
art. 640, II comma, Cod. Pen.
1. Introduzione
In materia di reati tributari, la distinzione rispetto ai reati comuni contro la pubblica amministrazione ha sempre costituito terreno fertile per il dibattito giurisprudenziale. Un punto centrale di tale discussione riguarda il rapporto tra la truffa aggravata ai danni dello Stato (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.) e le fattispecie penal-tributarie introdotte dal d.lgs. 74/2000. Con la recente sentenza Cass. pen., Sez. III, n. 26355 del 2025, la Corte di Cassazione ha ribadito un principio consolidato ma talvolta disatteso: il reato di truffa aggravata ai danni dello Stato risulta assorbito nel reato tributario, quando l’azione illecita si esaurisce nell’indebita percezione di un vantaggio fiscale.
2. Il fatto e la questione giuridica
Il caso sottoposto all’esame della Suprema Corte riguardava un imprenditore imputato per frode fiscale mediante l’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, condotta qualificata tanto ai sensi dell’art. 2 d.lgs. 74/2000 quanto dell’art. 640, comma 2, n. 1 c.p., per aver indotto in errore l’Amministrazione finanziaria con artifici e raggiri al fine di ottenere un risparmio d’imposta.
La questione giuridica principale atteneva alla possibilità di contestare cumulativamente i due reati, ovvero alla necessità di ritenere il reato comune di truffa aggravata assorbito dalla fattispecie speciale prevista dalla normativa penal-tributaria.
3. Il principio di specialità e l’assorbimento del reato
Nel motivare la propria decisione, la Cassazione ha richiamato il principio di specialità di cui all’art. 15 c.p., sottolineando che, in presenza di una norma speciale, questa prevale su quella generale, impedendo la configurazione di un concorso apparente di norme.
Nel caso di specie, l’art. 2 del d.lgs. 74/2000 tipizza in modo completo ed esaustivo la condotta di falsificazione documentale finalizzata alla frode fiscale, contemplando anche l’induzione in errore dell’Amministrazione finanziaria. Pertanto, non vi è spazio per un’autonoma rilevanza penale del reato di truffa aggravata ai danni dello Stato, che resta assorbito nella più specifica figura del reato tributario.
«Il reato di truffa aggravata ai danni dello Stato si considera assorbito nella fattispecie di cui all’art. 2 del d.lgs. 74/2000, quando l’induzione in errore dell’amministrazione finanziaria avviene mediante l’utilizzo di documentazione oggettivamente o soggettivamente falsa, al fine di conseguire un indebito vantaggio fiscale» (Cass. pen., Sez. III, n. 26355/2025).
4. L’indebito vantaggio fiscale e la lesione del bene giuridico
Dal punto di vista della struttura del reato, il delitto di truffa aggravata richiede l’induzione in errore di un ente pubblico con dolo specifico di profitto e un danno patrimoniale per lo Stato. Tuttavia, la giurisprudenza ritiene che, nei casi in cui l’induzione in errore sia finalizzata esclusivamente ad ottenere un indebito vantaggio fiscale, il bene giuridico leso sia integralmente tutelato dal reato tributario.
Ne deriva che la finalità fiscale costituisce un criterio di delimitazione del perimetro punitivo, escludendo l’autonomia del reato comune.
5. Concorso tra reato tributario e altri reati: i limiti
La sentenza in esame si inserisce nel solco tracciato dalla consolidata giurisprudenza della Cassazione, secondo cui il concorso tra reato tributario e reato di truffa è ammesso solo in presenza di ulteriori condotte fraudolente non esaurite nell’evasione fiscale, come nel caso di contributi pubblici indebitamente ottenuti mediante falsificazioni contabili. In assenza di tale plusvalenza fraudolenta, il reato di truffa non si configura autonomamente.
6. Considerazioni conclusive
La pronuncia della Corte di Cassazione n. 26355/2025 rafforza l’orientamento volto a preservare la tipicità e l’autosufficienza delle norme penal-tributarie, evitando sovrapposizioni punitive che violerebbero il principio del ne bis in idem e comprometterebbero la coerenza del sistema sanzionatorio.
Dal punto di vista sistematico, essa contribuisce alla definizione dei confini tra il diritto penale comune e il diritto penale dell’economia, affermando che la truffa aggravata ai danni dello Stato deve considerarsi assorbita dal reato tributario, quando l’illecito riguarda esclusivamente il rapporto fiscale.
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Cass. Pen., Sez. III, Sent. 26355/2025 integrale, in formato pdf:
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