SICUREZZA SUL LAVORO: RESPONSABILITÀ PENALE DEL CDA ANCHE IN PRESENZA DI DELEGHE DI FUNZIONE E DI GESTIONE

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La sentenza della Cassazione n. 40682 evidenzia un principio fondamentale in materia di responsabilità penale degli amministratori di società, in particolare nel contesto della sicurezza sul lavoro. La Corte ha infatti confermato la condanna di tutti i membri del consiglio di amministrazione di una società attiva nel settore edilizio per omicidio colposo, nonostante l’esistenza di deleghe di funzione e gestione.

L’episodio che ha portato a questa condanna riguarda la morte di un operaio travolto da una lastra di cemento, evento causato da gravissimi errori nelle fasi di produzione e installazione, che la Corte ha ritenuto responsabilità dirigenziale. Questo è un esempio emblematico di come la Cassazione possa stabilire che carenze organizzative significative possano far sì che i membri del consiglio di amministrazione non possano considerarsi esenti da responsabilità solo perché hanno delegato compiti a terzi.

La difesa degli amministratori si è basata sull’argomento che le deleghe di gestione e funzione avrebbero dovuto alleggerire le loro responsabilità, ma la Corte ha respinto questa tesi. Ha affermato che, nonostante le deleghe, la responsabilità ultima della gestione dei rischi e della sicurezza sul lavoro rimane comunque in capo al consiglio di amministrazione. Questo implica un obbligo di vigilanza attiva sui processi aziendali e di intervenire quando si manifestano situazioni di pericolo.

La sentenza mette quindi in luce l’importanza di un adeguato sistema di controlli e di procedure operative per garantire la sicurezza dei lavoratori, evidenziando come la frenesia del profitto e il rispetto dei tempi di consegna non possano mai prevalere sulla salvaguardia della vita e della salute degli operai. La Corte chiarisce che una gestione responsabile dell’azienda deve sempre tenere in considerazione la sicurezza come priorità assoluta, distinta e non sacrificabile rispetto agli obiettivi economici.

In conclusione, il messaggio della Cassazione è chiaro: la responsabilità degli amministratori è intrinsecamente legata alla cultura aziendale e alla capacità di assicurare un ambiente di lavoro sicuro, e non possono cercare di sottrarsi a tale responsabilità tramite la delega a terzi.

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Corte di Cassazione|Sezione 4|Penale|Sentenza|6 novembre 2024| n. 40682:

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VACCINI E RESPONSABILITÀ MEDICA: CONDANNA DELL’ASL AL RISARCIMENTO PER VIOLAZIONE DELL’OBBLIGO DEL CONSENSO INFORMATO

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Suprema Corte di Cassazione, ordinanza n. 28691 depositata oggi, ha confermato la condanna della Asl di Bari

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 28691, ha confermato la condanna della ASL di Bari al risarcimento di 10.000 euro ai genitori di un bambino che ha subito una vaccinazione non obbligatoria. La decisione si basa sulla constatazione che l’ASL non ha rispettato le norme sul consenso informato riguardo ai rischi associati alla vaccinazione. Tuttavia, la Corte ha ribadito che non esiste un nesso causale tra la somministrazione del vaccino e la diagnosi di autismo del bambino, come sostenuto dai genitori.

Nel 2013, i genitori avevano fatto causa alla ASL dopo che al loro figlio di 13 mesi era stata somministrata una vaccinazione esavalente obbligatoria seguita da un vaccino non obbligatorio per morbillo, rosolia e parotite, che avrebbe provocato gravi reazioni avverse. In primo grado, il tribunale aveva respinto la richiesta di risarcimento, mentre la Corte d’appello di Bari aveva accolto parzialmente la richiesta, riconoscendo la mancanza di un consenso informato adeguato e concedendo un risarcimento limitato.

I genitori hanno poi presentato ricorso in Cassazione, ma la Corte ha rigettato la loro richiesta, affermando che, sebbene ci fosse un deficit informativo da parte dell’ASL, non erano stati forniti elementi sufficienti per dimostrare un collegamento causale tra il vaccino e i problemi di salute del bambino, che sono stati attribuiti a condizioni legate all’autismo, per il quale non esiste evidenza scientifica di correlazione con le vaccinazioni.

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