La responsabilidad del Estado por omisión de tratamientos médicos en el ámbito penitenciario: análisis de la Sentencia n.º 25578/2025 del Tribunal de Vigilancia de Roma

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A continuación te presento un artículo científico jurídico en español, redactado a partir del contenido de la Sentencia n.º 25578/2025 del Tribunal de Vigilancia de Roma, conforme al estilo doctrinal de una revista académica hispanohablante:

Autor: Avv. Fabrizio Valerio Bonanni Saraceno

Afiliación institucional: VERSOilFUTURO

Fecha: Julio de 2025

Resume

El presente trabajo analiza la Sentencia n.º 25578/2025 dictada por el Tribunal de Vigilancia de Roma, la cual resuelve un recurso interpuesto por un recluso afectado por hepatitis crónica C, frente a la omisión continuada de tratamiento médico por parte de la administración penitenciaria. A través de esta resolución, el tribunal reafirma la vigencia del derecho fundamental a la salud de las personas privadas de libertad, en el marco de los artículos 32 de la Constitución italiana y 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Asimismo, se examinan las implicaciones jurídicas de la omisión de cuidados médicos desde la perspectiva del derecho administrativo, civil y penal.

1. Introducción

La protección del derecho a la salud en contextos de privación de libertad constituye una obligación esencial del Estado de Derecho. No cabe concebir un sistema penitenciario democrático en el que las necesidades médicas de los reclusos sean desatendidas o postergadas. La sentencia comentada aborda precisamente esta problemática, estableciendo un precedente relevante para el control judicial de la actividad sanitaria penitenciaria.

2. Hechos del caso

El recurrente, detenido en una cárcel de Roma, padecía hepatitis crónica C, hipertensión y fibrosis hepática. Desde 2023, diversos especialistas penitenciarios le prescribieron el tratamiento con Epclusa (sofosbuvir/velpatasvir), sin que la administración procediera a su suministro. Durante más de un año, el interno vio deteriorarse progresivamente su salud, sin que mediara justificación alguna para la omisión terapéutica. A raíz de un recurso presentado ex art. 35-bis del ordenamiento penitenciario, el Tribunal ordenó la administración inmediata del medicamento y declaró vulnerado su derecho fundamental a la salud.

3. El derecho a la salud en prisión: marco normativo y jurisprudencial

El artículo 32 de la Constitución italiana reconoce el derecho a la salud como un derecho fundamental de toda persona, cuya protección debe mantenerse íntegra aun en contextos de reclusión. La Corte Constitucional ha afirmado reiteradamente que la condición de detenido no justifica restricciones indebidas a dicho derecho¹.

En paralelo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha condenado en diversas ocasiones a Estados miembros por incumplimientos en la prestación de cuidados médicos a detenidos, considerándolos violaciones al artículo 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos².

4. Obligaciones positivas del Estado en materia sanitaria penitenciaria

La sentencia subraya que el Estado no sólo debe abstenerse de causar daño, sino que tiene la obligación activa de garantizar tratamientos adecuados. El principio de equivalencia de atención médica entre personas libres y reclusas se configura como estándar mínimo exigible.³

En este contexto, los retrasos injustificados o la negativa a dispensar medicamentos prescritos por facultativos constituyen no sólo una infracción administrativa, sino también una forma de trato inhumano o degradante, prohibido por el derecho internacional de los derechos humanos.

5. Dimensión reparadora: responsabilidad civil y penal

Si bien la decisión se dicta en un procedimiento de vigilancia penitenciaria —sin efectos indemnizatorios automáticos—, deja abierta la posibilidad de acciones ulteriores de responsabilidad extracontractual conforme al artículo 2043 del Código Civil italiano. De igual modo, ante daños físicos derivables directamente de la omisión, podrían activarse mecanismos de responsabilidad penal por lesiones por omisión de socorro (artículos 40 y 582 del Código Penal).⁴

6. Conclusiones

La Sentencia n.º 25578/2025 representa un hito en la protección judicial del derecho a la salud de las personas detenidas. Al declarar la ilicitud de la conducta omisiva de la administración penitenciaria, el Tribunal reafirma la centralidad del principio de dignidad humana y sienta un precedente valioso en la lucha contra las deficiencias estructurales del sistema sanitario carcelario.

Referencias

Corte Costituzionale, Sentencia n. 349/1993, en Foro italiano, 1993, I, pág. 2753. TEDH, Mouisel c. Francia, sentencia del 14 de noviembre de 2002; Khudobin c. Rusia, sentencia del 26 de octubre de 2006; Cirillo c. Italia, sentencia del 26 de noviembre de 2019. Comité Europeo para la Prevención de la Tortura (CPT), Normas del CPT, CPT/Inf/E (2002) 1 – Rev. 2010, § 31. Codice Civile italiano, art. 2043; Codice Penale italiano, arts. 40 y 582.

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ESTUDIO JURÍDICO BONANNI SARACENO

Abg. Fabrizio Valerio Bonanni Saraceno

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Responsibility of the Penitentiary Administration for the Omission of Medical Treatment: Commentary on Tribunale di Sorveglianza di Roma, Judgment No. 25578/2025

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Avv. Fabrizio Valerio Bonanni Saraceno

VERSOilFUTURO (IUS)

July 2025

This article examines the recent decision of the Tribunale di Sorveglianza di Roma (Rome Surveillance Court), Judgment No. 25578/2025, concerning the penitentiary administration’s failure to provide vital antiviral treatment to an inmate suffering from chronic HCV-related hepatitis. The ruling underscores the constitutional and international obligation of the State to actively ensure the right to health for detainees and highlights the implications of omissive conduct under both civil and human rights law.

I. Introduction

The right to health for incarcerated individuals is a cornerstone of both constitutional guarantees and supranational obligations. The Rome Surveillance Court’s ruling addresses the failure to administer a prescribed treatment for hepatitis C, raising concerns about systemic deficiencies and the potential legal liabilities of penitentiary authorities.

II. Factual Background

The claimant, detained in a Roman correctional facility, suffered from HCV-related chronic hepatitis and other hepatic conditions. Despite specialist prescriptions recommending the administration of Epclusa (sofosbuvir/velpatasvir), the penitentiary administration failed to provide the drug for over a year, leading to a worsening of the detainee’s condition. The court, upon review, found a violation of the detainee’s right to health and ordered immediate administration of the drug.

III. Constitutional and International Framework

The Italian Constitutional Court has firmly held that detention does not entail the forfeiture of fundamental rights, particularly the right to health.¹

This principle aligns with the case law of the European Court of Human Rights, which has repeatedly condemned inadequate medical care in detention as a violation of Article 3 of the European Convention on Human Rights.² In Cirillo v. Italy, the Court found a breach of Article 3 due to the Italian authorities’ failure to provide adequate care.³

IV. Positive Obligations of the State

The ruling reiterates the doctrine that States must not only refrain from harming detainees but must actively ensure access to appropriate treatment. The notion of “equivalence of care” requires that prisoners receive the same medical standards as free individuals.⁴ Budgetary or bureaucratic limitations cannot justify treatment delays that endanger life or dignity.

V. Civil and Criminal Liability for Omissions

Though the judgment was rendered in a surveillance proceeding (not a civil damages action), it opens the door to civil liability claims under Article 2043 of the Italian Civil Code. In more severe cases, omissions in the provision of medical care may even amount to criminal liability under Articles 40(2) and 582 of the Italian Penal Code, read in conjunction with Article 185.⁵

VI. Conclusion

The Rome Surveillance Court’s decision affirms the principle that incarceration cannot negate the constitutional and human rights of the individual. It sends a strong message to penitentiary administrations that systemic medical negligence is not only unlawful but legally actionable. It also reflects broader European jurisprudence holding States accountable for treatment failures in custodial settings.

Footnotes

Corte cost., 9 Nov. 1993, n. 349, Foro it. I, 1993, 2753 (It.) (“La condizione detentiva non comporta la perdita dei diritti fondamentali, tra cui la salute.”). Mouisel v. France, App. No. 67263/01, Eur. Ct. H.R. (2002); Khudobin v. Russia, App. No. 59696/00, Eur. Ct. H.R. (2006). Cirillo v. Italy, App. No. 45188/15, Eur. Ct. H.R. (2019). European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CPT), Standards, CPT/Inf/E (2002) 1 – Rev. 2010, § 31. Codice penale [C.p.] [Criminal Code] arts. 40(2), 582, 185 (It.); Codice civile [C.c.] [Civil Code] art. 2043 (It.).

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PENALE: TRIB. SORV. DI ROMA, SENT. N. 25578/2025, RESPONSABILITÀ DELL’AMM. PENIT. PER OMISSIONI DI CURE DI UN DETENUTO MALATO

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Tribunale di Sorveglianza di Roma

1. Introduzione

Il presente articolo analizza la recente sentenza n. 25578/2025 emessa dal Tribunale di Sorveglianza di Roma, che affronta un tema di estrema attualità e rilevanza costituzionale: la responsabilità dell’Amministrazione penitenziaria per l’omessa somministrazione di cure mediche adeguate a detenuti affetti da gravi patologie. L’ordinanza si inserisce nel solco della giurisprudenza costituzionale e convenzionale in materia di tutela della salute in ambito carcerario, ponendo in luce le criticità sistemiche nell’attuazione del diritto alla salute ex art. 32 Cost. e art. 3 CEDU.

2. I fatti di causa

Il caso trae origine dal reclamo presentato da un detenuto recluso nella Casa Circondariale di Roma, affetto da epatite cronica HCV-correlata e altre gravi patologie epatiche e respiratorie, il quale lamentava l’omissione, da parte dell’Amministrazione penitenziaria, della somministrazione del farmaco “Epclusa” a base di sofosbuvir e velpatasvir, prescritto dai medici specialisti già nel 2023.

Nonostante l’evidente gravità del quadro clinico e la documentazione medica che certificava l’urgenza del trattamento, il ricorrente era rimasto privo di cure adeguate per oltre un anno, con progressivo aggravamento dello stato di salute. Il Tribunale ha dunque accolto il reclamo, ordinando la somministrazione immediata della terapia e condannando l’Amministrazione per violazione degli obblighi costituzionali e convenzionali di tutela della salute.

3. Profili giuridici: il diritto alla salute in ambito detentivo

La sentenza si fonda su un impianto normativo e giurisprudenziale consolidato, che riconosce il diritto alla salute come diritto fondamentale della persona, inviolabile anche in condizione di detenzione. Già la Corte costituzionale, con la nota sentenza n. 349/1993, ha statuito che “la condizione detentiva non comporta la perdita dei diritti fondamentali, tra cui la salute”¹.

In sede sovranazionale, la Corte EDU ha più volte condannato l’Italia per trattamenti inumani e degradanti ai sensi dell’art. 3 CEDU, anche in relazione a carenze sanitarie in ambito penitenziario (si veda il caso Cirillo c. Italia, 2019).

4. L’obbligo positivo dello Stato: profilassi e cure

Particolarmente significativa, nella pronuncia in esame, è l’affermazione secondo cui lo Stato ha non solo un obbligo negativo di non ledere il diritto alla salute, ma un vero e proprio obbligo positivo di garantire cure appropriate. In questo senso, il Tribunale richiama i principi elaborati dalla giurisprudenza europea, secondo cui il mancato accesso a terapie salvavita costituisce un trattamento inumano e degradante².

La pronuncia si segnala anche per l’utilizzo della nozione di “trattamento sanitario equivalente” rispetto al libero cittadino, riconoscendo che l’Amministrazione penitenziaria non può invocare vincoli economico-burocratici per giustificare omissioni terapeutiche.

5. Conseguenze sanzionatorie e risarcitorie

Pur trattandosi di una decisione in sede di sorveglianza, e quindi priva di contenuti risarcitori in senso stretto, la sentenza apre la strada ad azioni risarcitorie fondate sull’art. 2043 c.c. e, in casi di particolare gravità, sull’art. 185 c.p. in combinato disposto con l’art. 582 c.p. (lesioni personali colpose per omissione di atti dovuti).

La responsabilità civile della pubblica amministrazione, in questo contesto, può essere inquadrata secondo lo schema dell’illecito omissivo, aggravato dall’affidamento esclusivo della salute del detenuto all’Amministrazione stessa.

6. Considerazioni conclusive

La sentenza n. 25578/2025 del Tribunale di Sorveglianza di Roma rappresenta un importante monito per l’Amministrazione penitenziaria e un segnale chiaro sull’intollerabilità di ritardi o omissioni nell’erogazione delle cure ai detenuti. Essa rafforza il principio secondo cui la detenzione non può mai tradursi in un sacrificio della dignità e della salute della persona, pena la violazione della Costituzione e della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.

L’auspicio è che tale giurisprudenza trovi pronta e coerente attuazione nella prassi carceraria e che le carenze strutturali del sistema sanitario penitenziario siano colmate da un’effettiva responsabilizzazione delle autorità competenti.

Note

Corte cost., sent. n. 349 del 1993, in Foro it., 1993, I, c. 2753. CEDU, sentenza Mouisel c. Francia, 14 novembre 2002; Khudobin c. Russia, 26 ottobre 2006.

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Tribunale di Sorveglianza di Roma, sent. n. 25578/2025 integrale, in formato pdf:

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PENALE: CASS. PEN., SEZ. I, SENT. N. 25108/2025 SULLA REVOCA DELLA PENA SOSTITUTIVA E I POTERI DISCREZIONALI DEL GIUDICE DE QUO

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Revoca della pena sostitutiva e potere discrezionale del giudice: nota a Cass. pen., sez. I, sent. 20 giugno 2025, n. 25108

1. Premessa

La sentenza n. 25108/2025 della Corte di Cassazione, Sezione I Penale, si inserisce nel più ampio dibattito sulla natura e gli effetti della revoca delle pene sostitutive, con specifico riguardo ai poteri del giudice dell’esecuzione. La pronuncia chiarisce un punto controverso: la revoca della pena sostitutiva non comporta automaticamente la reviviscenza della pena detentiva originaria, ma consente al giudice di applicare una nuova pena sostitutiva, anche più afflittiva di quella precedentemente concessa.

2. La questione oggetto di decisione

Nel caso di specie, il condannato aveva beneficiato in sede di cognizione di una pena sostitutiva della detenzione. A seguito di violazione delle condizioni imposte con la misura, il giudice dell’esecuzione ha disposto la revoca della pena sostitutiva, ma — anziché disporre l’esecuzione della pena originariamente sostituita — ha applicato una nuova misura sostitutiva di maggiore rigore. Il condannato ha impugnato tale decisione sostenendo che la revoca dovesse comportare esclusivamente la “reviviscenza” della pena detentiva precedentemente sostituita.

3. Il principio di diritto affermato dalla Corte

La Cassazione ha rigettato il ricorso, affermando che:

«In caso di revoca della pena sostitutiva, il giudice non è vincolato a ripristinare la pena detentiva originaria, potendo invece applicare una diversa pena sostitutiva, anche maggiormente afflittiva, purché rientrante nei limiti legali e congruamente motivata in relazione alla condotta del condannato».

La Corte ha così riconosciuto un potere discrezionale in capo al giudice dell’esecuzione, purché esercitato nel rispetto del principio di legalità, del principio di proporzionalità e dell’obbligo di motivazione.

4. Rilevanza sistematica e quadro normativo di riferimento

La decisione è rilevante alla luce della riforma introdotta dal d.lgs. n. 150/2022 (riforma Cartabia), che ha ristrutturato la disciplina delle pene sostitutive, affidando al giudice ampi poteri valutativi sia in fase di concessione che in fase di esecuzione. In particolare:

  • L’art. 53 c.p., come modificato, attribuisce natura autonoma e non meramente accessoria alla pena sostitutiva;
  • L’art. 71 del d.lgs. 274/2000 e l’art. 666 c.p.p. disciplinano i procedimenti incidentali esecutivi in cui rientra la valutazione sulla revoca;
  • L’art. 1 della legge n. 689/1981, ancora rilevante per alcuni profili, prevede il principio di adeguatezza e proporzionalità della sanzione.

La Cassazione chiarisce che la pena sostitutiva non è un beneficio irrevocabile né una misura “a blocchi”: può essere modificata anche in senso peggiorativo, a condizione che il condannato abbia violato i presupposti su cui essa era fondata.

5. Le condizioni di legittimità del potere di sostituzione aggravata

La Corte precisa che la sostituzione con una pena più afflittiva non deve essere arbitraria. Essa è legittima solo se:

  • È prevista dalla legge per quel tipo di reato e per quella durata di pena;
  • È proporzionata alla condotta illecita successiva del condannato (es. inosservanza reiterata delle prescrizioni, violazione delle regole di condotta);
  • È motivata adeguatamente, con riferimento al comportamento processuale e post-sentenza dell’imputato.

Queste condizioni garantiscono un equilibrio tra discrezionalità del giudice e tutela dei diritti del condannato, salvaguardando il principio di individualizzazione della pena.

6. Profili critici e riflessioni conclusive

La pronuncia in esame solleva alcune questioni di legittimità costituzionale e di tenuta sistemica del principio di legalità:

  • La possibilità di inasprire la pena senza un nuovo giudizio di cognizione potrebbe apparire in tensione con l’art. 27, comma 3, Cost., nella parte in cui tutela la funzione rieducativa della pena;
  • Tuttavia, l’orientamento della Cassazione si dimostra coerente con l’evoluzione verso una maggiore dinamicità del sistema sanzionatorio, in cui la pena non è più una misura statica ma suscettibile di modulazioni esecutive in base al comportamento del reo.

La sentenza n. 25108/2025 conferma che, nel nuovo sistema delle pene sostitutive, il giudice dell’esecuzione non ha solo un compito esecutivo, ma assume una funzione valutativa e discrezionale, orientata a bilanciare esigenze di sicurezza, rieducazione e proporzionalità.


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Cass. Penale, Sent. n. 25108/2023 integrale, in formato pdf:

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LAVORO: ORDINANZA INTERLOCUTORIA N. 8628/2024 DELLA CASS. CIV., SEZ. LAVORO DIRIMENTE

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L’ordinanza interlocutoria n. 8628/2024 della Cassazione, Sezione Lavoro, ha sollevato una questione interpretativa di massima importanza: se il rinvio operato dall’art. 2, comma 105, della legge n. 244/2007 ai benefici di cui all’art. 5, commi 3 e 4, della legge n. 206/2004 debba intendersi come mero rinvio oggettivo (limitato alle provvidenze economiche) o anche soggettivo, estendendo la platea dei beneficiari ai figli maggiorenni non conviventi delle vittime del dovere. Il Collegio rimette la questione alle Sezioni Unite, evidenziando i limiti dell’orientamento restrittivo oggi dominante.

1. Introduzione

Il sistema delle provvidenze in favore dei familiari superstiti delle vittime del dovere è stato progressivamente armonizzato con quello previsto per le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, secondo un principio di solidarietà istituzionale e di tendenziale uniformazione normativa. Tuttavia, persistono divergenze interpretative sulla platea dei beneficiari degli assegni vitalizi introdotti dalle leggi speciali.

2. Il caso e l’ordinanza n. 8628/2024

Nel caso esaminato dalla Corte, i figli maggiorenni non a carico di un militare riconosciuto vittima del dovere avevano ottenuto, in primo e secondo grado, il riconoscimento degli assegni vitalizi ex art. 2 L. 407/1998 (€ 500) e art. 5, co. 3, L. 206/2004 (€ 1033). Il Ministero della Difesa ha proposto ricorso per cassazione, sostenendo che tali benefici non spettino in presenza di coniuge superstite e in assenza di carico fiscale.

3. Le due opposte interpretazioni

3.1 L’interpretazione restrittiva (Cass. 11181/2022)

Secondo questo orientamento, la norma del 2007 avrebbe esteso solo le provvidenze, non anche i criteri soggettivi di attribuzione. Resterebbe applicabile l’art. 6 della L. 466/1980, secondo cui:

i figli maggiorenni possono ricevere benefici solo se a carico, e solo in assenza del coniuge superstite.

Ne deriva che i figli maggiorenni economicamente autonomi non avrebbero diritto all’assegno vitalizio, se sopravvive anche il coniuge.

3.2 L’interpretazione estensiva (Cass. 8628/2024)

L’ordinanza oggetto di studio mette in discussione l’interpretazione restrittiva e ne evidenzia i limiti:

Il richiamo dell’art. 2, co. 105, L. 244/2007 ai “benefici di cui all’art. 5, commi 3 e 4, L. 206/2004, come modificato dal comma 106” implica anche l’estensione soggettiva: cioè, la stessa platea di beneficiari prevista per le vittime del terrorismo. La norma del comma 106 del 2007 include espressamente i figli maggiorenni superstiti non conviventi: espressione che non può essere considerata sinonimo di “a carico”. Un’interpretazione diversa svuoterebbe di senso la novella del 2007 e determinerebbe ingiustificate disparità di trattamento, contrarie agli artt. 2 e 3 della Costituzione.

4. Le questioni costituzionali e sistemiche

Il Collegio evidenzia che l’interpretazione restrittiva:

sovrappone indebitamente le nozioni di “figlio maggiorenne” e “figlio a carico”, frammenta il sistema dei benefici in base alla categoria della vittima, viola il principio di uguaglianza, creando un trattamento discriminatorio per i familiari delle vittime del dovere rispetto a quelli delle vittime del terrorismo.

L’ordinanza richiama espressamente la giurisprudenza delle Sezioni Unite (n. 22753/2018) che, pur avendo escluso un’automatica parificazione, non ha negato la possibilità di estensione soggettiva in presenza di espliciti riferimenti normativi.

5. Conclusioni: la rimessione alle Sezioni Unite

L’ordinanza n. 8628/2024 conclude rimettendo la questione alle Sezioni Unite, ai sensi dell’art. 374, co. 2, c.p.c., affinché si chiarisca se:

“l’art. 2, comma 105, della legge n. 244/2007 estenda anche la platea soggettiva dei beneficiari dei benefici previsti per le vittime del terrorismo, inclusi i figli maggiorenni non conviventi, oppure si limiti a un rinvio oggettivo alle sole prestazioni economiche”.

📚 Bibliografia e riferimenti normativi

L. 466/1980, art. 6 L. 407/1998, art. 2 L. 206/2004, art. 5, commi 3 e 4 L. 244/2007, art. 2, commi 105 e 106 DPR 243/2006, art. 4, lett. b Cass., Sez. Lavoro, 11 maggio 2022, n. 11181 Cass., Sez. Un., 12 settembre 2018, n. 22753 Cass.

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LAVORO: ⚖️ CASS. CIV. SEZ. LAV., ORD. N. 8628/2024 RINVIA ALLE SS. UU. DELLA CASS. CIV. LA DECISIONE SULL’ESTENSIONE SOGGETTIVA DEI BENEFICI ECONOMICI DELLA L. 244/2007

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La Cassazione, con l’ordinanza n. 8628 del 2 aprile 2024, ha rinviato la decisione alle Sezioni Unite, in materia di benefici economici spettanti ai familiari superstiti delle vittime del dovere, del terrorismo e della criminalità organizzata, in particolare riguardo all’estensione di tali benefici ai sensi dell’art. 2, comma 105, della legge n. 244/2007

Dettagli del rinvio

  • La questione riguarda l’interpretazione e l’applicazione dei benefici economici previsti per le vittime del dovere e i loro familiari superstiti, specificamente attraverso l’estensione disposta dall’art. 2, comma 105, della legge n. 244/2007. 
  • Il rinvio alle Sezioni Unite è stato disposto ai sensi dell’art. 374, comma 2, c.p.c., per una questione già decisa in senso difforme dalla stessa Sezione. 
  • Ciò indica una divergenza interpretativa all’interno della Corte di Cassazione stessa su un aspetto specifico dei benefici spettanti a queste categorie di soggetti, rendendo necessaria una decisione da parte delle Sezioni Unite per garantire uniformità giurisprudenziale.

L’art. 2, comma 105 della L. 244/2007 ha esteso “alle vittime del dovere e ai loro familiari” i benefici di cui all’art. 5, comma 3 della L. 206/2004. Il comma 106 ha poi chiarito che “ai soggetti di cui al comma 105 si applicano le medesime disposizioni” delle vittime del terrorismo.

dal 1° gennaio 2008 anche i figli maggiorenni non conviventi delle vittime del dovere e della criminalità organizzata hanno diritto agli stessi benefici economici previsti per le vittime del terrorismo, incluso lo speciale assegno vitalizio di €1.033 mensili, senza necessità di dimostrare la convivenza o l’essere a carico.

Dunque il cuore del contrasto giurisprudenziale è:

👉 se tale estensione valga solo per i tipi di benefici (es. assegno vitalizio, assunzione, esenzione IRPEF)

oppure

👉 anche per i soggetti legittimati a beneficiarne (es. figli maggiorenni non conviventi).

✅ Oggetto

Riconoscimento dei benefici previsti dall’art. 5, comma 3, L. 206/2004 a favore del figlio non convivente e non fiscalmente a carico di una vittima del dovere.

🔍 Punti chiave dell’interpretazione estensiva

1. Estensione soggettiva dei benefici

La Corte afferma che l’art. 2, commi 105 e 106, della L. 244/2007 ha equiparato in tutto e per tutto le vittime del dovere e i loro familiari alle vittime del terrorismo, non solo sul piano oggettivo (tipologia dei benefici), ma anche su quello soggettivo (categorie di aventi diritto).

🟩 “L’estensione non può riguardare solo le misure di sostegno economico ma anche l’ambito soggettivo dei destinatari.”

2. Superamento del requisito di convivenza

A differenza di quanto previsto dalla normativa previgente e da un’interpretazione restrittiva (Cass. n. 11181/2022), la Cassazione del 2024 ritiene superfluo il requisito della convivenza o del carico fiscale, se il richiedente è figlio superstite.

🟩 “Il legislatore ha inteso rimuovere ogni ostacolo al pieno riconoscimento dei diritti dei superstiti, anche se economicamente indipendenti.”

3. Interpretazione costituzionalmente orientata

L’interpretazione estensiva si fonda anche sulla parità di trattamento ex art. 3 Cost.: non sarebbe giustificabile trattare in modo diverso i superstiti di vittime del dovere rispetto a quelli del terrorismo.

🟩 “Non può ritenersi legittima una disparità di trattamento tra i figli di vittime del terrorismo e quelli delle vittime del dovere.”

4. Limite soggettivo del comma 4 (esclusione per reati)

Rimane ferma l’inapplicabilità dei benefici nei confronti dei soggetti condannati o rinviati a giudizio per reati legati al terrorismo o alla criminalità organizzata (art. 5, comma 4).

📘 Effetti pratici della sentenza n. 8628/2024

Profilo

Interpretazione estensiva (Cass. 8628/2024)

Figlio non convivente

Ha diritto ai benefici

Figlio fiscalmente autonomo

Ha diritto ai benefici

Ambito soggettivo art. 5, co. 3

Si applica interamente anche ai familiari delle vittime del dovere

Condanna per reati ex co. 4

❌ Esclusione confermata

📌 Conclusione

La Cassazione, con la sentenza n. 8628/2024, rafforza l’equiparazione integrale tra vittime del terrorismo e del dovere, affermando che anche i figli superstiti maggiorenni, non conviventi e autonomi hanno diritto a ricevere i benefici dell’art. 5, comma 3, L. 206/2004.

L’estensione operata dai commi 105 e 106 dell’art. 2 della Legge 244/2007 non può, secondo questa lettura, essere limitata solo alla natura dei benefici, ma deve riguardare anche l’identificazione dei soggetti legittimati.

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⚖️ Cassazione civile, Sez. lavoro, ord. n. 8628 del 28 marzo 2024 integrale, in formato pdf:

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“SOCIETAS”: IL DECRETO SICUREZZA E LE SUE CONSEGUENZE

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Il “Decreto Sicurezza” ha sollevato numerose critiche e perplessità, soprattutto riguardo alla sua costituzionalità e all’impatto sulla società. 

Pertanto, si teme che alcune norme, in particolare quelle relative alle aggravanti di luogo e di contesto, possano ledere il principio di offensività e criminalizzare eccessivamente le manifestazioni di dissenso. Inoltre, si contesta l’approccio repressivo del decreto, che non investe in prevenzione e non affronta le cause sociali ed economiche dei fenomeni che vorrebbe contrastare. 

Di seguito si riportano i principali problemi sollevati:

  • Incertezza e applicazione della legge:Alcune disposizioni del decreto, come quelle relative all’immigrazione, sono state oggetto di interpretazioni contrastanti, creando confusione e incertezza sull’applicazione della legge. 
  • Impatti sulla società:Il decreto è stato criticato per aver introdotto misure che potrebbero ledere i diritti fondamentali e aumentare la paura nella società, anziché promuovere una reale sicurezza. 
  • Carenza di prevenzione:Il decreto si concentra principalmente sulla repressione, senza affrontare le cause profonde della criminalità, come la povertà, la disuguaglianza e la mancanza di opportunità. 
  • Sovraffollamento carcerario:L’inasprimento delle pene previsto dal decreto potrebbe peggiorare il già critico problema del sovraffollamento delle carceri. 
  • Criticità sulla دەستور:Diverse associazioni e giuristi hanno sollevato dubbi sulla costituzionalità di alcune norme, in particolare quelle relative alle aggravanti e alle restrizioni della libertà di manifestazione. 
  • Strumento del decreto-legge:L’utilizzo del decreto-legge, uno strumento eccezionale, per affrontare questioni di sicurezza pubblica è stato criticato, poiché si teme che possa minare il ruolo del Parlamento e la sua capacità di legiferare in modo ponderato. 

In sintesi, il “Decreto Sicurezza” è stato oggetto di un acceso dibattito, con critiche che riguardano sia i contenuti specifici del provvedimento sia il suo approccio complessivo alla gestione della sicurezza. 

Digitare il seguente link per vedere la visto puntata integrale;

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Per ulteriori approfondimenti su questo tema o sulle relative implicazioni pratiche potete contattare:

STUDIO LEGALE BONANNI SARACENO
Avv. Fabrizio Valerio Bonanni Saraceno
Piazza Giuseppe Mazzini, 27 – 00195 – Roma

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