La sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione chiarisce la disciplina relativa all’inutilizzabilità delle intercettazioni in procedimenti diversi da quelli per cui sono state disposte, ai sensi del comma 1 dell’art. 270 del codice di procedura penale, come modificato dal Decreto Legge 161/2019. Secondo questa normativa, l’inutilizzabilità delle intercettazioni si applica nei casi in cui il procedimento per il quale sono state effettuate sia stato iscritto dopo il 31 agosto 2020.
Inoltre, la sentenza affronta la questione della privacy, soprattutto in riferimento alla richiesta di oscuramento dei dati personali avanzata dagli imputati, che nel caso esaminato erano professionisti come avvocati e commercialisti. La Cassazione stabilisce che il diritto alla privacy deve essere bilanciato con il principio della pubblicità delle sentenze, un valore costituzionale che garantisce il diritto del pubblico a conoscere il contenuto integrale dell’attività giudiziaria.
Questa pronuncia della Cassazione mette in luce l’importanza di bilanciare la protezione della riservatezza con l’interesse pubblico alla trasparenza e alla conoscibilità delle decisioni giudiziarie.
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