CARCERI: LA CAMERA PENALE DI ROMA E IL COA-RM HANNO AFFRONTATO LE CRITICITÀ DEI COLLOQUI AVVOCATO-DETENUTO CON L’AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA DI REGINA COELI

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Casa Circondariale Regina Coeli

Accesso ai Colloqui Avvocato-Detenuto a Regina Coeli: Problemi e Soluzioni

Roma, 5 settembre 2025 – La Camera Penale di Roma e il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati hanno incontrato l’Amministrazione Penitenziaria presso la Casa Circondariale Regina Coeli per affrontare le criticità nell’accesso ai colloqui e nel servizio di videocolloqui difensivi.


Partecipanti all’Incontro

  • Camera Penale di Roma: Presidente Giuseppe Belcastro e referenti Commissione Carcere Domenico Naccari e Francesco Bianchi
  • Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma: consigliere Vincenzo Comi
  • Amministrazione Penitenziaria: Direttrice Dott.ssa Claudia Clementi, Comandante Polizia Penitenziaria Francesco Salemi, Provveditore Regionale del Lazio Dott. Giacinto Siciliano

Criticità Segnalate dall’Avvocatura

  1. Lunghe attese per i colloqui avvocato-assistito: ore di attesa prima di incontrare i detenuti, con impatto diretto sul diritto di difesa.
  2. Sospensione dei videocolloqui difensivi: interruzione del servizio da oltre tre mesi a causa del mancato rinnovo delle schede telefoniche.
  3. Ritardi nella redazione del modello 13 (art. 123 c.p.p.): pregiudizio per l’effettivo esercizio dei diritti difensivi.

Proposte Operative Avanzate

1. Ripristino dei Videocolloqui Difensivi

La Camera Penale si è resa disponibile a fornire schede telefoniche per ripristinare immediatamente il servizio, in attesa del potenziamento degli impianti e dei posti per i videocolloqui.

2. Sistema di Prenotazione dei Colloqui

Introduzione di prenotazioni tramite e-mail il giorno precedente, con gestione ottimizzata delle risorse del personale penitenziario, riducendo tempi di attesa e sovraffollamento.


Impegni dell’Amministrazione Penitenziaria

L’Amministrazione ha preso atto delle criticità, accogliendo le proposte e garantendo interventi correttivi. Inoltre, è previsto l’arrivo di unità aggiuntive di Polizia Penitenziaria entro la fine di ottobre 2025, per supportare la gestione dei colloqui.


Monitoraggio e Azioni Future

Il Direttivo della Camera Penale ha deliberato lo stato di agitazione e si riserva la proclamazione di un’astensione in caso di mancata risoluzione delle problematiche.
Il COA e la Camera Penale continueranno a monitorare la situazione, assicurando la tutela del diritto di difesa e della dignità della professione forense.


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Per ulteriori approfondimenti su questo tema o sulle relative implicazioni pratiche potete contattare:

STUDIO LEGALE BONANNI SARACENO
Avv. Fabrizio Valerio Bonanni Saraceno
Piazza Giuseppe Mazzini, 27 – 00195 – Roma

Tel+39 0673000227

Cell. +39 3469637341

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RESPONSABILITÀ MEDICA (EMOTRASFUSIONE) E INDENNIZZO: LA CASSAZIONE STABILISCE DA QUANDO INIZIANO I TERMINI PER PRESCRIZIONE

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Indennizzo per Danni da Emotrasfusione: Analisi dell’Ordinanza Cass. n. 24541/2025

L’indennizzo per i danni derivanti da emotrasfusioni infette è disciplinato dalla Legge 25 febbraio 1992, n. 210, che tutela i soggetti danneggiati da prestazioni trasfusionali effettuate nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale. Recentemente, la Cassazione Civile, Sezione III, n. 24541 del 2025 ha fornito importanti chiarimenti sull’interpretazione dei termini di prescrizione e sull’acquisizione della consapevolezza della fattispecie illecita da parte del danneggiato.

L’ordinanza Cass. n. 24541: presunzione di conoscenza del danno

La Corte di Cassazione ha stabilito che la presentazione della domanda di indennizzo ex L. 210/1992 costituisce il momento in cui si presume che il danneggiato abbia acquisito la percezione della fattispecie illecita. Ciò significa che, ai fini della prescrizione, il termine decorre dal momento in cui il soggetto presenta istanza per ottenere l’indennizzo.

La Corte ha chiarito che spetta a chi eccepisce la prescrizione l’onere di dimostrare che il danneggiato avesse già acquisito, o avrebbe potuto acquisire con la normale diligenza, la consapevolezza del danno in un momento antecedente alla presentazione della domanda. Tale principio rafforza la tutela del danneggiato e limita le possibilità di opposizione basate su eccezioni di prescrizione da parte degli enti pubblici o delle strutture sanitarie.

Implicazioni pratiche per la tutela dei danneggiati

La decisione della Cassazione evidenzia diversi aspetti cruciali per i soggetti danneggiati da emotrasfusioni:

  • Chiarezza sui termini di prescrizione: la domanda di indennizzo fa decorrere la presunzione di conoscenza del danno.
  • Onere probatorio a carico dell’ente: l’ente sanitario deve dimostrare che il danneggiato era già a conoscenza dell’illecito.
  • Maggiore certezza giuridica: riduce i rischi di rigetto delle domande per motivi formali legati alla prescrizione.

Momento determinante per la prescrizione

  • La Cassazione afferma che la presentazione della domanda di indennizzo costituisce di per sé presunzione legale del momento in cui il danneggiato ha acquisito la consapevolezza della fattispecie lesiva.
  • In altre parole, dal momento della domanda si presume che il danneggiato abbia preso coscienza del danno subito e del nesso con la trasfusione o vaccinazione.

Lo Studio Legale Bonanni Saraceno e la competenza nella materia

Lo Studio Legale Bonanni Saraceno vanta una consolidata esperienza nel campo del risarcimento dei danni da prestazioni sanitarie, con particolare attenzione ai casi di emotrasfusioni infette e ai procedimenti ex L. 210/1992.

Grazie a un approccio scientifico e giuridicamente rigoroso, lo studio offre:

  • Analisi dettagliata dei termini di prescrizione e della documentazione medica necessaria;
  • Assistenza nella redazione e presentazione della domanda di indennizzo;
  • Difesa strategica in caso di eccezioni di prescrizione avanzate dagli enti pubblici;
  • Supporto multidisciplinare per collegare il profilo sanitario a quello giuridico.

L’esperienza dello studio consente di massimizzare le possibilità di ottenere l’indennizzo spettante, anche in contenziosi complessi, fornendo assistenza completa dal primo contatto fino all’eventuale fase giudiziale.

Conclusioni

La sentenza Cass. n. 24541/2025 conferma l’importanza della tempestività nella presentazione della domanda di indennizzo e ribadisce il principio secondo cui l’onere della prova circa la conoscenza precoce del danno grava sull’ente. In questo contesto, lo Studio Legale Bonanni Saraceno si pone come punto di riferimento per i danneggiati da emotrasfusioni, offrendo competenza, rigore scientifico e strategia legale mirata a garantire la piena tutela dei diritti del paziente.


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Foto

Suprema Corte di Cassazione Civ., Sez. III, ordinanza n. 24541 integrale, in formato pdf:

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RIFORMA GATTOPARDESCA DELL’ORDINAMENTO FORENSE: “SE VOGLIAMO CHE TUTTO RIMANGA COM’È, BISOGNA CHE TUTTO CAMBI”

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Riforma dell’ordinamento forense: critiche e prospettive tra modernizzazione e conservazione

Il Governo ha recentemente approvato il disegno di legge delega per la riforma dell’ordinamento forense, la quale appare conservativa, poco lungimirante e inadeguata rispetto alle sfide attuali del mercato legale.


Una riforma “ottocentesca”

Il testo approvato dal Governo si limita a una risistemazione della legge professionale vigente, senza introdurre reali innovazioni. L’unica novità di rilievo sarebbe il superamento del divieto di terzo mandato per i rappresentanti forensi, ma tale modifica rischia di ridurre gli spazi di ricambio democratico, compromettendo il principio del rinnovamento.

La riforma è ispirata a una idea obsoleta della professione di avvocato, tutta concentrata sulla funzione difensiva in giudizio, trascurando invece l’espansione verso la consulenza legale specialistica, le nuove tecnologie e le dinamiche concorrenziali che caratterizzano i mercati globali.


Il ritorno al giuramento: un passo indietro storico

Un punto particolarmente controverso riguarda la previsione di ripristinare l’istituto del giuramento dell’avvocato, già superato in favore dell’impegno solenne a seguito delle pronunce della Corte costituzionale. La reintroduzione del giuramento, secondo Di Marco, rappresenterebbe un arretramento giuridico e culturale, lesivo della libertà di coscienza e privo di attualità.


Pubblicità e aggregazioni professionali: occasioni mancate

La riforma non valorizza la libertà dell’avvocato di promuovere le proprie attività tramite pubblicità, lasciando ancora spazio a vincoli che limitano la competitività rispetto ad altre professioni.
Anche sul fronte delle forme collettive di esercizio, la legge delega sembra privilegiare modelli superati come le sole società tra avvocati o reti tradizionali, senza aprire a formule più dinamiche e innovative, in linea con le esigenze di un mercato legale internazionale.


Il nodo delle incompatibilità professionali

Altro aspetto critico è il mantenimento del regime di incompatibilità previsto dall’attuale legge, con lievi estensioni. Tale disciplina, di natura proibizionistica, è giudicata dall’ANF un ostacolo allo sviluppo della professione, che impedisce agli avvocati di ampliare le proprie attività, generando svantaggi competitivi rispetto ad altri operatori economici.


Intelligenza artificiale: la grande assente

Nonostante il crescente impatto delle tecnologie digitali e dell’intelligenza artificiale (IA) nel settore legale, il disegno di legge non contiene alcun riferimento all’uso degli strumenti di IA nella professione forense.
Un’assenza che appare grave, considerando come i sistemi di legal tech stiano già modificando radicalmente l’attività di consulenza, ricerca giuridica e gestione dei procedimenti.


Conclusioni: riforma mancata o occasione persa?

Pertanto, emerge una frattura profonda tra le esigenze di modernizzazione dell’avvocatura italiana e l’impostazione conservativa del Governo.
Se l’obiettivo dichiarato era quello di riformare in senso organico l’ordinamento, il risultato sembra invece essere un compromesso che consolida il passato più che aprire al futuro.

In sostanza, l’avvocatura avrebbe bisogno di una riforma che guardi a:

  • liberalizzazione e concorrenza nel mercato dei servizi legali;
  • rinnovamento delle istituzioni forensi;
  • apertura alle tecnologie e all’intelligenza artificiale;
  • maggiore flessibilità nelle aggregazioni professionali;
  • principio di pubblicità legale trasparente e moderna.

La sfida politica e giuridica, dunque, non è solo quella di modificare alcune regole formali, ma di ridisegnare l’intera architettura dell’ordinamento forense, restituendo all’avvocatura un ruolo centrale in una società in trasformazione.

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TRIBUTARIO: DIRIMENTE INTERPRETAZIONE DELLA GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA SUI CREDITI DA BONUS EDILIZI E DEBITI ISCRITTI A RUOLO

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Crediti da bonus edilizi e debiti iscritti a ruolo: l’interpretazione della giurisprudenza tributaria

Introduzione

La recente sentenza n. 86/2025 della Corte di Giustizia Tributaria di Ferrara ha chiarito un aspetto cruciale in materia di compensazione fiscale: i crediti derivanti da bonus edilizi, e in particolare dal bonus facciate, non possono essere utilizzati per estinguere i debiti iscritti a ruolo.
La questione, di grande rilevanza pratica per imprese e contribuenti, si inserisce nel complesso sistema delle agevolazioni fiscali introdotte negli ultimi anni e nella disciplina dei limiti alla compensazione.

Il quadro normativo: l’art. 31 del D.L. 78/2010

La pronuncia trae fondamento dall’interpretazione dell’articolo 31 del D.L. n. 78/2010, il quale prevede che la compensazione di crediti erariali non possa operare in presenza di debiti iscritti a ruolo e non ancora estinti.
La disposizione mira a rafforzare la riscossione da parte dell’Erario, impedendo che il contribuente, pur essendo debitore, possa sottrarsi al pagamento attraverso l’uso di crediti fiscali maturati.

Bonus edilizi e crediti agevolativi: il problema della compensazione

Il bonus facciate – come gli altri bonus casa – genera crediti di imposta di natura agevolativa. La questione dibattuta riguarda se tali crediti possano essere destinati a compensare debiti fiscali iscritti a ruolo, ipotesi esclusa dai giudici tributari di Ferrara.
Secondo la sentenza, i crediti agevolativi non sono equiparabili ai crediti erariali ordinari e, pertanto, non possono essere utilizzati per estinguere ruoli scaduti. In altre parole:

  • è ammessa la compensazione dei crediti agevolativi con imposte correnti;
  • non è consentita la compensazione dei medesimi crediti con debiti iscritti a ruolo.

L’impatto per imprese e contribuenti

La decisione ha importanti conseguenze pratiche:

  • le imprese edili e i contribuenti che hanno maturato crediti da bonus facciate non potranno impiegarli per estinguere cartelle esattoriali;
  • sarà necessario procedere al pagamento integrale dei ruoli scaduti, con la sola possibilità di utilizzare i crediti agevolativi in compensazione con imposte future;
  • eventuali tentativi contrari possono comportare sanzioni e recupero dei crediti da parte dell’Agenzia delle Entrate.

La posizione dello Studio Legale Bonanni Saraceno

Lo Studio Legale Bonanni Saraceno, forte di una consolidata esperienza nel diritto tributario e nel contenzioso fiscale, offre un’assistenza qualificata a imprese e privati che si trovano a dover affrontare:

  • accertamenti dell’Agenzia delle Entrate;
  • contestazioni in materia di compensazione crediti-debiti;
  • ricorsi davanti alle Corti di Giustizia Tributaria.

Grazie a un approccio interdisciplinare, lo Studio è in grado di valutare non solo i profili strettamente processuali, ma anche le implicazioni strategiche e gestionali per la pianificazione fiscale e la tutela patrimoniale del cliente.

Conclusioni

La sentenza della Corte tributaria di Ferrara rappresenta un punto fermo in materia di limiti alla compensazione dei crediti da bonus edilizi. Essa ribadisce la centralità dell’art. 31 del D.L. 78/2010 e conferma la linea rigorosa seguita dall’Amministrazione finanziaria.
Per contribuenti e imprese, ciò significa la necessità di un’attenta valutazione legale prima di utilizzare i crediti fiscali in compensazione. In questo contesto, l’assistenza di uno studio legale specializzato come il Bonanni Saraceno diventa determinante per prevenire contenziosi e proteggere i propri interessi.


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REATI TRIBUTARI: CASS. ESCLUDE IL SEQUESTRO PREVENTIVO PER LA SOCIETÀ AMMESSA ALLA PROCEDURA DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI

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Perfetto. Ti propongo una bozza di articolo giuridico-scientifico in chiave SEO, pensato per un website giuridico-scientifico e con evidenza della competenza dello Studio Legale Bonanni Saraceno.


Reati tributari e responsabilità degli enti: la Cassazione n. 30109/2025 esclude il sequestro preventivo in caso di composizione della crisi

Introduzione

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 30109/2025, ha affrontato un tema di grande rilevanza nel diritto penale tributario e nella responsabilità degli enti ex D.lgs. 231/2001: la compatibilità tra sequestro preventivo finalizzato alla confisca e l’ammissione della società alla procedura di composizione della crisi.
La pronuncia segna un punto di svolta nell’equilibrio tra esigenze punitive dello Stato e salvaguardia della continuità aziendale, aprendo riflessioni sul rapporto tra tutela dei creditori e sanzioni penali-tributarie.


La vicenda processuale

Il caso riguardava un procedimento penale per reati tributari contestati a una società e ai suoi amministratori. Il pubblico ministero aveva disposto il sequestro preventivo delle somme, finalizzato alla confisca per equivalente. La difesa ha eccepito l’incompatibilità del provvedimento con l’ammissione della società alla composizione negoziata della crisi, ottenuta per preservare la continuità aziendale e garantire la soddisfazione dei creditori.

Il Tribunale del riesame aveva confermato il sequestro, ritenendo prevalente la finalità sanzionatoria. La Cassazione, invece, ha annullato il provvedimento, chiarendo i confini applicativi della misura cautelare reale in presenza di procedure concorsuali.


La ratio della decisione della Cassazione

La Suprema Corte ha evidenziato tre profili fondamentali:

  1. Tutela della funzione concorsuale: l’ammissione alla composizione della crisi comporta la destinazione del patrimonio aziendale alla soddisfazione dei creditori, secondo un piano regolato dall’autorità giudiziaria e dagli organi della procedura.
  2. Incompatibilità del sequestro preventivo: il vincolo cautelare penale rischia di vanificare gli effetti della procedura, sottraendo risorse indispensabili al risanamento aziendale e alla par condicio creditorum.
  3. Prevalenza dell’interesse collettivo: la Cassazione ha ritenuto che l’interesse alla prosecuzione dell’attività e al risanamento economico prevalga, in questo contesto, rispetto alla finalità repressiva del sequestro.

In sintesi, l’ammissione della società alla composizione della crisi impedisce l’adozione di sequestri preventivi finalizzati alla confisca ex D.lgs. 231/2001, a garanzia di una gestione equilibrata tra interessi punitivi e conservativi.


Implicazioni pratiche per le imprese e i difensori

La decisione ha un forte impatto operativo:

  • le imprese in crisi trovano una tutela rafforzata, potendo accedere a strumenti di risanamento senza il rischio di paralisi derivante da sequestri penali;
  • i professionisti della difesa devono valorizzare la giurisprudenza di legittimità per contrastare sequestri incompatibili con le procedure concorsuali;
  • si rafforza il principio secondo cui le misure cautelari reali non possono compromettere l’ordinato svolgimento delle procedure di regolazione della crisi.

Il contributo dello Studio Legale Bonanni Saraceno

Lo Studio Legale Bonanni Saraceno vanta un’approfondita esperienza nella materia dei reati tributari e nella gestione della responsabilità degli enti ex D.lgs. 231/2001, con particolare attenzione all’intersezione tra diritto penale e procedure concorsuali.

La complessità del caso analizzato dalla Cassazione n. 30109/2025 conferma quanto sia decisivo affidarsi a professionisti in grado di:

  • difendere efficacemente le imprese coinvolte in procedimenti penali tributari;
  • predisporre strategie difensive che valorizzino le procedure di risanamento e composizione della crisi;
  • coniugare competenze in diritto penale, diritto tributario e diritto fallimentare, garantendo un approccio interdisciplinare.

Grazie alla propria specializzazione, lo Studio Legale Bonanni Saraceno rappresenta un punto di riferimento qualificato per imprese e manager che si trovino ad affrontare procedimenti complessi in materia di reati tributari e crisi d’impresa.


Conclusioni

La sentenza Cass. n. 30109/2025 ribadisce un principio di grande rilievo: le esigenze punitive dello Stato non possono prevalere indiscriminatamente sulla salvaguardia della continuità aziendale e sulla tutela dei creditori.
Il messaggio della giurisprudenza di legittimità è chiaro: nelle procedure di composizione della crisi, il sequestro preventivo finalizzato alla confisca deve arretrare, lasciando spazio alla funzione risanatoria.

In questo quadro, il ruolo di studi legali altamente qualificati, come lo Studio Legale Bonanni Saraceno, diventa fondamentale per orientare le imprese verso soluzioni difensive efficaci, capaci di salvaguardare sia la continuità aziendale che i diritti dei soggetti coinvolti.


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Cass. Pen., III Sez., sentenza n. 30109/2025 integrale, in formato pdf

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DIRITTO AMBIENTALE: DECRETO-LEGGE 116/2025 STABILISCE NUOVE SANZIONI PENALI PER I REATI AMBIENTALI

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Decreto-legge 116/2025: nuove sanzioni penali per i reati ambientali

Il decreto-legge 116/2025, in vigore dal 9 agosto e attualmente all’esame del Senato, segna un passaggio cruciale nella lotta ai reati ambientali in materia di rifiuti.
L’intervento normativo si inserisce nel solco della condanna inflitta all’Italia dalla Corte europea dei diritti dell’uomo (CEDU) il 30 gennaio 2025 per le gravi violazioni ambientali registrate nella Terra dei fuochi.

Obiettivi del decreto-legge 116/2025

Secondo la relazione illustrativa, le nuove disposizioni rappresentano una componente essenziale del Piano d’azione da presentare al Consiglio d’Europa per prevenire e reprimere le condotte illecite legate al ciclo dei rifiuti.
L’approccio è chiaramente improntato a un rafforzamento del diritto penale ambientale, con pene più severe e nuovi strumenti investigativi.


Abbandono di rifiuti: contravvenzione e delitto

Abbandono di rifiuti non pericolosi

  • Contravvenzione: ammenda da 1.500 a 18.000 euro.
  • Per titolari di imprese o enti: arresto da 6 mesi a 2 anni o ammenda da 3.000 a 27.000 euro.
  • Se commesso con veicoli: sospensione patente da 1 a 4 mesi.

Abbandono di mozziconi e rifiuti di piccole dimensioni

  • Sanzione amministrativa da 80 a 320 euro.
  • Contestazione possibile tramite sistemi di videosorveglianza.

Quando diventa delitto

  • Reclusione da 6 mesi a 5 anni se l’abbandono comporta pericolo per salute, ambiente o ecosistemi.
  • Pena aggravata per titolari di imprese: fino a 5 anni e 6 mesi, con sospensione patente fino a 6 mesi.

Abbandono di rifiuti pericolosi

  • Sempre delitto: reclusione da 1 a 5 anni.
  • Nei casi aggravati: fino a 6 anni e 6 mesi.

Gestione abusiva, discariche e spedizioni illegali

Il decreto trasforma in delitti alcune delle principali condotte illecite in materia ambientale:

  • Gestione non autorizzata di rifiuti:
    • Non pericolosi → 6 mesi – 3 anni.
    • Pericolosi → 1 – 5 anni.
    • Nei casi aggravati, fino a 6 anni e 6 mesi.
  • Discarica non autorizzata:
    • 1 – 5 anni.
    • Se destinata a rifiuti pericolosi → fino a 5 anni e 6 mesi.
    • Nei casi aggravati → fino a 7 anni.
    • Prevista la confisca dell’area oltre alla bonifica.
  • Spedizione illegale di rifiuti:
    • 1 – 5 anni, con aumento fino a un terzo per i rifiuti pericolosi.

Anche in queste ipotesi: sospensione patente e confisca dei veicoli usati per commettere il reato.


Combustione illecita di rifiuti

Un focus centrale riguarda i roghi di rifiuti, piaga storica della Terra dei fuochi:

  • Rifiuti non pericolosi → reclusione da 3 a 6 anni.
  • Rifiuti pericolosi → reclusione da 3 anni e 6 mesi a 7 anni.
  • In caso di incendio → aumento della pena fino alla metà.

Le pene aumentano di un terzo se i reati sono commessi nell’ambito di attività di impresa o comunque organizzate.


Ostatività e nuovi strumenti di indagine

Il decreto introduce importanti novità processuali:

  • I nuovi delitti ambientali sono ostativi alla non punibilità per particolare tenuità del fatto.
  • Si estendono le misure investigative già previste per altri reati gravi:
    • arresto in flagranza differita,
    • operazioni sotto copertura.

Conclusioni

Il decreto-legge 116/2025 rappresenta una riforma organica del diritto penale ambientale, volta a rafforzare la tutela della salute e dell’ambiente attraverso un approccio repressivo più incisivo.
Se da un lato risponde a obblighi sovranazionali e a pressioni interne, dall’altro apre un dibattito sulla necessità di bilanciare la funzione punitiva con politiche di prevenzione e gestione sostenibile dei rifiuti.


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