Una delle questioni più complicate affrontate dallo studio legale Bonanni Saraceno è stata quella di decidere, a tutela del proprio assistito, se chiedere il risarcimento danno direttamente ala compagnia assicurativa della struttura sanitaria o del medico, per responsabilità sanitaria, anche quando la polizza assicurativa sia stata stipulata prima dell’entrata in vigilare dell’art. 12 della legge n. 24 del 2017.
Ebbene, grazie al decreto ministeriale n. 232 del 2023 è stato risolto ogni dubbio al riguardo.
Assicurazione medica
Dal 16 marzo 2024, con l’entrata in vigore del decreto ministeriale 232/2023, è possibile agire direttamente contro la compagnia assicurativa della struttura sanitaria o del medico libero professionista responsabile del danno in materia di responsabilità sanitaria, anche se la polizza è stata stipulata prima di tale data. Questa importante novità deriva dall’attuazione dell’articolo 12 della legge 24/2017, che, similmente all’assicurazione obbligatoria Rc auto, consente al danneggiato di rivolgersi direttamente alla compagnia assicurativa.
Le ordinanze emesse dal Tribunale di Cagliari (n. 15464 del 30 luglio 2024) e dal Tribunale di Milano (26 agosto e 10 settembre 2024) hanno confermato che l’azione diretta è pienamente operativa per tutti i procedimenti avviati dopo il 16 marzo 2024, indipendentemente dall’adeguamento della polizza alle nuove prescrizioni di legge. I giudici hanno considerato che la nuova disciplina ha natura processuale e non sostanziale, rientrando nel principio “tempus regit actum”, secondo cui la norma processuale si applica al momento in cui l’atto viene compiuto.
La questione delle eccezioni opponibili dalla compagnia assicurativa al danneggiato, in caso di polizze stipulate prima del 16 marzo 2024, viene toccata marginalmente. Il Tribunale di Milano ha suggerito che tale questione debba essere valutata caso per caso nel giudizio di merito. Tuttavia, si prospetta la possibilità di un regime separato: l’azione diretta è applicabile immediatamente, ma le eccezioni opponibili dipendono dalla conformità della polizza alle nuove regole, con la possibilità di opporre limitazioni contrattuali per le polizze sottoscritte prima del decreto.
Infine, è stato evidenziato che, secondo l’articolo 18 del decreto 232, i contratti assicurativi in vigore al 16 marzo 2024 continuano a essere validi fino a un massimo di 24 mesi, consentendo così una transizione graduale al nuovo regime.
*******************
(Per approfondimenti e consulenza)
STUDIO LEGALE BONANNI SARACENO Avv. Fabrizio Valerio Bonanni Saraceno Viale Giulio Cesare, 59 – 00192 – Roma
Mercoledì 18 settembre 2024, dalle ore 15 alle ore 19, presso la Sala del Carroccio del Campidoglio a Roma, l’Avv. Fabrizio Valerio Bonanni ha moderati l’interessante incontro formativo intitolato “DEFINIZIONE DEL DEBITO TRIBUTARIO NELLA CRISI D’IMPRESA”, organizzato dall’associazione VERSOilFUTURO, in collaborazione con l’ONA delll’Avv. Ezio Bonanni, relatore come esperto delle vittime di amianto
Durante il convegno,sono intervenuti illustri professionisti e professori, nonché esperti della materia di crisi d’impresa, come il Prof. Avv. Antonio Caiafa e il Prof. Mario Santaroni e il Dott. Carlo Ravazzin.
*************
Locandina
Video completo del convegno “DEFINIZIONE DEL DEBITO TRIBUTARIO NELLA CRISI D’IMPRESA “
*******************
(Per approfondimenti e consulenza)
STUDIO LEGALE BONANNI SARACENO Avv. Fabrizio Valerio Bonanni Saraceno Viale Giulio Cesare, 59 – 00192 – Roma
In una recente pronuncia della Suprema Corte di Cassazione si ribadisce il principio per cui la sospensione necessaria del processo, prevista dall’articolo 295 del codice di procedura civile, è applicabile anche nel contesto del processo tributario. Questo avviene quando risultano pendenti, davanti a giudici diversi, procedimenti che sono collegati tra loro da un rapporto di pregiudizialità. In altre parole, uno dei procedimenti rappresenta un presupposto logico-giuridico indispensabile per l’altro, poiché la definizione di uno dei due richiede che l’altro sia stato accertato con effetto di giudicato. Questo collegamento pregiudiziale deve essere tale da poter astrattamente configurare un conflitto tra giudicati.
*******************
Foto
Per visualizzare l’ordinanza n. 24278/2024 della Cassazione (formato PDF) digitare il la scritta sottostante Download:
Uno dei temi fondamentali, perché rientranti nell’alveo del diritto della salute (principio inviolabile per la Costituzione all’art. 32), è quello inerente alla responsabilità medica, il quale viene seguito con grande attenzione e interesse dall’attivitàforense dello studio legale Bonanni Saraceno.
L’infezione contratta durante un intervento chirurgico va contestualizzata specificando in quale fase dell’operazione è avvenuta perché la dinamica può variare significativamente. Le principali fasi da considerare sono:
Pre-operatoria: Include la preparazione del paziente prima dell’intervento, come la pulizia della pelle e l’uso di dispositivi sterili. Se l’infezione è avvenuta in questa fase, potrebbe derivare da contaminazioni nella preparazione del campo operatorio o nelle procedure di sterilizzazione.
Intra-operatoria: Questa è la fase vera e propria dell’operazione, in cui si effettua l’intervento chirurgico. Le infezioni contratte in questa fase possono essere legate a:
Strumenti non completamente sterili.
Procedura non corretta da parte del personale.
Infezione trasmessa dall’aria o da altre fonti nell’ambiente chirurgico.
Post-operatoria immediata: Dopo l’intervento, durante la fase di chiusura della ferita e l’applicazione dei bendaggi. Le infezioni in questa fase potrebbero essere correlate a tecniche inadeguate di sutura o gestione della ferita.
Post-operatoria successiva: Riguarda la cura post-intervento durante il ricovero o a domicilio. Le infezioni possono derivare da scarsa igiene della ferita o da una gestione non corretta delle medicazioni.
Identificare la fase specifica in cui è avvenuta l’infezione è fondamentale per determinare le cause, le responsabilità e il trattamento più adeguato.
*******************
Foto
Per visualizzare l’ordinanza n. 24656/2024 della Cassazione (formato PDF) digitare il la scritta sottostante Download:
Spesso i contribuenti si pongono la domanda sulla rilevanza della notifica di un atto tributario a loro riferito.
Non è raro il fatto che alcuni clienti si rivolgano allo studio legale Bonanni Saraceno per ricevere un parere inerente a questo quesito.
Notifica di un atto
Invero, in ambito tributario, il principio che viene affermato è legato al concetto di “conoscenza legale” di un atto da parte del contribuente. Di norma, la notifica è il mezzo attraverso cui si garantisce che un contribuente sia informato di un atto amministrativo, come un avviso di accertamento o un’intimazione di pagamento. Tuttavia, la giurisprudenza ha talvolta riconosciuto che la notifica di un atto potrebbe risultare irrilevante se il contribuente ha già avuto conoscenza dello stesso attraverso altri mezzi legittimi, come un avviso di intimazione precedentemente notificato.
Questo principio è strettamente collegato alla funzionalità della notifica, ossia alla sua finalità di informare il contribuente dell’esistenza di un debito o di un provvedimento. Se tale finalità è già stata raggiunta con un’altra notifica, la ripetizione della notifica dello stesso atto può essere considerata superflua.
In altre parole, ciò che conta è che il contribuente abbia avuto effettiva conoscenza dell’atto e non necessariamente la forma con cui tale conoscenza è stata acquisita, purché avvenuta in maniera formale e legittima.
Tuttavia, questa irrilevanza non sempre è automatica. Ci sono casi in cui le norme richiedono la notifica di specifici atti per il corretto avvio di certi procedimenti, e la loro mancanza può comunque avere effetti giuridici.
Pertanto, è opportuno sempre far valutare il caso concreto consultando uno studio legale esperto, per ricevere un parere al riguardo.
*******************
Per visualizzare l’ordinanza n. 24613/2024 della Cassazione (formato PDF) digitare il la scritta sottostante Download:
Come si è potuto riscontrare nei diversi contenziosi tributari affrontati dallo studio legale Bonanni Saraceno a difesa dei propri assistiti contribuenti, la decorrenza dei termini di prescrizione delle obbligazioni tributarie costituisce un elemento essenziale per la difesa del debitore.
Cassazione, Ordinanza n. 24612
A tale riguardo, la Suprema Corte di Cassazione, con l’ultima ordinanza del 13 settembre 2024, n. 24612, conferma che il termine di prescrizione per le obbligazioni tributarie non fondate su una sentenza passata in giudicato è generalmente quinquennale.
Questo si applica, ad esempio, alle notifiche di cartelle esattoriali relative a imposte, contributi previdenziali e altre obbligazioni tributarie, come precisato dall’art. 2948 del Codice Civile.
In particolare, la prescrizione quinquennale si applica quando:
L’obbligo di pagamento non deriva da una sentenza definitiva (passata in giudicato).
L’ente creditore (Agenzia delle Entrate Riscossione o altro ente) non ha interrotto i termini con atti esecutivi validi, come solleciti di pagamento o altre forme di intimazione.
In caso di notifica fondata su una sentenza passata in giudicato, il termine di prescrizione è più lungo, e si applica quello ordinario di dieci anni.
*******************
Per visualizzare l’ordinanza n. 24612 della Cassazione (formato PDF) digitare il la scritta sottostante Download:
Uno dei temi più delicati e giuridicamente rilevanti è quello inerente alla decorrenza dei termini della prescrizione.
La questione suddetta è risultata alquanto impegnativa anche e soprattutto quando è stata affrontata dallo studio legale Bonanni Saraceno in alcuni contenziosi il cui oggetto di causa era rappresentato dalla responsabilità del revisore legale nell’aver determinato la richiesta di risarcimento danni.
Revisore Legale
Pertanto, in questo scritto verrà approfondito proprio l’argomento della decorrenza dei termini di prescrizione per le azioni di responsabilità nei confronti dei revisori legali dei conti e le implicazioni costituzionali connesse. Nella recente sentenza della Corte Costituzionale del 1 luglio 2024 n. 115, si affronta il problema di quando debba iniziare a decorrere il termine di prescrizione per il risarcimento del danno. Per le azioni promosse dalla società che ha conferito l’incarico al revisore, la Corte ha ritenuto ragionevole far decorrere il termine dal momento del deposito della relazione sul bilancio, in quanto l’inadempimento del revisore produce subito un danno potenziale per la società.
Il quadro giuridico generale è definito dagli articoli 2935 e 2947 del Codice Civile. L’art. 2935 stabilisce che la prescrizione inizia a decorrere dal momento in cui il diritto può essere esercitato. Tuttavia, l’art. 2947 specifica che, per le azioni di risarcimento del danno da fatto illecito, il termine di prescrizione decorre solo dal momento in cui il danno è percepibile.
Nel caso della responsabilità dei revisori legali dei conti, disciplinata dal D.Lgs. n. 39 del 2010, il revisore è responsabile per i danni causati dal proprio inadempimento, sia nei confronti della società, sia verso soci e terzi. Mentre per la società il termine decorre dal deposito della relazione, per soci e terzi il termine di prescrizione non può decorrere fino a quando non subiscono concretamente il danno derivante dalla relazione erronea, seguendo quindi la regola generale prevista per la responsabilità aquiliana (extracontrattuale).
Un altro punto di rilievo è l’art. 2395 c.c., che permette ai soci e ai terzi di agire per il risarcimento dei danni causati da atti illeciti degli amministratori, prevedendo una decorrenza del termine di prescrizione dal momento in cui il danno diventa conoscibile. Questa norma presenta analogie con la responsabilità dei revisori, portando la Corte a valutare se i termini prescrizionali previsti per questi ultimi siano in linea con il principio di uguaglianza sancito dall’art. 3 della Costituzione. Anche l’art. 24 Cost. garantisce la tutela dei diritti e la possibilità di esercitare un’azione legale, sollevando dubbi sulla compatibilità di un termine di prescrizione che potrebbe impedire di far valere un diritto prima che il danno sia noto.
In conclusione, la sentenza valuta il bilanciamento tra gli interessi in gioco e ritiene che non sia manifestamente irragionevole fissare il termine prescrizionale per la società dal deposito della relazione, ma che tale termine non possa essere applicato a soci e terzi finché non si manifesti il danno effettivo.
CASO GIURISPRUDENZIALE
L’ordinanza del Tribunale di Milano solleva una questione di legittimità costituzionale riguardante l’art. 15, comma 3, del D.Lgs. n. 39/2010, che regola il termine di prescrizione delle azioni di responsabilità contro i revisori legali. La norma stabilisce che la prescrizione decorre dalla data della relazione di revisione sul bilancio. Nel caso in esame, il Fallimento della società T. e t. S.p.A. ha avviato un’azione risarcitoria nei confronti del revisore contabile, ma quest’ultimo ha eccepito l’intervenuta prescrizione, poiché l’atto di citazione è stato notificato oltre il termine quinquennale previsto dalla norma.
Il Tribunale ha sollevato dubbi sulla costituzionalità della norma, ravvisando un possibile contrasto con gli articoli 3 e 24 della Costituzione. L’art. 3, primo comma, prevede il principio di uguaglianza, e la disposizione sollevava preoccupazioni per la disparità di trattamento rispetto alle azioni contro amministratori e sindaci, in cui il termine di prescrizione è regolato in modo diverso. Inoltre, la decorrenza del termine di prescrizione dalla data della relazione di revisione potrebbe risultare irragionevole, poiché il danneggiato potrebbe non essere ancora a conoscenza del danno subito in quel momento, sollevando così dubbi di compatibilità con l’art. 24, primo comma, che tutela il diritto di accesso alla giustizia.
La Corte Costituzionale, nella sentenza n. 115/2024, ha rigettato la questione di legittimità costituzionale, dichiarando che il trattamento differenziato tra revisori, amministratori e sindaci è giustificato dalle diverse responsabilità e funzioni dei soggetti. La prescrizione dalla data della relazione di revisione mira a garantire certezza giuridica, fissando un termine chiaro e prevedibile. Sebbene possa sembrare restrittiva, la norma non impedisce l’accesso alla giustizia, ma bilancia le esigenze di stabilità giuridica con la tutela dei diritti.
In conclusione, la Corte ha ritenuto che la norma rispetti i principi costituzionali, poiché la diversità di trattamento è razionalmente giustificata dalle specificità dei ruoli e delle responsabilità di revisori e amministratori, e il termine di prescrizione fissato non compromette il diritto di accesso alla giustizia.
*******************
(Per approfondimenti e consulenza)
STUDIO LEGALE BONANNI SARACENO Avv. Fabrizio Valerio Bonanni Saraceno Viale Giulio Cesare, 59 – 00192 – Roma
Nelle cause di responsabilità medica è fondamentale accertare il nesso di causalità tra la condotta del medico e il danno subito dal paziente e l’onere della prova è l’attività giudiziaria più impegnativa, nonché fondamentale, da parte dello studio legale Bonanni Saraceno per dimostrare i diritti lesi dei pazienti che rappresenta e difende.
L’indirizzo giurisprudenziale prevalente attribuisce l’onere della prova a colui che ha subito il danno e questa tendenza è stata confermata dall’ultima sentenza del Tribunale di Rimini.
A tale riguardo, la sentenza del Tribunale di Rimini n. 754/2024 offre un’interessante disamina riguardo il riparto dell’onere della prova in tema di responsabilità medica. In sintesi, si stabilisce che il paziente, in quanto creditore, ha l’obbligo di provare l’esistenza del contratto (o del contatto sociale) e il nesso causale tra l’operato del medico e il peggioramento o l’insorgenza di una patologia. Dovrà allegare anche l’inadempimento qualificato da parte del medico o della struttura sanitaria. Successivamente, sarà compito del medico o della struttura dimostrare di non aver mancato alle proprie obbligazioni o che, sebbene vi sia stato un inadempimento, esso non è stato rilevante dal punto di vista eziologico.
Nel caso specifico trattato dal Tribunale, la responsabilità è stata inquadrata nell’ambito della responsabilità contrattuale. Questo comporta, tra le altre cose, che il termine di prescrizione sia decennale e che l’onere probatorio sia ripartito secondo i principi del codice civile. In particolare, il paziente deve dimostrare il contratto, il danno subito, e il nesso causale tra il danno e la condotta del medico, mentre il medico o la struttura devono provare di aver adempiuto correttamente o che l’inadempimento non sia a loro imputabile.
Questa sentenza si allinea con un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, riaffermato anche dalla Cassazione nel 2019, e conferma l’importanza del nesso causale tra l’operato del medico e il danno lamentato, onere probatorio che grava principalmente sul paziente, salvo le prove contrarie che il medico può portare.
*******************
(Per approfondimenti e consulenza)
STUDIO LEGALE BONANNI SARACENO Avv. Fabrizio Valerio Bonanni Saraceno Viale Giulio Cesare, 59 – 00192 – Roma
Il Ministero della Giustizia ha aggiornato le specifiche tecniche per il processo civile e penale telematico (PCT e PPT), in attuazione delle modifiche introdotte dalla riforma Cartabia (Decreti Legislativi n. 149/2022 e n. 150/2022). Queste nuove regole, approvate con il provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi automatizzati (Dgsia) il 2 agosto 2024, entreranno in vigore dal 30 settembre 2024. Le principali innovazioni riguardano:
Registro generale degli indirizzi elettronici (RE.G.IND.E.): Sarà possibile iscrivere nel registro anche i rappresentanti di enti privati, esclusi i privati cittadini, e le associazioni di consumatori.
Formati dei documenti: Sarà possibile caricare, oltre ai documenti tradizionali, file multimediali come immagini, audio e video nei formati mpeg2, mp3, avi e altri, insieme a file compressi (zip, rar). Viene introdotto anche il formato DICOM per la diagnostica per immagini.
Dimensioni degli atti: I documenti telematici potranno avere una dimensione massima di 60 MB, sia per il PCT che per il PPT, rispetto ai precedenti 30 MB, semplificando il deposito di atti di grandi dimensioni.
Accettazione automatica dei depositi: Il sistema permetterà l’accettazione automatica degli atti, con eccezioni legate a possibili anomalie classificate come “Warn”, “Error” o “Fatal”. Questo permetterà una gestione più rapida, soprattutto per i procedimenti civili.
Modalità di trasmissione degli atti nel PPT: Viene introdotto l’upload degli atti tramite il portale delle notizie di reato (PNR) e il portale deposito atti penali (PDP), sostituendo la trasmissione tramite PEC.
Pagamenti telematici: I pagamenti saranno gestiti attraverso il sistema PagoPA, semplificando l’intero processo per i soggetti abilitati esterni.
Queste novità mirano a unificare e modernizzare la gestione dei processi telematici in ambito civile e penale, rendendo più efficiente il deposito e la consultazione degli atti e favorendo l’integrazione di nuovi strumenti digitali.
*******************
(Per approfondimenti e consulenza)
STUDIO LEGALE BONANNI SARACENO Avv. Fabrizio Valerio Bonanni Saraceno Viale Giulio Cesare, 59 – 00192 – Roma
La complicata, nonché ormai annosa, questione delle concessioni balneari non smette di essere senza soluzione di continuità.
Gli interessi in gioco sono tanto rilevanti quanto è intenso il contrasto normativo tra ciò che prevede l’Unione Europea e quello che è attuato in Italia.
La succitata questione è stata oggetto di diverse cause giudiziarie affrontate dallo studio legale Bonanni Saraceno.
Pertanto, suscitano particolare attenzione le modifiche previste nel Disegno di Legge (nel proseguo, anche “DDL”).
Il nuovo Disegno di Legge (DDL) sulle concessioni balneari, approvato dal Consiglio dei Ministri il 5 settembre 2024, introduce cambiamenti importanti rispetto alla precedente legge 118/2022, nota come “legge Draghi”. Uno degli aspetti più controversi è la drastica riduzione degli indennizzi per i concessionari uscenti, stimata a oltre il 90% in meno rispetto al passato. Questo ha suscitato forte disappunto tra i gestori degli stabilimenti balneari, in particolare quelli di piccole dimensioni.
Punti Chiave del Nuovo DDL
Proroga delle concessioni: Le concessioni attuali vengono estese fino al 30 settembre 2027, con una durata minima per le nuove concessioni di 5 anni e una massima di 20 anni.
Riduzione degli indennizzi: Il nuovo DDL limita il valore degli indennizzi agli investimenti effettuati e non ammortizzati e a una remunerazione equa per gli ultimi cinque anni. Questo taglio drastico rappresenta una perdita significativa per i concessionari, con il rischio che il nuovo concessionario possa non pagare l’intero indennizzo dovuto.
Processo di perizia: L’indennizzo sarà determinato da professionisti nominati dal Comune. Questo sistema potrebbe generare contenziosi legali in caso di valutazioni inadeguate rispetto alle aspettative degli attuali concessionari.
Aumento dei canoni demaniali: Il DDL prevede un aumento del 110% dei canoni, aggravando ulteriormente la situazione economica dei gestori.
Demolizione delle strutture: Gli enti locali potranno imporre la demolizione delle strutture esistenti a spese del concessionario uscente.
Criteri di aggiudicazione: I nuovi criteri danno peso all’esperienza tecnica e professionale, ma non favoriscono in modo significativo i concessionari storici.
Implicazioni per i Concessionari
I concessionari sono chiamati a partecipare attivamente alle gare per mantenere il controllo del proprio stabilimento. Non partecipare potrebbe comportare la perdita automatica della concessione e l’obbligo di smantellare le strutture. Al contrario, presentarsi permette di preservare gli investimenti fatti negli anni, garantendo un futuro stabile nel settore. Anche in un contesto competitivo, gli attuali gestori, con un’esperienza consolidata, potrebbero avere un vantaggio.
Preparazione alla Gara
Partecipare richiede una preparazione attenta su più fronti:
Analisi del bando: È essenziale studiare il bando con attenzione per comprendere pienamente i requisiti tecnici, legali ed economici.
Progettazione tecnica: Un progetto solido, conforme alle normative e capace di migliorare l’attrattività dello stabilimento, sarà cruciale.
Piano Economico e Finanziario (PEF): Questo dovrà essere accurato e sostenibile, dimostrando la fattibilità economica della proposta.
Conclusione
Il nuovo DDL rappresenta una sfida complessa per i concessionari balneari, ma anche un’opportunità per innovare e rafforzare la propria posizione nel settore. Una preparazione tempestiva e il supporto di professionisti qualificati sono essenziali per garantire il successo nelle gare e assicurare un futuro prospero per gli stabilimenti balneari.
*******************
(Per approfondimenti e consulenza)
STUDIO LEGALE BONANNI SARACENO Avv. Fabrizio Valerio Bonanni Saraceno Viale Giulio Cesare, 59 – 00192 – Roma