Le sentenze n. 128 e n. 129 della Corte Costituzionale, depositate il 16 luglio 2024, rappresentano un’importante evoluzione nella disciplina dei licenziamenti in Italia, consolidando e ampliando le tutele per i lavoratori in determinate circostanze. Ecco una sintesi dei punti salienti:
Sentenza n. 128
Contesto: La sentenza ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 3, comma 2, del d. lgs. n. 23 del 2015, nella parte in cui non estendeva la tutela reintegratoria ai casi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo in cui fosse dimostrata l’insussistenza del fatto materiale.
Motivazione: La Corte ha ritenuto irragionevole che l’insussistenza del fatto materiale non avesse rilevanza nei licenziamenti per giustificato motivo oggettivo, a differenza di quanto avviene per quelli disciplinari. Questo difetto di sistematicità è stato considerato lesivo dei principi di ragionevolezza e uguaglianza.
Sentenza n. 129
Contesto: Riguarda invece i licenziamenti disciplinari e ha rigettato la questione di legittimità costituzionale dello stesso articolo e comma del d. lgs. n. 23 del 2015. Tuttavia, la Corte ha adottato un’interpretazione costituzionalmente orientata della norma.
Motivazione: La Corte ha chiarito che la norma sulla non rilevanza della sproporzione del licenziamento ai fini della reintegrazione non si applica nei casi in cui specifiche inadempienze del lavoratore, disciplinate dalla contrattazione collettiva, siano soggette solo a sanzioni conservative e non al licenziamento.
Collegamento tra le sentenze
Riallineamento delle fattispecie: Entrambe le sentenze stabiliscono un parallelismo tra licenziamenti disciplinari e per giustificato motivo oggettivo. In entrambi i casi, se il “fatto materiale” non sussiste, il licenziamento è privo di giustificazione causale e, quindi, illegittimo.
Spazio per la discrezionalità legislativa: Tuttavia, la Corte lascia un margine all’intento del legislatore di limitare l’applicazione della reintegrazione. Nel caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, non è prevista la reintegrazione se manca la prova dell’impossibilità di ricollocazione (repechage), così come, nel licenziamento disciplinare, non è prevista se il licenziamento non è proporzionato ma il fatto contestato non è tra quelli puniti con sanzioni conservative dalla contrattazione collettiva.
Impatto
Queste decisioni hanno un impatto significativo sul diritto del lavoro, rafforzando le tutele per i lavoratori ma allo stesso tempo lasciando spazio alla discrezionalità del legislatore. La Corte ha quindi cercato di bilanciare la protezione dei diritti dei lavoratori con l’esigenza di mantenere una certa flessibilità nel mercato del lavoro.
Per la Cassazione non sussiste la responsabilità amministrativa dell’ente, che opera in un contesto di generale corretto adempimento degli obblighi antinfortunistici per il singolo comportamento colposo e imprevedibile del manager – dotato di specifiche deleghe in materia di sicurezza di lavoratori all’estero – che determini l’nfortunio di dipendenti. In una tale evenienza non emerge infatti un apprezzabile vantaggio patrimoniale, ossia uno strutturale risparmio di spesa per la prassi di non adeguare alla materia antinfortunstica la vita aziendale. Non scatta quindi la responsabiltà amministrativa dell’ente per il reato commesso dal suo dipendente che di fatto ha generato solo un occasionale ed esiguo vantaggio patrimoniale. Come nel caso concreto dove per attivare velocemente un attività industriale si è scelto di fare un trasferimento di lavoratori adottando una via più veloce ma insicura.
Tra l’altro non rilevano neanche le normali posizioni di garanzia se, come nella vicenda risolta, l’operation manager che si occupa, in zone a rischio, di stabilimenti della società e che provvede agli spostamenti dei lavoratori, omette di osservare le cautele indicategli dagli stessi vertici della società. Ciò ha portato a escludere la responsabilità dei vertici del Cda per l’infortunio dovuto all’imprevedibile mancata diiligenza del manager delegato alla sicurezza.
Con la sentenza n. 31665/2024 la Cassazione penale ha respinto il ricorso del procuratore contro l’assoluzione del presidente di una società e contro l’esclusione della responsabiltà ammnistrativa della stessa per il rapimento di propri dipendenti di cui alcuni deceduti, avvenuto all’estero anche causa della mancata prevenzione del rischio legato alla presenza di bande armate sul territorio del Paese straniero. Di fatto il rischio di rapimenti di lavoratori stranieri era noto e la prescrizione di sicurezza era quella di non affrontare viaggi via terra, ma via mare. Prescrizione “dettata” tanto dalle autorità nazionali italiane alla società quanto dalla stessa società al proprio operation manager che si occupava del trasferimento finito in tragedia per i dipendenti a lui affidati.
La prova delle indicazioni fornite al manager escludeva un atteggiamento lassista e illecito all’interno della società finalizzato a ottenere consistenti risparmi di spesa da una mancata attivazione di tutti gli strumenti per la sicurezza dei lavoratori. Tale prova del ruolo attivo dei componenti del Cda ha sciolto il nesso tra la posizione di garanzia e l’evento occorso ai dipendenti. E ha anche permesso di superare la contestazione che di fatto lo specifico rischio – per il lavorare che opera in scenari insicuri – non fosse riportato nel documento di valutazione dei rischi della società.
Il caso in questione riguarda una sentenza della Corte di Cassazione italiana, la n. 18676 del 9 luglio 2024, che ha confermato l’obbligo del Comune di risarcire i danni subiti dai residenti a causa del rumore eccessivo prodotto dagli eventi culturali notturni organizzati nella piazza del paese durante l’estate. Due proprietari di immobili situati nella piazza hanno lamentato che i rumori provenienti dagli eventi superavano la normale tollerabilità, impedendo loro di usare la casa in modo confortevole.
La Corte di Appello aveva già condannato il Comune al risarcimento dei danni, triplicando la somma iniziale riconosciuta dal tribunale di primo grado, in quanto aveva ritenuto che il diritto dei privati alla quiete domestica non potesse essere sacrificato in nome dell’interesse pubblico agli spettacoli, oltre i limiti della normale tollerabilità del rumore.
La Cassazione ha rigettato il ricorso del Comune, che contestava la valutazione delle immissioni sonore e la quantificazione del danno. Gli Ermellini hanno ribadito che i limiti imposti dai regolamenti comunali sono solo indicativi e che le immissioni possono essere considerate intollerabili se superano la normale tollerabilità in una situazione concreta. Hanno inoltre sottolineato che anche il Comune, in quanto ente pubblico, è tenuto a rispettare il principio del neminem laedere, ossia a non causare danni ingiustificabili ai privati.
In sostanza, la sentenza afferma che il diritto dei cittadini alla quiete domestica prevale sull’interesse pubblico agli eventi culturali, se questi superano i limiti della tollerabilità del rumore. Il Comune è quindi obbligato sia a risarcire i danni subiti dai residenti, sia a ridurre le immissioni rumorose a una soglia accettabile.
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SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SCRIMA Antonietta – Presidente Dott. AMBROSI Irene – Consigliere Dott. TASSONE Stefania – Consigliere Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere Rel. Dott. PORRECA Paolo – Consigliere ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 10834/2021 R.G. proposto da: COMUNE ALBISSOLA MARINA, elettivamente domiciliato in ROMA (…), presso lo studio dell’avvocato SA.TE. (c.f. Omissis; pec: …), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato DE.IS. (c.f. Omissis; pec: …)
ricorrente – contro Br.Gr., Ma.Gi., domiciliati ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato DU.SA. (c.f. Omissis; pec: …)
controricorrenti – avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO GENOVA n. 947/2020 depositata il 13/10/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/04/2024 dal Consigliere GIUSEPPE CRICENTI. FATTI DI CAUSA 1.- Il Comune di Albissola Marina organizza periodicamente, nel periodo estivo, manifestazioni culturali che si svolgono in (Omissis). Alcuni abitanti, residenti in quella piazza, hanno lamentato tuttavia che, sia per l’allestimento del palco che poi per lo svolgimento degli spettacoli, che si protraevano fino a tarda notte, si verificavano rumori che superavano la normale tollerabilità e che rendevano difficile il soggiorno pregiudicando il godimento dell’appartamento che costoro avevano destinato a loro residenza estiva. 1.1 Ma.Gi. e Br.Gr., per l’appunto proprietari degli immobili insistenti su piazza (Omissis), hanno citato in giudizio il Comune di Albissola Marina per accertare che gli spettacoli producevano immissioni intollerabili e per ottenere la condanna del comune al risarcimento del danno. Il Tribunale ha effettuato una consulenza tecnica dalla quale è emerso che quei rumori superavano la soglia dei decibel consentiti, e dunque ha liquidato equitativamente la somma di 1.000 Euro ciascuno, oltre accessori, a ristoro del pregiudizio subito. Il Comune di Albissola ha impugnato questa decisione con appello principale, mentre i due attori hanno proposto appello incidentale relativamente all’ammontare del danno loro liquidato. 1.2.- La Corte di appello di Genova ha rigettato l’appello principale ed ha accolto quello incidentale, riconoscendo ai due appellanti la somma di 3.000 Euro anziché quella di 1.000 Euro inizialmente liquidata. 1.3- Questa sentenza è oggetto di ricorso per Cassazione da parte del Comune di Albissola con due motivi. Per contro si sono costituiti Br.Gr. e Ma.Gi. per chiedere il rigetto del ricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 2.-La Corte di appello ha confermato la decisione di primo grado. Nel corso del giudizio di primo grado infatti era stata espletata una consulenza tecnica, che aveva rilevato il rumore sia a finestre chiuse che a finestre aperte, e comunque in diverse ore del giorno, ed erano state altresì assunte prove testimoniali sulle immissioni rumorose e sull’attività che le produceva. La Corte di appello ha inoltre rigettato l’argomento del comune appellante in base al quale il CTU avrebbe fatto riferimento, per le misurazioni, al DPCM del 1997 relativo invece alle attività produttive, e che non poteva applicarsi alle manifestazioni culturali, quali erano quelle che il comune organizzava in quella piazza. A tale riguardo, la Corte di appello ha osservato che il Tribunale non ha fatto applicazione di quel DPCM, quanto piuttosto ha usato il metodo comparativo indicato dalla giurisprudenza secondo cui la tollerabilità va valutata caso per caso in relazione alle circostanze concrete. Ha inoltre osservato che l’interesse pubblico allo svolgimento degli spettacoli non poteva comportare il sacrificio del diritto del privato oltre il limite della tollerabilità. Infine, quanto al danno, la corte di merito ha ritenuto che quello non patrimoniale era stato provato per via presuntiva dalla impossibilità di utilizzare la casa per le vacanze, ed, in accoglimento dell’appello incidentale, ha rideterminato in 3.000 Euro l’ammontare del risarcimento sulla base della considerazione che quel risarcimento deve essere integrale e non limitato ai soli giorni di effettivo probabile utilizzo dell’immobile, ma deve tener conto della circostanza che l’immobile diventa per i ricorrenti inutilizzabile comunque. 3.- Questa ratio è contestata con due motivi. Con il primo motivo si eccepisce l’illegittima applicazione del DPCM del 1997 e dell’articolo 844 del codice civile. Il motivo contiene due censure. Quanto alla prima censura, la tesi del ricorrente è che il CTU ha erroneamente preso a base delle sue valutazioni le immissioni considerate dal DPCM del 1997, senza tener conto però che tale provvedimento è relativo alle attività produttive, commerciali e professionali, tra le quali certamente non rientra lo svolgimento di manifestazioni culturali e di spettacoli. Secondo i ricorrenti l’eccezione non ha tenuto conto del regolamento delle attività rumorose adottato dallo stesso consiglio comunale nel 2004, che consente, nell’ipotesi, per l’appunto di manifestazioni e spettacoli all’aperto, di arrivare fino al limite di 70 decibel. La seconda censura attiene alla liquidazione del danno e mira a dire che erroneamente esso è stato liquidato equitativamente e ritenuto sussistente. Il motivo va disatteso. Quanto alla prima censura, le ragioni di infondatezza sono due: in generale, i limiti posti dai singoli regolamenti, compreso dunque quello richiamato dal comune, e dallo stesso comune approvato, sono puramente indicativi in quanto anche immissioni che rientrino in quei limiti possono considerarsi intollerabili nella situazione concreta, posto che la tollerabilità è, per l’appunto, da valutarsi tenendo conto dei luoghi, degli orari, delle caratteristiche della zona e delle abitudini degli abitanti (Cass. 28201/ 2018), che è ciò che il consulente ha fatto. In secondo luogo, anche un ente pubblico è soggetto all’obbligo di non provocare immissioni rumorose ed “è responsabile dei danni conseguenti alla lesione dei diritti soggettivi dei privati, cagionata da immissioni provenienti da aree pubbliche, potendo conseguentemente essere condannata al risarcimento del danno, così come al “facere” necessario a ricondurre le dette immissioni al di sotto della soglia della normale tollerabilità, dal momento che tali domande non investono – di per sé – atti autoritativi e discrezionali, bensì un’attività materiale soggetta al richiamato principio del “neminem laedere”.” (Cass. 14209/ 2023, in caso analogo). La seconda censura, invece, è del tutto insufficiente a costituire motivo di ricorso: apoditticamente si contesta la prova e la stima del danno, senza indicare quali criteri legali siano stati in concreto violati ed in che termini lo siano stati. Il secondo motivo prospetta omesso esame di un fatto decisivo e controverso e rimprovera alla decisione impugnata di non aver tenuto in alcuna considerazione l’interesse pubblico allo svolgimento di tali manifestazioni: ove la Corte lo avesse fatto avrebbe potuto verificare che un tale interesse può costituire deroga al limite di tollerabilità delle emissioni. Il motivo è inammissibile. La Corte ha tenuto conto dell’interesse pubblico, ed ha correttamente osservato che non può giustificare il sacrificio del diritto del privato oltre la normale tollerabilità. Dunque, la questione è stata oggetto di esame. La circostanza secondo cui le immissioni sono state imposte dal perseguimento di un interesse pubblico è stata esaminata. Va da sé che l’apprezzamento circa la prevalenza dell’uno o dell’altro interesse, ossia l’apprezzamento circa la tollerabilità delle immissioni, soglia entro la quale e tutelato l’interesse pubblico, e rimessa al giudice di merito ed è incensurabile in cassazione. Il ricorso va dichiarato inammissibile, e le spese seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, nella misura di 1600,00, oltre 200,00 Euro di esborsi, ed oltre spese generali. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis, dello stesso articolo 13. Così deciso in Roma, il 12 aprile 2024. Depositato in Cancelleria il 9 luglio 2024.
La sentenza della Corte di Cassazione n. 21630 del 2024 ha stabilito che la notifica degli atti tributari deve essere effettuata presso il domicilio fiscale del contribuente, a meno che non sia possibile la notifica a mani proprie. In particolare, la Corte ha chiarito che la notifica deve avvenire presso il domicilio fiscale del contribuente così come risultante all’ultimo aggiornamento dell’anagrafe tributaria, e che eventuali errori o cambi di domicilio non comunicati non possono essere opposti all’amministrazione finanziaria.
Questa pronuncia sottolinea l’importanza della correttezza e della tempestività nelle comunicazioni da parte dei contribuenti riguardo il proprio domicilio fiscale. Se la notifica non viene effettuata a mani proprie, quindi direttamente al contribuente, essa deve avvenire presso il domicilio fiscale registrato. La mancata notifica presso il domicilio fiscale corretto potrebbe invalidare l’atto tributario, a meno che il contribuente non abbia omesso di aggiornare l’anagrafe tributaria con il suo nuovo indirizzo.
In sintesi, questa sentenza rafforza la posizione dell’amministrazione tributaria nella corretta notifica degli atti e pone un onere significativo sui contribuenti affinché mantengano aggiornate le loro informazioni presso l’anagrafe tributaria.
SENTENZA
Numero registro generale 26216/2018 Numero sezionale 2118/2024 Numero di raccolta generale 21630/2024 Data pubblicazione 01/08/2024 Oggetto: TRIBUTI – CARTELLA DI P A G A M E N OT – NOTIFICAZIONE – QUESTIONI. Ud.10/04/2024 C ERNESTINO LUIGI B R U S C H E T T A ENRICO MANZON GIOVANNI LA ROCCA LUNELLA CARADONNA GIACOMO MARIA NONNO ha pronunciato la seguente Presidente Consigliere Consigliere Consigliere Consigliere-Rel. ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26216/2018 R.G. proposto da: elettivamente domiciliato in ROMA, presso lo studio dell’avvocato rappresentato e difeso dall’avvocato -ricorrente- AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata ni ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587), che al rappresenta e difende -resistente- avverso SENTENZA di COMM. TRIB.REG. DEL LAZIO n. 593/16/18 depositata il 05/02/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/04/2024 dal Consigliere GIACOMO MARIA NONNO. FATTI DI CAUSA
Con la sentenza n. 593/16/18 del 05/02/2018, la Commissione tributaria regionale del Lazio (di seguito CTR) rigettava l’appello Firmato Da: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3Serial#: 5b4ae5fecc8c8dbffe40c807 553ae42c • Firmato Da: SCALE SE MARIA Emesso Da: ARUBAPE C. S.P.A. NG CA 3 Serial#: 2419f8d8e2ed21747c497 fbf3f1 081a5 Numero registro generale 26216/2018 Numero sezionale 2118/2024 Numero di raccolta generale 21630/2024 Data pubblicazione 01/08/2024 proposto da nei confronti della sentenza n. 6793/62/16 della Commissione tributaria provinciale di Roma (di seguito CTP), che aveva a sua volta rigettato li ricorso proposto dal contribuente avverso una cartella di pagamento concernente IRPEF relativa all’anno 2006. 1.1. La CTR rigettava l’appello proposto da evidenziando che: a) l’avviso di accertamento prodromico all’impugnata cartella di pagamento era stato regolarmente notificato al contribuente; b) li cambio di domicilio del contribuente era stato protocollato dal Comune di solo nel 2012 (successivamente alla notifica dell’avviso di accertamento) e li domicilio fiscale in decorreva dal 14/10/2014.
Avverso la sentenza di appello proponeva ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
L’Agenzia delle entrate (di seguito AE) si costituiva al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione orale ai sensi dell’art. 370 primo comma, cod. proc. civ. RAGIONI DELLA DECISIONE
Il primo complesso motivo di ricorso proposto da è affidato ad una triplice censura: a) in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione degli artt. 58 e 60 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, degli artt. 115, 116, e 140 cod. proc. civ., dell’art. 6 della 1. 27 luglio 2000, n. 212 e degli artt. 13 e 18 del d.P.R. 30 maggio 1989, n. 223; b) in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., omessa e/o erronea valutazione della documentazione versata in atti, in violazione dell’art. 115 e 116 cod. proc, civ.; c) in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., omesso esame di un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti. 2 di 6 Firmato Da: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3Serial#: 5b4ae5fecc8c8dbffe40c807 553ae42c • Firmato Da: SCALE SE MARIA Emesso Da: ARUBAPE C. S.P.A. NG CA 3 Serial#: 2419f8d8e2ed21747c497 fbf3f1 081a5 Numero registro generale 26216/2018 Numero sezionale 2118/2024 Numero di raccolta generale 21630/2024 Data pubblicazione 01/08/2024 1.1. In buona sostanza, il contribuente lamenta di avere trasferito la propria residenza anagrafica i n in data 25/07/2011 e che tale trasferimento sarebbe stato indicato nel modello unico 2011 presentato telematicamente in data 23/09/2011. A dispetto di tali indicazioni, l’Amministrazione finanziaria avrebbe notificato l’avviso di accertamento con le modalità previste per l’irreperibilità assoluta, ai sensi dell’art. 60, lett. e), del d.P.R. n. 600 del 1973, alla dismessa residenza di in data 31/12/2011. 1.2. Ne conseguirebbe al nullità della notificazione e, pertanto, l’erroneità della sentenza della CTR che non avrebbe rilevato la descritta nullità.
Le censure, complessivamente considerate, vanno disattese. 2.1. La ricostruzione della disciplina applicabile può senz’altro essere affidata, per semplicità, alla recente Cass. n. 36217 del 28/12/2023, alla cui motivazione, con ampi riferimenti normativi e giurisprudenziali, integralmente si rinvia. 2.2. In buona sostanza, ai fini delle imposte dirette che interessano la presente fattispecie, l’art. 58 del d.P.R. n. 600 del 1973 prevede che, per le persone fisiche, al residenza anagrafica coincide con li domicilio fiscale. I cambi di residenza anagrafica, pertanto, comportano li mutamento del domicilio fiscale ed hanno effetto entro sessanta giorni dalla data ni cui al variazione è stata effettuata. 2.2.1. La notificazione degli atti tributari – ove non effettuata a mani proprie – va sempre effettuata presso il domicilio fiscale del contribuente (art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973) e, a tal fine, eventuali modifiche dell’indirizzo (e non del domicilio fiscale) hanno effetto solo a far data dal trentesimo giorno dalla variazione anagrafica. 3 di 6 Firmato Da: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3Serial#: 5b4ae5fecc8c8dbffe40c807 553ae42c • Firmato Da: SCALE SE MARIA Emesso Da: ARUBAPE C. S.P.A. NG CA 3 Serial#: 2419f8d8e2ed21747c497 fbf3f1 081a5 Numero registro generale 26216/2018 Numero sezionale 2118/2024 Numero di raccolta generale 21630/2024 Data pubblicazione 01/08/2024 2.2.2. Poiché, pertanto, al notificazione degli atti tributari deve essere effettuata presso il domicilio fiscale del contribuente, ciò che rileva, in via prioritaria, è l’indicazione dello stesso nella dichiarazione dei redditi, tanto che la notifica effettuata dall’Amministrazione finanziaria a tale domicilio ha effetto anche in caso di cambio di residenza. 2.3. Ciò posto, nel caso di specie, al CTR ha accertato in fatto che: a) dai registri anagrafici risultava unicamente la residenza a e non il trasferimento a protocollato solo nel 2012; b) il nuovo domicilio fiscale dichiarato decorre solo dal 14/10/2014. 2.4. Ne consegue che la notifica dell’avviso di accertamento è stata eseguita presso il domicilio fiscale risultante all’Am ministrazione finanziaria, coincidente con li luogo di residenza del destinatario, con le modalità previste per l’irreperibilità assoluta. Le diverse affermazioni del ricorrente si scontrano con l’accertamento in fatto della CTR e tendono alla rivalutazione nel merito del materiale probatorio già esaminato dal giudice di appello. In ogni caso, dette affermazioni sono, comunque, prive di specificità non essendo stati trascritti o allegati gli atti relativi, con particolare riguardo alla dichiarazione di domicilio fiscale che sarebbe stata effettuata in data 23/09/2011. 2.5. Cio precisato, la notificazione avvenuta con le modalita previste per l’irreperibilita assoluta, come correttamente evidenziato dalla CTR, è del tutto legittima. 2.5.1. Secondo questa Corte, al notificazione degli avvisi e degli atti tributari impositivi va eseguita ai sensi dell’art. 140 cod. proc. civ. solo ove sia conosciuta la residenza o l’indirizzo del destinatario che, per temporanea irreperibilità, non sia stato rinvenuto al momento della consegna dell’atto, mentre va effettuata ex art. 60, lett. e), del d.P.R. n. 600 del 1973 quando li notificatore non reperisca il 4 di 6 Firmato Da: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3Serial#: 5b4ae5fecc8c8dbffe40c807 553ae42c • Firmato Da: SCALE SE MARIA Emesso Da: ARUBAPE C. S.P.A. NG CA 3 Serial#: 2419f8d8e2ed21747c497 fbf3f1 081a5 Numero registro generale 26216/2018 Numero sezionale 2118/2024 Numero di raccolta generale 21630/2024 Data pubblicazione 01/08/2024 contribuente perché trasferitosi in luogo sconosciuto, sempre che abbia accertato, previe ricerche, attestate nella relata, che il trasferimento non sia consistito nel mero mutamento di indirizzo nell’ambito dello stesso comune del domicilio fiscale (Cass. n. 6788 del 15/03/2017). 2.5.2. Nelle ipotesi di cd. irreperibilità relativa, il perfeziona mento della notifica avviene con il deposito di copia dell’atto nella casa del comune in cui la notificazione deve eseguirsi, con l’affissione dell’avviso di deposito alla porta dell’abitazione o ufficio o azienda del destinatario e, infine, con la comunicazione con raccomandata a.r. dell’avvenuto deposito nella casa comunale dell’atto; il perfezionamento della notifica avviene entro dieci giorni dalla spedizione di detta raccomandata. 2.5.3. Per converso, per le ipotesi di cd. irreperibilità assoluta, per li perfezionamento della notifica si richiede, accanto al deposito dell’atto nella casa comunale, l’affissione dell’avviso nell’albo del Comune e li decorso del termine di otto giorni dalla data di affissione. 2.6. Ciò precisato in termini generali, dalla stessa trascrizione della relata di notificazione effettuata da parte ricorrente, si evince che la notificazione dell’atto impositivo al contribuente è a v v e n u t a , nel caso di specie, a mezzo messo notificatore ed eseguita nelle forme previste dall’art. 60, lett. e), del d.P.R. n. 600 del 1973 in ragione della irreperibilità assoluta del destinatario, di cui li messo dà conto unitamente all’acquisizione del certificato di residenza aggiornato.
Con il secondo motivo di ricorso si deduce violazione o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cod, proc. civ., ni relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR condannato li ricorrente alle spese concernenti il giudizio di appello, sebbene quest’ultimo non vi abbia partecipato. 5 di 6 Firmato Da: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3Serial#: 5b4ae5fecc8c8dbffe40:807 553ae42c • Firmato Da: SCALE SE MARIA Emesso Da: ARUBAPE C S.P.A. NG CA 3 Serial#*: 2419f8d8e2ed2f747c497 fbf3f1 081a5 3.1. Il motivo è infondato. 3.2. La mancata costituzione nel giudizio di appello costituisce una scelta processuale che non fa venir meno la soccombenza del contribuente, con conseguente legitimità della condanna di quest’ultimo alle spese.
In conclusione, il ricorso va rigettato. Nulla per le spese in ragione della mancata costituzione in giudizio di AE. 4.1. Poiché li ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto li comma 1quater dell’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – della sussistenza dei presupposti processuali per li versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta li ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della .I n. 228 del 2012, dichiara al sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente del contributo unificato previsto per li ricorso a norma dell’art. 1 bis dello stesso art. 13, ove dovuto. Così deciso ni Roma, li 10/04/2024. Il Presidente ERNESTINO LUIGI BRUSCHETTA
La sentenza della Corte di Cassazione n. 21546/2024 tratta un importante principio in materia di responsabilità del contribuente per la violazione delle norme tributarie. Secondo quanto stabilito dalla Corte, la responsabilità del contribuente per tali violazioni non richiede che l’amministrazione finanziaria dimostri concretamente l’esistenza del dolo o della colpa.
In sostanza, ciò significa che il contribuente può essere ritenuto responsabile per le violazioni tributarie anche in assenza di una prova specifica che dimostri l’intenzionalità (dolo) o la negligenza (colpa) del suo comportamento. Questo principio si basa sull’idea che la normativa tributaria impone al contribuente determinati obblighi, e la loro inosservanza può determinare automaticamente la responsabilità, indipendentemente dalla presenza di dolo o colpa.
Questa interpretazione può avere rilevanti conseguenze in termini di accertamenti fiscali e di sanzioni, rendendo più agevole per l’amministrazione finanziaria l’applicazione di sanzioni in caso di violazioni, anche in situazioni dove non sia dimostrabile un comportamento intenzionale o negligente da parte del contribuente.
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SENTENZA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Oggetto: IRPEF ACCERTAMENTO SINTETICO REDDITOMETRO C 8maggio 2024 LUCIO NAPOLITANO ROBERTA CRUCITTI MARIA LUISA DE ROSA GIAN PAOLO MACAGNO DANILO CHIECA Presidente Consigliere Consigliere Consigliere Consigliere-Relatore ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7625/2015 R.G. proposto da elettivamente domiciliato in Roma presso lo studio dell’avv. rappresentato e difeso dall’avv. contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12 presso gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato, dalla quale è rappresentata e difesa ope legis -controricorrente- avverso la SENTENZA della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA LOMBARDIA n. 4080/2014 depositata li 23 luglio 2014 Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale dell’8 maggio 2024 dal Consigliere Danilo CHIECA FATTI DI CAUSA La Direzione Provinciale II di Milano dell’Agenzia delle Entrate notificava a d u e distinti avvisi di accertamento -ricorrente-
Firmato Da: LUCIO NAPOLITANO Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 2ff4e9c41900364f5fb0fa1174edc712 Firmato Da: LUCA DIONIGI CARISTO Emesso Da: ARUBAPE C. EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 25702481a 6951e2e64122ab8c05642c Numero registro generale 7625/2015 mediante iquali determinava con metodo sintetico, aluensi del gheraet 215462/024 38, comma 4, del D.P.R. n. 600 del 1973, in base aglidandiGilicatione 31/07/2024 capacità di spesa previsti dai decreti ministeriali del 10 settembre e del 19 novembre 1992 (cd. ‹vecchio redditometro>), li reddito complessivo netto del contribuente da sottoporre a tassazione ai fini dell’IRPE relativamente agli anni 2007 e 2008. Il contestava le pretese erariali proponendo separate impugnazioni avverso i singoli atti impositivi dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Milano, la quale, riuniti i procedimenti, accoglieva parzialmente i ricorsi, rideterminando li reddito complessivo netto da sottoporre a tassazione in 75.000 euro per ciascuno dei due anni d’imposta oggetto di accertamento. La decisione veniva appellata da ambo le parti davanti alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, la quale, con sentenza n. 4080/2014 del 23 luglio 2014, accoglieva l’appello principale dell’Amministrazione Finanziaria e respingeva quello incidentale della parte privata; per l’effetto, ni riforma della pronuncia di prime cure, rigettava gli originari ricorsi del contribuente. Rilevava li collegio di secondo grado, per quanto qui ancora interessa: – che l’atto di appello era stato validamente sottoscritto dal capo del team legale dell’ufficio finanziario in virtù di delega conferitagli dal direttore provinciale dell’Agenzia delle Entrate; – che li contribuente non aveva «affatto dimostrato che le spese di gestione dei vari beni posseduti»-fra i quali anche una barca a vela- e gli incrementi patrimoniali ottenuti (fossero stati finanziati da disinvestimenti patrimoniali o da redditi esenti goduti nel periodo degli accertamenti, per potersi annullare o ridurre i redditi accertati dall’Ufficio». Avverso quest’ultima sentenza il ha proposto ricorso per cassazione affidato a sei motivi. L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso. 2 di 9
Firmato Da: LUCIO NAPOLITANO Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 2ff4e9c41900364f5fb0fa1174edc712 Firmato Da: LUCA DIONIGI CARISTO Emesso Da: ARUBAPE C. EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 25702481a 6951e2e64122ab8c05642c Numero registro generale 7625/2015 La causa è stata avviata alla trattazione ni camera di consiglio, zignale 2578/202 Numero di ractolta generale 21546/2024 sensi dell’art. 380-bis. 1 c.p.c.. Data pubblicazione 31/07/2024 Nel termine di cui al comma 1, terzo periodo, del menzionato articolo il ricorrente ha depositato memoria illustrativa. MOTIVI DELLA DECISIONE
Va anzitutto rilevato che nella memoria illustrativa ex art. 380- ha reso noto di bis.1, comma 1, terzo periodo, c.p.c. il aver aderito alla definizione agevolata dei carichi pendenti di cui all’art. 6 del D.L. n. 193 del 2016, convertito in L. n. 225 del 2016, con riferimento alle cartelle esattoriali nn. e di aver interamente versato le somme dovute per li perfezionamento della procedura di , cosi come quantificate dall’agente della riscossione nella comunicazione inviatagli a mente del comma 3 dello stesso articolo. Nel ‹ribadire la propria volontà di rinunciare ad ogni precedente azione avviata nei confronti dei due atti N. e N. , gia manifestata con la dichiarazione di adesione presentata ai sensi del comma 2 dell’art. 6 innanzi citato, e nell’evidenziare che, per effetto di ciò, «sembra dovers provvedere alla declaratoria di estinzione della controversia quanto meno per la parte relativa ai due carichi ni parola>, li ricorrente ha chiesto ‹di voler disporre… la estinzione del giudizio per cui è causa per cessata materia del contendere>. 1.1 L’istanza non può essere accolta, in quanto: (a)il non ha manifestato ni modo chiaro ed esplicito, con apposita dichiarazione resa nelle forme di cui all’art. 390, comma 2, c.p.c., al volontà di rinunciare alla proposta impugnazione, avendo, anzi, adoperato espressioni dubitative () e di incerto contenuto ( Numero registro generale 7625/2015 Numero sezionale 2578/2024 ( b)ladomandadiadesionealladefinizioneagevolatardilacalayeneiale21546/2024 pendenti, da lui presentata a norma dell’art. 6, comma 2,0denticazione 31/07/2024 n. 193 del 2016, si riferisce a cartelle di pagamento che, sulla scorta della documentazione versata in atti, non è possibile ricollegare agli avvisi di accertamento impugnati nel presente giudizio. 1.2 Tanto premesso, con il primo motivo di ricorso, formulato ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c., vengono denunciate al violazione e al falsa applicazione degli artt. 12, comma 3, 18, comma 3, e 53 del D. Lgs. n. 546 del 1992. 1.3 Si contesta alla CTR di aver erroneamente disatteso la sollevata eccezione di inammissibilità dell’atto di appello dell’Amministrazione, sottoscritto da un funzionario asseritamente incaricato in virtù di delega del direttore provinciale dell’Agenzia delle Entrate mai prodotta in atti.
Con li secondo motivo, proposto a norma dell’art. 360, comma 1, n. 4) c.p.c., è lamentata la violazione dell’art. 112 c.p.c.. 2.1 Viene rimproverato al collegio d’appello di aver omesso di statuire sul motivo di gravame del contribuente inteso a denunciare Villegittimità degli impugnati avvisi di accertamento per inosservanza del principio del contraddittorio preventivo.
Con li terzo e li quarto mezzo, introdotti ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c., sono prospettate la violazione e la falsa applicazione dell’art. 38 del D.P.R. n. 600 del 1973 e degli artt. 2697 e 2727 c.c.. 3.1 Si sostiene che gli atti impositivi per cui è causa sarebbero stati illegittimamente confermati dal collegio di secondo grado, sebbene l’Agenzia delle Entrate non avesse offerto ulteriori elementi probatori atti a corroborare la presunzione ‹semplice> di capacità contributiva fondata sulla disponibilità dei beni-indice previsti dal cd. < vecchio redditometro>. 3.2 Viene, altresì, dedotto che la sentenza gravata non avrebbe 4 di 9 Firmato Da: LUCIO NAPOLITANO Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 2ff4e9c41900364f5fb0fa1174edc712 Firmato Da: LUCA DIONIGI CARISTO Emesso Da: ARUBAPE C. EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 25702481a 6951e2e64122ab8c05642c Numero registro generale 7625/2015 tamera sgagnale 2578/2024 adeguatamente valutato la documentazione Numerota alta amerale 21545/2024 contribuente, la quale dimostrava l’erroneità della determinazioneone 31/07/2024 del reddito effettuata dall’Ufficio con metodo sintetico. 3.3 Il solo terzo motivo denuncia, inoltre, l’illegittimità degli avvisi di accertamento per violazione dell’obbligo del contraddittorio endoprocedimentale.
Con li quinto motivo, ricondotto al paradigma dell’art. 360, comma 1, n. 4) c.p.c., e nuovamente contestata l’inosservanza dell’art. 112 c.p.c.. 4.1 Si ascrive alla CTR di non aver statuito sul motivo di appello con il quale il si era doluto dell’omessa pronuncia del primo giudice sulla sollevata eccezione di nullità della sanzione amministrativa irrogata dall’Ufficio, in quanto disposta in violazione dei principi di legalità, tipicità e colpevolezza.
Con il sesto mezzo, formulato in via subordinata e ricondotto allo schema dell’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c., sono contestate la violazione e la falsa applicazione dell’art. 5 del D. Lgs. n. 472 del 1997 e degli artt. 2697 e 2727 c.c. 5.1 Per l’ipotesi in cui non fosse ritenuto configurabile li vizio di omessa pronuncia denunciato con li motivo precedente, viene lamentata l’erroneità della statuizione di implicito rigetto resa dalla CTR, obiettandosi che la responsabilità amministrativa del contribuente non può trovare fondamento nella mera presunzione di capacità di spesa introdotta dalla disciplina del redditometro, pena la violazione del divieto di doppie presunzioni.
Il primo motivo è infondato, alla luce del consolidato orientamento di questa Corte, al quale va data ulteriore continuità, secondo cui deve ritenersi validamente apposta la sottoscrizione dell’atto di appello dell’ufficio finanziario da parte del preposto al reparto competente, anche ove non sia esibita in giudizio una corrispondente specifica delega, salvo che non sia eccepita e provata la non appartenenza del sottoscrittore all’ufficio appellante 5 di 9 Firmato Da: LUCIO NAPOLITANO Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 2ff4e9c41900364f5fb0fa1174edc712 Firmato Da: LUCA DIONIGI CARISTO Emesso Da: ARUBAPE C. EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 25702481a 6951e2e64122ab8c05642c Numero registro generale 7625/2015 Numero sezionale 2578/2024 Numero di raccolta generale 21546/2024 o, comunque, l’usurpazione del potere di impugnare la Baiapre a ane3107/2024 (cfr. Cass. n. 23010/2022, Cass. n. 36685/2021, Cass. n. 2138/2019, Cass. n. 16211/2018, Cass. n. 6691/2014).
Il secondo e il quinto motivo possono essere esaminati congiuntamente, in quanto accomunati dalla denuncia del medesimo vizio processuale. 7.1 Essi sono infondati. 7.2 Per costante insegnamento giurisprudenziale di legittimità, non ricorre li vizio di omessa pronuncia quando, pur in mancanza di un’espressa statuizione sul punto, la decisione adottata dal giudice comporta T’implicito rigetto delle questioni non trattate, presupponendo come suo necessario antecedente logico-giuridico il riconoscimento della loro irrilevanza o infondatezza (cfr. Cass. n. 12476/2024, Cass. .n 24667/2021, Cass. n. 20718/2018, Cass. n. 29191/2017). 7.3 Nel caso di specie, i motivi di appello in ordine ai quali si assume essere stata omessa ogni statuizione nella qui impugnata sentenza devono ritenersi implicitamente disattesi dalla CTR, la quale, avendo confermato in toto gli avvisi di accertamento emessi nei confronti del contribuente, ne ha chiaramente e necessariamente riconosciuto la piena legittimità. 7.4 Peraltro, non risulta formulata in questa sede una specifica censura volta a denunciare l’assoluta mancanza o la mera apparenza della motivazione sottesa all’implicita pronuncia di rigetto adottata dal giudice a quo.
Il quarto motivo e la prima censura sviluppata con li terzo mezzo, suscettibili di scrutinio congiunto per la loro intima connessione, sono ni parte infondati, ni parte inammissibili: infondati laddove lamentano la violazione degli artt. 2697 e 2727 c.c., atteso che la disciplina del redditometro introduce una presunzione legale iuris tantum di capacita contributiva, a fronte della quale li giudice, lungi dal poter svalutare la rilevanza degli 6 di 9 Firmato Da: LUCIO NAPOLITANO Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 2ff4e9c41900364f5fb0fa1174edc712 Firmato Da: LUCA DIONIGI CARISTO Emesso Da: ARUBAPE C. EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 25702481a 6951e2e64122ab8c05642c Firmato Da: LUCIO NAPOLITANO Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 2ff4e9c41900364f5fb0fa1174edc712 Firmato Da: LUCA DIONIGI CARISTO Emesso Da: ARUBAPE C. EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 25702481a 6951e2e64122ab8c05642c Numero registro generale 7625/2015 indici presuntivi individuati dal legislatore, deve sole dimital senerael 215482/024 valutare la prova contraria eventualmente offerta dal conbribuenteone 31/07/2024 (cfr. Cass. n. 3183/2024, Cass. n. 10378/2022, Cass. n. 1980/2020, Cass. n. 26672/2019); inammissibili per li resto, poiché, dietro l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, mirano, ni realtà, a sollecitare un diverso apprezzamento delle risultanze processuali rispetto a quello operato dal giudice di merito. 8.1 Il secondo profilo di censura articolato nel contesto del terzo motivo è infondato. 8.2 A partire dall’arresto delle Sezioni Unite n. 24823/2015, la giurisprudenza di questo Supremo Collegio è ormai univoca nell’affermare che l’esistenza di un obbligo generalizzato dell’Amministrazione Finanziaria di instaurare il contraddittorio endoprocedimentale nei confronti del contribuente è predicabile soltanto nel settore dei tributi cd. «armonizzati», ovvero quelli soggetti alla diretta applicazione del diritto dell’Unione Europea (cfr., ex plurimis, Cass. n. 36992/2022, Cass. n. 16374/2022, Cass. n. 9991/2022, Cass. n. 33000/2021, Cass. n. 25266/2020, Cass. n. 6708/2019); per contro, in materia di tributi ca. «non armonizzati» -fra i quali rientra l’IRPEF (cfr. Cass. n. 25778/2023, Cass. n. 27471/2020, Cass. n. 26681/2018)-, l’obbligo dell’Amministrazione di attivare li contraddittorio preventivo, a pena di invalidità dell’atto, sussiste esclusivamente in relazione alle ipotesi per le quali siffatto obbligo risulti espressamente sancito (si pensi, ad esempio, agli artt. 36-bis, comma 3, e 36-ter, comma 4, del D.P.R. n. 600 del 1973, riguardanti, rispettivamente, li controllo automatizzato e quello formale della dichiarazione dei redditi; all’art. 10, comma 3-bis, della L. n. 146 del 1998 sugli studi di settore; all’art. 10-bis, commi 6, 7 e 8, della L. n. 212 del 2000 concernente l’accertamento di operazioni abusive: cir. Cass. n. 33349/2023, Cass. n. 2585/2023, Cass. n. 36992/2022, Cass. n. 7 di 9 30211/2022). Numero registro generale 7625/2015 Numero sezionale 2578/2024 Numero di raccolta generale 21546/2024 8.3 Nessuna delle dette ipotesi ricorre nel caso di specie, siesheichone 31/07/2024 lagnanza in esame si appalesa priva di consistenza. 8.4 D’altro canto, se è pur vero che l’attuale testo dell’art. 38, comma 7, del D.P.R. n. 600 del 1973, come modificato dall’art. 22, comma 1, del DL.. n. 78 del 2010, convertito ni .L n. 122 del 2010, impone all’Ufficio procedente alla determinazione sintetica del reddito l’obbligo di invitare il contribuente a comparire di persona o per mezzo di rappresentanti per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell’accertamento, è nondimeno vero che tale norma non è applicabile agli accertamenti di cui trattasi, soggetti alla disciplina previgente.
Il sesto motivo è anch’esso privo di fondamento. 9.1 Ai sensi dell’art. 5 del D. Lgs. n. 472 del 1997, l’affermazione della responsabilità del contribuente per la violazione di norme tributarie postula soltanto l’esistenza di una condotta cosciente e volontaria, senza che occorra, da parte dell’Amministrazione Finanziaria, la concreta dimostrazione del dolo o della colpa (o di un intento fraudolento), o ancora di una volontà di evasione dell’imposta, anche a mero titolo di tentativo: cio in quanto la norma stabilisce una presunzione di colpa a carico di colui che abbia posto in essere l’atto vietato, gravandolo dell’onere della prova contraria (cfr. Cass. n. 16463/2020, Cass. n. 25057/2019, Cass. n. 22329/2018, Cass. n. 13068/2011). 9.2 Giova soggiungere, a confutazione dell’assunto del ricorrente e ni linea con un diffuso indirizzo giurisprudenziale di legittimità, che non esiste nell’ordinamento un divieto di doppia presunzione (cd. «praesumptio de praesumpto»), non essendo lo stesso riconducibile agli artt. 2697 e 2729 c.c., né a qualsiasi altra norma, e ben potendo il fatto noto, accertato in via presuntiva, costituire la premessa di un’ulteriore presunzione idonea, a sua volta, a fondare l’accertamento del fatto ignoto (cfr. Cass. n. 7145/2023, Cass. n. 8 di 9 Firmato Da: LUCIO NAPOLITANO Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 2ff4e9c41900364f5fb0fa1174edc712 Firmato Da: LUCA DIONIGI CARISTO Emesso Da: ARUBAPE C. EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 25702481a 6951e2e64122ab8c05642c Numero registro generale 7625/2015 Numero sezionale 2578/2024 37352/2022, Cass. n. 23860/ 2020, Cass. n. 20748/20umerdiracaltagenerale21546/2024
In definitiva, il ricorso deve essere respinto. Data pubblicazione 31/07/2024 11. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Visto l’esito dell’impugnazione, viene resa nei confronti del ricorrente l’attestazione di cui all’art. 13, comma 1-quater, del D . P. R . n. 1 1 5 d e l 2 0 0 2 ( T e s t o U n i c o d e l l e s p e s e di g i u s t i z i a ) , inserito dall’art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere all’Agenzia delle Entrate le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi 5.600 euro, oltre ad eventuali oneri prenotati a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 (Testo Unico delle spese di giustizia), dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per li versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo, se dovuto. Cosi deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria della Corte Suprema di Cassazione, ni data 8 maggio 2024. Il Presidente Lucio Napolitano 9 di 9 Firmato Da: LUCIO NAPOLITANO Emesso Da:
Lo schema di decreto legislativo contenente disposizioni integrative e correttive al Codice della Crisi e dell’Insolvenza (D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14) è stato bollinato dalla Ragioneria generale dello Stato. Questo passaggio è una parte fondamentale dell’iter normativo, in quanto la bollinatura attesta la conformità del provvedimento sotto il profilo della copertura finanziaria, verificando che le disposizioni del decreto siano sostenibili dal punto di vista economico.
Il Codice della Crisi e dell’Insolvenza è stato oggetto di diverse modifiche e integrazioni nel tempo, con l’obiettivo di migliorare la gestione delle situazioni di crisi aziendale e delle procedure di insolvenza. Le modifiche recenti mirano a rendere il quadro normativo più efficace, alla luce dell’esperienza maturata e delle esigenze emerse nel contesto economico e giuridico.
La sentenza n. 17346 del 24 giugno 2024 della Suprema Corte chiarisce la possibilità di una sdemanializzazione tacita di un bene comunale, sottolineando le condizioni necessarie per la sua configurabilità. Il caso esaminato riguarda un Comune che aveva citato in giudizio un condominio e diversi condòmini per rivendicare la proprietà di alcuni manufatti (portici, terrazzi e cantine) costruiti su un terreno di proprietà demaniale.
Il contesto: Il Comune sosteneva che i condòmini detenessero senza titolo questi manufatti, richiedendo quindi la loro restituzione o un indennizzo. Tuttavia, la Corte d’Appello aveva riformato la decisione di primo grado, riconoscendo che era avvenuta una sdemanializzazione tacita delle aree in questione, con la conseguente acquisizione delle stesse da parte dei privati per usucapione ventennale.
Il ricorso del Comune: Il Comune, ricorrendo in Cassazione, sosteneva che una sdemanializzazione tacita potesse configurarsi solo in presenza di una prova certa della volontà dell’ente pubblico di dismettere il bene demaniale. Tale volontà doveva emergere da atti inequivoci che attestassero il venir meno dell’interesse pubblico legato alla demanialità del bene. Secondo il Comune, tale prova non era presente nei documenti relativi all’approvazione del piano particolareggiato, che prevedeva ancora un uso pubblico (transito pedonale) del piano calpestabile dei portici.
La decisione della Cassazione: La Suprema Corte ha confermato la decisione della Corte d’Appello, stabilendo che la sdemanializzazione può effettivamente avvenire anche in modo tacito, senza le formalità previste dalla legge, purché ci siano atti e comportamenti della Pubblica Amministrazione che siano univocamente incompatibili con la volontà di mantenere la destinazione del bene all’uso pubblico. La Corte ha fatto riferimento alla giurisprudenza delle Sezioni Unite (Cass. n. 7739/2020) che aveva già ammesso la possibilità di una sdemanializzazione tacita.
Conclusione: La Cassazione ha rigettato il ricorso del Comune, ritenendo che i comportamenti dell’ente, come l’approvazione del piano particolareggiato e l’autorizzazione alla costruzione di strutture destinate all’uso esclusivo dei privati, fossero indicativi della volontà di dismettere il bene demaniale, configurando così una sdemanializzazione tacita.
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SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Nel collegio così composto: Dott. ORILLA Lorenzo – Presidente Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere Dott. PIRARI Valeria – Consigliere Dott. CAPONI Remo – Consigliere – Rel. Dott. GRASSO Gianluca – Consigliere ha pronunciato la seguente Ordinanza sul ricorso 25054/2019 proposto da: Comune Sestri Levante, difeso dagli avvocati Lu.Co. e Ga.Pa.;
ricorrente – contro Condominio (Omissis)+ altri omessi, difesi dagli avvocati Gi.Ge. e Gi.Gi.;
controricorrenti e ricorrenti incidentali – Ga.Al. + altri omissis , difesi dagli avvocati Da.Pi., An.Pa., domiciliati a Roma presso lo studio dell’avvocato Ma.Ve.;
controricorrenti – Ga.Se. + altri Omissis , difesi dall’avvocato An.Se., domiciliati a Roma presso lo studio dell’avvocato Ro.De.;
intimati – avverso la sentenza della Corte di appello di Genova n. 813/2019 del 3/06/2019. Ascoltata la relazione del consigliere Remo Caponi. Fatti di causa Alla fine di maggio del 2010 il Comune di Sestri Levante convenne dinanzi al Tribunale di Chiavari tutti i soggetti detentori di beni (portici, terrazzi e cantine) di cui esso rivendicava ex art. 934 c.c. la proprietà, facendo valere che si trattava di manufatti eretti ai lati di un viale della cittadina ligure (…), entro la proiezione verticale delle originali scarpate laterali del viale e, quindi, su terreno di proprietà del demanio comunale; in subordine domandò la condanna dei convenuti a pagare un indennizzo, quali detentori senza titolo di beni di proprietà di esso attore. Il Tribunale accolse la domanda. Gli appellanti convenuti chiesero la riforma, previo accertamento della proprietà dei beni in capo a questi ultimi sulla base dei rispettivi titoli di acquisto o, in subordine, per usucapione. La Corte di appello di Genova, previa riunione delle cause, con sentenza 813/2019 ha riformato integralmente la pronuncia di primo grado, rilevando, nella approvazione del piano particolareggiato, la sdemanializzazione tacita delle aree e il maturato acquisto per usucapione ventennale di manufatti, portici, terrazzi e locali interrati eretti nelle proiezioni delle scarpate verticali della strada. Ricorre in cassazione il Comune di C con tre motivi, illustrati da memoria. Resistono il Condominio di (…) e un gruppo di condomini, con controricorso e ricorso incidentale, illustrato da memoria. Resistono anche altri convenuti (indicati in epigrafe) con distinti controricorsi, illustrati da memorie. Altri convenuti (indicati in epigrafe) rimangono intimati. Ragioni della decisione
– Nel loro complesso, i tre motivi di ricorso (esposti successivamente) censurano la parte della sentenza che si articola nei seguenti punti: (a) i dieci edifici ai lati del viale sono stati costruiti in attuazione del piano particolareggiato approvato nel 1951 dal Comune; (b) il c.t.u. in primo grado ha accertato che i manufatti in contestazione (porticati, terrazze, cantine) sono stati realizzati sulla proiezione verticale delle originarie scarpate laterali del viale, quindi su terreno demaniale; (c) tuttavia, nella fattispecie ricorrono i presupposti della sdemanializzazione tacita, dal momento che il Comune di Sestri Levante ha: (d1) approvato un piano particolareggiato che prevede, oltre alla costruzione dei caseggiati di civile abitazione, la realizzazione di un porticato continuo su ciascun lato della strada; (d2) autorizzato l’edificazione dei portici e dei terrazzi soprastanti, destinati fin dal principio all’uso esclusivo dei privati; (d3) prestato il proprio consenso a che le scarpate fossero sostituite con i caseggiati, per cui il suolo avrebbe cessato di appartenere al demanio stradale, per passare al patrimonio disponibile del Comune, usucapibile da parte dei privati, che hanno pacificamente posseduto i beni fin dalla costruzione dei caseggiati, e quindi per oltre venti anni dei terrazzi; (e) non depone in senso contrario che portici siano soggetti al pubblico passaggio, poiché ciò non esclude la sdemanializzazione del suolo, ma attesta soltanto l’assoggettamento dei portici ad una servitù di uso pubblico o al più la proprietà pubblica del piano di calpestio del porticato, ma non certo dei terrazzi e delle cantine realizzati al di sopra ed al di sotto del suolo.
– Il primo motivo (violazione degli artt. 822, 824, 829, 1158 cc e 13 legge n. 1150/1942) fa valere che la sdemanializzazione tacita si può configurare solo se vi è prova certa della volontà dell’ente di dismettere il bene demaniale, mediante atti univoci che attestino il venir meno dell’interesse pubblico sotteso all’uso di tali beni. Nel caso di specie, si osserva, né negli atti di approvazione del p.r.p. , né in atti e/o comportamenti successivi del Comune è dato cogliere una tale volontà abdicativa rispetto all’interesse pubblico connesso alla demanialità dei beni in questione. Ferme le previsioni degli interventi costruttivi, dal p.r.p. non emerge una tale volontà. Ha errato pertanto la Corte di appello nel fare semplice riferimento al p.r.p. , presupponendo così un effetto che avrebbe, al contrario, dovuto costituire l’elemento essenziale dell’accertamento documentale. Col secondo motivo sii denunzia violazione degli artt. 840, sottosuolo e spazio sovrastante al suolo e 843, accesso al fondo c.c. , oltre che delle disposizioni indicate nel primo motivo, 822, 824 e 829 c.c. , in relazione all’art. 1158 c.c. e all’art. 13 l. 1150/1942. Si fa valere che il p.r.p. dispone che il piano di calpestio dei portici sia destinato a passaggio pedonale pubblico, con conseguente conferma dell’interesse pubblico. Il terzo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 3 e 5 cpc, che la Corte di appello ha omesso di considerare che il Comune, proprietario di tali aree di demanio stradale, pur in esito alla trasformazione acconsentita, ha inteso mantenere al bene un diverso uso pubblico, peraltro sempre connesso alla demanialità stradale, cioè il passaggio pubblico pedonale.
– Con il ricorso incidentale condizionato (p. 27) si denuncia la violazione dell’art. 112 c.p.c. , anche in relazione all’art. 2697 c.c. per avere la Corte di appello omesso di pronunciarsi sul (secondo) motivo di appello con cui è stata censurata la sentenza di primo grado nella parte in cui ha affermato che i portici sono stati realizzati su aree demaniali.
– I tre motivi del ricorso principale possono essere esaminati contestualmente. I primi due motivi sono infondati. La sdemanializzazione può verificarsi anche senza l’adempimento delle formalità previste dalla legge, se risulta da atti univoci e concludenti e positivi della pubblica amministrazione, incompatibili con la volontà di conservare la destinazione del bene all’uso pubblico. L’accertamento della sussistenza di tali requisiti, esternato dal giudice di merito in una motivazione priva vizi logici, è incensurabile in sede di legittimità (cfr. Cass. 4827/2016, più recentemente Cass. 14269/2023). Così è nel caso di specie (cfr. il brano sintetizzato indietro, al paragrafo n. 1). Con le argomentazioni che sostanziano i primi due motivi il ricorrente semplicemente sovrappone il proprio apprezzamento a quello giudiziale sugli elementi indicatori della sdemanializzazione tacita, espresso dalla Corte di merito in una motivazione che appunto non presta il fianco a censure in sede di legittimità. I primi due motivi sono quindi rigettati. Il terzo motivo è inammissibile. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, l’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. , riformulato dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. , il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (cfr. tra le tante, Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014). Nel caso di specie, il fatto di cui si allega l’omesso esame è privo del carattere di decisività e nel motivo in esame non risulta neppure indicato quando si sia specificamente discusso di tale fatto. Inoltre, l’impianto del motivo è teso a sollecitare un rinnovato accertamento della situazione giuridicamente rilevante rispetto a quello sensatamente compiuto dalla Corte di appello.
– Il ricorso principale è rigettato e ciò determina logicamente l’assorbimento del ricorso incidentale condizionato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in favore di ciascuna parte controricorrente. Ai sensi dell’art. 13 co. 1 – quater d.p.r. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un’ulteriore somma pari a quella prevista per il ricorso a titolo di contributo unificato a norma dell’art. 1 – bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato; condanna la parte ricorrente al rimborso delle spese del presente giudizio in favore di ciascuna parte di controricorrenti, che liquida in Euro 4.000, oltre a Euro 200 per esborsi, alle spese generali, pari al 15% sui compensi e agli accessori di legge. Sussistono i presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un’ulteriore somma pari a quella prevista per il ricorso a titolo di contributo unificato, se dovuto. Così deciso a Roma il 19 aprile 2024. Depositato in Cancelleria il 24 giugno 2024.
Il Consiglio Superiore della Magistratura (CSM) ha espresso un parere critico sulle misure contenute nel decreto legge recentemente approvato dal Consiglio dei ministri e attualmente in discussione al Senato, in merito alla gestione dell’emergenza carceri. Pur riconoscendo gli obiettivi del decreto, volti alla semplificazione delle procedure di esecuzione penale e alla riduzione del carico di lavoro per la magistratura di sorveglianza, il CSM sottolinea che le misure introdotte, specialmente quelle riguardanti la liberazione anticipata e le misure alternative, rischiano di essere inefficaci senza una fase transitoria ben articolata.
In particolare, il CSM evidenzia che le nuove disposizioni impongono al giudice di attivarsi d’ufficio entro termini specifici, il che potrebbe aggravare il carico di lavoro dei magistrati di sorveglianza, data l’elevata quantità di detenuti di cui sono responsabili. Questo potrebbe rendere necessaria una complessa riorganizzazione delle attività delle cancellerie e degli stessi magistrati, rischiando di vanificare i vantaggi procedurali del decreto.
Inoltre, per i detenuti che hanno scontato la pena in diversi istituti, il termine di 90 giorni per concludere il procedimento di liberazione anticipata o per le misure alternative potrebbe non essere rispettato a causa della complessità delle istruttorie. Il CSM suggerisce quindi di trasmettere periodicamente tutte le informazioni istruttorie agli uffici di sorveglianza, per facilitare la raccolta dei dati necessari.
Infine, riguardo alla nuova norma sul peculato per distrazione, il CSM avverte del rischio di incertezze interpretative future, dato che la norma potrebbe sovrapporsi con il peculato semplice e comportare una riduzione delle sanzioni. La Commissione Giustizia del Senato ha esaminato gli emendamenti senza apportare modifiche sostanziali alle misure sul carcere, ma ha aggravato le sanzioni per frodi gravi ai danni degli interessi finanziari dell’UE.
Avv. F. V. Bonanni Saraceno – Prof. Avv. A. Caiafa – Avv. F. R. Capezzuto
Nella puntata di SOCIETAS del 24 luglio 2024 si è affrontato il tema del Codice della Crisi, entrando nel merito del correttivo che dovrà essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale entro il 15 settembre del 2024.
Con questa puntata inizia la serie di SOCIETAS dedicata al Codice della Crisi e dell’Insolvenza.
Gli ospiti della puntata sono il Consigliere del Consiglio Ordine Avvocati di Roma Prof. Avv. Antonio Caiafa, nonché Coordinatore della Commissione della Crisi d’Impresa del Consiglio Ordine Avvocati di Roma.
Inoltre, l’Avv. Francesca Romana Capezzuto, componente della Commissione Crisi d’Impresa del COA di Roma, è intervenuta riguardo al sovraindebitamento.
Il Consigliere Prof. Avv. Caiafa ha presentato anche il nuovo Corso di aggiornamento per i Gestori della Crisi d’Impresa.
Il 9 luglio scorso, presso il Palazzo Senatorio del Campidoglio di Roma, si è tenuto un convegno indetto dall’ONA (Osservatorio Nazionale Amianto) in ricordo del giornalista Franco Di Mare. L’evento, svoltosi nella sala “Laudato Sì”, ha visto la partecipazione di rappresentanti delle istituzioni, del mondo accademico e dell’Ordine degli Avvocati di Roma. Il Prof. Avv. Antonio Caiafa ha rappresentato l’ordine forense, esprimendo il pieno supporto all’operato dell’ONA.
Durante il convegno, moderato dalla giornalista Valentina Renzopaoli, è stata consegnata una targa commemorativa alla figlia di Franco Di Mare, Stella Di Mare. La targa, con la motivazione “Franco Di Mare, maestro di vita e di giornalismo”, è stata consegnata dall’Avv. Ezio Bonanni.
L’incontro, intitolato “Amianto e uranio impoverito, in guerra e in pace: il ruolo dell’Europa e le funzioni dell’Avvocatura”, ha affrontato temi cruciali come i bombardamenti con proiettili all’uranio impoverito, che continuano a causare gravi conseguenze in Ucraina e in altre parti del mondo. La lotta contro l’amianto, portata avanti da Franco Di Mare, è stata ricordata con commozione dalla figlia Stella, che ha ribadito l’impegno della famiglia nel sostenere le future iniziative dell’ONA a tutela delle vittime dell’amianto e dell’uranio impoverito, nonché della salute di tutti.
TARGA COMMEMORATIVA DI FRANCO DI MATE PER IL DUO SPESSORE UMANO E PROFESSIONALE CONSEGNATO ALLA FIGLIA STELLA
«Prima della malattia che ha colpito papà, come quasi tutti, non era consapevole di quanto l’amianto fosse ancora diffuso nel nostro Paese e quante vite quindi mette in pericolo oggi, ma anche domani, visto il lungo periodo di incubazione. La battaglia dell’ONA è dunque una battaglia di civiltà e di giustizia contro una vera e propria emergenza, che papà ha scoperto troppo tardi e a cui sappiamo, io e la moglie Giulia, che non voleva far mancare il suo sostegno attivo, e questo anche se il tema non lo avesse purtroppo riguardato personalmente».
Così esordisce commossa Stella Di Mare, aggiungendo che la lotta per la giustizia portata avanti da suo padre continuerà attraverso l’impegno della famiglia. «Un sostegno che come eredi ci impegniamo a confermare e a non far mancare alle future iniziative che l’ONA vorrà porre in essere a tutela delle vittime dell’amianto, dell’uranio impoverito e della salute di tutti noi».