CASSAZIONE: ESTRANEITÀ ALLA GESTIONE ESCLUDE PRESUNZIONE DELLA DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI EXTRACONTABILI

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Nella sentenza n. 26473 del 10 ottobre, la Cassazione ha affermato che per superare la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili, la prova dell’“assoluta estraneità” del socio alla gestione societaria deve essere “precisa e rigorosa”. La Corte ha chiarito che, sebbene sia legittima la presunzione, il contribuente ha la facoltà di dimostrare la propria estraneità. Tuttavia, nel caso specifico, le argomentazioni del socio non sono state ritenute sufficienti, poiché non hanno fornito elementi concreti a supporto della sua posizione, contrariamente alle evidenze documentali fornite dall’Agenzia delle Entrate.

La sentenza n. 26473 della Cassazione del 10 ottobre affronta il tema della presunzione di distribuzione degli utili extracontabili in contesti di società con ristretta base partecipativa. I giudici hanno chiarito che, sebbene sia legittima la presunzione di attribuzione degli utili ai soci, il contribuente può dimostrare la propria estraneità alla gestione societaria. Questo richiede una prova rigorosa, che nel caso specifico non è stata fornita da un socio del 10% di una Srl attiva nel settore musicale.

La Corte ha sottolineato come l’interpretazione della presunzione non sia più rigidamente tradizionale: se il socio dimostra la sua totale estraneità alla vita e gestione della società, la presunzione perde validità. Tuttavia, le argomentazioni del contribuente si sono rivelate insufficienti, poiché la Commissione tributaria regionale si è limitata a esposizioni descrittive e non ha affrontato in modo concreto le evidenze documentali prodotte dall’Agenzia delle Entrate, che dimostravano un’operatività reale della società.

Inoltre, la Cassazione ha respinto la tesi secondo cui la modifica dell’articolo 7 del Dlgs n. 546 del 1992 avesse alterato l’onere della prova, ribadendo che le regole esistenti continuano a valere. In sintesi, il principio emerso è che, per superare la presunzione di distribuzione degli utili, è necessaria una prova molto rigorosa dell’estraneità alla gestione, nonché una valutazione adeguata delle evidenze documentali relative all’operatività della società.

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