, la dignità, l’identità personale, la partecipazione alla vita sociale e politica)» (Cassazione 3291/2016). La reiterazione, l’intensità del dolo, o altre qualificazioni della condotta sono elementi che possono incidere eventualmente sul quantum del risarcimento.

La Suprema corte ricorda il proprio orientamento costante (tra le tante, 18164/2018) «secondo cui lo straining rappresenti una forma attenuata di mobbing perché priva della continuità delle vessazioni ma sempre riconducibile all’articolo 2087 c.c., sicché se viene accertato lo straining e non il mobbing la domanda di risarcimento del danno deve essere comunque accolta»; e continua ribadendo il valore dirimente assegnato al rilievo dell’ambiente lavorativo stressogeno «quale fatto ingiusto, suscettibile di condurre anche al riesame di tutte le altre condotte datoriali allegate come vessatorie, ancorché apparentemente lecite o solo episodiche» (Cass. 3692/2023).

di Rita Rossi

FONTE:

https://ntpluslavoro.ilsole24ore.com/art/risarcimento-danno-se-c-e-straining-AF3e00OB?cmpid=nl_ntLavoro

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MAGNA CHARTA LIBERTATUM

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Promulgata da Re Giovanni Senza Terra a Runnymede, 15 giugno 1215;

Abolita da Papa Innocenzo III;

Riconfermata da Re Enrico III Plantageneto nel 1216 e di nuovo nel 1225.

Preambolo

Giovanni, per grazia di Dio Re d’Inghilterra, signore d’Irlanda, duca di Normandia ed Aquitania e Conte d’Angiò, saluta gli arcivescovi, i vescovi, gli abati, i conti, i baroni, i giudici, le guardie forestali, gli sceriffi, gli intendenti, i servi e tutti i suoi balivi e leali sudditi.Sappiate che Noi, al cospetto di Dio, per la salvezza della Nostra anima e di quella dei nostri predecessori e dei nostri successori, a maggior gloria di Dio, ad esaltazione della Santa Chiesa, e per un migliore governo del Nostro Regno, secondo il consiglio del Nostro reverendo padre Stefano, arcivescovo di Canterbury, primate di tutta l’Inghilterra e cardinale di Santa Romana Chiesa; di Enrico arcivescovo di Dublino; di Guglielmo vescovo di Londra; di Pietro vescovo di Winchester; di Jocelin vescovo di Bath e Glastonbury; di Ugo vescovo di Lincoln; di Walter vescovo di Worcester; di Guglielmo vescovo di Coventry; di Benedetto vescovo di Rochester; di Mastro Pandolfo, subdiacono e famiglio del Papa; di Fratello Aymeric, Maestro del Cavalierato del Tempio in Inghilterra; di Guglielmo conte di Pembroke; di Guglielmo conte di Salisbury; di Guglielmo conte di Warren; di Guglielmo conte di Arundel; di Alan di Galloway conestabile di Scozia; di Warin figlio di Geraldo; di Pietro figlio di Erberto; di Uberto di Burgh, siniscalco di Poitou; di Ugo di Neville, Matteo figlio di Erberto, Tommaso Basset, Alan Basset, Filippo Daubeny, Roberto di Roppeley, Giovanni Marshal, Giovanni figlio di Ugo e di altri leali sudditi, abbiamo dato ed accordato, di Nostra propria e buona volontà, agli arcivescovi, vescovi, abati, conti, baroni, ufficiali, forestali, sceriffi, balivi, servi e a tutti i nostri fedeli e leali sudditi del Nostro Regno, le libertà qui sotto specificate, per essere da essi possedute nel Nostro Regno d’Inghilterra, inperpetuità.

01.In primo luogo, a avendo Dio come testimone, con la presente carta confermiamo a nome Nostro e dei nostri eredi che la Chiesa d’Inghilterra sarà per sempre libera, e i suoi diritti non saranno ridotti e le sue libertà non saranno violate.Che la Nostra volontà sia che questo comando venga rispettato, appare dal fatto che di Nostra libera volontà, prima che nascesse la presente disputa fra Noi e i nostri baroni, Noi abbia garantito e confermato per iscritto la libertà delle elezioni ecclesiastiche – un diritto che riconosciamo essere della più grande importanza e necessità – e questo è stato confermato da Papa Innocenzo III. Questa libertà rispetteremo Noi stessi, e desideriamo che sia rispettata in buona fede dai nostri eredi in perpetuità.A tutti gli uomini liberi del Nostro Regno abbiamo inoltre garantito, a nome Nostro e dei nostri eredi in perpetuità, tuttele libertà scritte in questa carta, da avere e tenere per loro e per i loro successori, da parte Nostra e dei nostri successori.

02.Se un barone o un’altra persona, che detenga direttamente terre della Corona a scopo militare, dovesse morire, e alla sua morte il proprio erede fosse di maggiore età e debba pagare il relevio, l’erede avrà diritto alla sua eredità dietro pagamento del relevio secondo l’antica scala. Sarebbe a dire, l’erede o gli eredi di un barone pagheranno 100 sterline per l’intera baronia e l’erede o gli eredi di un cavaliere 100 scellini al massimo come compenso per l’intero cavalierato, ed ogni uomo a cui fosse dovuto meno pagherà meno, in accordo con l’antico costume dei feudi.

03.Ma se l’erede di questa persona fosse di minore età e sotto tutela, quando raggiungerà la maggiore età avrà diritto alla sua eredità senza dover pagare riscatto.

04.Il custode della terra di un erede che sia di minore età preleverà da essa solamente rendite ragionevoli, i diritti doganali e i servizi feudali. Farà ciò senza danni o distruzioni agli uomini o alle proprietà. Se Noi abbiamo concesso la custodia di una terra ad uno sceriffo, o a qualsiasi altra persona che a Noi risponda delle tasse, e costui provochi danni o distruzioni, gliene chiederemo conto, e la terra verrà concessa a due uomini affidabili e prudenti del medesimo feudo, e costoro risponderanno, a Noi o alla persona a cui li avremo affidati, delle rendite.Se Noi abbiamo affidato o venduto il diritto di custodia di questa terra, e il responsabile causa danni o distruzioni, il colpevole perderà la custodia, che sarà affidata a due uomini affidabili e prudenti del medesimo feudo, che parimenti risponderanno a Noi.

05.Fino a quando un custode ha la custodia di una terra, gli edifici, i parchi, i vivai, gli stagni, i mulini e ogni altra pertinenza, con i proventi derivanti dalla terra stessa; e renderà agli eredi, quando avranno raggiunto la maggiore età, l’intera proprietà fornita di aratri e carri, come la stagione agricola richiede e il prodotto della terra permette di sostenere.

06.Gli eredi non siano dati in matrimonio a persone di ceto inferiore; prima che contraggano il matrimonio, esso deve essere reso noto ai loro parenti prossimi.

07.Alla morte del marito, la vedova abbia la dote e la sua eredità subito e senza ostacoli, né pagherà nulla per la sua quota legittima o la sua dote e per qualsiasi altra eredità che essa ed il marito possedevano nel momento della morte di lui, e rimanga nella casa del marito per quaranta giorni dopo la sua morte, ed entro questo termine le dovrà essere assegnata la sua dote.

08.Nessuna vedova sia costretta a risposarsi fino a quando vorrà rimanere senza marito, a condizione che dia assicurazione che non prenderà marito senza il Nostro consenso se è Nostra vassalla, o senza l’assenso del suo signore se è vassalla di un altro.

09.Né Noi né i Nostri balivi ci impadroniremo di alcuna terra o di rendite di chiunque per debiti, finché i beni mobili del debitore saranno sufficienti a pagare il suo debito, né coloro che hanno garantito il pagamento subiscano danno, finché lo stesso non sarà in grado di pagarlo; e se il debitore non potrà pagare per mancanza di mezzi, i garanti risponderanno del debito e se questi lo vorranno, potranno soddisfarlo con le terre e il reddito del debitore fino a quando il debito non sarà stato assolto, a meno che il debitore non dimostri di aver già pagato i suoi garanti.

10.Se qualcuno ha preso a prestito una somma da Ebrei, sia grande o piccola, e muore prima di aver pagato il debito, questo non produrrà interesse fino a quando l’erede si troverà nella minore età, di chiunque egli sia vassallo; e se quel credito cade in Nostre mani, Noi non chiederemo null’altro, se non la somma specificata nel documento.

11. E se un uomo muore e deve del denaro ad Ebrei, sua moglie riceva la sua dote senza dover pagare alcunché per quel debito, e se il defunto ha lasciato dei figli in minore età, si provvederà ai loro bisogni in misura adeguata al patrimonio del defunto e il debito sarà pagato con il residuo, a parte quanto dovuto ai signori feudatari; nello stesso modo sarà fatto con persone che non siano Ebrei.

12. Nessun pagamento di scutagio o auxilium sarà imposto nel Nostro Regno se non per comune consenso, a meno che non sia per il riscatto della Nostra persona e per la nomina a cavaliere del Nostro figlio primogenito e una sola volta per il matrimonio della Nostra figlia maggiore, per tali fini sarà imposto solo un ragionevole auxilium; lo stesso vale per gli auxilii della città di Londra.

13. La città di Londra abbia tutte le sue antiche libertà e le sue libere consuetudini, sia per terre sia per acque. Inoltrevogliamo e concediamo che tutte le altre città, borghi, villaggi e porti abbiano tutte le loro libertà e libere consuetudini.

14. Per ottenere il generale consenso per l’imposizione di un auxilium, eccettuati i tre casi sopra specificati, o di uno scutagio faremo convocare con Nostre lettere gli arcivescovi, i vescovi, gli abati, i conti ed i maggiori baroni, e faremo emettere da tutti i nostri sceriffi e balivi una convocazione generale di coloro che possiedono terre direttamente per Nostra concessione, in un dato giorno, affinché si trovino, con preavviso di almeno quaranta giorni, in un determinato luogo; e in tutte le lettere di convocazione ne indicheremo la causa; quando sarà avvenuta la convocazione, nel giorno stabilito si procederà secondo la risoluzione di coloro che saranno presenti, anche se non tutti i convocati si saranno presentati.

15. Noi non concediamo che alcuno chieda un auxilium ai suoi uomini liberi, se non per riscattare la sua persona, per fare cavaliere il figlio primogenito o per maritare una sola volta la figlia maggiore e per questi motivi sarà imposto solo un auxilium ragionevole.

16. Nessuno sarà costretto a fornire una prestazione gravosa per il possesso di un feudo di cavaliere o di qualsiasi altro libero obbligo.

17. I processi comuni non seguiranno la Nostra corte, ma si terranno in un luogo fisso.

18. Le inchieste di nova disseisina, de morte antecessoris, et de ultima presentacione non si svolgeranno se non nella propria contea e a questo modo: Noi stessi o, se ci troveremo fuori del Nostro Regno, il Nostro primo giudice manderemo due giudici in ogni contea quattro volte all’anno; e questi giudici, assieme a quattro cavalieri della contea eletti dalla contea stessa, terranno nella contea, in quel giorno e in quel luogo le predette assise.

19. E se nel giorno stabilito nella contea le assise predette non possono essere tenute, si trattengano tanti dei cavalieri e liberi feudatari presenti nella contea in quel giorno, quanti siano sufficienti per l’amministrazione della giustizia, secondo il numero massimo o minimo dei compiti da svolgere.

20.Nessun uomo libero sia punito per un piccolo reato, se non con una pena adeguata al reato; e per un grave reato la pena dovrà essere proporzionata alla sua gravità senza privarlo dei mezzi di sussistenza; ugualmente i mercanti non saranno privati della loro mercanzia e allo stesso modo gli agricoltori dei loro utensili; e nessuna delle predetteammende sarà inflitta se non con il giuramento di uomini probi del vicinato.

21.Conti e baroni non siano multati, se non dai loro pari, e se non secondo la gravità del reato commesso.

22.Nessun religioso sia multato per il suo beneficio laico se non secondo i modi predetti, e non secondo la consistenza del suo beneficio ecclesiastico.

23. Né villaggio né uomo potrà essere costretto a costruire ponti sulle rive, a meno che non lo debbano fare per diritto e antica consuetudine.

24. Nessuno sceriffo, conestabile, coroner od altro ufficiale reale può tenere assemblee che spettino alla Corona.

25. Ogni contea, hundredi, wapentake e trethingi, manterrà il vecchio canone, senza aumenti, tranne i nostri manieri signorili.

26. Se muore un vassallo che possiede per conto della Corona un feudo laico, si presenteranno uno sceriffo od altro ufficiale con un decreto reale di convocazione, per il debito dovuto dal defunto nei nostri confronti, costoro potranno catalogare e sequestrare i beni mobili che si trovano nel feudo laico del defunto, nella misura dell’entità del debito, sotto il controllo di uomini probi, affinché nulla sia rimosso fino a quando non sarà stato pagato il debito verso la Corona; e il rimanente sarà dato agli esecutori testamentari per eseguire il testamento del defunto; e se nulla è dovuto alla Corona, tutti i beni mobili saranno considerati proprietà del defunto, tranne le ragionevoli parti riservate alla moglie e ai suoi figli.

27. Se un uomo libero morrà senza aver fatto testamento, i suoi beni mobili saranno distribuiti ai parenti ed amici sotto il controllo della chiesa, salvi i debiti dovuti dal defunto a chiunque.

28. Nessun conestabile o altro ufficiale della Corona potrà prendere frumento od altri beni mobili da alcuno se non pagandoli immediatamente, a meno che non abbia ottenuto una dilazione per libera volontà del venditore.

29. Nessun conestabile potrà costringere un cavaliere a pagare del denaro in cambio della guardia al castello, se quello vorrà assumersi personalmente la custodia o affidarlo a un uomo probo, qualora non possa farlo per un valido motivo; e se Noi lo arruoliamo o lo mandiamo a prestare servizio d’armi, sarà affrancato dalla custodia per tutto il periodo di durata del servizio presso di Noi.

30. Nessuno sceriffo, ufficiale reale o chiunque altro potrà prendere cavalli o carri ad alcun uomo libero, per lavori di trasporto, se non con il consenso dello stesso uomo libero.

31. Né Noi né alcun ufficiale reale prenderemo legna per il Nostro castello o per Nostra necessità, se non con il consenso del proprietario del bosco.

32. Noi non occuperemo le terre di coloro che sono dichiarati colpevoli di fellonia per un periodo più lungo di un anno e un giorno, dopo di che esse saranno restituite ai proprietari del feudo.

33. Tutte le reti di sbarramento per catturare i pesci, che si trovino nel Tamigi, nel Medway e in qualsiasi altra parte dell’Inghilterra, fuorché lungo le coste marine, saranno rimosse.

34. Il mandato detto praecipe non sarà emesso in futuro per alcuno, in rapporto ad alcuna proprietà, affinché un uomo libero non possa essere privato della proprietà prima del giudizio.

35. Che vi sia una sola misura di vino, birra e frumento in tutto il Regno; e cioè il quarterio londinese, e un’unica altezza, per panni di diversa (bianca e rossa) tintura, cioè di un braccio da un bordo all’altro; lo stesso sia per i pesi e altre misure.

36. Nulla sarà d’ora in poi pagato od accettato per un mandato di inchiesta per omicidio o ferimento; esso sarà concesso gratuitamente e non sarà negato.

37. Se un uomo possiede una terra per concessione della Corona come feodifirma, sokagio o burgagio, e possiede pure una terra per concessione di un altro signore contro il servizio di cavaliere, Noi non avremo, in virtù di tali feodifirma, sokagio o burgagio, la tutela del suo erede né della terra che appartiene al feudo dell’altra persona, a meno che il feodifirma non comporti un servizio di cavaliere. Noi non avremo la tutela dell’erede o della terra di alcuno che egli possiede per conto di un altro in base ai piccoli benefici che egli tiene per conto della Corona, per servizio di pugnali, frecce o simili.

38. Nessun balivo d’ora in poi potrà portare in giudizio un uomo sulla base della propria affermazione, senza produrre dei testimoni attendibili che ne provino la veridicità.

39. Nessun uomo libero sarà arrestato, imprigionato, multato, messo fuori legge, esiliato o molestato in alcun modo, né Noi useremo la forza nei suoi confronti o demanderemo di farlo ad altre persone, se non per giudizio legale dei suoi pari e per la legge del Regno.

40. A nessuno venderemo, negheremo, differiremo o rifiuteremo il diritto o la giustizia.

41. Tutti i mercanti siano salvi e sicuri di uscire dall’Inghilterra e di entrare in Inghilterra, soggiornare e viaggiare in Inghilterra sia per terra che per acqua per comprare o vendere, liberi da ingiusta tassa secondo le antiche e buone consuetudini; eccetto in tempo di guerra e se appartengano ad un paese Nostro nemico; e se tali mercanti si trovassero nel Nostro territorio al principio della guerra, saranno trattenuti, senza alcun danno alle loro persone ed alle loro cose, fino a quando Noi o il Nostro primo giudice non saremo informati in quale modo vengano trattati i nostri mercanti che si trovino nel paese in guerra con noi; e se i nostri lì sono salvi, altrettanto siano salvi gli altri nelle Nostre terre.

42. D’ora in poi sarà lecito a chiunque uscire ed entrare nel Nostro Regno, salvo e sicuro, per terra o per acqua, salva la fedeltà a Noi dovuta se non per un breve periodo in tempo di guerra, per il comune vantaggio del Regno; eccetto quelli che sono stati imprigionati o messi fuori legge secondo le leggi del Regno, e le persone appartenenti ad un paese in guerra con noi, e i mercanti, si farà come è stato sopra detto.

43. Se alcuno possiede una proprietà in eskaeta come gli honours di Wallingford, Nottingham, Boulogne, Lancaster, od altre proprietà eskaete che sono in Nostro possesso e che sono baronie, alla sua morte il suo erede ci dovrà solo il riscatto ed il servizio di cui sarebbe stato debitore verso il barone, se la baronia fosse stata ancora di proprietà del barone; e Noi la terremo nello stesso modo in cui la teneva il barone.

44. Gli uomini, che vivono al di fuori della foresta, d’ora in poi non dovranno in futuro venire davanti ai giudici della foresta in seguito ad una citazione comune, a meno che non siano implicati in un’azione legale o non siano garanti per qualcuno che sia stato arrestato per reati contro la foresta.

45. Noi nomineremo giudici, conestabili, sceriffi od ufficiali se non coloro che conoscano la legge del Regno e vogliano ben osservarla.

46. I baroni che hanno fondato abbazie e possono provarlo con documenti del Regno d’Inghilterra o per antico possesso, potranno amministrare le dette abbazie in vacanza dell’abate, com’è loro diritto.

47. Tutti i territori che sono stati dichiarati foreste durante il Nostro Regno, perderanno immediatamente tale stato. Lo stesso sarà per le sponde dei fiumi poste sotto riserva durante il Nostro Regno.

48. Tutte le cattive consuetudini relative alle foreste e alle riserve, alle guardie di foreste e di riserve, sceriffi e loro aiutanti, sponde dei fiumi e loro custodi, siano immediatamente controllate da un comitato di dodici cavalieri giurati della stessa contea che devono essere eletti ugualmente da un comitato di uomini probi, ed entro quaranta giorni dal compimento dell’inchiesta dovranno essere, senza possibilità di revoca, eliminate (lo stesso valga se Noi saremo fuori dell’Inghilterra, purché Noi o il Nostro primo giudice ne saremo stati prima informati).

49. Noi restituiremo immediatamente tutti gli ostaggi e le carte consegnatici dai sudditi inglesi a garanzia della pace e della fedeltà.

50. Rimuoveremo completamente dalle loro cariche i parenti di Gerard de Athée, d’ora in poi non permetteremo loro di avere più alcun ufficio in Inghilterra. Le persone in questione sono: Engelard de Cigogné, Peter e Guy, Andrew de Chanceaux, Guy de Cigogné, Geoffrey de Martigny e i suoi fratelli, Philip Marc con i suoi fratelli e suo nipote Geoffrey, e tutti i loro seguaci.

51. Non appena la pace sarà restaurata allontaneremo dal Nostro Regno tutti i cavalieri stranieri, balestrieri, sergenti, mercenari che sono arrivati con cavalli e armi con grave danno per il Regno.

52. Se qualcuno è stato da Noi spossessato o privato senza un legale processo dei suoi pari, di terre, castelli, delle libertà o dei diritti, immediatamente glieli restituiremo; e se sorgono casi controversi, essi saranno decisi dal giudizio dei venticinque baroni cui si fa riferimento sotto relativamente alla sicurezza della pace. Poi per tutte quelle cose di cui qualcuno è stato spossessato senza un processo legale dei suoi pari, da parte di Nostro padre Re Enrico o di Nostro fratello Re Riccardo, e si trovi in Nostro possesso o nelle mani di altri sotto la Nostra garanzia, Noi dovremo avere un termine comunemente concesso a chi è segnato della croce; eccetto quei casi in cui sia iniziato un processo o aperta un’inchiesta per Nostro ordine, prima della sospensione per la Nostra croce; al Nostro ritorno dal pellegrinaggio o in caso di rinuncia al pellegrinaggio, immediatamente sarà resa piena giustizia.

53. Avremo ugualmente una proroga e lo stesso sarà nel rendere giustizia per l’eliminazione del vincolo sulle foreste o per la sua conservazione, qualora queste siano state afforestate da Nostro padre Enrico o da Nostro fratello Riccardo, e per la custodia delle terre che si trovano nel feudo di un altro, la cui custodia abbiamo avuto fino ad ora a causa di un feudo tenuto per Nostro conto da un terzo, in virtù del servizio di cavaliere; lo stesso sarà infine per le abbazie fondate nel feudo di altra persona da noi, qualora questa avanzi delle pretese su di esse; e al Nostro ritorno, o nel caso di rinuncia al pellegrinaggio, Noi concederemo piena giustizia a tutte le lagnanze riguardanti queste cose.

54. Nessuno sarà arrestato od imprigionato per la morte di una persona su accusa di una donna, a meno che la persona morta non sia il marito della donna.

55. Tutte le somme che ci sono state versate ingiustamente ed in contrasto con la legge del paese, e tutte le ammende da Noi esatte indebitamente, saranno interamente restituite; ovvero saranno sottoposte al giudizio dei venticinque baroni cui si fa riferimento più sotto, nella clausola della sicurezza per la pace, o della maggioranza degli stessi, unitamente al predetto Stefano, arcivescovo di Canterbury, se sarà presente e di quanti altri egli vorrà condurre con sè. E se non potrà essere presente, la riunione proseguirà senza di lui; se però uno dei venticinque baroni sarà implicato anche lui in una causa simile, il suo giudizio sarà escluso ed un altro sarà scelto come sostituto dai rimanenti ventiquattro eletti, dopo aver giurato.

56. Se un Gallese sarà stato da Noi privato delle terre, della libertà o qualsiasi altra cosa, in Inghilterra o nel Galles, senza il legale giudizio dei suoi pari, dovrà immediatamente riavere in restituzione quanto perduto; e se la questione dovesse essere controversa, sarà decisa nella Marchia dal giudizio dei suoi pari: per i possedimenti in Inghilterra, secondo la legge dell’Inghilterra; per i possedimenti che si trovano nel Galles con la legge del Galles; per i possedimenti della Marchia, secondo la legge della Marchia. Lo stesso facciano i Gallesi con Noi e i nostri sudditi.57. Nel caso in cui un Gallese sia stato privato di qualcosa senza il giudizio legale dei suoi pari, da parte di Nostro padre Re Enrico o Nostro fratello Re Riccardo, e si trovi in Nostro possesso o nelle mani di persone sotto la Nostra garanzia, Noi dovremo avere una proroga della durata usualmente concessa ai segnati della croce a meno che un processo non abbia avuto inizio od una inchiesta non sia stata aperta per Nostro ordine, prima che Noi prendessimo la croce; al Nostro ritorno, ovvero all’atto della rinuncia al Nostro pellegrinaggio, renderemo immediatamente piena giustizia secondo le leggi del Galles e delle regioni suddette.58. Restituiremo immediatamente il figlio di Llewelyn, gli ostaggi gallesi e tutte i documenti che ci sono stati dati come pegni per la pace.

59. Noi faremo ad Alessandro, re di Scozia, per quel che riguarda la restituzione delle sorelle e degli ostaggi e le sue libertà ed i suoi diritti, nello stesso modo che verso gli altri nostri baroni d’Inghilterra, a meno che, dai documenti che ricevemmo da suo padre Guglielmo, già Re di Scozia, non risulti che egli debba essere trattato diversamente; e ciò sarà stabilito dal giudizio dei suoi pari nella Nostra corte.

60. Tutte le consuetudini e le libertà suddette che abbiamo concesse nel Nostro Regno, e per quanto ci compete, siano osservate da tutti gli uomini del Nostro Regno, siano ecclesiastici o laici; le osservino, per quanto ad essi compete, nei confronti di coloro ad essi soggetti.

61. Poiché Noi abbiamo fatto tutte queste concessioni per Dio, per un miglior ordinamento del Nostro Regno e per sanare la discordia sorta tra Noi ed i nostri baroni, e poiché Noi desideriamo che esse siano integralmente e fermamente in perpetuo godute, diamo e concediamo le seguenti garanzie.I baroni eleggano venticinque baroni del Regno che desiderano, allo scopo di osservare mantenere e far osservare con tutte le loro forze, la pace e le libertà che ad essi abbaiamo concesso e che confermiamo con questa Nostra carta.Se noi, il Nostro primo giudice, i nostri ufficiali o qualunque altro dei nostri funzionari offenderemo in qualsiasi modo un uomo o trasgrediremo alcuno dei presenti articoli della pace e della sicurezza, e il reato viene portato a conoscenza di quattro dei venticinque baroni suddetti, costoro si presenteranno di fronte a Noi o se saremo fuori dal Regno, al nostro.E se Noi o, in Nostra assenza, il Nostro primo giudice non faremo tale riparazione entro quaranta giorni dal giorno in cui il misfatto sia stato dichiarato a Noi od a lui, i quattro baroni metteranno al corrente della questione il rimanente dei venticinque che potranno fare sequestri ai nostri danni ed attaccarci in qualsiasi altro modo e secondo il loro arbitrio, insieme alla popolazione del Regno, impadronendosi dei nostri castelli, delle Nostre terre, dei nostri beni o di qualsiasi altra cosa, eccettuate la Nostra persona, quella della regina e dei nostri figli; e quando avranno ottenuto la riparazione, ci obbediranno come prima. E chiunque nel Regno lo voglia può di sua spontanea volontà giurare di obbedire agli ordini dei predetti venticinque baroni per il conseguimento dei suddetti scopi, e di unirsi a loro contro di noi, e Noi diamo pubblicamente e liberamente autorizzazione di dare questo giuramento a chiunque lo voglia e non proibiremo a nessuno di pronunciarlo.Tutti coloro del paese che per se stessi e di loro spontanea volontà non vogliano prestare giuramento ai venticinque baroni per danneggiarci o molestarci insieme a loro, li costringeremo a giurare per Nostro ordine, come sopra è stato detto.E se qualcuno dei venticinque baroni morisse od abbandonasse il paese o fosse impedito in qualunque altro modo dall’adempiere le proprie funzioni, gli altri dovranno eleggere dai predetti venticinque un altro al suo posto, a loro discrezione, e questi dovrà a sua volta prestare giuramento allo stesso modo degli altri.In tutti gli adempimenti di questi venticinque baroni, se dovesse accadere che i venticinque siano presenti e tra di loro siano in disaccordo su qualcosa o uno di loro che è stato convocato non vuole o non può venire, ciò che la maggioranza dei presenti avrà deciso o ordinato, sarà come se avessero acconsentito tutti i venticinque; e i suddetti venticinque giurino di osservare fedelmente tutte le cose suddette e di fare tutto ciò che è loro possibile per farle osservare.E Noi non chiederemo nulla, per Noi o per altri, perché alcuna parte di queste concessioni o libertà sia revocata o ridotta; e se qualcosa sarà richiesta, sarà considerata nulla e invalida e Noi non potremo usarla per Noi o tramite altri.

62. E ogni malanimo, indignazione e rancore sorti tra Noi ed i nostri sudditi, religiosi e laici, dall’inizio della discordia abbiamo a tutti pienamente rimesso e perdonato. Inoltre, tutte le trasgressioni arrecate in occasione della dettadiscordia, tra la Pasqua del sedicesimo anno del Nostro Regno, alla restaurazione della pace, a religiosi e laici, per quanto ci compete, abbiamo pienamente condonato. Inoltre abbiamo fatto fare per essi delle lettere patenti per testimonianza, del signore Stefano, arcivescovo di Canterbury, del signore Enrico, arcivescovo di Dublino, dei predetti vescovi e maestro Pandolfo, per la sicurezza di questa e delle concessioni predette.

63. Per queste ragioni desideriamo e fermamente ordiniamo che la Chiesa d’Inghilterra sia libera e che i nostri sudditi abbiano e conservino tutte le predette libertà, diritti e concessioni, bene e pacificamente, liberamente e quietamente, pienamente e integralmente per se stessi e per i loro eredi, da Noi e dai nostri eredi, in ogni cosa e luogo, in perpetuo, come è stato detto sopra.Abbiamo giurato, sia da parte Nostra sia da parte dei baroni, che tutto ciò che abbiamo detto sopra in buona fede e senza cattive intenzioni sarà osservato in buona fede e senza inganno. Ne sono testimoni le summenzionate persone e molti altri.Dato per Nostra mano nel prato chiamato Runnymede, tra Windsor e Staines, il quindicesimo giorno di Giugno, diciassettesimo anno del Nostro Regno

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