TRIBUTARIO: LA CONSULTA DICHIARA L’ILLEGITTIMITÀ DI ALCUNI ATTI DELLA GIURISDIZIONE TRIBUTARIA

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La Corte costituzionale e la giurisdizione sugli atti di recupero dei contributi a fondo perduto: commento alla sentenza n. 124/2025

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 124 del 23 giugno 2025, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale parziale di alcune disposizioni normative che attribuivano alla giurisdizione tributaria le controversie relative al recupero dei contributi a fondo perduto erogati durante l’emergenza da Covid-19. Il presente contributo analizza il contenuto della decisione, soffermandosi sul principio del giudice naturale precostituito per legge, sull’unitarietà della giurisdizione ordinaria in materia di diritti soggettivi e sulla razionalità del sistema di riparto tra le giurisdizioni.

Introduzione

Durante la pandemia da Covid-19, il legislatore ha previsto l’erogazione di contributi a fondo perduto alle imprese e ai professionisti colpiti dalle restrizioni sanitarie. Le norme impugnate (art. 1, comma 10, del d.l. n. 137/2020 e art. 25, comma 12, del d.l. n. 34/2020) stabilivano che le controversie concernenti gli atti di recupero dei contributi non spettanti fossero devolute alla giurisdizione tributaria.

La Corte costituzionale, sollecitata da più ordinanze di rimessione, ha censurato questa scelta legislativa, rilevando un’irragionevole disparità di trattamento e una violazione dell’art. 102, comma 1, Cost., che vieta l’istituzione di giudici speciali.

1. Il quadro normativo: contributi emergenziali e giurisdizione tributaria

Il decreto Ristori (d.l. n. 137/2020) e il decreto Rilancio (d.l. n. 34/2020) hanno introdotto contributi a fondo perduto destinati a soggetti economici penalizzati dalla crisi pandemica. In caso di indebita percezione, l’Agenzia delle entrate era autorizzata al recupero delle somme.

Tuttavia, il legislatore ha previsto che la giurisdizione sulle liti relative agli atti di recupero spettasse alle commissioni tributarie, estendendo di fatto la giurisdizione tributaria a materie di natura non strettamente tributaria.

2. Le censure sollevate: violazione del divieto di giudici speciali e disparità di trattamento

Le ordinanze di rimessione hanno denunciato che le disposizioni censurate:

affidano alla giurisdizione tributaria questioni aventi natura civilistica, come il diritto alla restituzione di somme indebitamente erogate; creano una frattura irrazionale nel sistema, perché la spettanza originaria del contributo è devoluta alla giurisdizione ordinaria, mentre il recupero è affidato alla giurisdizione tributaria; determinano una disparità di trattamento tra situazioni sostanzialmente identiche (richieste e recuperi di contributi) in ragione di una differente qualificazione meramente processuale.

La questione principale è stata dunque la compatibilità con il principio del giudice naturale precostituito per legge (art. 25, comma 1, Cost.) e con il divieto di istituire giudici speciali (art. 102, comma 1, Cost.).

3. La decisione della Corte costituzionale: illegittimità parziale per irragionevolezza

Con la sentenza n. 124/2025, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale parziale delle norme impugnate, nella parte in cui devolvono alla giurisdizione tributaria le controversie concernenti gli atti di recupero dei contributi a fondo perduto.

3.1. Giurisdizione e natura civilistica della controversia

La Corte ha ribadito che la giurisdizione tributaria può essere estesa solo a controversie connesse all’obbligazione tributaria, ai sensi dell’art. 2 del d.lgs. n. 546/1992. Nel caso di specie, il contributo a fondo perduto non ha natura tributaria, ma rappresenta una prestazione patrimoniale di sostegno economico, soggetta alle regole del diritto civile.

3.2. Disparità di trattamento e irrazionalità del riparto

La Corte ha evidenziato che la normativa impugnata produce un effetto distorsivo: la fase di concessione del contributo è sottoposta al giudice ordinario, mentre la fase di recupero è affidata al giudice tributario. Questa duplicazione irragionevole del riparto giurisdizionale mina l’unitarietà del sistema e genera confusione, compromettendo l’effettività della tutela giurisdizionale.

4. Profili sistematici: verso una razionalizzazione del riparto giurisdizionale

La sentenza si colloca nel solco di una giurisprudenza costituzionale attenta a garantire coerenza e razionalità nel riparto tra giurisdizione ordinaria e speciale, come già evidenziato nelle pronunce relative all’ambito previdenziale, sanitario e delle prestazioni economiche pubbliche.

In linea generale, la giurisdizione speciale può essere giustificata solo in presenza di un rapporto funzionale con l’obbligazione fiscale. In mancanza di tale presupposto, la devoluzione al giudice speciale viola il principio di eguaglianza (art. 3 Cost.) e di giusto processo (art. 111 Cost.).

Conclusioni

La sentenza n. 124/2025 rappresenta un importante passo verso una razionalizzazione del sistema giurisdizionale, riaffermando i principi fondamentali della tutela dei diritti soggettivi e del giudice naturale. La Corte costituzionale ha correttamente ristabilito la coerenza tra natura del rapporto giuridico sostanziale e giurisdizione competente, ponendo un limite all’estensione impropria della giurisdizione tributaria a controversie estranee alla materia fiscale.

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Foto

Corte Costituzionale, sentenza n. 124/2025 integrale, in formato pdf:

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