L’ordinanza n. 27353 della Corte di Cassazione stabilisce un importante principio riguardo al risarcimento per danno da errore medico che ha comportato postumi permanenti e che, pertanto, influisce sulla capacità lavorativa futura della vittima. La Corte ha accolto il ricorso di una donna, riconoscendo la gravità dell’invalidità permanente (25%) e la conseguente possibilità di un danno patrimoniale derivante dalla perdita della capacità di guadagno.
Il caso sottolinea come sia possibile per il giudice, in presenza di un’evidente menomazione della capacità lavorativa, procedere all’accertamento presuntivo del danno patrimoniale, piuttosto che richiedere prove rigide e impossibili da fornire, come nel caso di un minore non percettore di reddito. La Corte critica la decisione di secondo grado che aveva escluso il risarcimento per danno patrimoniale, adducendo che la mancanza di dati specifici riguardanti aspirazioni professionali future della vittima non giustificava una tale negazione.
Il principio enunciato dalla Cassazione è chiaro: in situazioni in cui l’invalidità permanente è di elevata entità, vi è un forte valore indiziario che suggerisce una probabile compromissione della capacità lavorativa e quindi un danno economico conseguente. Pertanto, il danno patrimoniale può essere valutato in modo equitativo, considerando le circostanze e gli indici a disposizione, senza gravare eccessivamente la parte danneggiata con oneri di prova inadeguati.
In sostanza, la decisione della Cassazione riconosce l’importanza di un approccio giuridico che tenga conto della realtà delle situazioni complessive, in cui la gravità dell’invalidità comporta inevitabilmente una riflessione sul potenziale impatto economico della menomazione, facilitando così l’accesso al risarcimento per la vittima di errori medici.
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